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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/05/2025, n. 1992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1992 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 9147/2021, tra
(C.F. in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. LUCIA CACCIAPUOTI (C.F.
) con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC indicato C.F._1 in atti
OPPONENTE
e
, in persona del l.r.p.t., CP_1 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avv. Roberto Russo (CF:
), con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC indicato C.F._2 in atti nonché
, in persona del Sindaco p.t., Parte_2 rappresentato e difeso – come da procura in atti – dall'avv. Domenico Pignetti (CF:
e dall'avv. Giuseppe Nerone (CF: , C.F._3 C.F._4 con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC indicato in atti;
OPPOSTI
AVENTE AD OGGETTO
Opposizione ad avviso di accertamento esecutivo n. 2021/1938, notificato in data 28.7.2021
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato alla nonché al CP_1 Parte_2
il (d'ora in poi, anche: l'opponente o
[...] Parte_1 il ) ha proposto opposizione (qualificata come) ex art. 615 c.p.c. avverso Parte_1
l'avviso di accertamento esecutivo n. 2021/1938 notificato dal Concessionario in data 28.7.2021 e relativo alla riscossione, per conto del detto Ente locale, dei canoni idrici relativi agli anni 2012, 2013, e 2014.
2. Dopo aver riportato il dettaglio delle fatture giustificative dei suddetti (presunti) crediti, il ha eccepito: a) la nullità degli avvisi di accertamento per la Parte_1 prescrizione dei crediti nonché per la mancata notifica degli atti presupposti con riferimento agli anni 2012, 2013 e 2014; b) la nullità dell'avviso di accertamento per la carenza dei requisiti formali essenziali”.
Ha quindi così concluso nel senso che segue:
“In via preliminare: - disporre l'immediata sospensione dei provvedimenti opposti;
Nel merito: - accertare e dichiarare l'inesistenza anche parziale, dei crediti oggetto degli avvisi di accertamento impugnati;
- accertare e dichiarare come non dovute tutte ovvero parte delle somme oggetto degli avvisi di accertamento impugnati;
- annullare e comunque dichiarare inefficaci, anche parzialmente, gli avvisi di accertamento impugnati;
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione, anche parziale, dei crediti. Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
3. Si è costituito il Concessionario per la riscossione che ha contestato punto per punto l'avverso dedotto, rassegnando le seguenti conclusioni:
“In via preliminare -Rigettare la richiesta di sospensione per insussistenza dei requisiti Nel merito - Dichiarare la carenza di legittimazione passiva del concessionario su eventuali vizi di merito della pretesa;
-Rigettare la domanda nei confronti del concessionario poiché infondata in fatto e in diritto e non provata;
Condannare controparte al pagamento delle spese della presente procedura il tutto in favore del sottoscritto procuratore quale antistatario”.
4. Dal canto suo, il – nel costituirsi in giudizio – ha Parte_2 contestato il fondamento dell'avversa domanda.
Più in dettaglio, l'Ente creditore ha eccepito l'inammissibilità dell'azione per violazione del termine di venti giorni dalla notifica del titolo prescritto dall'art. 617 c.p.c.
In secondo luogo, ha rilevato l'infondatezza dell'eccezione di nullità degli avvisi di accertamento non essendo decorso il termine quinquennale di prescrizione (precisava di aver notificato alcune messe in mora segnatamente: - tramite raccomandata a.r. n° 61369333751-1 del 28/11/2014 e ricevuta il 12/12/2014; - tramite raccomandata a.r. CRS01D271117002186AR del 22/12/2017, ricevuta il 10/03/2018; - tramite racc.ta a/r n. 1900000008031 consegnata in data 06/12/2019). Affermava di aver notificato anche le fatture ed allegava il prospetto fatture. Reiterava le argomentazioni sulla genericità dell'eccezione di prescrizione.
Ancora ha dedotto la legittimità della procedura di riscossione posta in essere dalla
CP_1
Ha poi svolto ulteriori difese, invero inconferenti rispetto al tema decisorio, così come delineato dalla domanda introduttiva (in cui, a ben vedere, giammai si è fatta questione della correttezza della misurazione dei consumi idrici (e quindi dell'importo rivendicato).
