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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 18/02/2026, n. 1483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1483 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1483/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
RAMPELLO FLAVIO, Presidente MARINO GIORGIO, Relatore URSINO ANDREA MARIA MASSIMO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6731/2025 depositato il 03/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Email_3 elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259033961817000 RIT.IRPEF 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259033961817000 RIT.IRPEF 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259033961817000 IRES-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259033961817000 IRES-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259033961817000 IRES-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259033961817000 IRES-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259033961817000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259033961817000 IVA-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259033961817000 IVA-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259033961817000 IVA-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259033961817000 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259033961817000 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259033961817000 REGISTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259033961817000 REGISTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259033961817000 REGISTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259033961817000 IRAP 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259033961817000 IRAP 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259033961817000 IRAP 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259033961817000 IRAP 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259033961817000 IRAP 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259033961817000 IRAP 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259033961817000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259033961817000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320090026614210000 IRES-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320090026614210000 IVA-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320090026614210000 IRAP 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320100037714143000 IRES-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320100037714143000 IVA-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320100037714143000 IRAP 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120076620554000 IRES-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120076620554000 IVA-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120076620554000 IRAP 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320130019153110000 RITEN.IRPEF 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320130019153110000 IRAP 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320140010769947000 RITENUTE IRPEF 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160073092748001 REGISTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160067837339000 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170009120253000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170014160550000 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170024535714001 REGISTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170026377821000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170039134585000 RIT.ADD.COM 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170039134585000 RIT.ADD.REG 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170039134585000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170039134585000 IRAP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180001876243000 IRES-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180001876243000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180005449463001 REGISTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180006018278001 REGISTRO 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 3.12.2025 Ricorrente_1 srl in liquidazione in persona del liquidatore
Rappresentante_1e (socio) adivano questa Corte espondendo di avere ricevuto in data 30.9.2025 intimazione di pagamento di € 717474.15, anche relativamente a 17 cartelle per complessivi €
427834.61. Ed in particolare: 1) cartella n.29320090026614210 euro 15027,62 anno 2005 irap ires iva;
2) cartella n.29320100037714143 euro 47.001,52 anno 2006 irap ires iva;
3) cartella n.29320120076620554 euro 51.897,04 anno 2007 irap ires iva;
4) cartella n.29320130019153110 euro
20.745,05 anno 2009 irap rit. Irpef e reddito da lavoro dip. e ritenute alla fonte;
5) cartella n.29320140010769947 euro 2.056,23 anno 2010 rit. fonte lav. Autonomo e ritenute irpef;
6) cartella n.29320160067837339 euro 2.391,25 anno 2013 irap;
7) cartella n.29320160073092748001 euro
228,48 anno 2012 imposta di registro;
8) cartella n.29320170009120253 euro 669,16 anno 2012 tassa auto;
9) cartella n. 29320170014160550 euro 80.887,74 anno 2013 iva;
10) cartella n.29320170024535714001 euro 200,07 anno 2013 imposta di registro;
11) cartella n.
29320170026377821 euro 652,95 anno 2013 tassa auto;
12) cartella n. 29320170039134585 euro
6.635,75 anno 2014 irap rit. irpef rit. add. Reg. irpef;
13) cartella n.29320180001876243 euro
141.049,19 anno 2014 ires iva;
14) cartella n.29320180005449463001 euro 2190,81 anno 2013 imposta di registro;
15) cartella n.29320180006018278001 euro 217,11 anno 2014 imposta di registro;
16) cartella n. 29320140019045432; 17) cartella n. 20320140028369587.
Eccepiva l'omessa notifica delle prime 15 cartelle cartella e la prescrizione della pretesa (anche per le sanzioni). Per le ultime due eccepova che le stesse erano state annullate con sentenza 7149/25 di questa Corte. Non si costituiva ADER.
Si costituiva AdE opponendosi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
In ordine all'omessa notifica delle cartelle.
