Sentenza 8 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/06/2025, n. 4542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4542 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, dott. Martina
Brizzi, a seguito dell'udienza del 7 maggio 2025, svolta con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, in vigore dal 1.1.2023, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13127 R.G. 2022 vertente
TRA
nata a [...] il [...] rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1
Cretella Valentina e Musu Giulio, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
- Controparte_1 Controparte_2
in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi, in
[...]
questa sede, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente Romano Vincenzo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 15.07.2022 la ricorrente, premesso di essere collaboratrice scolastica, in virtù di contratto stipulato con il , in data Controparte_1
01.09.2011 ed attualmente in servizio presso l'Istituto Comprensivo “Carlo Ubani” di
San Giorgio a Cremano, ha esposto:
1
- Che in data, 21.06.2013, con decreto del Dirigente dell'Istituto Comprensivo anzidetto, veniva effettuata la ricostruzione di carriera, lamentando l'omesso riconoscimento del servizio pre-ruolo, pari a complessivi anni 6, mesi 10 e giorni 4, nonché l'errata applicazione della fascia stipendiale 0-2, e non quella 3-
8 prevista dal ccnl;
- che era stato riconosciuto un periodo inferiore, pari, ai fini giuridici, di anni 6 ,
mesi 10, giorni 4 ed ai fini economici, di anni 1, mesi 5 giorni 4, lamentando l'illegittimità di tale provvedimento, per contrarietà al principio di non discriminazione tra personale assunto a tempo determinato e personale assunto a tempo indeterminato;
- che le mansioni e gli obblighi contrattuali ai sensi del CCNL 2007 e 2018, rispetto al servizio svolto dai colleghi di ruolo, erano identici;
- che quindi aveva diritto al trattamento retributivo superiore dovuto alla differenza tra fasce di anzianità.
Tanto premesso, la ricorrente ha concluso nei seguenti termini:
A. accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o l'inefficacia della disposizione di cui all'art.569 del decreto legislativo 297/1994 nella parte in cui prevede la non valutabilità per intero del servizio effettivamente svolto in pre ruolo ai fini economici e, per l'effetto , disapplicarla;
B. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad avere computati per intero, agli effetti della progressione di carriera, sia ai fini meramente giuridici che economici, gli anni di servizio pre ruolo, e, per l'effetto, condannare
l'amministrazione scolastica all'aggiornamento del c.d. decreto di ricostruzione di carriera;
C. Più segnatamente, accertare e dichiarare il diritto dell'esponente alla valutazione, di un 'anzianità di servizio, al momento dell'immissione in ruolo, alla data del 01.09 .12, di anni 06 mesi 10 e giorni 04, sia ai fini giuridici che economici;
D. Per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente al pagamento delle conseguenti differenze retributive, calcolate all'attualità in € 9.621,50;
E. Vittoria di spese con attribuzione;
2 Si è costituito ritualmente il Controparte_3
con memoria depositata il 24.05.2023 eccependo, in via preliminare la
[...] carenza di legittimazione passiva dello stesso in favore dell'istituto scolastico, dotato di autonoma personalità giuridica, nonché l'avvenuta prescrizione quinquennale delle differenze retributive. Nel merito, il ha dedotto: CP_1
- che il servizio prestato nell'anno 2013 non è valutabile ai fini della progressione di carriera, ai sensi del D.P.R. 122/2013;
- l'infondatezza in fatto ed in diritto delle avverse pretese, per la conformità al diritto euro comunitario dell'art. 485 TU scuola, in virtù della quale si era proceduto alla ricostruzione di servizio;
- che la ricorrente non avrebbe potuto essere inquadrata nella fascia stipendiale pari a 3-8 anni di anzianità in quanto la fascia di anzianità pari a 3- 8 anni era stata abolita dal CCNL firmato in data 04.08.2011, a far data dal 01.09.2010;
- che il nuovo gradone stipendiale, pari a 0-8 anni, ha inglobato le due fasce precedentemente previste dai CCNL, pari, rispettivamente, a 0-2 anni e 3-8 anni;
- che solo in via transitoria, era stato garantito il valore economico della fascia soppressa (3-8 anni) a colo che erano già stati immessi in ruolo al 01.09.2010, mediante assegno ad personam riassorbibile tramite i successivi incrementi stipendiali;
- che secondo tale disciplina la fascia retributiva pari a 3-8 anni di anzianità poteva essere riconosciuta esclusivamente ai dipendenti immessi in ruolo prima del 01.09.2010;
- che pertanto, l'attuale ricorrente, assunto a tempo indeterminato a far data dal
1.09.2011, non poteva ottenere il riconoscimento del beneficio in questione;
- che le differenze retributive erano state erroneamente calcolate, tenendo conto dell'esclusione del servizio prestato nell'anno 2013 ai sensi del D.P.R.
