Articolo 2 della Legge 8 luglio 1988, n. 293
Articolo 1Articolo 3
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29 luglio 1988
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 23 dell'accordo stesso.
Entrata in vigore il 29 luglio 1988