AdE ha dedotto e non è contestato (ed anzi comprovato dallo stesso ricorrente) che alcune cartelle sono state già oggetto di impugnazione. E così: a) cartella n.29320090026614210 impugnata nel giudizio iscritto al R.G. N 5190/2019 Sentenza favorevole n 1214/12/2023 depositata il 27/02/2023; 2) cartella n 29320100037714143 impugnata nel giudizio iscritto al R.G. N 5189/2019, Sentenza favorevole n 1213/12/2023 depositata il 27/02/2023; 3) cartella n.29320120076620554 impugnata nel giudizio iscritto al R.G. N 5188/2019, Sentenza favorevole n 1212/12/2023 depositata il 27/02/2023;
4) cartella n.29320130019153110 impugnata nel giudizio iscritto al R.G. N 5198/2019, Sentenza favorevole n 6032/13/2023 depositata il 27/07/2022; 5) cartella n.29320140010769947
,29320170024535714001, 29320160073092748001 29320180005449463001,
29320180006018278001 impugnate nel giudizio iscritto al R.G. N 8596/2024, definito con sentenza
5320/25 favorevole al contribuente;
6) cartella n.29320170009120253 impugnata nel giudizio iscritto al R.G. N.2224/2022, Sentenza favorevole n 2945/14/2023 depositata il 28/04/2023.
Vero è che le sentenze nn. 1212/1213/1214 del 2023 hanno dichiarato l'inammissibilità dei ricorsi perché proposti avverso estratti di ruolo, ma è altrettanto evidente che con tale impugnazione il ricorrente ha manifestato la conoscenza delle pretese avanzate nei suoi confronti.
Viceversa la sentenza 5320/25 non ha annullato le cartelle, ma solo l'intimazione opposta, così come la sentenza 7149/25, con la conseguenza che le cartelle sono rimaste in essere.
AdE ha anche comprovato la notifica delle restanti cartelle non oggetto di contenzioso.
In ogni caso AdE ha comprovato la notifica di successive intimazioni. E così:
- Cartella n.29320090026614210 (intimazione di pagamento con numeri finali 9718 notificata via
PEC il 20/11/2017, intimazione di pagamento con numeri finali 9728 notificata via PEC il 12/12/2022)
- Cartella n.29320100037714143 (intimazione di pagamento con numeri finali 5906 notificata via
PEC il 15/01/2019, intimazione di pagamento con numeri finali 9728 notificata via PEC il 12/12/2022)
- Cartella n.29320120076620554 (intimazione di pagamento con numeri finali 7884 notificata via
PEC il 20/07/2023)
- Cartella n.29320130019153110 (intimazione di pagamento con numeri finali 0005 notificata via
PEC il 24/10/2023)
- Cartella n.29320140010769947 (intimazione di pagamento con numeri finali 8734 notificata via
PEC il 28/08/2024)
-Cartella 29320140019045432 (intimazione di pagamento con numeri finali 3091 notificata via
PEC il 15/10/2024)
- Cartella n.29320160067837339 (intimazione di pagamento con numeri finali 9728 notificata via
PEC il 12/12/2022)
- Cartella n.29320160073092748001 (intimazione di pagamento con numeri finali 9728 notificata via PEC il 12/12/2022 e intimazione di pagamento con numeri finali 8734 notificata via PEC il
28/08/2024)
- Cartella n.29320170009120253 (intimazione di pagamento con numeri finali 9728 notificata via
PEC il 12/12/2022 e intimazione di pagamento con numeri finali 8734 notificata via PEC il
28/08/2024)
- Cartella n. 29320170014160550 (intimazione di pagamento con numeri finali 9728 notificata
Indirizzo_1 il 12/12/2022)
- Cartella n.29320170024535714001 (intimazione di pagamento con numeri finali 9728 notificata via PEC il 12/12/2022)
- Cartella n. 29320170026377821 (intimazione di pagamento con numeri finali 1488 notificata
Indirizzo_1 il 16/02/2022, intimazione di pagamento con numeri finali 9728 notificata via PEC il 12/12/2022
e intimazione di pagamento con numeri finali 8734 notificata via PEC il 28/08/2024)
- Cartella n. 29320170039134585 (intimazione di pagamento con numeri finali 9728 notificata
Indirizzo_1 il 12/12/2022)
- Cartella n.29320180001876243 (intimazione di pagamento con numeri finali 9728 notificata via
PEC il 12/12/2022)
- Cartella n.29320180005449463001 (intimazione di pagamento con numeri finali 9728 notificata via PEC il 12/12/2022 e intimazione di pagamento con numeri finali 8734 notificata via PEC il
28/08/2024)
- Cartella n.29320180006018278001 (intimazione di pagamento con numeri finali 9728 notificata via PEC il 12/12/2022 e intimazione di pagamento con numeri finali 8734 notificata via PEC il
28/08/2024)
Sul punto il Collegio ritiene di condividere e dare seguito al recente principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione 6436/2025 dell'11.3.2025. In motivazione è dato leggere “ Nella fattispecie in esame si discute, specificamente, dell'obbligatorietà o facoltatività dell'impugnazione dell'avviso di cui all'art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973 in ragione della sua riconducibilità o meno all'elenco di atti di cui all'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992. 3.3.2. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell' art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l'Amministrazione finanziaria porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche. È stata, in particolare, riconosciuta la facoltà di ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'ente impositore che, esplicitando concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, portino, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è naturaliter preordinata, si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall'art. 19 cit. Ne consegue che il contribuente ha la facoltà, non l'onere, d'impugnazione di atti diversi da quelli ivi specificamente indicati (tra le più recenti, Cass.
