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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 18/07/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Giampaolo Bellofiore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1126/2023 R.G. promossa da
(CF e (CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. FU FR C.F._2
ATTORI contro
Repubblica Federale di Germania
CONVENUTA CONTUMACE
e e , con Controparte_1 Controparte_2
l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo
INTERVENUTI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice: “a) accertare e dichiarare che quanto perpetrato in danno del militare LG FR nato il [...] a [...] ed ivi deceduto il 19.10.1997, padre degli odierni ricorrenti, da parte dell'esercito tedesco dopo gli avvenimenti dell'8 settembre 1943, deportato nei Lager in Germania dal 9 settembre 1943 al 27 luglio 1945 e sottoposto ad uno stato di sostanziale schiavitù, privo dello status di prigioniero di guerra e delle relative garanzie della Convenzione di , costretto ai lavori forzati non Per_1 retribuiti e senza limiti di tempo e tenuto in condizioni igieniche disumane e terrificanti, costituisce crimine di guerra;
b) accertare e dichiarare che la resistente Repubblica Federale di Germania, in persona dell'Ambasciatore accreditato pro-tempore in Italia, con sede in Roma nella Via San Martino della Battaglia, quale successore del Terzo Reich, è responsabile ex art. 2043 c.c., per tutte le sofferenze fisiche e psichiche patiti dal sig. LG FR, dante causa degli odierni ricorrenti, per essere stato catturato nella qualità di militare italiano dall'esercito tedesco del Terzo Reich a Durazzo ( Albania) allora territorio italiano, dopo gli avvenimenti dell'8 settembre 1943 e deportato in territorio tedesco e internato nei Lager dal 9 settembre 1943 al 27 luglio 1945 e sottoposto ad uno stato di sostanziale schiavitù , privo dello status di prigioniero di guerra e delle relative garanzie della Convenzione di , costretto ai lavori forzati non retribuiti e senza limiti di Per_1 tempo e tenuto in condizioni igieniche disumane e terrificanti;
c) Per l'effetto, condannare la resistente
Repubblica Federale di Germania, in persona dell'Ambasciatore accreditato pro-tempore in Italia, con sede in
Roma nella via San Marino della Battaglia, quale successore del Terzo Reich, all'integrale risarcimento in favore degli odierni resistenti, in qualità di eredi di LG FR, di tutti i danni non patrimoniali in conseguenza delle terrificanti sofferenze fisiche e psiche subiti da quest'ultimo per le causali in narrativa, danni da quantificarsi nella somma complessiva di € 200.000,00 oltre ad aggiungere gli “interessi compensativi” dalla data di liberazione (10.8.1945 ad oggi) o in quella maggiore o minore somma che il Giudice vorrà liquidare in via equitativa, comprensiva di rivalutazione monetaria e interessi e fino all'ammontare massimo di € 260.000,00, somme che saranno poste a carico del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime del Terzo Reich, stanziato dal D.L. 36/2022 convertito con la l.79/2022 – l. 14/2023; d) Condannare la Repubblica Federale di
Germania, in persona dell'Ambasciatore accreditato pro-tempore in Italia, a rifondere ai ricorrenti n.q., le spese, le competenze e gli onorari del presente giudizio, oltre accessori di legge. IN VIA ISTRUTTORIA: A) Si chiede
l'ammissione di prova testimoniale a mezzo del Signor residente a [...], nipote del Testimone_1 defunto LG FR dal lato materno, la cui deposizione, ancorché “de relato” essendo difficile trovare testimoni oculari, costituisce valido elemento di prova unitamente alle altre prove documentali allegate, per dire: 1. “Vero è che più volte suo zio LG FR gli ha raccontato di quello che gli era successo quando fu militare durante la
Seconda guerra mondiale ed in particolare che dopo la proclamazione dell'armistizio dell'8 settembre 1943, fu catturato a Durazzo dai tedeschi e fu deportato in un campo di concentramento in Germania;
2. “Vero è che quando aveva circa 12 anni, ha più volte ascoltato il racconto della zia madre del defunto LG Pt_3
FR, che diceva che era stata quattro anni senza avere notizie di suo figlio e che quando ritornò a casa non lo aveva riconosciuto perché era fortemente denutrito e fisicamente provato”; 3. “Vero è che suo zio LG FR, ancora in vita, ha raccontato in occasione di un compleanno, i dettagli di quando era prigioniero dei tedeschi e che mangiava bucce di patate, ratti e che una volta uccisero un gatto e lo nascosero sotto la neve per poi cercare di cucinarlo di nascosto;
4. “Vero è che ebbe ad assistere al racconto di altri dettagli della prigionia ed in particolare che costruivano baracche in legno e che se non riuscivano a farne trequattro in un giorno venivano bastonati, messi a razione ridotta e private delle scarpe”; 5. “Vero è che durante il racconto della prigionia, alcuni commilitoni furono uccisi perché avevano tentato di forzare un magazzino dove erano depositati farina e altri generi alimentari”; 6.
