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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/08/2025, n. 11998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11998 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione decima civile
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.
Francesco Cina, letti gli artt. 352 c.p.c., 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 25947 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno
2020 tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Parte_1 C.F._1
FA AV
-parte appellante-
e
C.F. ) Controparte_1 C.F._2
-parte appellata contumace -
OGGETTO: Spedizione - Trasporto.
CONCLUSIONI: il procuratore di parte appellante ha così precisato le proprie conclusioni: “come da atto di appello” e quindi “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, per le motivazioni in narrativa e previo annullamento ed integrale riforma della sentenza n. 47498/19, emessa dal Giudice di Pace di Roma, qui impugnata,
Nel Merito
CONDANNARE la convenuta in considerazione dello smarrimento del bagaglio, al risarcimento in favore dell'odierno appellante del:
- Danno, patrimoniale e non patrimoniale, previsto ex art. 22 della Convenzione di
Montreal, conseguente allo smarrimento del bagaglio ed allo stress emotivo
1 caratterizzato anche dall'indisponibilità dei beni, nonché alla lesione del diritto all'informazione, previsto ex art. 22 della Convenzione di Montreal nell'importo corrispondente a 1131 DSP corrispondente a 1400 euro (decurtato l'importo di Euro
400 gia riconosciuto nella sentenza di primo grado), così per un importo di Euro
1.000.
In ogni caso
Con vittoria di spese competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Oggetto della controversia ed elementi del processo rilevanti per la decisione.
1.1. ha citato innanzi al Giudice di Pace Parte_1 Controparte_1 di Roma, chiedendo, ai sensi della Convenzione di Montreal e del Regolamento n.
889/2002/CE, la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di euro
1.400,00 (corrispondenti a 1131 diritti speciali di prelievo) o della diversa somma liquidata dal giudice in via equitativa, oltre interessi, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale dallo stesso subito in ragione dello smarrimento del proprio bagaglio, imbarcato sul volo n. VY9497 (Roma-Palma De Mallorca) del
2.6.2018.
L'allora attore ha infatti in sintesi allegato e dedotto:
- di avere acquistato dei biglietti aerei con la compagnia aerea convenuta, per la tratta
Roma/Palma de Mallorca, con volo di andata previsto per il 2.6.2018;
- di avere tuttavia dovuto prendere atto, all'arrivo a destinazione, che il proprio bagaglio, pur se regolarmente imbarcato sul volo, era andato smarrito;
- di avere prontamente denunciato l'accaduto, una volta atterrato, presso gli uffici
“Flight Care” dell'aeroporto di Palma De Mallorca e di avere ricevuto, da parte della compagnia aerea, copia del “Property Irregularity report”;
- di non avere ricevuto alcuna informazione, da parte della società convenuta, sulla possibilità e tempistica della restituzione del bagaglio;
- di essere stato quindi costretto a recarsi ogni giorno presso l'aeroporto di Palma De
Mallorca nel tentativo, poi rilevatosi vano, di rientrare in possesso del proprio bagaglio;
- di essere stato pertanto costretto ad acquistare beni di prima necessità per fronteggiare le proprie esigenze;
2 - di avere poi inviato alla compagnia aerea, in data 20.6.2018, la richiesta di risarcimento dei danni subiti, senza tuttavia avere alcun riscontro;
- che, nel caso di specie, era applicabile l'art. 953 del Codice della Navigazione;
- di avere diritto, ai sensi della Convenzione di Montreal, al risarcimento, oltre che del danno patrimoniale, anche di quello morale, derivante dallo stress emotivo e dai disagi dallo stesso attore sofferti in conseguenza della privazione dei propri beni personali, nonché al risarcimento del danno derivante dalla lesione del proprio diritto all'informazione, nella misura complessiva di euro 1.400,00 o in quella diversa ritenuta di giustizia, oltre interessi.
1.2. si è costituita nel giudizio di primo grado, formulando Controparte_1 una proposta conciliativa (pagamento del complessivo importo di euro 1.200,00, di cui euro 200,00 a titolo di spese legali) e concludendo, per il caso di mancata accettazione della proposta stessa, per il rigetto della domanda attorea nella parte di essa eccedente il limite previsto dall'art. 22 della Convenzione di Montreal (somma pari a 1.000,00 diritti speciali di prelievo e comprensiva tanto del danno patrimoniale, che di quello non patrimoniale), con compensazione delle spese di lite.
