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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 03/04/2025, n. 1725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1725 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE I
Il Giudice dott. Silvia Bianchi ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n. 856/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dagli avv.ti MAURO Parte_1 C.F._1
CELOT e ALESSANDRO DE PAOLI, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso i difensori, giusta procura allegata all'atto di citazione;
(C.F ), con il patrocinio dagli avv.ti MAURO CP_1 C.F._2
CELOT e ALESSANDRO DE PAOLI, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso i difensori, giusta procura allegata all'atto di citazione;
OI GL (C.F. ), rappresentato dal padre esercente la potestà C.F._3 genitoriale , con il patrocinio dagli avv.ti MAURO CELOT e CP_1
ALESSANDRO DE PAOLI, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso i difensori, giusta procura allegata all'atto di citazione;
(C.F. ), rappresentato dal padre esercente la potestà Pt_2 C.F._4 genitoriale , con il patrocinio dagli avv.ti MAURO CELOT e CP_1
ALESSANDRO DE PAOLI, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso i difensori, giusta procura allegata all'atto di citazione;
(C.F. ), rappresentato dal padre esercente la Parte_3 C.F._5 potestà genitoriale , con il patrocinio dagli avv.ti MAURO CELOT e CP_1
ALESSANDRO DE PAOLI, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso i difensori, giusta procura allegata all'atto di citazione;
ATTORI contro
(c.f. contumace;
Controparte_2 C.F._6
(C.F. ), con il patrocinio dall'avv. Controparte_3 C.F._7
NE TT elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso il difensore NE TT, giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione;
CONVENUTI
Oggetto: Azione revocatoria ordinaria CONCLUSIONI: Il Procuratore di parte attrice ha concluso: “In accoglimento della proposta azione ex art 2901 c. civile per le ragioni formulate in atti, accertarsi e dichiararsi l' inefficacia nei confronti degli attori: 1) nato a [...] il Parte_1
23/11/1977 e residente a [...] c.f.
1 ; 2) nato a [...] il [...] e residente in C.F._1 CP_1
Golfo Aranci via Magellano 14 – c.f. ; 3) OI GL nata ad C.F._2
OD (TV) il 19.08.2008 c.f. e 4) nato ad [...] ( C.F._3 Pt_2 TV ) il 01.03.2014 - c.f. quest'ultimi due rappresentati dal padre C.F._4 esercente la potestà genitoriale ut supra identificato;
5) nato ad Parte_1 Parte_3
Olbia il 16.02.2011 – c.f. rappresentato dal padre esercente la C.F._5 potestà genitoriale ut supra identificato - dell' atto di compravendita per CP_1 rogito Notaio iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Treviso del Persona_1
16/1/2019 n 25035 Rep e n 15297 Racc reg a Montebelluna il 22/1/2019 al n 403 e trascritto a Venezia il 23/1/2019 ai nn 2226/1541 intervenuto tra CP_2
(c.f. ) nato a [...]ù) il 1/03/1953 (
[...] C.F._8 venditore ) e (c.f. : ) nata a [...] il Controparte_3 C.F._7
16/2/1959 ( acquirente ) ed avente ad oggetto il trasferimento del diritto di proprietà della quota di una metà dell' immobile qui di seguito catastalmente individuato: Catasto Fabbricati – Comune di Venezia – F 134: 1) MN 342 sub 2 – Riviera Venti Settembre n
58 – zona censuaria 9 – categ A/2 - classe 5 – vani 8,5 – RCE 1.526,80 – 2) MN 342 sub
22 – Riviera Venti Settembre n 14 – piano T zona censuaria 9 – Categoria C/6 – classe 8, mq 14 – RCE 144,61. Spese e compensi integralmente rifusi”. Il Procuratore di parte convenuta ha concluso: “Nel merito: - Respingersi le domande attoree, siccome infondate in fatto e diritto. - Spese e competenze di lite rifuse. In via istruttoria: - Si chiede ammissione della prova per interpello del convenuto
[...]
nonchè per testi, sui seguenti capitoli, eventualmente epurati i Controparte_2 predicati valutativi, ove rinvenuti: 1) Vero che negli anni 2010/2011 i convenuti e erano in piena crisi coniugale ed era cessata la loro
CP_3 CP_2 comunanza di vita;
2) Vero che, a partire dall'anno 2010 in poi, i coniugi e
CP_3 conducevano vite separate;
3) Vero che, a partire dall'anno 2010 in poi, CP_2 la convenuta era tenuta all'oscuro dal sig. circa le vicende
CP_3 CP_2 relative al lavoro di quest'ultimo; 4) Vero che, a partire dall'anno 2010 in poi, la convenuta era tenuta all'oscuro dal sig. circa le vicende di
CP_3 CP_2 vita e circa l'abitazione di quest'ultimo; 5) Vero che, a partire dall'anno 2010 in poi, il sig. aveva una relazione sentimentale con la sig.ra 6) CP_2 Persona_2 Vero che, a partire dall'anno 2010 in poi, i sigg. ed CP_2 Persona_2 abitavano insieme, anche in una casa a Cortina d'Ampezzo; 7) Vero che il conto corrente bancario n.7846/80677 presso la BNL, cointestato ai signori e
CP_3 [...]
era utilizzato negli anni dal 2000 al 2011 per il pagamento delle rate del CP_2 mutuo cointestato, acceso contestualmente all'acquisto dell'immobile familiare di cui è causa;
8) Vero che il predetto conto corrente bancario cointestato presso la BNL
n.7846/80677 era alimentato esclusivamente dai proventi dell'attività lavorativa della convenuta;
9) Vero che le entrate registrate negli estratti conto bancari che mi CP_3 si rammostrano sub doc 5 del fascicolo della convenuta , concernono gli CP_3 emolumenti corrisposti negli anni 2001-2012 dall'Azienda Ospedale Università di Padova alla per l'incarico di dirigente medico, nonchè da Enti vari, per il ruolo della CP_3
quale relatrice di convegni nazionali ed internazionali;
10) Vero che tutte le CP_3 rate di ammortamento del mutuo cointestato acceso nel 2000 per l'acquisto dell'immobile familiare di cui è causa, sono state pagate con denaro appartenente esclusivamente alla
2 convenuta;
11) Vero che a partire dal mese di aprile 2012 le rate del mutuo CP_3 venivano addebitate sul conto corrente n.0740/470611 presso la Cassa di Risparmio del
Veneto (in seguito divenuta Intesa Sanpaolo) intestato alla sola;
12) Controparte_3
Vero che almeno a partire dal 2015 la convenuta chiedeva al sig. CP_3 [...] di trasferirle senza esborsi la propria quota dell'immobile de quo, sito in CP_2
Venezia-Mestre, Riviera XX Settembre n. 58; 13) Vero che a partire dal 2015 il sig.
[...] rispondeva alla che era giusto procedere al predetto trasferimento CP_2 CP_3 senza esborsi, in quanto essa aveva sempre sostenuto l'intero onere CP_3 dell'acquisto immobiliare;
14) Vero che il sig. chiedeva però di attendere CP_2 qualche tempo, prima di effettuare il predetto rogito di trasferimento;
15 Vero che negli anni 2016-2018 la sig.ra reiterava la predetta richiesta, poi accondiscesa dal CP_3 sig. mediante i rogiti del gennaio 2019 che mi si rammostrano sub doc.ti CP_2
3-4 del fascicolo;
16) Vero che la convenuta veniva a conoscenza CP_3 CP_3 per la prima volta, nell'ottobre 2021, della vicenda occorsa alla sig.ra , Persona_3 leggendo sulla stampa le notizie circa il suo decesso. Si indica a teste su tutti i capitoli:
, , Testimone_1 Testimone_2 Persona_2
. Solo ove il Giudice lo ritenesse necessario, si formula istanza di ordine Testimone_3 ex 210 cpc: - nei confronti della B.N.L. Filiale n.7846 di Ve-Mestre, Corso del Popolo n.19, in persona del l.r.p.t., volta all'esibizione integrale degli estratti conto bancari relativi al c/c n.7846/80677 nel predetto arco temporale 2001-201; - nei confronti di n.45578 di Padova, Via Ospedale Civile n.28 (già Controparte_4 [...]
in persona del l.r.p.t., volta all'esibizione degli estratti conto Controparte_5 bancari relativi al conto corrente n.0740/470611 nell'arco temporale 2012-2013.”