122/2013.
Tanto premesso concludeva nei seguenti termini:
- “In via pregiudiziale, dichiararsi la nullità/inammissibilità del ricorso per contraddittorio non integro;
- In via principale, rigettare la domanda formulata dal ricorrente, perché
infondata in fatto e in diritto;
3 - In via subordinata, rigettare in parte la domanda formulata dal ricorrente, dichiarando l'intervenuta prescrizione e procedendo alla corretta quantificazione delle differenze retributive, se del caso a mezzo di CTU”.
Fissata l'udienza del 14.06.2023, tenutasi in trattazione scritta, la causa è stata istruita documentalmente.
Indi, rilevata la genericità delle argomentazioni, in merito all'applicabilità del ccnl
2027, il Tribunale ha disposto l'integrazione delle ragioni della domanda, rinviando per la discussione.
Disposta la trattazione scritta, ai sensi 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione del provvedimento del giudice entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle citate note;
accertata la rituale ricezione della comunicazione di cancelleria della trattazione scritta;
preso atto della comparizione all'udienza del solo difensore della parte ricorrente, aggiornato il programma informatico;
accertata l'assenza di deposito delle note scritte della parte resistente;
lette le note scritte regolarmente depositate, il Giudice, all'esito della citata udienza, sostituita dal deposito di note, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. citato, decide la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato, in conformità ai precedenti espressi da codesto
Tribunale in plurime pronunce. (cfr. tra le tante, sent. n. 400/2023 dott. , Persona_1
sent. 4016/2023 dott. sent. 1217/2021 dott.ssa , sent. 2860/2022, Per_2 Per_3
dott.ssa . Per_4
È infondata l'eccezione di parte resistente in merito al difetto di legittimazione passiva. A tal fine, occorre rilevare che unico soggetto legittimato passivo al giudizio
è il quale TE (asserito) datore di lavoro della ricorrente. Infatti, i singoli CP_4
istituti scolastici, pur avendo competenze in materia di ricostruzione di carriera non sono dotati, di autonoma capacità a resistere in giudizio. Detto principio è stato stabilito con diverse pronunce della Cassazione (cfr. – tra le altre – Sez. Lavoro, n.
6372/2011).
4 La parte ricorrente, collaboratore scolastico, (ATA) chiede il riconoscimento integrale degli anni di servizio pre-ruolo, con conseguente riconoscimento della superiore fascia stipendiale, alla data di immissione in ruolo, con la percezione delle relative differenze retributive.
Lamenta in particolare la violazione della Clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE contenente disposizioni in materia di parità di trattamento tra lavoratori.
Tanto premesso, si rileva che la normativa nazionale prevede che:
“Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29” (Art. 569 d.lgs. 297/94).
“1. Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio, effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento.
2. Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo” (Art. 570
d.lgs. 297/94).
1. Il quadro eurounitario. Il concetto di condizione di impiego e la forza interpretativa delle sentenze della CGUE.
La Clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE (Principio di non discriminazione) dispone:
1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.
3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali.
5
4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive (Cfr. 3° e 14° considerando della Direttiva).
In merito, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Sent. 13.9.07, causa C307/05,
, al punto 48 ha affermato: Parte_2 la nozione di «condizioni di impiego» di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro dev'essere interpretata nel senso che essa può servire da fondamento ad una pretesa come quella in esame nella causa principale, che mira ad attribuire ad un lavoratore a tempo determinato scatti di anzianità che l'ordinamento interno riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato. La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro dev'essere interpretata nel senso che essa osta all'introduzione di una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, giustificata dalla mera circostanza che essa sia prevista da una disposizione legislativa o regolamentare di uno Stato membro ovvero da un contratto collettivo concluso tra i rappresentanti sindacali del personale e il datore di lavoro interessato (punto 59).