“Vero è che gli fu raccontato da suo zio che non potevano lavarsi in quanto anche l'acqua era razionata e dovevano decidere se usarla per lavarsi o per bere”; 7. “Vero è che suo zio gli ha raccontato che furono liberati dai
Russi, e che per rientrare in Italia attraversò un calvario e raggiunse la Sicilia dopo molto tempo dovendosi muovere
a piedi e a volte con mezzi di fortuna e costretto a cibarsi di ciò che trovava lungo il cammino”.
pag. 2/6 Per parte intervenuta: “a) preliminarmente, dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice italiano;
b) preliminarmente, dichiarare l'incompetenza territoriale del Giudice adito, essendo competente il Tribunale di
Palermo; c) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al
[...]
giacché succeduto a titolo particolare nel debito di cui è causa in data Controparte_2 antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio, e – per l'effetto – dichiararne il difetto in capo alle altre parti;
d) in ogni caso, dichiarare le domande formulate dall'odierna controparte improponibili per intervenuta decadenza o – in subordine – rigettarle nel merito, in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, infondate per difetto di prova in ordine alla qualità di erede del de cuius nonché alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
e) nella denegata ipotesi di non accoglimento dell'eccezione di prescrizione e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, procedere alla quantificazione delle poste di danno risarcibili, secondo quanto esposto nell'ambito della presente comparsa;
f) in via ancor più gradata, accogliere l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato alla controparte le somme già percepite per il medesimo titolo o, comunque, quelle che esse avrebbero potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 2, cod. civ.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato il 26.6.2023, e Parte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio la Repubblica Federale di Germania al fine di ottenere il
[...] risarcimento dei danni patiti dal loro defunto padre, FR FU, in conseguenza dei crimini di guerra commessi dal regime nazista tedesco, giacché catturato e deportato nei lager tedeschi dal 9 settembre 1943 al 27 luglio 1945 e sottoposto a uno stato di sostanziale schiavitù, privo dello status di prigioniero di guerra e delle relative garanzie della Convenzione di Per_1
All'esito dell'udienza di prima comparizione, rilevata la nullità della citazione, veniva ordinata la rinnovazione della notifica, disponendo che essa venisse effettuata, ai sensi dell'art. 43 co. 6 del d.l. 30 aprile 2002, n. 36, presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'art. 144 c.p.c.
Rinnovata la citazione, la Repubblica Federale di Germania non si è costituita, mentre sono intervenuti la e il Controparte_1 Controparte_2
i quali, per quel che rileva ai fini della decisione hanno eccepito l'incompetenza
[...] territoriale del Tribunale adito, essendo competente il Tribunale di Palermo, quale foro erariale.
La parte ricorrente ha resistito sul punto, eccependo la carenza di legittimazione a proporre detta eccezione, trattandosi di intervenienti volontari, e contestandone comunque il merito sul pag. 3/6 rilievo della “natura personale degli interessi coinvolti”, i quali prevarrebbero sulle “esigenze di carattere organizzativo che giustificano l'accertamento della competenza presso l'ufficio giudiziario individuato ai sensi del
R.D. n. 1611/1933”.
