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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 13/07/2025, n. 1084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1084 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
1952 /2024 R.G. N. Sent.
N. Cron.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione Prima Civile nelle persone dei signori dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente rel. dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dott.ssa Valeria Gaburro Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nneellllaa ccaauussaa cciivviillee ddii II GGrraaddoo iissccrriittttaa aall nn.. rr..gg.. 11995522 //22002244 pprroommoossssaa ccoonn rriiccoorrssoo ddeeppoossiittaattoo iinn ddaattaa 2299//0033//22002244 ddaa::
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. TRIO ERIKA del foro di Bergamo;
RICORRENTE
contro
:
(C.F. ) con il Controparte_1 C.F._2
patrocinio dell'avv. CERATO FABIO del foro di Busto Arsizio
RESISTENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO cui il ricorso è stato comunicato ai sensi dell'art. 473bis-14 cpc
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale di figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 16 per le parti: come da precisazioni delle conclusioni assunte per l'udienza ex art. 473bis-
28 cpc del 10.4.25 che qui si intendono trascritte;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso regolarmente depositato la ricorrente ha adito il Tribunale al fine di ottenere una regolamentazione della responsabilità genitoriale relativa al figlio Per_1
(16.12.2011), nato dalla relazione sentimentale con il resistente, oggi cessata.
Ella ha rappresentato che negli ultimi anni il clima familiare era degenerato a causa di comportamenti violenti e denigratori da parte del compagno, sia nei suoi confronti che verso il minore, il quale diventava spettatore delle violenze. La vicenda familiare, già nota agli assistenti sociali di LA ai quali la signora si è rivolta nel settembre 2023 a tutela sua e del figlio, era degenerata il 17/2/24 allorquando il resistente, forse sotto l'effetto di sostanze alcoliche, aveva iniziato senza motivo apparente ad aggredire verbalmente il figlio così che la madre, intervenuta a difesa del minore, a sua volta era aggredita verbalmente e fisicamente: in tale frangente il figlio riesce a chiamare la sorella di lei, vicina di casa della coppia, che insieme al di lei marito intervengono in loro difesa.
Intervengono i Carabinieri e, dopo il ricovero in ospedale, ella avrà una prognosi di sette giorni con terapia antidolorifica. Sporgerà querela e da quel momento il minore non vuole incontrare il padre. Ella ha instaurato avanti questo Tribunale procedimento di ordine di protezione nel quale si avrà dapprima il decreto inaudita altera parte del Giudice Designato in cui si ordinava al sig. la cessazione della condotta pregiudizievole tenuta nei CP_1
confronti della convivente e del figlio minore , ha prescrivendo altresì al Per_1
resistente l'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati da madre e minore. Detto procedimento si consensualizzava all'esito dell'udienza del 7 marzo 2024 (“ 1) la casa familiare sita in LA, via Giovanni Pascoli,
n. 6/5, in godimento della signora e del figlio 2) presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali, in eventuale collaborazione con i servizi specialistici dell'ASST
Bergamo, per monitoraggio della durata di sei mesi e interventi di supporto, anche al fine pagina 2 di 16 del riavvicinamento tra il padre e il figlio minore;
3) si disponeva che il medesimo Servizio
Sociale, previa adeguata preparazione del padre e di , attivasse il prima possibile Per_1
incontri “facilitati” tra il padre e il figlio. Fino all'attivazione di incontri facilitati, il padre, nel rispetto dei tempi di e prima di essersi confrontato direttamente con il figlio, Per_1
assume l'impegno di evitare di recarsi fuori da scuola e presso il campo sportivo dove svolge gli allenamenti e la partita di calcio;
4) considerate le rate dei finanziamenti a cui mensilmente deve far fronte , e tenuto conto della rata del mutuo Controparte_1
cointestato gravante sulla casa familiare (pari ad attuali 963 euro), entrambe le parti provvederanno al pagamento pro quota della rata del mutuo, mantenendo attivo il conto corrente cointestato, acceso presso BPM di Pioltello, avendo cura di accreditare su di esso la provvista necessaria a far fronte al 50% ciascuno della rata del mutuo (a tasso variabile);
5) la madre ha diritto di chiedere e percepire per l'intero Assegno Unico erogato dall'INPS per il figlio minore;
6) si dà atto che ciascun genitore provvederà al 50% delle spese straordinarie;
7) compensate le spese di lite”). Riferiva che da allora il nucleo familiare era seguito dai SS “Azienda Isola”. Dopo aver ricordato i procedimenti penali cui era sottoposto il resistente, (- procedimento penale a carico del sig. - CP_1
Proc. 2240/2024- per i reati ex artt. 582 c.p. (lesione personale) 610 c.p. (violenza privata)
572 c.p. (maltrattamenti contro familiari e conviventi) iniziato su querela della signora del 18/02/2024, poi integrata il 27/02 richiesta di archiviazione da parte del PM Pt_1
opposizione alla richiesta di archiviazione di cui non si conosce l'esito) concludeva chiedendo di : 1.)prendere atto dell'accordo del 7 marzo 2024, 2). disporre la continuazione della presa in carico della famiglia da parte dei servizi sociali , 3).
disporre che i servizi attivino gli incontri facilitati padre-figlio per ripristino relazione, 4). disporre il collocamento del minore presso la madre, con assegnazione della casa familiare, 5) porre l'importo di € 300,00 per il figlio a carico del padre, oltre il
50% delle spese straordinarie.
pagina 3 di 16 Si costituiva il resistente il quale dopo aver affermato di essere stato lui vittima delle aggressioni della compagna, ma di aver taciuto per tutelare il benessere della famiglia allegando anch'egli referti di PS e ricordando il procedimento penale a carico della ricorrente (- procedimento penale a carico della signora per lesioni 582 e Pt_1
maltrattamenti in famiglia 572 cp. a seguito di denuncia presentata dal sig. CP_1
sempre nel febbraio 2024 richiesta di archiviazione da parte del PM opposizione alla richiesta di archiviazione di cui non si conosce l'esito), concludeva chiedendo: 1).l'affido condiviso del minore, 2) di prendere atto dell'accordo del 7 marzo 2024 nella parte in cui si conviene che venga attivato un monitoraggio dei Servizi e percorsi di supporto alla famiglia, 3).di eliminare la parte che prevede incontri protetti padre-figlio, atteso che prima dell'episodio di cui sopra i rapporti erano sereni. In subordine, attivare monitoraggio su intero nucleo disponendo un numero di incontri facilitati padre-figlio per un periodo non superiore di due mesi, 4) proponeva un calendario di visite che comprende il dopo scuola, l'accompagnamento alle partite di calcio, i weekend alternati (senza pernotto sino a quando non avrà trovato abitazione); 15 gg in estate, natale e pasqua alternati, 5) di non disporre un contributo al mantenimento, tenendo conto del pagamento del 50% del mutuo della casa familiare, 6) di disporre che la ricorrente paghi il 100% del finanziamento acceso per le cure dentistiche della stessa e il 50% del finanziamento acceso per le difficoltà economiche della famiglia.
