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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/10/2025, n. 5782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5782 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 2856/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
V^ SEZIONE CIVILE
Nella seguente composizione:
dott.ssa Mariarosaria Budetta Presidente
dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliere
dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. a margine indicato, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
LI GI e RI AR, presso il cui studio è elettivamente domiciliato.
Appellante Contro
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Ester
Balduini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
Appellato
(C.F. ) in persona del suo legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Mario
Massano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
Appellata
(C.F. ) in persona del suo legale Controparte_3 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Mario
Massano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
Appellata
Controparte_4
Appellata contumace già Controparte_5 Controparte_6
Appellata contumace
Controparte_7
Appellata contumace
AVVERSO
La sentenza n. 725/19, emessa dal Tribunale di Latina, nella causa civile di
I Grado iscritta al n. r.g. 7520/2013.
FATTO E DIRITTO
1. Il procedimento di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attuale appellante conveniva in giudizio l' ( Controparte_1 Controparte_8
), per ivi sentire dichiarare la sua responsabilità nella
[...] causazione dei danni patiti dal medesimo per il mancato buon esito dell'intervento chirurgico di riduzione e sintesi con chiodo endomidollare bloccato in sede prossimale, eseguito in data 8.11.2005, per la cura della frattura scomposta di tibia e perone destro che gli era stata riscontrata, e in particolare per non aver effettuato i sanitari scelte differenti nonostante il quadro clinico di subentrata pseudoartrosi dovesse essere chiaro sin dal dicembre 2005. Per l'effetto, chiedeva la condanna della convenuta al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subìte per complessivi
€ 463.978,50 (danno non patrimoniale comprensivo dei pregiudizi biologico, morale ed esistenziale), oltre alla refusione di € 1.650,00 per spese mediche conseguenti al danno cagionato come documentalmente provate, ovvero delle somme diverse, minori o maggiori ritenute di giustizia, nonché al risarcimento del danno per perdita di “chance”, da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c., il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma liquidata.
L'attore presentava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la responsabilità dell' nella causazione dei danni patiti Controparte_1 dal sig. per i fatti di cui in narrativa, e per l'effetto, Parte_1 condannarla al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierna attrice per complessivi € 463.978,50 (danno non patrimoniale comprensivo dei pregiudizi biologico, morale ed esistenziale) oltre alla refusione di € 1.650,00 per spese mediche conseguenti al danno cagionato così come documentalmente provate - ovvero delle somme diverse, minori o maggiori ritenute di giustizia, nonché al risarcimento del danno per perdita di “chance” da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c., il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma liquidata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
Si costituiva in giudizio l' contestando tutto quanto ex Controparte_1 adverso dedotto, e in particolare assumendo l'inammissibilità della domanda per avere il già ricevuto il risarcimento dei danni subìti Pt_1 per l'incidente stradale in cui era stato coinvolto, le cui conseguenze assumeva essere state aggravate dalla condotta dei sanitari dell' , CP_1 mentre la complicanza occorsa non era in alcun modo ricollegabile causalmente a questi ultimi. Contestava in ogni caso la quantificazione dei danni effettuata dalla controparte e, in particolare, l'asserita perdita di chances patrimoniali. Chiedeva di essere autorizzata ex art. 269 c.p.c. a chiamare in causa l' Controparte_2 Controparte_5
(già – quale incorporante di , Controparte_6 CP_9
(già , Controparte_3 Controparte_10 [...]
e oggi posta in liquidazione Controparte_11 Controparte_7 coatta amministrativa, sul presupposto che la società convenuta all'epoca dell'evento dannoso contestato dall'attore (nel 2005 quando erano state eseguite le prestazioni sanitarie oggetto di causa), era assicurata per la responsabilità civile nei confronti dei terzi con – Controparte_2 convenzione AIOP n. 127100, certificato di applicazione n. 127188.
Chiedeva quindi in via principale l'applicazione di tale rapporto assicurativo suddiviso in coassicurazione pro-quota tra
[...]
già – quale Controparte_12 Controparte_6 incorporante di già CP_9 Controparte_3 Controparte_10
e Solo in via cautelativa
[...] Controparte_11 subordinata, laddove il Tribunale avesse ritenuto applicabile in luogo del contratto assicurativo richiesto in via principale, la polizza intervenuta successivamente c.d. “claims made”, azionava anche tale CP_1 ulteriore rapporto assicurativo, in considerazione del fatto che, quando aveva ricevuto nel 2010 la richiesta di risarcimento danni dell'attore, era assicurata per la responsabilità civile nei confronti dei terzi con
[...]
– convenzione AIOP n. 127100, certificato di Controparte_2 applicazione n. 127188 ed appendice n. 15 – garanzia suddivisa in coassicurazione pro-quota tra Controparte_2 [...]
– oggi posta in LCA, (già Controparte_7 Controparte_3 [...]
e Controparte_10 Controparte_11
Parte convenuta oncludeva quindi come segue (come da comparsa CP_1
e memoria ex art. 183 co. VI n. 1 c.p.c.): “…nel merito, in via principale rigettare la domanda del signor perché infondata in fatto e in Parte_1 diritto, dando comunque atto – previo accertamento dell'avvenuto risarcimento del danno da parte della Compagnia di Assicurazione garante per la RCA del veicolo danneggiante coinvolto nell'incidente stradale del
31.10.2005 - che avvalersi di detta transazione, ai sensi Controparte_13 dell'art. 1304 c.c. e/o dell'intervenuto risarcimento in favore dell'attore. In via gradata, ridurre le pretese risarcitorie dell'attore nei limiti in cui sarà data effettiva prova dei presunti danni subìti e della relativa responsabilità ascrivibile alla scrivente convenuta;
in via ulteriormente gradata, nella denegata ipotesi di soccombenza, ridurre le pretese risarcitorie dell'attore nei limiti in cui sarà data effettiva prova dei presunti danni subìti e della loro riconducibilità ai fatti per cui è causa e condannare: a) in forza della convenzione AIOP n. 127100 e certificato di applicazione n. 127188 le compagnie di assicurazione e Controparte_12
(già e Controparte_3 Controparte_10 [...]