5. A seguito di diversi rinvii, il GI respingeva l'istanza di sospensione dell'e.e. dell'avviso di accertamento impugnato e quindi assegnava i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
6. In particolare, nella memoria di cui al primo termine della menzionata disposizione, l'opponente: da un lato, ribatteva alla deduzione avversaria circa l'avvenuta notifica di atti interruttivi;
dall'altro lato, “allo scopo di precisare la domanda introduttiva” cha contestato “il quantum richiesto, nonché il corretto funzionamento del contatore idrico e, pertanto, si chiede l'accertamento negativo del credito richiesto con gli avvisi di accertamento impugnati. Sul punto recenti innesti giurisprudenziali hanno sancito che in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera semplice veridicità, sicché in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore fosse perfettamente funzionante, di converso dovendo l'utente – fruitore dimostrare unicamente di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare incremento dei consumi”.
Sulla stessa linea argomentativa da ultimo illustrata, richiedeva, nella memoria di cui al secondo termine dell'art. 183, comma 6, c.p.c., “l'ammissione della CTU al fine di accertare il corretto funzionamento dei contatori idrici con particolare riferimento alle annualità indicate nell'accertamento n. 2021/1938”.
7. Con provvedimento del 25.1.2023, il GI rinviava la causa per la p.c. all'udienza del 16.9.2024 (ritenendo ultroneo l'espletamento della CTU); quest'ultima veniva differita al 3.2.2025 per il prosieguo innanzi allo scrivente (subentrato sul ruolo a far data dal 30.9.2024).
8. In tale ultima occasione le parti hanno rassegnato le conclusioni e concluso in conformità.
9. La causa è stata trattenuta in decisione.
10. Negli scritti conclusionali le parti si sono riportate ai rispettivi asserti difensivi ulteriormente specificandoli e ribadendo le richieste già formulate.
11. La domanda va accolta per le ragioni che si vanno a dire.
12. Va premesso che il tratto caratterizzante dell'avviso di accertamento esecutivo di cui all'art. 1, commi da 784 a 815, l. n. 160/2019 è dato dalla circostanza che si tratta di un atto che reca sia le caratteristiche dell'accertamento della sussistenza della pretesa che quelle di titolo esecutivo al fine di fondare l'azione esecutiva intrapresa per il recupero della somma accertata.
In tal senso è inequivoco il tenore letterale dell'art. 1, comma 792, l. n. 160/2019, a mente del quale decorso inutilmente il termine per impugnare l'atto di accertamento, quest'ultimo assume ipso facto valore di titolo esecutivo;
cioè di atto idoneo a fondare l'esecuzione forzata nelle speciali forme disciplinata dal d.p.r. n. 602 del 1973, senza che sia necessaria la preventiva notifica di una cartella di pagamento o dell'ingiunzione fiscale. Come è stato sottolineato dalla dottrina (che in questa sede non può essere citata stante il divieto di cui all'art. 118, comma 3, d.a. c.p.c.), si tratta di una ipotesi di
“concentrazione della riscossione nell'accertamento”, a somiglianza di quanto avvenuto in altri settori dell'ordinamento (si pensi, tanto per fare un esempio, al c.d. avviso di addebito quanto al recupero dei crediti previdenziali e contributivi).
13. Tenuto conto di quanto detto, va osservato, da un lato, che è errata la qualificazione della domanda ipotizzata da parte opponente, non trattandosi di opposizione preventiva all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., data per i casi in cui, essendovi già un titolo, sia sulla base di questo emessa una successiva cartella di pagamento, avente, per analogia con l'esecuzione “codicistica”, la funzione di atto di precetto (l'opposizione all'accertamento esecutivo è pertanto recta via opposizione di merito similmente a quanto accadeva in materia di ingiunzione fiscale ex r.d. n. 639/2010); dall'altro lato, che – per analoghe ragioni - è errata la qualificazione (ex art. 617 c.p.c.) ipotizzata dal per sostenere la tardività Parte_2 dell'opposizione proposta.