Ritenuta matura per la decisione, la causa è stata rinviata per la discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., indi trattenuta in decisione a norma del terzo comma di tale disposizione normativa.
***
L'eccezione di incompetenza territoriale è fondata e va, dunque, accolta, con conseguente assegnazione di un termine ex art. 50 c.p.c. per la riassunzione del processo dinanzi al giudice competente.
Invero, a dispetto di quanto sostenuto da parte ricorrente, l'obbligo di notifica della citazione non è finalizzato a notiziare il – quale titolare del Fondo Controparte_2 per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona – dell'esistenza del giudizio, ma vale ad affermare che in tali cause il
è vera e propria parte processuale, che deve essere necessariamente convenuta in CP_2 giudizio e la cui pretermissione deve essere rilevata anche d'ufficio dal giudice ai sensi e per gli effetti dell'art. 102 c.p.c.
Ciò risulta peraltro coerente con gli stessi obblighi assunti dalla Repubblica Italiana nei confronti della Repubblica Federale di Germania con l'Accordo di Bonn del 1961 – ratificato e reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica n° 1263 del 14 aprile 1962 - e con la legge n. 404 del 6 febbraio 1964, in forza dei quali la prima si è impegnata a tenere indenne la seconda da ogni conseguenza derivante dalla richiesta di riparazione dei pregiudizi economici patiti dalle vittime dei crimini commessi dagli esponenti del Terzo Reich, a fronte del versamento da parte di quest'ultima di quaranta milioni di marchi. Come chiarito dalla Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi in merito alla conformità al dettato costituzionale della citata disposizione legislativa, l'istituzione del si pone proprio in linea di continuità con CP_3
l'impegno assunto con l'Accordo del 1961 e ha lo scopo di sollevare lo Stato estero da ulteriori conseguenze economiche in ordine alle pretese delle vittime (Corte costituzionale sent. n.
159/2023).
Ciò posto, va premesso in termini generali che ai sensi dell'art. 25 c.p.c., per le cause nelle quali è parte un'Amministrazione dello Stato è competente, a norma delle leggi speciali sulla rappresentanza e difesa dello in giudizio e nei casi ivi previsti, il giudice del luogo dove ha Pt_4 sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. pag. 4/6 Detta norma – che ripropone quanto già espresso nell'art. 6 comma 1 r.d. 1611/1933, con il richiamo alla disciplina della rappresentanza e della difesa in giudizio dello Stato – distingue l'ipotesi in cui l'Amministrazione dello Stato sia attrice dal caso, che qui precipuamente rileva, in cui l'Amministrazione assuma il ruolo di convenuta, per cui il distretto presso il quale ha sede l'Avvocatura dello Stato si determina considerando il luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione o in cui si trova la cosa mobile o immobile oggetto della domanda.
Per l'individuazione del forum destinatae solutionis va richiamato quanto disposto dalle norme sulla contabilità pubblica (art. 54, R.D. 18.11.1923, n. 2440 e artt. 278, lett. d), 287, 407 del regolamento approvato con R.D. 23.5.1924, n. 827), le quali prevedono che i pagamenti da parte dello Stato, qualora non siano effettuati mediante ruoli, avvengano o mediante assegni o mediante ordinativi diretti sulla sezione di tesoreria della provincia ove il creditore è domiciliato, sì che il forum destinatae solutionis coincide con il luogo dove si trova tale sezione.
Per tali ragioni, chi conviene un'Amministrazione statale in una controversia relativa a diritti di obbligazione per cui opererebbero in via ordinaria i criteri di competenza di cui agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., ha la possibilità di adire, a sua scelta, il foro della prima parte dell'art. 25 sia individuandolo con l'applicazione del foro di insorgenza dell'obbligazione, sia individuandolo con l'applicazione del foro della sua esecuzione (v. Cass. 13268/2012).