09/12/2024, n. 31630). E' pacifico pertanto che la mera facoltatività dell'impugnazione sussiste solo per gli atti non tipici.
3.3.3. L'art. 50 comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973, del quale si discute nell'odierna controversia, prevede che, se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, la stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di «un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni». Detto «avviso» corrisponde al precedente «avviso di mora» di cui all'art. 46 d.P.R. cit. nella versione precedente. A tal fine basti considerare che il vecchio art. 46 – intestato «avviso di mora» – prevedeva che l'esattore prima di iniziare l'espropriazione forzata nei confronti del debitore moroso dovesse notificargli un avviso contenente l'indicazione del debito, distintamente per imposte, sopratasse, pene pecuniarie, interessi, indennità di mora e spese, e l'invito a pagare entro cinque giorni;
che, dopo le modifiche di cui al d.l.gs. 26 febbraio 1999 n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337) analoga disposizione si trova nell'attuale art. 50 – intestato «termine per l'inizio dell'esecuzione» – il quale prevede che se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. Non vi è dubbio, pertanto, che si tratti del medesimo atto e che, di conseguenza, l'avviso di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973 è riconducibile all'avviso di mora cui fa riferimento l'art. 19, comma 1, lett. e) d.lgs. n. 546 del 1992. In questo senso, del resto, si sono espresse anche le Sezioni Unite (cfr. Cass. Sez. U. 31/03/2008, n. 8279. Nello stesso senso Cass. 14/09/2022, n.
27093.) 3.3.4. Con riferimento all'intimazione di pagamento in generale – quale atto il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio all'esecuzione forzata – questa Corte ha ribadito che si tratta di atti assimilati all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973 (cfr. tra le più recenti Cass. n. 22108 del 2024 cit.). Del resto, questa Corte ha già evidenziato che la questione sulla facoltatività o meno dell'impugnazione dell'atto non possa risolversi sulla scorta della mera formale dizione contenuta nell'art. 19 d.lgs. n. 545 del 1992, dovendosi guardare alla funzione intrinseca, analoga a quella propria di uno degli atti tipici ivi contemplati (cfr. Cass. 15/12/2021, n. 40233). Da ultimo, le
Sezioni Unite, affrontando, se pure ai fini di statuizione della giurisdizione, la questione della natura dell'intimazione di pagamento, hanno ribadito «sia pur con riferimento a fattispecie impositiva diversa
(ovvero in materia di tasse automobilistiche), che il "sollecito di pagamento" ricevuto dal contribuente […]
è certamente atto che precede l'esecuzione, potendo lo stesso essere assimilato, al di là dell'ininfluente differenza di denominazione, all'avviso previsto dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973 per l'ipotesi che l'espropriazione non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento: avviso
- comunemente denominato "avviso di mora" - la cui impugnabilità innanzi alle commissioni tributarie è esplicitamente prevista dall'art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992» (Cass. Sez. U. 16/10/2024, n.
