TRIB
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 04/12/2025, n. 1177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1177 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1897/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di PALMI
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1897/2025
Udienza del 04/12/2025
Oggi 04/12/2025, innanzi al giudice LU LA compaiono:
Per parte opponente, l'avv. BELLOCCO
Per parte opposta, l'avv. MARIANO PARISI per delega dell'avv. POLIFRONE
L'avv. Bellocco impugna e contesta quanto dedotto da controparte nella memoria difensiva e chiede che la causa sia decisa.
L'avv. Parisi si riporta al contenuto della memoria difensiva, insistendo nelle eccezioni e conclusioni ivi formulate.
I procuratori delle parti chiedono di poter discutere la causa.
I L G I U D I C E dispone procedersi alla discussione della causa.
L'avv. Bellocco impugna e contesta quanto dedotto da controparte nella memoria difensiva e chiede che la causa sia decisa.
L'avv. Parisi si riporta al contenuto della memoria difensiva, insistendo nelle eccezioni e conclusioni ivi formulate.
I L G I U D I C E, all'esito della discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto, concisamente esposte, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
pagina1 di 4 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice LU LA, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 1897/2025 Ruolo Generale Affari Contenziosi promossa da rappresentato e difeso dall'avv. BELLOCCO DANIELA;
Parte_1
-opponente- nei confronti di appresentato e difeso dall'avv. POLIFRONE CONCETTA;
CP_1
-opposto-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da odierno processo verbale
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con decreto ingiuntivo n. 72/2025, il Tribunale di Palmi ingiungeva a Parte_2
quale socio accomandatario della società ED Sas, il pagamento dell'importo di
[...] euro 4.073,66 in favore di il quale aveva domandato l'ingiunzione, asserendo di CP_1 essere creditore del predetto importo a titolo di TFR maturato e non corrisposto dalla predetta società all'esito del rapporto di lavoro intercorso con quest'ultima.
1.1.- Proponendo opposizione, ha chiesto la revoca del predetto Parte_2 decreto ingiuntivo, eccependo l'intervenuta estinzione del credito per intervenuta prescrizione quinquennale, nonché contestando la prova dello stesso.
1.2.- Costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, contestando CP_1
l'avvenuto decorso del termine prescrizionale e contestando l'assenza di prova in ordine al credito vantato.
2.- L'opposizione è fondata.
3.- Contrariamene a quanto sostenuto da parte opponente nel ricorso introduttivo e secondo giurisprudenza costante, il CUD costituisce idonea prova dell'esistenza del credito (si vedano, fra le altre, C. 10041/2017 e C. App. Bari, 30.07.2019, n. 1581).
Nel caso di specie, pertanto, il ricorrente ha dimostrato il proprio credito nei confronti della
– cancellata dal registro delle imprese in data 19.01.2025 – Controparte_2 mediante deposito, nel giudizio monitorio, del CUD 2014, dal quale risulta l'importo maturato a titolo di TFR e rimasto in azienda, pari ad euro 4.073,66.
pagina2 di 4 4.- Accertata l'esistenza del credito, alla luce delle allegazioni e documentazione depositata da parte opposta, il credito deve ritenersi prescritto.
4.1.- Il rapporto di lavoro si è concluso in data 31.12.2014, dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione quinquennale, di cui all'art. 2948, comma 1, c.c., interrotto una prima volta con la diffida di pagamento, inoltrata a mezzo PEC in data 18.02.2016.
4.2.- Si reputa che il termine sia stato nuovamente interrotto in data 17.12.2017.
L'odierno opposto, infatti, ha proposto domanda giudiziale, avente ad oggetto domanda di condanna della società datrice di lavoro e del socio accomandatario al pagamento, fra l'altro, del TFR, nel giudizio n. 1341/2016 RG innanzi al tribunale di Palmi, che ha dichiarato la propria incompetenza funzionale.
Si osserva che la domanda giudiziale proposta dinanzi al giudice incompetente produce il solo effetto interruttivo istantaneo della prescrizione, ma non quello permanente, ove alla declaratoria d'incompetenza segua l'estinzione del giudizio per difetto di riassunzione, quand'anche detta pronuncia sia avvenuta con sentenza e non sia stato fissato il termine per la riassunzione, operando in tal caso il termine massimo di legge di tre mesi.
Nell'ipotesi di specie, però, il giudice ha dichiarato la propria incompetenza funzionale in favore di quella del Tribunale di Reggio Calabria, attesa la sottoposizione a sequestro preventivo della società
ED il 17.12.2017 e, perciò, in ragione di un fatto sopravvenuto all'introduzione del giudizio, potendosi ritenere, quindi, la sussistenza dell'effetto permanente dell'interruzione sino a tale data.
4.3.- Il successivo atto interruttivo della prescrizione è dato dalla notificazione, in data 03.07.2024, del decreto ingiuntivo n. 69/2024, con il quale la ricorrente ha domandato l'ingiunzione di pagamento sia nei confronti della ED che nei confronti dell'odierno opponente.
Alla predetta data, però, il termine di prescrizione, interrotto il 17.12.2017, era già spirato in data
17.12.2022, dovendosi, pertanto, ritenere a tale momento estinto il credito oggetto del presente giudizio.
Contrariamente a quanto ritenuto dall'opposto, la sottoposizione della società datrice di lavoro al sequestro preventivo ad opera del giudice reggino non ha comportato la sospensione del termine di prescrizione per la durata del sequestro stesso, attesa l'assenza di norme che prevedano tale evenienza e l'inapplicabilità in via analogica delle disposizioni che, come l'art. 2941 c.c., riconoscono detta sospensione, trattandosi di norme aventi carattere eccezionale. (si veda, da ultimo, C. 23052/2023).
5.- Alla luce delle difese dell'opponente in ordine all'inesistenza originaria del credito, si ritiene di dover compensare integralmente le spese di lite fra le parti.
P Q M
ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto,
pagina3 di 4 - REVOCA il decreto ingiuntivo n. 72/2025;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Palmi, 04/12/2025
Il giudice
LU LA
pagina4 di 4