Nelle cause in cui sia convenuta un'Amministrazione dello Stato e l'obbligazione dedotta in giudizio origini - come nel caso in esame - da un fatto illecito, il criterio del forum commissi delicti concorre con quello del forum destinatae solutionis individuato in base alle norme della contabilità pubblica anche quando la causa sia stata instaurata nei confronti di altri soggetti (cfr. Cass. n.
18287/2015).
Nondimeno, nel caso in esame non viene in rilievo il forum commissi delicti, atteso che le condotte illecite compiute ad opera dello Stato tedesco nei confronti di FR FU si sono interamente realizzate all'estero, ma unicamente il forum destinatae solutionis, con la conseguenza che la competenza in ordine alla presente controversia va rinvenuta nel Tribunale di Palermo, giacché il luogo (Trapani) in cui ha sede la tesoreria erariale competente per l'adempimento dell'obbligazione risarcitoria fatta valere in giudizio si trova nel distretto della
Corte d'Appello di Palermo.
Devono, infine, ritenersi sussistenti eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti costituite (cfr. Corte cost. n. 77/2018), in considerazione dell'incertezza della questione che definisce il giudizio. Invero, l'art. 43 del DL 30.4.2022, n.
36, così come modificato dalla legge di conversione 29/06/2022, n. 79, non è di facile interpretazione, giacché si limita ad imporre la notifica degli atti introduttivi all'Avvocatura pag. 5/6 dello Stato, omettendo di chiarire esplicitamente che il Controparte_2 sia parte necessaria del giudizio;
ciò che avrebbe chiarito l'applicabilità dell'art. 25 c.p.c. al caso in esame.
Nulla va disposto in punto spese con riguardo alla convenuta Repubblica Federale di
Germania, giacché rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, contrariis reiectis, così provvede:
- dichiara l'incompetenza del Tribunale di Marsala, essendo competente il Tribunale di
Palermo;
- fissa, ai sensi dell'art. 50 c.p.c., il termine di tre mesi dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione dinanzi al Giudice dichiarato competente;
- dichiara la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti costituite.
Così deciso in Marsala, il 18.7.2025.
Il Giudice
Giampaolo Bellofiore
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Giampaolo Bellofiore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1126/2023 R.G. promossa da
(CF e (CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. FU FR C.F._2
ATTORI contro
Repubblica Federale di Germania
CONVENUTA CONTUMACE
e e , con Controparte_1 Controparte_2
l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo
INTERVENUTI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice: “a) accertare e dichiarare che quanto perpetrato in danno del militare LG FR nato il [...] a [...] ed ivi deceduto il 19.10.1997, padre degli odierni ricorrenti, da parte dell'esercito tedesco dopo gli avvenimenti dell'8 settembre 1943, deportato nei Lager in Germania dal 9 settembre 1943 al 27 luglio 1945 e sottoposto ad uno stato di sostanziale schiavitù, privo dello status di prigioniero di guerra e delle relative garanzie della Convenzione di , costretto ai lavori forzati non Per_1 retribuiti e senza limiti di tempo e tenuto in condizioni igieniche disumane e terrificanti, costituisce crimine di guerra;
b) accertare e dichiarare che la resistente Repubblica Federale di Germania, in persona dell'Ambasciatore accreditato pro-tempore in Italia, con sede in Roma nella Via San Martino della Battaglia, quale successore del Terzo Reich, è responsabile ex art. 2043 c.c., per tutte le sofferenze fisiche e psichiche patiti dal sig. LG FR, dante causa degli odierni ricorrenti, per essere stato catturato nella qualità di militare italiano dall'esercito tedesco del Terzo Reich a Durazzo ( Albania) allora territorio italiano, dopo gli avvenimenti dell'8 settembre 1943 e deportato in territorio tedesco e internato nei Lager dal 9 settembre 1943 al 27 luglio 1945 e sottoposto ad uno stato di sostanziale schiavitù , privo dello status di prigioniero di guerra e delle relative garanzie della Convenzione di , costretto ai lavori forzati non retribuiti e senza limiti di Per_1 tempo e tenuto in condizioni igieniche disumane e terrificanti;
