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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado La Spezia, sez. I, sentenza 15/01/2026, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di La Spezia |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 10/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LA SPEZIA Sezione 1, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LAINO AURELIO, Presidente
SGAMBATI GIOVANNI, Relatore
RANALDI ALESSANDRO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 134/2024 depositato il 24/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale La Spezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIM.PAGAMENTO n. 5620249000875042 IRPEF-ALTRO
- DINIEGO ISTANZA IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620010022607349501 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 191/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Come in atti e verbali di causa.
Resistente/Appellato: Come in atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha nei termini di legge impugnato l'Intimazione di pagamento n. 056 2024 90008750 42/00, a lei notificata il 7.2.2024, avente ad oggetto pretese tributarie di cui alla precedente cartella notificata il
15.1.2008, per un importo di €. 6.080,20 calcolato alla data del 12.2.2024 riguardante: 1) Ritenute IRPEF anno 1993 per complessivi €. 912,04, 2) Ritenute IRPEF e interessi anno 1993 per complessivi €. 300,94,
3) Ritenute alla fonte su indennità per cessazione rapporto di lavoro anno 1993 per complessivi €. 3.645,14,
4) Ritenute IRPEF e interessi anno 1993 per complessivi €. 1.222,08.
La ricorrete assumeva che si trattasse di debiti imputabili esclusivamente al proprio genitore, Nominativo_1 deceduto in La Spezia in data 15.5.1993 evidenziando:
1- che, unitamente alla sorella, signora Nominativo_2
, non destinataria delle intimazioni impugnate, aveva provveduto alla accettazione dell'eredità con beneficio di inventario con atto a rogito del Notaio Nominativo_3 in data 4.12.1993; 2- che con nota del Direttore Provinciale di Agenzia delle Entrate, era stata rigettata l'istanza di sospensione legale della cartella – intimazione proposta ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 228/2012.
-
L'ufficio, costituendosi in giudizio ha resistito al ricorso, ribadendo la legittimità del proprio operato.
-
Fissata l'udienza di discussione, la ricorrente ha depositato atto con cui ha evidenziato di aver saldato il pagamento delle somme oggetto di contestazione sono state saldate dalla ricorrente prima della fissazione della odierna UP con integrale estinzione del debito e anche del parallelo procedimento di esecuzione mobiliare avente identico oggetto.
Nell'atto è dichiarato che non vi era “più alcun interesse alla decisione del presente ricorso in ragione della avvenuta integrale soddisfazione della pretesa dell'Ufficio, il quale per altro ha condiviso la compensazione delle spese legali del presente giudizio (già compensate in sede di esecuzione mobiliare)”.
Chiedendo “la definizione del presente ricorso con la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse, o altra meglio vista, a spese integralmente compensate.”
Accertata la mancanza di osservazioni da parte dell'Ufficio è stata emessa la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Viste le ricordate emergenze processuali, ricorre – ex articolo 44 segg. del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546 – un caso di estinzione della lite tributaria.
Deve ritenersi che con l'atto depositato prima dell'udienza, la ricorrente abbia formulato una rinuncia al ricorso cui l'Ufficio ha sostanzialmente prestato accettazione senza nulla opporre.
Risulta peraltro anche saldato il debito tributario di cui all'intimazione impugnata talché ricorre un'ipotesi di cessazione della materia del contendere. Il predetto art. 44 al primo comma prevede l'estinzione del giudizio a seguito di rinuncia al ricorso.
Va quindi pronunciata l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
DICHIARA estinto il giudizio per rinuncia al ricorso.
COMPENSA le spese del giudizio.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LA SPEZIA Sezione 1, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LAINO AURELIO, Presidente
SGAMBATI GIOVANNI, Relatore
RANALDI ALESSANDRO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 134/2024 depositato il 24/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale La Spezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIM.PAGAMENTO n. 5620249000875042 IRPEF-ALTRO
- DINIEGO ISTANZA IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620010022607349501 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 191/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Come in atti e verbali di causa.
Resistente/Appellato: Come in atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha nei termini di legge impugnato l'Intimazione di pagamento n. 056 2024 90008750 42/00, a lei notificata il 7.2.2024, avente ad oggetto pretese tributarie di cui alla precedente cartella notificata il
15.1.2008, per un importo di €. 6.080,20 calcolato alla data del 12.2.2024 riguardante: 1) Ritenute IRPEF anno 1993 per complessivi €. 912,04, 2) Ritenute IRPEF e interessi anno 1993 per complessivi €. 300,94,
3) Ritenute alla fonte su indennità per cessazione rapporto di lavoro anno 1993 per complessivi €. 3.645,14,
4) Ritenute IRPEF e interessi anno 1993 per complessivi €. 1.222,08.
La ricorrete assumeva che si trattasse di debiti imputabili esclusivamente al proprio genitore, Nominativo_1 deceduto in La Spezia in data 15.5.1993 evidenziando:
1- che, unitamente alla sorella, signora Nominativo_2
, non destinataria delle intimazioni impugnate, aveva provveduto alla accettazione dell'eredità con beneficio di inventario con atto a rogito del Notaio Nominativo_3 in data 4.12.1993; 2- che con nota del Direttore Provinciale di Agenzia delle Entrate, era stata rigettata l'istanza di sospensione legale della cartella – intimazione proposta ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 228/2012.
-
L'ufficio, costituendosi in giudizio ha resistito al ricorso, ribadendo la legittimità del proprio operato.
-
Fissata l'udienza di discussione, la ricorrente ha depositato atto con cui ha evidenziato di aver saldato il pagamento delle somme oggetto di contestazione sono state saldate dalla ricorrente prima della fissazione della odierna UP con integrale estinzione del debito e anche del parallelo procedimento di esecuzione mobiliare avente identico oggetto.
Nell'atto è dichiarato che non vi era “più alcun interesse alla decisione del presente ricorso in ragione della avvenuta integrale soddisfazione della pretesa dell'Ufficio, il quale per altro ha condiviso la compensazione delle spese legali del presente giudizio (già compensate in sede di esecuzione mobiliare)”.
Chiedendo “la definizione del presente ricorso con la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse, o altra meglio vista, a spese integralmente compensate.”
Accertata la mancanza di osservazioni da parte dell'Ufficio è stata emessa la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Viste le ricordate emergenze processuali, ricorre – ex articolo 44 segg. del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546 – un caso di estinzione della lite tributaria.
Deve ritenersi che con l'atto depositato prima dell'udienza, la ricorrente abbia formulato una rinuncia al ricorso cui l'Ufficio ha sostanzialmente prestato accettazione senza nulla opporre.
Risulta peraltro anche saldato il debito tributario di cui all'intimazione impugnata talché ricorre un'ipotesi di cessazione della materia del contendere. Il predetto art. 44 al primo comma prevede l'estinzione del giudizio a seguito di rinuncia al ricorso.
Va quindi pronunciata l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
DICHIARA estinto il giudizio per rinuncia al ricorso.
COMPENSA le spese del giudizio.