26817 che richiama Cass. Sez. U. 19/11/2007, n. 23832 in motivazione). Le Sezioni Unite, dunque, hanno ribadito che, al di là della diversa denominazione dei singoli atti, deve aversi riguardo alla funzione propria dell'atto ovvero, nella specie, di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio all'esecuzione forzata.
3.3.5. Va data, pertanto, continuità alla giurisprudenza secondo la quale il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. n. 546 del 1992 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento – nel senso sopra precisato – non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass., n.
22108 del 2024 cit., Cass. 22/04/2024, n. 10736). Va, viceversa, disatteso, il diverso ed isolato orientamento (fatto proprio, tra le più recenti, da Cass. 17/06/2024, n. 16743) che, facendo leva sul solo riferimento letterale, ritiene che l'avviso di intimazione, sebbene contenente l'esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, non sia un atto previsto tra quelli di cui all'art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n.
546, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione.
3.3.6. Il contribuente, pertanto, ha l'onere d'impugnare l'avviso di intimazione per fare valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento e quella di notificazione dell'avviso stesso;
ugualmente deve ritenersi con riferimento alla cartella che si assume che nemmeno sia stata notificata. In altri termini l'eccezione di prescrizione, che si afferma maturata prima dell'intimazione di pagamento va fatta valere impugnando quest'ultima, restando preclusa, invece, in sede di impugnazione del successivo atto di pignoramento.
3.4. Va, pertanto, formulato il seguente principi di diritto: «In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione».
Ne segue che alla data di notifica dell'intimazione oggi opposta nessuna prescrizione (decennale) era maturata.
Va infine rilevato il difetto di legittimazione attiva di Rappresentante_1 in proprio quale socio non essendo destinatario di alcuna notifica.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – sezione VIII definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da Ricorrente_1 Rappresentante_1 srl in liquidazione e quale socio contro Agenzia delle Entrate e ADER disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna parte ricorrente al rimborso delle spese del giudizio in favore di AdE, liquidate in complessivi € 14000.00, oltre accessori come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VII Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I
Grado di Catania il 17.02.2026
Il Giudice rel. IL PRESIDENTE
(dott. Giorgio Marino) (dott. Flavio Rampello)
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
RAMPELLO FLAVIO, Presidente MARINO GIORGIO, Relatore URSINO ANDREA MARIA MASSIMO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6731/2025 depositato il 03/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Email_3 elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259033961817000 RIT.IRPEF 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259033961817000 RIT.IRPEF 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259033961817000 IRES-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259033961817000 IRES-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259033961817000 IRES-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259033961817000 IRES-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259033961817000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259033961817000 IVA-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259033961817000 IVA-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259033961817000 IVA-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259033961817000 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259033961817000 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259033961817000 REGISTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259033961817000 REGISTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259033961817000 REGISTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259033961817000 IRAP 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259033961817000 IRAP 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259033961817000 IRAP 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259033961817000 IRAP 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259033961817000 IRAP 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259033961817000 IRAP 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259033961817000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259033961817000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320090026614210000 IRES-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320090026614210000 IVA-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320090026614210000 IRAP 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320100037714143000 IRES-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320100037714143000 IVA-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320100037714143000 IRAP 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120076620554000 IRES-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120076620554000 IVA-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120076620554000 IRAP 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320130019153110000 RITEN.IRPEF 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320130019153110000 IRAP 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320140010769947000 RITENUTE IRPEF 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160073092748001 REGISTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160067837339000 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170009120253000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170014160550000 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170024535714001 REGISTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170026377821000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170039134585000 RIT.ADD.COM 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170039134585000 RIT.ADD.REG 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170039134585000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170039134585000 IRAP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180001876243000 IRES-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180001876243000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180005449463001 REGISTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180006018278001 REGISTRO 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 3.12.2025 Ricorrente_1 srl in liquidazione in persona del liquidatore
Rappresentante_1e (socio) adivano questa Corte espondendo di avere ricevuto in data 30.9.2025 intimazione di pagamento di € 717474.15, anche relativamente a 17 cartelle per complessivi €
427834.61. Ed in particolare: 1) cartella n.29320090026614210 euro 15027,62 anno 2005 irap ires iva;
2) cartella n.29320100037714143 euro 47.001,52 anno 2006 irap ires iva;
3) cartella n.29320120076620554 euro 51.897,04 anno 2007 irap ires iva;
4) cartella n.29320130019153110 euro
20.745,05 anno 2009 irap rit. Irpef e reddito da lavoro dip. e ritenute alla fonte;
5) cartella n.29320140010769947 euro 2.056,23 anno 2010 rit. fonte lav. Autonomo e ritenute irpef;
6) cartella n.29320160067837339 euro 2.391,25 anno 2013 irap;
7) cartella n.29320160073092748001 euro
228,48 anno 2012 imposta di registro;
8) cartella n.29320170009120253 euro 669,16 anno 2012 tassa auto;
9) cartella n. 29320170014160550 euro 80.887,74 anno 2013 iva;
10) cartella n.29320170024535714001 euro 200,07 anno 2013 imposta di registro;
11) cartella n.