In seno alle memoria 473bis17 la ricorrente chiedeva - la presa in carico da parte del Pt_2
del sig ed – il collocamento del minore presso la madre, con assegnazione casa CP_1
familiare, mentre il resistente : - in modifica dell'accordo del 7 marzo 2024 di -
disporre l'affido condiviso del minore riservandosi di Persona_2
determinare le modalità dell'esercizio del diritto di visita nel caso venga acquisito in locazione l'immobile di BI (MI); - in merito alla collazione prevalente ci si rimetteva all'Ill.mo Tribunale adito;
- nel caso di assegnazione familiare sito in
LA di disporre che il relativo mutuo sia a carico esclusivo della signora nel Pt_1
pagina 4 di 16 caso di assegnazione dell'immobile familiare di LA BG) disporre che il mutuo sia a carico di entrambe le parti nella misura del 50% e che l'importo del mutuo venga qualificato come contributo al mantenimento , - disporre la presa in carico dell'intero nucleo familiare affinchè continui l'attività di monitoraggio dello stesso come indicato nel procedimento RG. 1110/2024 dando seguito ad ogni misura di supporto con l'esclusione di attività afferenti la genitorialità del solo;
- ordinare la ripresa del rapporto CP_1
padre-figlio senza alcuna limitazione non essendoci ragioni di fatto e diritto che possano pregiudicarlo tenuto conto della volontà di di vedere e stare con il padre Persona_2
resistente.
All'esito dell'udienza di prima comparizione – nell'ambito della quale la ricorrente ricordava di pagare la metà del mutuo (in totale pari ad € 963,00) e di percepire per il minore l'AU di 235,00- il Giudice designato così disponeva: “1) affida il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori e con collocamento prevalente Per_1
presso la madre;
2) assegna la casa parafamiliare alla ricorrente che continuerà ad abitarvi con il figlio minore;
3) dispone che il padre possa stare con il figlio : a) nei giorni prefissati per gli allenamenti e/o le partite, dall'uscita di scuola fino alle h 19,30, riaccompagnando lo stesso presso la casa parafamiliare al termine;
b) a fine settimana alternati 1) fino a quando non troverà l'alloggio il sabato e la domenica dalle h 11.00 alle h 19.00, 2) quando avrà un'abitazione dall'uscita di scuola del venerdì fino alle h 21.00 della domenica dopo cena;
c) per 7 gg durante le festività natalizie e per 3 gg nelle festività pasquali, alternando annualmente con la madre i giorni di Natale e Capodanno, Pasqua e
Lunedì dell'Angelo; d) per 2 settimane, anche consecutive, durante le vacanze estive in periodo da concordare con la madre entro il 30 maggio di ogni anno;
4) obbliga il resistente a versare alla ricorrente, entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio minore, l'importo di € 150,00, oltre rivalutazione annuale Istat, dandosi atto che le parti hanno stabilito che l'intero AU venga attribuito integralmente alla ricorrente;
5) obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle pagina 5 di 16 spese non coperte dall'assegno periodico 6) dispone la prosecuzione del monitoraggio da parte dei Servizi Sociali, con onere di predisporre i percorsi di supporto necessari anche a favorire i rapporti padre e figlio e con onere di relazione entro nov 24.”
Il Giudizio si è svolto solo tramite la relazione dei SS e all'udienza ex art. 473bis-28 cpc le parti così rispettivamente concludevano: la ricorrente “1. prendere atto dell'accordo del
7 marzo 2024, 2. disporre la continuazione della presa in carico della famiglia da parte dei servizi sociali, 3. affido condiviso del minore, 4. Collocamento del minore presso la madre, con assegnazione casa familiare , 5. Visite padre-figlio come da ordinanza 473bis-
.22 cpc, 6. disporre il collocamento del minore presso la madre, con assegnazione della casa familiare, 7. 300 euro per il figlio a carico del padre, oltre il 50% delle spese straordinarie”. Il resistente , “oltre alle domande di cui alla comparsa- In subordine alla domanda di nulla disporre a suo carico in punto di mantenimento del minore, chiede di ridurre l'assegno a 100 euro tenendo conto del fatto che la signora percepisce il 100% dell'AU e che lui paga il 50% del mutuo della casa familiare. - Chiede altresì di esentarlo dal pagamento della sua parte di mutuo, atteso che deve pagare il canone di locazione”
Ritiene il Collegio che la causa non meriti ulteriore istruttoria e che le prove orali richieste sia irrileanti oltre che superate dalle allegazioni documentali delle parti stesse , correlate ai procedimenti penali piuttosto che alle sanzioni relative alla patente di guida del resistente, che generica ed esplorativa appare altresì la richiesta di CTU mentre l'audizione del minore è del tutto superflua alla luce dell'incarico e delle numerose volte in cui il minore è stato sentito dagli operatori ed ha chiaramente espresso sia le sue emozioni che la sua volontà.