14. Ancora in via preliminare appare necessario chiarire che la contestazione relativa al corretto funzionamento dei contatori (su cui il si è Parte_2 difeso benché nell'atto introduttivo l'opponente nulla avesse dedotto al riguardo), sviluppata dall'opponente nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. non rappresenta la
“precisazione di una domanda già proposta” sebbene una inammissibile domanda nuova.
Difatti, è noto che l'eccezione di prescrizione si basa sulla deduzione che chi è titolare di un diritto abbia trascurato od omesso di esercitarlo per un certo tempo;
al contrario, la censura relativa all'errata misurazione dei consumi si fonda una ragione del tutto diversa da quella appena esposta, con la conseguenza che tale difesa non costituisce “precisazione” della prima, con conseguente sua inammissibilità se proposta nell'ambito della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1) c.p.c.; e ciò anche a prescindere dalla circostanza che il tema sia stato “introdotto” nel giudizio dal
(probabilmente come conseguenza di una difesa “seriale”), Parte_2 siccome resta il fatto che l'opponente non aveva al riguardo svolto alcuna eccezione nell'atto introduttivo.
15. Ciò posto ha rilievo assorbente l'eccezione di prescrizione formulata, per le ragioni che si vanno ad esporre.
16. Gli atti interruttivi prodotti non sono idonei al loro scopo;
con la precisazione che il primo sollecito di pagamento (2014) non concerne alcuna delle fatture indicate nell'avviso di accertamento impugnato e, pertanto, l'esame della questione se tale atto sia stato notificato correttamente o meno è del tutto ultroneo.
17. Quanto agli altri due solleciti di pagamento (2017 e 2019): da un lato, alcune fatture non risultano in essi menzionate (fattura n. 5290, n. 10874, n. 5363, n. 10995, 16476 e 16638); dall'altro lato (e invia del tutto assorbente), perché tali atti non risultano ritualmente notificati per le ragioni che si vanno ad esporre.
È costante, in giurisprudenza, e merita quindi condivisione, l'orientamento secondo cui “la notifica al condominio di edifici, in quanto semplice "ente di gestione" privo soggettività giuridica, va effettuata, secondo le regole stabilite per le persone fisiche, all'amministratore, quale elemento che unifica, all'esterno, la compagine dei proprietari delle singole porzioni immobiliari, sicché, oltre che ovunque, "in mani proprie", l'atto può essere consegnato ai soggetti abilitati a riceverlo, invece del destinatario, soltanto nei luoghi in cui ciò è consentito dagli art. 139 e ss. c.p.c., tra i quali può essere compreso, in quanto "ufficio" dell'amministratore, anche lo stabile condominiale, ma solo a condizione che ivi esistano locali, come può essere la portineria, specificamente destinati e concretamente utilizzati per l'organizzazione e lo svolgimento della gestione delle cose e dei servizi comuni” (Cass. 29.12.2016, n. 27352).
Tenuto conto di quanto sopra, va osservato che: a) la diffida del 2017 non reca nell'intestazione alcun riferimento all'amministratore; b) che la correlativa relata non specifica la qualifica del consegnatario dell'atto.
Da tanto discende, senz'altro, che tale notifica non può ritenersi perfezionata.
Relativamente alla diffida del 2019, va preliminarmente ricordato che la giurisprudenza di merito, a specificazione del principio suddetto, ha osservato che
“per la sua validità, la notifica di un atto giudiziario ad un condominio non richiede l'espressa indicazione del nominativo dell'amministratore, essendo sufficiente il generico richiamo alla carica di rappresentanza;
ciò che è indispensabile, invece, è che tutti gli atti rivolti al condominio siano notificati presso il domicilio dell'amministratore in carica, essendo il condominio un ente di gestione sfornito di personalità giuridica e non dotato di una sede propria” (Trib. Roma, 2.1.2023, n. 6).
