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Sentenza 6 settembre 2025
Sentenza 6 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/09/2025, n. 7811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7811 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario Dott. Paolo Madonna, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 36014/2019 r. g. a. c.
TRA
(c.f.: rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Monica Ruggiero (c.f.:
e Marina Riccio (c.f.: , C.F._2 C.F._2
elettivamente domiciliata presso il loro studio in Napoli, Via Campanile, 2,
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in sostituzione di precedente procuratore PARTE ATTRICE
E
in persona del rappresentante Controparte_1
generale per l'Italia, (p. iva ), con sede in Milano, Piazza Lina Bo P.IVA_1
Bardi n. 3, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Matteo Massimo D'Argenio (C.F.: ) nonché C.F._3
dall'avv. Alfredo Cascone (C.F.: ), ed elettivamente C.F._4
domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Napoli, alla via Gino Doria n.
89, giusta procura in atti
PARTE CONVENUTA
Avente ad oggetto: Inadempimento contrattuale
Conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt.132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabile anche nei giudizi in corso alla data di entrata in vigore della riforma, ai sensi dell'art.58 della legge n.69/09, pertanto, devono ritenersi integralmente richiamati dalla presente
- 2 - pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
Sicché ai fini della decisione è sufficiente evidenziare che, con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi al Tribunale di Napoli la Controparte_2
deducendo preliminarmente di aver sottoscritto in data 28 ottobre 2010 un contratto di finanziamento n. 5017/2001 con la Findomestic Banca, per l'importo di € 15.000,00 e successivamente rifinanziato in data 27 maggio
2011 con altra polizza n. 5326/02, sempre con il medesimo soggetto, per l'importo di € 20.000,00. In abbinamento al finanziamento ed a garanzia del credito, l'istante sottoscriveva una polizza con la Controparte_2
attraverso la quale la compagnia si impegnava a manlevarla
[...]
dall'onere del pagamento delle rate del prestito in caso di malattia grave,
attraverso la liquidazione di un capitale pari al debito residuo, risultante alla data del sinistro.
Pertanto, la sig.ra in seguito alla sopravvenienza di una grava Parte_1
patologia, comunicava alla la volontà di avvalersi della copertura CP_1
assicurativa, allegando alla richiesta la documentazione medica a supporto.
Ciò nonostante, parte istante, provvedeva in proprio ad estinguere tutte le rate mensili dei finanziamenti, maturando quindi il diritto a vedersi liquidare dall'Assicurazione,
l'importo di € 20.000,00 corrisposto alla Banca Findomestic.
- 3 - Risultata inevasa la richiesta liquidazione ed il reclamo presentato all' CP_3
inoltrata domanda di mediazione risultata infruttuosa per la mancata adesione della convenuta compagnia assicurativa, l'attrice adiva la competente autorità
giudiziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1882 c.c., lamentando l'alterazione del sinallagma contrattuale intercorrente tra le parti, a fronte del perpetrato inadempimento della compagnia assicurativa, tenuta al pagamento dell'indennizzo previsto, verificatesi le condizioni dedotte in contratto.
Dopo aver quindi esposto le motivazioni poste a base dell'azionato procedimento,
concludeva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e
dichiarare
l'inadempimento contrattuale della Controparte_4
alle obbligazioni assunte nei confronti dell'attrice in virtù della polizza
assicurativa indicata in premessa e, per l'effetto, condannarla a
corrispondere l'indennizzo contrattuale nella misura di € 20.000,00 ovvero
quella somma diversa, maggiore o minore, che risulterà di giustizia;
condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze del giudizio,
con attribuzione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. al sottoscritto avv. Salvatore
Costabile che dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari”.
Si costituiva in giudizio la convenuta compagnia di assicurazione deducendo preliminarmente l'esistenza di due distinte coperture assicurative riferibili alla sig.ra la prima relativa al finanziamento n. 20152583889611 Parte_1
- 4 - del 28 ottobre 2010 e la seconda relativa al finanziamento n. 20152583889612
del 27 maggio 2011 eccependo la prescrizione del preteso diritto. Eccepiva,
poi, che la copertura abbinata al finanziamento del 28 ottobre 2010, sarebbe cessata a seguito di estinzione anticipata del sottoscritto finanziamento,
verificatasi in data antecedente l'accertamento dell'evento morboso riconducibile alla contraente.