Inoltre, nella Sentenza 13.9.07, causa C- 307/05, Impact, nei punti da 60 a 68 ha affermato: tale disposizione (la clausola 4, ndr) esclude in generale e in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato per quanto riguarda le condizioni di impiego. Come ha sostenuto l'Impact, il suo contenuto appare quindi sufficientemente preciso affinché possa essere invocato da un singolo ed applicato dal giudice (v., per analogia, citata sentenza Marshall, punto 52).…il divieto preciso stabilito dalla clausola 4, punto 1….. implica, rispetto al principio di non discriminazione da essa enunciato, una riserva relativa alle giustificazioni fondate su ragioni oggettive.
Tuttavia, come sottolineato dallo stesso giudice nazionale, l'applicazione di tale riserva può essere soggetta ad un sindacato giurisdizionale …, talché la possibilità di avvalersene non impedisce di considerare che la disposizione esaminata attribuisce ai singoli diritti che possono far valere in giudizio e che i giudici nazionali devono tutelare … la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro appare,
6 sotto il profilo del suo contenuto, incondizionata e sufficientemente precisa per poter essere invocata da un singolo dinanzi ad un giudice nazionale.
Ancora, nella Sentenza 22 dicembre 2010, procedimenti riuniti C-444/09 e C456/09,
, nei punti da 54 a 68 ha affermato: Per_5
In merito alla questione se il carattere temporaneo del servizio prestato da taluni dipendenti pubblici possa costituire, di per sé, una ragione oggettiva ai sensi della clausola 4 dell'accordo quadro, si deve rammentare che la Corte ha già dichiarato che la nozione di «ragione oggettiva» di cui al punto 1 di tale clausola dev'essere intesa nel senso che essa non autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest'ultima sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo (sentenza Del Cerro , cit., punto 57). 55 Tale Pt_2
nozione richiede che la disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria
(v. sentenza , cit., punto 58). Detti elementi possono risultare Parte_2 segnatamente dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro ... 56 Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro del personale della pubblica amministrazione non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire una ragione oggettiva ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. 57 Infatti, una disparità di trattamento che riguardi le condizioni di impiego tra lavoratori a tempo determinato
e lavoratori a tempo indeterminato non può essere giustificata mediante un criterio che, in modo generale ed astratto, si riferisce alla durata stessa dell'impiego.
Ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro basti a giustificare una siffatta disparità priverebbe del loro contenuto gli scopi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro, rammentati nei punti 47 e 48 della presente sentenza. Invece di migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato e di promuovere la parità di trattamento cui mirano sia la direttiva 1999/70 sia
l'accordo quadro, il ricorso ad un siffatto criterio renderebbe permanente il
7 mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato.
58 Si deve pertanto risolvere l'unica questione sottoposta nella causa C-444/09 dichiarando che un'indennità per anzianità di servizio come quella oggetto della causa principale rientra nell'ambito di applicazione della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, in quanto costituisce una condizione d'impiego, per cui i lavoratori a tempo determinato possono opporsi ad un trattamento che, relativamente al versamento di tale indennità, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sia meno favorevole di quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile. Il carattere temporaneo del rapporto di lavoro di taluni dipendenti pubblici non può costituire, di per sé, una ragione oggettiva ai sensi di tale clausola dell'accordo quadro.
Le sentenze interpretative della CGUE, non vincolano lo Stato di appartenenza del giudice remittente, ma tutti gli Stati membri (vincola anche il giudice interno ed è posto alla base dell'obbligo di interpretazione conforme;
cfr, tra le tantissime,
Sentenza 13 novembre 1999, causa C-106/89, Marleasing, punti 8-9; Sentenza 16 giugno 2005, causa C-105/03, , punti 43- 47), trattandosi addirittura per il Per_6
diritto interno di jus superveniens con efficacia retroattiva (nel medesimo senso, costantemente, anche la Corte Costituzionale;
cfr, ex plurimis, Ordinanza n. 252/06, alla cui parte motiva si rimanda), trovando il loro fondamento nella esigenza di applicazione conforme del diritto della UE in tutto il territorio dell'Unione.
La Corte di Giustizia dell'Unione nella sentenza Kukukdeveci procedimento
C555/07 del 19 gennaio 2010 ha infatti ricordato ancora una volta che il giudice nazionale, in presenza di una norma nazionale, rientrante nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, che ritenga incompatibile con tale principio e per la quale risulti impossibile un'interpretazione conforme a quest'ultimo, deve disapplicare detta disposizione, senza che gli sia imposto né gli sia vietato di sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale.