Tuttavia, tale affermazione va coordinata con quella per cui “essendo il Parte_1 un ente sfornito di personalità e autonomia patrimoniale che agisce, in campo sostanziale e processuale, attraverso l'amministratore, tecnico ex art. 46 c.c. - le notificazioni vanno effettuate all'amministratore presso il suo domicilio privato ovvero presso lo stabile condominiale, purché esistano locali destinati specificamente allo svolgimento e all'organizzazione dell'attività condominiale;
qualora dalla relazione di notifica risulti che il destinatario abbia rifiutato l'atto negando la qualità di amministratore del , deve ritenersi affetta da nullità la relativa Parte_1 notificazione, a meno che il condominio non si costituisca in giudizio o, in caso di mancata costituzione, l'attore non dimostri, ove questa già non risulti aliunde, ovvero non sia pacifica, la sussistenza in capo al soggetto che ha rifiutato l'atto dei poteri rappresentativi del condominio. Ne consegue che, nel caso di rifiuto motivato dall'assenza di poteri rappresentativi, non solo non opera la presunzione legale di avvenuta notifica di cui all'art. 138 c.p.c. ma non potrà procedersi alla notifica neppure ai sensi dell'art. 140 c.p.c., atteso che, nel primo caso, l'effetto previsto dalla norma si verifica solo ove il rifiuto provenga dal soggetto che si identifichi inequivocamente come destinatario dell'atto e, nel secondo caso, la notifica ex art. 140 c.p.c. è possibile solo ove il rifiuto provenga da soggetti che siano col destinatario nella relazione prevista dall'art. 139 c.p.c.” (Cass. 7.7.2004, n. 12460).
Siccome la notifica della diffida in questione è avvenuta per “compiuta giacenza” non è dato desumere (né risulta dimostrato dall'interessato) la sussistenza in capo al soggetto che ha rifiutato l'atto dei poteri rappresentativi del condominio.
Ne consegue che anche tale notifica, seppure per ragioni diverse, non può ritenersi perfezionata. In definitiva, per una parte delle fatture non vi è alcun atto interruttivo e, per altra parte, gli atti interruttivi, in quanto non risulta dimostrata la rituale notifica degli stessi, non conseguono l'effetto loro proprio.
Ragione per la quale – come detto – va accolta l'assorbente eccezione di prescrizione.
18. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del principio di causalità, vanno poste a carico del , alla luce della giurisprudenza Parte_2 secondo cui “l'Agente della riscossione [e mutatis mutandis anche il Concessionario] è il soggetto istituzionalmente tenuto alla riscossione, dal che discende la sua legittimazione, anche ai fini della condanna alle spese e, quindi, salva la chiamata in manleva dell'Ente creditore, è l'unica parte che debba sopportare il carico delle spese in caso di soccombenza” (in questo senso v. tra le tante Cass. 11.7.2016, n. 14125, e più di recente Cass. 6.2.2017, n. 3101).
Nel caso specifico: a) il Concessionario ha formulato espressa domanda di manleva per il caso di accoglimento della domanda attorea;
b) tale evento processuale è esclusivamente ricollegabile all'attività procedimentale posta in essere dall'Ente creditore prima dell'affidamento in carico dei crediti in questione.
Quanto ai rapporti tra opponente e Concessionario le spese vanno compensate, non essendo configurabile, per quanto detto, un ruolo del secondo nella causazione della eccepita prescrizione.
19. Letto il d.m. n. 55 del 2014 e le allegate tabelle, tenuto conto dello scaglione di riferimento e dell'attività effettivamente compiuta, applicata la riduzione del 40% ex art. 4, comma 1, d.m. cit., avuto riguardo al carattere documentale della causa, le stesse vanno quantificate in complessivi euro 3.046,20.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa RG. n. 9147/2021, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE la domanda e per l'effetto dichiara prescritti i crediti di cui all'avviso di accertamento indicato in epigrafe;
2. CONDANNA il alla refusione delle spese in favore di parte Parte_2 attrice nella misura di euro 3.046,20, oltre rimborso delle s.g. nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. LUCIA CACCIAPUOTI, per anticipo fattone;
mentre le COMPENSA tra parte attrice e . CP_1
Così deciso in Aversa, il 26.5.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 9147/2021, tra
(C.F. in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. LUCIA CACCIAPUOTI (C.F.