In riferimento, invece al finanziamento del 27 maggio 2011 la convenuta eccepiva la non operatività della polizza, essendosi verificato l'evento di danno durante il periodo di “carenza” contrattuale di giorni 90, decorrenti dalla sottoscrizione della polizza in data 30 maggio 2011.
Il sinistro per cui è causa si sarebbe infatti verificato in data 1° luglio 2011 e,
pertanto, non rientrante nella copertura assicurativa, in base alle previsioni dell'art.
5.5 lett. c) delle condizioni di assicurazione.
Dopo aver quindi eccepito l'inoperatività della polizza, parte convenuta eccepiva anche la intervenuta prescrizione del diritto rivendicato, essendo ampiamente decorso il termine di cui all'art. 2952 comma 2 c.c., tra il tentativo di mediazione del 13 marzo 2014 e la notifica dell'atto introduttivo del giudizio del 21 dicembre 2019.
Rilevava altresì la insussistenza dell'evento oggettivo contrattualmente previsto, risultando la patologia da cui la sig.ra è risultata Parte_2
affetta, non classificabile alla stregua di una “Malattia Grave” e, pertanto, non indennizzabile.
- 5 - Dopo aver quindi esposto le proprio ragioni a supporto del diniego di operatività della polizza e risarcibilità dell'evento denunciato, concludeva affinché l'adito tribunale volesse: “rigettare le domande formulate dall'attrice
nei confronti della convenuta: A) per intervenuta prescrizione ai sensi
dell'art. 2952 comma II c.c. di ogni presunto diritto avversario ad ottenere
l'indennizzo assicurativo per “ ; B) in subordine, per CP_5
insussistenza nel caso di specie dell'elemento oggettivo contrattualmente
previsto affinché possa dirsi configurato il sinistro “Malattia Grave” a
termini di polizza, in ogni caso per inoperatività della copertura assicurativa
al momento della verificazione dell'evento dedotto siccome avvenuto durante
il periodo di 90 giorni di carenza contrattualmente prevista dall'art.
5.5 delle
Condizioni di Assicurazione e, comunque, per esclusione dell'evento dalla
copertura assicurativa, ai sensi del successivo art. 6 lett. f) delle Condizioni
di Assicurazione;
C) in ogni caso, con vittoria nelle spese di lite”.
All'esito della prima udienza di comparizione del 1° giugno 2020, sulla richiesta delle parti, il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183 c.p.c. VI
comma c.p.c., fissando l'udienza del 15 marzo 2021 per l'eventuale ammissione dei mezzi istruttori.
Quivi il Giudice, rilevata la natura documentale della causa, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 4 luglio 2022.
- 6 - Seguivano, per esigenze di ruolo, una serie di rinvii in prosieguo di conclusioni, ed in data 13 marzo 2025 il G.I. assegnava la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Sulla comparsa conclusionale depositata dalla sola parte convenuta nei concessi termini la causa giunge ora a questo Tribunale ai fini della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato i fatti innanzi esposti, questo giudice ritiene che la domanda, così come proposta da parte attrice debba essere rigettata per i motivi e nei termini di seguito esplicitati.
Preliminarmente va riconosciuta in quanto documentalmente provata, l'esistenza dei contratti di finanziamento e delle relative polizze a garanzia di cui parte istante invoca l'operatività.
È infatti allegata agli atti di causa la documentazione relativa al contratto di finanziamento Findomestic Banca n. 20152583889611 del 28.10.2010, a garanzia del quale la sig.ra aderì contestualmente alle polizze collettive ad esso Parte_1
accessorie n. 5294-02 e n. 5364-03, le cui coperture risultano prestate da Cardif
Assicurazioni S.p.A., operante nel ramo “Vita” e da Controparte_2
, operante nel ramo “Danni”.
[...]