Motivi di fatto e di diritto Gli attori – , , OI GL, E , ut Parte_1 CP_1 Pt_2 Parte_3 supra generalizzati – hanno convenuto in giudizio il dottor Controparte_2
e la dott.ssa per ottenere la dichiarazione di
[...] Controparte_3 inefficacia relativa dell'atto di disposizione della quota dell'immobile di residenza dei coniugi, alienata dal marito alla moglie.
In particolare, gli attori hanno rappresentato che la sig.ra nata a Persona_3
LL (Cagliari) il 20.5.1954, madre dei sigg.ri e e nonna dei Parte_1 CP_1 di loro figli minorenni, si era sottoposta, ancora in data 28.11.2016, ad un intervento di chirurgia estetica. Hanno aggiunto che tale intervento era stato, tuttavia, caratterizzato da gravi errori medici che avevano portato dapprima ad una gravissima lesione personale della paziente, lasciandola gravemente invalida, e, dopo una lunga degenza in clinica, alla morte della stessa nel mese di ottobre del 2021.
Gli attori hanno fatto presente di aver instaurato una causa civile nei confronti del dottor per il risarcimento dei danni, salvo poi scoprire che lo stesso – oltre a CP_2 non essere coperto da assicurazione per la responsabilità professionale – si era reso nullatenente. Gli attori hanno, infatti, rilevato che dopo l'inizio della predetta causa civile, a cui si erano affiancati i relativi procedimenti penali, il dott. aveva alienato alla CP_2 moglie e comproprietaria la quota del diritto di proprietà di sua Controparte_3 pertinenza pari ad una metà dell'immobile, come sopra individuato, al prezzo di €
3 128.081,32. Hanno specificato che si trattava dell'immobile adibito a residenza della famiglia, che in precedenza era stata costituito in fondo patrimoniale, a far data dal 2003, di cui si era proceduto allo scioglimento contestualmente alla alienazione della quota del marito
(entrambi atti compiuti in data 16.01.2019 e sempre per mezzo del Notaio - con Per_1 atto trascritto a Venezia in data 23.01.2019 ai nn 2226/1541 e reg. a Montebelluna il
22.01.2019 al n 403 serie 1T).
Il convenuto non si è costituito in giudizio ed è rimasto Controparte_6 contumace.
Si è, invece, costituita in giudizio la dott.ssa con comparsa di Controparte_3 risposta del 3.3.2024, la quale ha chiesto il rigetto dell'azione proposta degli attori, rappresentando una serie di elementi ostativi rispetto all'accoglibilità dell'azione revocatoria. Tra questi:
- il fatto che i coniugi risultavano separati “di fatto” ormai da anni e che la compravendita aveva avuto luogo solo per adeguare la realtà giuridica a tale realtà di fatto, con scioglimento del precedente fondo patrimoniale;
- il fatto che il prezzo della vendita era già stato sostenuto da parte della dott.ssa
, che sola aveva pagato le rate del mutuo della casa coniugale;
CP_3
- il fatto che la convenuta nulla aveva saputo, almeno fino a ottobre del 2021, della vicenda accaduta alla paziente del marito e delle cause (civili e penali) in cui lo stesso era rimasto coinvolto;
- il fatto che comunque non fosse certa la sussistenza del credito nei confronti del dott.
in quanto lo stesso aveva svolto l'intervento insieme ad un collega CP_2 anestesista cui era effettivamente addebitale l'errore medico.
Ritiene questo giudice che la domanda attorea sia meritevole di accoglimento.
Risulta non controverso tra le parti il quadro fattuale, peraltro fondato su elementi in gran parte documentali. Dunque, per quanto rileva nella causa in esame, risulta pacifico che la dante causa degli odierni attori si sia sottoposta ad intervento di chirurgia estetica il Persona_3
28.11.2016 e che da tale intervento siano derivate gravi complicanze e, infine, la morte della sig.ra . Per_3
Risulta altresì pacifico il successivo svolgimento della vicenda, ovverosia le azioni civili e penali intraprese nei confronti del dott. in ragione dell'infausto esito CP_2 dell'intervento. È del pari incontestato che, successivamente a tali vicende, si sia avuta (in data 16/1/2019, per mezzo del Notaio ) l'alienazione da parte del dott. Per_1 [...] alla moglie e comproprietaria della quota del diritto di CP_2 Controparte_3 proprietà di sua pertinenza pari ad una metà dell'immobile di residenza della coppia. Si tratta del già indicato immobile, sito a Venezia-Mestre (VE) Riviera XX Settembre n.58, per la cui quota era stato indicato un prezzo di € 128.081,32. La predetta alienazione avveniva a seguito di contestuale scioglimento del fondo patrimoniale in cui era stato conferito il medesimo immobile, a far data dall'anno 2003. Quanto, poi, al pagamento del prezzo, le parti premettevano nell'atto di compravendita di aver contratto ancora il 14.1.2000 rep. Notaio n. 25385 con la Per_4 Controparte_7
[...] un mutuo per 496 milioni di lire, pari ad € 256.162,62, garantito da ipoteca
[...] iscritta per 992 milioni di lire, pari a € 512.325,24, sull'immobile che appunto acquistavano grazie al mutuo. Quindi, le parti stabilivano che il prezzo della quota oggetto di cessione (quantificato per l' appunto nella metà esatta dell'importo complessivo mutuato di € 256.162,62) doveva intendersi così corrisposto: quanto alla somma di euro 115.061,75 come già pagata per la asserita avvenuta corresponsione da parte della dott.ssa dell'importo Controparte_3 integrale delle rate del mutuo venute a scadere fino a quel momento (anche quindi per la parte di una metà a carico del coniuge ammontante appunto a € 115.061,75) e con l'accollo, sempre da parte della moglie acquirente, del residuo importo mutuato ancora a scadere anche per la quota di spettanza del marito (pari appunto all'importo residuo di € 13.019,57). Successivamente all'alienazione in contestazione, si verificava – nel 2021 – il decesso della signora , con conseguente apertura di un ulteriore procedimento penale per Per_3 omicidio colposo.
A fronte di tale vicenda, gli odierni attori hanno proposto azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c. Come noto, la revocatoria è azione che mira a rendere inefficaci nei confronti del creditore gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni (da ultimo, Cass. civ., Sez. III, sentenza del 07/12/2024, n. 31463).
La revocatoria, dunque, è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, che opera nel rapporto tra creditore e debitore, e che mira a tutelare quest'ultimo da atti elusivi posti in essere dal primo (ibidem).
A tal proposito, va brevemente ribadito (in quanto trattasi di aspetto richiamato a pp.
9-10 atto di citazione) che l'azione revocatoria non è soggetta a mediazione obbligatoria;
questo perché l'azione revocatoria, non vertendo sulla qualificazione e attribuzione di diritti reali ed avendo solo l'effetto di rendere insensibile, nei confronti dei creditori, l'atto dispositivo a contenuto patrimoniale del debitore, senza incidere sulla validità "inter partes" dell'atto stesso, non rientra fra le controversie assoggettate alla condizione di procedibilità della domanda consistente nel previo esperimento del procedimento di mediazione ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010 (così la massima di Cass. civ., Sez. II, ordinanza del 23/09/2021, n. 25855).