) con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC indicato C.F._1 in atti
OPPONENTE
e
, in persona del l.r.p.t., CP_1 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avv. Roberto Russo (CF:
), con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC indicato C.F._2 in atti nonché
, in persona del Sindaco p.t., Parte_2 rappresentato e difeso – come da procura in atti – dall'avv. Domenico Pignetti (CF:
e dall'avv. Giuseppe Nerone (CF: , C.F._3 C.F._4 con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC indicato in atti;
OPPOSTI
AVENTE AD OGGETTO
Opposizione ad avviso di accertamento esecutivo n. 2021/1938, notificato in data 28.7.2021
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato alla nonché al CP_1 Parte_2
il (d'ora in poi, anche: l'opponente o
[...] Parte_1 il ) ha proposto opposizione (qualificata come) ex art. 615 c.p.c. avverso Parte_1
l'avviso di accertamento esecutivo n. 2021/1938 notificato dal Concessionario in data 28.7.2021 e relativo alla riscossione, per conto del detto Ente locale, dei canoni idrici relativi agli anni 2012, 2013, e 2014.
2. Dopo aver riportato il dettaglio delle fatture giustificative dei suddetti (presunti) crediti, il ha eccepito: a) la nullità degli avvisi di accertamento per la Parte_1 prescrizione dei crediti nonché per la mancata notifica degli atti presupposti con riferimento agli anni 2012, 2013 e 2014; b) la nullità dell'avviso di accertamento per la carenza dei requisiti formali essenziali”.
Ha quindi così concluso nel senso che segue:
“In via preliminare: - disporre l'immediata sospensione dei provvedimenti opposti;
Nel merito: - accertare e dichiarare l'inesistenza anche parziale, dei crediti oggetto degli avvisi di accertamento impugnati;
- accertare e dichiarare come non dovute tutte ovvero parte delle somme oggetto degli avvisi di accertamento impugnati;
- annullare e comunque dichiarare inefficaci, anche parzialmente, gli avvisi di accertamento impugnati;
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione, anche parziale, dei crediti. Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
3. Si è costituito il Concessionario per la riscossione che ha contestato punto per punto l'avverso dedotto, rassegnando le seguenti conclusioni:
“In via preliminare -Rigettare la richiesta di sospensione per insussistenza dei requisiti Nel merito - Dichiarare la carenza di legittimazione passiva del concessionario su eventuali vizi di merito della pretesa;
-Rigettare la domanda nei confronti del concessionario poiché infondata in fatto e in diritto e non provata;
Condannare controparte al pagamento delle spese della presente procedura il tutto in favore del sottoscritto procuratore quale antistatario”.
4. Dal canto suo, il – nel costituirsi in giudizio – ha Parte_2 contestato il fondamento dell'avversa domanda.
Più in dettaglio, l'Ente creditore ha eccepito l'inammissibilità dell'azione per violazione del termine di venti giorni dalla notifica del titolo prescritto dall'art. 617 c.p.c.
In secondo luogo, ha rilevato l'infondatezza dell'eccezione di nullità degli avvisi di accertamento non essendo decorso il termine quinquennale di prescrizione (precisava di aver notificato alcune messe in mora segnatamente: - tramite raccomandata a.r. n° 61369333751-1 del 28/11/2014 e ricevuta il 12/12/2014; - tramite raccomandata a.r. CRS01D271117002186AR del 22/12/2017, ricevuta il 10/03/2018; - tramite racc.ta a/r n. 1900000008031 consegnata in data 06/12/2019). Affermava di aver notificato anche le fatture ed allegava il prospetto fatture. Reiterava le argomentazioni sulla genericità dell'eccezione di prescrizione.
Ancora ha dedotto la legittimità della procedura di riscossione posta in essere dalla
CP_1
Ha poi svolto ulteriori difese, invero inconferenti rispetto al tema decisorio, così come delineato dalla domanda introduttiva (in cui, a ben vedere, giammai si è fatta questione della correttezza della misurazione dei consumi idrici (e quindi dell'importo rivendicato).