E' importante ricordare, oltre alle condizioni su cui le parti hanno consensualizzato all'esito della procedura di ordine di protezione (riportate per esteso sopra) anche quanto i SS incaricati hanno ripotato nell'ultima relazione di aggiornamento del 29/11/24
(sottolineato della scrivente): “- Genitori: la signora esprime commenti positivi sulla figura del sig. quale genitore, non mettendo in discussione l'attenzione, la CP_1
pagina 6 di 16 cura e l'interesse per il figlio mentre esprime giudizi negativi nel ruolo di compagno, ricordando che lo stesso era solito agire verbalizzazioni sminuenti e critiche nei suoi confronti anche alla presenza dei minori. Il signor nega gli agiti violenti e utilizza CP_1
toni accesi, rancorosi e critici nei confronti della compagna sia nel ruolo di donna che di madre. Afferma che l'astio del figlio nei suoi confronti deriverebbe dalla madre “che gli fa il lavaggio del cervello”. In goni caso, La signora è una madre presente e attenta Pt_1
ai bisogni del figlio, è la figura riferimento rispetto alla scuola e all'educazione del minore,
….; - e visite paterne: dopo una prima resistenza, ha espresso nel Per_1 Per_1
maggio 24 la volontà di vedere il padre e pertanto sono stati organizzati incontri protetti dal 7/06 al 1/08 compresi con cadenza settimanale. Gli incontri sono stati positivi: il padre non espone alle questioni genitoriali e giudiziari e mantiene l'attenzione sui Per_1
bisogni e interessi del figlio. Dal mese di agosto 24 le visite sono state liberalizzate e proseguono serenamente. - Conclusioni: alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che la coppia genitoriale sia stata capace di mediare e trovare una modalità comunicativa efficace per condividere la crescita del figlio, il quale ha evidenziato l'esistenza di un rapporto significativo con entrambe le figure genitoriali. Si reputa favorevole per il benessere del minore mantenere l'attuale collocazione presso la madre e gli incontri con il padre secondo le modalità stabilite nell'ultimo provvedimento. Il servizio scrivente non ravvisa la necessità di ulteriori interventi di supporto al nucleo familiare.”
Ebbene alla luce delle chiare indicazioni riportate questo Collegio non può che di fatto condividere e fare proprie le disposizioni già date in tema di provvedimenti provvisori.
- Sull'affido e sul collocamento del minore
Considerato che i comportamenti aggressivi che avevano dato luogo , prima di tale giudizio, al procedimento di ordine di protezione sono stati nel medesimo decisamente ridimensionati tanto che le parti hanno raggiunto un accordo nel quale hanno anche determinato una serie di condizioni di tipo patrimoniale tra di loro e che, pertanto ,
l'aggressività reciproca tra le parti cessa così di essere un ostacolo alla scelta della forma pagina 7 di 16 dell'affido condiviso del figlio minore;
che oggi Il positivo rapporto del figlio con entrambe le parti, unitamente oggi alla capacità di fatto riconosciuta alle parti in termini di idoneità genitoriale (“…si ritiene che la coppia genitoriale sia stata capace di mediare e trovare una modalità comunicativa efficace per condividere la crescita del figlio, il quale ha evidenziato l'esistenza di un rapporto significativo con entrambe le figure genitoriali...”) impone la scelta dell'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con il collocamento prevalente presso la madre , cui viene assegnata di conseguenza la casa parafamiliare.
- Sul diritto di visita del genitore non collocatario
Le condizioni di visita padre/figlio , già liberalizzate da agosto 2024 senza problemi, possono essere quelle indicate nei provvedimenti provvisori che rispettano anche le richieste del padre, sebbene a detta della ricorrente il padre non veda il figlio nei giorni infrasettimanali e non lo accompagni sempre agli allenamenti pure richiesti.
Ecco pertanto che si dispone che il padre possa stare con il figlio : a) nei giorni prefissati per gli allenamenti e/o le partite, dall'uscita di scuola fino alle h 19,30, riaccompagnando lo stesso presso la casa parafamiliare al termine;
b) a fine settimana alternati 1) fino a quando non troverà l'alloggio il sabato e la domenica dalle h 11.00 alle h 19.00, 2) quando avrà un'abitazione dall'uscita di scuola del venerdì fino alle h 21.00 della domenica dopo cena;
c) per 7 gg durante le festività natalizie e per 3 gg nelle festività pasquali, alternando annualmente con la madre i giorni di Natale e Capodanno, Pasqua e Lunedì dell'Angelo;
d) per 2 settimane, anche consecutive, durante le vacanze estive in periodo da concordare con la madre entro il 30 maggio di ogni anno.
Sulla misura dell'assegno di mantenimento
Il resistente che nel foglio di pc ha precisato come da comparsa di costituzione e risposta, ossia di nulla disporre a suo carico a titolo di mantenimento del minore, ha mutato la propria domanda nella comparsa conclusionale, chiedendo al Tribunale di disporre in favore del minore un assegno di mantenimento di euro 150,00 per poi modificare pagina 8 di 16 nuovamente la propria domanda, nella memoria di replica, proponendo anche la domanda subordinata di euro 200,00, a condizione che il Tribunale disponga in favore del sig.
il 50% dell'assegno unico (pari a circa euro 117,00 mensili), quindi versando per CP_1
il mantenimento di euro 100,00 al mese. Per_1
La ricorrente, attesa la scadenza della rata del prestito Findomestic, del fatto che la rata del mutuo è diminuita di 100 euro, del fatto che il padre non tiene il figlio e che non vi è prova del contratto di locazione che avrebbe stipulato, ha chiesto di aumentare il contributo a 300 euro.
Per comprendere quale sia il giusto importo occorre verificare le rispettive condizioni economico finanziarie delle parti.
