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Sentenza 22 giugno 2025
Sentenza 22 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 22/06/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1838/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Cantore Presidente est
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 25.9.2024 da
, rappresentato e difeso dall'avv. Salvina Gagliardi, giusta mandato in atti Parte_1
e
rappresentata e difesa dall'avv. Loredana Visaggi, giusta Parte_2 mandato in atti,
- Ricorrenti -
Motivi in fatto e diritto della decisione letto il ricorso, depositato in data 25.9.2024 nell'interesse di e Parte_1
con il quale è stato chiesto modificarsi le condizioni di cui alla Parte_2 ordinanza n. cronol. 4887/2022 del 28.7.2022, emessa nell'ambito del giudizio promosso per la regolamentazione circa l'affido, il contributo al mantenimento e il diritto di visita del minore
(nato il [...]), nato dalla convivenza more uxorio tra le parti, iscritto al n. Per_1
3860/2020 R.G. (provvedimento confermato in sede di reclamo dalla Corte di Appello di Bari in data 19.4.2023), su domanda congiunta delle parti, richiedenti la riduzione del contributo economico gravante sul per il mantenimento del figlio da € 200,00 mensili Pt_1 Per_1
a € 180,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e all'aggiornamento secondo gli indici Istat, l'attribuzione integrale alla dell'assegno unico, l'affido esclusivo Parte_2 del minore in favore della madre e tanto attese le condizioni economiche peggiorate del tra l'altro già padre di altri due figli, avuti da precedente matrimonio, e le mansioni Pt_1 lavorative svolte, che non consentono allo stesso di espletare il proprio ruolo genitoriale secondo quanto previsto nel regime dell'affido condiviso e nella detta ordinanza;
visto l'art. 473 bis 51, ult. comma, c.p.c., ai sensi del quale “in caso di domanda congiunta di modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti
1 dei figli e ai contributi economici in favore di questi o delle parti, il presidente designa il relatore che, acquisito il parere del pubblico ministero, riferisce in camera di consiglio”, richiesto il parere ex artt. 70 e 71 c.p.c., il P.M. ha reso parere favorevole all'accoglimento del ricorso;
reputato che la modifica richiesta, con particolare riguardo all'affido esclusivo del minore, risponde al miglior interesse della prole atteso che non solo di fatto da tempo, per quanto emerso all'udienza del 12.06.2025, il padre si disinteressa del tutto del figlio non avendo mostrato il benchè minimo interesse nei confronti dello stesso assumendo un atteggiamento di totale inerzia rispetto alle esigenze del figlio che è già stato totalmente pregiudicato da tale condotta né ha mostrato di interessarsi presso la struttura scolastica della crescita del figlio che, peraltro, verrebbe ulteriormente pregiudicato da un affidamento condiviso, pur riconosciuto con l'ordinanza di cui si chiede la modifica, che si tradurrebbe nella reiterazione di condotte ostative e assenti da parte di un padre del tutto assente essendo emerso in udienza quanto segue: < A domanda del Giudice il sig. riferisce di non vedere il figlio, che Pt_1 ha 10 anni, e che ha saputo solo adesso dell'esistenza di una gita scolastica a cui il figlio non ha potuto partecipare a causa della mancanza del consenso da parte di entrambi i genitori;
riferisce altresì di non volerne sapere niente al momento di questo figlio, perché al momento non vi è alcun rapporto né con il figlio né con la madre>> figlio che non vede da anni.
Tanto premesso, in diritto si osserva che secondo principi costantemente affermati dalla S.C. in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale (cfr artt 155, primo comma, cod. civ., 6 della legge 1 dicembre 1970, n. 898), rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo - i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, giudizio che, ancorandosi ad elementi concreti, potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore(Cass Sez. 1,
Sentenza n. 14840 del 27/06/2006 (Rv. 589895 - 01) ; Cass Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14728 del
19/07/2016 (Rv. 641025 - 01) ; Sez. 6 - 1, Sentenza n. 18817 del 23/09/2015 (Rv. 636765 -
01).
Non v'è dubbio, alla luce degli elementi emersi, a parere del Collegio, che, a parte la conflittualità estrema tra i due genitori, sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'affidamento esclusivo del piccolo (n. 20.06.2015) alla madre alla luce di tutto Per_1
2 quanto sopra esposto e stante il totale disinteresse del resistente (cfr Corte di Cassazione ordinanza n. 16738/2018 nonché ordinanza n. 19386/2014), giacchè il suo comportamento, allo stato, tradisce certamente una personalità ed una componente di grave pregiudizio per il minore in uno ad una totale assenza paterna rispetto ai suoi doveri genitoriali, tale da ritenere l'affidamento esclusivo alla madre il regime più adeguato alle esigenze ed alla miglior tutela del minore nonché l'unico in grado di assicurare la certezza e la stabilità di cui necessita, cosicché nulla osta al recepimento dell'accordo, prendendosi atto degli ulteriori patti concordati dalle parti;
considerato che nulla va disposto sulle spese, in ragione della natura congiunta della domanda.
P.Q.M.
pronunciando ex art. 473 bis 51, ult. comma, c.p.c., sul ricorso congiunto promosso da e così provvede: Parte_1 Parte_2 dispone la modificazione delle condizioni di cui all'ordinanza n. cronol. 4887/2022 del
28.7.2022, emessa dal Tribunale di Trani nel giudizio n. 3860/2020 R.G. (confermata in sede di reclamo dalla Corte di Appello di Bari in data 19.4.2023), alle condizioni di cui al ricorso congiunto del 25.9.2024, che qui si intende richiamato e trascritto;
nulla per le spese di lite.
