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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 23/01/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE QUINTA CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Consigliere
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 873/2023 avente ad oggetto: concorrenza sleale e violazione di modelli registrati promossa da: in sigla (C.F. e Parte_1 P_
P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente P.IVA_1 Parte_1
domiciliata in Asti, Via Incisa n. 10, presso lo studio e la persona dell'Avv. Giuseppe Leuzzi che la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE APPELLANTE
Contro
P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore CP_2 P.IVA_2 CP_3
, elettivamente domiciliata in Torino, Corso Re Umberto n. 88, presso lo studio
[...] dell'Avv. Vincenzo Fanelli, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Sergio Francini e Gherardo Piovesana per procura in atti;
PARTE APPELLATA
Udienza di rimessione della causa a decisione del 13.11.2024.
pagina 1 di 21 CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE:
Reiectis adversis
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, previe le declaratorie del caso e di legge, respinte le difese ed eccezioni di controparte, in accoglimento dei motivi di impugnazione, riformare la sentenza n.
2227/2023 Tribunale di Torino Sezione Specializzata in Materia di Impresa pubblicata il 29.05.2023 e notificata il 31.05.2023 e per l'effetto: in via istruttoria: istanze formulate nelle note scritte di precisazione delle conclusioni depositate il
5.9.2024; in via principale: respingere ogni domanda proposta nei confronti della convenuta, in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta;
sempre in via principale e in via di eccezione riconvenzionale: accertarsi e dichiararsi la nullità o inefficacia del brevetto modello italiano n. 88750, modello italiano n. 73190, design europeo n. 001527086-0002, modello italiano n. 89626, modello italiano n.89632, design comunitario n. 000793799-0004, modello comunitario n. 000899968-0009, modello comunitario n. 001521352-
0002, modello comunitario n. 001521352-0001, design comunitario n. 001521287-0002 per i motivi di fatto e di diritto indicati nella comparsa ed attinenti alla mancanza dei requisiti generali e specifici per la loro valida registrazione.
Con il favore delle spese di causa ed onorari di patrocinio per entrambi i gradi del giudizio.
PER L'APPELLATA:
Voglia l'Ecc.ma Corte, rigettata ogni diversa e contraria domanda, istanza, deduzione ed eccezione,
In via preliminare
- rigettare l'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 2227/2023
T. Torino - Sezione specializzata in materia di impresa, qui impugnata, con condanna, attesa la manifesta infondatezza, di al pagamento in favore Parte_1
della cassa delle ammende di una pena pecuniaria da determinarsi ai sensi di legge ex art. 283 co. 3
c.p.c.;
Nel merito, in via principale
- rigettare l'appello e tutti i motivi interposti dall'appellante in principalità per P_ inammissibilità e manifesta infondatezza e comunque in ragione dei motivi esposti in atti, per l'effetto confermando integralmente la sentenza resa dal T. Torino - Sezione specializzata in materia di impresa,
n. 2227/2023 del 29.05.2023 e qui ex adverso impugnata;
Nel merito, in via subordinata pagina 2 di 21 per l'eventualità di una riforma della sentenza di primo grado, in ogni caso voglia l'Ecc.ma Corte ogni domanda avversaria, anche riconvenzionale, eccezione ed istanza rigettata,
- accertare e dichiarare in persona del legale rappresentante pro tempore, responsabile, P_
per i fatti in atti esposti, di contraffazione dei modelli registrati, nazionali e comunitari, come meglio indicati in atti e in titolarità di nonché gli atti di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 CP_2 nn. 1, 2 e 3 c.c. in danno dell'attrice in primo grado qui appellata;
- accertare e dichiarare in persona del legale rappresentante pro tempore, responsabile, P_ per i fatti in atti esposti, di concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2598 nn. 1, 2 e 3 c.c. in danno dell'attrice in primo grado qui appellata;
- per l'effetto, inibire e ordinare a di cessare, la fabbricazione e/o il commercio e/o P_
l'offerta in vendita e/o la promozione e/o comunque l'uso, con qualsiasi mezzo e modalità, anche on line, dei prodotti comunque denominati costituenti violazione dei diritti dell'attrice in primo grado qui appellata e/o concorrenza sleale, e comunque, la ripetizione o prosecuzione di ogni ulteriore attività contraffattiva e concorrenzialmente sleale, ivi compresa l'imitazione dei marchi di fatto, come in atti;
- dichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi la domanda –eccezione riconvenzionale di nullità dei modelli;
- ordinare il ritiro definitivo dal commercio e la distruzione a cura e spese della convenuta in primo grado qui appellante o l'assegnazione in proprietà all'attrice-appellata di tutti prodotti costituenti violazione dei diritti dell'attrice-appellata e giacenti presso distributori, rivenditori, agenti o di chiunque ne abbia comunque la disponibilità; ordinare parimenti il ritiro e la distruzione, a cura e spese della convenuta-appellante, o l'assegnazione in proprietà all'attrice-appellata di ogni forma di comunicazione tecnica e/o commerciale e/o pubblicitaria (di tipo cartaceo, digitale o realizzata con strumenti informatici o telematici) che riguardi i prodotti illeciti e le condotte per cui è causa;
- fissare a carico della convenuta-appellante in persona del legale rappresentante pro P_ tempore, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. ed in favore della attrice-appellata:
• una penale di Euro 5.000,00= per ogni esemplare di prodotto che sarà fabbricato, commercializzato e/o esposto e/o pubblicizzato e/o offerto in vendita da in violazione dell'inibitoria come P_
sopra emessa;
• una penale di Euro 5.000,00= per ogni violazione successivamente accertata dell'inibitoria avente ad oggetto la pubblicizzazione del prodotto;
• una penale di Euro 2.500= per ogni giorno di ritardo nell'ottemperare alla sentenza;
- condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei P_
danni tutti, patiti e patiendi da per gli illeciti descritti in atti, sia di natura patrimoniale che CP_2
pagina 3 di 21 non patrimoniale, ivi compresi il danno emergente, il lucro cessante ai sensi degli art. 1223, 1226 e
1227 c.c., il danno all'immagine, nonché condannare ai sensi dell'art. 125 c.p.i. alla P_
retroversione degli utili per la parte che dovesse eccedere il lucro cessante o in alternativa ad esso anche, occorrendo, con liquidazione in via equitativa, secondo le risultanze di causa;
- disporre ex art. 2600 C.c. e 126 c.p.i. la pubblicazione dell'emananda sentenza su due quotidiani a tiratura nazionale (Corriere della sera ed Il Sole 24 ore) e su due riviste specializzate del settore, per almeno due volte e per estratto, con caratteri doppi del normale, con i nomi delle parti in grassetto e su due colonne, ovvero con le diverse modalità ritenute opportune dall'intestato Tribunale, a cura dell'attrice-appellata ma a spese della convenuta-appellante (con diritto dell'appellata di ripetere le spese verso sola presentazione di ricevuta);
- in via subordinata accertare e dichiarare responsabile ai sensi dell'art. 2043 c.c. per i fatti di P_
cui in atti e condannare la stessa a risarcire i danni causati all'attrice-appellata con conseguenti pronunce di inibitoria e fissazione di una penale ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c.;
In via istruttoria, istanze formulate nelle note scritte di precisazione delle conclusioni depositate il
10.9.2024.
In ogni caso, con vittoria di diritti, spese ed onorari di lite anche per il secondo grado di giudizio. Ivi comprese quelle di natura tecnico/brevettuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione ha evocato CP_2 Parte_1
avanti al Tribunale di Torino, sezione specializzata in materia di impresa, allegando P_
che: l'attrice è un'azienda leader nel settore della ricerca, progettazione, produzione e commercializzazione di elementi di arredo urbano, con un mercato che spazia dall'Italia a tutti i principali Paesi del mondo;
la convenuta pone in essere una sistematica e diffusa imitazione pedissequa di 31 prodotti dell'attrice, copiandone le forme e le linee, che sono distintive e individualizzanti, per le quali sono stati ottenuti premi e riconoscimenti e in alcuni casi oggetto di modelli registrati, italiani o comunitari;
la convenuta adotta altresì denominazioni identiche o comunque assonanti a quelle dei prodotti dell'attrice; la condotta di integra gli estremi dell'art. 2598 n. 1, n.2, n.3 c.c., P_
trattandosi di concorrenza sleale per imitazione servile, di concorrenza sleale per appropriazione di pregi e di concorrenza parassitaria;
integra altresì la contraffazione di modelli registrati in violazione degli artt. 41 c.p.i. e 19 Reg. CE n.6/2002. Ha quindi chiesto di accertare gli illeciti indicati, di emettere pagina 4 di 21 le conseguenti pronunce di inibitoria, ritiro dal commercio, fissazione di penale, pubblicazione della sentenza, e di condannare la convenuta al risarcimento dei danni patiti da parte attrice per gli illeciti, ivi compresi il danno emergente, il lucro cessante, il danno all'immagine, nonché alla retroversione degli utili ai sensi dell'art. 125 c.p.i. per la parte che dovesse eccedere il lucro cessante. costituendosi, ha chiesto di rigettare le domande eccependone l'infondatezza, P_
deducendo che i prodotti oggetto di causa sono vincolati alle indicazioni dei bandi di gara delle pubbliche amministrazioni e sono elaborati sulla base di forme già conosciute, presenti da decenni nel settore dell'arredo urbano;
ha domandato, in via riconvenzionale, di accertare e dichiarare la nullità dei modelli italiani e comunitari registrati dall'attrice, per difetto dei requisiti di novità e del carattere individuale di cui agli artt. 32-33 c.p.i. e 5-6 Reg. CE 6/2022.
Il Tribunale di Torino, sezione specializzata in materia di impresa, con sentenza n.2227/2023 pubblicata in data 29.5.2023:
-ha ritenuto fondata la domanda di accertamento della condotta della convenuta di concorrenza sleale ex artt. 2598 n.1 e n. 3 c.c., rilevando che: sussiste l'imitazione servile - fattispecie che ricorre quando un imprenditore adotta, in relazione alle forme estetiche dei propri prodotti, linee, fattezze e attributi estetici dei prodotti del concorrente che li individualizzano specificamente sul mercato, così da creare confusione circa la provenienza del bene - da parte di in relazione a tutti i prodotti P_ dell'attrice oggetto di causa, di cui alcuni costituenti anche modelli registrati;
i prodotti della convenuta sono perfettamente identici e le forme imitate non sono essenziali dei prodotti, i quali possono essere disegnati e strutturati con ampia libertà di forme, come provato dalla presenza sul mercato di una vasta quantità di prodotti con linee diverse;
la convenuta non ha una struttura aziendale autonoma dotata di apposito ufficio o personale tecnico che provvede a disegnare o ideare i prodotti, e si limita a ordinare a fornitori terzi gli stessi prodotti realizzati e ideati da , con imitazione pedissequa di essi;
in CP_2
alcuni casi i nomi dei prodotti sono molto simili e connotati da palesi assonanze fonetiche;
dalle dichiarazioni dei testi è emerso anche che vi è stata effettiva confusione fra i prodotti delle parti;
ha di fatto costruito un proprio catalogo con prodotti perfettamente identici a quelli P_ dell'attrice, offrendo agli stessi operatori di mercato i medesimi prodotti, competendo così solamente sul prezzo;
tale comportamento è sussumibile anche nella fattispecie della concorrenza parassitaria ex art. 2598 n.3 c.c., atteso che così facendo la convenuta si è ingiustamente appropriata delle soluzioni ideative, commerciali e progettuali dell'attrice;
-ha ravvisato la violazione, da parte di dei diritti di esclusiva di parte attrice ex artt. 41 P_
c.p.i. e 19 Reg. CE 6/2002, rigettando la domanda di nullità dei modelli italiani e comunitari proposta dalla convenuta;
sul punto ha rilevato che, a fronte della presunzione di validità del modello posta dagli pagina 5 di 21 artt. 121 c.p.i. e 85 Reg. CE 6/2002, era onere della convenuta allegare con contezza, compiutezza e puntualità idonei elementi deduttivi e probatori circa la sussistenza di anteriorità; che la convenuta, invece, non ha formulato alcuna concreta e puntuale deduzione sul punto, limitandosi ad affermare che le soluzioni adottate sono da decenni presenti nel settore dell'arredo urbano, senza tuttavia indicare con contezza tempi, luoghi e soggetti che avrebbero ideato per primi tali soluzioni;
-ha quindi accertato gli illeciti indicati, emettendo le conseguenti pronunce di inibitoria e ritiro dal commercio;
-ha accertato il diritto dell'attrice, ex artt. 2600 c.c. e 125 c.p.i., ad ottenere il risarcimento del danno patito, ritenendo che la condotta della convenuta abbia prodotto un rilevante danno conseguente alla confusione sul mercato fra i beni delle parti e all'utilizzazione indebita delle soluzioni ideative, commerciali e progettuali dell'attrice, con perdite di guadagno per quest'ultima considerato il ristretto ambito commerciale in esame (appalti da pubbliche amministrazioni) e l'identità dei prodotti distribuiti in contraffazione;
ha quantificato il danno secondo il criterio del profitto del contraffattore - pronunciando la conseguente condanna - in € 232.050,00, pari alla differenza tra incassi e costi della convenuta, reputando congruo l'importo non avendo evidenziato diversi costi ed P_
effettuato controdeduzioni sul punto, nonché tenuto conto del fatto che la società non ha reti di distribuzione proprie, uffici tecnici e personale interno e quindi rilevanti costi fissi;
ha poi riconosciuto l'ulteriore importo pari al 10% della somma predetta (€ 23.205,00) quale risarcimento del danno all'immagine commerciale patito da a cagione della diluizione dell'esclusività dei suoi CP_2
prodotti.
Con atto di appello ritualmente notificato, ha impugnato la sentenza del Tribunale, Parte_2
chiedendone la riforma per i motivi di seguito illustrati e formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
costituendosi, ha contestato la fondatezza dell'appello, di cui ha chiesto il rigetto con CP_2
conferma della sentenza impugnata, formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
II. L'appello proposto da è articolato in tre motivi di gravame. P_
In ordine logico vengono esaminati prima il secondo e il terzo motivo, che coinvolgono l'accertamento dell'an degli illeciti, e poi il primo, relativo alla condanna al risarcimento dei danni.
