Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/10/2024, n. 42892
CASS
Sentenza 15 ottobre 2024

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di misure cautelari personali, il giudice, nel disporre il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa ai sensi dell'art. 282-ter cod. proc. pen., è tenuto a ordinare l'applicazione dei dispositivi di controllo mediante strumenti elettronici o altri strumenti tecnici previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen., non sussistendo la possibilità di un diverso apprezzamento sul punto e di una determinazione conseguente.

Commentario1

  • 1Divieto di avvicinamento: l’ordinanza deve indicare i luoghi, la distanza e il braccialettoAccesso limitato
    https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/ · 25 novembre 2024
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/10/2024, n. 42892
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 42892
Data del deposito : 15 ottobre 2024

Testo completo