Altrettanto documentato è il secondo contratto di finanziamento Findomestic Banca
n. 20152583889612 del 27.05.2011, a garanzia del quale parte istante aderì
contestualmente alle polizze collettive ad esso accessorie n. 5017/01 e n. 5326/02 con coperture prestato da Cardif Assurance Vie S.A., operante nel ramo “Vita”, e da
, operante nel ramo “Danni”. Controparte_2
- 7 - Dalla analisi dei contratti di finanziamento prodotti è possibile quindi rilevare come parte della somma finanziata attraverso il secondo contratto datato 27 maggio 2011,
pari ad € 20.000,00, sia stata utilizzata per estinguere anticipatamente e per intero il precedente prestito, dietro versamento di € 14.004,36, cui conseguì la contestuale cessazione delle coperture assicurative accessorie.
Il secondo finanziamento, pertanto, pur atteggiandosi nella finalità alla stregua di un rifinanziamento del precedente prestito, ha tuttavia determinato nella sostanza l'insorgenza di un nuovo rapporto, modificativo del primo, anche per ciò che attiene l'importo della somma erogata.
A tale secondo contratto sono state quindi poste a corredo nuove polizze assicurative n. 5017/01 e n. 5326/02, con coperture prestate da Cardif Assurance Vie S.A.,
operante nel ramo Vita, e da , operante nel Controparte_2
ramo Danni.
Ne consegue pertanto che a giugno/luglio 2011, epoca della diagnosi e del trattamento chirurgico del melanoma diagnosticato alla sig.ra l'unico Parte_1
rapporto assicurativo in essere, era quello riferito alle polizze collettive n. 5017/01 e n. 5326/02, cui la stessa aveva aderito in data 27.05.2011 a garanzia del prestito n.
20152583889612.
È quindi unicamente alle condizioni contrattuali recate dalle stesse che dovrà farsi riferimento, al fine di valutarne la effettiva operatività in termini di copertura, anche in relazione alla sollevata eccezione di prescrizione.
Per quanto concerne in primis l'eccezione di prescrizione biennale del diritto, infatti,
riferito all'indennizzo per “Malattia Grave”, la cui copertura assicurativa era affidata alla e di cui parte istante invoca Controparte_1
l'operatività, giova ribadire che, ai sensi dell'art. 2952 comma II c.c.,“Gli altri
- 8 - diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si
prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si
fonda” e che, ai sensi dell'art. 2943 comma IV c.c., “La prescrizione è inoltre
interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore”.
Orbene, esaminando la documentazione prodotta, nonché gli atti interruttivi della prescrizione allegati da parte istante, a far data dal 19 giugno 2014, si ritiene che la sig.ra abbia validamente reiterato fino al mese di giugno 2019 la Parte_1
propria richiesta di indennizzo, indirizzata alla Controparte_6
mediante notifica all'indirizzo di posta elettronica certificata
[...]
risultante dal portale INI PEC, riferibile fino al marzo 2020 Email_1
alla contraente compagnia.
Pertanto, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società convenuta risulta infondata e va quindi rigettata.
Per quanto concerne, invece la questione relativa alla indennizzabilità dell'importo corrisposto dall'istante, sotto il profilo oggettivo, la tesi di parte attrice non appare convincente.
Dalla lettura della nota informativa della polizza n. 5326/02 si evince, infatti, la sussistenza di un periodo di carenza contrattuale di giorni 90, decorrenti dalla data di sottoscrizione della stessa, durante i quali l'efficacia della copertura assicurativa è
sospesa. Laddove all'art.
5.5 delle Condizioni di Assicurazione intitolato “Copertura
Assicurativa in caso di Malattia Grave” si legge: “[...]; c) Periodo di Carenza. La
garanzia è soggetta ad un periodo di Carenza di 90 (novanta) giorni”.
Ne consegue pertanto che, essendosi verificata la diagnosi di melanoma e la conseguente asportazione chirurgica nel periodo giugno/luglio 2011, ed essendo state le polizze sottoscritte in data 27 maggio 2011, la copertura assicurativa per l'evento
- 9 - “Malattia Grave”, non era ancora operativa, in quanto soggetta al periodo di carenza contrattuale ben noto alla contraente, per avere quest'ultima espressamente dichiarato di aderire alle condizioni previste dalle note integrative alle polizze sottoscritte.
