Articolo 55 della Legge 16 giugno 1939, n. 1045
Articolo 54Articolo 56
Versione
15 agosto 1939
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Versione
24 agosto 1999
Art. 55.

Oltre la comune illuminazione, compresa quella sussidiaria azzurra, deve esistere nell'infermeria una lampada elettrica portatile.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".
Entrata in vigore il 24 agosto 1999