Ciò chiarito, deve rilevarsi come la proposizione dell'azione revocatoria abbia ad oggetto, nel caso di specie, un atto a titolo oneroso, in quanto trattasi di compravendita immobiliare. L'eventuale gratuità dell'atto è stata solo accennata dagli attori – invero alquanto tardivamente – nei propri scritti difensivi (tra cui p. 7 memoria conclusionale attori), senza tuttavia che siano stati portati sufficienti elementi per riqualificare l'atto in oggetto come gratuito o, addirittura, liberale.
Difatti, le parti hanno stipulato una compravendita di una quota di un bene immobile, per cui è stato indicato un determinato prezzo, che non è stato versato solo in ragione del fatto che il relativo pagamento è stato posto in compensazione con un asserito controcredito della parte acquirente. L'atto di alienazione per cui è causa è, poi, successivo rispetto al sorgere del credito (risarcitorio), credito che va pacificamente ricollegato alla mala esecuzione di un
5 intervento di chirurgia estetica, cui sono seguite dapprima le lesione e poi il decesso della dante causa degli odierni attori.
Tale circostanza non è stata messa in dubbio da alcuna delle parti, anche in ragione del fatto che emerge documentalmente dagli atti di causa (si vedano le varie diffide del 2018 allegate all'atto di citazione dell'attore). Inoltre, giova precisare – posto che la questione è stata accennata a pp. 11 e 12 della comparsa conclusionale della convenuta – che, ai fini della esperibilità dell'azione revocatoria, non è necessario che il credito sia certo, essendo sufficiente una “parvenza” del credito.
Difatti, la Suprema Corte afferma che ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria non è necessario che il creditore sia titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si riveli prima facie pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata, peraltro in un caso in cui venivano in rilievo fattispecie di reato assai meno gravi di quelle richiamate nel presente procedimento (Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 15/05/2018, n. 11755, che ha ritenuto ravvisabile un credito risarcitorio da fatto illecito tutelabile ai sensi dell'art. 2901
c.c. a fronte della proposizione di denunce querele per i reati di ingiurie, minacce e lesioni personali). Sussiste, nel caso de quo, il pregiudizio per le ragioni creditorie, desumibile da diversi elementi di fatto.
Tra di questi, costituisce elemento dirimente che nessuna delle parti in causa abbia contestato la circostanza che il dott. sia privo di ulteriori cespiti da CP_2 aggredire, per cui l'appartamento in esame costituisce l'unico bene di cui lo stesso disponeva. Il pregiudizio appare vieppiù fondato se si considera l'importo milionario della causa che è stata svolta dagli eredi della signora per le gravissime lesioni, prima, e per il Per_3 decesso, poi, conseguiti all'intervento chirurgico (si veda anche infra, quanto si dirà sull'assenza di idonea copertura assicurativa per la responsabilità professionale). Invero, la difesa della dott.ssa ha sostenuto che, in realtà, nessun pregiudizio CP_3 si sarebbe verificato per gli attori, posto che l'immobile per cui è causa era stato conferito
– fino all'alienazione avvenuta in data 16 gennaio 2019 – in fondo patrimoniale e non sarebbe, pertanto, risultato aggredibile da parte dei creditori, in quanto titolari di un credito contratto per ragioni estranee ai bisogni della famiglia. Tale assunto difensivo, tuttavia, non è condivisibile, se solo si tiene mente all'ampia lettura che è stata fornita in giurisprudenza della “inerenza” dei crediti ai bisogni della famiglia, ivi ricomprendendovi anche quelli inerenti ad attività lavorativa svolta dai coniugi.
Non solo, detta conclusione risulta ulteriormente rafforzata dalle indicazioni della Suprema Corte per cui l'onere di provare l'estraneità dell'obbligazione rispetto ai bisogni della famiglia graverebbe sui coniugi, rendendo pertanto recessive le ipotesi in cui il fondo patrimoniale può essere opposto ai creditori (su tali aspetti, Cass. civ., Sez. III, sentenza del 28/10/2016, n. 21800, relativa ad obbligazioni contratte per attività imprenditoriale). Invero, nel caso di specie, l'attività di medicina estetica che il dott. CP_2 ha posto in essere era finalizzata a produrre reddito per mantenere sé e i propri familiari,
6 non essendo invece un'attività posta in essere nel suo esclusivo interesse o un'attività, per così dire, voluttuaria (un tanto non è stato neppure allegato da parte convenuta). Pertanto, anche l'immobile costituito in fondo patrimoniale avrebbe ben potuto essere aggredito se solo si tiene conto dei principi giurisprudenziale appena richiamati, per i quali l'attività lavorativa del coniuge deve ritenersi ricollegati ai bisogni della famiglia. Sussiste la consapevolezza del pregiudizio in capo all'alienante, ovverosia che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore ai sensi dell'art. 2901 c.c. A tal proposito, possono richiamarsi le considerazioni appena svolte, con particolare riguardo alla consapevolezza del dott. di essere coinvolto in un CP_2 contenzioso milionario a seguito di errore medico (circostanza, lo si ribadisce, pacifica).
Particolarmente rilevante sotto questo profilo, poi, appare il fatto che il dott. sia Per_5 privo di assicurazione per responsabilità professionalità – circostanza, pure questa, incontestata.
Da ciò deriva che le alienazioni da lui compiute risultino arrecare quasi in re ipsa un pregiudizio diretto alle ragioni dei creditori, posto che nessun altro soggetto può intervenire in via sussidiaria a risarcire – o, per lo meno, indennizzare – il danno cagionato dallo stesso nello svolgimento della sua (rischiosa) attività lavorativa. A tal riguardo, anche le considerazioni svolte da parte convenuta sulla asserita riconducibilità della colpa dell'intervento al solo collega anestesista non colgono nel segno: ciò in quanto nessun elemento concreto è stato portato in tal senso dalla convenuta, con una idonea produzione documentale (come avrebbe potuto essere ad esempio una quietanza di risarcimento danni già versata dal collega anestesista). Al contrario, risulta pacificamente pendente un procedimento penale – per omicidio colposo
– nei confronti del dott. per i fatti di cui è causa, mentre il collega CP_2 anestesista ha definito la propria posizione penale mediante sentenza di c.d. patteggiamento.
Resta, da ultimo, da esaminare la sussistenza del requisito della c.d. scientia damni, in quanto l'art. 2901 c.c. richiede che, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio.
Ebbene, può affermarsi la sussistenza del predetto elemento soggettivo in capo alla dott.ssa . Controparte_3
In tal senso depongono una pluralità di elementi di fatto: in primis, il dato documentale che lei e il marito risultino da anni residenti nella medesima abitazione, ovverosia quella oggetto della compravendita in contestazione.
A tal proposito, non rilevano le osservazioni formulate dalla difesa della dott.ssa per cui la stessa avrebbe, in realtà, vissuto da separata in casa con il marito, CP_3 posto che non si ritiene raggiunto l'onere probatorio in tale senso e, comunque, il dato anagrafico formale della residenza deve ritenersi prevalente, in mancanza di prova contraria fornita dalla convenuta.