chiamate in causa dall'esponente, a pagare quanto Controparte_11 eventualmente dovuto all'attore, manlevando da qualsivoglia CP_1 conseguenza pregiudizievole dovesse derivare dal presente giudizio anche in ordine alla eventuale condanna al pagamento delle spese e competenze di causa;
b) in via subordinata e cautelativa, in forza della Convenzione AIOP n. 127100, certificato di applicazione n. 127188 ed appendice n. 15 le
Compagnie di assicurazione la LCA di Contr CP_12 Controparte_7
, e chiamate in causa
[...] Controparte_3 Controparte_11 dall'esponente, a pagare quanto eventualmente dovuto all'attore, manlevando da ogni qualsivoglia conseguenza pregiudizievole CP_1 dovesse derivare dal presente giudizio anche in ordine alla eventuale condanna al pagamento delle spese e competenze di causa”. Autorizzata la chiamata in causa, si costituivano in giudizio
[...]
e domandando il rigetto della Controparte_2 Controparte_3 domanda risarcitoria, mentre la l' Controparte_4 CP_12
e restavano contumaci.
[...] Controparte_14
Parte terza chiamata e concludeva nella comparsa di Contr Controparte_3 risposta, come segue: “nel denegato caso di accoglimento delle domande attrici, chiedono che le prestazioni di garanzia siano determinate ai sensi del contratto, secondo le quote e con le esclusioni e franchigie pattuite”.
Il procedimento si concludeva con la sentenza appellata n. 725/19, il cui dispositivo statuiva quanto segue:
“rigetta ogni domanda proposta da;
Parte_1
- per l'effetto, rigetto le domande di manleva proposte da Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in via
[...] subordinata all'accoglimento della domanda attorea principale;
- dichiara l'integrale compensazione delle spese di lite, salvo che perle spese di C.T.U., poste in via definitiva a carico di parte attrice. ”.
Il Giudice di prime cure in particolare motivava la decisione come segue:
“Disposta CTU, la relazione peritale evidenziava che nonostante fosse stata riscontrata una menomazione fisica permanente del quantificata Pt_1 nella misura del 10%, oltre alla inabilità temporanea - ha escluso qualsiasi nesso di causalità tra il comportamento dei sanitari che hanno eseguito il primo intervento (14.11.2005) e i successivi controlli, e gli esiti riportati dall'attore, ascrivibili a detta del c.t.u. esclusivamente al trauma subìto, ovvero alla caduta dal motorino che è all'origine delle vicende sanitarie del In particolare, si affermava – posto che il trattamento di Pt_1 osteosintesi mediante applicazione di chiodo prescelto è stato ritenuto adeguato al caso specifico ed eseguito “secondo tempi operatori corretti” - che “A seguito del trattamento si è verificata una condizione anatomo-patologica di pseudoartosi di tibia dovuto al mancato consolidamento della frattura ben oltre i tempi previsti. Tale possibile complicanza non è tuttavia attribuibile a inadeguate condotte professionali”.
In particolare il Giudice di prime cure aveva disposto perizia tecnica medico-legale, sui seguenti quesiti: “Dica il CTU, esaminati gli atti e visitato il paziente ove necessario, se alla luce delle risultanze dei controlli medici effettuati dopo il primo intervento (datato 14.11.2005) sulla persona di – dato per presupposto che la scelta del Parte_1 trattamento prescelto di osteosintesi mediante applicazione di chiodo endomidollare bloccato prossimalmente e distalmente fosse la più adeguata e corretta rispetto al quadro medico che si presentava, al tempo dei fatti oggetto di causa - e, segnatamente, dal dicembre 2005, fosse possibile desumere lo sviluppo della pseudoartrosi;
dica altresì in che percentuale, secondo la letteratura medica, tale c.d. complicanza si sviluppi nei casi di frattura simile a quella oggetto di causa, se essa possa essere causata da una esecuzione dell'intervento sopra menzionato difforme dalle leges artis e se essa potesse essere prevenuta/curata/limitata nel caso in cui, come nella specie, dagli esami iniziali successivi alla operazione suddetta risulti ancora una (sia pur modesta) scomposizione dei frammenti nonché una scarsa formazione di callo osseo. Dica infine il CTU quali siano, secondo i migliori baremes medici, le linee di intervento nel caso in cui, dopo un intervento chirurgico di riduzione e sintesi della frattura con chiodo endomidollare bloccato in sede prossimale (come nella specie) permanga a distanza di mesi la scomposizione suddetta nonché si abbia scarsa formazione di callo osseo”.
Il c.t. di parte attrice dott. a pag. 3 delle sue note datate Per_1
25.05.2016 espressamente affermava che la osteosintesi presupponeva anche “una corretta riduzione della frattura proprio per evitare il mancato consolidamento della frattura e quindi la pseudoartrosi…che in questo caso non è una complicanza prevista ma è da attribuire solo all'inadeguata condotta dei chirurghi che nonostante i controlli successivi al primo intervento, hanno sottovalutato la mancanza di formazione di callo osseo senza mettere in atto alcun provvedimento chirurgico per evitare la pseudoartrosi e che comunque…hanno fatto attendere per un reintervento riparativo oltre un anno…”. All'esito dei chiarimenti richiesti del giudice, il c.t.u. ha poi chiarito che la pseudoartrosi è una “mancata consolidazione di una frattura a distanza di circa 6-9 mesi dall'evento traumatico”; ha spiegato da quali cause (ancora in parte ignote: “non ancora tutti i meccanismi fisiologici che portano alla pseudoartrosi sono conosciuti”) essa dipenda (in particolare: vascolarizzazione del focolaio di frattura), nonché che nel caso di frattura della tibia (e ancor più in quella biossea della gamba) il ritardo nella consolidazione che vira verso la pseudoartrosi si verifica all'incirca nel 10% dei casi.
Precisa quindi il Giudice di prime cure: “Pertanto, applicate tali considerazioni generali al caso oggetto del presente giudizio, deve escludersi qualsiasi responsabilità dei sanitari dell' infatti, non CP_15 sarebbe stato possibile per i medesimi individuare già nel dicembre 2005 la complicanza della pseudoartrosi ma solo che la frattura era ancora leggermente scomposta, così come nei successivi esami quasi mensili che si sono succeduti (elencati nell'elaborato peritale iniziale). Nei RX del dicembre 2006 – a una distanza temporale ormai idonea, come evidenziato dal c.t.u., nella quale la frattura avrebbe ormai dovuto ricomporsi – si evidenzia l'iniziale formazione del callo osseo e già (11.12.2006) venivano proposte al paziente n. 40 sedute di magnetoterapia;
successivamente, a fronte dei RX del gennaio 2007 in cui si si parlava espressamente di pseudoartrosi, risulta dai documenti che si proponeva (22.01.2007) un intervento di revisione chirurgica.