5. A seguito di diversi rinvii, il GI respingeva l'istanza di sospensione dell'e.e. dell'avviso di accertamento impugnato e quindi assegnava i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
6. In particolare, nella memoria di cui al primo termine della menzionata disposizione, l'opponente: da un lato, ribatteva alla deduzione avversaria circa l'avvenuta notifica di atti interruttivi;
dall'altro lato, “allo scopo di precisare la domanda introduttiva” cha contestato “il quantum richiesto, nonché il corretto funzionamento del contatore idrico e, pertanto, si chiede l'accertamento negativo del credito richiesto con gli avvisi di accertamento impugnati. Sul punto recenti innesti giurisprudenziali hanno sancito che in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera semplice veridicità, sicché in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore fosse perfettamente funzionante, di converso dovendo l'utente – fruitore dimostrare unicamente di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare incremento dei consumi”.
Sulla stessa linea argomentativa da ultimo illustrata, richiedeva, nella memoria di cui al secondo termine dell'art. 183, comma 6, c.p.c., “l'ammissione della CTU al fine di accertare il corretto funzionamento dei contatori idrici con particolare riferimento alle annualità indicate nell'accertamento n. 2021/1938”.
7. Con provvedimento del 25.1.2023, il GI rinviava la causa per la p.c. all'udienza del 16.9.2024 (ritenendo ultroneo l'espletamento della CTU); quest'ultima veniva differita al 3.2.2025 per il prosieguo innanzi allo scrivente (subentrato sul ruolo a far data dal 30.9.2024).
8. In tale ultima occasione le parti hanno rassegnato le conclusioni e concluso in conformità.
9. La causa è stata trattenuta in decisione.
10. Negli scritti conclusionali le parti si sono riportate ai rispettivi asserti difensivi ulteriormente specificandoli e ribadendo le richieste già formulate.
11. La domanda va accolta per le ragioni che si vanno a dire.
12. Va premesso che il tratto caratterizzante dell'avviso di accertamento esecutivo di cui all'art. 1, commi da 784 a 815, l. n. 160/2019 è dato dalla circostanza che si tratta di un atto che reca sia le caratteristiche dell'accertamento della sussistenza della pretesa che quelle di titolo esecutivo al fine di fondare l'azione esecutiva intrapresa per il recupero della somma accertata.
In tal senso è inequivoco il tenore letterale dell'art. 1, comma 792, l. n. 160/2019, a mente del quale decorso inutilmente il termine per impugnare l'atto di accertamento, quest'ultimo assume ipso facto valore di titolo esecutivo;
cioè di atto idoneo a fondare l'esecuzione forzata nelle speciali forme disciplinata dal d.p.r. n. 602 del 1973, senza che sia necessaria la preventiva notifica di una cartella di pagamento o dell'ingiunzione fiscale. Come è stato sottolineato dalla dottrina (che in questa sede non può essere citata stante il divieto di cui all'art. 118, comma 3, d.a. c.p.c.), si tratta di una ipotesi di
“concentrazione della riscossione nell'accertamento”, a somiglianza di quanto avvenuto in altri settori dell'ordinamento (si pensi, tanto per fare un esempio, al c.d. avviso di addebito quanto al recupero dei crediti previdenziali e contributivi).
13. Tenuto conto di quanto detto, va osservato, da un lato, che è errata la qualificazione della domanda ipotizzata da parte opponente, non trattandosi di opposizione preventiva all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., data per i casi in cui, essendovi già un titolo, sia sulla base di questo emessa una successiva cartella di pagamento, avente, per analogia con l'esecuzione “codicistica”, la funzione di atto di precetto (l'opposizione all'accertamento esecutivo è pertanto recta via opposizione di merito similmente a quanto accadeva in materia di ingiunzione fiscale ex r.d. n. 639/2010); dall'altro lato, che – per analoghe ragioni - è errata la qualificazione (ex art. 617 c.p.c.) ipotizzata dal per sostenere la tardività Parte_2 dell'opposizione proposta.