Con il secondo motivo – “Sulla erroneità del capo della sentenza di rigetto della domanda di nullità dei modelli italiani e comunitari azionati da parte attrice e di violazione dei diritti di esclusiva ex artt. 41 del c.p.i e 19 reg. Ce 6/2002 per violazione degli artt. 115-116 cpc e 2697 c.c.” – l'appellante censura pagina 6 di 21 la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda di nullità dei modelli registrati da controparte;
allega che: , in sede di costituzione in primo grado e negli atti successivi, ha P_
preso posizione su ogni singolo prodotto e, con riferimento ai modelli vantati da controparte, ha specificato e allegato circostanze e documenti da cui trarre argomenti per inficiare i titoli, che sono stati ignorati dal Tribunale;
con riferimento al prodotto Metalco “Space Auto” e “Space Bici” che secondo controparte sarebbe tutelato dal modello italiano n.89632, ha prodotto, per contrastare la validità del titolo, i docc. 18 e 22, pronuncia della Corte d'Appello di Venezia 1291/2017 e scheda tecnica del modello Armony di , che smentiscono sostanzialmente la tesi di;
tali documenti CP_4 CP_2
dimostrano che i modelli di e Space Bici non erano in realtà del tutto originali, ma Parte_3
il possibile frutto di una elaborazione di modelli già presenti sul mercato, essendo palesemente mancanti i requisiti di novità e originalità; nella sentenza della Corte d'Appello viene affermata la titolarità dei diritti della essendo il prodotto della troppo similare a quello CP_4 CP_2
brevettato e prodotto dalla prima, con piena conferma della legittimità del brevetto ornamentale relativo alla pensilina Armony modello registrato in data 11.2.1998; la sentenza ha un ulteriore rilievo, in quanto anche la NS EA di è identica alla NS Papillon di registrata in CP_2 CP_4
data 1.4.2003, anteriormente al preteso impiego in commercio dichiarato da;
con riferimento al CP_2
modello comunitario n. 000899968-0009 (panchina Diamante), ha prodotto il doc. 13, incarico allo studio Arch. , rappresentativo di quali siano gli ideatori e creatori della linea “Corte” Controparte_5 ovverosia della panchina che lederebbe il diritto di privativa di;
l'appellante ha anche dedotto CP_2
prova orale sulla predetta circostanza al fine di dimostrare la titolarità dei design e del progetto;
dalla scheda immagine del prodotto allegata alla scrittura si può inoltre percepire come i materiali utilizzati siano del tutto differenti da quelli del prodotto;
ha prodotto anche il doc. 21, scheda immagine CP_2
Panchina Tomea, al fine di evidenziare come le soluzioni adottate per tale tipologia di prodotto risultano diffusissime nel settore dell'arredo urbano;
se si prende in esame il modello comunitario n.991521352-0002 (cestino Spencer di ) e lo si paragona alla figura presente nel doc. 25 pag. CP_2
16 (manuale arredo urbano Città ) non si può non notare una certa identità e non risulta che CP_6
abbia sollevato questioni alla Città di Milano per avere individuato tale cestino come CP_2
semplicemente un contenitore portarifiuti cilindrico.
L'appellata eccepisce l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del motivo, osservando che: i documenti menzionati nel motivo di appello sono stati prodotti in primo grado senza svolgere alcuna tempestiva deduzione in ordine alla loro valenza probatoria ai fini di causa;
anche le allegazioni svolte in appello sono generiche e inidonee all'accoglimento della domanda;
in ogni caso i documenti pagina 7 di 21 indicati, specificamente analizzati, sono irrilevanti;
la sentenza della Corte d'Appello di Venezia è estranea all'oggetto di causa perché concerne un prodotto diverso di e una registrazione di CP_2
modello diversa di altra società; gli altri documenti sono privi di data.
Il motivo è infondato.
La domanda di nullità proposta da per difetto dei requisiti di novità e di carattere P_
individuale ai sensi degli artt. 32-33 c.p.i. e 5-6 Reg. CE 6/2022, concerne 10 modelli registrati di ovvero i modelli italiani n. 88750, n. 73190, n. 89626, n.89632, e i modelli comunitari CP_2
n. 001527086-0002, n. 000793799-0004, n. 000899968-0009, n. 001521352-0002, n. 001521352-0001,
n. 001521287-0002.
Come correttamente rilevato dal Tribunale, a fronte della presunzione di validità prevista dagli artt. 121
c.p.i. e 85 Reg. CE 6/2002, è onere di allegare e provare specifiche anteriorità che P_
priverebbero ciascuno dei modelli registrati del requisito della novità o del requisito del carattere individuale.
Tali anteriorità non sono state provate, né peraltro specificamente allegate, dall'appellante.
Le deduzioni svolte nel motivo di appello sono generiche, non essendo indicato il contenuto di ciascuno dei documenti invocati che si ritiene decisivo e non essendo illustrato perché tale contenuto dovrebbe portare ad una decisione diversa da quella adottata dal Tribunale, sotto il profilo dell'assenza di novità o sotto il profilo dell'assenza di carattere individuale;
anche nel giudizio di primo grado le produzioni documentali sono state effettuate senza tempestive allegazioni in ordine al contenuto e alle conclusioni che si sarebbero tratte da tali produzioni.
I documenti richiamati, esaminati nel loro contenuto, sono comunque irrilevanti al fine di privare i modelli registrati del requisito della novità o del carattere individuale.
I docc. 18 e 19 vengono invocati con riferimento al modello italiano n.89632 di (docc. CP_2
23a-23b dell'appellata), relativo ad una copertura modulare atta a ricoprire parcheggi per autoveicoli, motoveicoli, biciclette.
Il doc. 18 è la sentenza n. 1291/2017 della Corte d'Appello di Venezia, pronunciata in una causa tra e (da cui successivamente ha acquistato il ramo d'azienda), CP_2 Controparte_7 CP_2
che accerta la contraffazione del modello ornamentale registrato di n.69975 da parte di CP_4
con le “pensiline come quella installata presso la stazione di Udine”. CP_2
L'appellante non fornisce alcun elemento da cui si possa desumere che tali “pensiline” corrispondano alle coperture modulari oggetto del modello n.89632 di e tale circostanza è contestata CP_2 dall'appellata; la sentenza non indica che le “pensiline” su cui si pronuncia sono oggetto di modello pagina 8 di 21 registrato di e non le descrive altrimenti, né l'appellante produce nel presente giudizio la foto CP_2
del prodotto menzionata nella sentenza e il modello ornamentale registrato di ivi CP_2 CP_4
citato.
Non è quindi provata alcuna attinenza tra la pronuncia della Corte d'Appello di Venezia e il modello registrato oggetto del presente giudizio;
d'altronde, come eccepito dall'appellata, la stessa in P_
primo grado ha prodotto la sentenza con la memoria ex art. 183 comma 6 n.2 c.p.c. senza allegare alcun collegamento con il modello n.89632 di . CP_2
Il doc. 22 è la scheda tecnica di un prodotto di City -“Pensilina modulare copribiciclette”- CP_4
denominato Armony.
Si tratta di documento privo di data, di cui non è quindi provata l'anteriorità rispetto alla registrazione di (decorrente dal 2.9.2004); e non emerge, dal documento o altrove, che si tratti della CP_2
pensilina oggetto del modello ornamentale registrato per cui è stata pronunciata la sentenza CP_4 della Corte d'Appello di Venezia.
Inconferente è poi la deduzione dell'appellante secondo cui tale sentenza ha un ulteriore rilievo, in quanto anche la NS EA di è identica alla NS di registrata in CP_2 Pt_4 CP_4
data 1.4.2003 anteriormente al preteso impiego in commercio dichiarato da . CP_2
La NS denominata “EA” di non è infatti oggetto di modello registrato. CP_2
Né, peraltro, è documentato nel presente giudizio quali siano le caratteristiche della NS Pt_4
e del modello registrato di cui accenna il motivo di appello. CP_4
Il doc. 13 viene invocato con riferimento al modello comunitario n. 000899968-0009 di , CP_2
relativo ad una panchina (docc. 29 e 51 dell'appellata).
Il documento è un contratto con cui affida l'incarico di progettazione riguardante la P_
costruzione della collezione di panchine denominata “Corte”, a due architetti che dichiarano di essere titolari dei disegni e dei modelli digitali che vengono rappresentati.
Si tratta però di contratto privo di data, come tale comunque irrilevante al fine di provare un'anteriorità rispetto al modello registrato (con decorrenza dal 19.3.2008). CP_2
Il riferimento dell'appellante alle prove orali dedotte è del tutto generico, non essendo precisato il contenuto del singolo capo di prova che viene ritenuto rilevante e per quali ragioni lo sarebbe al fine di addivenire ad una decisione diversa rispetto a quella di primo grado.
In ogni caso il capo di prova 22 formulato nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. (relativo alla panchina Corte) è inammissibile in quanto generico e non collocato nel tempo, pertanto inidoneo a provare la nullità del modello di . CP_2
pagina 9 di 21 Il doc. 21 è un'immagine di una panca di tale priva di data e quindi di rilevanza alcuna CP_8 al fine di provare un'anteriorità rispetto al modello registrato oggetto di causa.
Il doc. 25 (pag.16) viene invocato con riferimento al modello comunitario n.991521352-0002 di
, relativo ad un cestino portarifiuti (docc. 31 e 52 dell'appellata); il documento – schede CP_2
manuale operativo per l'arredo urbano della città di - è stato prodotto con la memoria ex art. CP_6
183 comma 6 n.3 c.p.c. nel giudizio di primo grado, quindi tardivamente al fine di fornire elementi di prova a sostegno della domanda di nullità del modello (come eccepito dall'appellata); ed è comunque irrilevante in quanto privo di data, come tale inidoneo a provare un'anteriorità rispetto al modello registrato di (decorrente dal 22.5.2009). CP_2
Nulla viene dedotto dall'appellante con riferimento agli altri modelli registrati.
Il motivo di appello è quindi infondato, dovendosi confermare la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda di nullità proposta da e accertato la sussistenza della violazione dei P_
diritti di esclusiva ex artt. 41 c.p.i. e 19 Reg. CE 6/2002 in relazione ai modelli registrati azionati.
In ordine all'accertamento della violazione non vi è specifica e argomentata censura in appello.
La deduzione (svolta con riferimento al modello comunitario n. 000899968-0009 di ) secondo CP_2
cui dall'immagine del prodotto - panchina Corte - riportata nel doc. 13, si può “percepire come i materiali utilizzati siano del tutto differenti da quelli del prodotto ”, è generica, non essendo CP_2
indicato quali materiali sono utilizzati dall'appellante, quali materiali differenti caratterizzano il prodotto e quale rilevanza ha la differenza sulla violazione dei diritti di esclusiva in oggetto CP_2
(dovendo il confronto essere svolto tra modello registrato e prodotto CO.DAL); in ogni caso la deduzione è infondata perché il modello comunitario non menziona i materiali e perché dal confronto tra il modello comunitario e il prodotto (entrambi rappresentati nel doc. 46 Parte_5
dell'appellata, con immagine del prodotto tratta dal catalogo della stessa, doc. 4) emerge con P_
evidenza che il prodotto Corte riproduce il modello registrato, sia per l'identica forma della panchina sia per il contrasto tra materiale/colore della seduta (di tipo pietra/cemento) e materiale/colore (di tipo metallico) dei sostegni, producendo nell'utilizzatore informato la medesima impressione generale.
Con il terzo motivo – “Sulla erroneità del capo della sentenza che afferma ed accerta a carico della l'imitazione servile e la concorrenza parassitaria dei prodotti per violazione dell'art. CP_9 CP_2
2697 c.c. e art. 2598 c.c.”- l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale accerta la condotta di concorrenza sleale;
deduce che: il Tribunale non ha valutato le allegazioni da essa svolte e i documenti prodotti;
l'appellante ha prodotto non solo pubblicazioni di altri operatori che producevano i medesimi beni, ma anche regolamenti dell'arredo urbano pubblico di città italiane quali e CP_6
pagina 10 di 21 Torino, da cui si desumeva una netta sovrapposizione tra i prodotti ivi indicati e i prodotti di , e CP_2
che tali arredi presentavano canoni standardizzati che rendono il prodotto ormai comune;
ad esempio i prodotti quali la NS AR, la panchina AH e la panchina IS di non sono altro CP_2 che la NS Parigina, la seduta in Lapideo e la seduta in legno per la città di;
l'appellante CP_6
ha anche svolto deduzioni istruttorie che non sono state ammesse;
è onere di controparte provare, per i prodotti non tutelati da registrazione, l'originalità dell'idea, l'esclusività delle linee e delle forme applicate, e tale prova non è stata fornita;
nei confronti della stessa , in un precedente CP_2
contenzioso con altro concorrente per alcuni suoi articoli, la Corte di Cassazione ha pronunciato la sentenza n.23292/2015, con cui ha confermato la sentenza di merito che aveva negato la tutela autorale ad articoli di arredo urbano (panchine), sulla base del rilievo che l'esposizione in una sola mostra internazionale non era sufficiente al riconoscimento del valore artistico;
tale pronuncia è emblematica per dimostrare che le produzioni e allegazioni di non sono sufficienti a sostenere l'azione CP_2
promossa.
L'appellata eccepisce l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del motivo, richiamando la motivazione della sentenza impugnata che ha accolto le proprie tesi - non completamente censurata - ed eccependo la genericità delle deduzioni svolte in appello;
rileva che la sentenza della Corte di
Cassazione n. 23292/2015 verte sul tema, del tutto inconferente, della tutela autorale delle opere di design, qui non invocata;
che ha provato mediante documenti i requisiti della tutela invocata, CP_2
producendo le evidenze della presenza sul mercato dei prodotti di cui ha chiesto tutela (docc. 70/79-
82), della riconoscibilità e iconicità delle linee e dei prodotti (docc. 2, 5, 7, 55, 56, 57, 80, 81) CP_2
e di un'imitazione deliberatamente confusoria e parassitaria (docc. 58/68, 69); che la distintività è stata confermata anche dalle prove orali.