La ricorrente è operaia a tempo determinato dal 30/04/2024 presso la ditta A.F.C. Appalti
e Servizi Soc. Coop. a turni di 6 ore, stipendio mensile circa 800 euro, ha svolto i seguenti precedenti lavori: -Lavapiatti dal 1/09/2009-24/10/2013 e - Badante dal 1/2/2019 -
4/03/2024. Ha allegato relativamente ai redditi percepiti : - - Busta paga marzo 2024:
€493 netti;
aprile 24 € 836 netti, - periodo come badante gennaio-marzo 2024): 5.033,01 netti, - nel 2023 euro 16.852,91 (ca 1.300 al mese) - nel 2022 euro 8.212,58 (ca 660 al mese), - nel 2021 euro 5.479,67 (ca 430 al mese), + da provvedimento del 7/3/24 assegno unico di € 235 mensili interamente a lei. E' comproprietaria della casa familiare in LA al 50%, che le impone la spesa del 50% della rata del mutuo a tassa variabile di
963,00 mensili (a dicembre 24 diminuito a 852,00) : ella sta pacificamente versando il proprio cinquanta per cento della rata del mutuo sulla casa familiare, sottraendo mensilmente la quota dell'assegno unico, di euro 233,00 mensili circa, che viene versata dall'INPS sul conto corrente cointestato alle parti a cui dice di non avere accesso (acceso presso il banco BPM di Pioltello); versa le utenze e le spese condominiali di € 899,62 annui (ca € 75,00 al mese). E' titolare dei seguenti depositi: - c/c personale presso Intesa, giacenza media 2023 ca 125 euro, saldo al 31/12/23 1.200 euro ca. (doc. 20); saldo al
31/03/2024 € 5.528; - carta postepay che al 31/12/21 saldo di euro 1.167,18 e giacenza pagina 9 di 16 media di euro 105,23 (doc. 21), al 31/12/22 saldo di euro 2,21 e giacenza media di euro
549,11 (doc. 22), che al 31/12/23 saldo di euro 16,38 e giacenza media di euro 357,04
(doc. 23). Ha un'altra figlia di 25 anni di nome , avuta da una precedente relazione Per_3
che vive con lei nella casa coniugale. La ragazza era stata assunta con contratto a termine ma dopo una serie di assenze per motivi di salute gravi, compreso un ricovero ospedaliero con relativa degenza (doc. 27), la datrice di lavoro non ha voluto rinnovare il rapporto di lavoro.
Il resistente è operaio metalmeccanico, con contratto a tempo indeterminato presso la ditta
Inoflex s.r.l. di Vignate e percepisce uno stipendio di circa euro 1.800,00 al mese. Ha documentato i seguenti redditi: - nel 2023 euro 28.972,83 (ca 1950 al mese), - nel 2022 euro 26.430,97 (ca 1830 al mese), - nel 2021 euro 26.476,83 (ca 1771,92 al mese). E' comproprietario della casa familiare in LA al 50%, ed è proprietario di un Auto Kia
Stonic. E' titolare dei seguenti depositi: - c/c personale presso Banco BPM saldo al
31/12/21 € 1739,05; al 31/12/22 € 5.295,79; al 31/12/23 € 263,77. Ha assunto di sostenere le seguenti spese: A) Canone locazione riferendo che dal 28/02/25 ha € 600 di canone +
50 euro mensili per le spese condominiali (tuttavia ciò NON E' PROVATO, ma solo allegato); B). da febbraio 2025 riferisce di NON versare il 50% del mutuo perché appunto avrebbe questa nuova spesa per la locazione, C) Finanziamento Findomestic per difficoltà economiche (scaduto tuttavia a settembre 24) € 187,00, D) Finanziamento Compass per il pagamento del dentista per la ricorrente (scad. circa luglio 26) € 127,00, E) Finanziamento
Santander (scad. 10/27) per acquisto autovettura Kia Stonic utilizzata solo dallo stesso €
287,70.
Alla luce della comparazione delle suddette posizioni unitamente alla duplice considerazione del fatto che la madre percepisce per intero l'AU di € 235,00 per il figlio minore, che il padre ha il pagamento della metà del mutuo della casa parafamiliare (pari in totale ad € 963,00- oggi di 852,00 ) oltre che il canone di locazione per la sua abitazione che avrà in futuro (visto che allo stato vi è solo l'allegazione in tal senso)a fronte di uno pagina 10 di 16 stipendio di € 1800,00 circa al mese, appare allora equo confermare l'importo di € 150,00 mensile che certamente è al di sotto dei minimi generalmente riconosciuti da questo
Tribunale da versare, entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da nuovo protocollo del Tribunale che si riporta per esteso in seno al dispositivo.
Inammissibili sono le domande pure svolte dal resistente relativamente al rimborso del finanziamento assunto per far fronte alle spese dentistiche della ricorrente o all'altro finanziamento assunto per le difficoltà familiari.
- Le spese di lite
La reciproca soccombenza sulle domande svolte giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così dispone:
a) affida il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori e con Per_1
collocamento prevalente presso la madre;
b) assegna la casa parafamiliare alla ricorrente che continuerà ad abitarvi con il figlio minore;
c) dispone che il padre possa stare con il figlio : a) nei giorni prefissati per gli allenamenti e/o le partite, dall'uscita di scuola fino alle h 19,30, riaccompagnando lo stesso presso la casa parafamiliare al termine;
b) a fine settimana alternati 1) fino a quando non troverà l'alloggio il sabato e la domenica dalle h 11.00 alle h 19.00,
2) quando avrà un'abitazione dall'uscita di scuola del venerdì fino alle h 21.00 della pagina 11 di 16 domenica dopo cena;
c) per 7 gg durante le festività natalizie e per 3 gg nelle festività pasquali, alternando annualmente con la madre i giorni di Natale e
Capodanno, Pasqua e Lunedì dell'Angelo; d) per 2 settimane, anche consecutive, durante le vacanze estive in periodo da concordare con la madre entro il 30 maggio di ogni anno;
d) obbliga il resistente a versare alla ricorrente, entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio minore , l'importo di € 150,00, oltre rivalutazione annuale Istat, dandosi atto che le parti hanno stabilito che l'intero
AU venga attribuito integralmente alla ricorrente;
e) obbliga ciascun genitore a concorrere, nella misura del 50% ciascuno , nelle spese non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema del Nuovo Protocollo che si riporta per esteso:
a. "Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
b. si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:
c. spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
d. a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario
pagina 12 di 16 Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
e. spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
f. tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
g. spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
h. a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
i. spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
j. a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse pagina 13 di 16 assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in
Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
k. spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
l. a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
m. spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
n. a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
i. Modalità di concertazione ex ante delle spese pagina 14 di 16 o. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
i. Modalità di documentazione e rimborso spese p. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
q. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
i. Deducibilità fiscale e varie r. La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
s. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro
Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota pagina 15 di 16 di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate”.
f) spese di lite compensate.
