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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 29/04/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bologna
- sezione prima civile - nelle persone dei magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Ivana Poggioli Giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1708/2025 r.g.v.g., promossa da nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1
e difesa dall'avv. Francesca Bettocchi del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore e nato a [...] Controparte_1
(Bologna) il 5 ottobre 1959, rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Cattani del Foro di
Bologna ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore - ricorrenti con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
Conclusioni dei ricorrenti:
“Il sig. a titolo di assegno divorzile, verserà alla sig.ra Controparte_1 Pt_1
, la somma di €572,00=(già rivalutata secondo l'indice ISTAT dell'anno 2024),
[...]
entro il 15 di ogni mese a partire dal deposito del ricorso congiunto per la modifica delle
1 condizioni di divorzio e rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT dell'anno in corso.
COMPENSARE integralmente tra le parti le spese di lite fatta eccezione per l'anticipazione delle spese vive del presente giudizio che saranno a carico esclusivo della signora ”. Parte_1
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Visto, il PM Roberto Ceroni esprime parere favorevole”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 5 febbraio 2025, e Parte_1 Controparte_1
premesso di avere contratto matrimonio a Camugnano (Bologna) il 9 luglio 1983 e che con sentenza definitiva del 20 novembre-4 dicembre 2024 il Tribunale di Bologna, in contumacia della moglie, pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti, senza nulla disporre in merito all'assegno divorzile in favore della convenuta, hanno chiesto che il Tribunale, a modifica parziale della sentenza di divorzio, accolga le conclusioni comuni sopra riportate.
Il Presidente relatore, ritenuta l'applicazione dell'art. 473 bis.51, co. 5, c.p.c., ha acquisito il parere del Pubblico Ministero ed ha riferito al Collegio in camera di consiglio.
Il Tribunale, preso atto delle conclusioni congiunte formulate dai ricorrenti, così come sopra riportate, e ritenuto che le pattuizioni concordate non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, dispone in conformità.
La natura del procedimento, promosso su ricorso congiunto e l'accordo raggiunto dai ricorrenti anche in ordine alla regolamentazione delle spese processuali esimono il
Collegio dal pronunciarsi al riguardo.
P. Q. M.
2 il Tribunale, decidendo definitivamente, omologa l'accordo raggiunto dai ricorrenti in ordine alla parziale modifica della sentenza del Tribunale di Bologna n. 3156/2024 emessa il 20 novembre 2024 e pubblicata il 4 dicembre 2024, dando atto che “Il sig.
a titolo di assegno divorzile, verserà alla sig.ra la Controparte_1 Parte_1
somma di €572,00=(già rivalutata secondo l'indice ISTAT dell'anno 2024), entro il 15 di ogni mese a partire dal deposito del ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio e rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT dell'anno in corso”; dà atto altresì che i ricorrenti concordano che sono compensate “integralmente tra le parti le spese di lite fatta eccezione per l'anticipazione delle spese vive del presente giudizio che saranno a carico esclusivo della signora ”. Parte_1
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 29 aprile
2025.
Il Presidente est. dott. Stefano Giusberti
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