Nel caso di specie, vista la vincolatività dei principi espressi o meglio della clausola
4 della direttiva come interpretata/specificata, ne deriva che la ragione oggettiva utile alla differenziazione del trattamento economico deve risiedere in una ragione oggettiva diversa dalla esistenza di disposizione normativa o dalla organizzazione del servizio, ma in una oggettiva e proporzionale (principio di proporzionalità sempre presente nell'ordinamento dell'UE) differenza del rapporto o della prestazione;
ovviamente diversa dalla mera temporaneità del rapporto (che la disposizione
8 esclude come atta a fondare una differenziazione, imponendo per questa sola ragione la uguaglianza retributiva).
Nel caso in esame, deve rilevarsi che non emerge da alcuna disposizione normativa, ovvero alcuna ragione concreta;
né il modello organizzativo, adottato dallo Stato italiano può costituire giustificazione della diversità di trattamento, perché espressamente esclusa dalla clausola 4, che vieta una giustificazione basata sulla circostanza che il rapporto di lavoro sia, per scelta del datore di lavoro, a termine
(cfr. C.g.u.e. sentenza e punti 56 e 57). Persona_5 Persona_7
2. La differenza tra personale docente e ATA.
La normativa dettata dal T.U. in tema di riconoscimento dei servizi pre-ruolo del personale ATA differisce sensibilmente da quella del personale docente, perché differisce sia il limite del riconoscimento integrale e le modalità dell'abbattimento
(tre anni in un caso, quattro nell'altro; un terzo a soli fini giuridici per il personale docente, un terzo a fini giuridici ed economici per gli ATA, in tal modo penalizzando i precari di lunga data), il servizio utile è solo quello "effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito".
Al personale non docente della scuola, infatti, non si applica l'art. 11, comma 14, L.
n.124 del 1999, che, intervenendo sul testo dell'art. 489, non su quello dell'art. 570 del T.U., ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento "se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale".
La questione oggetto di causa è stata già affrontata dalla sentenza n. 31150/2019 della Corte di Cassazione (conf. Cass, n. 2924 del 07/02/2020 e Cass. 3472 del
12/02/2020) la quale ha osservato che la normativa dettata dal T.U. in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale ATA differisce sensibilmente da quella che lo stesso decreto legislativo dedica al personale docente, perché oltre ad essere diversi il limite del riconoscimento integrale e le modalità dell'abbattimento
(tre anni in un caso, quattro nell'altro; un terzo a soli fini giuridici per il personale docente, un terzo a fini giuridici ed economici per gli ATA), il servizio utile è solo quello « effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito ». Al personale non docente della scuola, infatti, non si applica l'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999 che, intervenendo sul testo
9 dell'art. 489, non su quello dell'art. 570 del T.U., ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento «se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal
10febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.».
E' poi utile sottolineare che l'abbattimento opera solo sulla quota eccedente i primi tre anni di anzianità, oggetto di riconoscimento integrale, e pertanto risulta evidente che il meccanismo finisce per penalizzare i precari di lunga data, non già quelli che ottengano l'immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio.
La norma non poteva dirsi priva di ragionevolezza in relazione ad un sistema di reclutamento, che questa Corte ha analizzato con la sentenza n. 22552/2016 (alla quale hanno fatto seguito numerose pronunce dello stesso tenore), che per il personale ATA della quarta qualifica funzionale prevedeva, all'art. 554, l'indizione annuale di concorsi per titoli su base provinciale e la formazione di graduatorie permanenti dalle quali attingere i nominativi dei destinatari della proposta di assunzione con definitiva immissione in ruolo. In quel contesto, infatti,
l'abbattimento oltre il primo triennio si giustificava in relazione al criterio meritocratico, perché quel sistema, per come pensato dal legislatore, avrebbe dovuto consentire ai più meritevoli di ottenere la tempestiva immissione nei ruoli, attesa la prevista periodicità dei concorsi e dei provvedimenti di inquadramento definitivo nei ruoli dell'amministrazione scolastica
E' noto, però, e della circostanza si è dato atto nelle plurime pronunce della Corte di
Giustizia, della Corte Costituzionale e di questa Corte che hanno riguardato la legittimità della reiterazione dei contratti a termine, che le immissioni in ruolo non sono avvenute in passato con la periodicità originariamente pensata dal legislatore e ciò ha determinato, quale conseguenza, che il personale "stabilizzato", sia per effetto di interventi normativi che hanno previsto piani straordinari di reclutamento sia nel rispetto delle norme dettate dal T.U., la cui efficacia non è mai stata del tutto sospesa, si è trovato per lo più a vantare, al momento dell'immissione in ruolo, un'anzianità di servizio di gran lunga superiore a quella per la quale il riconoscimento opera in misura integrale, anzianità che è stata oggetto dell'abbattimento della cui conformità al diritto dell'Unione qui si discute.