A tal proposito, giova precisare come le prove testimoniali – richieste da parte non convenuta nella seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. – non avrebbero potuto portare a conclusioni diverse. Invero, i capitoli testimoniali sono stati dichiarati inammissibili in quanto generici, valutativi o comunque irrilevanti per la decisione della causa: negli stessi difatti (capp. 1-
7 5: 1) Vero che negli anni 2010/2011 i convenuti e erano in piena
CP_3 CP_2 crisi coniugale ed era cessata la loro comunanza di vita;
2) Vero che, a partire dall'anno 2010 in poi, i coniugi e conducevano vite separate;
3) Vero che, a
CP_3 CP_2 partire dall'anno 2010 in poi, la convenuta era tenuta all'oscuro dal sig.
CP_3 [...] circa le vicende relative al lavoro di quest'ultimo; 4) Vero che, a partire dall'anno CP_2 2010 in poi, la convenuta era tenuta all'oscuro dal sig. circa le
CP_3 CP_2 vicende di vita e circa l'abitazione di quest'ultimo; 5) Vero che, a partire dall'anno 2010 in poi, il sig. aveva una relazione sentimentale con la sig.ra CP_2 Persona_2 si vuole dimostrare la crisi del matrimonio e la separazione di fatto tra i coniugi, senza che ciò tuttavia possa essere considerato un elemento dirimente ai fini della prova del fatto che la moglie sia stata lasciata all'oscuro dal marito della grave vicenda occorsagli nello svolgimento del proprio lavoro.
Difatti, in senso contrario rileva, oltre al già citato elemento formale della ininterrotta residenza comune dei coniugi (che fino al 2024 non avevano chiesto la separazione), il fatto che al comune indirizzo di residenza siano state inviate numerose diffide (doc. 2, 3, 4 allegati all'atto di citazione) da parte degli odierni attori, prima dell'alienazione contestata e, segnatamente, nell'anno 2018. Inoltre, appare inverosimile che la dott.ssa non fosse consapevole di una CP_3 vicenda così rilevante nell'ambito della vita del marito, specie ove si consideri che la stessa ha deciso di comprare da quest'ultimo la sua quota di proprietà della casa, e che quindi manteneva ancora alcuni contatti con il marito, se non altro per accordarsi circa la gestione della pratica di compravendita dell'immobile. A tal riguardo, le stesse modalità di pagamento della quota dell'immobile appaiono quantomeno atipiche, posto che – attraverso un complesso meccanismo di compensazione – la convenuta ha sostanzialmente omesso di versare alcunché come prezzo dell'acquisto. In proposito, deve rilevarsi come i convenuti abbiano contratto matrimonio nel 1994 in regime patrimoniale di comunione legale, mentre nel 2011 hanno deciso di adottare il regime patrimoniale di separazione dei beni.
Peraltro, in relazione alla circostanza che la convenuta avrebbe opposto in compensazione al coniuge un credito legittimamente vantato in quanto ella aveva sostenuto in via esclusiva le spese per il mutuo della abitazione, va evidenziato come tale prospettazione non sia condivisibile sotto il profilo strettamente giuridico. Difatti, deve qui richiamarsi quella giurisprudenza di legittimità per cui in via generale ed astratta, può soltanto affermarsi che sono irripetibili tutte quelle attribuzioni che sono state eseguite per concorrere a realizzare un progetto di vita in comune. L'erogazione
(eccessiva o non) si presume effettuata in ragione di un comune progetto di convivenza: diviene così irripetibile in quanto sorretta da una giusta causa. Sarà onere della parte che pretende di ottenere la restituzione della somma dimostrare l'eventuale causa diversa (ad esempio, un prestito) in ragione della quale l'operazione economica era stata attuata in costanza di rapporto coniugale o di convivenza (così Cass. civ., Sez. III, ordinanza del
21/02/2023, n. 5385).
Nella medesima ordinanza si afferma, proprio in riferimento al mutuo cointestato ad entrambi i coniugi ma pagato da uno solo di essi, che, salvo l'esistenza di un differente accordo inter partes, il quale va provato, non sono ripetibili le somme pagate da uno solo
8 dei coniugi (in costanza di matrimonio, a titolo di rate del mutuo contratto da entrambi in solido per l'acquisto della casa coniugale, anche se cointestata).
Dunque, la stessa giurisprudenza di legittimità esclude la ripetibilità – e, dunque, la opponibilità in compensazione – di tale tipologia di spese, per cui il prezzo dell'immobile avrebbe dovuto essere versato dall'acquirente nel caso de quo (ed invero, la medesima giurisprudenza evidenzia come la ripetibilità potrà essere fatta valere solo dopo la separazione ed esclusivamente per le somme pagate successivamente, testualmente ordinanza n. 5385 del 2023 cit.). Al contrario, nella vicenda in esame non è stato versato alcun corrispettivo, con la conseguenza che il dott. si è spogliato di un importante cespite CP_2 patrimoniale sic et simpliciter, senza neppure ottenere alcuna erogazione di denaro. Ultimo elemento a sostegno della scientia damni in capo all'acquirente è dato dal rilievo mediatico e giornalistico che ha avuto la vicenda, attese le gravi conseguenze invalidanti che sono derivate alla sig.ra (si vedano in proposito gli articoli di giornale prodotti Per_3 ai doc. 25 e 26 dalla parte attrice).
Tale circostanza risulta provata, a fortiori, se si considera che la convenuta esercita anch'ella la propria attività in ambito medico (è dirigente medico), per cui non risulta credibile che la stessa non abbia avuto alcuna notizia di una vicenda così grave che ha coinvolto il marito, operante nel medesimo settore professionale.
Risulta così provata la consapevolezza in capo alla acquirente del pregiudizio che tale atto di alienazione avrebbe comportato ai creditori del coniuge/alienante, vista la pluralità di indizi precisi e concordanti in tale senso.
Sul punto, va ricordato che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, in tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (così Cass. civ., Sez. III, Sentenza, del
30/12/2014, n. 27546).
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente decidendo nella causa n. 856/2024 R.G. promossa da , Parte_1 [...]
, OI GL, nei confronti di CP_1 Parte_4 [...]
e , ogni diversa Controparte_2 Controparte_3 domanda ed eccezione rigettata,
- dichiara l'inefficacia a favore di , , OI GL, Parte_1 CP_1
e contro Parte_4 Controparte_2
e dell' atto di compravendita per rogito
[...] Controparte_3
Notaio iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Treviso del Persona_1
16/1/2019 n 25035 Rep e n 15297 Racc reg a Montebelluna il 22/1/2019 al n 403
9 e trascritto a Venezia il 23/1/2019 ai nn 2226/1541 intervenuto tra
[...]
(c.f. ) nato a [...] Controparte_2 C.F._8
(Perù) il 1/03/1953 ( venditore ) e (c.f. : Controparte_3
) nata a [...] il [...] ( acquirente ) ed avente ad C.F._7
oggetto il trasferimento del diritto di proprietà della quota di una metà dell' immobile qui di seguito catastalmente individuato: Catasto Fabbricati – Comune di Venezia – F 134: 1) MN 342 sub 2 – Riviera Venti Settembre n 58 – zona censuaria 9 – categ A/2 - classe 5 – vani 8,5 – RCE 1.526,80 – 2) MN 342 sub 22
– Riviera Venti Settembre n 14 – piano T zona censuaria 9 – Categoria C/6 – classe 8, mq 14 – RCE 144,61;
- condanna e Controparte_2 CP_3
alla rifusione nei confronti di , , OI
[...] Parte_1 CP_1
GL, E delle spese di lite che liquida in Pt_2 Parte_3 complessivi € 14.103,00 per compenso professionale, oltre spese generali e accessori come per legge.
Venezia, 3.4.2025
Il Giudice
(Dott.ssa Silvia
Bianchi)
Provvedimento redatto con la collaborazione del M.O.T. Dott. Alessio Zangheri.