Pur non contestando la propria responsabilità per la perdita del bagaglio, la allora convenuta ha infatti eccepito il carattere onnicomprensivo ed inderogabile del limite quantitativo posto dal già menzionato art. 22 e comunque l'assenza di prova in ordine ai danni subiti, questi ultimi in ogni caso quantificati dall'attore in modo sproporzionato.
1.3. Con sentenza n. 27852/2019 del 22.10.2019, il Giudice di pace di Roma ha accolto parzialmente la domanda proposta dal , condannando la compagnia Pt_1 aerea convenuta al pagamento della somma complessiva di euro 400,00, a titolo di risarcimento del danno subito dall'attore, con compensazione integrale delle spese di lite.
Preso atto che l'attore non aveva preso posizione sulla proposta conciliativa della convenuta e premesso che il limite massimo previsto dalla Convenzione di Montreal doveva intendersi come finalizzato a calmierare l'entità del risarcimento (fatta salva l'ipotesi della speciale dichiarazione da parte del passeggero ed il pagamento, da parte sua, di un supplemento) e non anche a porre una presunzione di esistenza del danno stesso, il Giudice di prime cure ha infatti: (i) accertato la ricorrenza del danno,
3 ritenendo “indubbio che il passeggero che viaggi per raggiungere un luogo di vacanza porti con sé il necessario per soggiornarvi, ovvero gli indumenti da indossare e gli effetti personali”; (ii) liquidato tale danno in via equitativa in euro 400,00, avuto riguardo, in difetto di diversa prova, al contenuto minimo di un bagaglio personale e non essendovi neanche prova di alcun pregiudizio di carattere non patrimoniale;
(iii) compensato le spese di lite in ragione della mancata accettazione, da parte dell'attore, di una proposta conciliativa di importo superiore rispetto al dovuto.
1.4. ha quindi proposto tempestivo appello contro la predetta Parte_1 sentenza, formulando conclusioni conformi a quelle sopra trascritte.
Quale unico motivo di impugnazione, ha infatti lamentato l'erroneità dell'interpretazione dell'art. 22 della Convenzione di Montreal adottata dal Giudice di prime cure, il quale – a differenza di quanto accaduto analoga controversia promossa dal compagno di viaggio dello stesso appellante (controversia definita con sentenza con cui il giudice di pace aveva condannato la compagnia aerea al pagamento dell'importo di circa 1.400,00 euro, corrispondenti a 1131 DSP) – aveva omesso di considerare che l'importo previsto dalla citata disposizione (pari per l'appunto a 1131
DSP) costituiva importo predeterminato ed onnicomprensivo di ogni voce di danno, da riconoscere al passeggero senza necessità di alcuna prova del pregiudizio da parte di quest'ultimo.
1.5. nonostante la ritualità della notifica dell'atto di Controparte_1 appello, non si è costituita in giudizio ed è stata pertanto dichiarata contumace.
1.6. La causa, istruita tramite la documentazione già acquisita nel primo grado di giudizio, è stata poi trattenuta in decisione sulla base delle conclusioni sopra trascritte, con termini ex art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
2. L'appello va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
2.1. La Convenzione di Montréal del 28 maggio 1999 (ratificata in Italia con L. n.
12/2004 e sostanzialmente recepita e confermata dal Reg. n. 2027/1997/CE, come modificato dal Reg. n. 889/2002/CE), all'art. 17, comma 2, prevede una presunzione di responsabilità del vettore in caso di distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli consegnati (“il vettore è responsabile del danno derivante dalla distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli consegnati, per il fatto stesso che
l'evento che ha causato la distruzione, la perdita o il deterioramento si è prodotto a
4 bordo dell'aeromobile oppure nel corso di qualsiasi periodo nel quale il vettore aveva in custodia i bagagli consegnati”), alla quale si correla la disciplina dettata dal successivo art. 22, comma 2, secondo il quale, nel trasporto di bagagli, la responsabilità del vettore in caso di distruzione, perdita deterioramento o ritardo è limitata alla somma di 1000 diritti speciali di prelievo per passeggero, salvo dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione effettuata dal passeggero al momento della consegna al vettore del bagaglio, dietro pagamento di un'eventuale tassa supplementare. In tal caso il vettore sarà tenuto al risarcimento sino a concorrenza della somma dichiarata, a meno che egli non dimostri che tale somma è superiore all'interesse reale del mittente alla consegna a destinazione.