Così deciso in Bergamo, Camera di Consiglio del 26 giugno 2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
pagina 16 di 16
N. Cron.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione Prima Civile nelle persone dei signori dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente rel. dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dott.ssa Valeria Gaburro Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nneellllaa ccaauussaa cciivviillee ddii II GGrraaddoo iissccrriittttaa aall nn.. rr..gg.. 11995522 //22002244 pprroommoossssaa ccoonn rriiccoorrssoo ddeeppoossiittaattoo iinn ddaattaa 2299//0033//22002244 ddaa::
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. TRIO ERIKA del foro di Bergamo;
RICORRENTE
contro
:
(C.F. ) con il Controparte_1 C.F._2
patrocinio dell'avv. CERATO FABIO del foro di Busto Arsizio
RESISTENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO cui il ricorso è stato comunicato ai sensi dell'art. 473bis-14 cpc
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale di figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 16 per le parti: come da precisazioni delle conclusioni assunte per l'udienza ex art. 473bis-
28 cpc del 10.4.25 che qui si intendono trascritte;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso regolarmente depositato la ricorrente ha adito il Tribunale al fine di ottenere una regolamentazione della responsabilità genitoriale relativa al figlio Per_1
(16.12.2011), nato dalla relazione sentimentale con il resistente, oggi cessata.
Ella ha rappresentato che negli ultimi anni il clima familiare era degenerato a causa di comportamenti violenti e denigratori da parte del compagno, sia nei suoi confronti che verso il minore, il quale diventava spettatore delle violenze. La vicenda familiare, già nota agli assistenti sociali di LA ai quali la signora si è rivolta nel settembre 2023 a tutela sua e del figlio, era degenerata il 17/2/24 allorquando il resistente, forse sotto l'effetto di sostanze alcoliche, aveva iniziato senza motivo apparente ad aggredire verbalmente il figlio così che la madre, intervenuta a difesa del minore, a sua volta era aggredita verbalmente e fisicamente: in tale frangente il figlio riesce a chiamare la sorella di lei, vicina di casa della coppia, che insieme al di lei marito intervengono in loro difesa.
Intervengono i Carabinieri e, dopo il ricovero in ospedale, ella avrà una prognosi di sette giorni con terapia antidolorifica. Sporgerà querela e da quel momento il minore non vuole incontrare il padre. Ella ha instaurato avanti questo Tribunale procedimento di ordine di protezione nel quale si avrà dapprima il decreto inaudita altera parte del Giudice Designato in cui si ordinava al sig. la cessazione della condotta pregiudizievole tenuta nei CP_1
confronti della convivente e del figlio minore , ha prescrivendo altresì al Per_1
resistente l'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati da madre e minore. Detto procedimento si consensualizzava all'esito dell'udienza del 7 marzo 2024 (“ 1) la casa familiare sita in LA, via Giovanni Pascoli,
n. 6/5, in godimento della signora e del figlio 2) presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali, in eventuale collaborazione con i servizi specialistici dell'ASST
Bergamo, per monitoraggio della durata di sei mesi e interventi di supporto, anche al fine pagina 2 di 16 del riavvicinamento tra il padre e il figlio minore;
3) si disponeva che il medesimo Servizio
Sociale, previa adeguata preparazione del padre e di , attivasse il prima possibile Per_1
incontri “facilitati” tra il padre e il figlio. Fino all'attivazione di incontri facilitati, il padre, nel rispetto dei tempi di e prima di essersi confrontato direttamente con il figlio, Per_1
assume l'impegno di evitare di recarsi fuori da scuola e presso il campo sportivo dove svolge gli allenamenti e la partita di calcio;
4) considerate le rate dei finanziamenti a cui mensilmente deve far fronte , e tenuto conto della rata del mutuo Controparte_1
cointestato gravante sulla casa familiare (pari ad attuali 963 euro), entrambe le parti provvederanno al pagamento pro quota della rata del mutuo, mantenendo attivo il conto corrente cointestato, acceso presso BPM di Pioltello, avendo cura di accreditare su di esso la provvista necessaria a far fronte al 50% ciascuno della rata del mutuo (a tasso variabile);
5) la madre ha diritto di chiedere e percepire per l'intero Assegno Unico erogato dall'INPS per il figlio minore;
6) si dà atto che ciascun genitore provvederà al 50% delle spese straordinarie;
7) compensate le spese di lite”). Riferiva che da allora il nucleo familiare era seguito dai SS “Azienda Isola”. Dopo aver ricordato i procedimenti penali cui era sottoposto il resistente, (- procedimento penale a carico del sig. - CP_1
Proc. 2240/2024- per i reati ex artt. 582 c.p. (lesione personale) 610 c.p. (violenza privata)
572 c.p. (maltrattamenti contro familiari e conviventi) iniziato su querela della signora del 18/02/2024, poi integrata il 27/02 richiesta di archiviazione da parte del PM Pt_1
opposizione alla richiesta di archiviazione di cui non si conosce l'esito) concludeva chiedendo di : 1.)prendere atto dell'accordo del 7 marzo 2024, 2). disporre la continuazione della presa in carico della famiglia da parte dei servizi sociali , 3).
disporre che i servizi attivino gli incontri facilitati padre-figlio per ripristino relazione, 4). disporre il collocamento del minore presso la madre, con assegnazione della casa familiare, 5) porre l'importo di € 300,00 per il figlio a carico del padre, oltre il
50% delle spese straordinarie.
pagina 3 di 16 Si costituiva il resistente il quale dopo aver affermato di essere stato lui vittima delle aggressioni della compagna, ma di aver taciuto per tutelare il benessere della famiglia allegando anch'egli referti di PS e ricordando il procedimento penale a carico della ricorrente (- procedimento penale a carico della signora per lesioni 582 e Pt_1
maltrattamenti in famiglia 572 cp. a seguito di denuncia presentata dal sig. CP_1
sempre nel febbraio 2024 richiesta di archiviazione da parte del PM opposizione alla richiesta di archiviazione di cui non si conosce l'esito), concludeva chiedendo: 1).l'affido condiviso del minore, 2) di prendere atto dell'accordo del 7 marzo 2024 nella parte in cui si conviene che venga attivato un monitoraggio dei Servizi e percorsi di supporto alla famiglia, 3).di eliminare la parte che prevede incontri protetti padre-figlio, atteso che prima dell'episodio di cui sopra i rapporti erano sereni. In subordine, attivare monitoraggio su intero nucleo disponendo un numero di incontri facilitati padre-figlio per un periodo non superiore di due mesi, 4) proponeva un calendario di visite che comprende il dopo scuola, l'accompagnamento alle partite di calcio, i weekend alternati (senza pernotto sino a quando non avrà trovato abitazione); 15 gg in estate, natale e pasqua alternati, 5) di non disporre un contributo al mantenimento, tenendo conto del pagamento del 50% del mutuo della casa familiare, 6) di disporre che la ricorrente paghi il 100% del finanziamento acceso per le cure dentistiche della stessa e il 50% del finanziamento acceso per le difficoltà economiche della famiglia.