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE I
Il Giudice dott. Silvia Bianchi ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n. 856/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dagli avv.ti MAURO Parte_1 C.F._1
CELOT e ALESSANDRO DE PAOLI, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso i difensori, giusta procura allegata all'atto di citazione;
(C.F ), con il patrocinio dagli avv.ti MAURO CP_1 C.F._2
CELOT e ALESSANDRO DE PAOLI, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso i difensori, giusta procura allegata all'atto di citazione;
OI GL (C.F. ), rappresentato dal padre esercente la potestà C.F._3 genitoriale , con il patrocinio dagli avv.ti MAURO CELOT e CP_1
ALESSANDRO DE PAOLI, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso i difensori, giusta procura allegata all'atto di citazione;
(C.F. ), rappresentato dal padre esercente la potestà Pt_2 C.F._4 genitoriale , con il patrocinio dagli avv.ti MAURO CELOT e CP_1
ALESSANDRO DE PAOLI, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso i difensori, giusta procura allegata all'atto di citazione;
(C.F. ), rappresentato dal padre esercente la Parte_3 C.F._5 potestà genitoriale , con il patrocinio dagli avv.ti MAURO CELOT e CP_1
ALESSANDRO DE PAOLI, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso i difensori, giusta procura allegata all'atto di citazione;
ATTORI contro
(c.f. contumace;
Controparte_2 C.F._6
(C.F. ), con il patrocinio dall'avv. Controparte_3 C.F._7
NE TT elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso il difensore NE TT, giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione;
CONVENUTI
Oggetto: Azione revocatoria ordinaria CONCLUSIONI: Il Procuratore di parte attrice ha concluso: “In accoglimento della proposta azione ex art 2901 c. civile per le ragioni formulate in atti, accertarsi e dichiararsi l' inefficacia nei confronti degli attori: 1) nato a [...] il Parte_1
23/11/1977 e residente a [...] c.f.
1 ; 2) nato a [...] il [...] e residente in C.F._1 CP_1
Golfo Aranci via Magellano 14 – c.f. ; 3) OI GL nata ad C.F._2
OD (TV) il 19.08.2008 c.f. e 4) nato ad [...] ( C.F._3 Pt_2 TV ) il 01.03.2014 - c.f. quest'ultimi due rappresentati dal padre C.F._4 esercente la potestà genitoriale ut supra identificato;
5) nato ad Parte_1 Parte_3
Olbia il 16.02.2011 – c.f. rappresentato dal padre esercente la C.F._5 potestà genitoriale ut supra identificato - dell' atto di compravendita per CP_1 rogito Notaio iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Treviso del Persona_1
16/1/2019 n 25035 Rep e n 15297 Racc reg a Montebelluna il 22/1/2019 al n 403 e trascritto a Venezia il 23/1/2019 ai nn 2226/1541 intervenuto tra CP_2
(c.f. ) nato a [...]ù) il 1/03/1953 (
[...] C.F._8 venditore ) e (c.f. : ) nata a [...] il Controparte_3 C.F._7
16/2/1959 ( acquirente ) ed avente ad oggetto il trasferimento del diritto di proprietà della quota di una metà dell' immobile qui di seguito catastalmente individuato: Catasto Fabbricati – Comune di Venezia – F 134: 1) MN 342 sub 2 – Riviera Venti Settembre n
58 – zona censuaria 9 – categ A/2 - classe 5 – vani 8,5 – RCE 1.526,80 – 2) MN 342 sub
22 – Riviera Venti Settembre n 14 – piano T zona censuaria 9 – Categoria C/6 – classe 8, mq 14 – RCE 144,61. Spese e compensi integralmente rifusi”. Il Procuratore di parte convenuta ha concluso: “Nel merito: - Respingersi le domande attoree, siccome infondate in fatto e diritto. - Spese e competenze di lite rifuse. In via istruttoria: - Si chiede ammissione della prova per interpello del convenuto
[...]
nonchè per testi, sui seguenti capitoli, eventualmente epurati i Controparte_2 predicati valutativi, ove rinvenuti: 1) Vero che negli anni 2010/2011 i convenuti e erano in piena crisi coniugale ed era cessata la loro
CP_3 CP_2 comunanza di vita;
2) Vero che, a partire dall'anno 2010 in poi, i coniugi e
CP_3 conducevano vite separate;
3) Vero che, a partire dall'anno 2010 in poi, CP_2 la convenuta era tenuta all'oscuro dal sig. circa le vicende
CP_3 CP_2 relative al lavoro di quest'ultimo; 4) Vero che, a partire dall'anno 2010 in poi, la convenuta era tenuta all'oscuro dal sig. circa le vicende di
CP_3 CP_2 vita e circa l'abitazione di quest'ultimo; 5) Vero che, a partire dall'anno 2010 in poi, il sig. aveva una relazione sentimentale con la sig.ra 6) CP_2 Persona_2 Vero che, a partire dall'anno 2010 in poi, i sigg. ed CP_2 Persona_2 abitavano insieme, anche in una casa a Cortina d'Ampezzo; 7) Vero che il conto corrente bancario n.7846/80677 presso la BNL, cointestato ai signori e
CP_3 [...]
era utilizzato negli anni dal 2000 al 2011 per il pagamento delle rate del CP_2 mutuo cointestato, acceso contestualmente all'acquisto dell'immobile familiare di cui è causa;
8) Vero che il predetto conto corrente bancario cointestato presso la BNL
n.7846/80677 era alimentato esclusivamente dai proventi dell'attività lavorativa della convenuta;
9) Vero che le entrate registrate negli estratti conto bancari che mi CP_3 si rammostrano sub doc 5 del fascicolo della convenuta , concernono gli CP_3 emolumenti corrisposti negli anni 2001-2012 dall'Azienda Ospedale Università di Padova alla per l'incarico di dirigente medico, nonchè da Enti vari, per il ruolo della CP_3
quale relatrice di convegni nazionali ed internazionali;
10) Vero che tutte le CP_3 rate di ammortamento del mutuo cointestato acceso nel 2000 per l'acquisto dell'immobile familiare di cui è causa, sono state pagate con denaro appartenente esclusivamente alla
2 convenuta;
11) Vero che a partire dal mese di aprile 2012 le rate del mutuo CP_3 venivano addebitate sul conto corrente n.0740/470611 presso la Cassa di Risparmio del
Veneto (in seguito divenuta Intesa Sanpaolo) intestato alla sola;
12) Controparte_3
Vero che almeno a partire dal 2015 la convenuta chiedeva al sig. CP_3 [...] di trasferirle senza esborsi la propria quota dell'immobile de quo, sito in CP_2
Venezia-Mestre, Riviera XX Settembre n. 58; 13) Vero che a partire dal 2015 il sig.
[...] rispondeva alla che era giusto procedere al predetto trasferimento CP_2 CP_3 senza esborsi, in quanto essa aveva sempre sostenuto l'intero onere CP_3 dell'acquisto immobiliare;
14) Vero che il sig. chiedeva però di attendere CP_2 qualche tempo, prima di effettuare il predetto rogito di trasferimento;
15 Vero che negli anni 2016-2018 la sig.ra reiterava la predetta richiesta, poi accondiscesa dal CP_3 sig. mediante i rogiti del gennaio 2019 che mi si rammostrano sub doc.ti CP_2
3-4 del fascicolo;
16) Vero che la convenuta veniva a conoscenza CP_3 CP_3 per la prima volta, nell'ottobre 2021, della vicenda occorsa alla sig.ra , Persona_3 leggendo sulla stampa le notizie circa il suo decesso. Si indica a teste su tutti i capitoli:
, , Testimone_1 Testimone_2 Persona_2
. Solo ove il Giudice lo ritenesse necessario, si formula istanza di ordine Testimone_3 ex 210 cpc: - nei confronti della B.N.L. Filiale n.7846 di Ve-Mestre, Corso del Popolo n.19, in persona del l.r.p.t., volta all'esibizione integrale degli estratti conto bancari relativi al c/c n.7846/80677 nel predetto arco temporale 2001-201; - nei confronti di n.45578 di Padova, Via Ospedale Civile n.28 (già Controparte_4 [...]
in persona del l.r.p.t., volta all'esibizione degli estratti conto Controparte_5 bancari relativi al conto corrente n.0740/470611 nell'arco temporale 2012-2013.”
