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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/01/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 129/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Gianna Maria Zannella Presidente
Camillo Romandini Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 5524 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, decisa all'udienza del 7.1.2025 e vertente
T R A
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Rossi. Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE
E
pagina 1 di 4 in (C.F. ) Controparte_1 Pt_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'avv. Danilo De Angelis.
APPELLATO
E NEI CONFRONTI DI
non costituita. Controparte_2
CONCLUSIONI
Parte appellante ha così concluso:
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa ed in accoglimento del presente appello, annullare e riformare l'impugnata sentenza del Tribunale Civile di
Roma n. 13987/2018, depositata in cancelleria in data 5 luglio 2018 e, per l'effetto confermare
l'intimazione di pagamento opposta, per le ragioni meglio specificate in narrativa.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
Con richiesta di acquisizione del fascicolo di primo grado.”.
Parte appellata ha così concluso:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis:
– in via preliminare, dichiarare la improcedibilità ed inammissibilità della eventuale richiesta sospensione dell'efficacia esecutiva della Sentenza impugnata e del proposto appello, per i motivi sopra illustrati;
– in via subordinata, dichiarare la acquiescenza parziale alla Sentenza per tutte le parti della stessa non espressamente impugnate;
– in via principale, rigettare la domanda dell'odierno appellante, per mancanza dei presupposti processuali necessari e/o perché pretestuosa ed infondata sia in fatto che in diritto per i motivi sopra illustrati e comunque non provata;
– in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, confermare la Sentenza appellata;
– in via ulteriormente subordinata, dichiarare che nulla dall'opponente è dovuto a titolo di canone di occupazione di suolo pubblico per griglie ed intercapedini e, per l'effetto o in via subordinata, dichiarare nullo od annullare oppure disapplicare le cartelle e\o l'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio, stante la manifesta illegittimità dell'atto impugnato e\o della relativa pretesa.”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
pagina 2 di 4 1. Il in proponeva opposizione, dinanzi al Controparte_1 Pt_1
Tribunale di Roma, avverso l'intimazione di pagamento n. 09720169039481787 000, emessa per la riscossione per dei crediti dell'Amministrazione comunale derivanti da omesso pagamento del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.), per griglie ed intercapedini ubicate lungo il perimetro del fabbricato condominiale, dal lato della strada pubblica (in particolare, sottese alla suindicata intimazione erano le seguenti cartelle: n. 097
2008 00290081 25 000, notificata in data 13.2.2008 per il COSAP relativo all'anno 2003 di €
6.460,35, oltre sanzioni, interessi e spese di notifica;
n. 097 2012 00755445 42 000, notificata in data 26.3.2012 per il COSAP relativo all'anno 2008 di € 7.609,00, oltre indennità di mora,
interessi e spese di notifica;
n: 097 2012 02602513 37 000, notificata in data 8.8.2012 per il
COSAP relativo all'anno 2009 di € 7.609,00, oltre indennità di mora, interessi e spese di notifica;
n. 097 2014 02167244 67 000, notificata in data 20.7.2015 per il COSAP relativo all'anno 2010 di € 10.271,00, oltre indennità di mora, interessi e spese di notifica e per il
COSAP relativo all'anno 2011 di € 10.271,00, oltre indennità di mora, interessi e spese di notifica).
2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 13987/2018, dichiarava non dovuto l'importo oggetto di intimazione di pagamento.
3. ha proposto appello, chiedendo, in riforma della sentenza appellata, la Parte_1
conferma dell'intimazione di pagamento opposta.
4. Il appellato ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'appello, in CP_1
quanto tardivamente proposto, e l'intervenuta formazione di giudicato sulla controversia. Nel
merito ha chiesto il rigetto dell'appello.
5. All'udienza di comparizione delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio anticipato di memorie tra le parti, previa concessione dei termini anticipati alle parti per deposito di memorie conclusionali, la causa è stata riservata in decisione ed è stata emessa la presente sentenza con motivazione contestuale.
6. L'appello è inammissibile, in quanto tardivamente proposto.
pagina 3 di 4 Il termine di trenta giorni, ai sensi dell'art. 325 c.p.c., per la proposizione dell'impugnazione, decorrente dalla data del 28.11.2018, di notificazione della sentenza,
scadeva il 30.12.2018, dato che il 28.12.2018 cadeva di sabato.
Tuttavia l'appello è stato notificato in data 31.12.2018.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del DM n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia, della decisione della causa alla prima udienza, con assenza di fase di trattazione/istruttoria (v. Cass. n. 10206/2021), della semplicità delle questioni affrontate e dell'aumento spettante ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis,
D.M. 55/2014.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento in favore di parte appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in € 4.800,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge.
Dà atto dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'appello di Roma del 7.1.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Gianna Maria Zannella
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