In ultima analisi si rileva come la patologia diagnosticata nel 2011 alla RA
, indipendentemente dai fattori preclusivi sopra illustrati e documentati, Pt_1
sarebbe comunque contrattualmente esclusa dalla copertura.
Sembra infatti mancare nella diagnosi e nel referto conseguente all'asportazione del melanoma, quell'elemento di “gravità” tale da determinare l'operatività della polizza.
Ed invero, dalla lettura del referto 22.06.2011 e della cartella clinica n. 10663/2011 e da quanto riportato nei documenti medici/clinici riferiti ai successici controlli è
possibile evincere che il “neo” rimosso era classificabile alla stregua di un
“Melanoma a diffusione superficiale… in iniziale infiltrazione dermica,
presumibilmente insorto su pregresso nevo displastico”, diagnosticatole a giugno
2011 e trattato chirurgicamente nel mese successivo, con esiti di “fibrosi cicatriziale
con flogosi cronica granulomatosa, assenza di caratteri di malignità” .
Non essendo stata quindi anche in fase successiva, accertata una diffusione incontrollata di cellule maligne né di invasione dei tessuti, si ritiene non ricorrente la nozione di “Malattia Grave” richiesta dalla polizza ai fini della sua operatività.
Alla luce di tutto quanto esposto, la domanda attorea andrà rigettata per inoperatività
della polizza, stante la insussistenza dei presupposti di carattere oggettivo dalla stessa previsti.
Le spese di lite in considerazione del valore della controversia e dell'attività
processuale effettivamente svolta, seguono la soccombenza e sono liquidate in
- 10 - favore della pate convenuta in applicazione dei valori medi di cui al D.M. 55/2014
come da aggiornate dal D.M. 47/2022 per l'attività effettivamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, respinta ogni altra istanza ed eccezione,
definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta la domanda proposta da parte attrice e per l'effetto:
- Condanna al pagamento delle spese e competenze professionali del Parte_1
presente giudizio in favore della società convenuta che liquida in €. 4.237,00, oltre rimborso spese forfettario, cpa ed iva come per legge.
Così deciso in Napoli, in data 6 settembre 2025
Il Giudice Onorario
Avv. Paolo Madonna
- 11 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario Dott. Paolo Madonna, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 36014/2019 r. g. a. c.
TRA
(c.f.: rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Monica Ruggiero (c.f.:
e Marina Riccio (c.f.: , C.F._2 C.F._2
elettivamente domiciliata presso il loro studio in Napoli, Via Campanile, 2,
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in sostituzione di precedente procuratore PARTE ATTRICE
E
in persona del rappresentante Controparte_1
generale per l'Italia, (p. iva ), con sede in Milano, Piazza Lina Bo P.IVA_1
Bardi n. 3, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Matteo Massimo D'Argenio (C.F.: ) nonché C.F._3
dall'avv. Alfredo Cascone (C.F.: ), ed elettivamente C.F._4
domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Napoli, alla via Gino Doria n.
89, giusta procura in atti
PARTE CONVENUTA
Avente ad oggetto: Inadempimento contrattuale
Conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt.132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabile anche nei giudizi in corso alla data di entrata in vigore della riforma, ai sensi dell'art.58 della legge n.69/09, pertanto, devono ritenersi integralmente richiamati dalla presente
- 2 - pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
Sicché ai fini della decisione è sufficiente evidenziare che, con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi al Tribunale di Napoli la Controparte_2
deducendo preliminarmente di aver sottoscritto in data 28 ottobre 2010 un contratto di finanziamento n. 5017/2001 con la Findomestic Banca, per l'importo di € 15.000,00 e successivamente rifinanziato in data 27 maggio
2011 con altra polizza n. 5326/02, sempre con il medesimo soggetto, per l'importo di € 20.000,00. In abbinamento al finanziamento ed a garanzia del credito, l'istante sottoscriveva una polizza con la Controparte_2
attraverso la quale la compagnia si impegnava a manlevarla
[...]
dall'onere del pagamento delle rate del prestito in caso di malattia grave,
attraverso la liquidazione di un capitale pari al debito residuo, risultante alla data del sinistro.