Motivi di fatto e di diritto Gli attori – , , OI GL, E , ut Parte_1 CP_1 Pt_2 Parte_3 supra generalizzati – hanno convenuto in giudizio il dottor Controparte_2
e la dott.ssa per ottenere la dichiarazione di
[...] Controparte_3 inefficacia relativa dell'atto di disposizione della quota dell'immobile di residenza dei coniugi, alienata dal marito alla moglie.
In particolare, gli attori hanno rappresentato che la sig.ra nata a Persona_3
LL (Cagliari) il 20.5.1954, madre dei sigg.ri e e nonna dei Parte_1 CP_1 di loro figli minorenni, si era sottoposta, ancora in data 28.11.2016, ad un intervento di chirurgia estetica. Hanno aggiunto che tale intervento era stato, tuttavia, caratterizzato da gravi errori medici che avevano portato dapprima ad una gravissima lesione personale della paziente, lasciandola gravemente invalida, e, dopo una lunga degenza in clinica, alla morte della stessa nel mese di ottobre del 2021.
Gli attori hanno fatto presente di aver instaurato una causa civile nei confronti del dottor per il risarcimento dei danni, salvo poi scoprire che lo stesso – oltre a CP_2 non essere coperto da assicurazione per la responsabilità professionale – si era reso nullatenente. Gli attori hanno, infatti, rilevato che dopo l'inizio della predetta causa civile, a cui si erano affiancati i relativi procedimenti penali, il dott. aveva alienato alla CP_2 moglie e comproprietaria la quota del diritto di proprietà di sua Controparte_3 pertinenza pari ad una metà dell'immobile, come sopra individuato, al prezzo di €
3 128.081,32. Hanno specificato che si trattava dell'immobile adibito a residenza della famiglia, che in precedenza era stata costituito in fondo patrimoniale, a far data dal 2003, di cui si era proceduto allo scioglimento contestualmente alla alienazione della quota del marito
(entrambi atti compiuti in data 16.01.2019 e sempre per mezzo del Notaio - con Per_1 atto trascritto a Venezia in data 23.01.2019 ai nn 2226/1541 e reg. a Montebelluna il
22.01.2019 al n 403 serie 1T).
Il convenuto non si è costituito in giudizio ed è rimasto Controparte_6 contumace.
Si è, invece, costituita in giudizio la dott.ssa con comparsa di Controparte_3 risposta del 3.3.2024, la quale ha chiesto il rigetto dell'azione proposta degli attori, rappresentando una serie di elementi ostativi rispetto all'accoglibilità dell'azione revocatoria. Tra questi:
- il fatto che i coniugi risultavano separati “di fatto” ormai da anni e che la compravendita aveva avuto luogo solo per adeguare la realtà giuridica a tale realtà di fatto, con scioglimento del precedente fondo patrimoniale;
- il fatto che il prezzo della vendita era già stato sostenuto da parte della dott.ssa
, che sola aveva pagato le rate del mutuo della casa coniugale;
CP_3
- il fatto che la convenuta nulla aveva saputo, almeno fino a ottobre del 2021, della vicenda accaduta alla paziente del marito e delle cause (civili e penali) in cui lo stesso era rimasto coinvolto;
- il fatto che comunque non fosse certa la sussistenza del credito nei confronti del dott.
in quanto lo stesso aveva svolto l'intervento insieme ad un collega CP_2 anestesista cui era effettivamente addebitale l'errore medico.
Ritiene questo giudice che la domanda attorea sia meritevole di accoglimento.
Risulta non controverso tra le parti il quadro fattuale, peraltro fondato su elementi in gran parte documentali. Dunque, per quanto rileva nella causa in esame, risulta pacifico che la dante causa degli odierni attori si sia sottoposta ad intervento di chirurgia estetica il Persona_3
28.11.2016 e che da tale intervento siano derivate gravi complicanze e, infine, la morte della sig.ra . Per_3
Risulta altresì pacifico il successivo svolgimento della vicenda, ovverosia le azioni civili e penali intraprese nei confronti del dott. in ragione dell'infausto esito CP_2 dell'intervento. È del pari incontestato che, successivamente a tali vicende, si sia avuta (in data 16/1/2019, per mezzo del Notaio ) l'alienazione da parte del dott. Per_1 [...] alla moglie e comproprietaria della quota del diritto di CP_2 Controparte_3 proprietà di sua pertinenza pari ad una metà dell'immobile di residenza della coppia. Si tratta del già indicato immobile, sito a Venezia-Mestre (VE) Riviera XX Settembre n.58, per la cui quota era stato indicato un prezzo di € 128.081,32. La predetta alienazione avveniva a seguito di contestuale scioglimento del fondo patrimoniale in cui era stato conferito il medesimo immobile, a far data dall'anno 2003. Quanto, poi, al pagamento del prezzo, le parti premettevano nell'atto di compravendita di aver contratto ancora il 14.1.2000 rep. Notaio n. 25385 con la Per_4 Controparte_7
[...] un mutuo per 496 milioni di lire, pari ad € 256.162,62, garantito da ipoteca
[...] iscritta per 992 milioni di lire, pari a € 512.325,24, sull'immobile che appunto acquistavano grazie al mutuo. Quindi, le parti stabilivano che il prezzo della quota oggetto di cessione (quantificato per l' appunto nella metà esatta dell'importo complessivo mutuato di € 256.162,62) doveva intendersi così corrisposto: quanto alla somma di euro 115.061,75 come già pagata per la asserita avvenuta corresponsione da parte della dott.ssa dell'importo Controparte_3 integrale delle rate del mutuo venute a scadere fino a quel momento (anche quindi per la parte di una metà a carico del coniuge ammontante appunto a € 115.061,75) e con l'accollo, sempre da parte della moglie acquirente, del residuo importo mutuato ancora a scadere anche per la quota di spettanza del marito (pari appunto all'importo residuo di € 13.019,57). Successivamente all'alienazione in contestazione, si verificava – nel 2021 – il decesso della signora , con conseguente apertura di un ulteriore procedimento penale per Per_3 omicidio colposo.
A fronte di tale vicenda, gli odierni attori hanno proposto azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c. Come noto, la revocatoria è azione che mira a rendere inefficaci nei confronti del creditore gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni (da ultimo, Cass. civ., Sez. III, sentenza del 07/12/2024, n. 31463).
La revocatoria, dunque, è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, che opera nel rapporto tra creditore e debitore, e che mira a tutelare quest'ultimo da atti elusivi posti in essere dal primo (ibidem).
A tal proposito, va brevemente ribadito (in quanto trattasi di aspetto richiamato a pp.
9-10 atto di citazione) che l'azione revocatoria non è soggetta a mediazione obbligatoria;
questo perché l'azione revocatoria, non vertendo sulla qualificazione e attribuzione di diritti reali ed avendo solo l'effetto di rendere insensibile, nei confronti dei creditori, l'atto dispositivo a contenuto patrimoniale del debitore, senza incidere sulla validità "inter partes" dell'atto stesso, non rientra fra le controversie assoggettate alla condizione di procedibilità della domanda consistente nel previo esperimento del procedimento di mediazione ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010 (così la massima di Cass. civ., Sez. II, ordinanza del 23/09/2021, n. 25855).