8. Occorre dire subito che l'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato
10 alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perché la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poiché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10
Rosado punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- Per_8
302/11 a C-305/11, Valenza ed altri, punto 36). Ciò premesso va evidenziato che, come ha rimarcato la stessa Corte di Giustizia nelle pronunce più recenti (Corte di
Giustizia 20.6.2019, causa C72/18 Ustariz Arostegui;
11.4.2019, causa C-29/18,
Cobra Servizios Auxiliares;
21.11.2018, causa C-619/17, Persona_9
5.6.2018, causa C-677/16, Montero Mateos), la clausola 4 dell'Accordo Quadro è stata più volte oggetto di interpretazione da parte del giudice Eurounitario, che anche in dette pronunce ha ribadito i principi già in precedenza affermati, sulla base dei quali questa Corte ha poi risolto la questione, simile ma non coincidente con quella oggetto di causa, del riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini della progressione stipendiale in pendenza di rapporti a termine (cfr. Cass. 22558 e 23868 del 2016 e le successive sentenze conformi fra le quali si segnalano, fra le più recenti, Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018 e Cass. n. 20918/2019 quest'ultima relativa al personale ATA) nonchè agli effetti della ricostruzione della carriera dei ricercatori stabilizzati dagli enti di ricerca (Cass. n 27950/2017, Cass.
n. 7112/2018, Cass. nn. 3473 e 6146 del 2019).
8.1. Nei precedenti citati si è evidenziato che:
a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del;
Parte_2
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione
11 non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n.5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori
a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-
177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, Montero Mateos, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C-
393/11, Bertazzi);
e) la clausola 4 "osta ad una normativa nazionale,... la quale escluda totalmente che
i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive.... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere" (Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C302/11 a C305/11,
Valenza e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C152/14
Bertazzi).
12
9. I richiamati principi non sono stati smentiti dalla sentenza 20.9.2018, in causa
C466/17, con la quale, a seguito di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Per_10
Trento, la Corte di Giustizia ha statuito che la clausola 4 dell'Accordo Quadro, in linea di principio, non osta ad una normativa, quale quella dettata dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, che "ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi” … 10. Riprendendo quanto già anticipato al punto 6, deve essere rimarcato che le ragioni valorizzate dalla
Corte di Giustizia nella pronuncia relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente restano circoscritte a quest'ultimo perché il personale tecnico, amministrativo e ausiliario non può giovarsi della fictio iuris di cui al richiamato della L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, con la conseguenza che resta alla radice esclusa ogni possibilità della paventata "discriminazione alla rovescia".
Quindi, nel caso in esame nessun rilievo ha ai fini del decidere la Sentenza Motter della Cgue. Infatti, la stessa ha riferimento a ragioni oggettive per il personale docente. La sostanziale differenza tra le due situazioni è costituita dalla circostanza che per tale personale 180 giorni di supplenza in un a.s. sono considerati anno intero, per cui per il personale precario i periodi di lavoro potrebbero essere valutati in maniera più favorevole del personale a tempo indeterminato.
2.2 La giurisprudenza italiana.
La giurisprudenza italiana di legittimità ha affrontato la questione in modo conforme a tali argomentazioni (cfr.: sentenza Cass. n.22558\2016; Cass. n. 31150/2019; Cass.
n. 2924/2020; Cass. n. 3472/2020) le quali possono così sintetizzarsi:
a) l'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla Direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi;
13 b) il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è
tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la Direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato;
c) il giudice del merito per accertare la sussistenza della denunciata discriminazione dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del personale ATA ab origine a tempo indeterminato e ciò implica che non potranno essere valorizzate le interruzioni fra un rapporto e l'altro; Parte d) l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al personale assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, in caso di disapplicazione dell'art. 569 del d.lgs. n.297/1994 deve essere computata sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato.