29320170026377821 euro 652,95 anno 2013 tassa auto;
12) cartella n. 29320170039134585 euro
6.635,75 anno 2014 irap rit. irpef rit. add. Reg. irpef;
13) cartella n.29320180001876243 euro
141.049,19 anno 2014 ires iva;
14) cartella n.29320180005449463001 euro 2190,81 anno 2013 imposta di registro;
15) cartella n.29320180006018278001 euro 217,11 anno 2014 imposta di registro;
16) cartella n. 29320140019045432; 17) cartella n. 20320140028369587.
Eccepiva l'omessa notifica delle prime 15 cartelle cartella e la prescrizione della pretesa (anche per le sanzioni). Per le ultime due eccepova che le stesse erano state annullate con sentenza 7149/25 di questa Corte. Non si costituiva ADER.
Si costituiva AdE opponendosi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
In ordine all'omessa notifica delle cartelle.
AdE ha dedotto e non è contestato (ed anzi comprovato dallo stesso ricorrente) che alcune cartelle sono state già oggetto di impugnazione. E così: a) cartella n.29320090026614210 impugnata nel giudizio iscritto al R.G. N 5190/2019 Sentenza favorevole n 1214/12/2023 depositata il 27/02/2023; 2) cartella n 29320100037714143 impugnata nel giudizio iscritto al R.G. N 5189/2019, Sentenza favorevole n 1213/12/2023 depositata il 27/02/2023; 3) cartella n.29320120076620554 impugnata nel giudizio iscritto al R.G. N 5188/2019, Sentenza favorevole n 1212/12/2023 depositata il 27/02/2023;
4) cartella n.29320130019153110 impugnata nel giudizio iscritto al R.G. N 5198/2019, Sentenza favorevole n 6032/13/2023 depositata il 27/07/2022; 5) cartella n.29320140010769947
,29320170024535714001, 29320160073092748001 29320180005449463001,
29320180006018278001 impugnate nel giudizio iscritto al R.G. N 8596/2024, definito con sentenza
5320/25 favorevole al contribuente;
6) cartella n.29320170009120253 impugnata nel giudizio iscritto al R.G. N.2224/2022, Sentenza favorevole n 2945/14/2023 depositata il 28/04/2023.
Vero è che le sentenze nn. 1212/1213/1214 del 2023 hanno dichiarato l'inammissibilità dei ricorsi perché proposti avverso estratti di ruolo, ma è altrettanto evidente che con tale impugnazione il ricorrente ha manifestato la conoscenza delle pretese avanzate nei suoi confronti.
Viceversa la sentenza 5320/25 non ha annullato le cartelle, ma solo l'intimazione opposta, così come la sentenza 7149/25, con la conseguenza che le cartelle sono rimaste in essere.
AdE ha anche comprovato la notifica delle restanti cartelle non oggetto di contenzioso.