La Convenzione di Montreal, al fine di preservare il giusto equilibrio tra gli interessi dei vettori aerei e quelli dei passeggeri e in considerazione delle difficoltà di prova e delle limitazioni alle quali può essere soggetto nei diversi ordinamenti il diritto al risarcimento del danno, fissa, dunque, un limite massimo al risarcimento ordinariamente operante (art. 22), senza stabilire criteri forfettizzati per il ristoro del pregiudizio, il quale deve quindi essere accertato alla stregua dei principi dell'ordinamento nazionale di riferimento.
Secondo l'orientamento che qui si condivide, le previsioni di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 22, infatti, non pongono una presunzione di esistenza del danno nella misura rispettivamente indicata, ma individuano i limiti entro cui, in caso di prova del danno da parte del danneggiato, la compagnia aerea può essere chiamata a risponderne. Limiti questi che operano in riferimento al danno di qualsiasi natura patito dal passeggero medesimo e, dunque, non solo nella sua componente meramente patrimoniale, ma anche in quella non patrimoniale (cfr. fra le altre Cass. 14667/2015 e
Cass. 4996/2019).
Ciò si ricava non solo dal tenore letterale dei predetti commi 1 e 2 dell'art. 22, in cui si fa riferimento a “limiti” della responsabilità del vettore), ma anche dalla successiva previsione del comma 5 dello stesso art. 22 (“Le disposizioni dei paragrafi
1 e 2 non si applicano qualora venga dimostrato che il danno deriva da un atto o omissione del vettore, dei suoi dipendenti o incaricati, compiuto con l'intenzione di provocare un danno o temerariamente e con la consapevolezza che probabilmente ne deriverà un danno, sempreché, nel caso di atto o omissione di dipendenti o incaricati,
5 venga anche fornita la prova che costoro hanno agito nell'esercizio delle loro funzioni”), che presuppone evidentemente che quelle di cui ai commi 1 e 2 siano disposizioni volte a porre un limite quantitativo alla responsabilità del vettore (limite, quindi, destinato a non operare ove il danno sia stato cagionato da condotta intenzionale, temeraria o comunque caratterizzata dalla consapevolezza della probabile idoneità della stessa a cagionare il danno) e non anche a porre una disciplina di favore, sotto il profilo probatorio, per il danneggiato (disciplina che, ove così invece fosse, sarebbe del tutto irrazionalmente esclusa proprio a fronte di condotte del vettore caratterizzate da maggiore gravità).
In questo senso, d'altra parte, si sono già espresse non solo la giurisprudenza di legittimità (v., fra le altre, Cass. 20941/2024, secondo cui il risarcimento riconosciuto dall'art. 22 della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 per il ritardo del volo postula la prova, anche per presunzioni, del danno conseguenza concretamente subito, alla stregua dei principi dell'ordinamento nazionale di riferimento, cui la Convenzione rimanda;
principio questo evidentemente estensibile alla fattispecie, anch'essa disciplinata dall'art. 22, della distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli), ma anche la giurisprudenza unionale.
Quest'ultima (v. Corte di Giustizia UE, Quarta Sezione, sentenza 9 luglio 2020, causa C-86/19), chiamata a pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione dell'articolo 17, comma 2, e dell'articolo 22, comma 2, della Convenzione di Montreal, ha infatti avuto modo di affermare che:
“1) L'articolo 17, paragrafo 2, della convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale conclusa a Montreal il 28 maggio 1999, firmata dalla Comunità europea il 9 dicembre 1999 e approvata a nome di questa con decisione 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001, letto in combinato disposto con l'articolo 22, paragrafo 2 della convenzione stessa, deve essere interpretato nel senso che la somma prevista da quest'ultima disposizione quale limite della responsabilità del vettore aereo in caso di distruzione, di perdita, di deterioramento o di ritardo dei bagagli consegnati che non siano stati oggetto di una dichiarazione speciale di interesse alla consegna costituisce un massimale di risarcimento del quale il passeggero interessato non gode di diritto e forfettariamente. Di conseguenza, spetta al giudice del nazionale determinare, entro tale limite, l'importo del
6 risarcimento che gli è dovuto con riguardo alle circostanze oggetto del caso di specie.