Ciò chiarito, deve rilevarsi come la proposizione dell'azione revocatoria abbia ad oggetto, nel caso di specie, un atto a titolo oneroso, in quanto trattasi di compravendita immobiliare. L'eventuale gratuità dell'atto è stata solo accennata dagli attori – invero alquanto tardivamente – nei propri scritti difensivi (tra cui p. 7 memoria conclusionale attori), senza tuttavia che siano stati portati sufficienti elementi per riqualificare l'atto in oggetto come gratuito o, addirittura, liberale.
Difatti, le parti hanno stipulato una compravendita di una quota di un bene immobile, per cui è stato indicato un determinato prezzo, che non è stato versato solo in ragione del fatto che il relativo pagamento è stato posto in compensazione con un asserito controcredito della parte acquirente. L'atto di alienazione per cui è causa è, poi, successivo rispetto al sorgere del credito (risarcitorio), credito che va pacificamente ricollegato alla mala esecuzione di un
5 intervento di chirurgia estetica, cui sono seguite dapprima le lesione e poi il decesso della dante causa degli odierni attori.
Tale circostanza non è stata messa in dubbio da alcuna delle parti, anche in ragione del fatto che emerge documentalmente dagli atti di causa (si vedano le varie diffide del 2018 allegate all'atto di citazione dell'attore). Inoltre, giova precisare – posto che la questione è stata accennata a pp. 11 e 12 della comparsa conclusionale della convenuta – che, ai fini della esperibilità dell'azione revocatoria, non è necessario che il credito sia certo, essendo sufficiente una “parvenza” del credito.
Difatti, la Suprema Corte afferma che ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria non è necessario che il creditore sia titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si riveli prima facie pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata, peraltro in un caso in cui venivano in rilievo fattispecie di reato assai meno gravi di quelle richiamate nel presente procedimento (Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 15/05/2018, n. 11755, che ha ritenuto ravvisabile un credito risarcitorio da fatto illecito tutelabile ai sensi dell'art. 2901
c.c. a fronte della proposizione di denunce querele per i reati di ingiurie, minacce e lesioni personali). Sussiste, nel caso de quo, il pregiudizio per le ragioni creditorie, desumibile da diversi elementi di fatto.
Tra di questi, costituisce elemento dirimente che nessuna delle parti in causa abbia contestato la circostanza che il dott. sia privo di ulteriori cespiti da CP_2 aggredire, per cui l'appartamento in esame costituisce l'unico bene di cui lo stesso disponeva. Il pregiudizio appare vieppiù fondato se si considera l'importo milionario della causa che è stata svolta dagli eredi della signora per le gravissime lesioni, prima, e per il Per_3 decesso, poi, conseguiti all'intervento chirurgico (si veda anche infra, quanto si dirà sull'assenza di idonea copertura assicurativa per la responsabilità professionale). Invero, la difesa della dott.ssa ha sostenuto che, in realtà, nessun pregiudizio CP_3 si sarebbe verificato per gli attori, posto che l'immobile per cui è causa era stato conferito
– fino all'alienazione avvenuta in data 16 gennaio 2019 – in fondo patrimoniale e non sarebbe, pertanto, risultato aggredibile da parte dei creditori, in quanto titolari di un credito contratto per ragioni estranee ai bisogni della famiglia. Tale assunto difensivo, tuttavia, non è condivisibile, se solo si tiene mente all'ampia lettura che è stata fornita in giurisprudenza della “inerenza” dei crediti ai bisogni della famiglia, ivi ricomprendendovi anche quelli inerenti ad attività lavorativa svolta dai coniugi.
Non solo, detta conclusione risulta ulteriormente rafforzata dalle indicazioni della Suprema Corte per cui l'onere di provare l'estraneità dell'obbligazione rispetto ai bisogni della famiglia graverebbe sui coniugi, rendendo pertanto recessive le ipotesi in cui il fondo patrimoniale può essere opposto ai creditori (su tali aspetti, Cass. civ., Sez. III, sentenza del 28/10/2016, n. 21800, relativa ad obbligazioni contratte per attività imprenditoriale). Invero, nel caso di specie, l'attività di medicina estetica che il dott. CP_2 ha posto in essere era finalizzata a produrre reddito per mantenere sé e i propri familiari,
6 non essendo invece un'attività posta in essere nel suo esclusivo interesse o un'attività, per così dire, voluttuaria (un tanto non è stato neppure allegato da parte convenuta). Pertanto, anche l'immobile costituito in fondo patrimoniale avrebbe ben potuto essere aggredito se solo si tiene conto dei principi giurisprudenziale appena richiamati, per i quali l'attività lavorativa del coniuge deve ritenersi ricollegati ai bisogni della famiglia. Sussiste la consapevolezza del pregiudizio in capo all'alienante, ovverosia che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore ai sensi dell'art. 2901 c.c. A tal proposito, possono richiamarsi le considerazioni appena svolte, con particolare riguardo alla consapevolezza del dott. di essere coinvolto in un CP_2 contenzioso milionario a seguito di errore medico (circostanza, lo si ribadisce, pacifica).
Particolarmente rilevante sotto questo profilo, poi, appare il fatto che il dott. sia Per_5 privo di assicurazione per responsabilità professionalità – circostanza, pure questa, incontestata.
Da ciò deriva che le alienazioni da lui compiute risultino arrecare quasi in re ipsa un pregiudizio diretto alle ragioni dei creditori, posto che nessun altro soggetto può intervenire in via sussidiaria a risarcire – o, per lo meno, indennizzare – il danno cagionato dallo stesso nello svolgimento della sua (rischiosa) attività lavorativa. A tal riguardo, anche le considerazioni svolte da parte convenuta sulla asserita riconducibilità della colpa dell'intervento al solo collega anestesista non colgono nel segno: ciò in quanto nessun elemento concreto è stato portato in tal senso dalla convenuta, con una idonea produzione documentale (come avrebbe potuto essere ad esempio una quietanza di risarcimento danni già versata dal collega anestesista). Al contrario, risulta pacificamente pendente un procedimento penale – per omicidio colposo
– nei confronti del dott. per i fatti di cui è causa, mentre il collega CP_2 anestesista ha definito la propria posizione penale mediante sentenza di c.d. patteggiamento.
Resta, da ultimo, da esaminare la sussistenza del requisito della c.d. scientia damni, in quanto l'art. 2901 c.c. richiede che, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio.
Ebbene, può affermarsi la sussistenza del predetto elemento soggettivo in capo alla dott.ssa . Controparte_3
In tal senso depongono una pluralità di elementi di fatto: in primis, il dato documentale che lei e il marito risultino da anni residenti nella medesima abitazione, ovverosia quella oggetto della compravendita in contestazione.
A tal proposito, non rilevano le osservazioni formulate dalla difesa della dott.ssa per cui la stessa avrebbe, in realtà, vissuto da separata in casa con il marito, CP_3 posto che non si ritiene raggiunto l'onere probatorio in tale senso e, comunque, il dato anagrafico formale della residenza deve ritenersi prevalente, in mancanza di prova contraria fornita dalla convenuta.