c) Per l'effetto, condannare la resistente
Repubblica Federale di Germania, in persona dell'Ambasciatore accreditato pro-tempore in Italia, con sede in
Roma nella via San Marino della Battaglia, quale successore del Terzo Reich, all'integrale risarcimento in favore degli odierni resistenti, in qualità di eredi di LG FR, di tutti i danni non patrimoniali in conseguenza delle terrificanti sofferenze fisiche e psiche subiti da quest'ultimo per le causali in narrativa, danni da quantificarsi nella somma complessiva di € 200.000,00 oltre ad aggiungere gli “interessi compensativi” dalla data di liberazione (10.8.1945 ad oggi) o in quella maggiore o minore somma che il Giudice vorrà liquidare in via equitativa, comprensiva di rivalutazione monetaria e interessi e fino all'ammontare massimo di € 260.000,00, somme che saranno poste a carico del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime del Terzo Reich, stanziato dal D.L. 36/2022 convertito con la l.79/2022 – l. 14/2023; d) Condannare la Repubblica Federale di
Germania, in persona dell'Ambasciatore accreditato pro-tempore in Italia, a rifondere ai ricorrenti n.q., le spese, le competenze e gli onorari del presente giudizio, oltre accessori di legge. IN VIA ISTRUTTORIA: A) Si chiede
l'ammissione di prova testimoniale a mezzo del Signor residente a [...], nipote del Testimone_1 defunto LG FR dal lato materno, la cui deposizione, ancorché “de relato” essendo difficile trovare testimoni oculari, costituisce valido elemento di prova unitamente alle altre prove documentali allegate, per dire: 1. “Vero è che più volte suo zio LG FR gli ha raccontato di quello che gli era successo quando fu militare durante la
Seconda guerra mondiale ed in particolare che dopo la proclamazione dell'armistizio dell'8 settembre 1943, fu catturato a Durazzo dai tedeschi e fu deportato in un campo di concentramento in Germania;
2. “Vero è che quando aveva circa 12 anni, ha più volte ascoltato il racconto della zia madre del defunto LG Pt_3
FR, che diceva che era stata quattro anni senza avere notizie di suo figlio e che quando ritornò a casa non lo aveva riconosciuto perché era fortemente denutrito e fisicamente provato”; 3. “Vero è che suo zio LG FR, ancora in vita, ha raccontato in occasione di un compleanno, i dettagli di quando era prigioniero dei tedeschi e che mangiava bucce di patate, ratti e che una volta uccisero un gatto e lo nascosero sotto la neve per poi cercare di cucinarlo di nascosto;
4. “Vero è che ebbe ad assistere al racconto di altri dettagli della prigionia ed in particolare che costruivano baracche in legno e che se non riuscivano a farne trequattro in un giorno venivano bastonati, messi a razione ridotta e private delle scarpe”; 5. “Vero è che durante il racconto della prigionia, alcuni commilitoni furono uccisi perché avevano tentato di forzare un magazzino dove erano depositati farina e altri generi alimentari”; 6.
“Vero è che gli fu raccontato da suo zio che non potevano lavarsi in quanto anche l'acqua era razionata e dovevano decidere se usarla per lavarsi o per bere”; 7. “Vero è che suo zio gli ha raccontato che furono liberati dai
Russi, e che per rientrare in Italia attraversò un calvario e raggiunse la Sicilia dopo molto tempo dovendosi muovere
a piedi e a volte con mezzi di fortuna e costretto a cibarsi di ciò che trovava lungo il cammino”.
pag. 2/6 Per parte intervenuta: “a) preliminarmente, dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice italiano;
b) preliminarmente, dichiarare l'incompetenza territoriale del Giudice adito, essendo competente il Tribunale di
Palermo; c) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al
[...]