In seno alle memoria 473bis17 la ricorrente chiedeva - la presa in carico da parte del Pt_2
del sig ed – il collocamento del minore presso la madre, con assegnazione casa CP_1
familiare, mentre il resistente : - in modifica dell'accordo del 7 marzo 2024 di -
disporre l'affido condiviso del minore riservandosi di Persona_2
determinare le modalità dell'esercizio del diritto di visita nel caso venga acquisito in locazione l'immobile di BI (MI); - in merito alla collazione prevalente ci si rimetteva all'Ill.mo Tribunale adito;
- nel caso di assegnazione familiare sito in
LA di disporre che il relativo mutuo sia a carico esclusivo della signora nel Pt_1
pagina 4 di 16 caso di assegnazione dell'immobile familiare di LA BG) disporre che il mutuo sia a carico di entrambe le parti nella misura del 50% e che l'importo del mutuo venga qualificato come contributo al mantenimento , - disporre la presa in carico dell'intero nucleo familiare affinchè continui l'attività di monitoraggio dello stesso come indicato nel procedimento RG. 1110/2024 dando seguito ad ogni misura di supporto con l'esclusione di attività afferenti la genitorialità del solo;
- ordinare la ripresa del rapporto CP_1
padre-figlio senza alcuna limitazione non essendoci ragioni di fatto e diritto che possano pregiudicarlo tenuto conto della volontà di di vedere e stare con il padre Persona_2
resistente.
All'esito dell'udienza di prima comparizione – nell'ambito della quale la ricorrente ricordava di pagare la metà del mutuo (in totale pari ad € 963,00) e di percepire per il minore l'AU di 235,00- il Giudice designato così disponeva: “1) affida il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori e con collocamento prevalente Per_1
presso la madre;
2) assegna la casa parafamiliare alla ricorrente che continuerà ad abitarvi con il figlio minore;
3) dispone che il padre possa stare con il figlio : a) nei giorni prefissati per gli allenamenti e/o le partite, dall'uscita di scuola fino alle h 19,30, riaccompagnando lo stesso presso la casa parafamiliare al termine;
b) a fine settimana alternati 1) fino a quando non troverà l'alloggio il sabato e la domenica dalle h 11.00 alle h 19.00, 2) quando avrà un'abitazione dall'uscita di scuola del venerdì fino alle h 21.00 della domenica dopo cena;
c) per 7 gg durante le festività natalizie e per 3 gg nelle festività pasquali, alternando annualmente con la madre i giorni di Natale e Capodanno, Pasqua e
Lunedì dell'Angelo; d) per 2 settimane, anche consecutive, durante le vacanze estive in periodo da concordare con la madre entro il 30 maggio di ogni anno;
4) obbliga il resistente a versare alla ricorrente, entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio minore, l'importo di € 150,00, oltre rivalutazione annuale Istat, dandosi atto che le parti hanno stabilito che l'intero AU venga attribuito integralmente alla ricorrente;
5) obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle pagina 5 di 16 spese non coperte dall'assegno periodico 6) dispone la prosecuzione del monitoraggio da parte dei Servizi Sociali, con onere di predisporre i percorsi di supporto necessari anche a favorire i rapporti padre e figlio e con onere di relazione entro nov 24.”
Il Giudizio si è svolto solo tramite la relazione dei SS e all'udienza ex art. 473bis-28 cpc le parti così rispettivamente concludevano: la ricorrente “1. prendere atto dell'accordo del
7 marzo 2024, 2. disporre la continuazione della presa in carico della famiglia da parte dei servizi sociali, 3. affido condiviso del minore, 4. Collocamento del minore presso la madre, con assegnazione casa familiare , 5. Visite padre-figlio come da ordinanza 473bis-
.22 cpc, 6. disporre il collocamento del minore presso la madre, con assegnazione della casa familiare, 7. 300 euro per il figlio a carico del padre, oltre il 50% delle spese straordinarie”. Il resistente , “oltre alle domande di cui alla comparsa- In subordine alla domanda di nulla disporre a suo carico in punto di mantenimento del minore, chiede di ridurre l'assegno a 100 euro tenendo conto del fatto che la signora percepisce il 100% dell'AU e che lui paga il 50% del mutuo della casa familiare. - Chiede altresì di esentarlo dal pagamento della sua parte di mutuo, atteso che deve pagare il canone di locazione”
Ritiene il Collegio che la causa non meriti ulteriore istruttoria e che le prove orali richieste sia irrileanti oltre che superate dalle allegazioni documentali delle parti stesse , correlate ai procedimenti penali piuttosto che alle sanzioni relative alla patente di guida del resistente, che generica ed esplorativa appare altresì la richiesta di CTU mentre l'audizione del minore è del tutto superflua alla luce dell'incarico e delle numerose volte in cui il minore è stato sentito dagli operatori ed ha chiaramente espresso sia le sue emozioni che la sua volontà.