Pertanto, la sig.ra in seguito alla sopravvenienza di una grava Parte_1
patologia, comunicava alla la volontà di avvalersi della copertura CP_1
assicurativa, allegando alla richiesta la documentazione medica a supporto.
Ciò nonostante, parte istante, provvedeva in proprio ad estinguere tutte le rate mensili dei finanziamenti, maturando quindi il diritto a vedersi liquidare dall'Assicurazione,
l'importo di € 20.000,00 corrisposto alla Banca Findomestic.
- 3 - Risultata inevasa la richiesta liquidazione ed il reclamo presentato all' CP_3
inoltrata domanda di mediazione risultata infruttuosa per la mancata adesione della convenuta compagnia assicurativa, l'attrice adiva la competente autorità
giudiziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1882 c.c., lamentando l'alterazione del sinallagma contrattuale intercorrente tra le parti, a fronte del perpetrato inadempimento della compagnia assicurativa, tenuta al pagamento dell'indennizzo previsto, verificatesi le condizioni dedotte in contratto.
Dopo aver quindi esposto le motivazioni poste a base dell'azionato procedimento,
concludeva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e
dichiarare
l'inadempimento contrattuale della Controparte_4
alle obbligazioni assunte nei confronti dell'attrice in virtù della polizza
assicurativa indicata in premessa e, per l'effetto, condannarla a
corrispondere l'indennizzo contrattuale nella misura di € 20.000,00 ovvero
quella somma diversa, maggiore o minore, che risulterà di giustizia;
condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze del giudizio,
con attribuzione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. al sottoscritto avv. Salvatore
Costabile che dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari”.
Si costituiva in giudizio la convenuta compagnia di assicurazione deducendo preliminarmente l'esistenza di due distinte coperture assicurative riferibili alla sig.ra la prima relativa al finanziamento n. 20152583889611 Parte_1
- 4 - del 28 ottobre 2010 e la seconda relativa al finanziamento n. 20152583889612
del 27 maggio 2011 eccependo la prescrizione del preteso diritto. Eccepiva,
poi, che la copertura abbinata al finanziamento del 28 ottobre 2010, sarebbe cessata a seguito di estinzione anticipata del sottoscritto finanziamento,
verificatasi in data antecedente l'accertamento dell'evento morboso riconducibile alla contraente.
In riferimento, invece al finanziamento del 27 maggio 2011 la convenuta eccepiva la non operatività della polizza, essendosi verificato l'evento di danno durante il periodo di “carenza” contrattuale di giorni 90, decorrenti dalla sottoscrizione della polizza in data 30 maggio 2011.
Il sinistro per cui è causa si sarebbe infatti verificato in data 1° luglio 2011 e,
pertanto, non rientrante nella copertura assicurativa, in base alle previsioni dell'art.
5.5 lett. c) delle condizioni di assicurazione.
Dopo aver quindi eccepito l'inoperatività della polizza, parte convenuta eccepiva anche la intervenuta prescrizione del diritto rivendicato, essendo ampiamente decorso il termine di cui all'art. 2952 comma 2 c.c., tra il tentativo di mediazione del 13 marzo 2014 e la notifica dell'atto introduttivo del giudizio del 21 dicembre 2019.
Rilevava altresì la insussistenza dell'evento oggettivo contrattualmente previsto, risultando la patologia da cui la sig.ra è risultata Parte_2
affetta, non classificabile alla stregua di una “Malattia Grave” e, pertanto, non indennizzabile.
- 5 - Dopo aver quindi esposto le proprio ragioni a supporto del diniego di operatività della polizza e risarcibilità dell'evento denunciato, concludeva affinché l'adito tribunale volesse: “rigettare le domande formulate dall'attrice
nei confronti della convenuta: A) per intervenuta prescrizione ai sensi
dell'art. 2952 comma II c.c. di ogni presunto diritto avversario ad ottenere
l'indennizzo assicurativo per “ ; B) in subordine, per CP_5
insussistenza nel caso di specie dell'elemento oggettivo contrattualmente
previsto affinché possa dirsi configurato il sinistro “Malattia Grave” a
termini di polizza, in ogni caso per inoperatività della copertura assicurativa
al momento della verificazione dell'evento dedotto siccome avvenuto durante
il periodo di 90 giorni di carenza contrattualmente prevista dall'art.