Pertanto, alla luce di quanto riportato, alcuna responsabilità in capo ai sanitari della struttura può rinvenirsi;
non certamente quella CP_15 per il ritardo nell'esecuzione di tale secondo intervento nella struttura pubblica (che ha alfine costretto il a rivolgersi a terzi), essendo le Pt_1 tempistiche delle strutture pubbliche imputabili a ragioni che nulla hanno a che vedere con la scienza medica.”
2. Il procedimento di secondo grado Avverso la citata sentenza l'attore presentava appello richiamando il contenuto dell'atto di citazione di primo grado ed insistendo per la sussistenza del nesso causale e della perdita di chances.
Precisava l'appello che , poco prima dell'incidente, al fine di Parte_1 acquisire professionalità lavorativa, aveva svolto attività di apprendistato per carrozziere specializzato , e che la pretesa negligenza dei medici nel curarlo, avrebbe determinato “una dilatazione dei tempi di guarigione dello stesso, pregiudicando fortemente, per ragioni fisiche e poi anche psicologiche, le sue possibilità di proporsi tempestivamente nel mondo lavorativo, spendendo le competenze acquisite nonché, quelle di apprendere nuove, diverse e specifiche professionalità, anche attraverso altre esperienze di formazione e di lavoro”. Precisava altresì che l'Inps di
Latina ha riconosciuto a oltre ad un aggravamento della invalidità Pt_1 civile dal 46% al 55%, anche una diminuzione del 73% della capacità lavorativa e che l'appellante a quasi ventotto anni, si è visto pregiudicata grandemente la possibilità di realizzare un risultato positivo, quale quello di trovare un impiego in una carrozzeria o addirittura di aprirne una propria, avendo questo, per l'impegno profuso sino all'incidente, una elevata probabilità di riuscire nell'intento.
L'appellante concludeva come segue:
“in via principale e nel merito: accogliere per i motivi dedotti tutti in narrativa, il proposto appello, è per l'effetto in riforma della sentenza n. 725 del 2019, emessa dal Tribunale di Latina, Sezione Civile, Giudice Dott.ssa
RO Nocella, nell'ambito del giudizio R.G. 7520/2013, depositata in cancelleria in data 21 marzo 2019, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano “accertare e dichiarare la responsabilità dell' nella causazione dei danni patiti da Controparte_1 Parte_1 per i fatti di cui in narrativa, e per l'effetto, condannarla al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierna attrice (ora appellante) per complessivi € 463.978,50 (danno non patrimoniale comprensivo dei pregiudizi biologico, morale ed esistenziale) oltre alla refusione di € 1.650,00 per spese mediche conseguenti al danno cagionato così come documentalmente provate - ovvero nelle somme diverse, minori o maggiori ritenute di giustizia, nonché al risarcimento del danno per perdita di “chance” da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c., il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma liquidata”. 2) Con vittoria di spese e competenze oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relative ad entrambi i gradi di giudizio;
”.
Si costituiva , instando per la reiezione dell'appello, alla luce della CP_1 insussistenza del nesso causale verificato dalla perizia resa in primo grado.
Si costituivano e rilevando l'insussistenza del nesso causale, Contr CP_3
e concludendo come segue:
“ e oncludono chiedendo il rigetto dell'impugnazione. Contr CP_3
In subordine, chiedono che la domanda di garanzia della (ove CP_1 riproposta) sia accolta previa deduzione della franchigia e secondo la percentuale assicurata da ciascuna Impresa.”
Rimanevano contumaci Controparte_12 Controparte_7 [...]
CP_11
3. La decisione della Corte di Appello
L'appello non è suscettibile di accoglimento.
In primo luogo, va disattesa la tesi dell'appellante allorché deduce che la
CTU non abbia mai “fornito risposte chiare esaustive e precise” e perciò era stata contestata fin dal primo grado.
Nell'atto di appello, lamenta che: “nonostante che il CTU, con i Pt_1 chiarimenti del 27 novembre 2018, non abbia nuovamente risposto in modo chiaro e preciso ai quesiti formulati, valutando anche gli elementi presenti nella documentazione allegata al fascicolo di primo grado, il giudice ha comunque ritenuto di rigettare la domanda sulla scorta di considerazioni di carattere generale, fornite dal nominato consulente, con la seguente motivazione: “Ebbene all'esito il c.t.u. ha chiarito che la pseudoatrosi è una
“mancata consolidazione di una frattura a distanza di circa 6-9 mesi dall'esito dell'evento traumatico”; ha poi spiegato da quali cause (ancora in parte ignote. “non ancora tutti i meccanismi fisiologici che portano alla pseudoatrosi sono conosciuti”) essa dipende (in particolare: vascolarizzazione del focolaio di frattura), nonché che nel caso di frattura della tibia il ritardo nella consolidazione che vira verso la pseudoatrosi si verifica all'incirca nel 10% dei casi. Pertanto, applicate tali considerazioni generali al caso oggetto del presente giudizio, deve escludersi qualsiasi responsabilità dei sanitari dell' infatti non sarebbe stato CP_1 possibile per i medesimi individuare già nel dicembre 2005 la complicanza della pseudoartrosi ma solo che la frattura era ancora leggermente scomposta, così come nei successivi esami quasi mensili che si sono succeduti (elencati nell'elaborato iniziale” (pag. 5 della sentenza).”
Continua l'appellante sostenendo che “Il consulente d'ufficio non spiega, non chiarisce, non specifica, in altre parole non indica in quale momenti i sanitari, considerate le risultante delle RX, avrebbero potuto/dovuto, in base alla scienza medica, valutare che la frattura non si sarebbe mai consolidata ed attuare un intervento di revisione per prevenire/curare/limitare l'insorgere della complicanza della pseudoartrosi, diagnosticata in data 22 gennaio 2017. Il consulente, ancor più, non ha valutato quale incidenza abbia avuto l'inadeguata esecuzione delle prestazioni diagnostiche rispetto all'aggravamento della patologia fratturativa e quanto abbia inciso il mancato tempestivo trattamento di revisione del primo intervento, rispetto alle conseguenze legate all'insorgere della pseudoartrosi, con peggioramento degli esiti funzionali rispetto a quelli fisiologici.”