3. Il caso di specie
3.1 Dai principi citati espressi dalla Suprema Corte deriva che deve essere dichiarato il diritto di parte ricorrente al computo per intero di tutto il servizio svolto con contratti a termine ai fini giuridici ed economici con conseguente anticipazione delle progressioni stipendiali previste per i dipendenti del a Controparte_1
tempo indeterminato del settore scolastico.
3.2 Ne deriva il diritto della ricorrente alla ricostruzione della propria carriera con il conteggio, a fini economici e normativi, della anzianità di servizio per il periodo pre- ruolo in maniera integrale e dunque con riconoscimento di una anzianità al momento della immissione in ruolo, alla data del 01.09.11, pari a: anni 06 mesi 10 e giorni 04, sia ai fini giuridici che economici, come richiesto in ricorso e nelle note integrative depositate in corso di causa.
La suddetta anzianità pre ruolo deve, pertanto, essere considerata ai fini del corretto inquadramento del ricorrente nelle fasce stipendiali di progressione per i dipendenti della amministrazione.
3.3. Nel ricorso, il ricorrente ha invocato, invero, l'applicazione del CCNL 2007 e nonostante la concessione di un termine per integrare il ricorso, non ha considerato che il decreto di ricostruzione della carriera è stato adottato sulla base del diverso
CCNL del 2011, come evidenziato dal convenuto. CP_1
Il ricorrente ha, difatti, dedotto che:
14 “ Nel caso concreto che ci occupa, inoltre, qualora l'Amministrazione resistente avesse correttamente computato gli anni di servizio della ricorrente, in sede di ricostruzione di carriera, in base ai criteri richiamati, la stessa sarebbe stata immessa in ruolo con un'anzianità di servizio di anni 6, mesi 10 e giorni 4 e, quindi, sarebbe rientrata nella fascia stipendiale 3-8 anziché in quella 0-2; …..a) dall'01.09.2011 al 04.04.2012, la ricorrente, inquadrata in fascia 0-2 anziché 3-8 del CCNL 2007, percepiva una retribuzione annua pari ad € 14.903,44 anziché €
15.193,34, dunque con differenze retributive pari ad € 168,81; …”.
3.4 Il convenuto, peraltro, ha evidenziato che: “ la fascia di anzianità pari CP_1
a 3-8 anni è stata abolita dal CCNL firmato in data 04.08.2011, a far data dal
01.09.2010. Il nuovo gradone stipendiale, pari a 0-8 anni, ha inglobato le due fasce precedentemente previste dai Contratti Collettivi di Lavoro, pari, rispettivamente, a
0-2 anni e 3-8 anni. Solo in via transitoria, è stato garantito il valore economico della fascia soppressa (3-8 anni) a coloro che erano già stati immessi in ruolo al
01.09.2010, mediante assegno ad personam riassorbibile tramite i successivi incrementi stipendiali.
3.4. Occorre dunque esaminare la domanda, al fine di valutare l'applicabilità nella specie del CCNL 2007, in quanto dalla documentazione in atti emerge che la parte ricorrente è stata immessa in ruolo in data 1.9.2022
La contrattazione collettiva del 2011 ha introdotto una disciplina transitoria a salvaguardia delle posizioni di coloro che, già in ruolo alla data dell'1/9/2010, avessero maturato la legittima aspettativa ad una progressione secondo il precedente
CCNL.
Art. 2, Rimodulazione posizioni stipendiali, CCNL 4 agosto 2011
1. Le posizioni stipendiali di cui alla tabella B allegata al CCNL sottoscritto il
23/1/2009 sono ridefinite secondo le indicazioni di cui all'allegata tabella A.
2. Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito
o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale
“3-8 anni”, conserva “ad personam” il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”.
3. Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale “0-2 anni”, conserva il diritto a percepire “ad personam”, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore
15 retributivo della preesistente fascia stipendiale “3-8 anni”, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”.
Il discrimine temporale è stato, dunque, per espressa volontà delle parti contrattuali, fissato all'1/9/2010 e il beneficio riconosciuto al solo personale che a quella data fosse in servizio a tempo indeterminato.