In ogni caso AdE ha comprovato la notifica di successive intimazioni. E così:
- Cartella n.29320090026614210 (intimazione di pagamento con numeri finali 9718 notificata via
PEC il 20/11/2017, intimazione di pagamento con numeri finali 9728 notificata via PEC il 12/12/2022)
- Cartella n.29320100037714143 (intimazione di pagamento con numeri finali 5906 notificata via
PEC il 15/01/2019, intimazione di pagamento con numeri finali 9728 notificata via PEC il 12/12/2022)
- Cartella n.29320120076620554 (intimazione di pagamento con numeri finali 7884 notificata via
PEC il 20/07/2023)
- Cartella n.29320130019153110 (intimazione di pagamento con numeri finali 0005 notificata via
PEC il 24/10/2023)
- Cartella n.29320140010769947 (intimazione di pagamento con numeri finali 8734 notificata via
PEC il 28/08/2024)
-Cartella 29320140019045432 (intimazione di pagamento con numeri finali 3091 notificata via
PEC il 15/10/2024)
- Cartella n.29320160067837339 (intimazione di pagamento con numeri finali 9728 notificata via
PEC il 12/12/2022)
- Cartella n.29320160073092748001 (intimazione di pagamento con numeri finali 9728 notificata via PEC il 12/12/2022 e intimazione di pagamento con numeri finali 8734 notificata via PEC il
28/08/2024)
- Cartella n.29320170009120253 (intimazione di pagamento con numeri finali 9728 notificata via
PEC il 12/12/2022 e intimazione di pagamento con numeri finali 8734 notificata via PEC il
28/08/2024)
- Cartella n. 29320170014160550 (intimazione di pagamento con numeri finali 9728 notificata
Indirizzo_1 il 12/12/2022)
- Cartella n.29320170024535714001 (intimazione di pagamento con numeri finali 9728 notificata via PEC il 12/12/2022)
- Cartella n. 29320170026377821 (intimazione di pagamento con numeri finali 1488 notificata
Indirizzo_1 il 16/02/2022, intimazione di pagamento con numeri finali 9728 notificata via PEC il 12/12/2022
e intimazione di pagamento con numeri finali 8734 notificata via PEC il 28/08/2024)
- Cartella n. 29320170039134585 (intimazione di pagamento con numeri finali 9728 notificata
Indirizzo_1 il 12/12/2022)
- Cartella n.29320180001876243 (intimazione di pagamento con numeri finali 9728 notificata via
PEC il 12/12/2022)
- Cartella n.29320180005449463001 (intimazione di pagamento con numeri finali 9728 notificata via PEC il 12/12/2022 e intimazione di pagamento con numeri finali 8734 notificata via PEC il
28/08/2024)
- Cartella n.29320180006018278001 (intimazione di pagamento con numeri finali 9728 notificata via PEC il 12/12/2022 e intimazione di pagamento con numeri finali 8734 notificata via PEC il
28/08/2024)
Sul punto il Collegio ritiene di condividere e dare seguito al recente principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione 6436/2025 dell'11.3.2025. In motivazione è dato leggere “ Nella fattispecie in esame si discute, specificamente, dell'obbligatorietà o facoltatività dell'impugnazione dell'avviso di cui all'art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973 in ragione della sua riconducibilità o meno all'elenco di atti di cui all'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992. 3.3.2. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell' art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l'Amministrazione finanziaria porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche. È stata, in particolare, riconosciuta la facoltà di ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'ente impositore che, esplicitando concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, portino, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è naturaliter preordinata, si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall'art. 19 cit. Ne consegue che il contribuente ha la facoltà, non l'onere, d'impugnazione di atti diversi da quelli ivi specificamente indicati (tra le più recenti, Cass.
09/12/2024, n. 31630). E' pacifico pertanto che la mera facoltatività dell'impugnazione sussiste solo per gli atti non tipici.
3.3.3. L'art. 50 comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973, del quale si discute nell'odierna controversia, prevede che, se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, la stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di «un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni». Detto «avviso» corrisponde al precedente «avviso di mora» di cui all'art. 46 d.P.R. cit. nella versione precedente. A tal fine basti considerare che il vecchio art. 46 – intestato «avviso di mora» – prevedeva che l'esattore prima di iniziare l'espropriazione forzata nei confronti del debitore moroso dovesse notificargli un avviso contenente l'indicazione del debito, distintamente per imposte, sopratasse, pene pecuniarie, interessi, indennità di mora e spese, e l'invito a pagare entro cinque giorni;
che, dopo le modifiche di cui al d.l.gs. 26 febbraio 1999 n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337) analoga disposizione si trova nell'attuale art. 50 – intestato «termine per l'inizio dell'esecuzione» – il quale prevede che se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. Non vi è dubbio, pertanto, che si tratti del medesimo atto e che, di conseguenza, l'avviso di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973 è riconducibile all'avviso di mora cui fa riferimento l'art. 19, comma 1, lett. e) d.lgs. n. 546 del 1992. In questo senso, del resto, si sono espresse anche le Sezioni Unite (cfr. Cass. Sez. U. 31/03/2008, n. 8279. Nello stesso senso Cass. 14/09/2022, n.