Il motivo è infondato.
Risultano accertate definitivamente dal Tribunale, non essendovi specifico motivo di appello sul punto, le seguenti circostanze:
Contr
-CO. ha offerto in vendita e commercializzato i prodotti di arredo urbano elencati alle pagine 11 e
12 della sentenza, illustrati alle pagine da 4 a 26 dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado;
-i prodotti sono identici ai prodotti di arredo urbano già realizzati e commercializzati da P_
, elencati alle pagine 11 e 12 della sentenza, illustrati alle pagine da 4 a 26 dell'atto di citazione CP_2
; CP_2
pagina 11 di 21 -precisamente si tratta dei prodotti (riportati secondo la denominazione di e poi secondo la CP_2
denominazione di : 1) Panchina Libre - Panchina Rifle;
2) Panchina Libre Piana - Panchina P_
Rifle Piana;
3) Panchina Libre Settore - Panchina Rifle Settore;
4) Panchina Libre Double – Panchina
Rifle Doppia;
5) Panchina KY OD - Panchina Kia inox;
6) Portabiciclette Reset - Portabiciclette
P_ ; 7) TI IP - TI;
8) TI - TI CE;
9) TI - P_0 P_1 P_3
P_ TI;
10) Pensilina attesa bus Arcobaleno - Pensilina attesa bus Arco;
11) Totem Icaro -
Totem Italo;
12) TI ER - TI Super;
13) TI Ala - TI IN;
14) Fontana FU
R - Fontana Recta;
15) Fioriera OB - Salvapiante Fleur;
16) Portabicilette CL - Portabicilette
Spirale; 17) Copertura - Copertura Espace/Autoparking; 18) Copertura Space Bici – Parte_3
Copertura Espace;
19) Dissuasore di transito MO - Dissuasore di transito Ricò; 20) Panchina IS -
Panchina Square;
21) - Panchina 22) 23) Controparte_15 Pt_5 Controparte_16
; 24) - ; 25) Panchina AH - Panchina Controparte_17 P_8 P_9
Linea; 26) TI LY - TI NYC;
27) TI CO LO - TI Fly;
28) Transenna AR -
Transenna Marlene;
29) TI AV - TI Trio;
30) Dissuasore di transito IX OX -
Dissuasore di transito Linea OX;
31) - Transenna Clessidra. CP_20
Sussiste il requisito della capacità distintiva e individualizzante delle forme dei prodotti di , CP_2
tenendo conto dei seguenti elementi:
ha prodotto documentazione da cui si evince l'ampia e risalente presenza sul mercato dei CP_2
propri prodotti oggetto del presente giudizio (docc. da 70 a 79, cataloghi prodotti dal 1997 al 2010; documenti sub 82, fatture di vendita dal 2006 al 2019), nonché la riconoscibilità e il riconoscimento dei medesimi (docc. 2, 5, 7, 56, premi e riconoscimenti ottenuti;
documenti sub 55, partecipazione eventi a
Tokio, Stoccolma, San Diego, e alla design week di;
docc. 81, prodotti installati alle CP_6 Pt_6
, a Casablanca, Bath UK University, Halifasx, Abu Dhabi, Australia
[...] Controparte_21
ISdale Senior High School, Israele Design Museum Holon);
-ha altresì prodotto documentazione che conferma l'ampia libertà di forme per i prodotti di arredo urbano dei generi oggetto di causa (docc. da 58 a 68);
-i prodotti di cui ai numeri 6 (Portabiciclette Reset), 7 (TI IP), 10 (pensilina attesa bus
Arcobaleno), 11 (Totem Icaro), 12 (TI ER), 17 (Copertura Space Auto), 18 (Copertura Space
Bici), 20 (Panchina IS), 21 (Panchina Diamante), 22 (TI Spencer), 23 (TI ), 24 Pt_5
), corrispondono a modelli per cui ha ottenuto la registrazione (possiedono P_8 CP_2
pertanto capacità distintiva e individualizzante);
-la panchina Libre (prodotto 1) si distingue e caratterizza per l'essenzialità e l'eleganza delle forme e per essere realizzata con elementi tubolari di acciaio sottili e paralleli, tenuti insieme da tre spalle di pagina 12 di 21 supporto, a loro volta unite da una sbarra orizzontale, con appoggio su elementi a semi-ellisse (docc. 5
e 6 di ); viene realizzata anche nelle versioni Libre Piana, Libre Settore, Libre Double (prodotti CP_2
2, 3, 4); la serie Libre è stata esposta alla mostra “Disegno e Design. Brevetti e creatività italiani” a
Shanghai (doc.2) ed è inclusa nel catalogo “Disegno e Design Brevetti e creatività italiani” del 2010
(doc.5);
-la panchina KY OD (prodotto 5) si distingue per l'originale accostamento tra il legno della seduta e dello schienale e l'acciaio del profilo laterale che include il bracciolo e l'appoggio a terra, e per la linea dinamica ed ergonomica (docc. 7 e 8 di ); ha ricevuto il premio “Le Grand Prix du CP_2
Design Urbain de la Ville de Metz 2023” per le sue qualità estetiche ed ergonomiche (doc. 7);
-la panchina AH (prodotto 25) è caratterizzata dalla forma essenziale e squadrata a ponte e dal fatto di essere monolitica, costituita da un solo elemento di pietra (doc. 37);
P_
-i cestini portarifiuti (prodotto 8), (9), Ala (13), LY (26), hanno originali forme, P_3
rispettivamente a calice di vino inclinato rispetto al sostegno con coperchio circolare sospeso, a struttura affusolata con anta bombata e apertura “a sorriso”, con coperchio sospeso a forma di ala, a forma di fiore aperto con elementi di acciaio piatti accostati (docc. 13, 14, 19, 38); i cestini per la raccolta differenziata (prodotto 27) e (29) si caratterizzano rispettivamente per la CP_22 CP_23
forma cilindrica con fusto microforato e anello superiore a sezioni colorate con tre colori diversi, e per essere costituito da tre anelli di colori diversi agganciati e distribuiti intorno a un tubo centrale con i sacchetti a vista (docc. 39 e 41);
-la fontana FU R (prodotto 14) si distingue per l'elegante ed essenziale forma a colonna in lamiera d'acciaio con l'originale griglia a terra, soprastante alla caditoia, che riproduce le forme dell'effetto delle gocce sull'acqua (doc.20);
-la fioriera OB (prodotto 15) è una griglia da posizionare a terra intorno al fusto dell'albero e sopra le radici, che si caratterizza per l'originale motivazione del decoro (doc.21);
-il portabiciclette CL (prodotto 16) si distingue per la forma a spirale saldata a due tubi tondi orizzontali (doc.22);
-i dissuasori di transito MO (prodotto 19) e IX OX (30) si caratterizzano il primo per la forma moderna ed essenziale, squadrata e vuota all'interno, in materiale corten, il secondo per la forma essenziale tubolare in acciaio inox satinato (docc. 26 e 42);
-la NS AR (prodotto 28) e la NS EA (31) si contraddistinguono rispettivamente, la prima per la rilettura originale della tradizionale croce che viene incastonata in un telaio metallico di forma quadrata, con un cerchio pieno nel punto di unione dei due elementi a croce e con paletti pagina 13 di 21 cilindrici tra un telaio e l'altro sovrastati da una sfera;
la seconda per la forma curva degli elementi che si incrociano e che sono piatti (docc. 40 e 43).
Si osserva inoltre che il fatto stesso che l'appellante abbia imitato massivamente tutti i prodotti CP_2
in questione, spesso ricorrendo a denominazioni che fanno richiamo alle denominazioni utilizzate da
(per esempio Panchina Rifle, Rifle Piana, Rifle Settore, Rifle Doppia, a fronte della Panchina CP_2
Libre, Libre Piana, Libre Settore, Libre Double di Metalco;
o TI CE a fronte di TI UT di;
Pensilina Arco a fronte di Pensilina Arcobaleno di Metalco;
TI IN a fronte di CP_2
), ne conferma il carattere distintivo e individualizzante. Parte_7
La sentenza della Corte di Cassazione n.23292/2015 citata dall'appellante (che ha dato luogo al giudizio di rinvio avanti alla Corte d'Appello di Venezia, concluso con la sentenza menzionata nel precedente motivo di appello) verte sulla tutela del diritto d'autore delle opere di design ex art. 2 n.10
l.d.a., in quella sede invocata da con riferimento alle panchine della linea Libre ( CP_2 CP_2
aveva instaurato il giudizio di primo grado proprio per tale tutela e per la contraffazione ad opera delle panchine di ); la materia è estranea al presente giudizio, ove non si invoca la tutela del CP_4 diritto d'autore.
Le deduzioni svolte nel motivo di appello sono generiche, non essendo indicati gli specifici documenti e il preciso contenuto di ciascuno di essi, che sarebbero stati trascurati dal Tribunale e da cui si pretende di trarre argomenti a favore della riforma della sentenza.
Sono così del tutto indeterminati i riferimenti a “pubblicazioni di altri operatori che producevano i medesimi beni”, senza indicazione del numero di documento prodotto e del contenuto del medesimo, nonché a “regolamenti dell'arredo urbano pubblico di alcune città italiane” tra cui e Torino, CP_6
senza indicazione del numero di documento prodotto e, all'interno di ciascun documento, del preciso contenuto invocato all'interno di documenti di numerosissime pagine (in primo grado ha P_ prodotto con la memoria ex art. 183 comma 6 n.3 c.p.c., indicandoli quali “manuali di arredo urbano della Città di Torino, Città di Milano e di Ascoli Piceno”, i docc. 22 di 40 pagine, 23 di 33 pagine, 24 di 19 pagine, 25 di 87 pagine, 26 di 277 pagine, senza individuare precisi contenuti rilevanti ai fini di causa).
E' parimenti generica la deduzione secondo cui “i prodotti quali la NS AR di oppure CP_2
la panchina AH di oppure panchina IS di non sono altro che la NS CP_2 CP_2
Parigina, la seduta in Lapideo e la seduta in legno per la città di ”, in quanto priva di riferimento CP_6
specifico ad un documento individuato e, ove si intenda richiamato il doc. 25 oggetto del precedente motivo di appello, priva di riferimento ad un preciso contenuto all'interno di un documento di 87 pagine.
pagina 14 di 21 Peraltro la panchina IS di è protetta dalla registrazione di modello comunitario CP_2
n. 000793799-0004, risultando irrilevante la deduzione (generica) svolta.
In ogni caso questa Corte, analizzando il doc. 25, rileva che la “seduta in Lapideo” di pag. 9 non ha le caratteristiche individualizzanti della panchina AH di , perché non è monolitica ma è CP_2
costituita da più elementi e da diversi punti di appoggio a terra;
e la “NS parigina” di pag. 26 non ha le caratteristiche distintive della NS AR di perché non ha l'elemento a cerchio CP_2
pieno nel punto di unione dei due elementi a croce, il telaio che incornicia tali elementi non è di forma quadrata, il paletto di intervallo tra un telaio e l'altro non è cilindrico ma è di sezione decrescente dal basso in alto con elementi di decoro.
Peraltro il motivo di appello non censura, in modo specifico e argomentato, il punto della motivazione della sentenza in cui il Tribunale afferma che <appare evidente che l secondo cui la forma>l'aspetto, la tipologia e le fattezze dei prodotti in questione sarebbero necessitate dalle prescrizioni dei bandi di gara è infondato. E' invero infondato, in primo luogo, sotto il profilo fattuale. La stessa parte convenuta non ha invero prodotto in atti alcun documento di gara dal quale si evince che la forma dell'arredo dovesse avere le caratteristiche poi riprodotte. Sul punto, anzi, appare eloquente quanto emergente dal documento n. 19 del fascicolo di parte convenuta recante “Linee Guida” per gli arredi di
Stazione di RFI (Rete Ferroviaria Italiana) del Gruppo Ferrovie dello Stato ove si può constatare che non vi alcuna prescrizione estetica o di modello, ma solo delle generiche indicazioni dimensionali che consentono il ricorso alle più varie forme e soluzioni progettuali e di design;
le stesse foto ivi riportate sono espressamente indicate quali esempi e vi è l'annotazione espressa secondo cui “Le immagini dei prodotti sono riportate esclusivamente a titolo di esempio. Possono essere utilizzati prodotti aventi caratteristiche similari” (v. il doc. n. 19 del fascicolo di parte convenuta). L'assunto in parola è comunque infondato, in secondo luogo, anche in punto di diritto. E invero un bando di gara di P.A. oppure di una società privata a partecipazione pubblica o di un concessionario, così come di un privato, non può certo derogare allo statuto ordinario della concorrenza come disciplinato dal codice civile, così come ai diritti di privativa eventualmente sussistenti>>.
E infine del tutto generico il riferimento dell'appellante alle prove orali dedotte in primo grado, non essendovi alcuna illustrazione di quale specifico capo di prova sia ritenuto decisivo e perché dovrebbe condurre ad una riforma della sentenza di primo grado.