3.5. Si osserva che in merito all'ambito di applicazione del nuovo CCNL del 2011, si
è espressa la Suprema Corte di Cassazione, al cui orientamento questo Tribunale intende uniformarsi.
Con la sentenza n. 2924/2020, la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto:
“In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale scolastico, l'art. 2 del del 4 agosto 2011, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior CP_5
valore stipendiale in godimento "ad personam", fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, con conseguente disapplicazione della norma contrattuale da parte del giudice e riconoscimento della medesima misura transitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione”. ( cfr.: in termini anche: Cass. sez. lav. n.
6656/2023).
3.6. Ne consegue che tale principio va adottato anche nella ricostruzione della carriera della parte ricorrente, anche se la difesa della parte ricorrente ha omesso di formulare una esplicita domanda, intesa alla disapplicazione della citata norma contrattuale, tenuto conto delle deduzioni di cui al ricorso, in cui si invoca ( genericamente), la progressione del ccnl del 2007.
3.7. In conclusione, tenuto conto dei citati principi, va affermato il diritto della parte ricorrente alla ricostruzione della propria carriera con il conteggio, a fini economici e normativi, della anzianità di servizio per il periodo pre-ruolo in maniera integrale e dunque con riconoscimento di una anzianità al momento della immissione in ruolo, alla data del 01.09.11, pari a: anni 06 mesi 10 e giorni 04, sia ai fini giuridici che economici, come richiesto in ricorso.
3.8. Tuttavia, va precisato che dal computo della complessiva anzianità di servizio va detratta l'anzianità maturata nell'anno 2013 tenuto conto che, ai sensi del DPR
16 n.122/2013, art. 1, comma 1 lett b) - che richiama l'art. 9 comma 23 del decreto legge n. 78 del 2010 convertito in legge n. 122 del 2010 – era stato previsto il
“blocco” dell'anzianità maturata per tale anno a tutti i lavoratori della pubblica amministrazione, incluso il personale scolastico a tempo indeterminato.
Ai fini della valutazione della parità di trattamento tra personale non di ruolo e personale di ruolo deve essere sottratta l'anzianità in esame, in quanto non riconosciuta utile alla maturazione di anzianità agli effetti stipendiali per il personale di ruolo.
4. Prescrizione.
In merito all'eccezione di prescrizione, si rileva che l'anzianità di servizio è
“insuscettibile di un'autonoma prescrizione e ... può essere oggetto di verifica giudiziale senza tempo purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire che va valutato in odine all'azionabilità dei singoli diritti di cui l'anzianità costituisce presupposto” (Cass. 2232/20).
Invero, “L'anzianità di servizio rappresenta la dimensione temporale che caratterizza il rapporto di lavoro, ossia un fatto giuridico che integra il presupposto di distinti specifici diritti, per ciascuno dei quali l'ordinamento stabilisce un termine di prescrizione. Pertanto al dipendente che faccia valere il proprio diritto ad una maggior retribuzione rapportata all'anzianità, e così ai relativi scatti, è opponibile la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli ratei maturati ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di diritti di credito ancora non prescritti” ( in questi termini Consiglio di Stato 20.12.2012, n. 6578 e in senso conforme: Cass. 19 gennaio 1990 n. 281; Cass. 8 gennaio 1991 n. 71; Cass. 24 settembre 1996 n. 8430; Cass. 29 dicembre 1998 n. 12865; Cass. 1 settembre 2003 n.
12756; Cass. 27 febbraio 2004 n. 4076; Cass. 12 maggio 2004 n. 9060; Cass. 3 luglio
2007, n. 14998).
Quanto ai crediti relativi alle differenze retributive maturate per effetto della progressione economica, la prescrizione è quinquennale, applicandosi il termine di cui all'art. 2948 n. 4 cod. civ., e non decennale (32. Ne discende che, quanto alla prescrizione, non può essere applicato il termine ordinario decennale in luogo di quello, quinquennale, previsto dall'art. 2948 n. 4 cod. civ. per «tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi», e dal n. 5 in relazione alle
«indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro», perché è quest'ultimo
17 il termine che vale per l'obbligazione alla quale si riferisce la domanda di equiparazione e perché, diversamente, si verificherebbe una discriminazione «alla rovescia», nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile. ( Cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 10219/2020).
