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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 07/04/2025, n. 1164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1164 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.g. n. 2723/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2723/2024 promossa da:
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to MOSCATI ANGELO;
Parte_1
RICORRENTE
contro
; Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
La parte ha concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 25.03.2025.
Con ricorso depositato in data 24.04.2024 la ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio concordatario il 3.07.1993 in Napoli con parte resistente, dalla cui unione sono nati i figli i Per_1 (il 24.12,1993), e (il 28.02.2003), adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse Per_2
pronunciata la separazione personale dei coniugi.
A sostegno della domanda deduceva che l'esito infelice dell'unione coniugale era scaturito da un'insanabile incompatibilità caratteriale che aveva reso intollerabile la convivenza. Chiedeva, pertanto, pronunciarsi sentenza di separazione personale dei coniugi e previo passaggio in giudicato della sentenza parziale di separazione, chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza di prima comparizione del 20.09.2024 il Giudice, rilevata l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante la mancata comparizione del resistente, rilevata l'assenza di provvedimenti provvisori e urgenti da adottare, autorizzava i coniugi a vivere separati e fissava l'udienza cartolare del 25.03.2025 per la rimessione della causa al Collegio con termine per note fino al giorno d'udienza.
Con note di trattazione scritta il difensore, per parte ricorrente, nel riportarsi espressamente alle richieste formulate ed alla documentazione prodotta in atti, nonché ai verbali di causa, chiedeva la pronuncia della separazione personale dei coniugi con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio civile.
All'udienza del 25.03.2025 il g.i. riservava la causa al Collegio per la decisione.
In via preliminare va dichiarata la contumacia del sig. , regolarmente convenuto in Controparte_1
giudizio e non costituitosi.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui, essendo venuta meno tra i coniugi ogni forma di comunione materiale e spirituale, ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. L'impossibilità di addivenire ad una conciliazione nel corso del giudizio, anche per la contumacia della resistente, che non ha inteso costituirsi nonché
l'ormai perdurante cessazione di qualsivoglia forma di cooperazione dei coniugi nell'interesse della famiglia sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni reciproco interesse.
Per quanto esposto, ritiene questo Collegio che debba essere dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Non essendo state formulate domande accessorie, null'altro si dispone.
La contumacia di parte resistente e la natura costitutiva del giudizio determinano la non ripetibilità delle spese del giudizio. Rilevato che parte ricorrente, previo passaggio in giudicato della sentenza parziale di separazione, verificate le condizioni ed i termini di legge della mancata ripresa della convivenza, chiedeva pronunciarsi anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Rilevato, pertanto, che la causa va rimessa sul ruolo per la prosecuzione ai fini della pronuncia di divorzio e che a ciò si provvede con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• Dichiara la contumacia di parte resistente;
• Pronuncia ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. la separazione personale dei coniugi Pt_1
nata a [...] il [...] e nato a [...] il
[...] Controparte_1
3.09.1968 che hanno contratto matrimonio in Napoli il 3.07.1993;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli (l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396) Ordinamento dello Stato Civile - atto n.154 parte II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1993;
• Rimette la causa sul ruolo, con separata ordinanza, ai fini della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
• Spese non ripetibili.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 26.03.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott.ssa Giovanna Caso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2723/2024 promossa da:
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to MOSCATI ANGELO;
Parte_1
RICORRENTE
contro
; Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
La parte ha concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 25.03.2025.
Con ricorso depositato in data 24.04.2024 la ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio concordatario il 3.07.1993 in Napoli con parte resistente, dalla cui unione sono nati i figli i Per_1 (il 24.12,1993), e (il 28.02.2003), adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse Per_2
pronunciata la separazione personale dei coniugi.
A sostegno della domanda deduceva che l'esito infelice dell'unione coniugale era scaturito da un'insanabile incompatibilità caratteriale che aveva reso intollerabile la convivenza. Chiedeva, pertanto, pronunciarsi sentenza di separazione personale dei coniugi e previo passaggio in giudicato della sentenza parziale di separazione, chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza di prima comparizione del 20.09.2024 il Giudice, rilevata l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante la mancata comparizione del resistente, rilevata l'assenza di provvedimenti provvisori e urgenti da adottare, autorizzava i coniugi a vivere separati e fissava l'udienza cartolare del 25.03.2025 per la rimessione della causa al Collegio con termine per note fino al giorno d'udienza.
Con note di trattazione scritta il difensore, per parte ricorrente, nel riportarsi espressamente alle richieste formulate ed alla documentazione prodotta in atti, nonché ai verbali di causa, chiedeva la pronuncia della separazione personale dei coniugi con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio civile.
All'udienza del 25.03.2025 il g.i. riservava la causa al Collegio per la decisione.
In via preliminare va dichiarata la contumacia del sig. , regolarmente convenuto in Controparte_1
giudizio e non costituitosi.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui, essendo venuta meno tra i coniugi ogni forma di comunione materiale e spirituale, ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. L'impossibilità di addivenire ad una conciliazione nel corso del giudizio, anche per la contumacia della resistente, che non ha inteso costituirsi nonché
l'ormai perdurante cessazione di qualsivoglia forma di cooperazione dei coniugi nell'interesse della famiglia sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni reciproco interesse.
Per quanto esposto, ritiene questo Collegio che debba essere dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Non essendo state formulate domande accessorie, null'altro si dispone.
La contumacia di parte resistente e la natura costitutiva del giudizio determinano la non ripetibilità delle spese del giudizio. Rilevato che parte ricorrente, previo passaggio in giudicato della sentenza parziale di separazione, verificate le condizioni ed i termini di legge della mancata ripresa della convivenza, chiedeva pronunciarsi anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Rilevato, pertanto, che la causa va rimessa sul ruolo per la prosecuzione ai fini della pronuncia di divorzio e che a ciò si provvede con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• Dichiara la contumacia di parte resistente;
• Pronuncia ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. la separazione personale dei coniugi Pt_1
nata a [...] il [...] e nato a [...] il
[...] Controparte_1
3.09.1968 che hanno contratto matrimonio in Napoli il 3.07.1993;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli (l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396) Ordinamento dello Stato Civile - atto n.154 parte II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1993;
• Rimette la causa sul ruolo, con separata ordinanza, ai fini della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
• Spese non ripetibili.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 26.03.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott.ssa Giovanna Caso