Viene quindi confermata la pronuncia del Tribunale, sussistendo la concorrenza sleale sia sotto il profilo dell'imitazione servile, sia sotto il profilo della concorrenza parassitaria, per le ragioni indicate nella sentenza di primo grado e per quanto sopra esposto.
pagina 15 di 21 Con il primo motivo – “Sulla erroneità del capo della sentenza che liquida a favore della CP_2
l'importo di euro 255.255,00 di cui euro 232.050,00 quale c.d. profitto del contraffattore per violazione degli artt. 112 cpc, 2697 c.c., 2600 c.c. e 125 c.p.i.” – l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha determinato il danno da risarcire;
allega che: non risulta dalla sentenza quale danno il
Tribunale ha ritenuto di ristorare, se il danno emergente o il lucro cessante come richiesto dall'attrice, in tal modo violando l'art. 112 c.p.c.; la sentenza dà per scontato che dalle violazioni accertate sia derivato un danno all'attrice consistente in perdite di guadagno, ma la circostanza non è provata, non essendovi alcun elemento contabile che dimostri che dalle violazioni sia derivata una certa perdita;
il successo alla partecipazione di gare o appalti pubblici, stante la complessità e vastità dei prodotti di commessa, non può essere influenzato dalla presenza di uno o due prodotti identici;
ha un giro CP_2
d'affari pari a 50 volte quello dell'appellante, pertanto i suoi dati contabili non possono essere condizionati dalle condotte per cui è causa;
non ha provato, come avrebbe dovuto, tramite CP_2 scritture contabili, fatture, bilanci, registri Iva, la contrazione delle vendite in conseguenza dell'illecito; anzi si è dimostrato (docc. 27, 28, 29) che poteva partecipare alle gare pubbliche fornendo CP_2 prezzi e condizioni più vantaggiosi rispetto a quelle dell'appellante e che pertanto le condotte oggetto di causa non hanno avuto rilievo rispetto al successo o insuccesso nell'assegnazione della commessa;
il
Tribunale non ha verificato se gli acquirenti del bene contraffatto avrebbero acquistato dal titolare del diritto leso, non essendovi automaticamente corrispondenza tra numero delle mancate vendite del titolare del diritto leso e numero delle vendite realizzate dall'autore della violazione;
anche tenendo conto delle dichiarazioni dei testi, di cui peraltro si contesta l'attendibilità, si restringono a pochi episodi i casi in cui le offerte sono state preferite rispetto a quelle di;
il Tribunale - P_ CP_2
che utilizza la tabella prodotta da controparte solo con la comparsa conclusionale, ledendo qualsiasi contraddittorio e possibilità di controdeduzione - quantifica il danno nella differenza tra incassi e costi, ma questo non può considerarsi il profitto o vantaggio dell'autore dell'illecito, in quanto la somma deve essere epurata dalle imposte e dai costi fissi e incrementali, non condividendosi quanto rilevato sul punto in sentenza;
il Tribunale poteva per equità ridurre l'importo, rapportarsi ad un utile netto ovvero al ricavo netto, da cui dedurre ancora le imposte e i costi per ricerca e partecipazione a bandi;
è privo di supporto giuridico e fattuale il riconoscimento del danno all'immagine commerciale liquidato nel 10% del danno patrimoniale, quindi sul complesso dei beni venduti dall'appellante compresi quelli per cui non ha alcun titolo di proprietà industriale;
tale danno avrebbe dovuto essere provato e CP_2
avrebbe dovuto essere riconosciuto solo con riferimento ai titoli di privativa lesi.
pagina 16 di 21 L'appellata eccepisce l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del motivo, richiamando le argomentazioni svolte nella sentenza di primo grado e rilevando inoltre che: le doglianze svolte in appello sono nuove e generiche;
il Tribunale ha chiaramente riconosciuto il danno da mancato guadagno, oltre al danno all'immagine commerciale, oggetto di specifica domanda;
vista la perfetta identità di prodotti e il limitato numero di operatori del settore, ogni prodotto venduto da è P_
una vendita sottratta a;
il danno è confermato dalle dichiarazioni dei testi;
i documenti invocati CP_2 dall'appellante sono inidonei al fine indicato;
il Tribunale per quantificare il danno ha utilizzato le scritture contabili prodotte dalla stessa controparte a seguito di ordine di esibizione giudiziale;
nessuna specifica deduzione e prova è stata fornita dall'appellante in ordine a costi sostenuti, e d'altronde la stessa clona i prodotti di commissionandone la realizzazione a terzi, senza sostenere alcun CP_2
ulteriore costo.
Il motivo è infondato.
Emerge con chiarezza dalla sentenza che il Tribunale ha riconosciuto il danno da mancato guadagno, oltre al danno all'immagine, e non vi è alcuna violazione dell'art. 112 c.p.c., avendo l'attrice in primo grado proposto domanda risarcitoria per tali voci di danno.
L'esistenza del danno da mancato guadagno è provata, come si desume dai seguenti elementi.
Le parti operano in un ristretto ambito commerciale, quello dell'arredo urbano che riguarda gli appalti delle pubbliche amministrazioni o concessionarie. offre prodotti identici a quelli di (e ai modelli registrati della medesima) agli stessi P_ CP_2
operatori di mercato, pubbliche amministrazioni o soggetti privati cui è stato affidato l'appalto.
Il teste agente per il Piemonte della dall'inizio del 2016, ha dichiarato: Testimone_1 CP_2
“Sicuramente è successo che parecchie volte i clienti mi hanno detto che analogo prodotto che proponevo io lo proponeva anche la Si trattava di prodotti identici. I clienti cui mi riferisco P_ sono imprese private ed enti pubblici. Sono le imprese che vincono la gara e che poi installano l'arredo urbano...Alle volte mi sono trovato a non portare a buon esito la fornitura perché la proponeva CP_9
il prodotto identico a un prezzo più basso. Ciò sarà successo dal 2016 in poi (da quando ho iniziato a lavorare per ) all'incirca una decina di volte”; sul capo relativo al fatto che nel CP_2 P_
formulare le proprie offerte economiche ai potenziali clienti, offrisse loro un ribasso percentuale sulle quotazioni per i medesimi prodotti, ha risposto: “Si è vero, in alcuni casi ciò mi è stato detto espressamente dal cliente. In altri casi lo posso desumere dal fatto che poi la fornitura di prodotto identico è andata alla;
ha inoltre riferito che “E' capitato diverse volte che ci siamo trovati in CP_9 concorrenza diretta con per gare pubbliche”. CP_9
pagina 17 di 21 Il teste amministratore della che rappresenta e distribuisce i Testimone_2 Controparte_24 prodotti in Sicilia, ha dichiarato, con riferimento a tutti i prodotti oggetto di causa, che: “Vi CP_2
era confusione fra i prodotti e quelli , “Mi è capitato una volta di aver fornito a un CP_2 CP_9 progettista una voce di capitolato relativo a panchine e poi verificare che l'impresa appaltatrice ha Cont acquistato l'arredo da Non ricordo di quale ente appaltante si trattasse. Ricordo una gara P_ importante per la Gesav che gestisce l'aeroporto di Palermo. Ebbi rapporti con il progettista per l'inserimento nel progetto del cestino COpolo. Successivamente l'ente in questione ha acquistato direttamente da , “Ho visto spesso prodotti di identici a , e presumo che nei CP_9 CP_9 CP_2
casi in cui ha poi rifornito le imprese con prodotti identici a quelli di vi sia stato un P_ CP_2
ribasso sul prezzo”.
Non vi sono ragioni per dubitare dell'attendibilità dei testi, pur in presenza di un rapporto di collaborazione con , né l'appellante offre dati concreti in senso contrario. CP_2
Sulla base degli elementi illustrati, delle dichiarazioni dei testi e della concorrenza tra le parti per la fornitura in ordine alla medesima gara pubblica, si ritiene provato che la vendita effettuata da P_
di prodotti identici a quelli di sia una vendita sottratta a . CP_2 CP_2
Come rilevato dall'appellata, svolge il lavoro di creazione, progettazione e promozione del CP_2 prodotto, attende il bando di gara in cui confluiscono gli sforzi di e in cui l'ente P_ CP_2
dimostra di aver apprezzato le scelte progettuali più affermate nel mercato, e lì si inserisce con prodotto identico e spesso anche a prezzo più basso;
quindi l'ente, in assenza di avrebbe comprato da P_
. Ad analoga conclusione si perviene con riferimento agli acquisti effettuati dal soggetto CP_2 privato cui viene affidato l'appalto.
L'allegazione dell'appellante secondo cui è dimostrato (docc. 27, 28, 29) che poteva CP_2
partecipare alle gare pubbliche fornendo prezzi e condizioni più vantaggiosi rispetto a quelle di e che pertanto le condotte oggetto di causa non hanno avuto rilievo rispetto al successo o P_ insuccesso nell'assegnazione della commessa, è generica;
non viene indicato lo specifico contenuto dei documenti citati, né viene spiegato perché dal contenuto di tali documenti si trarrebbe la conclusione indicata.
Esaminando comunque i documenti 27, 28, 29, si rileva che gli stessi riguardano tre gare per forniture di arredo urbano in cui e sono state concorrenti e ha fatto un'offerta che ha CP_2 P_ CP_2
ottenuto maggiori punti percentuali (per due) e ha offerto un prezzo minore (per una); ma, come evidenziato dall'appellata, non sono indicati i prodotti e quindi l'attinenza con il presente giudizio;
e qui non sono in discussione le aggiudicazioni che è riuscita a conseguire nonostante gli illeciti CP_2
pagina 18 di 21 di ma quelle che ha conseguito in virtù degli illeciti per cui è causa e quindi P_ P_
sottratto a . CP_2
In ordine alla quantificazione del danno emergente, il Tribunale ha correttamente utilizzato i dati della tabella riassuntiva redatta da in comparsa conclusionale, affermando che gli stessi sono tratti CP_2
dalle fatture prodotte dalla stessa a seguito di ordinanza ex art. 210 c.p.c.; tale corrispondenza P_
dei dati non è censurata in appello, sicché si deve ritenere accertato definitivamente che le cifre utilizzate sono quelle risultanti dalle fatture prodotte in giudizio dalla stessa appellante.
Il fatto che la tabella fosse riportata in comparsa conclusionale non costituisce violazione del diritto di difesa di proprio perché si tratta di dati corrispondenti a quelli delle produzioni documentali P_
della medesima;
né l'appellante individua eccezioni o contestazioni da svolgere avverso le cifre della tabella.
Il danno è stato liquidato individuando il profitto dell'autore dell'illecito - sottratto a - nella CP_2
differenza tra fatture di incassi (€ 519.081,00) e fatture di costi (€ 287.030,50) prodotte da P_ pari a € 232.050,00.
L'appellante deduce che tale somma non costituisce il profitto dell'autore dell'illecito in quanto deve essere “epurata dei gravami quali le imposte e i costi fissi e incrementali”, e il Tribunale avrebbe potuto per equità ridurre l'importo rapportandosi ad “un utile netto derivante dalla vendita, ovvero al ricavo netto dal quale dedurre ancora le imposte e i costi per ricerca e partecipazione a bandi”.
La deduzione è generica, non indicando alcuno specifico importo da detrarre e gli elementi per determinarlo, ed è comunque infondata in assenza di qualsivoglia prova sul punto.
La sentenza di primo grado svolge una precisa argomentazione in ordine alla congruità dell'importo riconosciuto a titolo di danno, senza l'applicazione di ulteriori riduzioni oltre ai costi documentati dalle fatture prodotte, rilevando che non ha “evidenziato diversi costi” e “tenuto altresì conto che P_ lo stesso rappresentante legale di parte convenuta nel corso dell'interrogatorio formale ha ammesso che la società non ha reti di distribuzione proprie, uffici tecnici e personale interno (e dunque rilevanti costi fissi)”.
Tale argomentazione, corretta e condivisibile, non viene specificamente e motivatamente censurata dall'appellante.
Pertanto, tenuto conto che P_
-non ha reti di distribuzione proprie, uffici tecnici e personale interno, e dunque rilevanti costi fissi;
-imita pedissequamente i prodotti di , sfruttando sistematicamente le attività ideative, CP_2
progettuali e commerciali della medesima;
pagina 19 di 21 -non ha personale che provvede a disegnare o ideare i prodotti, limitandosi ad ordinare da terzi gli stessi prodotti di;
CP_2
-ha già documentato costi sostenuti per i prodotti oggetto di causa mediante le fatture prodotte, i cui importi (pari a € 287.030,50) sono stati detratti dagli incassi;
-non ha provato di avere sostenuto gli ulteriori costi indicati, peraltro genericamente (“costi fissi e incrementali”, “costi per ricerca e partecipazione ai bandi”);
-non ha fornito alcun elemento specifico, tanto sotto il profilo dell'allegazione quanto sotto il profilo probatorio, in ordine al pagamento di imposte e alla loro entità; non sussistono i presupposti per applicare riduzioni all'importo del danno determinato in primo grado, dovendo la sentenza essere confermata.
Il motivo di appello è infondato anche con riferimento al riconoscimento del danno all'immagine commerciale patito da , quantificato nella misura del 10% del danno da mancato guadagno. CP_2
Il danno sussiste non solo in relazione alla violazione dei diritti derivanti dai modelli registrati, ma anche in relazione alla concorrenza sleale per imitazione servile e concorrenza parassitaria, a fronte della diluizione della distintività dei prodotti di che ne è conseguita;
come emerge dalle CP_2
dichiarazioni del teste sopra riportate, spesso i clienti comunicavano che i prodotti Tes_1 CP_2
erano offerti anche da che proponeva prodotti del tutto identici. P_
L'appello viene conseguentemente rigettato e la sentenza impugnata viene confermata.
III. Le spese di lite del presente giudizio d'appello seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellante;
le stesse vengono liquidate, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato con D.M.
147/2022, tenuto conto del valore di causa (scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria), nei seguenti importi, corrispondenti ai valori medi: €
2.977,00 per fase di studio, € 1.911,00 per fase introduttiva, € 5.103,00 per fase decisionale, per totali €
9.991,00 per compensi;
oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovuta.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Quinta Civile, Specializzata in Materia di Impresa,
pagina 20 di 21 ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da (in sigla Parte_1 P_
avverso la sentenza n.2227/2023 del Tribunale di Torino – Sezione Specializzata in Materia di Impresa, pubblicata il 29.5.2023, che per l'effetto conferma.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del giudizio d'appello a favore di parte appellata, che liquida in € 9.991,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese in misura del 15% dei compensi, CPA ed IVA se dovuta.