In ordine al dies a quo, “il termine prescrizionale dei crediti retributivi di cui agli artt. 2948 n. 4, 2955 n. 2 e 2956 n. 1 c.c., inizia a decorrere per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento, dovendo - ai fini della decorrenza della prescrizione - i crediti scaturenti da ciascun contratto considerarsi autonomamente e distintamente da quelli derivanti dagli altri e non potendo assumere alcuna efficacia sospensiva della prescrizione gli intervalli di tempo correnti tra un rapporto lavorativo e quello successivo, stante la "tassatività" della elencazione delle cause sospensive di cui agli artt. 2941 e 2942 c.c., e la conseguente impossibilità di estendere tali cause al di là delle fattispecie da quest'ultime norme espressamente previste» (cfr. Cass., Sez. L, n. 10219 del 28 maggio 2020; Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 09/07/2024, n. 18695 ).
5. In accoglimento parziale del il ricorso, quindi, tenuto conto di tutti i citati principi, va dichiara il diritto della ricorrente al computo dell'anzianità maturata per il servizio non di ruolo effettivamente prestato ai fini del conseguimento della progressione economica stipendiale, secondo le previsioni della contrattazione collettiva per i dipendenti di ruolo a tempo indeterminato, come indicato in motivazione, con la condanna dell'amministrazione al pagamento delle differenze per retribuzione diretta ed indiretta tra quanto così risultante dovuto e quanto erogato, nei limiti della prescrizione quinquennale, oltre alla maggiorazione per interessi legali o, in alternativa, se maggiore, per rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti al saldo.
6. In particolare, tenuto conto dell'eccezione di prescrizione, tempestivamente eccepita, risultano estinte per prescrizione le differenze retributive, eventualmente dovute, maturate nel quinquennio antecedente alla data di notifica del presente ricorso, in assenza di antecedenti atti interruttivi della prescrizione. Si rileva che la parte ricorrente ha omesso di depositare il ricorso notificato.
18
7. Conteggi
La presente pronuncia di condanna, peraltro, non può che essere generica, in assenza del deposito di conteggi e dello sviluppo dei calcoli. La parte ricorrente ha anche omesso di integrare il ricorso, come richiesto dal Tribunale e non ha depositato le buste paga, né ulteriori eventuali decreti di ricostruzione della carriera ( tenuto conto del tempo trascorso dal primo decreto versato in atti). Si rileva che la parte ricorrente, nel ricorso, ha dedotto di aver percepito, dall'01.09.2011 al 04.04.2012, ( tenuto conto dell'inquadramento in fascia 0-2 anziché 3-8 del 2007), una CP_5 retribuzione annua pari ad € 14.903,44, ma non ha considerato gli ulteriori importi che risultano riconosciuti nel decreto di ricostruzione della carriera, versato in atti, dal quale emerge un importo totale di € 15.717, 78.
In assenza delle buste paga e dello sviluppo dei conteggi, dunque, va adottata una sentenza di condanna generica.
8. Ricorrono giusti motivi per compensare in misura della metà le spese di lite, sia in ragione della complessità della materia, delle oscillazioni giurisprudenziali, della parziale soccombenza. Il va condannato al pagamento della residua metà CP_1
delle spese di lite, in ragione della soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli - dott.ssa Martina Brizzi - così provvede:
- In accoglimento parziale del ricorso, va dichiarato il diritto della parte ricorrente alla ricostruzione della carriera con il computo, a fini giuridici ed economici, della anzianità di servizio per il periodo pre-ruolo in maniera integrale, per i periodi effettivamente lavorati, secondo le previsioni della contrattazione collettiva per i dipendenti di ruolo a tempo indeterminato, come indicato in motivazione, con riconoscimento di una anzianità al momento della immissione in ruolo pari a: anni 06 mesi 10 e giorni 04, sia ai fini giuridici che economici;
- Condanna l'amministrazione convenuta al pagamento delle differenze per retribuzione diretta ed indiretta tra quanto così risultante dovuto e quanto erogato, nei limiti della prescrizione quinquennale, oltre alla maggiorazione per interessi legali o, in alternativa, se maggiore, per rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti al saldo;
- compensa le spese di lite, in misura della metà e condanna parte resistente al pagamento della residua metà delle spese di lite, che liquida in euro 1.200,00,
19 oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
Si comunichi.
Napoli, il 7/05/2025 - 06/06/2025 Il
Giudice
MARTINA BRIZZI
20