giacché succeduto a titolo particolare nel debito di cui è causa in data Controparte_2 antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio, e – per l'effetto – dichiararne il difetto in capo alle altre parti;
d) in ogni caso, dichiarare le domande formulate dall'odierna controparte improponibili per intervenuta decadenza o – in subordine – rigettarle nel merito, in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, infondate per difetto di prova in ordine alla qualità di erede del de cuius nonché alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
e) nella denegata ipotesi di non accoglimento dell'eccezione di prescrizione e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, procedere alla quantificazione delle poste di danno risarcibili, secondo quanto esposto nell'ambito della presente comparsa;
f) in via ancor più gradata, accogliere l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato alla controparte le somme già percepite per il medesimo titolo o, comunque, quelle che esse avrebbero potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 2, cod. civ.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato il 26.6.2023, e Parte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio la Repubblica Federale di Germania al fine di ottenere il
[...] risarcimento dei danni patiti dal loro defunto padre, FR FU, in conseguenza dei crimini di guerra commessi dal regime nazista tedesco, giacché catturato e deportato nei lager tedeschi dal 9 settembre 1943 al 27 luglio 1945 e sottoposto a uno stato di sostanziale schiavitù, privo dello status di prigioniero di guerra e delle relative garanzie della Convenzione di Per_1
All'esito dell'udienza di prima comparizione, rilevata la nullità della citazione, veniva ordinata la rinnovazione della notifica, disponendo che essa venisse effettuata, ai sensi dell'art. 43 co. 6 del d.l. 30 aprile 2002, n. 36, presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'art. 144 c.p.c.
Rinnovata la citazione, la Repubblica Federale di Germania non si è costituita, mentre sono intervenuti la e il Controparte_1 Controparte_2
i quali, per quel che rileva ai fini della decisione hanno eccepito l'incompetenza
[...] territoriale del Tribunale adito, essendo competente il Tribunale di Palermo, quale foro erariale.
La parte ricorrente ha resistito sul punto, eccependo la carenza di legittimazione a proporre detta eccezione, trattandosi di intervenienti volontari, e contestandone comunque il merito sul pag. 3/6 rilievo della “natura personale degli interessi coinvolti”, i quali prevarrebbero sulle “esigenze di carattere organizzativo che giustificano l'accertamento della competenza presso l'ufficio giudiziario individuato ai sensi del
R.D. n. 1611/1933”.
Ritenuta matura per la decisione, la causa è stata rinviata per la discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., indi trattenuta in decisione a norma del terzo comma di tale disposizione normativa.
***
L'eccezione di incompetenza territoriale è fondata e va, dunque, accolta, con conseguente assegnazione di un termine ex art. 50 c.p.c. per la riassunzione del processo dinanzi al giudice competente.
Invero, a dispetto di quanto sostenuto da parte ricorrente, l'obbligo di notifica della citazione non è finalizzato a notiziare il – quale titolare del Fondo Controparte_2 per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona – dell'esistenza del giudizio, ma vale ad affermare che in tali cause il
è vera e propria parte processuale, che deve essere necessariamente convenuta in CP_2 giudizio e la cui pretermissione deve essere rilevata anche d'ufficio dal giudice ai sensi e per gli effetti dell'art. 102 c.p.c.
Ciò risulta peraltro coerente con gli stessi obblighi assunti dalla Repubblica Italiana nei confronti della Repubblica Federale di Germania con l'Accordo di Bonn del 1961 – ratificato e reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica n° 1263 del 14 aprile 1962 - e con la legge n. 404 del 6 febbraio 1964, in forza dei quali la prima si è impegnata a tenere indenne la seconda da ogni conseguenza derivante dalla richiesta di riparazione dei pregiudizi economici patiti dalle vittime dei crimini commessi dagli esponenti del Terzo Reich, a fronte del versamento da parte di quest'ultima di quaranta milioni di marchi. Come chiarito dalla Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi in merito alla conformità al dettato costituzionale della citata disposizione legislativa, l'istituzione del si pone proprio in linea di continuità con CP_3
l'impegno assunto con l'Accordo del 1961 e ha lo scopo di sollevare lo Stato estero da ulteriori conseguenze economiche in ordine alle pretese delle vittime (Corte costituzionale sent. n.
159/2023).