Per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico di parte appellante.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 13.12.2024 dalla Quinta Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere Relatore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 21 di 21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE QUINTA CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Consigliere
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 873/2023 avente ad oggetto: concorrenza sleale e violazione di modelli registrati promossa da: in sigla (C.F. e Parte_1 P_
P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente P.IVA_1 Parte_1
domiciliata in Asti, Via Incisa n. 10, presso lo studio e la persona dell'Avv. Giuseppe Leuzzi che la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE APPELLANTE
Contro
P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore CP_2 P.IVA_2 CP_3
, elettivamente domiciliata in Torino, Corso Re Umberto n. 88, presso lo studio
[...] dell'Avv. Vincenzo Fanelli, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Sergio Francini e Gherardo Piovesana per procura in atti;
PARTE APPELLATA
Udienza di rimessione della causa a decisione del 13.11.2024.
pagina 1 di 21 CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE:
Reiectis adversis
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, previe le declaratorie del caso e di legge, respinte le difese ed eccezioni di controparte, in accoglimento dei motivi di impugnazione, riformare la sentenza n.
2227/2023 Tribunale di Torino Sezione Specializzata in Materia di Impresa pubblicata il 29.05.2023 e notificata il 31.05.2023 e per l'effetto: in via istruttoria: istanze formulate nelle note scritte di precisazione delle conclusioni depositate il
5.9.2024; in via principale: respingere ogni domanda proposta nei confronti della convenuta, in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta;
sempre in via principale e in via di eccezione riconvenzionale: accertarsi e dichiararsi la nullità o inefficacia del brevetto modello italiano n. 88750, modello italiano n. 73190, design europeo n. 001527086-0002, modello italiano n. 89626, modello italiano n.89632, design comunitario n. 000793799-0004, modello comunitario n. 000899968-0009, modello comunitario n. 001521352-
0002, modello comunitario n. 001521352-0001, design comunitario n. 001521287-0002 per i motivi di fatto e di diritto indicati nella comparsa ed attinenti alla mancanza dei requisiti generali e specifici per la loro valida registrazione.
Con il favore delle spese di causa ed onorari di patrocinio per entrambi i gradi del giudizio.
PER L'APPELLATA:
Voglia l'Ecc.ma Corte, rigettata ogni diversa e contraria domanda, istanza, deduzione ed eccezione,
In via preliminare
- rigettare l'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 2227/2023
T. Torino - Sezione specializzata in materia di impresa, qui impugnata, con condanna, attesa la manifesta infondatezza, di al pagamento in favore Parte_1
della cassa delle ammende di una pena pecuniaria da determinarsi ai sensi di legge ex art. 283 co. 3
c.p.c.;
Nel merito, in via principale
- rigettare l'appello e tutti i motivi interposti dall'appellante in principalità per P_ inammissibilità e manifesta infondatezza e comunque in ragione dei motivi esposti in atti, per l'effetto confermando integralmente la sentenza resa dal T. Torino - Sezione specializzata in materia di impresa,
n. 2227/2023 del 29.05.2023 e qui ex adverso impugnata;
Nel merito, in via subordinata pagina 2 di 21 per l'eventualità di una riforma della sentenza di primo grado, in ogni caso voglia l'Ecc.ma Corte ogni domanda avversaria, anche riconvenzionale, eccezione ed istanza rigettata,
- accertare e dichiarare in persona del legale rappresentante pro tempore, responsabile, P_
per i fatti in atti esposti, di contraffazione dei modelli registrati, nazionali e comunitari, come meglio indicati in atti e in titolarità di nonché gli atti di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 CP_2 nn. 1, 2 e 3 c.c. in danno dell'attrice in primo grado qui appellata;
- accertare e dichiarare in persona del legale rappresentante pro tempore, responsabile, P_ per i fatti in atti esposti, di concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2598 nn. 1, 2 e 3 c.c. in danno dell'attrice in primo grado qui appellata;
- per l'effetto, inibire e ordinare a di cessare, la fabbricazione e/o il commercio e/o P_
l'offerta in vendita e/o la promozione e/o comunque l'uso, con qualsiasi mezzo e modalità, anche on line, dei prodotti comunque denominati costituenti violazione dei diritti dell'attrice in primo grado qui appellata e/o concorrenza sleale, e comunque, la ripetizione o prosecuzione di ogni ulteriore attività contraffattiva e concorrenzialmente sleale, ivi compresa l'imitazione dei marchi di fatto, come in atti;
- dichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi la domanda –eccezione riconvenzionale di nullità dei modelli;
- ordinare il ritiro definitivo dal commercio e la distruzione a cura e spese della convenuta in primo grado qui appellante o l'assegnazione in proprietà all'attrice-appellata di tutti prodotti costituenti violazione dei diritti dell'attrice-appellata e giacenti presso distributori, rivenditori, agenti o di chiunque ne abbia comunque la disponibilità; ordinare parimenti il ritiro e la distruzione, a cura e spese della convenuta-appellante, o l'assegnazione in proprietà all'attrice-appellata di ogni forma di comunicazione tecnica e/o commerciale e/o pubblicitaria (di tipo cartaceo, digitale o realizzata con strumenti informatici o telematici) che riguardi i prodotti illeciti e le condotte per cui è causa;
- fissare a carico della convenuta-appellante in persona del legale rappresentante pro P_ tempore, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. ed in favore della attrice-appellata:
• una penale di Euro 5.000,00= per ogni esemplare di prodotto che sarà fabbricato, commercializzato e/o esposto e/o pubblicizzato e/o offerto in vendita da in violazione dell'inibitoria come P_
sopra emessa;
• una penale di Euro 5.000,00= per ogni violazione successivamente accertata dell'inibitoria avente ad oggetto la pubblicizzazione del prodotto;
• una penale di Euro 2.500= per ogni giorno di ritardo nell'ottemperare alla sentenza;
- condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei P_
danni tutti, patiti e patiendi da per gli illeciti descritti in atti, sia di natura patrimoniale che CP_2
pagina 3 di 21 non patrimoniale, ivi compresi il danno emergente, il lucro cessante ai sensi degli art. 1223, 1226 e
1227 c.c., il danno all'immagine, nonché condannare ai sensi dell'art. 125 c.p.i. alla P_
retroversione degli utili per la parte che dovesse eccedere il lucro cessante o in alternativa ad esso anche, occorrendo, con liquidazione in via equitativa, secondo le risultanze di causa;
- disporre ex art. 2600 C.c. e 126 c.p.i. la pubblicazione dell'emananda sentenza su due quotidiani a tiratura nazionale (Corriere della sera ed Il Sole 24 ore) e su due riviste specializzate del settore, per almeno due volte e per estratto, con caratteri doppi del normale, con i nomi delle parti in grassetto e su due colonne, ovvero con le diverse modalità ritenute opportune dall'intestato Tribunale, a cura dell'attrice-appellata ma a spese della convenuta-appellante (con diritto dell'appellata di ripetere le spese verso sola presentazione di ricevuta);
- in via subordinata accertare e dichiarare responsabile ai sensi dell'art. 2043 c.c. per i fatti di P_
cui in atti e condannare la stessa a risarcire i danni causati all'attrice-appellata con conseguenti pronunce di inibitoria e fissazione di una penale ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c.;
In via istruttoria, istanze formulate nelle note scritte di precisazione delle conclusioni depositate il
10.9.2024.
In ogni caso, con vittoria di diritti, spese ed onorari di lite anche per il secondo grado di giudizio. Ivi comprese quelle di natura tecnico/brevettuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione ha evocato CP_2 Parte_1
avanti al Tribunale di Torino, sezione specializzata in materia di impresa, allegando P_
che: l'attrice è un'azienda leader nel settore della ricerca, progettazione, produzione e commercializzazione di elementi di arredo urbano, con un mercato che spazia dall'Italia a tutti i principali Paesi del mondo;
la convenuta pone in essere una sistematica e diffusa imitazione pedissequa di 31 prodotti dell'attrice, copiandone le forme e le linee, che sono distintive e individualizzanti, per le quali sono stati ottenuti premi e riconoscimenti e in alcuni casi oggetto di modelli registrati, italiani o comunitari;
la convenuta adotta altresì denominazioni identiche o comunque assonanti a quelle dei prodotti dell'attrice; la condotta di integra gli estremi dell'art. 2598 n. 1, n.2, n.3 c.c., P_
trattandosi di concorrenza sleale per imitazione servile, di concorrenza sleale per appropriazione di pregi e di concorrenza parassitaria;
integra altresì la contraffazione di modelli registrati in violazione degli artt. 41 c.p.i. e 19 Reg. CE n.6/2002. Ha quindi chiesto di accertare gli illeciti indicati, di emettere pagina 4 di 21 le conseguenti pronunce di inibitoria, ritiro dal commercio, fissazione di penale, pubblicazione della sentenza, e di condannare la convenuta al risarcimento dei danni patiti da parte attrice per gli illeciti, ivi compresi il danno emergente, il lucro cessante, il danno all'immagine, nonché alla retroversione degli utili ai sensi dell'art. 125 c.p.i. per la parte che dovesse eccedere il lucro cessante. costituendosi, ha chiesto di rigettare le domande eccependone l'infondatezza, P_
deducendo che i prodotti oggetto di causa sono vincolati alle indicazioni dei bandi di gara delle pubbliche amministrazioni e sono elaborati sulla base di forme già conosciute, presenti da decenni nel settore dell'arredo urbano;
ha domandato, in via riconvenzionale, di accertare e dichiarare la nullità dei modelli italiani e comunitari registrati dall'attrice, per difetto dei requisiti di novità e del carattere individuale di cui agli artt. 32-33 c.p.i. e 5-6 Reg. CE 6/2022.
Il Tribunale di Torino, sezione specializzata in materia di impresa, con sentenza n.2227/2023 pubblicata in data 29.5.2023:
-ha ritenuto fondata la domanda di accertamento della condotta della convenuta di concorrenza sleale ex artt. 2598 n.1 e n. 3 c.c., rilevando che: sussiste l'imitazione servile - fattispecie che ricorre quando un imprenditore adotta, in relazione alle forme estetiche dei propri prodotti, linee, fattezze e attributi estetici dei prodotti del concorrente che li individualizzano specificamente sul mercato, così da creare confusione circa la provenienza del bene - da parte di in relazione a tutti i prodotti P_ dell'attrice oggetto di causa, di cui alcuni costituenti anche modelli registrati;
i prodotti della convenuta sono perfettamente identici e le forme imitate non sono essenziali dei prodotti, i quali possono essere disegnati e strutturati con ampia libertà di forme, come provato dalla presenza sul mercato di una vasta quantità di prodotti con linee diverse;
la convenuta non ha una struttura aziendale autonoma dotata di apposito ufficio o personale tecnico che provvede a disegnare o ideare i prodotti, e si limita a ordinare a fornitori terzi gli stessi prodotti realizzati e ideati da , con imitazione pedissequa di essi;
in CP_2
alcuni casi i nomi dei prodotti sono molto simili e connotati da palesi assonanze fonetiche;
dalle dichiarazioni dei testi è emerso anche che vi è stata effettiva confusione fra i prodotti delle parti;
ha di fatto costruito un proprio catalogo con prodotti perfettamente identici a quelli P_ dell'attrice, offrendo agli stessi operatori di mercato i medesimi prodotti, competendo così solamente sul prezzo;
tale comportamento è sussumibile anche nella fattispecie della concorrenza parassitaria ex art. 2598 n.3 c.c., atteso che così facendo la convenuta si è ingiustamente appropriata delle soluzioni ideative, commerciali e progettuali dell'attrice;
-ha ravvisato la violazione, da parte di dei diritti di esclusiva di parte attrice ex artt. 41 P_
c.p.i. e 19 Reg. CE 6/2002, rigettando la domanda di nullità dei modelli italiani e comunitari proposta dalla convenuta;
sul punto ha rilevato che, a fronte della presunzione di validità del modello posta dagli pagina 5 di 21 artt. 121 c.p.i. e 85 Reg. CE 6/2002, era onere della convenuta allegare con contezza, compiutezza e puntualità idonei elementi deduttivi e probatori circa la sussistenza di anteriorità; che la convenuta, invece, non ha formulato alcuna concreta e puntuale deduzione sul punto, limitandosi ad affermare che le soluzioni adottate sono da decenni presenti nel settore dell'arredo urbano, senza tuttavia indicare con contezza tempi, luoghi e soggetti che avrebbero ideato per primi tali soluzioni;
-ha quindi accertato gli illeciti indicati, emettendo le conseguenti pronunce di inibitoria e ritiro dal commercio;
-ha accertato il diritto dell'attrice, ex artt. 2600 c.c. e 125 c.p.i., ad ottenere il risarcimento del danno patito, ritenendo che la condotta della convenuta abbia prodotto un rilevante danno conseguente alla confusione sul mercato fra i beni delle parti e all'utilizzazione indebita delle soluzioni ideative, commerciali e progettuali dell'attrice, con perdite di guadagno per quest'ultima considerato il ristretto ambito commerciale in esame (appalti da pubbliche amministrazioni) e l'identità dei prodotti distribuiti in contraffazione;
ha quantificato il danno secondo il criterio del profitto del contraffattore - pronunciando la conseguente condanna - in € 232.050,00, pari alla differenza tra incassi e costi della convenuta, reputando congruo l'importo non avendo evidenziato diversi costi ed P_
effettuato controdeduzioni sul punto, nonché tenuto conto del fatto che la società non ha reti di distribuzione proprie, uffici tecnici e personale interno e quindi rilevanti costi fissi;
ha poi riconosciuto l'ulteriore importo pari al 10% della somma predetta (€ 23.205,00) quale risarcimento del danno all'immagine commerciale patito da a cagione della diluizione dell'esclusività dei suoi CP_2
prodotti.
Con atto di appello ritualmente notificato, ha impugnato la sentenza del Tribunale, Parte_2
chiedendone la riforma per i motivi di seguito illustrati e formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
costituendosi, ha contestato la fondatezza dell'appello, di cui ha chiesto il rigetto con CP_2
conferma della sentenza impugnata, formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
II. L'appello proposto da è articolato in tre motivi di gravame. P_
In ordine logico vengono esaminati prima il secondo e il terzo motivo, che coinvolgono l'accertamento dell'an degli illeciti, e poi il primo, relativo alla condanna al risarcimento dei danni.