A tal proposito, giova precisare come le prove testimoniali – richieste da parte non convenuta nella seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. – non avrebbero potuto portare a conclusioni diverse. Invero, i capitoli testimoniali sono stati dichiarati inammissibili in quanto generici, valutativi o comunque irrilevanti per la decisione della causa: negli stessi difatti (capp. 1-
7 5: 1) Vero che negli anni 2010/2011 i convenuti e erano in piena
CP_3 CP_2 crisi coniugale ed era cessata la loro comunanza di vita;
2) Vero che, a partire dall'anno 2010 in poi, i coniugi e conducevano vite separate;
3) Vero che, a
CP_3 CP_2 partire dall'anno 2010 in poi, la convenuta era tenuta all'oscuro dal sig.
CP_3 [...] circa le vicende relative al lavoro di quest'ultimo; 4) Vero che, a partire dall'anno CP_2 2010 in poi, la convenuta era tenuta all'oscuro dal sig. circa le
CP_3 CP_2 vicende di vita e circa l'abitazione di quest'ultimo; 5) Vero che, a partire dall'anno 2010 in poi, il sig. aveva una relazione sentimentale con la sig.ra CP_2 Persona_2 si vuole dimostrare la crisi del matrimonio e la separazione di fatto tra i coniugi, senza che ciò tuttavia possa essere considerato un elemento dirimente ai fini della prova del fatto che la moglie sia stata lasciata all'oscuro dal marito della grave vicenda occorsagli nello svolgimento del proprio lavoro.
Difatti, in senso contrario rileva, oltre al già citato elemento formale della ininterrotta residenza comune dei coniugi (che fino al 2024 non avevano chiesto la separazione), il fatto che al comune indirizzo di residenza siano state inviate numerose diffide (doc. 2, 3, 4 allegati all'atto di citazione) da parte degli odierni attori, prima dell'alienazione contestata e, segnatamente, nell'anno 2018. Inoltre, appare inverosimile che la dott.ssa non fosse consapevole di una CP_3 vicenda così rilevante nell'ambito della vita del marito, specie ove si consideri che la stessa ha deciso di comprare da quest'ultimo la sua quota di proprietà della casa, e che quindi manteneva ancora alcuni contatti con il marito, se non altro per accordarsi circa la gestione della pratica di compravendita dell'immobile. A tal riguardo, le stesse modalità di pagamento della quota dell'immobile appaiono quantomeno atipiche, posto che – attraverso un complesso meccanismo di compensazione – la convenuta ha sostanzialmente omesso di versare alcunché come prezzo dell'acquisto. In proposito, deve rilevarsi come i convenuti abbiano contratto matrimonio nel 1994 in regime patrimoniale di comunione legale, mentre nel 2011 hanno deciso di adottare il regime patrimoniale di separazione dei beni.
Peraltro, in relazione alla circostanza che la convenuta avrebbe opposto in compensazione al coniuge un credito legittimamente vantato in quanto ella aveva sostenuto in via esclusiva le spese per il mutuo della abitazione, va evidenziato come tale prospettazione non sia condivisibile sotto il profilo strettamente giuridico. Difatti, deve qui richiamarsi quella giurisprudenza di legittimità per cui in via generale ed astratta, può soltanto affermarsi che sono irripetibili tutte quelle attribuzioni che sono state eseguite per concorrere a realizzare un progetto di vita in comune. L'erogazione
(eccessiva o non) si presume effettuata in ragione di un comune progetto di convivenza: diviene così irripetibile in quanto sorretta da una giusta causa. Sarà onere della parte che pretende di ottenere la restituzione della somma dimostrare l'eventuale causa diversa (ad esempio, un prestito) in ragione della quale l'operazione economica era stata attuata in costanza di rapporto coniugale o di convivenza (così Cass. civ., Sez. III, ordinanza del
21/02/2023, n. 5385).
Nella medesima ordinanza si afferma, proprio in riferimento al mutuo cointestato ad entrambi i coniugi ma pagato da uno solo di essi, che, salvo l'esistenza di un differente accordo inter partes, il quale va provato, non sono ripetibili le somme pagate da uno solo
8 dei coniugi (in costanza di matrimonio, a titolo di rate del mutuo contratto da entrambi in solido per l'acquisto della casa coniugale, anche se cointestata).
Dunque, la stessa giurisprudenza di legittimità esclude la ripetibilità – e, dunque, la opponibilità in compensazione – di tale tipologia di spese, per cui il prezzo dell'immobile avrebbe dovuto essere versato dall'acquirente nel caso de quo (ed invero, la medesima giurisprudenza evidenzia come la ripetibilità potrà essere fatta valere solo dopo la separazione ed esclusivamente per le somme pagate successivamente, testualmente ordinanza n. 5385 del 2023 cit.). Al contrario, nella vicenda in esame non è stato versato alcun corrispettivo, con la conseguenza che il dott. si è spogliato di un importante cespite CP_2 patrimoniale sic et simpliciter, senza neppure ottenere alcuna erogazione di denaro. Ultimo elemento a sostegno della scientia damni in capo all'acquirente è dato dal rilievo mediatico e giornalistico che ha avuto la vicenda, attese le gravi conseguenze invalidanti che sono derivate alla sig.ra (si vedano in proposito gli articoli di giornale prodotti Per_3 ai doc. 25 e 26 dalla parte attrice).
Tale circostanza risulta provata, a fortiori, se si considera che la convenuta esercita anch'ella la propria attività in ambito medico (è dirigente medico), per cui non risulta credibile che la stessa non abbia avuto alcuna notizia di una vicenda così grave che ha coinvolto il marito, operante nel medesimo settore professionale.
Risulta così provata la consapevolezza in capo alla acquirente del pregiudizio che tale atto di alienazione avrebbe comportato ai creditori del coniuge/alienante, vista la pluralità di indizi precisi e concordanti in tale senso.
Sul punto, va ricordato che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, in tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (così Cass. civ., Sez. III, Sentenza, del
30/12/2014, n. 27546).
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente decidendo nella causa n. 856/2024 R.G. promossa da , Parte_1 [...]
, OI GL, nei confronti di CP_1 Parte_4 [...]
e , ogni diversa Controparte_2 Controparte_3 domanda ed eccezione rigettata,
- dichiara l'inefficacia a favore di , , OI GL, Parte_1 CP_1
e contro Parte_4 Controparte_2
e dell' atto di compravendita per rogito
[...] Controparte_3
Notaio iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Treviso del Persona_1
16/1/2019 n 25035 Rep e n 15297 Racc reg a Montebelluna il 22/1/2019 al n 403
9 e trascritto a Venezia il 23/1/2019 ai nn 2226/1541 intervenuto tra
[...]
(c.f. ) nato a [...] Controparte_2 C.F._8
(Perù) il 1/03/1953 ( venditore ) e (c.f. : Controparte_3
) nata a [...] il [...] ( acquirente ) ed avente ad C.F._7
oggetto il trasferimento del diritto di proprietà della quota di una metà dell' immobile qui di seguito catastalmente individuato: Catasto Fabbricati – Comune di Venezia – F 134: 1) MN 342 sub 2 – Riviera Venti Settembre n 58 – zona censuaria 9 – categ A/2 - classe 5 – vani 8,5 – RCE 1.526,80 – 2) MN 342 sub 22
– Riviera Venti Settembre n 14 – piano T zona censuaria 9 – Categoria C/6 – classe 8, mq 14 – RCE 144,61;
- condanna e Controparte_2 CP_3
alla rifusione nei confronti di , , OI
[...] Parte_1 CP_1
GL, E delle spese di lite che liquida in Pt_2 Parte_3 complessivi € 14.103,00 per compenso professionale, oltre spese generali e accessori come per legge.
Venezia, 3.4.2025
Il Giudice
(Dott.ssa Silvia
Bianchi)
Provvedimento redatto con la collaborazione del M.O.T. Dott. Alessio Zangheri.
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