Articolo 9 della Legge 13 dicembre 1956, n. 1410
Articolo 8Articolo 10
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13 gennaio 1957
Art. 9.
Per il periodo dal 1 luglio 1955 al 30 giugno 1956 sono estese ai personale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, in quanto applicabili, le disposizioni dell' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767 , e successive modificazioni.
A decorrere dal 1 luglio 1956, sono estese allo stesso personale, in quanto applicabili, le disposizioni dell' articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 .
Entrata in vigore il 13 gennaio 1957