27093.) 3.3.4. Con riferimento all'intimazione di pagamento in generale – quale atto il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio all'esecuzione forzata – questa Corte ha ribadito che si tratta di atti assimilati all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973 (cfr. tra le più recenti Cass. n. 22108 del 2024 cit.). Del resto, questa Corte ha già evidenziato che la questione sulla facoltatività o meno dell'impugnazione dell'atto non possa risolversi sulla scorta della mera formale dizione contenuta nell'art. 19 d.lgs. n. 545 del 1992, dovendosi guardare alla funzione intrinseca, analoga a quella propria di uno degli atti tipici ivi contemplati (cfr. Cass. 15/12/2021, n. 40233). Da ultimo, le
Sezioni Unite, affrontando, se pure ai fini di statuizione della giurisdizione, la questione della natura dell'intimazione di pagamento, hanno ribadito «sia pur con riferimento a fattispecie impositiva diversa
(ovvero in materia di tasse automobilistiche), che il "sollecito di pagamento" ricevuto dal contribuente […]
è certamente atto che precede l'esecuzione, potendo lo stesso essere assimilato, al di là dell'ininfluente differenza di denominazione, all'avviso previsto dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973 per l'ipotesi che l'espropriazione non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento: avviso
- comunemente denominato "avviso di mora" - la cui impugnabilità innanzi alle commissioni tributarie è esplicitamente prevista dall'art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992» (Cass. Sez. U. 16/10/2024, n.
26817 che richiama Cass. Sez. U. 19/11/2007, n. 23832 in motivazione). Le Sezioni Unite, dunque, hanno ribadito che, al di là della diversa denominazione dei singoli atti, deve aversi riguardo alla funzione propria dell'atto ovvero, nella specie, di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio all'esecuzione forzata.
3.3.5. Va data, pertanto, continuità alla giurisprudenza secondo la quale il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. n. 546 del 1992 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento – nel senso sopra precisato – non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass., n.
22108 del 2024 cit., Cass. 22/04/2024, n. 10736). Va, viceversa, disatteso, il diverso ed isolato orientamento (fatto proprio, tra le più recenti, da Cass. 17/06/2024, n. 16743) che, facendo leva sul solo riferimento letterale, ritiene che l'avviso di intimazione, sebbene contenente l'esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, non sia un atto previsto tra quelli di cui all'art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n.
546, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione.
3.3.6. Il contribuente, pertanto, ha l'onere d'impugnare l'avviso di intimazione per fare valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento e quella di notificazione dell'avviso stesso;
ugualmente deve ritenersi con riferimento alla cartella che si assume che nemmeno sia stata notificata. In altri termini l'eccezione di prescrizione, che si afferma maturata prima dell'intimazione di pagamento va fatta valere impugnando quest'ultima, restando preclusa, invece, in sede di impugnazione del successivo atto di pignoramento.
3.4. Va, pertanto, formulato il seguente principi di diritto: «In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione».
Ne segue che alla data di notifica dell'intimazione oggi opposta nessuna prescrizione (decennale) era maturata.
Va infine rilevato il difetto di legittimazione attiva di Rappresentante_1 in proprio quale socio non essendo destinatario di alcuna notifica.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – sezione VIII definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da Ricorrente_1 Rappresentante_1 srl in liquidazione e quale socio contro Agenzia delle Entrate e ADER disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna parte ricorrente al rimborso delle spese del giudizio in favore di AdE, liquidate in complessivi € 14000.00, oltre accessori come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VII Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I
Grado di Catania il 17.02.2026
Il Giudice rel. IL PRESIDENTE
(dott. Giorgio Marino) (dott. Flavio Rampello)