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Ordinanza 1 aprile 2025
Ordinanza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, ordinanza 01/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
Sezione lavoro
N.9589/2023 R.G.
Il Giudice
A scioglimento della riserva assunta alla udienza del 18/10/2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; letto il ricorso presentato in data 1/9/2023 da nato a [...] Parte_1
(LE), il 22/1/1961 e residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avvocato
Fernando Barbara, contro Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avvocato Annalisa De Rossi e contro , non CP_2 comparso;
letti gli atti;
visto l'art. 24 D.L.vo n.46/99; rilevato che il ricorrente chiede, in questa fase, la sospensione dell'esecutività dell'Intimazione di pagamento n.1342022 9001306654000 emessa dalla
[...] di Lecco e notificata in data imprecisata, limitatamente ai CP_1 sottostanti atti e con riferimento ai soli contributi . e rate premio : CP_2 CP_3
- 1) Cartella di pagamento n. 1342010 0003541716000, presuntivamente notificata il 23/12/2010, avente ad oggetto la somma di € 2.160,85 per omesso versamento di contributi dovuti per l'anno 2006 (Cartella comprendente CP_2 anche altre somme dovute per IRAP, IRPEF, IVA);
- 2) Cartella di pagamento n. 1342011 0002727036000, presuntivamente notificata il 23/12/2011, avente ad oggetto la somma di € 2.027,86 per omesso versamento di contributi dovuti per l'anno 2007 (Cartella comprendente CP_2 anche altre somme dovute per IRAP e IRPEF);
- 3) Cartella di pagamento n. 1342011 0006713201000, presuntivamente notificata il 28/12/2011, avente ad oggetto la somma di € 1.492,87 per omesso versamento di rate premio dovute per gli anni 2009 e 2010 (Cartella CP_3 comprendente anche altre somme per sanzioni comminate per violazioni del
Codice della Strada); rilevato che parte ricorrente eccepisce nullità della Intimazione di pagamento per omessa notifica delle Cartelle presupposte, per mancata ricezione degli avvisi bonari di pagamento, e per carenza di motivazione, eccepisce, altresì, intervenuta decadenza dalla azione di recupero per decorso del termine annuale di cui all'art. 25 del D. Lgs. n. 46/1999 e intervenuta prescrizione del credito azionato e, infine, deduce nullità dell'intimazione di pagamento per difetto di motivazione e per violazione dell'art. 7 della Legge n. 212 del 27 Luglio 2000; rilevato che si è costituita in giudizio con Controparte_1 memoria nella quale rappresenta che la Intimazione di pagamento opposta è stata notificata al ricorrente in data 20/7/2023, eccepisce difetto di competenza per territorio del Tribunale adito in favore del Tribunale di Lecco in funzione del
Giudice del Lavoro, difetto di legittimazione passiva, inammissibilità del ricorso per proposizione tardiva in violazione dell'art. 21 D. Lgs. n 546/1992 e nel merito chiede la reiezione del ricorso, affermando e documentando che in ordine alle
Cartelle impugnate il termine di prescrizione è stato validamente interrotto dalla notifica di pagamento in data 22/10/2015 e 27/09/2018 e da una Parte_2 comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in data 28/11/2014; rilevato che non si è costituito in giudizio;
CP_2 rilevato che eccepisce altresì violazione del principio del “ne Controparte_1 bis in idem”, rappresentano che le tre Cartelle opposte hanno già formato oggetto di precedenti giudizi innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della
Lombardia e innanzi al Tribunale di Lecce Sezione Lavoro, nonché innanzi alla
Corte d'Appello di Lecce, Sezione Lavoro;
rilevato che questo Giudicante alle udienze del 10/11/2023, del 19/4/2024 e del
19/7/2024 ha invitato la difesa di parte ricorrente a notificare il ricorso, il decreto di fissazione udienza e i verbali di udienza surrichiamati ad sedi CP_2 di Lecco e di Nardò anche agli indirizzi PEC in vigore dall'8/3/2024; rilevato che parte ricorrente non ha fornito la prova della notifica del ricorso alle sedi di Lecco e Nardò; CP_2
ritenuto, pertanto, che la istanza cautelare nei confronti di debba essere CP_2 dichiarata improcedibile per mancanza di prova della notifica del ricorso;
letti gli atti di causa;
ritenuto che
, alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i motivi di opposizione appaiano non sorretti da manifesta giuridica fondatezza;
ritenuto pertanto che non ricorrano nel caso in esame i gravi motivi idonei a giustificare l'invocata sospensione;
ritenuto di dover rigettare l'istanza di sospensione;
ritenuto che, trattandosi di istanza di provvedimento cautelare in corso di causa, la pronuncia sulle spese debba essere rinviata alla pronuncia definitiva
P.Q.M.
Dichiara improcedibile la domanda cautelare nei confronti di CP_2
Per il resto rigetta l'istanza cautelare.
Spese al definitivo.
Rimette le parti alla udienza del 13/3/2026 già fissata con separato provvedimento.
Si comunichi.
Lecce, li 17/3/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane