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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 11/03/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Giuliana Melandri PRESIDENTE Rel.
Caterina Baisi CONSIGLIERA
Maria Grazia Cassia CONSIGLIERA ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 289/2024 R.G.L. promossa da:
, c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall' avv. MARESCA ARTURO, per procura allegata al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
, c.f.
[...]
, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Dario P.IVA_1
Buzzelli (C.F. ) per procura allegata al C.F._2
ricorso primo grado.
APPELLATO
Oggetto: retribuzione CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da note depositate il 24/02/2025
Per l'appellato: come da note depositate il 24/02/2025
FATTI DI CAUSA
Con ricorso al Tribunale di Massa l' ha chiesto accertarsi la CP_2
legittimità della riliquidazione del trattamento di fine servizio operata nei confronti della Dott.ssa Parte_1
dirigente medico dell'ente dal 2.10.1978 al 30.4.2011, alla quale con nota del 30.09.2019 aveva richiesto la restituzione di €.
50.016,17 per aver erroneamente inglobato nel calcolo del TFR
l'indennità di specificità medica e l'indennità di incarico quinquennale.
La Dott.ssa si è difesa contestando la legittimità della Pt_1
riliquidazione della propria indennità di buonuscita da parte dell' e – in subordine - sostenendo l'irripetibilità delle CP_3
somme corrisposte per effetto del legittimo affidamento ingenerato dalla condotta tenuta dal proprio datore di lavoro;
ha richiamato inoltre l'articolo 5, comma 1 della legge 88/1989 in forza del quale il Consiglio di Amministrazione dell' aveva CP_2
la competenza di deliberare il regolamento di fine servizio del personale dipendente, anche in deroga alle disposizioni della legge 20.3.75 n.70.
Licenziata CTU contabile, il Tribunale ha accolto il ricorso ed ha condannato la Dott.ssa alla restituzione di € 33.114,04, Pt_1
oltre interessi dalla data di ricezione della messa in mora al saldo e al pagamento delle spese di CTU.
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Le spese di lite sono state invece compensate tra le parti, in considerazione dell'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti.
Con ricorso depositato in data 9.10.2024 la Dott.ssa Pt_1
impugna la sentenza per i seguenti motivi:
I. Erronea applicazione dell'art. 13 L. 70/1975 in violazione dell'art. 5, comma 1, lett. g), L. 88/1989, nonché dell'art. 2, comma 7, L. 335/1995 e degli artt. 2, 45 e 69 D.Lgs. 165/2001 che legittimano la contrattazione collettiva a disciplinare la materia (come avvenuto con l'art. 42 del CCNL 21.7.2010).
L'appellante ribadisce che, in forza dell'articolo 5, comma 1, lett.
g), della legge 9 marzo 1989, n. 88 (norma di legge di rango primario), il trattamento di fine servizio del personale dipendente da Enti pubblici è disciplinato dal regolamento dell'Ente di appartenenza e non dall'art. 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70.
Rileva al riguardo che il Tribunale si è limitato a richiamare la pronuncia delle Sezioni Unite n. 7154/2010 che tuttavia non aveva esaminato la specifica questione di diritto relativa alla rilevanza dell'art. 5, comma 1, della legge n.88 del 1989.
Ad avviso dell'appellante, la legittimazione della contrattazione collettiva a dettare la disciplina relativa al computo del TFS discende direttamente dall'art.2, comma 7, della legge n.335 del
1995 e dal D.Lgs. n. 165 del 2001, come affermato dalla Corte di
Cassazione, Sezione Lavoro, nella sentenza n.11156 del 2017.
II. Riforma della sentenza impugnata per aver ritenuto l'indennità di specificità medica e l'indennità di incarico
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quinquennale non rientrante nello “stipendio annuo complessivo in godimento”, in violazione dell'art. 13 L. 70/1975.
La dott.ssa ribadisce altresì che il Tribunale ha basato la Pt_1
sua decisione sulla pronuncia n. 7154/2010 delle Sezioni Unite resa con riferimento ad una fattispecie diversa e cioè quella dei professionisti legali degli enti pubblici e della cd. quota onorari ad essi riconosciuti.
Altra sentenza impropriamente richiamata dal Tribunale è quella della Suprema Corte n. 5892/2020 (che richiama la precedente pronuncia n. 7154/2010) la cui motivazione si riferisce alla buonuscita dei dipendenti statali assoggettati alla disciplina di cui all'art. 38 DPR 1032/1973, mentre nel caso in esame viene in rilevo l'art. 13 L. 70/1975 che non contiene un'elencazione tassativa delle voci computabili nell'indennità di buonuscita ma si limita a fare riferimento alla nozione di “stipendio annuo complessivo”. Pertanto, mentre le disposizioni di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 1032 del 1973 (che disciplina l'indennità di buonuscita dei dipendenti statali) prevedono che la disciplina del trattamento di fine servizio sia riservata alla legge (come confermato da una consolidata giurisprudenza) in virtù della natura previdenziale del trattamento stesso, invece per i dipendenti del c.d. parastato (quali l'odierna appellante)
l'indennità di anzianità ha natura retributiva, come affermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 243/1993.
Parimenti erroneo è il richiamo dell'ordinanza della Corte di
Cassazione n. 3775/2012 relativa al trattamento integrativo di
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previdenza, disciplinato dall'art.14 della legge n. 70/75, che non ha natura retributiva.
Secondo l'appellante, per “stipendio annuo complessivo in godimento” l'art. 13 L. 70/1975 ha inteso ricomprendere tutte le indennità che costituiscono normale corrispettivo della prestazione lavorativa, tra cui anche le indennità di specificità medica e di incarico quinquennale riconosciute ai medici che avevano carattere fisso e continuativo, tanto è vero che lo stesso ente appellato, anche successivamente alla pronuncia delle
Sezioni Unite n. 7158/2010, aveva continuato per molti anni a computarle nel TFS.
III. Riforma della sentenza impugnata per aver escluso la computabilità nel TFS dell'indennità di specificità medica e dell'indennità di incarico quinquennale in violazione degli artt. 3
e 36 della Costituzione.
La dott.ssa insiste sulla natura retributiva dell' indennità Pt_1
percepita, in linea con i principi affermati dalla Corte
Costituzionale con le sentenze nn. 243/1993, 159/2019.
Inoltre, la pronuncia n. 73/2024 la Corte Costituzionale, che ha ritenuto legittimo il mancato computo nel TFS degli onorari escludendo una violazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione con riferimento agli avvocati, non è applicabile al caso in esame, essendo la stessa un dirigente medico dell' categoria CP_2
professionale distinta da quella degli avvocati.
IV. Riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto fondata la pretesa dell' in violazione degli artt. CP_2
5
1429, 1431 e 1442 cod. civ. con falsa applicazione dell'art. 2033 cod. civ.
Secondo l'appellante, ha infine errato il Tribunale a ritenere legittima la pretesa restitutoria dell' in applicazione dell'art. CP_2
2033 c.c., senza considerare che non ha dimostrato che la CP_2
maggior somma erogata fosse il frutto di un errore essenziale e riconoscibile, come richiesto dagli artt. 1429,1431 e 1442 c.c. e che, in caso di errore di diritto nella determinazione del trattamento di quiescenza, deve prevalere, rispetto all'interesse pubblico di buon andamento della p.a., la tutela dei valori di certezza del diritto e di legittimo affidamento del pensionato.
La Dott.sa invoca quindi il principio del legittimo Pt_1
affidamento sulle somme erogate, anche in considerazione del lungo periodo di tempo trascorso tra liquidazione del trattamento e la chiesta restituzione.
Richiama al riguardo l'art.1 del Protocollo n.1 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, anche alla luce della sentenza della Corte
Costituzionale n. 8/2023, tenuto conto del fatto che l' non CP_2
aveva formulato alcuna specifica riserva di ripetizione.
E' dunque illegittima – ad avviso dell'appellante - la pretesa dell' di rettificare un presunto errore a distanza di molti CP_2
anni, allorquando l'importo a suo tempo corrisposto era già stato utilizzato per soddisfare le esigenze di vita proprie e della propria famiglia, così come statuito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 8/23.
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Con memoria del 7.02.2025 si difende chiedendo la CP_2
reiezione dell'appello.
La causa, discussa mediante deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., viene decisa come segue all'esito della camera di consiglio del 4 marzo 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I primi tre motivi di appello si prestano ad una trattazione congiunta investendo questioni tra loro strettamente collegate.
Occorre partire dal dato testuale della normativa in esame e cioè dall' art. 13 della L. n. 75 del 1970 che disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti pubblici del c.d. “parastato”, tra cui – evidentemente - l' : “All'atto della cessazione dal CP_2
servizio spetta al personale un'indennità di anzianità, a totale carico dell'ente, pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo complessivo in godimento, qualunque sia il numero di mensilità in cui esso è ripartito, quanti sono gli anni di servizio prestato.
(…)”.
Va anzitutto rilevato che tale indennità, diversamente dal TFR, ha natura mista, avente funzione anche previdenziale (come recentemente riconosciuto nella sentenza Cass 5892/2020); tuttavia la natura di questo trattamento non incide sulla definizione della presente controversia, alla luce dell'interpretazione fornita nella sentenza delle S.U. della Corte di Cassazione sul concetto di “stipendio” quale base di calcolo dell'indennità stessa.
Si rileva infatti che tale concetto era stato oggetto in passato di
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differenti interpretazioni, anche in seno alle differenti sezioni della Corte di Cassazione, che hanno imposto l'intervento delle
Sezioni Unite della stessa, (Cass., ss. uu., 25.3.2010 n. 7158).
Dopo un lungo argomentare sui conflitti interpretativi in essere, le S.U. hanno stabilito che: “La L. 20 marzo 1975, n. 70, art. 13 di riordinamento degli enti pubblici del c.d. parastato e del rapporto di lavoro del relativo personale, detta una disciplina del trattamento di quiescenza o di fine rapporto (rimasta in vigore, pur dopo la contrattualizzazione dei rapporti di pubblico impiego, per i dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre
2005 che non abbiano optato per il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c.), non derogabile neanche in senso più favorevole ai dipendenti, costituita dalla previsione di un'indennità di anzianità pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo in godimento quanti sono gli anni di servizio prestato, lasciando all'autonomia regolamentare dei singoli enti solo
l'eventuale disciplina della facoltà per il dipendente di riscattare, a totale suo carico, periodi diversi da quelli di effettivo servizio. Il riferimento quale base di calcolo allo stipendio complessivo annuo ha valenza tecnico - giuridica, sicché deve ritenersi esclusa la computabilità di voci retributive diverse dallo stipendio tabellare e dalla sua integrazione mediante scatti di anzianità o componenti retributive similari e devono ritenersi abrogate o illegittime, e comunque non applicabili, le disposizioni di regolamenti prevedenti, ai fini del trattamento di fine rapporto o di quiescenza comunque
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denominato, il computo in genere delle competenze a carattere fisso e continuativo."
Il principio è chiaro e non lascia alcun dubbio interpretativo: nel pubblico impiego, diversamente da quello privato, la nozione di
“stipendio” (da distinguersi dalla nozione comune di retribuzione comprendente anche le ulteriori voci fisse e continuative) è tecnico-giuridica e deve intendersi quale “stipendio tabellare” (e sue integrazioni). Conseguentemente, con l'espressione
“stipendio complessivo annuo”, il legislatore (art. 13 L. n. 75/70) ha inteso escludere tutte le altre competenze che, in base al regolamento dell'ente, vengono a formare il trattamento retributivo complessivo del dipendente, quali appunto – nel caso in esame - le indennità di specificità medica e di incarico quinquennale oggetto di causa.
Tutte le voci fisse e/o continuative rientrano nella nozione di retribuzione ma non di stipendio base;
si rileva infatti che retribuzione e stipendio, nel pubblico impiego, non sono la stessa cosa: l'art. 13 cit. ha fatto esclusivo riferimento allo stipendio inteso – lo si ripete – quale stipendio tabellare con esclusione di altre voci sia fisse che continuative introdotte dalle delibere consiliari degli enti pubblici che tuttavia, in forza del principio sopra sancito, devono essere disapplicate perché contrastanti con il dettato inderogabile sancito dal cit. art. 13 della L. n. 70/1975.
E' pur vero che la Legge n. 88 del 1989 (Ristrutturazione dell'istituto nazionale della previdenza sociale e dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), al
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comma 1 dell'art. 5 (rubricato "Competenze del Consiglio di
Amministrazione”) ha previsto che "Spetta a Consiglio di
Amministrazione:... g) deliberare i regolamenti di cui al D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, art. 10, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 29 febbraio 1988, n. 48, e, con i criteri di cui all'art. 1, comma 2, gli altri regolamenti dell'istituto compresi il regolamento organico e di fine servizio del personale e quello di amministrazione e contabilità, anche in deroga alle disposizioni della L. 20 marzo 1975, n. 70".
Deve tuttavia ritenersi - con un certo sforzo di coerenza del complesso intreccio di interventi legislativi, regolamentari e giurisprudenziali che si è venuto a formare nel disciplinare questa materia - che i regolamenti e le successive deliberazioni integrative e/o modificative del Consiglio di Amministrazione possano derogare solo alle disposizioni della L. n. 70 del 1975 che non siano inderogabili quale appunto quella sancita dall' art. 13 nella parte relativa alla definizione di stipendio annuo complessivo utile per calcolare l'indennità di buonuscita.
Deve dunque ritenersi che le fonti regolamentari e le successive deliberazioni integrative e/o modificative del Consiglio di
Amministrazione dell'Ente, che hanno incluso anche le altre voci retributive fisse e continuative nella base di calcolo per la quantificazione dell'indennità di buonuscita, siano illegittime in quanto in conflitto con l'inderogabile disposizione contenuta nell'art. 13 della predetta legge relativa alla definizione di stipendio annuo complessivo.
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L' inderogabilità del disposto di cui all' art. 13 della L. n. 75/70 travolge anche la disciplina introdotta dalla contrattazione collettiva richiamata dall'appellante e nella fattispecie l'art. 42 del CCNL degli enti pubblici non economici, la quale norma – peraltro – prevede che per il personale già in forza alla data del
31/12/2000 continua ad applicarsi la disciplina di cui al citato art. 13 L. n. 70/1975.
La stessa Corte di Cassazione è giunta alle medesime conclusioni (cfr. Cass. 5892/2020) con riferimento a voci retributive analoghe a quelle oggetto di causa (nella specie,
l'indennità di funzione ex art. 15, secondo comma, della legge n.
88 del 1989, il salario di professionalità o assegno di garanzia retribuzione e l'indennità particolari compiti di vigilanza per i dirigenti di ), ma con principi valevoli anche in questa sede. CP_4
Ha sancito al riguardo la Corte che “in riferimento alla indennità di buonuscita dei dipendenti statali, che attesa la inderogabilità della normativa previdenziale, nel cui ambito rientra l'indennità di buonuscita, deve escludersi che l'autonomia individuale o collettiva, in difetto di specifiche disposizioni in tal senso e dato il non equivoco tenore letterale del DPR nr. 1032/1973, articolo
38, possa introdurre specifiche modificazioni alla relativa disciplina legale;
quindi, in particolare, la contrattazione collettiva non può interferire in ordine all'inclusione di ulteriori elementi retributivi nella base di computo della indennità di buonuscita ( in termini, Cass. sez. lav. 17 ottobre 2017 nr. 24454
e giurisprudenza ivi citata). Il principio di inderogabilità della
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normativa legale da parte della contrattazione collettiva affermato con riferimento alla buonuscita dei dipendenti statali si estende al regime della indennità di anzianità dei dipendenti del parastato”
L'articolo 2, commi 5 e 7, legge 335/1995 ha infatti demandato alla contrattazione collettiva la disciplina relativa alle modalità di passaggio del rapporto di lavoro pubblico privatizzato al regime del TFR di cui all'articolo 2120 cod.civ., anche nei confronti dei lavoratori già occupati alla data del 31 dicembre 1995 (termine poi differito al 31.12.2000 dal DPCM 20 dicembre 1999 e s.m.i.); non ha, invece, abilitato le parti collettive a derogare alle disposizioni legislative sul trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici (comunque denominato) rimaste in vigore.
Ed in effetti l'invocato art. 42 CCNL si limita a richiamare l'art. 13 l. n. 70/75 per la determinazione di che trattasi e questa è ivi richiamata. Diversamente da quanto mostra di ritenere l'appellante, infatti, il riferimento non può essere al Regolamento interno dell' , come sopra detto lesivo, in parte qua, della CP_2
normativa inderogabile, perché così interpretata la disposizione si infrangerebbe, come l'atto interno regolamentare, nel vizio di nullità.
Va infine rilevato per completezza che non è vero che l' CP_2
abbia per anni mantenuto il trattamento di quiescenza così come inizialmente quantificato, in quanto da subito la liquidazione è avvenuta con espressa riserva di ripetizione e – a seguito del consolidamento dell'orientamento di cui sopra – nel 2015 iniziò
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ad attivarsi per il recupero delle somme versate in eccedenza, avviando successivamente il contenzioso che ha dato luogo ai più recenti orientamenti a sé favorevoli (v. giurisprudenza di merito prodotta da ). CP_2
A ciò va aggiunto che - come correttamente evidenziato da questa Corte territoriale in analoghi contenziosi, che vengono richiamati quali precedenti conformi ex art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. (sentenze nn. 211 e 215 del 2024), a fronte di siffatto
“stabile approdo ermeneutico”, con ordinanza del 5 aprile 2023 il
Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 L. n.
70/1975 per contrasto con gli artt. 3 e 36 Cost.; questione che la
Corte Costituzionale, con sentenza n 73/2024, ha dichiarato non fondata.
Nella motivazione della suddetta sentenza trovano risposta le molteplici censure sollevate dall'appellante in relazione all'interpretazione consolidata dell'art. 13 in esame.
La Corte Costituzionale ha ritenuto infatti che:
1) il concetto di “stipendio” utile ai fini della determinazione dell'indennità di anzianità è stato delineato dalla Suprema Corte in termini coerenti con la ratio della disposizione in scrutinio;
2) la ricostruzione sistematica e la considerazione delle caratteristiche proprie del pubblico impiego non contrattualizzato, nella cui logica si inserisce la disposizione in esame, comporta la correttezza dell'interpretazione che esclude la possibilità che detta disposizione venga derogata dalla fonte
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regolamentare o dall'autonomia collettiva;
3) in mancanza di un accantonamento in senso tecnico, ed essendo preso in considerazione lo stipendio dell'ultimo anno di servizio, si comprende la necessità che il termine “stipendio” venga valorizzato per le sue “specificità connotative”, non indentificandosi con il concetto di “retribuzione”;
4) la conformità all'art. 36 Cost di una disciplina incidente sulla retribuzione, e nelle specie sulla retribuzione cosiddetta differita, va apprezzata non atomisticamente, ma considerando il trattamento economico del lavoratore nel suo complesso, e nella specie la disciplina deve ritenersi congrua rispetto al parametro;
5) la preminenza della fonte legale per la disciplina del TFS si coniuga con l'indole pubblicistica del rapporto di lavoro non contrattualizzato, e risponde ad esigenze di razionalizzazione e di chiarezza, di prevedibilità e di controllabilità della spesa pubblica.
Pare evidente che tali principi riguardano tutti i dipendenti degli enti pubblici non economici ancora assoggettati alla disciplina pubblicistica del trattamento di fine rapporto.
In conclusione, la deliberazione del C.d.A. dell del 13 CP_2
settembre 1982 e le successive discipline contrattuali emesse in violazione dell'art. 13 L.n. 70/1975 e devono pertanto essere disapplicate.
Passando all'esame degli ultimi motivi di appello relativi alla questione del legittimo l'affidamento e della irripetibilità dell'indebito ex art. 2033 c.c., va rilevato che, con sentenza
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8/2023, la Corte Costituzionale ha precisato che, in caso di indebito retributivo erogato da un ente pubblico e occorre tener conto della sfera di interessi del percettore, per evitare una ingerenza non proporzionata nel diritto al rispetto dei suoi beni.
In particolare, la Corte Costituzionale evidenzia che “la giurisprudenza della Corte EDU offre una ricostruzione dell'art.1
Prot. addiz. CEDU volta a stigmatizzare interferenze sproporzionate rispetto all'affidamento legittimo ingenerato dall'erogazione indebita da parte di soggetti pubblici di prestazioni di natura previdenziale, pensionistica e non, nonché retributiva. A fronte dell'interpretazione prospettata dalla Corte
EDU in merito all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, l'ordinamento nazionale delinea un quadro di tutele che, se adeguatamente valorizzato, supera ogni dubbio di possibile contrasto fra l'art. 2033 cod. civ. e l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione al citato parametro convenzionale interposto […] si rinviene nell'ordinamento italiano una clausola generale, suscettibile di valorizzare la specificità degli elementi posti in risalto dalla giurisprudenza della Corte EDU a fondamento dell'affidamento legittimo, così come si ravvisa un apparato di tutele sufficiente a superare ogni dubbio di possibile contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost..
Il perno della disciplina risiede, in particolare, nella clausola di buona fede oggettiva o correttezza, che, per un verso, plasma, attraverso l'art. 1175 cod. civ., l'attuazione del rapporto obbligatorio e, dunque, condiziona – dando rilievo agli interessi
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in gioco e alle circostanze concrete – l'esecuzione dell'obbligazione restitutoria, che ha fonte nell'art. 2033 cod. civ.
Rispetto a tali coordinate generali, è doveroso, in primo luogo, indagare le condizioni che consentono di dare rilevanza, nelle fattispecie in esame, a un affidamento legittimo;
in sostanza, gli elementi che possono rilevare ex fide bona ai fini dell'individuazione di un affidamento legittimo riposto in una prestazione indebita erogata da un soggetto pubblico trovano, a ben vedere, riscontro in quelli di cui si avvale la Corte EDU per individuare una legitimate expectation. Infatti, l'opera di specificazione effettuata dalla Corte EDU dà rilievo, innanzitutto, alla relazione fra le parti, e questo è tipico anche dell'art. 1337 cod. civ. In particolare, non vi è dubbio che, per ingenerare un legittimo affidamento in una prestazione indebita, non basti l'apparenza di un titolo posto a fondamento dell'attribuzione – titolo che deve comunque radicarsi in una disposizione di legge o di regolamento o in un contratto -, ma conta in primis il tipo di relazione fra solvens e accipiens.
Ed è palese che un soggetto pubblico facilmente ingenera nell'accipiens-persona fisica, una fiducia circa la spettanza dell'erogazione effettuata, non solo in ragione della sua competenza professionale, ma anche per il suo perseguire interessi generali. In ogni caso, neppure quanto detto sopra è sufficiente a delineare un affidamento, poiché ex fide bona rilevano sempre le circostanze concrete.
Similmente la giurisprudenza della Corte EDU valorizza: il tipo
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di prestazioni erogate (retributive o previdenziali), il carattere ordinario dell'attribuzione nonché il suo perdurare nel tempo, sì da ingenerare la ragionevole convinzione sul suo essere dovuta.
Al contempo, l'affidamento legittimo presuppone sempre anche la buona fede soggettiva dell'accipiens, che, a sua volta, non può che evincersi da indici oggettivi. In questa stessa prospettiva, la
Corte EDU dà rilievo: alla spontaneità dell'attribuzione o alla richiesta della stessa effettuata in buona fede, alla mancanza di un pagamento manifestamente privo di titolo o fondato su un mero errore di calcolo o su un errore materiale, nonché alla omessa previsione di una clausola di riserva di ripetizione.
Applicando i predetti principi alla fattispecie in esame, deve escludersi in capo all'appellante un legittimo affidamento in quanto il pagamento del TFS è stato eseguito con espressa riserva di ripetizione con specifico riguardo alle quote corrispondenti all'indennità di specifica medica e indennità di incarico quinquennale.
La Dott.ssa inoltre non ha dedotto la sussistenza di Pt_1
particolari condizioni personali o patrimoniali tali da determinare un'ingerenza sproporzionata per effetto della ripetizione, essendo stata peraltro proposta anche la rateizzazione del debito.
L' interesse dell' accipiens in buona fede dunque – nella situazione concreta – non può quindi prevalere rispetto a quello pubblico di recuperare somme indebitamente erogate, essendo l'odierna appellante – titolare di congrua pensione - nelle condizioni economiche di poter restituire l' indebito (circa 33
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mila euro di capitale) senza difficoltà.
Per quanto sopra esposto l'appello va respinto.
Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare le spese di lite, considerata la peculiarità delle questioni trattate e della buona fede della dipendente nel ricevere le somme indebitamente erogate.
Al rigetto dell'appello consegue, ex lege (art. 1, commi 17-18, L.
228/2012), la dichiarazione che sussistono le condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Visto l'art. 127 ter c.p.c.
Respinge l'appello.
Compensa le spese del grado.
Dichiara la sussistenza delle condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 04.03.2024
IL PRESIDENTE est.
Giuliana Melandri
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Giuliana Melandri PRESIDENTE Rel.
Caterina Baisi CONSIGLIERA
Maria Grazia Cassia CONSIGLIERA ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 289/2024 R.G.L. promossa da:
, c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall' avv. MARESCA ARTURO, per procura allegata al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
, c.f.
[...]
, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Dario P.IVA_1
Buzzelli (C.F. ) per procura allegata al C.F._2
ricorso primo grado.
APPELLATO
Oggetto: retribuzione CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da note depositate il 24/02/2025
Per l'appellato: come da note depositate il 24/02/2025
FATTI DI CAUSA
Con ricorso al Tribunale di Massa l' ha chiesto accertarsi la CP_2
legittimità della riliquidazione del trattamento di fine servizio operata nei confronti della Dott.ssa Parte_1
dirigente medico dell'ente dal 2.10.1978 al 30.4.2011, alla quale con nota del 30.09.2019 aveva richiesto la restituzione di €.
50.016,17 per aver erroneamente inglobato nel calcolo del TFR
l'indennità di specificità medica e l'indennità di incarico quinquennale.
La Dott.ssa si è difesa contestando la legittimità della Pt_1
riliquidazione della propria indennità di buonuscita da parte dell' e – in subordine - sostenendo l'irripetibilità delle CP_3
somme corrisposte per effetto del legittimo affidamento ingenerato dalla condotta tenuta dal proprio datore di lavoro;
ha richiamato inoltre l'articolo 5, comma 1 della legge 88/1989 in forza del quale il Consiglio di Amministrazione dell' aveva CP_2
la competenza di deliberare il regolamento di fine servizio del personale dipendente, anche in deroga alle disposizioni della legge 20.3.75 n.70.
Licenziata CTU contabile, il Tribunale ha accolto il ricorso ed ha condannato la Dott.ssa alla restituzione di € 33.114,04, Pt_1
oltre interessi dalla data di ricezione della messa in mora al saldo e al pagamento delle spese di CTU.
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Le spese di lite sono state invece compensate tra le parti, in considerazione dell'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti.
Con ricorso depositato in data 9.10.2024 la Dott.ssa Pt_1
impugna la sentenza per i seguenti motivi:
I. Erronea applicazione dell'art. 13 L. 70/1975 in violazione dell'art. 5, comma 1, lett. g), L. 88/1989, nonché dell'art. 2, comma 7, L. 335/1995 e degli artt. 2, 45 e 69 D.Lgs. 165/2001 che legittimano la contrattazione collettiva a disciplinare la materia (come avvenuto con l'art. 42 del CCNL 21.7.2010).
L'appellante ribadisce che, in forza dell'articolo 5, comma 1, lett.
g), della legge 9 marzo 1989, n. 88 (norma di legge di rango primario), il trattamento di fine servizio del personale dipendente da Enti pubblici è disciplinato dal regolamento dell'Ente di appartenenza e non dall'art. 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70.
Rileva al riguardo che il Tribunale si è limitato a richiamare la pronuncia delle Sezioni Unite n. 7154/2010 che tuttavia non aveva esaminato la specifica questione di diritto relativa alla rilevanza dell'art. 5, comma 1, della legge n.88 del 1989.
Ad avviso dell'appellante, la legittimazione della contrattazione collettiva a dettare la disciplina relativa al computo del TFS discende direttamente dall'art.2, comma 7, della legge n.335 del
1995 e dal D.Lgs. n. 165 del 2001, come affermato dalla Corte di
Cassazione, Sezione Lavoro, nella sentenza n.11156 del 2017.
II. Riforma della sentenza impugnata per aver ritenuto l'indennità di specificità medica e l'indennità di incarico
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quinquennale non rientrante nello “stipendio annuo complessivo in godimento”, in violazione dell'art. 13 L. 70/1975.
La dott.ssa ribadisce altresì che il Tribunale ha basato la Pt_1
sua decisione sulla pronuncia n. 7154/2010 delle Sezioni Unite resa con riferimento ad una fattispecie diversa e cioè quella dei professionisti legali degli enti pubblici e della cd. quota onorari ad essi riconosciuti.
Altra sentenza impropriamente richiamata dal Tribunale è quella della Suprema Corte n. 5892/2020 (che richiama la precedente pronuncia n. 7154/2010) la cui motivazione si riferisce alla buonuscita dei dipendenti statali assoggettati alla disciplina di cui all'art. 38 DPR 1032/1973, mentre nel caso in esame viene in rilevo l'art. 13 L. 70/1975 che non contiene un'elencazione tassativa delle voci computabili nell'indennità di buonuscita ma si limita a fare riferimento alla nozione di “stipendio annuo complessivo”. Pertanto, mentre le disposizioni di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 1032 del 1973 (che disciplina l'indennità di buonuscita dei dipendenti statali) prevedono che la disciplina del trattamento di fine servizio sia riservata alla legge (come confermato da una consolidata giurisprudenza) in virtù della natura previdenziale del trattamento stesso, invece per i dipendenti del c.d. parastato (quali l'odierna appellante)
l'indennità di anzianità ha natura retributiva, come affermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 243/1993.
Parimenti erroneo è il richiamo dell'ordinanza della Corte di
Cassazione n. 3775/2012 relativa al trattamento integrativo di
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previdenza, disciplinato dall'art.14 della legge n. 70/75, che non ha natura retributiva.
Secondo l'appellante, per “stipendio annuo complessivo in godimento” l'art. 13 L. 70/1975 ha inteso ricomprendere tutte le indennità che costituiscono normale corrispettivo della prestazione lavorativa, tra cui anche le indennità di specificità medica e di incarico quinquennale riconosciute ai medici che avevano carattere fisso e continuativo, tanto è vero che lo stesso ente appellato, anche successivamente alla pronuncia delle
Sezioni Unite n. 7158/2010, aveva continuato per molti anni a computarle nel TFS.
III. Riforma della sentenza impugnata per aver escluso la computabilità nel TFS dell'indennità di specificità medica e dell'indennità di incarico quinquennale in violazione degli artt. 3
e 36 della Costituzione.
La dott.ssa insiste sulla natura retributiva dell' indennità Pt_1
percepita, in linea con i principi affermati dalla Corte
Costituzionale con le sentenze nn. 243/1993, 159/2019.
Inoltre, la pronuncia n. 73/2024 la Corte Costituzionale, che ha ritenuto legittimo il mancato computo nel TFS degli onorari escludendo una violazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione con riferimento agli avvocati, non è applicabile al caso in esame, essendo la stessa un dirigente medico dell' categoria CP_2
professionale distinta da quella degli avvocati.
IV. Riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto fondata la pretesa dell' in violazione degli artt. CP_2
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1429, 1431 e 1442 cod. civ. con falsa applicazione dell'art. 2033 cod. civ.
Secondo l'appellante, ha infine errato il Tribunale a ritenere legittima la pretesa restitutoria dell' in applicazione dell'art. CP_2
2033 c.c., senza considerare che non ha dimostrato che la CP_2
maggior somma erogata fosse il frutto di un errore essenziale e riconoscibile, come richiesto dagli artt. 1429,1431 e 1442 c.c. e che, in caso di errore di diritto nella determinazione del trattamento di quiescenza, deve prevalere, rispetto all'interesse pubblico di buon andamento della p.a., la tutela dei valori di certezza del diritto e di legittimo affidamento del pensionato.
La Dott.sa invoca quindi il principio del legittimo Pt_1
affidamento sulle somme erogate, anche in considerazione del lungo periodo di tempo trascorso tra liquidazione del trattamento e la chiesta restituzione.
Richiama al riguardo l'art.1 del Protocollo n.1 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, anche alla luce della sentenza della Corte
Costituzionale n. 8/2023, tenuto conto del fatto che l' non CP_2
aveva formulato alcuna specifica riserva di ripetizione.
E' dunque illegittima – ad avviso dell'appellante - la pretesa dell' di rettificare un presunto errore a distanza di molti CP_2
anni, allorquando l'importo a suo tempo corrisposto era già stato utilizzato per soddisfare le esigenze di vita proprie e della propria famiglia, così come statuito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 8/23.
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Con memoria del 7.02.2025 si difende chiedendo la CP_2
reiezione dell'appello.
La causa, discussa mediante deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., viene decisa come segue all'esito della camera di consiglio del 4 marzo 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I primi tre motivi di appello si prestano ad una trattazione congiunta investendo questioni tra loro strettamente collegate.
Occorre partire dal dato testuale della normativa in esame e cioè dall' art. 13 della L. n. 75 del 1970 che disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti pubblici del c.d. “parastato”, tra cui – evidentemente - l' : “All'atto della cessazione dal CP_2
servizio spetta al personale un'indennità di anzianità, a totale carico dell'ente, pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo complessivo in godimento, qualunque sia il numero di mensilità in cui esso è ripartito, quanti sono gli anni di servizio prestato.
(…)”.
Va anzitutto rilevato che tale indennità, diversamente dal TFR, ha natura mista, avente funzione anche previdenziale (come recentemente riconosciuto nella sentenza Cass 5892/2020); tuttavia la natura di questo trattamento non incide sulla definizione della presente controversia, alla luce dell'interpretazione fornita nella sentenza delle S.U. della Corte di Cassazione sul concetto di “stipendio” quale base di calcolo dell'indennità stessa.
Si rileva infatti che tale concetto era stato oggetto in passato di
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differenti interpretazioni, anche in seno alle differenti sezioni della Corte di Cassazione, che hanno imposto l'intervento delle
Sezioni Unite della stessa, (Cass., ss. uu., 25.3.2010 n. 7158).
Dopo un lungo argomentare sui conflitti interpretativi in essere, le S.U. hanno stabilito che: “La L. 20 marzo 1975, n. 70, art. 13 di riordinamento degli enti pubblici del c.d. parastato e del rapporto di lavoro del relativo personale, detta una disciplina del trattamento di quiescenza o di fine rapporto (rimasta in vigore, pur dopo la contrattualizzazione dei rapporti di pubblico impiego, per i dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre
2005 che non abbiano optato per il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c.), non derogabile neanche in senso più favorevole ai dipendenti, costituita dalla previsione di un'indennità di anzianità pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo in godimento quanti sono gli anni di servizio prestato, lasciando all'autonomia regolamentare dei singoli enti solo
l'eventuale disciplina della facoltà per il dipendente di riscattare, a totale suo carico, periodi diversi da quelli di effettivo servizio. Il riferimento quale base di calcolo allo stipendio complessivo annuo ha valenza tecnico - giuridica, sicché deve ritenersi esclusa la computabilità di voci retributive diverse dallo stipendio tabellare e dalla sua integrazione mediante scatti di anzianità o componenti retributive similari e devono ritenersi abrogate o illegittime, e comunque non applicabili, le disposizioni di regolamenti prevedenti, ai fini del trattamento di fine rapporto o di quiescenza comunque
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denominato, il computo in genere delle competenze a carattere fisso e continuativo."
Il principio è chiaro e non lascia alcun dubbio interpretativo: nel pubblico impiego, diversamente da quello privato, la nozione di
“stipendio” (da distinguersi dalla nozione comune di retribuzione comprendente anche le ulteriori voci fisse e continuative) è tecnico-giuridica e deve intendersi quale “stipendio tabellare” (e sue integrazioni). Conseguentemente, con l'espressione
“stipendio complessivo annuo”, il legislatore (art. 13 L. n. 75/70) ha inteso escludere tutte le altre competenze che, in base al regolamento dell'ente, vengono a formare il trattamento retributivo complessivo del dipendente, quali appunto – nel caso in esame - le indennità di specificità medica e di incarico quinquennale oggetto di causa.
Tutte le voci fisse e/o continuative rientrano nella nozione di retribuzione ma non di stipendio base;
si rileva infatti che retribuzione e stipendio, nel pubblico impiego, non sono la stessa cosa: l'art. 13 cit. ha fatto esclusivo riferimento allo stipendio inteso – lo si ripete – quale stipendio tabellare con esclusione di altre voci sia fisse che continuative introdotte dalle delibere consiliari degli enti pubblici che tuttavia, in forza del principio sopra sancito, devono essere disapplicate perché contrastanti con il dettato inderogabile sancito dal cit. art. 13 della L. n. 70/1975.
E' pur vero che la Legge n. 88 del 1989 (Ristrutturazione dell'istituto nazionale della previdenza sociale e dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), al
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comma 1 dell'art. 5 (rubricato "Competenze del Consiglio di
Amministrazione”) ha previsto che "Spetta a Consiglio di
Amministrazione:... g) deliberare i regolamenti di cui al D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, art. 10, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 29 febbraio 1988, n. 48, e, con i criteri di cui all'art. 1, comma 2, gli altri regolamenti dell'istituto compresi il regolamento organico e di fine servizio del personale e quello di amministrazione e contabilità, anche in deroga alle disposizioni della L. 20 marzo 1975, n. 70".
Deve tuttavia ritenersi - con un certo sforzo di coerenza del complesso intreccio di interventi legislativi, regolamentari e giurisprudenziali che si è venuto a formare nel disciplinare questa materia - che i regolamenti e le successive deliberazioni integrative e/o modificative del Consiglio di Amministrazione possano derogare solo alle disposizioni della L. n. 70 del 1975 che non siano inderogabili quale appunto quella sancita dall' art. 13 nella parte relativa alla definizione di stipendio annuo complessivo utile per calcolare l'indennità di buonuscita.
Deve dunque ritenersi che le fonti regolamentari e le successive deliberazioni integrative e/o modificative del Consiglio di
Amministrazione dell'Ente, che hanno incluso anche le altre voci retributive fisse e continuative nella base di calcolo per la quantificazione dell'indennità di buonuscita, siano illegittime in quanto in conflitto con l'inderogabile disposizione contenuta nell'art. 13 della predetta legge relativa alla definizione di stipendio annuo complessivo.
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L' inderogabilità del disposto di cui all' art. 13 della L. n. 75/70 travolge anche la disciplina introdotta dalla contrattazione collettiva richiamata dall'appellante e nella fattispecie l'art. 42 del CCNL degli enti pubblici non economici, la quale norma – peraltro – prevede che per il personale già in forza alla data del
31/12/2000 continua ad applicarsi la disciplina di cui al citato art. 13 L. n. 70/1975.
La stessa Corte di Cassazione è giunta alle medesime conclusioni (cfr. Cass. 5892/2020) con riferimento a voci retributive analoghe a quelle oggetto di causa (nella specie,
l'indennità di funzione ex art. 15, secondo comma, della legge n.
88 del 1989, il salario di professionalità o assegno di garanzia retribuzione e l'indennità particolari compiti di vigilanza per i dirigenti di ), ma con principi valevoli anche in questa sede. CP_4
Ha sancito al riguardo la Corte che “in riferimento alla indennità di buonuscita dei dipendenti statali, che attesa la inderogabilità della normativa previdenziale, nel cui ambito rientra l'indennità di buonuscita, deve escludersi che l'autonomia individuale o collettiva, in difetto di specifiche disposizioni in tal senso e dato il non equivoco tenore letterale del DPR nr. 1032/1973, articolo
38, possa introdurre specifiche modificazioni alla relativa disciplina legale;
quindi, in particolare, la contrattazione collettiva non può interferire in ordine all'inclusione di ulteriori elementi retributivi nella base di computo della indennità di buonuscita ( in termini, Cass. sez. lav. 17 ottobre 2017 nr. 24454
e giurisprudenza ivi citata). Il principio di inderogabilità della
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normativa legale da parte della contrattazione collettiva affermato con riferimento alla buonuscita dei dipendenti statali si estende al regime della indennità di anzianità dei dipendenti del parastato”
L'articolo 2, commi 5 e 7, legge 335/1995 ha infatti demandato alla contrattazione collettiva la disciplina relativa alle modalità di passaggio del rapporto di lavoro pubblico privatizzato al regime del TFR di cui all'articolo 2120 cod.civ., anche nei confronti dei lavoratori già occupati alla data del 31 dicembre 1995 (termine poi differito al 31.12.2000 dal DPCM 20 dicembre 1999 e s.m.i.); non ha, invece, abilitato le parti collettive a derogare alle disposizioni legislative sul trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici (comunque denominato) rimaste in vigore.
Ed in effetti l'invocato art. 42 CCNL si limita a richiamare l'art. 13 l. n. 70/75 per la determinazione di che trattasi e questa è ivi richiamata. Diversamente da quanto mostra di ritenere l'appellante, infatti, il riferimento non può essere al Regolamento interno dell' , come sopra detto lesivo, in parte qua, della CP_2
normativa inderogabile, perché così interpretata la disposizione si infrangerebbe, come l'atto interno regolamentare, nel vizio di nullità.
Va infine rilevato per completezza che non è vero che l' CP_2
abbia per anni mantenuto il trattamento di quiescenza così come inizialmente quantificato, in quanto da subito la liquidazione è avvenuta con espressa riserva di ripetizione e – a seguito del consolidamento dell'orientamento di cui sopra – nel 2015 iniziò
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ad attivarsi per il recupero delle somme versate in eccedenza, avviando successivamente il contenzioso che ha dato luogo ai più recenti orientamenti a sé favorevoli (v. giurisprudenza di merito prodotta da ). CP_2
A ciò va aggiunto che - come correttamente evidenziato da questa Corte territoriale in analoghi contenziosi, che vengono richiamati quali precedenti conformi ex art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. (sentenze nn. 211 e 215 del 2024), a fronte di siffatto
“stabile approdo ermeneutico”, con ordinanza del 5 aprile 2023 il
Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 L. n.
70/1975 per contrasto con gli artt. 3 e 36 Cost.; questione che la
Corte Costituzionale, con sentenza n 73/2024, ha dichiarato non fondata.
Nella motivazione della suddetta sentenza trovano risposta le molteplici censure sollevate dall'appellante in relazione all'interpretazione consolidata dell'art. 13 in esame.
La Corte Costituzionale ha ritenuto infatti che:
1) il concetto di “stipendio” utile ai fini della determinazione dell'indennità di anzianità è stato delineato dalla Suprema Corte in termini coerenti con la ratio della disposizione in scrutinio;
2) la ricostruzione sistematica e la considerazione delle caratteristiche proprie del pubblico impiego non contrattualizzato, nella cui logica si inserisce la disposizione in esame, comporta la correttezza dell'interpretazione che esclude la possibilità che detta disposizione venga derogata dalla fonte
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regolamentare o dall'autonomia collettiva;
3) in mancanza di un accantonamento in senso tecnico, ed essendo preso in considerazione lo stipendio dell'ultimo anno di servizio, si comprende la necessità che il termine “stipendio” venga valorizzato per le sue “specificità connotative”, non indentificandosi con il concetto di “retribuzione”;
4) la conformità all'art. 36 Cost di una disciplina incidente sulla retribuzione, e nelle specie sulla retribuzione cosiddetta differita, va apprezzata non atomisticamente, ma considerando il trattamento economico del lavoratore nel suo complesso, e nella specie la disciplina deve ritenersi congrua rispetto al parametro;
5) la preminenza della fonte legale per la disciplina del TFS si coniuga con l'indole pubblicistica del rapporto di lavoro non contrattualizzato, e risponde ad esigenze di razionalizzazione e di chiarezza, di prevedibilità e di controllabilità della spesa pubblica.