Così deciso in Trani, nella camera di consiglio del 20.06.2025
Il Presidente
dott.ssa Laura Cantore
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Cantore Presidente est
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 25.9.2024 da
, rappresentato e difeso dall'avv. Salvina Gagliardi, giusta mandato in atti Parte_1
e
rappresentata e difesa dall'avv. Loredana Visaggi, giusta Parte_2 mandato in atti,
- Ricorrenti -
Motivi in fatto e diritto della decisione letto il ricorso, depositato in data 25.9.2024 nell'interesse di e Parte_1
con il quale è stato chiesto modificarsi le condizioni di cui alla Parte_2 ordinanza n. cronol. 4887/2022 del 28.7.2022, emessa nell'ambito del giudizio promosso per la regolamentazione circa l'affido, il contributo al mantenimento e il diritto di visita del minore
(nato il [...]), nato dalla convivenza more uxorio tra le parti, iscritto al n. Per_1
3860/2020 R.G. (provvedimento confermato in sede di reclamo dalla Corte di Appello di Bari in data 19.4.2023), su domanda congiunta delle parti, richiedenti la riduzione del contributo economico gravante sul per il mantenimento del figlio da € 200,00 mensili Pt_1 Per_1
a € 180,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e all'aggiornamento secondo gli indici Istat, l'attribuzione integrale alla dell'assegno unico, l'affido esclusivo Parte_2 del minore in favore della madre e tanto attese le condizioni economiche peggiorate del tra l'altro già padre di altri due figli, avuti da precedente matrimonio, e le mansioni Pt_1 lavorative svolte, che non consentono allo stesso di espletare il proprio ruolo genitoriale secondo quanto previsto nel regime dell'affido condiviso e nella detta ordinanza;
visto l'art. 473 bis 51, ult. comma, c.p.c., ai sensi del quale “in caso di domanda congiunta di modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti
1 dei figli e ai contributi economici in favore di questi o delle parti, il presidente designa il relatore che, acquisito il parere del pubblico ministero, riferisce in camera di consiglio”, richiesto il parere ex artt. 70 e 71 c.p.c., il P.M. ha reso parere favorevole all'accoglimento del ricorso;
reputato che la modifica richiesta, con particolare riguardo all'affido esclusivo del minore, risponde al miglior interesse della prole atteso che non solo di fatto da tempo, per quanto emerso all'udienza del 12.06.2025, il padre si disinteressa del tutto del figlio non avendo mostrato il benchè minimo interesse nei confronti dello stesso assumendo un atteggiamento di totale inerzia rispetto alle esigenze del figlio che è già stato totalmente pregiudicato da tale condotta né ha mostrato di interessarsi presso la struttura scolastica della crescita del figlio che, peraltro, verrebbe ulteriormente pregiudicato da un affidamento condiviso, pur riconosciuto con l'ordinanza di cui si chiede la modifica, che si tradurrebbe nella reiterazione di condotte ostative e assenti da parte di un padre del tutto assente essendo emerso in udienza quanto segue: < A domanda del Giudice il sig. riferisce di non vedere il figlio, che Pt_1 ha 10 anni, e che ha saputo solo adesso dell'esistenza di una gita scolastica a cui il figlio non ha potuto partecipare a causa della mancanza del consenso da parte di entrambi i genitori;
riferisce altresì di non volerne sapere niente al momento di questo figlio, perché al momento non vi è alcun rapporto né con il figlio né con la madre>> figlio che non vede da anni.
Tanto premesso, in diritto si osserva che secondo principi costantemente affermati dalla S.C. in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale (cfr artt 155, primo comma, cod. civ., 6 della legge 1 dicembre 1970, n. 898), rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo - i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, giudizio che, ancorandosi ad elementi concreti, potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore(Cass Sez. 1,
Sentenza n. 14840 del 27/06/2006 (Rv. 589895 - 01) ; Cass Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14728 del
19/07/2016 (Rv. 641025 - 01) ; Sez. 6 - 1, Sentenza n. 18817 del 23/09/2015 (Rv. 636765 -
01).
Non v'è dubbio, alla luce degli elementi emersi, a parere del Collegio, che, a parte la conflittualità estrema tra i due genitori, sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'affidamento esclusivo del piccolo (n. 20.06.2015) alla madre alla luce di tutto Per_1
2 quanto sopra esposto e stante il totale disinteresse del resistente (cfr Corte di Cassazione ordinanza n. 16738/2018 nonché ordinanza n. 19386/2014), giacchè il suo comportamento, allo stato, tradisce certamente una personalità ed una componente di grave pregiudizio per il minore in uno ad una totale assenza paterna rispetto ai suoi doveri genitoriali, tale da ritenere l'affidamento esclusivo alla madre il regime più adeguato alle esigenze ed alla miglior tutela del minore nonché l'unico in grado di assicurare la certezza e la stabilità di cui necessita, cosicché nulla osta al recepimento dell'accordo, prendendosi atto degli ulteriori patti concordati dalle parti;
considerato che nulla va disposto sulle spese, in ragione della natura congiunta della domanda.
P.Q.M.
pronunciando ex art. 473 bis 51, ult. comma, c.p.c., sul ricorso congiunto promosso da e così provvede: Parte_1 Parte_2 dispone la modificazione delle condizioni di cui all'ordinanza n. cronol. 4887/2022 del
28.7.2022, emessa dal Tribunale di Trani nel giudizio n. 3860/2020 R.G. (confermata in sede di reclamo dalla Corte di Appello di Bari in data 19.4.2023), alle condizioni di cui al ricorso congiunto del 25.9.2024, che qui si intende richiamato e trascritto;
nulla per le spese di lite.
Così deciso in Trani, nella camera di consiglio del 20.06.2025
Il Presidente
dott.ssa Laura Cantore
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