Ciò posto, va premesso in termini generali che ai sensi dell'art. 25 c.p.c., per le cause nelle quali è parte un'Amministrazione dello Stato è competente, a norma delle leggi speciali sulla rappresentanza e difesa dello in giudizio e nei casi ivi previsti, il giudice del luogo dove ha Pt_4 sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. pag. 4/6 Detta norma – che ripropone quanto già espresso nell'art. 6 comma 1 r.d. 1611/1933, con il richiamo alla disciplina della rappresentanza e della difesa in giudizio dello Stato – distingue l'ipotesi in cui l'Amministrazione dello Stato sia attrice dal caso, che qui precipuamente rileva, in cui l'Amministrazione assuma il ruolo di convenuta, per cui il distretto presso il quale ha sede l'Avvocatura dello Stato si determina considerando il luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione o in cui si trova la cosa mobile o immobile oggetto della domanda.
Per l'individuazione del forum destinatae solutionis va richiamato quanto disposto dalle norme sulla contabilità pubblica (art. 54, R.D. 18.11.1923, n. 2440 e artt. 278, lett. d), 287, 407 del regolamento approvato con R.D. 23.5.1924, n. 827), le quali prevedono che i pagamenti da parte dello Stato, qualora non siano effettuati mediante ruoli, avvengano o mediante assegni o mediante ordinativi diretti sulla sezione di tesoreria della provincia ove il creditore è domiciliato, sì che il forum destinatae solutionis coincide con il luogo dove si trova tale sezione.
Per tali ragioni, chi conviene un'Amministrazione statale in una controversia relativa a diritti di obbligazione per cui opererebbero in via ordinaria i criteri di competenza di cui agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., ha la possibilità di adire, a sua scelta, il foro della prima parte dell'art. 25 sia individuandolo con l'applicazione del foro di insorgenza dell'obbligazione, sia individuandolo con l'applicazione del foro della sua esecuzione (v. Cass. 13268/2012).
Nelle cause in cui sia convenuta un'Amministrazione dello Stato e l'obbligazione dedotta in giudizio origini - come nel caso in esame - da un fatto illecito, il criterio del forum commissi delicti concorre con quello del forum destinatae solutionis individuato in base alle norme della contabilità pubblica anche quando la causa sia stata instaurata nei confronti di altri soggetti (cfr. Cass. n.
18287/2015).
Nondimeno, nel caso in esame non viene in rilievo il forum commissi delicti, atteso che le condotte illecite compiute ad opera dello Stato tedesco nei confronti di FR FU si sono interamente realizzate all'estero, ma unicamente il forum destinatae solutionis, con la conseguenza che la competenza in ordine alla presente controversia va rinvenuta nel Tribunale di Palermo, giacché il luogo (Trapani) in cui ha sede la tesoreria erariale competente per l'adempimento dell'obbligazione risarcitoria fatta valere in giudizio si trova nel distretto della
Corte d'Appello di Palermo.
Devono, infine, ritenersi sussistenti eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti costituite (cfr. Corte cost. n. 77/2018), in considerazione dell'incertezza della questione che definisce il giudizio. Invero, l'art. 43 del DL 30.4.2022, n.
36, così come modificato dalla legge di conversione 29/06/2022, n. 79, non è di facile interpretazione, giacché si limita ad imporre la notifica degli atti introduttivi all'Avvocatura pag. 5/6 dello Stato, omettendo di chiarire esplicitamente che il Controparte_2 sia parte necessaria del giudizio;
ciò che avrebbe chiarito l'applicabilità dell'art. 25 c.p.c. al caso in esame.
Nulla va disposto in punto spese con riguardo alla convenuta Repubblica Federale di
Germania, giacché rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, contrariis reiectis, così provvede:
- dichiara l'incompetenza del Tribunale di Marsala, essendo competente il Tribunale di
Palermo;
- fissa, ai sensi dell'art. 50 c.p.c., il termine di tre mesi dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione dinanzi al Giudice dichiarato competente;
- dichiara la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti costituite.
Così deciso in Marsala, il 18.7.2025.
Il Giudice
Giampaolo Bellofiore
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