Con il secondo motivo – “Sulla erroneità del capo della sentenza di rigetto della domanda di nullità dei modelli italiani e comunitari azionati da parte attrice e di violazione dei diritti di esclusiva ex artt. 41 del c.p.i e 19 reg. Ce 6/2002 per violazione degli artt. 115-116 cpc e 2697 c.c.” – l'appellante censura pagina 6 di 21 la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda di nullità dei modelli registrati da controparte;
allega che: , in sede di costituzione in primo grado e negli atti successivi, ha P_
preso posizione su ogni singolo prodotto e, con riferimento ai modelli vantati da controparte, ha specificato e allegato circostanze e documenti da cui trarre argomenti per inficiare i titoli, che sono stati ignorati dal Tribunale;
con riferimento al prodotto Metalco “Space Auto” e “Space Bici” che secondo controparte sarebbe tutelato dal modello italiano n.89632, ha prodotto, per contrastare la validità del titolo, i docc. 18 e 22, pronuncia della Corte d'Appello di Venezia 1291/2017 e scheda tecnica del modello Armony di , che smentiscono sostanzialmente la tesi di;
tali documenti CP_4 CP_2
dimostrano che i modelli di e Space Bici non erano in realtà del tutto originali, ma Parte_3
il possibile frutto di una elaborazione di modelli già presenti sul mercato, essendo palesemente mancanti i requisiti di novità e originalità; nella sentenza della Corte d'Appello viene affermata la titolarità dei diritti della essendo il prodotto della troppo similare a quello CP_4 CP_2
brevettato e prodotto dalla prima, con piena conferma della legittimità del brevetto ornamentale relativo alla pensilina Armony modello registrato in data 11.2.1998; la sentenza ha un ulteriore rilievo, in quanto anche la NS EA di è identica alla NS Papillon di registrata in CP_2 CP_4
data 1.4.2003, anteriormente al preteso impiego in commercio dichiarato da;
con riferimento al CP_2
modello comunitario n. 000899968-0009 (panchina Diamante), ha prodotto il doc. 13, incarico allo studio Arch. , rappresentativo di quali siano gli ideatori e creatori della linea “Corte” Controparte_5 ovverosia della panchina che lederebbe il diritto di privativa di;
l'appellante ha anche dedotto CP_2
prova orale sulla predetta circostanza al fine di dimostrare la titolarità dei design e del progetto;
dalla scheda immagine del prodotto allegata alla scrittura si può inoltre percepire come i materiali utilizzati siano del tutto differenti da quelli del prodotto;
ha prodotto anche il doc. 21, scheda immagine CP_2
Panchina Tomea, al fine di evidenziare come le soluzioni adottate per tale tipologia di prodotto risultano diffusissime nel settore dell'arredo urbano;
se si prende in esame il modello comunitario n.991521352-0002 (cestino Spencer di ) e lo si paragona alla figura presente nel doc. 25 pag. CP_2
16 (manuale arredo urbano Città ) non si può non notare una certa identità e non risulta che CP_6
abbia sollevato questioni alla Città di Milano per avere individuato tale cestino come CP_2
semplicemente un contenitore portarifiuti cilindrico.
L'appellata eccepisce l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del motivo, osservando che: i documenti menzionati nel motivo di appello sono stati prodotti in primo grado senza svolgere alcuna tempestiva deduzione in ordine alla loro valenza probatoria ai fini di causa;
anche le allegazioni svolte in appello sono generiche e inidonee all'accoglimento della domanda;
in ogni caso i documenti pagina 7 di 21 indicati, specificamente analizzati, sono irrilevanti;
la sentenza della Corte d'Appello di Venezia è estranea all'oggetto di causa perché concerne un prodotto diverso di e una registrazione di CP_2
modello diversa di altra società; gli altri documenti sono privi di data.
Il motivo è infondato.
La domanda di nullità proposta da per difetto dei requisiti di novità e di carattere P_
individuale ai sensi degli artt. 32-33 c.p.i. e 5-6 Reg. CE 6/2022, concerne 10 modelli registrati di ovvero i modelli italiani n. 88750, n. 73190, n. 89626, n.89632, e i modelli comunitari CP_2
n. 001527086-0002, n. 000793799-0004, n. 000899968-0009, n. 001521352-0002, n. 001521352-0001,
n. 001521287-0002.
Come correttamente rilevato dal Tribunale, a fronte della presunzione di validità prevista dagli artt. 121
c.p.i. e 85 Reg. CE 6/2002, è onere di allegare e provare specifiche anteriorità che P_
priverebbero ciascuno dei modelli registrati del requisito della novità o del requisito del carattere individuale.
Tali anteriorità non sono state provate, né peraltro specificamente allegate, dall'appellante.
Le deduzioni svolte nel motivo di appello sono generiche, non essendo indicato il contenuto di ciascuno dei documenti invocati che si ritiene decisivo e non essendo illustrato perché tale contenuto dovrebbe portare ad una decisione diversa da quella adottata dal Tribunale, sotto il profilo dell'assenza di novità o sotto il profilo dell'assenza di carattere individuale;
anche nel giudizio di primo grado le produzioni documentali sono state effettuate senza tempestive allegazioni in ordine al contenuto e alle conclusioni che si sarebbero tratte da tali produzioni.
I documenti richiamati, esaminati nel loro contenuto, sono comunque irrilevanti al fine di privare i modelli registrati del requisito della novità o del carattere individuale.
I docc. 18 e 19 vengono invocati con riferimento al modello italiano n.89632 di (docc. CP_2
23a-23b dell'appellata), relativo ad una copertura modulare atta a ricoprire parcheggi per autoveicoli, motoveicoli, biciclette.
Il doc. 18 è la sentenza n. 1291/2017 della Corte d'Appello di Venezia, pronunciata in una causa tra e (da cui successivamente ha acquistato il ramo d'azienda), CP_2 Controparte_7 CP_2
che accerta la contraffazione del modello ornamentale registrato di n.69975 da parte di CP_4
con le “pensiline come quella installata presso la stazione di Udine”. CP_2
L'appellante non fornisce alcun elemento da cui si possa desumere che tali “pensiline” corrispondano alle coperture modulari oggetto del modello n.89632 di e tale circostanza è contestata CP_2 dall'appellata; la sentenza non indica che le “pensiline” su cui si pronuncia sono oggetto di modello pagina 8 di 21 registrato di e non le descrive altrimenti, né l'appellante produce nel presente giudizio la foto CP_2
del prodotto menzionata nella sentenza e il modello ornamentale registrato di ivi CP_2 CP_4
citato.
Non è quindi provata alcuna attinenza tra la pronuncia della Corte d'Appello di Venezia e il modello registrato oggetto del presente giudizio;
d'altronde, come eccepito dall'appellata, la stessa in P_
primo grado ha prodotto la sentenza con la memoria ex art. 183 comma 6 n.2 c.p.c. senza allegare alcun collegamento con il modello n.89632 di . CP_2
Il doc. 22 è la scheda tecnica di un prodotto di City -“Pensilina modulare copribiciclette”- CP_4
denominato Armony.
Si tratta di documento privo di data, di cui non è quindi provata l'anteriorità rispetto alla registrazione di (decorrente dal 2.9.2004); e non emerge, dal documento o altrove, che si tratti della CP_2
pensilina oggetto del modello ornamentale registrato per cui è stata pronunciata la sentenza CP_4 della Corte d'Appello di Venezia.
Inconferente è poi la deduzione dell'appellante secondo cui tale sentenza ha un ulteriore rilievo, in quanto anche la NS EA di è identica alla NS di registrata in CP_2 Pt_4 CP_4
data 1.4.2003 anteriormente al preteso impiego in commercio dichiarato da . CP_2
La NS denominata “EA” di non è infatti oggetto di modello registrato. CP_2
Né, peraltro, è documentato nel presente giudizio quali siano le caratteristiche della NS Pt_4
e del modello registrato di cui accenna il motivo di appello. CP_4
Il doc. 13 viene invocato con riferimento al modello comunitario n. 000899968-0009 di , CP_2
relativo ad una panchina (docc. 29 e 51 dell'appellata).
Il documento è un contratto con cui affida l'incarico di progettazione riguardante la P_
costruzione della collezione di panchine denominata “Corte”, a due architetti che dichiarano di essere titolari dei disegni e dei modelli digitali che vengono rappresentati.
Si tratta però di contratto privo di data, come tale comunque irrilevante al fine di provare un'anteriorità rispetto al modello registrato (con decorrenza dal 19.3.2008). CP_2
Il riferimento dell'appellante alle prove orali dedotte è del tutto generico, non essendo precisato il contenuto del singolo capo di prova che viene ritenuto rilevante e per quali ragioni lo sarebbe al fine di addivenire ad una decisione diversa rispetto a quella di primo grado.
In ogni caso il capo di prova 22 formulato nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. (relativo alla panchina Corte) è inammissibile in quanto generico e non collocato nel tempo, pertanto inidoneo a provare la nullità del modello di . CP_2
pagina 9 di 21 Il doc. 21 è un'immagine di una panca di tale priva di data e quindi di rilevanza alcuna CP_8 al fine di provare un'anteriorità rispetto al modello registrato oggetto di causa.
Il doc. 25 (pag.16) viene invocato con riferimento al modello comunitario n.991521352-0002 di
, relativo ad un cestino portarifiuti (docc. 31 e 52 dell'appellata); il documento – schede CP_2
manuale operativo per l'arredo urbano della città di - è stato prodotto con la memoria ex art. CP_6
183 comma 6 n.3 c.p.c. nel giudizio di primo grado, quindi tardivamente al fine di fornire elementi di prova a sostegno della domanda di nullità del modello (come eccepito dall'appellata); ed è comunque irrilevante in quanto privo di data, come tale inidoneo a provare un'anteriorità rispetto al modello registrato di (decorrente dal 22.5.2009). CP_2
Nulla viene dedotto dall'appellante con riferimento agli altri modelli registrati.
Il motivo di appello è quindi infondato, dovendosi confermare la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda di nullità proposta da e accertato la sussistenza della violazione dei P_
diritti di esclusiva ex artt. 41 c.p.i. e 19 Reg. CE 6/2002 in relazione ai modelli registrati azionati.
In ordine all'accertamento della violazione non vi è specifica e argomentata censura in appello.
La deduzione (svolta con riferimento al modello comunitario n. 000899968-0009 di ) secondo CP_2
cui dall'immagine del prodotto - panchina Corte - riportata nel doc. 13, si può “percepire come i materiali utilizzati siano del tutto differenti da quelli del prodotto ”, è generica, non essendo CP_2
indicato quali materiali sono utilizzati dall'appellante, quali materiali differenti caratterizzano il prodotto e quale rilevanza ha la differenza sulla violazione dei diritti di esclusiva in oggetto CP_2
(dovendo il confronto essere svolto tra modello registrato e prodotto CO.DAL); in ogni caso la deduzione è infondata perché il modello comunitario non menziona i materiali e perché dal confronto tra il modello comunitario e il prodotto (entrambi rappresentati nel doc. 46 Parte_5
dell'appellata, con immagine del prodotto tratta dal catalogo della stessa, doc. 4) emerge con P_
evidenza che il prodotto Corte riproduce il modello registrato, sia per l'identica forma della panchina sia per il contrasto tra materiale/colore della seduta (di tipo pietra/cemento) e materiale/colore (di tipo metallico) dei sostegni, producendo nell'utilizzatore informato la medesima impressione generale.
Con il terzo motivo – “Sulla erroneità del capo della sentenza che afferma ed accerta a carico della l'imitazione servile e la concorrenza parassitaria dei prodotti per violazione dell'art. CP_9 CP_2
2697 c.c. e art. 2598 c.c.”- l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale accerta la condotta di concorrenza sleale;
deduce che: il Tribunale non ha valutato le allegazioni da essa svolte e i documenti prodotti;
l'appellante ha prodotto non solo pubblicazioni di altri operatori che producevano i medesimi beni, ma anche regolamenti dell'arredo urbano pubblico di città italiane quali e CP_6
pagina 10 di 21 Torino, da cui si desumeva una netta sovrapposizione tra i prodotti ivi indicati e i prodotti di , e CP_2
che tali arredi presentavano canoni standardizzati che rendono il prodotto ormai comune;
ad esempio i prodotti quali la NS AR, la panchina AH e la panchina IS di non sono altro CP_2 che la NS Parigina, la seduta in Lapideo e la seduta in legno per la città di;
l'appellante CP_6
ha anche svolto deduzioni istruttorie che non sono state ammesse;
è onere di controparte provare, per i prodotti non tutelati da registrazione, l'originalità dell'idea, l'esclusività delle linee e delle forme applicate, e tale prova non è stata fornita;
nei confronti della stessa , in un precedente CP_2
contenzioso con altro concorrente per alcuni suoi articoli, la Corte di Cassazione ha pronunciato la sentenza n.23292/2015, con cui ha confermato la sentenza di merito che aveva negato la tutela autorale ad articoli di arredo urbano (panchine), sulla base del rilievo che l'esposizione in una sola mostra internazionale non era sufficiente al riconoscimento del valore artistico;
tale pronuncia è emblematica per dimostrare che le produzioni e allegazioni di non sono sufficienti a sostenere l'azione CP_2
promossa.
L'appellata eccepisce l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del motivo, richiamando la motivazione della sentenza impugnata che ha accolto le proprie tesi - non completamente censurata - ed eccependo la genericità delle deduzioni svolte in appello;
rileva che la sentenza della Corte di
Cassazione n. 23292/2015 verte sul tema, del tutto inconferente, della tutela autorale delle opere di design, qui non invocata;
che ha provato mediante documenti i requisiti della tutela invocata, CP_2
producendo le evidenze della presenza sul mercato dei prodotti di cui ha chiesto tutela (docc. 70/79-
82), della riconoscibilità e iconicità delle linee e dei prodotti (docc. 2, 5, 7, 55, 56, 57, 80, 81) CP_2
e di un'imitazione deliberatamente confusoria e parassitaria (docc. 58/68, 69); che la distintività è stata confermata anche dalle prove orali.
Il motivo è infondato.
Risultano accertate definitivamente dal Tribunale, non essendovi specifico motivo di appello sul punto, le seguenti circostanze:
Contr
-CO. ha offerto in vendita e commercializzato i prodotti di arredo urbano elencati alle pagine 11 e
12 della sentenza, illustrati alle pagine da 4 a 26 dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado;
-i prodotti sono identici ai prodotti di arredo urbano già realizzati e commercializzati da P_
, elencati alle pagine 11 e 12 della sentenza, illustrati alle pagine da 4 a 26 dell'atto di citazione CP_2
; CP_2
pagina 11 di 21 -precisamente si tratta dei prodotti (riportati secondo la denominazione di e poi secondo la CP_2
denominazione di : 1) Panchina Libre - Panchina Rifle;
2) Panchina Libre Piana - Panchina P_
Rifle Piana;
3) Panchina Libre Settore - Panchina Rifle Settore;
4) Panchina Libre Double – Panchina
Rifle Doppia;
5) Panchina KY OD - Panchina Kia inox;
6) Portabiciclette Reset - Portabiciclette
P_ ; 7) TI IP - TI;
8) TI - TI CE;
9) TI - P_0 P_1 P_3
P_ TI;
10) Pensilina attesa bus Arcobaleno - Pensilina attesa bus Arco;
11) Totem Icaro -
Totem Italo;
12) TI ER - TI Super;
13) TI Ala - TI IN;
14) Fontana FU
R - Fontana Recta;
15) Fioriera OB - Salvapiante Fleur;
16) Portabicilette CL - Portabicilette
Spirale; 17) Copertura - Copertura Espace/Autoparking; 18) Copertura Space Bici – Parte_3
Copertura Espace;
19) Dissuasore di transito MO - Dissuasore di transito Ricò; 20) Panchina IS -
Panchina Square;
21) - Panchina 22) 23) Controparte_15 Pt_5 Controparte_16
; 24) - ; 25) Panchina AH - Panchina Controparte_17 P_8 P_9
Linea; 26) TI LY - TI NYC;
27) TI CO LO - TI Fly;
28) Transenna AR -
Transenna Marlene;
29) TI AV - TI Trio;
30) Dissuasore di transito IX OX -
Dissuasore di transito Linea OX;
31) - Transenna Clessidra. CP_20
Sussiste il requisito della capacità distintiva e individualizzante delle forme dei prodotti di , CP_2
tenendo conto dei seguenti elementi:
ha prodotto documentazione da cui si evince l'ampia e risalente presenza sul mercato dei CP_2
propri prodotti oggetto del presente giudizio (docc. da 70 a 79, cataloghi prodotti dal 1997 al 2010; documenti sub 82, fatture di vendita dal 2006 al 2019), nonché la riconoscibilità e il riconoscimento dei medesimi (docc. 2, 5, 7, 56, premi e riconoscimenti ottenuti;
documenti sub 55, partecipazione eventi a
Tokio, Stoccolma, San Diego, e alla design week di;
docc. 81, prodotti installati alle CP_6 Pt_6
, a Casablanca, Bath UK University, Halifasx, Abu Dhabi, Australia
[...] Controparte_21
ISdale Senior High School, Israele Design Museum Holon);
-ha altresì prodotto documentazione che conferma l'ampia libertà di forme per i prodotti di arredo urbano dei generi oggetto di causa (docc. da 58 a 68);
-i prodotti di cui ai numeri 6 (Portabiciclette Reset), 7 (TI IP), 10 (pensilina attesa bus
Arcobaleno), 11 (Totem Icaro), 12 (TI ER), 17 (Copertura Space Auto), 18 (Copertura Space
Bici), 20 (Panchina IS), 21 (Panchina Diamante), 22 (TI Spencer), 23 (TI ), 24 Pt_5
), corrispondono a modelli per cui ha ottenuto la registrazione (possiedono P_8 CP_2
pertanto capacità distintiva e individualizzante);
-la panchina Libre (prodotto 1) si distingue e caratterizza per l'essenzialità e l'eleganza delle forme e per essere realizzata con elementi tubolari di acciaio sottili e paralleli, tenuti insieme da tre spalle di pagina 12 di 21 supporto, a loro volta unite da una sbarra orizzontale, con appoggio su elementi a semi-ellisse (docc. 5
e 6 di ); viene realizzata anche nelle versioni Libre Piana, Libre Settore, Libre Double (prodotti CP_2
2, 3, 4); la serie Libre è stata esposta alla mostra “Disegno e Design. Brevetti e creatività italiani” a
Shanghai (doc.2) ed è inclusa nel catalogo “Disegno e Design Brevetti e creatività italiani” del 2010
(doc.5);
-la panchina KY OD (prodotto 5) si distingue per l'originale accostamento tra il legno della seduta e dello schienale e l'acciaio del profilo laterale che include il bracciolo e l'appoggio a terra, e per la linea dinamica ed ergonomica (docc. 7 e 8 di ); ha ricevuto il premio “Le Grand Prix du CP_2
Design Urbain de la Ville de Metz 2023” per le sue qualità estetiche ed ergonomiche (doc. 7);
-la panchina AH (prodotto 25) è caratterizzata dalla forma essenziale e squadrata a ponte e dal fatto di essere monolitica, costituita da un solo elemento di pietra (doc. 37);
P_
-i cestini portarifiuti (prodotto 8), (9), Ala (13), LY (26), hanno originali forme, P_3
rispettivamente a calice di vino inclinato rispetto al sostegno con coperchio circolare sospeso, a struttura affusolata con anta bombata e apertura “a sorriso”, con coperchio sospeso a forma di ala, a forma di fiore aperto con elementi di acciaio piatti accostati (docc. 13, 14, 19, 38); i cestini per la raccolta differenziata (prodotto 27) e (29) si caratterizzano rispettivamente per la CP_22 CP_23
forma cilindrica con fusto microforato e anello superiore a sezioni colorate con tre colori diversi, e per essere costituito da tre anelli di colori diversi agganciati e distribuiti intorno a un tubo centrale con i sacchetti a vista (docc. 39 e 41);
-la fontana FU R (prodotto 14) si distingue per l'elegante ed essenziale forma a colonna in lamiera d'acciaio con l'originale griglia a terra, soprastante alla caditoia, che riproduce le forme dell'effetto delle gocce sull'acqua (doc.20);
-la fioriera OB (prodotto 15) è una griglia da posizionare a terra intorno al fusto dell'albero e sopra le radici, che si caratterizza per l'originale motivazione del decoro (doc.21);
-il portabiciclette CL (prodotto 16) si distingue per la forma a spirale saldata a due tubi tondi orizzontali (doc.22);
-i dissuasori di transito MO (prodotto 19) e IX OX (30) si caratterizzano il primo per la forma moderna ed essenziale, squadrata e vuota all'interno, in materiale corten, il secondo per la forma essenziale tubolare in acciaio inox satinato (docc. 26 e 42);
-la NS AR (prodotto 28) e la NS EA (31) si contraddistinguono rispettivamente, la prima per la rilettura originale della tradizionale croce che viene incastonata in un telaio metallico di forma quadrata, con un cerchio pieno nel punto di unione dei due elementi a croce e con paletti pagina 13 di 21 cilindrici tra un telaio e l'altro sovrastati da una sfera;
la seconda per la forma curva degli elementi che si incrociano e che sono piatti (docc. 40 e 43).
Si osserva inoltre che il fatto stesso che l'appellante abbia imitato massivamente tutti i prodotti CP_2
in questione, spesso ricorrendo a denominazioni che fanno richiamo alle denominazioni utilizzate da
(per esempio Panchina Rifle, Rifle Piana, Rifle Settore, Rifle Doppia, a fronte della Panchina CP_2
Libre, Libre Piana, Libre Settore, Libre Double di Metalco;
o TI CE a fronte di TI UT di;
Pensilina Arco a fronte di Pensilina Arcobaleno di Metalco;
TI IN a fronte di CP_2
), ne conferma il carattere distintivo e individualizzante. Parte_7
La sentenza della Corte di Cassazione n.23292/2015 citata dall'appellante (che ha dato luogo al giudizio di rinvio avanti alla Corte d'Appello di Venezia, concluso con la sentenza menzionata nel precedente motivo di appello) verte sulla tutela del diritto d'autore delle opere di design ex art. 2 n.10
l.d.a., in quella sede invocata da con riferimento alle panchine della linea Libre ( CP_2 CP_2
aveva instaurato il giudizio di primo grado proprio per tale tutela e per la contraffazione ad opera delle panchine di ); la materia è estranea al presente giudizio, ove non si invoca la tutela del CP_4 diritto d'autore.
Le deduzioni svolte nel motivo di appello sono generiche, non essendo indicati gli specifici documenti e il preciso contenuto di ciascuno di essi, che sarebbero stati trascurati dal Tribunale e da cui si pretende di trarre argomenti a favore della riforma della sentenza.
Sono così del tutto indeterminati i riferimenti a “pubblicazioni di altri operatori che producevano i medesimi beni”, senza indicazione del numero di documento prodotto e del contenuto del medesimo, nonché a “regolamenti dell'arredo urbano pubblico di alcune città italiane” tra cui e Torino, CP_6
senza indicazione del numero di documento prodotto e, all'interno di ciascun documento, del preciso contenuto invocato all'interno di documenti di numerosissime pagine (in primo grado ha P_ prodotto con la memoria ex art. 183 comma 6 n.3 c.p.c., indicandoli quali “manuali di arredo urbano della Città di Torino, Città di Milano e di Ascoli Piceno”, i docc. 22 di 40 pagine, 23 di 33 pagine, 24 di 19 pagine, 25 di 87 pagine, 26 di 277 pagine, senza individuare precisi contenuti rilevanti ai fini di causa).
E' parimenti generica la deduzione secondo cui “i prodotti quali la NS AR di oppure CP_2
la panchina AH di oppure panchina IS di non sono altro che la NS CP_2 CP_2
Parigina, la seduta in Lapideo e la seduta in legno per la città di ”, in quanto priva di riferimento CP_6
specifico ad un documento individuato e, ove si intenda richiamato il doc. 25 oggetto del precedente motivo di appello, priva di riferimento ad un preciso contenuto all'interno di un documento di 87 pagine.
pagina 14 di 21 Peraltro la panchina IS di è protetta dalla registrazione di modello comunitario CP_2
n. 000793799-0004, risultando irrilevante la deduzione (generica) svolta.
In ogni caso questa Corte, analizzando il doc. 25, rileva che la “seduta in Lapideo” di pag. 9 non ha le caratteristiche individualizzanti della panchina AH di , perché non è monolitica ma è CP_2
costituita da più elementi e da diversi punti di appoggio a terra;
e la “NS parigina” di pag. 26 non ha le caratteristiche distintive della NS AR di perché non ha l'elemento a cerchio CP_2
pieno nel punto di unione dei due elementi a croce, il telaio che incornicia tali elementi non è di forma quadrata, il paletto di intervallo tra un telaio e l'altro non è cilindrico ma è di sezione decrescente dal basso in alto con elementi di decoro.
Peraltro il motivo di appello non censura, in modo specifico e argomentato, il punto della motivazione della sentenza in cui il Tribunale afferma che <appare evidente che l secondo cui la forma>l'aspetto, la tipologia e le fattezze dei prodotti in questione sarebbero necessitate dalle prescrizioni dei bandi di gara è infondato. E' invero infondato, in primo luogo, sotto il profilo fattuale. La stessa parte convenuta non ha invero prodotto in atti alcun documento di gara dal quale si evince che la forma dell'arredo dovesse avere le caratteristiche poi riprodotte. Sul punto, anzi, appare eloquente quanto emergente dal documento n. 19 del fascicolo di parte convenuta recante “Linee Guida” per gli arredi di
Stazione di RFI (Rete Ferroviaria Italiana) del Gruppo Ferrovie dello Stato ove si può constatare che non vi alcuna prescrizione estetica o di modello, ma solo delle generiche indicazioni dimensionali che consentono il ricorso alle più varie forme e soluzioni progettuali e di design;
le stesse foto ivi riportate sono espressamente indicate quali esempi e vi è l'annotazione espressa secondo cui “Le immagini dei prodotti sono riportate esclusivamente a titolo di esempio. Possono essere utilizzati prodotti aventi caratteristiche similari” (v. il doc. n. 19 del fascicolo di parte convenuta). L'assunto in parola è comunque infondato, in secondo luogo, anche in punto di diritto. E invero un bando di gara di P.A. oppure di una società privata a partecipazione pubblica o di un concessionario, così come di un privato, non può certo derogare allo statuto ordinario della concorrenza come disciplinato dal codice civile, così come ai diritti di privativa eventualmente sussistenti>>.
E infine del tutto generico il riferimento dell'appellante alle prove orali dedotte in primo grado, non essendovi alcuna illustrazione di quale specifico capo di prova sia ritenuto decisivo e perché dovrebbe condurre ad una riforma della sentenza di primo grado.
Viene quindi confermata la pronuncia del Tribunale, sussistendo la concorrenza sleale sia sotto il profilo dell'imitazione servile, sia sotto il profilo della concorrenza parassitaria, per le ragioni indicate nella sentenza di primo grado e per quanto sopra esposto.
pagina 15 di 21 Con il primo motivo – “Sulla erroneità del capo della sentenza che liquida a favore della CP_2
l'importo di euro 255.255,00 di cui euro 232.050,00 quale c.d. profitto del contraffattore per violazione degli artt. 112 cpc, 2697 c.c., 2600 c.c. e 125 c.p.i.” – l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha determinato il danno da risarcire;
allega che: non risulta dalla sentenza quale danno il
Tribunale ha ritenuto di ristorare, se il danno emergente o il lucro cessante come richiesto dall'attrice, in tal modo violando l'art. 112 c.p.c.; la sentenza dà per scontato che dalle violazioni accertate sia derivato un danno all'attrice consistente in perdite di guadagno, ma la circostanza non è provata, non essendovi alcun elemento contabile che dimostri che dalle violazioni sia derivata una certa perdita;
il successo alla partecipazione di gare o appalti pubblici, stante la complessità e vastità dei prodotti di commessa, non può essere influenzato dalla presenza di uno o due prodotti identici;
ha un giro CP_2
d'affari pari a 50 volte quello dell'appellante, pertanto i suoi dati contabili non possono essere condizionati dalle condotte per cui è causa;
non ha provato, come avrebbe dovuto, tramite CP_2 scritture contabili, fatture, bilanci, registri Iva, la contrazione delle vendite in conseguenza dell'illecito; anzi si è dimostrato (docc. 27, 28, 29) che poteva partecipare alle gare pubbliche fornendo CP_2 prezzi e condizioni più vantaggiosi rispetto a quelle dell'appellante e che pertanto le condotte oggetto di causa non hanno avuto rilievo rispetto al successo o insuccesso nell'assegnazione della commessa;
il
Tribunale non ha verificato se gli acquirenti del bene contraffatto avrebbero acquistato dal titolare del diritto leso, non essendovi automaticamente corrispondenza tra numero delle mancate vendite del titolare del diritto leso e numero delle vendite realizzate dall'autore della violazione;
anche tenendo conto delle dichiarazioni dei testi, di cui peraltro si contesta l'attendibilità, si restringono a pochi episodi i casi in cui le offerte sono state preferite rispetto a quelle di;
il Tribunale - P_ CP_2
che utilizza la tabella prodotta da controparte solo con la comparsa conclusionale, ledendo qualsiasi contraddittorio e possibilità di controdeduzione - quantifica il danno nella differenza tra incassi e costi, ma questo non può considerarsi il profitto o vantaggio dell'autore dell'illecito, in quanto la somma deve essere epurata dalle imposte e dai costi fissi e incrementali, non condividendosi quanto rilevato sul punto in sentenza;
il Tribunale poteva per equità ridurre l'importo, rapportarsi ad un utile netto ovvero al ricavo netto, da cui dedurre ancora le imposte e i costi per ricerca e partecipazione a bandi;
è privo di supporto giuridico e fattuale il riconoscimento del danno all'immagine commerciale liquidato nel 10% del danno patrimoniale, quindi sul complesso dei beni venduti dall'appellante compresi quelli per cui non ha alcun titolo di proprietà industriale;
tale danno avrebbe dovuto essere provato e CP_2
avrebbe dovuto essere riconosciuto solo con riferimento ai titoli di privativa lesi.
pagina 16 di 21 L'appellata eccepisce l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del motivo, richiamando le argomentazioni svolte nella sentenza di primo grado e rilevando inoltre che: le doglianze svolte in appello sono nuove e generiche;
il Tribunale ha chiaramente riconosciuto il danno da mancato guadagno, oltre al danno all'immagine commerciale, oggetto di specifica domanda;
vista la perfetta identità di prodotti e il limitato numero di operatori del settore, ogni prodotto venduto da è P_
una vendita sottratta a;
il danno è confermato dalle dichiarazioni dei testi;
i documenti invocati CP_2 dall'appellante sono inidonei al fine indicato;
il Tribunale per quantificare il danno ha utilizzato le scritture contabili prodotte dalla stessa controparte a seguito di ordine di esibizione giudiziale;
nessuna specifica deduzione e prova è stata fornita dall'appellante in ordine a costi sostenuti, e d'altronde la stessa clona i prodotti di commissionandone la realizzazione a terzi, senza sostenere alcun CP_2
ulteriore costo.
Il motivo è infondato.
Emerge con chiarezza dalla sentenza che il Tribunale ha riconosciuto il danno da mancato guadagno, oltre al danno all'immagine, e non vi è alcuna violazione dell'art. 112 c.p.c., avendo l'attrice in primo grado proposto domanda risarcitoria per tali voci di danno.
L'esistenza del danno da mancato guadagno è provata, come si desume dai seguenti elementi.
Le parti operano in un ristretto ambito commerciale, quello dell'arredo urbano che riguarda gli appalti delle pubbliche amministrazioni o concessionarie. offre prodotti identici a quelli di (e ai modelli registrati della medesima) agli stessi P_ CP_2
operatori di mercato, pubbliche amministrazioni o soggetti privati cui è stato affidato l'appalto.
Il teste agente per il Piemonte della dall'inizio del 2016, ha dichiarato: Testimone_1 CP_2
“Sicuramente è successo che parecchie volte i clienti mi hanno detto che analogo prodotto che proponevo io lo proponeva anche la Si trattava di prodotti identici. I clienti cui mi riferisco P_ sono imprese private ed enti pubblici. Sono le imprese che vincono la gara e che poi installano l'arredo urbano...Alle volte mi sono trovato a non portare a buon esito la fornitura perché la proponeva CP_9
il prodotto identico a un prezzo più basso. Ciò sarà successo dal 2016 in poi (da quando ho iniziato a lavorare per ) all'incirca una decina di volte”; sul capo relativo al fatto che nel CP_2 P_
formulare le proprie offerte economiche ai potenziali clienti, offrisse loro un ribasso percentuale sulle quotazioni per i medesimi prodotti, ha risposto: “Si è vero, in alcuni casi ciò mi è stato detto espressamente dal cliente. In altri casi lo posso desumere dal fatto che poi la fornitura di prodotto identico è andata alla;
ha inoltre riferito che “E' capitato diverse volte che ci siamo trovati in CP_9 concorrenza diretta con per gare pubbliche”. CP_9
pagina 17 di 21 Il teste amministratore della che rappresenta e distribuisce i Testimone_2 Controparte_24 prodotti in Sicilia, ha dichiarato, con riferimento a tutti i prodotti oggetto di causa, che: “Vi CP_2
era confusione fra i prodotti e quelli , “Mi è capitato una volta di aver fornito a un CP_2 CP_9 progettista una voce di capitolato relativo a panchine e poi verificare che l'impresa appaltatrice ha Cont acquistato l'arredo da Non ricordo di quale ente appaltante si trattasse. Ricordo una gara P_ importante per la Gesav che gestisce l'aeroporto di Palermo. Ebbi rapporti con il progettista per l'inserimento nel progetto del cestino COpolo. Successivamente l'ente in questione ha acquistato direttamente da , “Ho visto spesso prodotti di identici a , e presumo che nei CP_9 CP_9 CP_2
casi in cui ha poi rifornito le imprese con prodotti identici a quelli di vi sia stato un P_ CP_2
ribasso sul prezzo”.
Non vi sono ragioni per dubitare dell'attendibilità dei testi, pur in presenza di un rapporto di collaborazione con , né l'appellante offre dati concreti in senso contrario. CP_2
Sulla base degli elementi illustrati, delle dichiarazioni dei testi e della concorrenza tra le parti per la fornitura in ordine alla medesima gara pubblica, si ritiene provato che la vendita effettuata da P_
di prodotti identici a quelli di sia una vendita sottratta a . CP_2 CP_2
Come rilevato dall'appellata, svolge il lavoro di creazione, progettazione e promozione del CP_2 prodotto, attende il bando di gara in cui confluiscono gli sforzi di e in cui l'ente P_ CP_2
dimostra di aver apprezzato le scelte progettuali più affermate nel mercato, e lì si inserisce con prodotto identico e spesso anche a prezzo più basso;
quindi l'ente, in assenza di avrebbe comprato da P_
. Ad analoga conclusione si perviene con riferimento agli acquisti effettuati dal soggetto CP_2 privato cui viene affidato l'appalto.
L'allegazione dell'appellante secondo cui è dimostrato (docc. 27, 28, 29) che poteva CP_2
partecipare alle gare pubbliche fornendo prezzi e condizioni più vantaggiosi rispetto a quelle di e che pertanto le condotte oggetto di causa non hanno avuto rilievo rispetto al successo o P_ insuccesso nell'assegnazione della commessa, è generica;
non viene indicato lo specifico contenuto dei documenti citati, né viene spiegato perché dal contenuto di tali documenti si trarrebbe la conclusione indicata.
Esaminando comunque i documenti 27, 28, 29, si rileva che gli stessi riguardano tre gare per forniture di arredo urbano in cui e sono state concorrenti e ha fatto un'offerta che ha CP_2 P_ CP_2
ottenuto maggiori punti percentuali (per due) e ha offerto un prezzo minore (per una); ma, come evidenziato dall'appellata, non sono indicati i prodotti e quindi l'attinenza con il presente giudizio;
e qui non sono in discussione le aggiudicazioni che è riuscita a conseguire nonostante gli illeciti CP_2
pagina 18 di 21 di ma quelle che ha conseguito in virtù degli illeciti per cui è causa e quindi P_ P_
sottratto a . CP_2
In ordine alla quantificazione del danno emergente, il Tribunale ha correttamente utilizzato i dati della tabella riassuntiva redatta da in comparsa conclusionale, affermando che gli stessi sono tratti CP_2
dalle fatture prodotte dalla stessa a seguito di ordinanza ex art. 210 c.p.c.; tale corrispondenza P_
dei dati non è censurata in appello, sicché si deve ritenere accertato definitivamente che le cifre utilizzate sono quelle risultanti dalle fatture prodotte in giudizio dalla stessa appellante.
Il fatto che la tabella fosse riportata in comparsa conclusionale non costituisce violazione del diritto di difesa di proprio perché si tratta di dati corrispondenti a quelli delle produzioni documentali P_
della medesima;
né l'appellante individua eccezioni o contestazioni da svolgere avverso le cifre della tabella.
Il danno è stato liquidato individuando il profitto dell'autore dell'illecito - sottratto a - nella CP_2
differenza tra fatture di incassi (€ 519.081,00) e fatture di costi (€ 287.030,50) prodotte da P_ pari a € 232.050,00.
L'appellante deduce che tale somma non costituisce il profitto dell'autore dell'illecito in quanto deve essere “epurata dei gravami quali le imposte e i costi fissi e incrementali”, e il Tribunale avrebbe potuto per equità ridurre l'importo rapportandosi ad “un utile netto derivante dalla vendita, ovvero al ricavo netto dal quale dedurre ancora le imposte e i costi per ricerca e partecipazione a bandi”.
La deduzione è generica, non indicando alcuno specifico importo da detrarre e gli elementi per determinarlo, ed è comunque infondata in assenza di qualsivoglia prova sul punto.
La sentenza di primo grado svolge una precisa argomentazione in ordine alla congruità dell'importo riconosciuto a titolo di danno, senza l'applicazione di ulteriori riduzioni oltre ai costi documentati dalle fatture prodotte, rilevando che non ha “evidenziato diversi costi” e “tenuto altresì conto che P_ lo stesso rappresentante legale di parte convenuta nel corso dell'interrogatorio formale ha ammesso che la società non ha reti di distribuzione proprie, uffici tecnici e personale interno (e dunque rilevanti costi fissi)”.
Tale argomentazione, corretta e condivisibile, non viene specificamente e motivatamente censurata dall'appellante.
Pertanto, tenuto conto che P_
-non ha reti di distribuzione proprie, uffici tecnici e personale interno, e dunque rilevanti costi fissi;
-imita pedissequamente i prodotti di , sfruttando sistematicamente le attività ideative, CP_2
progettuali e commerciali della medesima;
pagina 19 di 21 -non ha personale che provvede a disegnare o ideare i prodotti, limitandosi ad ordinare da terzi gli stessi prodotti di;
CP_2
-ha già documentato costi sostenuti per i prodotti oggetto di causa mediante le fatture prodotte, i cui importi (pari a € 287.030,50) sono stati detratti dagli incassi;
-non ha provato di avere sostenuto gli ulteriori costi indicati, peraltro genericamente (“costi fissi e incrementali”, “costi per ricerca e partecipazione ai bandi”);
-non ha fornito alcun elemento specifico, tanto sotto il profilo dell'allegazione quanto sotto il profilo probatorio, in ordine al pagamento di imposte e alla loro entità; non sussistono i presupposti per applicare riduzioni all'importo del danno determinato in primo grado, dovendo la sentenza essere confermata.
Il motivo di appello è infondato anche con riferimento al riconoscimento del danno all'immagine commerciale patito da , quantificato nella misura del 10% del danno da mancato guadagno. CP_2
Il danno sussiste non solo in relazione alla violazione dei diritti derivanti dai modelli registrati, ma anche in relazione alla concorrenza sleale per imitazione servile e concorrenza parassitaria, a fronte della diluizione della distintività dei prodotti di che ne è conseguita;
come emerge dalle CP_2
dichiarazioni del teste sopra riportate, spesso i clienti comunicavano che i prodotti Tes_1 CP_2
erano offerti anche da che proponeva prodotti del tutto identici. P_
L'appello viene conseguentemente rigettato e la sentenza impugnata viene confermata.
III. Le spese di lite del presente giudizio d'appello seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellante;
le stesse vengono liquidate, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato con D.M.
147/2022, tenuto conto del valore di causa (scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria), nei seguenti importi, corrispondenti ai valori medi: €
2.977,00 per fase di studio, € 1.911,00 per fase introduttiva, € 5.103,00 per fase decisionale, per totali €
9.991,00 per compensi;
oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovuta.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Quinta Civile, Specializzata in Materia di Impresa,
pagina 20 di 21 ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da (in sigla Parte_1 P_
avverso la sentenza n.2227/2023 del Tribunale di Torino – Sezione Specializzata in Materia di Impresa, pubblicata il 29.5.2023, che per l'effetto conferma.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del giudizio d'appello a favore di parte appellata, che liquida in € 9.991,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese in misura del 15% dei compensi, CPA ed IVA se dovuta.
Per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico di parte appellante.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 13.12.2024 dalla Quinta Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere Relatore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Gabriella Ratti
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