5.5 delle
Condizioni di Assicurazione e, comunque, per esclusione dell'evento dalla
copertura assicurativa, ai sensi del successivo art. 6 lett. f) delle Condizioni
di Assicurazione;
C) in ogni caso, con vittoria nelle spese di lite”.
All'esito della prima udienza di comparizione del 1° giugno 2020, sulla richiesta delle parti, il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183 c.p.c. VI
comma c.p.c., fissando l'udienza del 15 marzo 2021 per l'eventuale ammissione dei mezzi istruttori.
Quivi il Giudice, rilevata la natura documentale della causa, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 4 luglio 2022.
- 6 - Seguivano, per esigenze di ruolo, una serie di rinvii in prosieguo di conclusioni, ed in data 13 marzo 2025 il G.I. assegnava la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Sulla comparsa conclusionale depositata dalla sola parte convenuta nei concessi termini la causa giunge ora a questo Tribunale ai fini della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato i fatti innanzi esposti, questo giudice ritiene che la domanda, così come proposta da parte attrice debba essere rigettata per i motivi e nei termini di seguito esplicitati.
Preliminarmente va riconosciuta in quanto documentalmente provata, l'esistenza dei contratti di finanziamento e delle relative polizze a garanzia di cui parte istante invoca l'operatività.
È infatti allegata agli atti di causa la documentazione relativa al contratto di finanziamento Findomestic Banca n. 20152583889611 del 28.10.2010, a garanzia del quale la sig.ra aderì contestualmente alle polizze collettive ad esso Parte_1
accessorie n. 5294-02 e n. 5364-03, le cui coperture risultano prestate da Cardif
Assicurazioni S.p.A., operante nel ramo “Vita” e da Controparte_2
, operante nel ramo “Danni”.
[...]
Altrettanto documentato è il secondo contratto di finanziamento Findomestic Banca
n. 20152583889612 del 27.05.2011, a garanzia del quale parte istante aderì
contestualmente alle polizze collettive ad esso accessorie n. 5017/01 e n. 5326/02 con coperture prestato da Cardif Assurance Vie S.A., operante nel ramo “Vita”, e da
, operante nel ramo “Danni”. Controparte_2
- 7 - Dalla analisi dei contratti di finanziamento prodotti è possibile quindi rilevare come parte della somma finanziata attraverso il secondo contratto datato 27 maggio 2011,
pari ad € 20.000,00, sia stata utilizzata per estinguere anticipatamente e per intero il precedente prestito, dietro versamento di € 14.004,36, cui conseguì la contestuale cessazione delle coperture assicurative accessorie.
Il secondo finanziamento, pertanto, pur atteggiandosi nella finalità alla stregua di un rifinanziamento del precedente prestito, ha tuttavia determinato nella sostanza l'insorgenza di un nuovo rapporto, modificativo del primo, anche per ciò che attiene l'importo della somma erogata.
A tale secondo contratto sono state quindi poste a corredo nuove polizze assicurative n. 5017/01 e n. 5326/02, con coperture prestate da Cardif Assurance Vie S.A.,
operante nel ramo Vita, e da , operante nel Controparte_2
ramo Danni.
Ne consegue pertanto che a giugno/luglio 2011, epoca della diagnosi e del trattamento chirurgico del melanoma diagnosticato alla sig.ra l'unico Parte_1
rapporto assicurativo in essere, era quello riferito alle polizze collettive n. 5017/01 e n. 5326/02, cui la stessa aveva aderito in data 27.05.2011 a garanzia del prestito n.
20152583889612.
È quindi unicamente alle condizioni contrattuali recate dalle stesse che dovrà farsi riferimento, al fine di valutarne la effettiva operatività in termini di copertura, anche in relazione alla sollevata eccezione di prescrizione.
Per quanto concerne in primis l'eccezione di prescrizione biennale del diritto, infatti,
riferito all'indennizzo per “Malattia Grave”, la cui copertura assicurativa era affidata alla e di cui parte istante invoca Controparte_1
l'operatività, giova ribadire che, ai sensi dell'art. 2952 comma II c.c.,“Gli altri
- 8 - diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si
prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si
fonda” e che, ai sensi dell'art. 2943 comma IV c.c., “La prescrizione è inoltre
interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore”.