14. Ancora in via preliminare appare necessario chiarire che la contestazione relativa al corretto funzionamento dei contatori (su cui il si è Parte_2 difeso benché nell'atto introduttivo l'opponente nulla avesse dedotto al riguardo), sviluppata dall'opponente nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. non rappresenta la
“precisazione di una domanda già proposta” sebbene una inammissibile domanda nuova.
Difatti, è noto che l'eccezione di prescrizione si basa sulla deduzione che chi è titolare di un diritto abbia trascurato od omesso di esercitarlo per un certo tempo;
al contrario, la censura relativa all'errata misurazione dei consumi si fonda una ragione del tutto diversa da quella appena esposta, con la conseguenza che tale difesa non costituisce “precisazione” della prima, con conseguente sua inammissibilità se proposta nell'ambito della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1) c.p.c.; e ciò anche a prescindere dalla circostanza che il tema sia stato “introdotto” nel giudizio dal
(probabilmente come conseguenza di una difesa “seriale”), Parte_2 siccome resta il fatto che l'opponente non aveva al riguardo svolto alcuna eccezione nell'atto introduttivo.
15. Ciò posto ha rilievo assorbente l'eccezione di prescrizione formulata, per le ragioni che si vanno ad esporre.
16. Gli atti interruttivi prodotti non sono idonei al loro scopo;
con la precisazione che il primo sollecito di pagamento (2014) non concerne alcuna delle fatture indicate nell'avviso di accertamento impugnato e, pertanto, l'esame della questione se tale atto sia stato notificato correttamente o meno è del tutto ultroneo.
17. Quanto agli altri due solleciti di pagamento (2017 e 2019): da un lato, alcune fatture non risultano in essi menzionate (fattura n. 5290, n. 10874, n. 5363, n. 10995, 16476 e 16638); dall'altro lato (e invia del tutto assorbente), perché tali atti non risultano ritualmente notificati per le ragioni che si vanno ad esporre.
È costante, in giurisprudenza, e merita quindi condivisione, l'orientamento secondo cui “la notifica al condominio di edifici, in quanto semplice "ente di gestione" privo soggettività giuridica, va effettuata, secondo le regole stabilite per le persone fisiche, all'amministratore, quale elemento che unifica, all'esterno, la compagine dei proprietari delle singole porzioni immobiliari, sicché, oltre che ovunque, "in mani proprie", l'atto può essere consegnato ai soggetti abilitati a riceverlo, invece del destinatario, soltanto nei luoghi in cui ciò è consentito dagli art. 139 e ss. c.p.c., tra i quali può essere compreso, in quanto "ufficio" dell'amministratore, anche lo stabile condominiale, ma solo a condizione che ivi esistano locali, come può essere la portineria, specificamente destinati e concretamente utilizzati per l'organizzazione e lo svolgimento della gestione delle cose e dei servizi comuni” (Cass. 29.12.2016, n. 27352).
Tenuto conto di quanto sopra, va osservato che: a) la diffida del 2017 non reca nell'intestazione alcun riferimento all'amministratore; b) che la correlativa relata non specifica la qualifica del consegnatario dell'atto.
Da tanto discende, senz'altro, che tale notifica non può ritenersi perfezionata.
Relativamente alla diffida del 2019, va preliminarmente ricordato che la giurisprudenza di merito, a specificazione del principio suddetto, ha osservato che
“per la sua validità, la notifica di un atto giudiziario ad un condominio non richiede l'espressa indicazione del nominativo dell'amministratore, essendo sufficiente il generico richiamo alla carica di rappresentanza;
ciò che è indispensabile, invece, è che tutti gli atti rivolti al condominio siano notificati presso il domicilio dell'amministratore in carica, essendo il condominio un ente di gestione sfornito di personalità giuridica e non dotato di una sede propria” (Trib. Roma, 2.1.2023, n. 6).