E' importante ricordare, oltre alle condizioni su cui le parti hanno consensualizzato all'esito della procedura di ordine di protezione (riportate per esteso sopra) anche quanto i SS incaricati hanno ripotato nell'ultima relazione di aggiornamento del 29/11/24
(sottolineato della scrivente): “- Genitori: la signora esprime commenti positivi sulla figura del sig. quale genitore, non mettendo in discussione l'attenzione, la CP_1
pagina 6 di 16 cura e l'interesse per il figlio mentre esprime giudizi negativi nel ruolo di compagno, ricordando che lo stesso era solito agire verbalizzazioni sminuenti e critiche nei suoi confronti anche alla presenza dei minori. Il signor nega gli agiti violenti e utilizza CP_1
toni accesi, rancorosi e critici nei confronti della compagna sia nel ruolo di donna che di madre. Afferma che l'astio del figlio nei suoi confronti deriverebbe dalla madre “che gli fa il lavaggio del cervello”. In goni caso, La signora è una madre presente e attenta Pt_1
ai bisogni del figlio, è la figura riferimento rispetto alla scuola e all'educazione del minore,
….; - e visite paterne: dopo una prima resistenza, ha espresso nel Per_1 Per_1
maggio 24 la volontà di vedere il padre e pertanto sono stati organizzati incontri protetti dal 7/06 al 1/08 compresi con cadenza settimanale. Gli incontri sono stati positivi: il padre non espone alle questioni genitoriali e giudiziari e mantiene l'attenzione sui Per_1
bisogni e interessi del figlio. Dal mese di agosto 24 le visite sono state liberalizzate e proseguono serenamente. - Conclusioni: alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che la coppia genitoriale sia stata capace di mediare e trovare una modalità comunicativa efficace per condividere la crescita del figlio, il quale ha evidenziato l'esistenza di un rapporto significativo con entrambe le figure genitoriali. Si reputa favorevole per il benessere del minore mantenere l'attuale collocazione presso la madre e gli incontri con il padre secondo le modalità stabilite nell'ultimo provvedimento. Il servizio scrivente non ravvisa la necessità di ulteriori interventi di supporto al nucleo familiare.”
Ebbene alla luce delle chiare indicazioni riportate questo Collegio non può che di fatto condividere e fare proprie le disposizioni già date in tema di provvedimenti provvisori.
- Sull'affido e sul collocamento del minore
Considerato che i comportamenti aggressivi che avevano dato luogo , prima di tale giudizio, al procedimento di ordine di protezione sono stati nel medesimo decisamente ridimensionati tanto che le parti hanno raggiunto un accordo nel quale hanno anche determinato una serie di condizioni di tipo patrimoniale tra di loro e che, pertanto ,
l'aggressività reciproca tra le parti cessa così di essere un ostacolo alla scelta della forma pagina 7 di 16 dell'affido condiviso del figlio minore;
che oggi Il positivo rapporto del figlio con entrambe le parti, unitamente oggi alla capacità di fatto riconosciuta alle parti in termini di idoneità genitoriale (“…si ritiene che la coppia genitoriale sia stata capace di mediare e trovare una modalità comunicativa efficace per condividere la crescita del figlio, il quale ha evidenziato l'esistenza di un rapporto significativo con entrambe le figure genitoriali...”) impone la scelta dell'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con il collocamento prevalente presso la madre , cui viene assegnata di conseguenza la casa parafamiliare.
- Sul diritto di visita del genitore non collocatario
Le condizioni di visita padre/figlio , già liberalizzate da agosto 2024 senza problemi, possono essere quelle indicate nei provvedimenti provvisori che rispettano anche le richieste del padre, sebbene a detta della ricorrente il padre non veda il figlio nei giorni infrasettimanali e non lo accompagni sempre agli allenamenti pure richiesti.
Ecco pertanto che si dispone che il padre possa stare con il figlio : a) nei giorni prefissati per gli allenamenti e/o le partite, dall'uscita di scuola fino alle h 19,30, riaccompagnando lo stesso presso la casa parafamiliare al termine;
b) a fine settimana alternati 1) fino a quando non troverà l'alloggio il sabato e la domenica dalle h 11.00 alle h 19.00, 2) quando avrà un'abitazione dall'uscita di scuola del venerdì fino alle h 21.00 della domenica dopo cena;
c) per 7 gg durante le festività natalizie e per 3 gg nelle festività pasquali, alternando annualmente con la madre i giorni di Natale e Capodanno, Pasqua e Lunedì dell'Angelo;
d) per 2 settimane, anche consecutive, durante le vacanze estive in periodo da concordare con la madre entro il 30 maggio di ogni anno.
Sulla misura dell'assegno di mantenimento
Il resistente che nel foglio di pc ha precisato come da comparsa di costituzione e risposta, ossia di nulla disporre a suo carico a titolo di mantenimento del minore, ha mutato la propria domanda nella comparsa conclusionale, chiedendo al Tribunale di disporre in favore del minore un assegno di mantenimento di euro 150,00 per poi modificare pagina 8 di 16 nuovamente la propria domanda, nella memoria di replica, proponendo anche la domanda subordinata di euro 200,00, a condizione che il Tribunale disponga in favore del sig.
il 50% dell'assegno unico (pari a circa euro 117,00 mensili), quindi versando per CP_1
il mantenimento di euro 100,00 al mese. Per_1
La ricorrente, attesa la scadenza della rata del prestito Findomestic, del fatto che la rata del mutuo è diminuita di 100 euro, del fatto che il padre non tiene il figlio e che non vi è prova del contratto di locazione che avrebbe stipulato, ha chiesto di aumentare il contributo a 300 euro.
Per comprendere quale sia il giusto importo occorre verificare le rispettive condizioni economico finanziarie delle parti.
