Ordinanza collegiale 2 marzo 2026
Sentenza breve 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 31/03/2026, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00116/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00052/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 52 del 2026, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Manlio Davide Mario Ferrario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensiva
del verbale sanitario Mod. BL/S n. SEC25000283 dd 24.11.2025 del Ministero della Difesa
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 la dott.ssa CL EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 23.1.2026 e depositato in pari data, il ricorrente impugna, previa sospensiva, il verbale sanitario emesso dal Ministero della Difesa – Comando Sanità e Veterinaria Commissione Medica Interforze di 2^ Istanza di Roma in data 24.11.2025, in cui si afferma che il militare “ E’ si idoneo al servizio militare. Monitoraggio periodico a cura del DSS e valutazione dell’idoneità alla mansione specifica a cura del medico competente (come disposto dalla Sentenza -OMISSIS- Rg 00190 Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia)”.
2. Formula il seguente motivo di ricorso:
“ Violazione di legge n. 241/90 art. 3 con eccesso di potere per omessa o falsa ed errata motivazione, erronea ed insufficiente istruttoria, illogicità, ingiustizia manifesta e violazione dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede, con travisamento e sviamento del fatto”.
Parte ricorrente deduce che il provvedimento gravato, asseritamente adottato in esecuzione della sentenza Tar Friuli Venezia Giulia-OMISSIS- sarebbe viziato per difetto di motivazione ed istruttoria.
Rappresenta altresì di aver proposto autonomo ricorso sub RG 48/2026 per l’ottemperanza della predetta decisione di questo Tribunale, con richiesta di dichiarazione di nullità del verbale sanitario di cui trattasi per violazione/elusione del giudicato.
3. Il Ministero della Difesa, pur regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito.
4. All’udienza cautelare del 24.2.2026 l’istanza è stata trattenuta in decisione.
5. Con ordinanza n. 70 del 2.3.2026 emessa ex art. 73 comma 3 c.p.a. il Collegio, considerato che dopo il passaggio in decisione della causa è stata rilevata la presenza dei presupposti per la definizione del ricorso con una sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., ha assegnato alle parti il termine di cinque giorni per il deposito di eventuali deduzioni scritte, riservandosi di decidere la causa con sentenza ai sensi del predetto art. 60 c.p.a..
6. Alla camera di consiglio del 10.3.2026 la causa è stata pertanto trattenuta in decisione.
7. Rileva il Collegio che con sentenza -OMISSIS-del 27.3.2026 di questo Tribunale è stato accolto il predetto ricorso proposto dall’odierno ricorrente sub RG 48/2026 per l’ottemperanza della sentenza-OMISSIS- con dichiarazione di nullità per elusione del giudicato del provvedimento dd 24.11.2025 di cui è chiesto l’annullamento nel presente giudizio.
8. Va pertanto dichiarata la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione ai sensi dell’art. 35 comma 1 lett. c) c.p.a.
Nulla per le spese di lite, stante la mancata costituzione del Ministero intimato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Trieste nelle camere di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 e 10 marzo 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere
CL EL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CL EL | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.