Pare evidente che tali principi riguardano tutti i dipendenti degli enti pubblici non economici ancora assoggettati alla disciplina pubblicistica del trattamento di fine rapporto.
In conclusione, la deliberazione del C.d.A. dell del 13 CP_2
settembre 1982 e le successive discipline contrattuali emesse in violazione dell'art. 13 L.n. 70/1975 e devono pertanto essere disapplicate.
Passando all'esame degli ultimi motivi di appello relativi alla questione del legittimo l'affidamento e della irripetibilità dell'indebito ex art. 2033 c.c., va rilevato che, con sentenza
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8/2023, la Corte Costituzionale ha precisato che, in caso di indebito retributivo erogato da un ente pubblico e occorre tener conto della sfera di interessi del percettore, per evitare una ingerenza non proporzionata nel diritto al rispetto dei suoi beni.
In particolare, la Corte Costituzionale evidenzia che “la giurisprudenza della Corte EDU offre una ricostruzione dell'art.1
Prot. addiz. CEDU volta a stigmatizzare interferenze sproporzionate rispetto all'affidamento legittimo ingenerato dall'erogazione indebita da parte di soggetti pubblici di prestazioni di natura previdenziale, pensionistica e non, nonché retributiva. A fronte dell'interpretazione prospettata dalla Corte
EDU in merito all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, l'ordinamento nazionale delinea un quadro di tutele che, se adeguatamente valorizzato, supera ogni dubbio di possibile contrasto fra l'art. 2033 cod. civ. e l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione al citato parametro convenzionale interposto […] si rinviene nell'ordinamento italiano una clausola generale, suscettibile di valorizzare la specificità degli elementi posti in risalto dalla giurisprudenza della Corte EDU a fondamento dell'affidamento legittimo, così come si ravvisa un apparato di tutele sufficiente a superare ogni dubbio di possibile contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost..
Il perno della disciplina risiede, in particolare, nella clausola di buona fede oggettiva o correttezza, che, per un verso, plasma, attraverso l'art. 1175 cod. civ., l'attuazione del rapporto obbligatorio e, dunque, condiziona – dando rilievo agli interessi
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in gioco e alle circostanze concrete – l'esecuzione dell'obbligazione restitutoria, che ha fonte nell'art. 2033 cod. civ.
Rispetto a tali coordinate generali, è doveroso, in primo luogo, indagare le condizioni che consentono di dare rilevanza, nelle fattispecie in esame, a un affidamento legittimo;
in sostanza, gli elementi che possono rilevare ex fide bona ai fini dell'individuazione di un affidamento legittimo riposto in una prestazione indebita erogata da un soggetto pubblico trovano, a ben vedere, riscontro in quelli di cui si avvale la Corte EDU per individuare una legitimate expectation. Infatti, l'opera di specificazione effettuata dalla Corte EDU dà rilievo, innanzitutto, alla relazione fra le parti, e questo è tipico anche dell'art. 1337 cod. civ. In particolare, non vi è dubbio che, per ingenerare un legittimo affidamento in una prestazione indebita, non basti l'apparenza di un titolo posto a fondamento dell'attribuzione – titolo che deve comunque radicarsi in una disposizione di legge o di regolamento o in un contratto -, ma conta in primis il tipo di relazione fra solvens e accipiens.
Ed è palese che un soggetto pubblico facilmente ingenera nell'accipiens-persona fisica, una fiducia circa la spettanza dell'erogazione effettuata, non solo in ragione della sua competenza professionale, ma anche per il suo perseguire interessi generali. In ogni caso, neppure quanto detto sopra è sufficiente a delineare un affidamento, poiché ex fide bona rilevano sempre le circostanze concrete.
Similmente la giurisprudenza della Corte EDU valorizza: il tipo
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di prestazioni erogate (retributive o previdenziali), il carattere ordinario dell'attribuzione nonché il suo perdurare nel tempo, sì da ingenerare la ragionevole convinzione sul suo essere dovuta.
Al contempo, l'affidamento legittimo presuppone sempre anche la buona fede soggettiva dell'accipiens, che, a sua volta, non può che evincersi da indici oggettivi. In questa stessa prospettiva, la
Corte EDU dà rilievo: alla spontaneità dell'attribuzione o alla richiesta della stessa effettuata in buona fede, alla mancanza di un pagamento manifestamente privo di titolo o fondato su un mero errore di calcolo o su un errore materiale, nonché alla omessa previsione di una clausola di riserva di ripetizione.
Applicando i predetti principi alla fattispecie in esame, deve escludersi in capo all'appellante un legittimo affidamento in quanto il pagamento del TFS è stato eseguito con espressa riserva di ripetizione con specifico riguardo alle quote corrispondenti all'indennità di specifica medica e indennità di incarico quinquennale.
La Dott.ssa inoltre non ha dedotto la sussistenza di Pt_1
particolari condizioni personali o patrimoniali tali da determinare un'ingerenza sproporzionata per effetto della ripetizione, essendo stata peraltro proposta anche la rateizzazione del debito.
L' interesse dell' accipiens in buona fede dunque – nella situazione concreta – non può quindi prevalere rispetto a quello pubblico di recuperare somme indebitamente erogate, essendo l'odierna appellante – titolare di congrua pensione - nelle condizioni economiche di poter restituire l' indebito (circa 33
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mila euro di capitale) senza difficoltà.
Per quanto sopra esposto l'appello va respinto.
Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare le spese di lite, considerata la peculiarità delle questioni trattate e della buona fede della dipendente nel ricevere le somme indebitamente erogate.
Al rigetto dell'appello consegue, ex lege (art. 1, commi 17-18, L.
228/2012), la dichiarazione che sussistono le condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Visto l'art. 127 ter c.p.c.
Respinge l'appello.
Compensa le spese del grado.
Dichiara la sussistenza delle condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 04.03.2024
IL PRESIDENTE est.
Giuliana Melandri
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