La ricorrente è operaia a tempo determinato dal 30/04/2024 presso la ditta A.F.C. Appalti
e Servizi Soc. Coop. a turni di 6 ore, stipendio mensile circa 800 euro, ha svolto i seguenti precedenti lavori: -Lavapiatti dal 1/09/2009-24/10/2013 e - Badante dal 1/2/2019 -
4/03/2024. Ha allegato relativamente ai redditi percepiti : - - Busta paga marzo 2024:
€493 netti;
aprile 24 € 836 netti, - periodo come badante gennaio-marzo 2024): 5.033,01 netti, - nel 2023 euro 16.852,91 (ca 1.300 al mese) - nel 2022 euro 8.212,58 (ca 660 al mese), - nel 2021 euro 5.479,67 (ca 430 al mese), + da provvedimento del 7/3/24 assegno unico di € 235 mensili interamente a lei. E' comproprietaria della casa familiare in LA al 50%, che le impone la spesa del 50% della rata del mutuo a tassa variabile di
963,00 mensili (a dicembre 24 diminuito a 852,00) : ella sta pacificamente versando il proprio cinquanta per cento della rata del mutuo sulla casa familiare, sottraendo mensilmente la quota dell'assegno unico, di euro 233,00 mensili circa, che viene versata dall'INPS sul conto corrente cointestato alle parti a cui dice di non avere accesso (acceso presso il banco BPM di Pioltello); versa le utenze e le spese condominiali di € 899,62 annui (ca € 75,00 al mese). E' titolare dei seguenti depositi: - c/c personale presso Intesa, giacenza media 2023 ca 125 euro, saldo al 31/12/23 1.200 euro ca. (doc. 20); saldo al
31/03/2024 € 5.528; - carta postepay che al 31/12/21 saldo di euro 1.167,18 e giacenza pagina 9 di 16 media di euro 105,23 (doc. 21), al 31/12/22 saldo di euro 2,21 e giacenza media di euro
549,11 (doc. 22), che al 31/12/23 saldo di euro 16,38 e giacenza media di euro 357,04
(doc. 23). Ha un'altra figlia di 25 anni di nome , avuta da una precedente relazione Per_3
che vive con lei nella casa coniugale. La ragazza era stata assunta con contratto a termine ma dopo una serie di assenze per motivi di salute gravi, compreso un ricovero ospedaliero con relativa degenza (doc. 27), la datrice di lavoro non ha voluto rinnovare il rapporto di lavoro.
Il resistente è operaio metalmeccanico, con contratto a tempo indeterminato presso la ditta
Inoflex s.r.l. di Vignate e percepisce uno stipendio di circa euro 1.800,00 al mese. Ha documentato i seguenti redditi: - nel 2023 euro 28.972,83 (ca 1950 al mese), - nel 2022 euro 26.430,97 (ca 1830 al mese), - nel 2021 euro 26.476,83 (ca 1771,92 al mese). E' comproprietario della casa familiare in LA al 50%, ed è proprietario di un Auto Kia
Stonic. E' titolare dei seguenti depositi: - c/c personale presso Banco BPM saldo al
31/12/21 € 1739,05; al 31/12/22 € 5.295,79; al 31/12/23 € 263,77. Ha assunto di sostenere le seguenti spese: A) Canone locazione riferendo che dal 28/02/25 ha € 600 di canone +
50 euro mensili per le spese condominiali (tuttavia ciò NON E' PROVATO, ma solo allegato); B). da febbraio 2025 riferisce di NON versare il 50% del mutuo perché appunto avrebbe questa nuova spesa per la locazione, C) Finanziamento Findomestic per difficoltà economiche (scaduto tuttavia a settembre 24) € 187,00, D) Finanziamento Compass per il pagamento del dentista per la ricorrente (scad. circa luglio 26) € 127,00, E) Finanziamento
Santander (scad. 10/27) per acquisto autovettura Kia Stonic utilizzata solo dallo stesso €
287,70.
Alla luce della comparazione delle suddette posizioni unitamente alla duplice considerazione del fatto che la madre percepisce per intero l'AU di € 235,00 per il figlio minore, che il padre ha il pagamento della metà del mutuo della casa parafamiliare (pari in totale ad € 963,00- oggi di 852,00 ) oltre che il canone di locazione per la sua abitazione che avrà in futuro (visto che allo stato vi è solo l'allegazione in tal senso)a fronte di uno pagina 10 di 16 stipendio di € 1800,00 circa al mese, appare allora equo confermare l'importo di € 150,00 mensile che certamente è al di sotto dei minimi generalmente riconosciuti da questo
Tribunale da versare, entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da nuovo protocollo del Tribunale che si riporta per esteso in seno al dispositivo.
Inammissibili sono le domande pure svolte dal resistente relativamente al rimborso del finanziamento assunto per far fronte alle spese dentistiche della ricorrente o all'altro finanziamento assunto per le difficoltà familiari.
- Le spese di lite
La reciproca soccombenza sulle domande svolte giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così dispone:
a) affida il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori e con Per_1
collocamento prevalente presso la madre;
b) assegna la casa parafamiliare alla ricorrente che continuerà ad abitarvi con il figlio minore;
c) dispone che il padre possa stare con il figlio : a) nei giorni prefissati per gli allenamenti e/o le partite, dall'uscita di scuola fino alle h 19,30, riaccompagnando lo stesso presso la casa parafamiliare al termine;
b) a fine settimana alternati 1) fino a quando non troverà l'alloggio il sabato e la domenica dalle h 11.00 alle h 19.00,
2) quando avrà un'abitazione dall'uscita di scuola del venerdì fino alle h 21.00 della pagina 11 di 16 domenica dopo cena;
c) per 7 gg durante le festività natalizie e per 3 gg nelle festività pasquali, alternando annualmente con la madre i giorni di Natale e
Capodanno, Pasqua e Lunedì dell'Angelo; d) per 2 settimane, anche consecutive, durante le vacanze estive in periodo da concordare con la madre entro il 30 maggio di ogni anno;
d) obbliga il resistente a versare alla ricorrente, entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio minore , l'importo di € 150,00, oltre rivalutazione annuale Istat, dandosi atto che le parti hanno stabilito che l'intero
AU venga attribuito integralmente alla ricorrente;
e) obbliga ciascun genitore a concorrere, nella misura del 50% ciascuno , nelle spese non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema del Nuovo Protocollo che si riporta per esteso:
a. "Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
b. si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:
c. spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
d. a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario
pagina 12 di 16 Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
e. spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
f. tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
g. spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
h. a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
i. spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
j. a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse pagina 13 di 16 assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in
Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
k. spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
l. a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
m. spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
n. a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
i. Modalità di concertazione ex ante delle spese pagina 14 di 16 o. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
i. Modalità di documentazione e rimborso spese p. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
q. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
i. Deducibilità fiscale e varie r. La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
s. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro
Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota pagina 15 di 16 di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate”.
f) spese di lite compensate.
Così deciso in Bergamo, Camera di Consiglio del 26 giugno 2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
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