L'esame della relazione peritale permette, al contrario di quanto indicato dall'appellante, di poter ritenere la completezza ed esaustività della stessa.
In particolare, la CTU resa in primo grado evidenzia e motiva che non si può identificare un nesso causale attendibile tra l'operato dei sanitari e le lesioni accertate e che l'operato dei medici appare adeguato al caso specifico, così motivando: nel caso esaminato non si può identificare un nesso causale attendibile tra l'operato dei sanitari e le lesioni accertate. Il trattamento prescelto di osteosintesi mediante applicazione di chiodo endomidollare bloccato prossimalmente e distalmente è adeguato al caso specifico, alla diagnosi correttamente formulata ed ai rimedi al tempo ed attualmente praticati. Il trattamento, così come è stato descritto nel registro operatorio dal chirurgo che ha eseguito l'intervento, è stato condotto secondo tempi operatori corretti. Tuttavia a seguito del trattamento si è verificata una condizione anatomo-patologica di speudoartrosi di tibia dovuta al mancato consolidamento della frattura ben oltre i tempi previsti.
La pseudoartosi di tibia gamba destra, postumo del primo intervento chirurgico è stata emendata da un secondo intervento chirurgico di rimozione del chiodo endomidollare e sintesi ossea con placca a compressione + 6 viti. La guarigione clinica, con esiti comunemente residuati in fratture di questo tipo correttamente trattate, è tuttavia stata gravata da un considerevole prolungamento del tempo mediamente necessario alla cura, per il verificarsi della complicanza pseudartrosica.
L'invalidità permanente riscontrata è stata ritenuta quindi “ascrivibile agli esiti derivati al sig. a causa del trauma subito, per la necessità di Pt_1 un successivo intervento e del protrarsi dei tempi di guarigioni oltre quelli di una normale frattura biossea di gamba, con sindrome ansioso depressive”.
A seguito di provvedimento del 14 maggio 2018, con cui il Giudice di prime cure rilevava che non avesse il CTU specificamente risposto alle note critiche del CTP, ha posto richiesta di chiarimenti molto analitici al CTU, che ha così risposto:
“la pseudoartrosi è una “mancata consolidazione di una frattura a distanza di circa 6-9 mesi dall'evento traumatico” e che “non ancora tutti i meccanismi fisiologici che portano alla pseudoartrosi sono conosciuti”, essa
“dipende dalla vascolarizzazione del focolaio di frattura, nonché che nel caso di frattura della tibia (e ancor più in quella biossea della gamba) il ritardo nella consolidazione che vira verso la pseudoartrosi si verifica all'incirca nel 10% dei casi.” Ne consegue che il CTU ha escluso la sussistenza del nesso di causalità tra il comportamento dei sanitari che hanno eseguito il primo intervento
(14.11.2005) e i successivi controlli, e gli esiti riportati dall'attore, che il perito riconduce esclusivamente al trauma subìto, ovvero alla caduta dal ciclomotore che è all'origine delle vicende sanitarie del Pt_1
Alla luce di ciò, si prospetta irrilevante la critica alla relazione peritale evidenziata dall'appellante, secondo cui il perito non ha indicato in quale momento i medici avrebbero dovuto valutare che la frattura non si sarebbe mai consolidata, per prevenire la complicanza della pseudoartrosi, senza peraltro indicare se effettivamente dette complicanze possano essere previste e come avrebbero potuto prevenirle.
A nulla rileva infatti il citato accertamento rispetto al nesso causale.
La circostanza che l'appellante è guarito dopo oltre un anno dall'operazione chirurgica eseguita presso altra struttura non è idonea a dimostrare la sussistenza del nesso di causalità tra lo stato della frattura e la condotta dei medici.
Va altresì dedotto che la stessa parte appellante non specifica quale avrebbe dovuto essere la condotta dei medici e quale azione od omissione, di fatto, possa loro imputarsi. Invero la circostanza che la seconda operazione sia stata effettuata presso altra struttura a causa delle lunghe liste di attesa, nulla ha a che fare con la scienza medica ma, semmai, con l'insufficienza dell'organizzazione del personale sanitario della struttura pubblica.
Né costituisce idonea individuazione della pretesa responsabilità indicare, come fa l'appellante, che la frattura doveva essere curata in modo diverso, senza indicare quale terapia o cura “diversa” sarebbe stata idonea ed i relativi motivi scientifici.
Pertanto, la Corte ritiene la CTU già acquisita pienamente esaustiva e l'espletamento di una nuova consulenza sarebbe meramente esplorativa e non corroborata da nuovi elementi oggettivi di riscontro.
Va infatti evidenziato che nel contesto della responsabilità sanitaria, il paziente che intende ottenere un risarcimento per i danni subiti deve dimostrare il nesso causale tra la condotta del sanitario e l'evento dannoso subito (Cass. ordinanza n. 5922 del 5 marzo 2024).
Ed ancora “in tema di responsabilità dell'ente ospedaliero per inesatto adempimento della prestazione sanitaria, inquadrabile nella responsabilità contrattuale, è a carico del danneggiato la prova dell'esistenza del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie), nonché del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico di questi ultimi la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile”. (inter alias Cass. 975/2009).
Alla luce della mancata prova del nesso causale l'appello deve essere ritenuto infondato.
Le spese di lite si liquidano come da dispositivo, in favore delle parti appellate, nella misura minima, data la scarsa complessità delle questioni ancora dibattute, tolta la fase di trattazione/istruttoria non svolta.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma – come sopra composta – definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza in oggetto indicata, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- condanna la parte appellante al pagamento, in favore di ciascuna parte appellata costituita, delle spese di lite che si liquidano in complessivi
€ 1.984,00 oltre accessori di legge e spese generali;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante. Roma, così deciso nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2025
La Consigliera est. La Presidente Anna Maria Teresa Gregori Mariarosaria Budetta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
V^ SEZIONE CIVILE
Nella seguente composizione:
dott.ssa Mariarosaria Budetta Presidente
dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliere
dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. a margine indicato, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
LI GI e RI AR, presso il cui studio è elettivamente domiciliato.