Orbene, esaminando la documentazione prodotta, nonché gli atti interruttivi della prescrizione allegati da parte istante, a far data dal 19 giugno 2014, si ritiene che la sig.ra abbia validamente reiterato fino al mese di giugno 2019 la Parte_1
propria richiesta di indennizzo, indirizzata alla Controparte_6
mediante notifica all'indirizzo di posta elettronica certificata
[...]
risultante dal portale INI PEC, riferibile fino al marzo 2020 Email_1
alla contraente compagnia.
Pertanto, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società convenuta risulta infondata e va quindi rigettata.
Per quanto concerne, invece la questione relativa alla indennizzabilità dell'importo corrisposto dall'istante, sotto il profilo oggettivo, la tesi di parte attrice non appare convincente.
Dalla lettura della nota informativa della polizza n. 5326/02 si evince, infatti, la sussistenza di un periodo di carenza contrattuale di giorni 90, decorrenti dalla data di sottoscrizione della stessa, durante i quali l'efficacia della copertura assicurativa è
sospesa. Laddove all'art.
5.5 delle Condizioni di Assicurazione intitolato “Copertura
Assicurativa in caso di Malattia Grave” si legge: “[...]; c) Periodo di Carenza. La
garanzia è soggetta ad un periodo di Carenza di 90 (novanta) giorni”.
Ne consegue pertanto che, essendosi verificata la diagnosi di melanoma e la conseguente asportazione chirurgica nel periodo giugno/luglio 2011, ed essendo state le polizze sottoscritte in data 27 maggio 2011, la copertura assicurativa per l'evento
- 9 - “Malattia Grave”, non era ancora operativa, in quanto soggetta al periodo di carenza contrattuale ben noto alla contraente, per avere quest'ultima espressamente dichiarato di aderire alle condizioni previste dalle note integrative alle polizze sottoscritte.
In ultima analisi si rileva come la patologia diagnosticata nel 2011 alla RA
, indipendentemente dai fattori preclusivi sopra illustrati e documentati, Pt_1
sarebbe comunque contrattualmente esclusa dalla copertura.
Sembra infatti mancare nella diagnosi e nel referto conseguente all'asportazione del melanoma, quell'elemento di “gravità” tale da determinare l'operatività della polizza.
Ed invero, dalla lettura del referto 22.06.2011 e della cartella clinica n. 10663/2011 e da quanto riportato nei documenti medici/clinici riferiti ai successici controlli è
possibile evincere che il “neo” rimosso era classificabile alla stregua di un
“Melanoma a diffusione superficiale… in iniziale infiltrazione dermica,
presumibilmente insorto su pregresso nevo displastico”, diagnosticatole a giugno
2011 e trattato chirurgicamente nel mese successivo, con esiti di “fibrosi cicatriziale
con flogosi cronica granulomatosa, assenza di caratteri di malignità” .
Non essendo stata quindi anche in fase successiva, accertata una diffusione incontrollata di cellule maligne né di invasione dei tessuti, si ritiene non ricorrente la nozione di “Malattia Grave” richiesta dalla polizza ai fini della sua operatività.
Alla luce di tutto quanto esposto, la domanda attorea andrà rigettata per inoperatività
della polizza, stante la insussistenza dei presupposti di carattere oggettivo dalla stessa previsti.
Le spese di lite in considerazione del valore della controversia e dell'attività
processuale effettivamente svolta, seguono la soccombenza e sono liquidate in
- 10 - favore della pate convenuta in applicazione dei valori medi di cui al D.M. 55/2014
come da aggiornate dal D.M. 47/2022 per l'attività effettivamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, respinta ogni altra istanza ed eccezione,
definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta la domanda proposta da parte attrice e per l'effetto:
- Condanna al pagamento delle spese e competenze professionali del Parte_1
presente giudizio in favore della società convenuta che liquida in €. 4.237,00, oltre rimborso spese forfettario, cpa ed iva come per legge.
Così deciso in Napoli, in data 6 settembre 2025
Il Giudice Onorario
Avv. Paolo Madonna
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