2) L'articolo 17, paragrafo 2, della convenzione di Montreal, letto in combinato disposto con l'articolo 22, paragrafo 2 della convenzione stessa, deve essere interpretato nel senso che l'importo del risarcimento dovuto a un passeggero il cui bagaglio consegnato, che non sia stato oggetto di una dichiarazione speciale di interesse alla consegna, abbia subito una distruzione, una perdita, un deterioramento
o un ritardo, deve essere determinato dal giudice nazionale conformemente alle norme di diritto nazionale applicabili, segnatamente in materia di prova. Tuttavia tali regole non debbono essere meno favorevoli di quelle relative ai ricorsi analoghi in diritto interno, né strutturate in modo tale da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dalla convenzione di Montreal”.
2.2. Poste queste premesse e rilevato che nella specie è incontestata la responsabilità della compagnia aerea, va allora rilevato che l'odierno appellante non ha offerto alcun elemento di prova idoneo a giustificare una liquidazione del danno in misura superiore a quella effettuata nella sentenza impugnata.
La domanda non è infatti sorretta dalla allegazione specifica, né tantomeno dalla prova, dei danni in concreto sofferti. Né l'appellante ha individuato elementi tali da evidenziare che il Giudice di prime cure abbia esercitato in modo erroneo il potere di liquidazione del danno in via equitativa.
Con specifico riferimento al danno non patrimoniale, va infatti anche ricordato che le Sezioni unite della Cassazione (v. Cass. S.U. 26972/2008) hanno da tempo affermato il principio secondo cui il danno in questione è risarcibile nei soli casi
"previsti dalla legge", e cioè, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c.: (a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale;
(b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad es., nel caso di illecito trattamento dei dati personali o di violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale); in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma
7 attributiva del diritto al risarcimento (quali, rispettivamente, quello alla riservatezza od a non subire discriminazioni); (c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati "ex ante" dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice).
Al di fuori delle ipotesi in cui il fatto costituisca reato o ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente ne consente il ristoro anche al di fuori di una ipotesi di reato, il risarcimento del danno non patrimoniale è dunque dovuto a condizione non solo che vi sia una lesione di diritti inviolabili della persona (non aventi quindi natura economica) riconosciuti dalla Costituzione, ma anche che ricorrano le ulteriori condizioni costituite dalla gravità della lesione stessa e dalla non futilità del danno. E trattandosi di danno conseguenza, è comunque onere di chi si assume danneggiato allegare specificamente e provare tutte le circostanze che siano idonee a far emergere la ricorrenza dei predetti presupposti (v. Cass. n. 33645/2022).
Nel caso di specie, tuttavia, l'appellante non ha in alcun modo assolto tali oneri, essendosi limitato ad allegare, in termini del tutto generici e senza peraltro dare dimostrazione di quanto asserito, di non avere ricevuto “assistenza o informazione” e di essere stato “costretto a recarsi ogni giorno presso l'aeroporto di Palma de
Mallorca nel tentativo di rientrare in possesso del proprio bagaglio” (v. pag. 2 dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado).
2.3. L'appello deve pertanto essere rigettato, tenuto anche conto che la pronuncia sulle spese non è stata fatta oggetto di specifica impugnazione e che comunque la disposta compensazione è stata correttamente giustificata sulla scorta della mancata accettazione della proposta conciliativa formulata dalla allora convenuta in sede di costituzione in giudizio.
3. La contumacia della appellata rende non dovuta la pronuncia sulle spese di lite del presente grado.
4. Il rigetto dell'appello costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1,
8 comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.
30.5.2002 n. 115, per il versamento, da parte di , di un ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 26 agosto 2025.
Il Giudice
(dott. Francesco Cina)
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione decima civile
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.
Francesco Cina, letti gli artt. 352 c.p.c., 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 25947 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno
2020 tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Parte_1 C.F._1
FA AV
-parte appellante-
e
C.F. ) Controparte_1 C.F._2
-parte appellata contumace -
OGGETTO: Spedizione - Trasporto.
CONCLUSIONI: il procuratore di parte appellante ha così precisato le proprie conclusioni: “come da atto di appello” e quindi “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, per le motivazioni in narrativa e previo annullamento ed integrale riforma della sentenza n. 47498/19, emessa dal Giudice di Pace di Roma, qui impugnata,
Nel Merito
CONDANNARE la convenuta in considerazione dello smarrimento del bagaglio, al risarcimento in favore dell'odierno appellante del:
- Danno, patrimoniale e non patrimoniale, previsto ex art. 22 della Convenzione di
Montreal, conseguente allo smarrimento del bagaglio ed allo stress emotivo
1 caratterizzato anche dall'indisponibilità dei beni, nonché alla lesione del diritto all'informazione, previsto ex art. 22 della Convenzione di Montreal nell'importo corrispondente a 1131 DSP corrispondente a 1400 euro (decurtato l'importo di Euro
400 gia riconosciuto nella sentenza di primo grado), così per un importo di Euro
1.000.
In ogni caso
Con vittoria di spese competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Oggetto della controversia ed elementi del processo rilevanti per la decisione.
1.1. ha citato innanzi al Giudice di Pace Parte_1 Controparte_1 di Roma, chiedendo, ai sensi della Convenzione di Montreal e del Regolamento n.
889/2002/CE, la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di euro
1.400,00 (corrispondenti a 1131 diritti speciali di prelievo) o della diversa somma liquidata dal giudice in via equitativa, oltre interessi, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale dallo stesso subito in ragione dello smarrimento del proprio bagaglio, imbarcato sul volo n. VY9497 (Roma-Palma De Mallorca) del
2.6.2018.
L'allora attore ha infatti in sintesi allegato e dedotto:
- di avere acquistato dei biglietti aerei con la compagnia aerea convenuta, per la tratta
Roma/Palma de Mallorca, con volo di andata previsto per il 2.6.2018;
- di avere tuttavia dovuto prendere atto, all'arrivo a destinazione, che il proprio bagaglio, pur se regolarmente imbarcato sul volo, era andato smarrito;
- di avere prontamente denunciato l'accaduto, una volta atterrato, presso gli uffici
“Flight Care” dell'aeroporto di Palma De Mallorca e di avere ricevuto, da parte della compagnia aerea, copia del “Property Irregularity report”;
- di non avere ricevuto alcuna informazione, da parte della società convenuta, sulla possibilità e tempistica della restituzione del bagaglio;
- di essere stato quindi costretto a recarsi ogni giorno presso l'aeroporto di Palma De
Mallorca nel tentativo, poi rilevatosi vano, di rientrare in possesso del proprio bagaglio;
- di essere stato pertanto costretto ad acquistare beni di prima necessità per fronteggiare le proprie esigenze;
2 - di avere poi inviato alla compagnia aerea, in data 20.6.2018, la richiesta di risarcimento dei danni subiti, senza tuttavia avere alcun riscontro;
- che, nel caso di specie, era applicabile l'art. 953 del Codice della Navigazione;
- di avere diritto, ai sensi della Convenzione di Montreal, al risarcimento, oltre che del danno patrimoniale, anche di quello morale, derivante dallo stress emotivo e dai disagi dallo stesso attore sofferti in conseguenza della privazione dei propri beni personali, nonché al risarcimento del danno derivante dalla lesione del proprio diritto all'informazione, nella misura complessiva di euro 1.400,00 o in quella diversa ritenuta di giustizia, oltre interessi.
1.2. si è costituita nel giudizio di primo grado, formulando Controparte_1 una proposta conciliativa (pagamento del complessivo importo di euro 1.200,00, di cui euro 200,00 a titolo di spese legali) e concludendo, per il caso di mancata accettazione della proposta stessa, per il rigetto della domanda attorea nella parte di essa eccedente il limite previsto dall'art. 22 della Convenzione di Montreal (somma pari a 1.000,00 diritti speciali di prelievo e comprensiva tanto del danno patrimoniale, che di quello non patrimoniale), con compensazione delle spese di lite.
Pur non contestando la propria responsabilità per la perdita del bagaglio, la allora convenuta ha infatti eccepito il carattere onnicomprensivo ed inderogabile del limite quantitativo posto dal già menzionato art. 22 e comunque l'assenza di prova in ordine ai danni subiti, questi ultimi in ogni caso quantificati dall'attore in modo sproporzionato.
1.3. Con sentenza n. 27852/2019 del 22.10.2019, il Giudice di pace di Roma ha accolto parzialmente la domanda proposta dal , condannando la compagnia Pt_1 aerea convenuta al pagamento della somma complessiva di euro 400,00, a titolo di risarcimento del danno subito dall'attore, con compensazione integrale delle spese di lite.
Preso atto che l'attore non aveva preso posizione sulla proposta conciliativa della convenuta e premesso che il limite massimo previsto dalla Convenzione di Montreal doveva intendersi come finalizzato a calmierare l'entità del risarcimento (fatta salva l'ipotesi della speciale dichiarazione da parte del passeggero ed il pagamento, da parte sua, di un supplemento) e non anche a porre una presunzione di esistenza del danno stesso, il Giudice di prime cure ha infatti: (i) accertato la ricorrenza del danno,
3 ritenendo “indubbio che il passeggero che viaggi per raggiungere un luogo di vacanza porti con sé il necessario per soggiornarvi, ovvero gli indumenti da indossare e gli effetti personali”; (ii) liquidato tale danno in via equitativa in euro 400,00, avuto riguardo, in difetto di diversa prova, al contenuto minimo di un bagaglio personale e non essendovi neanche prova di alcun pregiudizio di carattere non patrimoniale;
(iii) compensato le spese di lite in ragione della mancata accettazione, da parte dell'attore, di una proposta conciliativa di importo superiore rispetto al dovuto.
1.4. ha quindi proposto tempestivo appello contro la predetta Parte_1 sentenza, formulando conclusioni conformi a quelle sopra trascritte.
Quale unico motivo di impugnazione, ha infatti lamentato l'erroneità dell'interpretazione dell'art. 22 della Convenzione di Montreal adottata dal Giudice di prime cure, il quale – a differenza di quanto accaduto analoga controversia promossa dal compagno di viaggio dello stesso appellante (controversia definita con sentenza con cui il giudice di pace aveva condannato la compagnia aerea al pagamento dell'importo di circa 1.400,00 euro, corrispondenti a 1131 DSP) – aveva omesso di considerare che l'importo previsto dalla citata disposizione (pari per l'appunto a 1131
DSP) costituiva importo predeterminato ed onnicomprensivo di ogni voce di danno, da riconoscere al passeggero senza necessità di alcuna prova del pregiudizio da parte di quest'ultimo.
1.5. nonostante la ritualità della notifica dell'atto di Controparte_1 appello, non si è costituita in giudizio ed è stata pertanto dichiarata contumace.
1.6. La causa, istruita tramite la documentazione già acquisita nel primo grado di giudizio, è stata poi trattenuta in decisione sulla base delle conclusioni sopra trascritte, con termini ex art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
2. L'appello va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
2.1. La Convenzione di Montréal del 28 maggio 1999 (ratificata in Italia con L. n.
12/2004 e sostanzialmente recepita e confermata dal Reg. n. 2027/1997/CE, come modificato dal Reg. n. 889/2002/CE), all'art. 17, comma 2, prevede una presunzione di responsabilità del vettore in caso di distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli consegnati (“il vettore è responsabile del danno derivante dalla distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli consegnati, per il fatto stesso che
l'evento che ha causato la distruzione, la perdita o il deterioramento si è prodotto a
4 bordo dell'aeromobile oppure nel corso di qualsiasi periodo nel quale il vettore aveva in custodia i bagagli consegnati”), alla quale si correla la disciplina dettata dal successivo art. 22, comma 2, secondo il quale, nel trasporto di bagagli, la responsabilità del vettore in caso di distruzione, perdita deterioramento o ritardo è limitata alla somma di 1000 diritti speciali di prelievo per passeggero, salvo dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione effettuata dal passeggero al momento della consegna al vettore del bagaglio, dietro pagamento di un'eventuale tassa supplementare. In tal caso il vettore sarà tenuto al risarcimento sino a concorrenza della somma dichiarata, a meno che egli non dimostri che tale somma è superiore all'interesse reale del mittente alla consegna a destinazione.
La Convenzione di Montreal, al fine di preservare il giusto equilibrio tra gli interessi dei vettori aerei e quelli dei passeggeri e in considerazione delle difficoltà di prova e delle limitazioni alle quali può essere soggetto nei diversi ordinamenti il diritto al risarcimento del danno, fissa, dunque, un limite massimo al risarcimento ordinariamente operante (art. 22), senza stabilire criteri forfettizzati per il ristoro del pregiudizio, il quale deve quindi essere accertato alla stregua dei principi dell'ordinamento nazionale di riferimento.
Secondo l'orientamento che qui si condivide, le previsioni di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 22, infatti, non pongono una presunzione di esistenza del danno nella misura rispettivamente indicata, ma individuano i limiti entro cui, in caso di prova del danno da parte del danneggiato, la compagnia aerea può essere chiamata a risponderne. Limiti questi che operano in riferimento al danno di qualsiasi natura patito dal passeggero medesimo e, dunque, non solo nella sua componente meramente patrimoniale, ma anche in quella non patrimoniale (cfr. fra le altre Cass. 14667/2015 e
Cass. 4996/2019).
Ciò si ricava non solo dal tenore letterale dei predetti commi 1 e 2 dell'art. 22, in cui si fa riferimento a “limiti” della responsabilità del vettore), ma anche dalla successiva previsione del comma 5 dello stesso art. 22 (“Le disposizioni dei paragrafi
1 e 2 non si applicano qualora venga dimostrato che il danno deriva da un atto o omissione del vettore, dei suoi dipendenti o incaricati, compiuto con l'intenzione di provocare un danno o temerariamente e con la consapevolezza che probabilmente ne deriverà un danno, sempreché, nel caso di atto o omissione di dipendenti o incaricati,
5 venga anche fornita la prova che costoro hanno agito nell'esercizio delle loro funzioni”), che presuppone evidentemente che quelle di cui ai commi 1 e 2 siano disposizioni volte a porre un limite quantitativo alla responsabilità del vettore (limite, quindi, destinato a non operare ove il danno sia stato cagionato da condotta intenzionale, temeraria o comunque caratterizzata dalla consapevolezza della probabile idoneità della stessa a cagionare il danno) e non anche a porre una disciplina di favore, sotto il profilo probatorio, per il danneggiato (disciplina che, ove così invece fosse, sarebbe del tutto irrazionalmente esclusa proprio a fronte di condotte del vettore caratterizzate da maggiore gravità).
In questo senso, d'altra parte, si sono già espresse non solo la giurisprudenza di legittimità (v., fra le altre, Cass. 20941/2024, secondo cui il risarcimento riconosciuto dall'art. 22 della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 per il ritardo del volo postula la prova, anche per presunzioni, del danno conseguenza concretamente subito, alla stregua dei principi dell'ordinamento nazionale di riferimento, cui la Convenzione rimanda;
principio questo evidentemente estensibile alla fattispecie, anch'essa disciplinata dall'art. 22, della distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli), ma anche la giurisprudenza unionale.
Quest'ultima (v. Corte di Giustizia UE, Quarta Sezione, sentenza 9 luglio 2020, causa C-86/19), chiamata a pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione dell'articolo 17, comma 2, e dell'articolo 22, comma 2, della Convenzione di Montreal, ha infatti avuto modo di affermare che:
“1) L'articolo 17, paragrafo 2, della convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale conclusa a Montreal il 28 maggio 1999, firmata dalla Comunità europea il 9 dicembre 1999 e approvata a nome di questa con decisione 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001, letto in combinato disposto con l'articolo 22, paragrafo 2 della convenzione stessa, deve essere interpretato nel senso che la somma prevista da quest'ultima disposizione quale limite della responsabilità del vettore aereo in caso di distruzione, di perdita, di deterioramento o di ritardo dei bagagli consegnati che non siano stati oggetto di una dichiarazione speciale di interesse alla consegna costituisce un massimale di risarcimento del quale il passeggero interessato non gode di diritto e forfettariamente. Di conseguenza, spetta al giudice del nazionale determinare, entro tale limite, l'importo del
6 risarcimento che gli è dovuto con riguardo alle circostanze oggetto del caso di specie.
2) L'articolo 17, paragrafo 2, della convenzione di Montreal, letto in combinato disposto con l'articolo 22, paragrafo 2 della convenzione stessa, deve essere interpretato nel senso che l'importo del risarcimento dovuto a un passeggero il cui bagaglio consegnato, che non sia stato oggetto di una dichiarazione speciale di interesse alla consegna, abbia subito una distruzione, una perdita, un deterioramento
o un ritardo, deve essere determinato dal giudice nazionale conformemente alle norme di diritto nazionale applicabili, segnatamente in materia di prova. Tuttavia tali regole non debbono essere meno favorevoli di quelle relative ai ricorsi analoghi in diritto interno, né strutturate in modo tale da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dalla convenzione di Montreal”.
2.2. Poste queste premesse e rilevato che nella specie è incontestata la responsabilità della compagnia aerea, va allora rilevato che l'odierno appellante non ha offerto alcun elemento di prova idoneo a giustificare una liquidazione del danno in misura superiore a quella effettuata nella sentenza impugnata.
La domanda non è infatti sorretta dalla allegazione specifica, né tantomeno dalla prova, dei danni in concreto sofferti. Né l'appellante ha individuato elementi tali da evidenziare che il Giudice di prime cure abbia esercitato in modo erroneo il potere di liquidazione del danno in via equitativa.
Con specifico riferimento al danno non patrimoniale, va infatti anche ricordato che le Sezioni unite della Cassazione (v. Cass. S.U. 26972/2008) hanno da tempo affermato il principio secondo cui il danno in questione è risarcibile nei soli casi
"previsti dalla legge", e cioè, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c.: (a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale;
(b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad es., nel caso di illecito trattamento dei dati personali o di violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale); in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma
7 attributiva del diritto al risarcimento (quali, rispettivamente, quello alla riservatezza od a non subire discriminazioni); (c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati "ex ante" dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice).
Al di fuori delle ipotesi in cui il fatto costituisca reato o ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente ne consente il ristoro anche al di fuori di una ipotesi di reato, il risarcimento del danno non patrimoniale è dunque dovuto a condizione non solo che vi sia una lesione di diritti inviolabili della persona (non aventi quindi natura economica) riconosciuti dalla Costituzione, ma anche che ricorrano le ulteriori condizioni costituite dalla gravità della lesione stessa e dalla non futilità del danno. E trattandosi di danno conseguenza, è comunque onere di chi si assume danneggiato allegare specificamente e provare tutte le circostanze che siano idonee a far emergere la ricorrenza dei predetti presupposti (v. Cass. n. 33645/2022).
Nel caso di specie, tuttavia, l'appellante non ha in alcun modo assolto tali oneri, essendosi limitato ad allegare, in termini del tutto generici e senza peraltro dare dimostrazione di quanto asserito, di non avere ricevuto “assistenza o informazione” e di essere stato “costretto a recarsi ogni giorno presso l'aeroporto di Palma de
Mallorca nel tentativo di rientrare in possesso del proprio bagaglio” (v. pag. 2 dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado).
2.3. L'appello deve pertanto essere rigettato, tenuto anche conto che la pronuncia sulle spese non è stata fatta oggetto di specifica impugnazione e che comunque la disposta compensazione è stata correttamente giustificata sulla scorta della mancata accettazione della proposta conciliativa formulata dalla allora convenuta in sede di costituzione in giudizio.
3. La contumacia della appellata rende non dovuta la pronuncia sulle spese di lite del presente grado.
4. Il rigetto dell'appello costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1,
8 comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.
30.5.2002 n. 115, per il versamento, da parte di , di un ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 26 agosto 2025.
Il Giudice
(dott. Francesco Cina)
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