Appellante Contro
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Ester
Balduini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
Appellato
(C.F. ) in persona del suo legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Mario
Massano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
Appellata
(C.F. ) in persona del suo legale Controparte_3 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Mario
Massano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
Appellata
Controparte_4
Appellata contumace già Controparte_5 Controparte_6
Appellata contumace
Controparte_7
Appellata contumace
AVVERSO
La sentenza n. 725/19, emessa dal Tribunale di Latina, nella causa civile di
I Grado iscritta al n. r.g. 7520/2013.
FATTO E DIRITTO
1. Il procedimento di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attuale appellante conveniva in giudizio l' ( Controparte_1 Controparte_8
), per ivi sentire dichiarare la sua responsabilità nella
[...] causazione dei danni patiti dal medesimo per il mancato buon esito dell'intervento chirurgico di riduzione e sintesi con chiodo endomidollare bloccato in sede prossimale, eseguito in data 8.11.2005, per la cura della frattura scomposta di tibia e perone destro che gli era stata riscontrata, e in particolare per non aver effettuato i sanitari scelte differenti nonostante il quadro clinico di subentrata pseudoartrosi dovesse essere chiaro sin dal dicembre 2005. Per l'effetto, chiedeva la condanna della convenuta al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subìte per complessivi
€ 463.978,50 (danno non patrimoniale comprensivo dei pregiudizi biologico, morale ed esistenziale), oltre alla refusione di € 1.650,00 per spese mediche conseguenti al danno cagionato come documentalmente provate, ovvero delle somme diverse, minori o maggiori ritenute di giustizia, nonché al risarcimento del danno per perdita di “chance”, da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c., il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma liquidata.
L'attore presentava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la responsabilità dell' nella causazione dei danni patiti Controparte_1 dal sig. per i fatti di cui in narrativa, e per l'effetto, Parte_1 condannarla al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierna attrice per complessivi € 463.978,50 (danno non patrimoniale comprensivo dei pregiudizi biologico, morale ed esistenziale) oltre alla refusione di € 1.650,00 per spese mediche conseguenti al danno cagionato così come documentalmente provate - ovvero delle somme diverse, minori o maggiori ritenute di giustizia, nonché al risarcimento del danno per perdita di “chance” da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c., il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma liquidata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
Si costituiva in giudizio l' contestando tutto quanto ex Controparte_1 adverso dedotto, e in particolare assumendo l'inammissibilità della domanda per avere il già ricevuto il risarcimento dei danni subìti Pt_1 per l'incidente stradale in cui era stato coinvolto, le cui conseguenze assumeva essere state aggravate dalla condotta dei sanitari dell' , CP_1 mentre la complicanza occorsa non era in alcun modo ricollegabile causalmente a questi ultimi. Contestava in ogni caso la quantificazione dei danni effettuata dalla controparte e, in particolare, l'asserita perdita di chances patrimoniali. Chiedeva di essere autorizzata ex art. 269 c.p.c. a chiamare in causa l' Controparte_2 Controparte_5
(già – quale incorporante di , Controparte_6 CP_9
(già , Controparte_3 Controparte_10 [...]
e oggi posta in liquidazione Controparte_11 Controparte_7 coatta amministrativa, sul presupposto che la società convenuta all'epoca dell'evento dannoso contestato dall'attore (nel 2005 quando erano state eseguite le prestazioni sanitarie oggetto di causa), era assicurata per la responsabilità civile nei confronti dei terzi con – Controparte_2 convenzione AIOP n. 127100, certificato di applicazione n. 127188.
Chiedeva quindi in via principale l'applicazione di tale rapporto assicurativo suddiviso in coassicurazione pro-quota tra
[...]
già – quale Controparte_12 Controparte_6 incorporante di già CP_9 Controparte_3 Controparte_10
e Solo in via cautelativa
[...] Controparte_11 subordinata, laddove il Tribunale avesse ritenuto applicabile in luogo del contratto assicurativo richiesto in via principale, la polizza intervenuta successivamente c.d. “claims made”, azionava anche tale CP_1 ulteriore rapporto assicurativo, in considerazione del fatto che, quando aveva ricevuto nel 2010 la richiesta di risarcimento danni dell'attore, era assicurata per la responsabilità civile nei confronti dei terzi con
[...]
– convenzione AIOP n. 127100, certificato di Controparte_2 applicazione n. 127188 ed appendice n. 15 – garanzia suddivisa in coassicurazione pro-quota tra Controparte_2 [...]
– oggi posta in LCA, (già Controparte_7 Controparte_3 [...]
e Controparte_10 Controparte_11
Parte convenuta oncludeva quindi come segue (come da comparsa CP_1
e memoria ex art. 183 co. VI n. 1 c.p.c.): “…nel merito, in via principale rigettare la domanda del signor perché infondata in fatto e in Parte_1 diritto, dando comunque atto – previo accertamento dell'avvenuto risarcimento del danno da parte della Compagnia di Assicurazione garante per la RCA del veicolo danneggiante coinvolto nell'incidente stradale del
31.10.2005 - che avvalersi di detta transazione, ai sensi Controparte_13 dell'art. 1304 c.c. e/o dell'intervenuto risarcimento in favore dell'attore. In via gradata, ridurre le pretese risarcitorie dell'attore nei limiti in cui sarà data effettiva prova dei presunti danni subìti e della relativa responsabilità ascrivibile alla scrivente convenuta;
in via ulteriormente gradata, nella denegata ipotesi di soccombenza, ridurre le pretese risarcitorie dell'attore nei limiti in cui sarà data effettiva prova dei presunti danni subìti e della loro riconducibilità ai fatti per cui è causa e condannare: a) in forza della convenzione AIOP n. 127100 e certificato di applicazione n. 127188 le compagnie di assicurazione e Controparte_12
(già e Controparte_3 Controparte_10 [...]
chiamate in causa dall'esponente, a pagare quanto Controparte_11 eventualmente dovuto all'attore, manlevando da qualsivoglia CP_1 conseguenza pregiudizievole dovesse derivare dal presente giudizio anche in ordine alla eventuale condanna al pagamento delle spese e competenze di causa;
b) in via subordinata e cautelativa, in forza della Convenzione AIOP n. 127100, certificato di applicazione n. 127188 ed appendice n. 15 le
Compagnie di assicurazione la LCA di Contr CP_12 Controparte_7
, e chiamate in causa
[...] Controparte_3 Controparte_11 dall'esponente, a pagare quanto eventualmente dovuto all'attore, manlevando da ogni qualsivoglia conseguenza pregiudizievole CP_1 dovesse derivare dal presente giudizio anche in ordine alla eventuale condanna al pagamento delle spese e competenze di causa”. Autorizzata la chiamata in causa, si costituivano in giudizio
[...]
e domandando il rigetto della Controparte_2 Controparte_3 domanda risarcitoria, mentre la l' Controparte_4 CP_12
e restavano contumaci.
[...] Controparte_14
Parte terza chiamata e concludeva nella comparsa di Contr Controparte_3 risposta, come segue: “nel denegato caso di accoglimento delle domande attrici, chiedono che le prestazioni di garanzia siano determinate ai sensi del contratto, secondo le quote e con le esclusioni e franchigie pattuite”.
Il procedimento si concludeva con la sentenza appellata n. 725/19, il cui dispositivo statuiva quanto segue:
“rigetta ogni domanda proposta da;
Parte_1
- per l'effetto, rigetto le domande di manleva proposte da Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in via
[...] subordinata all'accoglimento della domanda attorea principale;
- dichiara l'integrale compensazione delle spese di lite, salvo che perle spese di C.T.U., poste in via definitiva a carico di parte attrice. ”.
Il Giudice di prime cure in particolare motivava la decisione come segue:
“Disposta CTU, la relazione peritale evidenziava che nonostante fosse stata riscontrata una menomazione fisica permanente del quantificata Pt_1 nella misura del 10%, oltre alla inabilità temporanea - ha escluso qualsiasi nesso di causalità tra il comportamento dei sanitari che hanno eseguito il primo intervento (14.11.2005) e i successivi controlli, e gli esiti riportati dall'attore, ascrivibili a detta del c.t.u. esclusivamente al trauma subìto, ovvero alla caduta dal motorino che è all'origine delle vicende sanitarie del In particolare, si affermava – posto che il trattamento di Pt_1 osteosintesi mediante applicazione di chiodo prescelto è stato ritenuto adeguato al caso specifico ed eseguito “secondo tempi operatori corretti” - che “A seguito del trattamento si è verificata una condizione anatomo-patologica di pseudoartosi di tibia dovuto al mancato consolidamento della frattura ben oltre i tempi previsti. Tale possibile complicanza non è tuttavia attribuibile a inadeguate condotte professionali”.
In particolare il Giudice di prime cure aveva disposto perizia tecnica medico-legale, sui seguenti quesiti: “Dica il CTU, esaminati gli atti e visitato il paziente ove necessario, se alla luce delle risultanze dei controlli medici effettuati dopo il primo intervento (datato 14.11.2005) sulla persona di – dato per presupposto che la scelta del Parte_1 trattamento prescelto di osteosintesi mediante applicazione di chiodo endomidollare bloccato prossimalmente e distalmente fosse la più adeguata e corretta rispetto al quadro medico che si presentava, al tempo dei fatti oggetto di causa - e, segnatamente, dal dicembre 2005, fosse possibile desumere lo sviluppo della pseudoartrosi;
dica altresì in che percentuale, secondo la letteratura medica, tale c.d. complicanza si sviluppi nei casi di frattura simile a quella oggetto di causa, se essa possa essere causata da una esecuzione dell'intervento sopra menzionato difforme dalle leges artis e se essa potesse essere prevenuta/curata/limitata nel caso in cui, come nella specie, dagli esami iniziali successivi alla operazione suddetta risulti ancora una (sia pur modesta) scomposizione dei frammenti nonché una scarsa formazione di callo osseo. Dica infine il CTU quali siano, secondo i migliori baremes medici, le linee di intervento nel caso in cui, dopo un intervento chirurgico di riduzione e sintesi della frattura con chiodo endomidollare bloccato in sede prossimale (come nella specie) permanga a distanza di mesi la scomposizione suddetta nonché si abbia scarsa formazione di callo osseo”.
Il c.t. di parte attrice dott. a pag. 3 delle sue note datate Per_1
25.05.2016 espressamente affermava che la osteosintesi presupponeva anche “una corretta riduzione della frattura proprio per evitare il mancato consolidamento della frattura e quindi la pseudoartrosi…che in questo caso non è una complicanza prevista ma è da attribuire solo all'inadeguata condotta dei chirurghi che nonostante i controlli successivi al primo intervento, hanno sottovalutato la mancanza di formazione di callo osseo senza mettere in atto alcun provvedimento chirurgico per evitare la pseudoartrosi e che comunque…hanno fatto attendere per un reintervento riparativo oltre un anno…”. All'esito dei chiarimenti richiesti del giudice, il c.t.u. ha poi chiarito che la pseudoartrosi è una “mancata consolidazione di una frattura a distanza di circa 6-9 mesi dall'evento traumatico”; ha spiegato da quali cause (ancora in parte ignote: “non ancora tutti i meccanismi fisiologici che portano alla pseudoartrosi sono conosciuti”) essa dipenda (in particolare: vascolarizzazione del focolaio di frattura), nonché che nel caso di frattura della tibia (e ancor più in quella biossea della gamba) il ritardo nella consolidazione che vira verso la pseudoartrosi si verifica all'incirca nel 10% dei casi.
Precisa quindi il Giudice di prime cure: “Pertanto, applicate tali considerazioni generali al caso oggetto del presente giudizio, deve escludersi qualsiasi responsabilità dei sanitari dell' infatti, non CP_15 sarebbe stato possibile per i medesimi individuare già nel dicembre 2005 la complicanza della pseudoartrosi ma solo che la frattura era ancora leggermente scomposta, così come nei successivi esami quasi mensili che si sono succeduti (elencati nell'elaborato peritale iniziale). Nei RX del dicembre 2006 – a una distanza temporale ormai idonea, come evidenziato dal c.t.u., nella quale la frattura avrebbe ormai dovuto ricomporsi – si evidenzia l'iniziale formazione del callo osseo e già (11.12.2006) venivano proposte al paziente n. 40 sedute di magnetoterapia;
successivamente, a fronte dei RX del gennaio 2007 in cui si si parlava espressamente di pseudoartrosi, risulta dai documenti che si proponeva (22.01.2007) un intervento di revisione chirurgica.
Pertanto, alla luce di quanto riportato, alcuna responsabilità in capo ai sanitari della struttura può rinvenirsi;
non certamente quella CP_15 per il ritardo nell'esecuzione di tale secondo intervento nella struttura pubblica (che ha alfine costretto il a rivolgersi a terzi), essendo le Pt_1 tempistiche delle strutture pubbliche imputabili a ragioni che nulla hanno a che vedere con la scienza medica.”
2. Il procedimento di secondo grado Avverso la citata sentenza l'attore presentava appello richiamando il contenuto dell'atto di citazione di primo grado ed insistendo per la sussistenza del nesso causale e della perdita di chances.
Precisava l'appello che , poco prima dell'incidente, al fine di Parte_1 acquisire professionalità lavorativa, aveva svolto attività di apprendistato per carrozziere specializzato , e che la pretesa negligenza dei medici nel curarlo, avrebbe determinato “una dilatazione dei tempi di guarigione dello stesso, pregiudicando fortemente, per ragioni fisiche e poi anche psicologiche, le sue possibilità di proporsi tempestivamente nel mondo lavorativo, spendendo le competenze acquisite nonché, quelle di apprendere nuove, diverse e specifiche professionalità, anche attraverso altre esperienze di formazione e di lavoro”. Precisava altresì che l'Inps di
Latina ha riconosciuto a oltre ad un aggravamento della invalidità Pt_1 civile dal 46% al 55%, anche una diminuzione del 73% della capacità lavorativa e che l'appellante a quasi ventotto anni, si è visto pregiudicata grandemente la possibilità di realizzare un risultato positivo, quale quello di trovare un impiego in una carrozzeria o addirittura di aprirne una propria, avendo questo, per l'impegno profuso sino all'incidente, una elevata probabilità di riuscire nell'intento.
L'appellante concludeva come segue:
“in via principale e nel merito: accogliere per i motivi dedotti tutti in narrativa, il proposto appello, è per l'effetto in riforma della sentenza n. 725 del 2019, emessa dal Tribunale di Latina, Sezione Civile, Giudice Dott.ssa
RO Nocella, nell'ambito del giudizio R.G. 7520/2013, depositata in cancelleria in data 21 marzo 2019, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano “accertare e dichiarare la responsabilità dell' nella causazione dei danni patiti da Controparte_1 Parte_1 per i fatti di cui in narrativa, e per l'effetto, condannarla al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierna attrice (ora appellante) per complessivi € 463.978,50 (danno non patrimoniale comprensivo dei pregiudizi biologico, morale ed esistenziale) oltre alla refusione di € 1.650,00 per spese mediche conseguenti al danno cagionato così come documentalmente provate - ovvero nelle somme diverse, minori o maggiori ritenute di giustizia, nonché al risarcimento del danno per perdita di “chance” da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c., il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma liquidata”. 2) Con vittoria di spese e competenze oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relative ad entrambi i gradi di giudizio;
”.
Si costituiva , instando per la reiezione dell'appello, alla luce della CP_1 insussistenza del nesso causale verificato dalla perizia resa in primo grado.
Si costituivano e rilevando l'insussistenza del nesso causale, Contr CP_3
e concludendo come segue:
“ e oncludono chiedendo il rigetto dell'impugnazione. Contr CP_3
In subordine, chiedono che la domanda di garanzia della (ove CP_1 riproposta) sia accolta previa deduzione della franchigia e secondo la percentuale assicurata da ciascuna Impresa.”
Rimanevano contumaci Controparte_12 Controparte_7 [...]
CP_11
3. La decisione della Corte di Appello
L'appello non è suscettibile di accoglimento.
In primo luogo, va disattesa la tesi dell'appellante allorché deduce che la
CTU non abbia mai “fornito risposte chiare esaustive e precise” e perciò era stata contestata fin dal primo grado.
Nell'atto di appello, lamenta che: “nonostante che il CTU, con i Pt_1 chiarimenti del 27 novembre 2018, non abbia nuovamente risposto in modo chiaro e preciso ai quesiti formulati, valutando anche gli elementi presenti nella documentazione allegata al fascicolo di primo grado, il giudice ha comunque ritenuto di rigettare la domanda sulla scorta di considerazioni di carattere generale, fornite dal nominato consulente, con la seguente motivazione: “Ebbene all'esito il c.t.u. ha chiarito che la pseudoatrosi è una
“mancata consolidazione di una frattura a distanza di circa 6-9 mesi dall'esito dell'evento traumatico”; ha poi spiegato da quali cause (ancora in parte ignote. “non ancora tutti i meccanismi fisiologici che portano alla pseudoatrosi sono conosciuti”) essa dipende (in particolare: vascolarizzazione del focolaio di frattura), nonché che nel caso di frattura della tibia il ritardo nella consolidazione che vira verso la pseudoatrosi si verifica all'incirca nel 10% dei casi. Pertanto, applicate tali considerazioni generali al caso oggetto del presente giudizio, deve escludersi qualsiasi responsabilità dei sanitari dell' infatti non sarebbe stato CP_1 possibile per i medesimi individuare già nel dicembre 2005 la complicanza della pseudoartrosi ma solo che la frattura era ancora leggermente scomposta, così come nei successivi esami quasi mensili che si sono succeduti (elencati nell'elaborato iniziale” (pag. 5 della sentenza).”
Continua l'appellante sostenendo che “Il consulente d'ufficio non spiega, non chiarisce, non specifica, in altre parole non indica in quale momenti i sanitari, considerate le risultante delle RX, avrebbero potuto/dovuto, in base alla scienza medica, valutare che la frattura non si sarebbe mai consolidata ed attuare un intervento di revisione per prevenire/curare/limitare l'insorgere della complicanza della pseudoartrosi, diagnosticata in data 22 gennaio 2017. Il consulente, ancor più, non ha valutato quale incidenza abbia avuto l'inadeguata esecuzione delle prestazioni diagnostiche rispetto all'aggravamento della patologia fratturativa e quanto abbia inciso il mancato tempestivo trattamento di revisione del primo intervento, rispetto alle conseguenze legate all'insorgere della pseudoartrosi, con peggioramento degli esiti funzionali rispetto a quelli fisiologici.”
L'esame della relazione peritale permette, al contrario di quanto indicato dall'appellante, di poter ritenere la completezza ed esaustività della stessa.
In particolare, la CTU resa in primo grado evidenzia e motiva che non si può identificare un nesso causale attendibile tra l'operato dei sanitari e le lesioni accertate e che l'operato dei medici appare adeguato al caso specifico, così motivando: nel caso esaminato non si può identificare un nesso causale attendibile tra l'operato dei sanitari e le lesioni accertate. Il trattamento prescelto di osteosintesi mediante applicazione di chiodo endomidollare bloccato prossimalmente e distalmente è adeguato al caso specifico, alla diagnosi correttamente formulata ed ai rimedi al tempo ed attualmente praticati. Il trattamento, così come è stato descritto nel registro operatorio dal chirurgo che ha eseguito l'intervento, è stato condotto secondo tempi operatori corretti. Tuttavia a seguito del trattamento si è verificata una condizione anatomo-patologica di speudoartrosi di tibia dovuta al mancato consolidamento della frattura ben oltre i tempi previsti.
La pseudoartosi di tibia gamba destra, postumo del primo intervento chirurgico è stata emendata da un secondo intervento chirurgico di rimozione del chiodo endomidollare e sintesi ossea con placca a compressione + 6 viti. La guarigione clinica, con esiti comunemente residuati in fratture di questo tipo correttamente trattate, è tuttavia stata gravata da un considerevole prolungamento del tempo mediamente necessario alla cura, per il verificarsi della complicanza pseudartrosica.
L'invalidità permanente riscontrata è stata ritenuta quindi “ascrivibile agli esiti derivati al sig. a causa del trauma subito, per la necessità di Pt_1 un successivo intervento e del protrarsi dei tempi di guarigioni oltre quelli di una normale frattura biossea di gamba, con sindrome ansioso depressive”.
A seguito di provvedimento del 14 maggio 2018, con cui il Giudice di prime cure rilevava che non avesse il CTU specificamente risposto alle note critiche del CTP, ha posto richiesta di chiarimenti molto analitici al CTU, che ha così risposto:
“la pseudoartrosi è una “mancata consolidazione di una frattura a distanza di circa 6-9 mesi dall'evento traumatico” e che “non ancora tutti i meccanismi fisiologici che portano alla pseudoartrosi sono conosciuti”, essa
“dipende dalla vascolarizzazione del focolaio di frattura, nonché che nel caso di frattura della tibia (e ancor più in quella biossea della gamba) il ritardo nella consolidazione che vira verso la pseudoartrosi si verifica all'incirca nel 10% dei casi.” Ne consegue che il CTU ha escluso la sussistenza del nesso di causalità tra il comportamento dei sanitari che hanno eseguito il primo intervento
(14.11.2005) e i successivi controlli, e gli esiti riportati dall'attore, che il perito riconduce esclusivamente al trauma subìto, ovvero alla caduta dal ciclomotore che è all'origine delle vicende sanitarie del Pt_1
Alla luce di ciò, si prospetta irrilevante la critica alla relazione peritale evidenziata dall'appellante, secondo cui il perito non ha indicato in quale momento i medici avrebbero dovuto valutare che la frattura non si sarebbe mai consolidata, per prevenire la complicanza della pseudoartrosi, senza peraltro indicare se effettivamente dette complicanze possano essere previste e come avrebbero potuto prevenirle.
A nulla rileva infatti il citato accertamento rispetto al nesso causale.
La circostanza che l'appellante è guarito dopo oltre un anno dall'operazione chirurgica eseguita presso altra struttura non è idonea a dimostrare la sussistenza del nesso di causalità tra lo stato della frattura e la condotta dei medici.
Va altresì dedotto che la stessa parte appellante non specifica quale avrebbe dovuto essere la condotta dei medici e quale azione od omissione, di fatto, possa loro imputarsi. Invero la circostanza che la seconda operazione sia stata effettuata presso altra struttura a causa delle lunghe liste di attesa, nulla ha a che fare con la scienza medica ma, semmai, con l'insufficienza dell'organizzazione del personale sanitario della struttura pubblica.
Né costituisce idonea individuazione della pretesa responsabilità indicare, come fa l'appellante, che la frattura doveva essere curata in modo diverso, senza indicare quale terapia o cura “diversa” sarebbe stata idonea ed i relativi motivi scientifici.
Pertanto, la Corte ritiene la CTU già acquisita pienamente esaustiva e l'espletamento di una nuova consulenza sarebbe meramente esplorativa e non corroborata da nuovi elementi oggettivi di riscontro.
Va infatti evidenziato che nel contesto della responsabilità sanitaria, il paziente che intende ottenere un risarcimento per i danni subiti deve dimostrare il nesso causale tra la condotta del sanitario e l'evento dannoso subito (Cass. ordinanza n. 5922 del 5 marzo 2024).
Ed ancora “in tema di responsabilità dell'ente ospedaliero per inesatto adempimento della prestazione sanitaria, inquadrabile nella responsabilità contrattuale, è a carico del danneggiato la prova dell'esistenza del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie), nonché del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico di questi ultimi la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile”. (inter alias Cass. 975/2009).
Alla luce della mancata prova del nesso causale l'appello deve essere ritenuto infondato.
Le spese di lite si liquidano come da dispositivo, in favore delle parti appellate, nella misura minima, data la scarsa complessità delle questioni ancora dibattute, tolta la fase di trattazione/istruttoria non svolta.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma – come sopra composta – definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza in oggetto indicata, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- condanna la parte appellante al pagamento, in favore di ciascuna parte appellata costituita, delle spese di lite che si liquidano in complessivi
€ 1.984,00 oltre accessori di legge e spese generali;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante. Roma, così deciso nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2025
La Consigliera est. La Presidente Anna Maria Teresa Gregori Mariarosaria Budetta