Decreto cautelare 5 novembre 2022
Ordinanza cautelare 5 dicembre 2022
Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 09/06/2025, n. 927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 927 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 00927/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01299/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1299 del 2022, proposto da AN LO e OR LO, rappresentate e difese dall'avvocato Giovanni Sala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Vedelago, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Sartorato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Unione di Comuni Marca Occidentale, non costituita in giudizio ;
nei confronti
IO LO, AV LO, FA Baggio, non costituiti in giudizio ;
per l'annullamento
con adozione di idonee misure cautelari anche monocratiche:
1. dell'ordinanza dirigenziale n. 33 datata 1/8/2022 emessa ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/200, mediante la quale il Comune di Vedelago ha ordinato alle ricorrenti la demolizione, nel termine di novanta giorni, di opere abusive consistenti in “ mantenimento di prefabbricato ad uso abitativo, oggetto di comunicazione del 2/11/2020 prot. n. 22925 successivamente integrata in data 3/2/2021 prot. n. 2486, oltre i termini previsti dall'art. 6 comma 1, lettera e) del D.P.R. 380/2001 ” e avvertendo che “ ai sensi dell'art. 31 comma 3 del D.P.R. n. 380/2001 decorso infruttuosamente il termine suindicati i beni descritti in premessa e le relative aree di sedime – nella misura massima di 10 volte la superficie complessiva utile abusivamente realizzata – sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune e che constata l'inottemperanza verrà inoltre irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di importo complessivo tra euro 2.000 e euro 20.0000 ai sensi dell'art. 31 comma 4 bis del D.P.R. 380/2001 ”;
2. di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, anche non conosciuto (per il quale ci si riserva sin d'ora di proporre motivi aggiunti), tra cui, l'avviso di avvio di procedimento prot. n. 6377 del 7/6/2022 e l'ordinanza di sospensione ex art. 27 del D.P.R. 380/2001;
nonché per il risarcimento
di tutti danni subiti, e che le ricorrenti andranno a subire, sia in conseguenza dei provvedimenti impugnati sia in conseguenza dell'illegittimo comportamento comunale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vedelago;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2025 la dott.ssa Elena Garbari e uditi per le parti i difensori Nessuno è comparso.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe le signore AN LO e OR LO hanno impugnato l'ordinanza del Comune di Vedelago 1 agosto 2022 n. 33, che ha ordinato la demolizione entro il termine di novanta giorni di un fabbricato provvisorio ad uso abitativo, mantenuto in assenza di permesso di costruire oltre i termini previsti dall’art. 6 comma 1 lett. e bis del TUE, e ubicato sul terreno di cui sono comproprietarie, dichiarandosi estranee all’abuso.
In corso di causa il manufatto è stato rimosso in adempimento dell’ordine comunale.
In data 3 giugno 2025 le ricorrenti hanno depositato dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del gravame.
Il ricorso è stato chiamato all’udienza pubblica del 5 giugno 2025, nel Ruolo Aggiunto, ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse ed è stato trattenuto in decisione in considerazione della dichiarazione depositata dalle deducenti.
In conformità al principio dispositivo che informa il processo amministrativo, al Collegio non resta che dichiarare l’improcedibilità del ricorso a termini dell’art. 35, comma 1, lett. c) del codice di rito.
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti in considerazione sia della peculiarità del caso controverso, sia dell’assenza di attività difensiva successiva alla fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Grazia Flaim, Presidente
Marco Rinaldi, Consigliere
Elena Garbari, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Elena Garbari | Grazia Flaim |
IL SEGRETARIO