Tuttavia, tale affermazione va coordinata con quella per cui “essendo il Parte_1 un ente sfornito di personalità e autonomia patrimoniale che agisce, in campo sostanziale e processuale, attraverso l'amministratore, tecnico ex art. 46 c.c. - le notificazioni vanno effettuate all'amministratore presso il suo domicilio privato ovvero presso lo stabile condominiale, purché esistano locali destinati specificamente allo svolgimento e all'organizzazione dell'attività condominiale;
qualora dalla relazione di notifica risulti che il destinatario abbia rifiutato l'atto negando la qualità di amministratore del , deve ritenersi affetta da nullità la relativa Parte_1 notificazione, a meno che il condominio non si costituisca in giudizio o, in caso di mancata costituzione, l'attore non dimostri, ove questa già non risulti aliunde, ovvero non sia pacifica, la sussistenza in capo al soggetto che ha rifiutato l'atto dei poteri rappresentativi del condominio. Ne consegue che, nel caso di rifiuto motivato dall'assenza di poteri rappresentativi, non solo non opera la presunzione legale di avvenuta notifica di cui all'art. 138 c.p.c. ma non potrà procedersi alla notifica neppure ai sensi dell'art. 140 c.p.c., atteso che, nel primo caso, l'effetto previsto dalla norma si verifica solo ove il rifiuto provenga dal soggetto che si identifichi inequivocamente come destinatario dell'atto e, nel secondo caso, la notifica ex art. 140 c.p.c. è possibile solo ove il rifiuto provenga da soggetti che siano col destinatario nella relazione prevista dall'art. 139 c.p.c.” (Cass. 7.7.2004, n. 12460).
Siccome la notifica della diffida in questione è avvenuta per “compiuta giacenza” non è dato desumere (né risulta dimostrato dall'interessato) la sussistenza in capo al soggetto che ha rifiutato l'atto dei poteri rappresentativi del condominio.
Ne consegue che anche tale notifica, seppure per ragioni diverse, non può ritenersi perfezionata. In definitiva, per una parte delle fatture non vi è alcun atto interruttivo e, per altra parte, gli atti interruttivi, in quanto non risulta dimostrata la rituale notifica degli stessi, non conseguono l'effetto loro proprio.
Ragione per la quale – come detto – va accolta l'assorbente eccezione di prescrizione.
18. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del principio di causalità, vanno poste a carico del , alla luce della giurisprudenza Parte_2 secondo cui “l'Agente della riscossione [e mutatis mutandis anche il Concessionario] è il soggetto istituzionalmente tenuto alla riscossione, dal che discende la sua legittimazione, anche ai fini della condanna alle spese e, quindi, salva la chiamata in manleva dell'Ente creditore, è l'unica parte che debba sopportare il carico delle spese in caso di soccombenza” (in questo senso v. tra le tante Cass. 11.7.2016, n. 14125, e più di recente Cass. 6.2.2017, n. 3101).
Nel caso specifico: a) il Concessionario ha formulato espressa domanda di manleva per il caso di accoglimento della domanda attorea;
b) tale evento processuale è esclusivamente ricollegabile all'attività procedimentale posta in essere dall'Ente creditore prima dell'affidamento in carico dei crediti in questione.
Quanto ai rapporti tra opponente e Concessionario le spese vanno compensate, non essendo configurabile, per quanto detto, un ruolo del secondo nella causazione della eccepita prescrizione.
19. Letto il d.m. n. 55 del 2014 e le allegate tabelle, tenuto conto dello scaglione di riferimento e dell'attività effettivamente compiuta, applicata la riduzione del 40% ex art. 4, comma 1, d.m. cit., avuto riguardo al carattere documentale della causa, le stesse vanno quantificate in complessivi euro 3.046,20.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa RG. n. 9147/2021, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE la domanda e per l'effetto dichiara prescritti i crediti di cui all'avviso di accertamento indicato in epigrafe;
2. CONDANNA il alla refusione delle spese in favore di parte Parte_2 attrice nella misura di euro 3.046,20, oltre rimborso delle s.g. nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. LUCIA CACCIAPUOTI, per anticipo fattone;
mentre le COMPENSA tra parte attrice e . CP_1
Così deciso in Aversa, il 26.5.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta