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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 20/01/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa NC LI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 1124/2023 R.G. promossa da:
GI IC, rappresentata e difesa dall'Avv. BIANCO ROBERTO
RICORRENTE
contro
:
A.M.S.C. S.P.A. – AZIENDA MULTISERVIZI COMUNALI, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, Dott. Simone Tornaghi, rappresentata e difesa dall'Avv. CAMMARATA
MARIO OTTONE
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti
La ricorrente, con ricorso ex art. 414 c.p.c. iscritto a ruolo generale telematico in data 1.9.2023, ha esposto di aver lavorato alle dipendenze di AMSC S.p.a. - Azienda Multiservizi Comunali S.p.a. (d'ora in avanti solo AMSC) dall'1.1.2013 al 2.9.2018, con mansioni di istruttrice di nuoto, assistente bagnanti e istruttrice di fitness presso la piscina del complesso polisportivo “Moriggia”, sito in
Gallarate. Ha specificato di aver prestato servizio nella struttura a seguito della stipulazione delle seguenti diverse tipologie contrattuali:
dall'1.1.2013 al 31.8.2015 con contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto (doc. nn.
2-4 fasc. ricorrente); dal 13.9.2015 al 31.5.2016 (termine poi prorogato al 31.5.2017) con contratto di lavoro subordinato a termine in somministrazione (somministratore, la società Etjca S.p.a.), con paga lorda mensile di euro 1.598,70 per 14 mensilità in applicazione del CCNL Gas-Acqua (doc. nn. 5-8);
dall'1.6.2017 al 31.12.2017 (termine poi prorogato al 2.9.2018) con contratto di lavoro subordinato a termine in somministrazione (somministratore, la società OpenjobMetis S.p.a.), percependo complessivamente nel periodo, in applicazione del diverso CCNL Impianti Sportivi (a detta della lavoratrice più penalizzante), 17.216,84 euro lordi (doc. nn. 9-12).
Per tutta la durata dei rapporti contrattuali finora elencati, utilizzatrice finale è sempre stata l'AMSC.
Le mansioni, secondo quanto riferito dalla lavoratrice, venivano svolte sotto le direttive della dott.ssa Lucia Moglia, referente organizzativa aziendale, e dei capi vasca IZ MA, SI
UG, RB MA e, fino al settembre 2013, RT RI.
La ricorrente ha esposto che, in prossimità della scadenza dell'ultimo contratto, veniva informata che non vi sarebbero state ulteriori proroghe e che, pertanto, il rapporto sarebbe cessato.
Con lettera raccomandata a/r del 23.6.2023, regolarmente ricevuta da AMSC in data 27.6.2023 (doc.
n. 14), la sig.ra MI rivendicava la sussistenza di un rapporto di lavoro in regime di subordinazione fin dal principio, nonché le conseguenti differenze retributive maturate. Seguiva, poi, una seconda missiva datata 10.7.2023 (doc. n. 10). Stante l'asserito silenzio dell'ex datore di lavoro, la ricorrente ha convenuto in giudizio la società, chiedendo:
A) l'accertamento e la dichiarazione della natura subordinata della collaborazione lavorativa intercorsa con l'AMSC, nel periodo dall'1.1.2013 al 31.8.2015, con conversione dei contratti succedutisi nel periodo in rapporti di lavoro subordinato a ogni effetto di legge;
B) l'accertamento e la dichiarazione del diritto a vedersi applicate, in relazione al rapporto intercorso dall'1.1.2013 al 2.9.2018 con il datore, le condizioni economiche e normative previste dal CCNL
Gas/Acqua, e per l'effetto, accertate le mansioni effettivamente svolte, dichiarare l'appartenenza delle stesse al 2° Livello del medesimo contratto collettivo, ovvero, in via subordinata (C), del 1°
Livello; in via ulteriormente subordinata (D), le condizioni economiche e normative previste dal
CCNL Impianti Sportivi, dichiarando le mansioni effettivamente svolte appartenenti al 3° Livello;
E) per effetto dell'accoglimento della domanda A), l'accertamento e la dichiarazione d'illegittimità della successione dei rapporti di lavoro a termine stipulati per il periodo dall'1.1.2013 al 2.9.2018 e, nello specifico, la dichiarazione di illegittimità del termine apposto al contratto stipulato l'1.6.2017
e conclusosi (a seguito di proroga) il 2.9.2018;
F) in merito alle differenze retributive maturate, per effetto dell'accoglimento delle domande di cui alle lettere A) e B), accertato l'effettivo ammontare del lavoro svolto, l'accertamento e la dichiarazione del credito vantato a titolo di differenze retributive maturate nel corso dell'intera collaborazione, e per l'effetto condannare la società al pagamento del complessivo importo di euro lordi 35.916,90 (differenza tra la somma totale spettante alla lavoratrice a titolo retributivo e l'importo complessivamente percepito), ovvero la maggiore o minore somma risultante dovuta in esito al giudizio, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze alla data di deposito del ricorso e, in seguito, al tasso di interesse maggiorato previsto dall'art. 1284 c.c., comma
4, sino all'effettivo pagamento;
l'accertamento e la dichiarazione del credito vantato a titolo di
T.F.R., con condanna di AMSC al pagamento della somma complessiva lorda di euro 6.640,84, oltre l'incremento previsto per ciascun anno dall'art. 2120 c.c., commi 4 e 5, ovvero la maggiore o minore somma risultante dovuta in esito al giudizio, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto alla data di deposito dell'atto introduttivo e, in seguito, al tasso di interesse maggiorato ex art. 1284 c.c., comma 4, sino all'effettivo pagamento;
G) in via subordinata rispetto al punto precedente, nell'ipotesi di rigetto della domanda di inquadramento al 2° Livello del CCNL Gas/Acqua, accertato l'inferiore inquadramento al 1° Livello, il pagamento della somma complessiva lorda di euro 26.750,62 ed euro lordi 5.961,86 a titolo di
T.F.R.;
H) ancora in via subordinata, per il caso di rigetto della domanda di applicazione al rapporto lavorativo del CCNL Gas/Acqua, accertata l'applicazione al rapporto lavorativo del CCNL Impianti
Sportivi e l'appartenenza delle mansioni svolte al 3° Livello, l'accertamento e dichiarazione del credito vantato a titolo di differenze retributive con condanna di AMSC al pagamento della somma complessiva lorda di euro 14.560,04 e di euro lordi 5.058,85 per T.F.R.;
I) in via ulteriormente subordinata, nell'ipotesi e non creduta di applicazione al rapporto del 4°
Livello del CCNL Impianti Sportivi, l'accertamento e la dichiarazione del credito vantato a titolo di differenze retributive, con condanna di AMSC al pagamento della somma complessiva lorda di euro
6.116,12 ed euro lordi 3.158,06 a titolo di T.F.R.;
J) in via di ultimo subordine, in caso di mancato accoglimento delle domande precedenti, previo accertamento del diritto a vedersi applicati i trattamenti retributivi previsti dal CCNL Gas/Acqua al 2° Livello di inquadramento (e in stretto subordine, a quelli previsti dal CCNL Gas/Acqua al 1° Livello;
ovvero a quelli previsti dal CCNL Impianti Sportivi al 3° Livello) nel periodo del rapporto in somministrazione da parte di OpenjobMetis S.p.a. dall'1.6.2017 al 2.9.2018, con condanna di AMSC al pagamento dell'importo lordo di euro 11.746,01 a titolo di differenze retributive (ovvero, in subordine, in caso di applicazione dei trattamenti retributivi deteriori anzidetti, rispettivamente, euro 9.548,42 ovvero euro 4.918,48); il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze alla data di deposito del ricorso e, in seguito, al tasso di interesse maggiorato previsto dall'art. 1284 c.c., comma 4, sino all'effettivo pagamento.
La società convenuta AMSC si è costituita in giudizio, eccependo in via preliminare la decadenza, ex art. 32, commi 3 lett. b) e 4 della L. n. 183/2010, dalla possibilità di impugnare sia i contratti di collaborazione a progetto sia quelli di somministrazione nonché il termine apposto agli stessi;
sempre in via preliminare, ha eccepito l'intervenuta prescrizione di qualsivoglia diritto a contenuto patrimoniale per crediti di lavoro maturati nei cinque anni antecedenti alla notifica del ricorso avvenuta l'11.9.2023, ovvero, in subordine, alla ricezione della prima impugnazione stragiudiziale datata 27.6.2023; ancora in via preliminare, in caso di mancato accoglimento delle precedenti eccezioni, ha richiesto l'autorizzazione a chiamare in causa le società di somministrazione Etjca
S.p.a. e OpenjobMetis S.p.a., quali obbligate solidali e litisconsorti necessarie. In via principale, ha chiesto il rigetto del ricorso e le domande in esso contenute poiché inammissibili, prescritte e, comunque, infondate in fatto e diritto.
Tentata, senza esito positivo, la conciliazione della lite, ritenuta la causa documentale, all'esito dell'udienza del 20.11.2024 è stato concesso alle parti termine al 20.12.2024 per il deposito di note sintetiche conclusive e facoltative. Lette queste ultime, la causa viene decisa con sentenza.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Si rileva, primariamente, che non sussiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario con le società di somministrazione Etjca S.p.a. e OpenjobMetis S.p.a., non dovendosi disporre la chiamata delle stesse anche per ragioni di economia processuale.
In merito all'eccezione preliminare di decadenza, sostiene parte convenuta che ai sensi dell'art. 32, commi 3 lett. b) e 4 della L. n. 183/2010, ove il lavoratore voglia contestare la genuinità sia del contratto di collaborazione a progetto sia del termine apposto al contratto di somministrazione, deve proporre una prima impugnazione stragiudiziale entro 60 giorni dalla cessazione del rapporto e, in seguito, una impugnazione giudiziale entro 270 giorni (poi portati a 180 giorni) dalla prima impugnazione. Sostiene l'AMSC, poi, che detto termine di decadenza deve essere applicato in relazione a ogni singolo contratto a progetto e di somministrazione, attesa la cesura temporale tra gli stessi tra fine agosto e inizio settembre di ogni anno per chiusura della piscina per manutenzione.
L'eccezione in esame non è ammissibile. La Suprema Corte sul punto si è già espressa nel senso che quando un rapporto di collaborazione autonoma si risolve per effetto della manifestazione di volontà del collaboratore di voler recedere dal rapporto, ovvero cessa per la sua naturale scadenza
(come avvenuto nel caso di specie), l'azione per l'accertamento della subordinazione e la riammissione in servizio è esercitabile nei termini di prescrizione, senza essere assoggettata al regime decadenziale di cui all'art. 32, comma 3, lett. b) della L. n. 183 del 2010. Tale ultimo regime, infatti, si applica al solo caso di recesso del committente e non è estensibile alle ipotesi in cui manchi del tutto un atto che il lavoratore abbia interesse a contestare o confutare (cfr. Cass. n. 32254/2019).
In merito, invece, all'eccezione di prescrizione, quest'ultima non è intervenuta. Ciò in considerazione della domanda di accertamento della subordinazione, soggetta ad una prescrizione decennale, così come le conseguenti differenze retributive. Il termine è stato interrotto dalla lavoratrice con la lettera di diffida inviata il 23.6.2023 e ricevuta dalla società il 27.6.2023.
Sussiste, inoltre, contrariamente a quanto asserito dalla convenuta, l'interesse della lavoratrice all'azione di accertamento della natura del rapporto di lavoro, anche nell'ottica dell'ottenimento delle invocate differenze retributive, pur in assenza di una domanda di reintegrazione in servizio.
Nel merito, deve ricordarsi che ai sensi dell'art. 2094 c.c., elemento essenziale della subordinazione
è l'assoggettamento del prestatore al potere direttivo e disciplinare del datore. Un altro fattore considerato fondamentale dalla giurisprudenza è, poi, lo stabile inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, con la messa a disposizione delle proprie energie psicofisiche a favore della stessa. In via meramente sussidiaria rilevano infine altri indici, tra i quali l'assenza di un rischio economico in capo al prestatore, la cadenza periodica della retribuzione, la sussistenza di un orario fisso e continuativo, la continuità della prestazione e la natura della stessa.
Ciò premesso, si osserva che l'art. 61, comma 1, D. Lgs. 276/2003 ratione temporis applicabile al rapporto prevedeva che “i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'art. 409, numero 3) del codice di procedura civile, devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa. Il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Nel testo novellato in vigore dal 23.8.2013, si era invece previsto che il progetto non poteva comportare compiti meramente “esecutivi e ripetitivi”.
La convenuta, costituendosi in giudizio, ha depositato i relativi contratti:
dal 2.1.2013 al 31.8.2013 (doc. n. 1 A); dal 15.9.2013 al 31.5.2014 (doc. n. 1 B); dall'1.6.2014 al
31.8.2014 (doc. n. 1 C); dal 14.9.2014 al 31.5.2015 (doc. n. 1 D); dall'1.6.2015 al 31.8.2015 (doc. n.
1 E).
Nel caso di specie, contrariamente a quanto asserito dalla convenuta AMSC, il progetto non integra i requisiti di specificità. Lo stesso risulta infatti connotato da un contenuto vago, che si risolve nell'elencazione di un insieme di mansioni (quali lo sviluppo di corsi di nuoto per tipologie di attività
e per fasce d'età sulla base di programmi per il progetto di istruttrice;
quali l'organizzazione e la sorveglianza dei clienti che praticano attività acquatiche con un efficiente servizio di prevenzione, di controllo e di soccorso per il progetto di assistente bagnanti. Cfr. doc. n. 1 fasc. convenuta) invero astrattamente riconducibili, per la comune esperienza, ad attività normalmente esercitate in qualsiasi struttura natatoria.
Sul punto, può peraltro ricordarsi come la giurisprudenza di merito abbia affermato che, quando i contratti a progetto “si risolvano nella descrizione delle mansioni demandate all'asserito collaboratore, così che il progetto così come descritto nei contratti in esame non è tale. In tema di collaborazioni a progetto ex art. 61 I comma D. Lgs. nr.276 nel testo applicabile ratione temporis, la mancanza del progetto può consistere sia nell'assenza di un formale progetto sia nella non configurabilità di un effettivo progetto, come è esattamente nel caso in esame, ove il c.d. progetto si limita alla semplice descrizione dei compiti attribuiti ai collaboratori. Di conseguenza, non si può escludere in radice l'esercizio di un potere di conformazione da parte del committente, cioè un potere direttivo consistente nell'impartire ordini e direttive tecniche al collaboratore che esula dalla semplice coordinazione, sostanziandosi il preteso progetto nella messa a disposizione dell'attività lavorativa del collaboratore in favore della società. Invero “il senso complessivo delle disposizioni contenute negli artt.61-69 D. Lgs. 276/03 - nel testo vigente all'epoca dei fatti per cui è causa (...) - si ricava dalla previsione contenuta nell'art.61 comma 1 D. Lgs. 276/03, secondo il quale
i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vicolo di subordinazione, di cui all'art.409 n. 3 c.p.c. “devono essere riconducibili ad uno o più progetti specifici
o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, (...)”: l'impiego del verbo “devono” palesa infatti
l'intenzione del legislatore delegato di vietare (...) il ricorso a collaborazioni coordinate e continuative che non siano riconducibili ad uno o più progetti o programmi di lavoro o fasi di esso, allo scopo di porre un argine all'abuso della figura della collaborazione coordinata e continuativa, in considerazione della frequenza con cui giudizialmente ne veniva accertata la funzione simulatoria di rapporti di lavoro subordinato” (così: Cass. 10 maggio 2016 n. 9471)” (Corte d'appello di Milano n.
1505/2018).
La società, inoltre, non ha negato che la ricorrente svolgesse mansioni sostanzialmente pratico- operative, limitandosi ad argomentare che le stesse non possono costituire da sole un indice di subordinazione. Vero è, però, che le attività elencate si sostanziano nello svolgimento di quei compiti meramente esecutivi e/o ripetitivi espressamente vietati dalla legge. Per lo svolgimento degli stessi, peraltro, per ammissione della convenuta, la lavoratrice era soggetta a eterodirezione, sebbene AMSC abbia ridimensionato la circostanza asserendo che le venivano date solamente
“direttive minime” da parte degli altri dipendenti (cfr. p. 13 della memoria difensiva).
Ancora, si rileva che l'art. 61 sopra richiamato specifica che il progetto non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente. Con riguardo a quest'ultimo, nella visura si rinviene al punto E2 la “gestione piscine e impianti sportivi” (doc. n. 1, p. 4 fasc. ricorrente). Le mansioni indicate nei contratti di collaborazione agli atti, quali l'organizzazione e l'esecuzione di corsi di nuoto o lo svolgimento di attività di prevenzione, controllo e soccorso, sono per loro natura riassumibili nella consueta e normale attività gestoria di qualsiasi struttura natatoria.
Irrilevante è poi l'argomento secondo cui il rapporto di collaborazione non avrebbe avuto carattere continuativo, atteso che tra il primo e il secondo contratto vi era stata un'interruzione di 14 giorni,
e tra il terzo e il quarto di 13. Dette interruzioni sono di tutta evidenza minimali e legate, per stesso riconoscimento della società, alla chiusura dell'impianto per manutenzione tra la fine di agosto e l'inizio di settembre di ogni anno.
Neppure può ritenersi pregnante l'asserzione secondo cui la ricorrente non aveva un obbligo di esclusiva nei confronti del datore, non osservando un orario full time fisso, quantomeno per certi periodi, potendo dunque lavorare anche presso altre strutture sportive. Dall'analisi delle buste paga, infatti, risulta che la sig.ra MI ha svolto le proprie prestazioni superando quasi sempre abbondantemente le 100 ore mensili (cfr. doc. nn.
2-4 fasc. ricorrente). Né, d'altronde, la convenuta ha provato che la lavoratrice sia mai riuscita a impiegare le proprie energie psicofisiche anche presso altri datori di lavoro.
Ciò posto, si rileva come, ai sensi dell'art. 69, comma 1, D. Lgs. 276/2003 “i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto ((. . .)) ai sensi dell'articolo 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto”.
La conseguenza è la presunzione di subordinazione, secondo l'orientamento della Suprema Corte di
Cassazione per cui “la specificità del progetto, programma o fase è l'elemento caratterizzante della differenza fra un genuino rapporto di lavoro a progetto e un contratto a progetto stipulato solo per celare un rapporto di lavoro subordinato” (cfr. Cass. n. 1744/2017; Cass. n. 17488/2016; vedi anche questo Tribunale n. 516/2021, richiamato peraltro da entrambe le parti).
Deve pertanto ritenersi che il rapporto di lavoro intercorso tra la lavoratrice e l'AMSC dall'1.1.2013 al 31.8.2015 ha natura subordinata, con conversione dei contratti succedutisi nel periodo in rapporti di lavoro subordinato a ogni effetto di legge.
Dall'esame delle prove documentali (si vedano le buste paga sub doc. nn.
2-4 fasc. ricorrente), risulta che la prestazione è stata resa stabilmente e continuativamente anche per il successivo arco temporale dal 13.9.2015 al 2.9.2018 (circostanza peraltro ammessa dalla convenuta), quando erano stati stipulati i due contratti di lavoro subordinato a termine in somministrazione. La sig.ra MI ha continuato a convogliare anche in tale frangente temporale le proprie energie lavorative nel centro polisportivo “Moriggia”, affiancando un gruppo di altri lavoratori. Elementi da cui può dedursi, pertanto, un suo stabile inserimento nell'organizzazione aziendale.
Quanto poi all'assenza di un rischio imprenditoriale in capo alla sig.ra MI, non sorgono dubbi sul fatto che la stessa fosse del tutto estranea all'andamento economico della piscina. In merito poi al fatto che la lavoratrice veniva retribuita in ragione delle ore lavorate, ciò è documentato dalle buste paga prodotte e già più volte richiamate (doc. nn.
2.4 e 7-9 fasc. ricorrente), che dimostrano come venisse pagata euro 8,90 per ogni ora prestata come assistente bagnanti, euro 10,00 per ogni ora impiegata come istruttrice di nuoto ed euro 17,90 per ogni ora lavorata in qualità di istruttrice di fitness. Quanto all'inquadramento contrattuale, le mansioni svolte dalla ricorrente si possono inquadrare nel 2° livello del CCNL Gas-Acqua, come già riconosciute nel contratto di somministrazione stipulato con Etjca S.p.a. (doc. n. 5 fasc. ricorrente) e, quindi, indirettamente dalla stessa AMSC, quando è stato ottenuto dalla lavoratrice il primo contratto di natura subordinata.
Il CCNL in questione, alla voce “Declaratoria Livello 2” stabilisce, infatti, che vi appartiene il personale che svolge “attività operative di carattere esecutivo correlate ad una specialità di mestiere”, oltre a chi possiede “conoscenze teoriche specifiche o di mestiere e conoscenze pratiche inerenti tecniche e processi operativi, conseguite con addestramento ed esperienza lavorativa e corsi di aggiornamento periodici”. Caratteristiche che possono ritenersi presenti in capo alla sig.ra
MI, che svolgeva compiti operativi di carattere esecutivo legati alle proprie conoscenze ed esperienze pratiche. Tali mansioni sono peraltro rimaste invariate negli anni, pur nel succedersi di differenti tipologie contrattuali, ragione per cui il livello dev'essere riconosciuto per l'intero periodo oggetto della controversia.
Conseguentemente a quanto fin qui esposto, risulta illegittimo il termine apposto nell'ultimo contratto di lavoro stipulato l'1.6.2017 e conclusosi, a seguito di proroga, il 2.9.2018.
Sono dovute pertanto a parte ricorrente le differenze retributive indicate nella somma complessiva lorda di euro 35.916,90 (quale differenza tra la somma totale spettante alla lavoratrice a titolo retributivo e l'importo complessivamente percepito). Tale cifra risulta elaborata sulla base del CCNL settore Gas/Acqua applicato dall'azienda anche agli istruttori di nuoto capi vasca. Alla stessa, peraltro, devono aggiungersi gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
Come indicato in ricorso, la retribuzione base spettante in base al contratto collettivo nazionale e all'inquadramento sopra indicati, ammonta a euro 1.588,37 lordi, cui devono aggiungersi euro 10,33
a titolo di E.D.R., la tredicesima e la quattordicesima mensilità, euro 20,00 lordi al mese per 12 mensilità a titolo di indennità sostitutiva della mensa aziendale (assente nel caso di specie). Parte ricorrente ha ricordato, poi, come il CCNL preveda 26 giorni di ferie e 4 di permessi retribuiti in compensazione delle ex festività soppresse per ogni anno di servizio. Ha specificato, inoltre, che da maggio 2017 a marzo 2018 la retribuzione mensile minima è stata di euro 1.620,14 e da aprile 2018 di euro 1.642,37. Ne deriva, per gli anni dal 2013 al 2015, la somma annua lorda di euro 22.621,80
(1.588,37 + 10,33 * 14 + 240), con una retribuzione mensile pari a euro 1.885,15 (22.621,80 / 12).
In virtù degli aumenti della retribuzione minima indicati l'importo annuo lordo ammonta a euro 1.922,21 per il periodo dall'1.6.2017 al 31.3.2018 e a euro 1.948,51 per l'intervallo temporale dall'1.4.2018 al 2.9.2018.
Nello specifico, le differenze retributive per ogni anno, come elencate nel ricorso, sono le seguenti:
anno 2013 (periodo dall'1.1.2013 al 31.12.2013), spettante € 22.621,80, percepito € 11.342,66;
anno 2014 (dall'1.1.2014 al 31.12.2014), spettante € 22.621,80, percepito € 14.553,00;
anno 2015 (dall'1.1.2015 al 31.8.2015), spettante € 15.444,93, percepito € 10.621,98;
anno 2017 (dall'1.6.2017 al 31.12.2017), spettante € 13.455,47, percepito € 8.046,05;
anno 2018 (dall'1.1.2018 al 31.8.2018), spettante € 15.507,38, percepito € 9.170,79.
La differenza retributiva tra la somma totale spettante al lavoratore (€ 89.651,38) e quanto complessivamente percepito (€ 53.734,48), ammonta pertanto a euro 35.916,90.
Deve peraltro riconoscersi il pagamento di quanto dovuto a titolo di T.F.R. ai sensi dell'art. 2120 c.c., liquidabile in euro 6.982,04 lordi (euro 89.651,38 / 13,5).
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e vengono liquidate nel dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
dichiara la natura subordinata della collaborazione lavorativa intercorsa tra la sig.ra LI MI e la AMSC S.p.a., nel periodo dall'1.1.2013 al 31.8.2015, dichiara l'illegittimità della successione dei rapporti di lavoro a termine stipulati per il periodo dall'1.1.2013 al 2.9.2018 e del termine apposto al contratto stipulato l'1.6.2017 e conclusosi il 2.9.2018;
dichiara il diritto della ricorrente a vedersi applicate, in relazione al rapporto lavorativo intercorso dall'1.1.2013 al 2.9.2018, le condizioni economiche e normative previste dal CCNL Gas/Acqua, con inquadramento al 2° Livello del CCNL Gas/Acqua;
dichiara il diritto della ricorrente alle differenze retributive maturate e, per l'effetto,
condanna la convenuta AMSC al pagamento della somma complessiva lorda di € 35.916,90, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze al saldo, oltre all'importo complessivo lordo di euro 6.640,84 a titolo di T.F.R., oltre l'incremento previsto per ciascun anno dall'art. 2120 c.c., commi 4 e 5, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
condanna la società convenuta a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi euro 6.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Busto Arsizio, 17/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa NC LI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa NC LI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 1124/2023 R.G. promossa da:
GI IC, rappresentata e difesa dall'Avv. BIANCO ROBERTO
RICORRENTE
contro
:
A.M.S.C. S.P.A. – AZIENDA MULTISERVIZI COMUNALI, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, Dott. Simone Tornaghi, rappresentata e difesa dall'Avv. CAMMARATA
MARIO OTTONE
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti
La ricorrente, con ricorso ex art. 414 c.p.c. iscritto a ruolo generale telematico in data 1.9.2023, ha esposto di aver lavorato alle dipendenze di AMSC S.p.a. - Azienda Multiservizi Comunali S.p.a. (d'ora in avanti solo AMSC) dall'1.1.2013 al 2.9.2018, con mansioni di istruttrice di nuoto, assistente bagnanti e istruttrice di fitness presso la piscina del complesso polisportivo “Moriggia”, sito in
Gallarate. Ha specificato di aver prestato servizio nella struttura a seguito della stipulazione delle seguenti diverse tipologie contrattuali:
dall'1.1.2013 al 31.8.2015 con contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto (doc. nn.
2-4 fasc. ricorrente); dal 13.9.2015 al 31.5.2016 (termine poi prorogato al 31.5.2017) con contratto di lavoro subordinato a termine in somministrazione (somministratore, la società Etjca S.p.a.), con paga lorda mensile di euro 1.598,70 per 14 mensilità in applicazione del CCNL Gas-Acqua (doc. nn. 5-8);
dall'1.6.2017 al 31.12.2017 (termine poi prorogato al 2.9.2018) con contratto di lavoro subordinato a termine in somministrazione (somministratore, la società OpenjobMetis S.p.a.), percependo complessivamente nel periodo, in applicazione del diverso CCNL Impianti Sportivi (a detta della lavoratrice più penalizzante), 17.216,84 euro lordi (doc. nn. 9-12).
Per tutta la durata dei rapporti contrattuali finora elencati, utilizzatrice finale è sempre stata l'AMSC.
Le mansioni, secondo quanto riferito dalla lavoratrice, venivano svolte sotto le direttive della dott.ssa Lucia Moglia, referente organizzativa aziendale, e dei capi vasca IZ MA, SI
UG, RB MA e, fino al settembre 2013, RT RI.
La ricorrente ha esposto che, in prossimità della scadenza dell'ultimo contratto, veniva informata che non vi sarebbero state ulteriori proroghe e che, pertanto, il rapporto sarebbe cessato.
Con lettera raccomandata a/r del 23.6.2023, regolarmente ricevuta da AMSC in data 27.6.2023 (doc.
n. 14), la sig.ra MI rivendicava la sussistenza di un rapporto di lavoro in regime di subordinazione fin dal principio, nonché le conseguenti differenze retributive maturate. Seguiva, poi, una seconda missiva datata 10.7.2023 (doc. n. 10). Stante l'asserito silenzio dell'ex datore di lavoro, la ricorrente ha convenuto in giudizio la società, chiedendo:
A) l'accertamento e la dichiarazione della natura subordinata della collaborazione lavorativa intercorsa con l'AMSC, nel periodo dall'1.1.2013 al 31.8.2015, con conversione dei contratti succedutisi nel periodo in rapporti di lavoro subordinato a ogni effetto di legge;
B) l'accertamento e la dichiarazione del diritto a vedersi applicate, in relazione al rapporto intercorso dall'1.1.2013 al 2.9.2018 con il datore, le condizioni economiche e normative previste dal CCNL
Gas/Acqua, e per l'effetto, accertate le mansioni effettivamente svolte, dichiarare l'appartenenza delle stesse al 2° Livello del medesimo contratto collettivo, ovvero, in via subordinata (C), del 1°
Livello; in via ulteriormente subordinata (D), le condizioni economiche e normative previste dal
CCNL Impianti Sportivi, dichiarando le mansioni effettivamente svolte appartenenti al 3° Livello;
E) per effetto dell'accoglimento della domanda A), l'accertamento e la dichiarazione d'illegittimità della successione dei rapporti di lavoro a termine stipulati per il periodo dall'1.1.2013 al 2.9.2018 e, nello specifico, la dichiarazione di illegittimità del termine apposto al contratto stipulato l'1.6.2017
e conclusosi (a seguito di proroga) il 2.9.2018;
F) in merito alle differenze retributive maturate, per effetto dell'accoglimento delle domande di cui alle lettere A) e B), accertato l'effettivo ammontare del lavoro svolto, l'accertamento e la dichiarazione del credito vantato a titolo di differenze retributive maturate nel corso dell'intera collaborazione, e per l'effetto condannare la società al pagamento del complessivo importo di euro lordi 35.916,90 (differenza tra la somma totale spettante alla lavoratrice a titolo retributivo e l'importo complessivamente percepito), ovvero la maggiore o minore somma risultante dovuta in esito al giudizio, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze alla data di deposito del ricorso e, in seguito, al tasso di interesse maggiorato previsto dall'art. 1284 c.c., comma
4, sino all'effettivo pagamento;
l'accertamento e la dichiarazione del credito vantato a titolo di
T.F.R., con condanna di AMSC al pagamento della somma complessiva lorda di euro 6.640,84, oltre l'incremento previsto per ciascun anno dall'art. 2120 c.c., commi 4 e 5, ovvero la maggiore o minore somma risultante dovuta in esito al giudizio, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto alla data di deposito dell'atto introduttivo e, in seguito, al tasso di interesse maggiorato ex art. 1284 c.c., comma 4, sino all'effettivo pagamento;
G) in via subordinata rispetto al punto precedente, nell'ipotesi di rigetto della domanda di inquadramento al 2° Livello del CCNL Gas/Acqua, accertato l'inferiore inquadramento al 1° Livello, il pagamento della somma complessiva lorda di euro 26.750,62 ed euro lordi 5.961,86 a titolo di
T.F.R.;
H) ancora in via subordinata, per il caso di rigetto della domanda di applicazione al rapporto lavorativo del CCNL Gas/Acqua, accertata l'applicazione al rapporto lavorativo del CCNL Impianti
Sportivi e l'appartenenza delle mansioni svolte al 3° Livello, l'accertamento e dichiarazione del credito vantato a titolo di differenze retributive con condanna di AMSC al pagamento della somma complessiva lorda di euro 14.560,04 e di euro lordi 5.058,85 per T.F.R.;
I) in via ulteriormente subordinata, nell'ipotesi e non creduta di applicazione al rapporto del 4°
Livello del CCNL Impianti Sportivi, l'accertamento e la dichiarazione del credito vantato a titolo di differenze retributive, con condanna di AMSC al pagamento della somma complessiva lorda di euro
6.116,12 ed euro lordi 3.158,06 a titolo di T.F.R.;
J) in via di ultimo subordine, in caso di mancato accoglimento delle domande precedenti, previo accertamento del diritto a vedersi applicati i trattamenti retributivi previsti dal CCNL Gas/Acqua al 2° Livello di inquadramento (e in stretto subordine, a quelli previsti dal CCNL Gas/Acqua al 1° Livello;
ovvero a quelli previsti dal CCNL Impianti Sportivi al 3° Livello) nel periodo del rapporto in somministrazione da parte di OpenjobMetis S.p.a. dall'1.6.2017 al 2.9.2018, con condanna di AMSC al pagamento dell'importo lordo di euro 11.746,01 a titolo di differenze retributive (ovvero, in subordine, in caso di applicazione dei trattamenti retributivi deteriori anzidetti, rispettivamente, euro 9.548,42 ovvero euro 4.918,48); il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze alla data di deposito del ricorso e, in seguito, al tasso di interesse maggiorato previsto dall'art. 1284 c.c., comma 4, sino all'effettivo pagamento.
La società convenuta AMSC si è costituita in giudizio, eccependo in via preliminare la decadenza, ex art. 32, commi 3 lett. b) e 4 della L. n. 183/2010, dalla possibilità di impugnare sia i contratti di collaborazione a progetto sia quelli di somministrazione nonché il termine apposto agli stessi;
sempre in via preliminare, ha eccepito l'intervenuta prescrizione di qualsivoglia diritto a contenuto patrimoniale per crediti di lavoro maturati nei cinque anni antecedenti alla notifica del ricorso avvenuta l'11.9.2023, ovvero, in subordine, alla ricezione della prima impugnazione stragiudiziale datata 27.6.2023; ancora in via preliminare, in caso di mancato accoglimento delle precedenti eccezioni, ha richiesto l'autorizzazione a chiamare in causa le società di somministrazione Etjca
S.p.a. e OpenjobMetis S.p.a., quali obbligate solidali e litisconsorti necessarie. In via principale, ha chiesto il rigetto del ricorso e le domande in esso contenute poiché inammissibili, prescritte e, comunque, infondate in fatto e diritto.
Tentata, senza esito positivo, la conciliazione della lite, ritenuta la causa documentale, all'esito dell'udienza del 20.11.2024 è stato concesso alle parti termine al 20.12.2024 per il deposito di note sintetiche conclusive e facoltative. Lette queste ultime, la causa viene decisa con sentenza.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Si rileva, primariamente, che non sussiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario con le società di somministrazione Etjca S.p.a. e OpenjobMetis S.p.a., non dovendosi disporre la chiamata delle stesse anche per ragioni di economia processuale.
In merito all'eccezione preliminare di decadenza, sostiene parte convenuta che ai sensi dell'art. 32, commi 3 lett. b) e 4 della L. n. 183/2010, ove il lavoratore voglia contestare la genuinità sia del contratto di collaborazione a progetto sia del termine apposto al contratto di somministrazione, deve proporre una prima impugnazione stragiudiziale entro 60 giorni dalla cessazione del rapporto e, in seguito, una impugnazione giudiziale entro 270 giorni (poi portati a 180 giorni) dalla prima impugnazione. Sostiene l'AMSC, poi, che detto termine di decadenza deve essere applicato in relazione a ogni singolo contratto a progetto e di somministrazione, attesa la cesura temporale tra gli stessi tra fine agosto e inizio settembre di ogni anno per chiusura della piscina per manutenzione.
L'eccezione in esame non è ammissibile. La Suprema Corte sul punto si è già espressa nel senso che quando un rapporto di collaborazione autonoma si risolve per effetto della manifestazione di volontà del collaboratore di voler recedere dal rapporto, ovvero cessa per la sua naturale scadenza
(come avvenuto nel caso di specie), l'azione per l'accertamento della subordinazione e la riammissione in servizio è esercitabile nei termini di prescrizione, senza essere assoggettata al regime decadenziale di cui all'art. 32, comma 3, lett. b) della L. n. 183 del 2010. Tale ultimo regime, infatti, si applica al solo caso di recesso del committente e non è estensibile alle ipotesi in cui manchi del tutto un atto che il lavoratore abbia interesse a contestare o confutare (cfr. Cass. n. 32254/2019).
In merito, invece, all'eccezione di prescrizione, quest'ultima non è intervenuta. Ciò in considerazione della domanda di accertamento della subordinazione, soggetta ad una prescrizione decennale, così come le conseguenti differenze retributive. Il termine è stato interrotto dalla lavoratrice con la lettera di diffida inviata il 23.6.2023 e ricevuta dalla società il 27.6.2023.
Sussiste, inoltre, contrariamente a quanto asserito dalla convenuta, l'interesse della lavoratrice all'azione di accertamento della natura del rapporto di lavoro, anche nell'ottica dell'ottenimento delle invocate differenze retributive, pur in assenza di una domanda di reintegrazione in servizio.
Nel merito, deve ricordarsi che ai sensi dell'art. 2094 c.c., elemento essenziale della subordinazione
è l'assoggettamento del prestatore al potere direttivo e disciplinare del datore. Un altro fattore considerato fondamentale dalla giurisprudenza è, poi, lo stabile inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, con la messa a disposizione delle proprie energie psicofisiche a favore della stessa. In via meramente sussidiaria rilevano infine altri indici, tra i quali l'assenza di un rischio economico in capo al prestatore, la cadenza periodica della retribuzione, la sussistenza di un orario fisso e continuativo, la continuità della prestazione e la natura della stessa.
Ciò premesso, si osserva che l'art. 61, comma 1, D. Lgs. 276/2003 ratione temporis applicabile al rapporto prevedeva che “i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'art. 409, numero 3) del codice di procedura civile, devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa. Il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Nel testo novellato in vigore dal 23.8.2013, si era invece previsto che il progetto non poteva comportare compiti meramente “esecutivi e ripetitivi”.
La convenuta, costituendosi in giudizio, ha depositato i relativi contratti:
dal 2.1.2013 al 31.8.2013 (doc. n. 1 A); dal 15.9.2013 al 31.5.2014 (doc. n. 1 B); dall'1.6.2014 al
31.8.2014 (doc. n. 1 C); dal 14.9.2014 al 31.5.2015 (doc. n. 1 D); dall'1.6.2015 al 31.8.2015 (doc. n.
1 E).
Nel caso di specie, contrariamente a quanto asserito dalla convenuta AMSC, il progetto non integra i requisiti di specificità. Lo stesso risulta infatti connotato da un contenuto vago, che si risolve nell'elencazione di un insieme di mansioni (quali lo sviluppo di corsi di nuoto per tipologie di attività
e per fasce d'età sulla base di programmi per il progetto di istruttrice;
quali l'organizzazione e la sorveglianza dei clienti che praticano attività acquatiche con un efficiente servizio di prevenzione, di controllo e di soccorso per il progetto di assistente bagnanti. Cfr. doc. n. 1 fasc. convenuta) invero astrattamente riconducibili, per la comune esperienza, ad attività normalmente esercitate in qualsiasi struttura natatoria.
Sul punto, può peraltro ricordarsi come la giurisprudenza di merito abbia affermato che, quando i contratti a progetto “si risolvano nella descrizione delle mansioni demandate all'asserito collaboratore, così che il progetto così come descritto nei contratti in esame non è tale. In tema di collaborazioni a progetto ex art. 61 I comma D. Lgs. nr.276 nel testo applicabile ratione temporis, la mancanza del progetto può consistere sia nell'assenza di un formale progetto sia nella non configurabilità di un effettivo progetto, come è esattamente nel caso in esame, ove il c.d. progetto si limita alla semplice descrizione dei compiti attribuiti ai collaboratori. Di conseguenza, non si può escludere in radice l'esercizio di un potere di conformazione da parte del committente, cioè un potere direttivo consistente nell'impartire ordini e direttive tecniche al collaboratore che esula dalla semplice coordinazione, sostanziandosi il preteso progetto nella messa a disposizione dell'attività lavorativa del collaboratore in favore della società. Invero “il senso complessivo delle disposizioni contenute negli artt.61-69 D. Lgs. 276/03 - nel testo vigente all'epoca dei fatti per cui è causa (...) - si ricava dalla previsione contenuta nell'art.61 comma 1 D. Lgs. 276/03, secondo il quale
i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vicolo di subordinazione, di cui all'art.409 n. 3 c.p.c. “devono essere riconducibili ad uno o più progetti specifici
o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, (...)”: l'impiego del verbo “devono” palesa infatti
l'intenzione del legislatore delegato di vietare (...) il ricorso a collaborazioni coordinate e continuative che non siano riconducibili ad uno o più progetti o programmi di lavoro o fasi di esso, allo scopo di porre un argine all'abuso della figura della collaborazione coordinata e continuativa, in considerazione della frequenza con cui giudizialmente ne veniva accertata la funzione simulatoria di rapporti di lavoro subordinato” (così: Cass. 10 maggio 2016 n. 9471)” (Corte d'appello di Milano n.
1505/2018).
La società, inoltre, non ha negato che la ricorrente svolgesse mansioni sostanzialmente pratico- operative, limitandosi ad argomentare che le stesse non possono costituire da sole un indice di subordinazione. Vero è, però, che le attività elencate si sostanziano nello svolgimento di quei compiti meramente esecutivi e/o ripetitivi espressamente vietati dalla legge. Per lo svolgimento degli stessi, peraltro, per ammissione della convenuta, la lavoratrice era soggetta a eterodirezione, sebbene AMSC abbia ridimensionato la circostanza asserendo che le venivano date solamente
“direttive minime” da parte degli altri dipendenti (cfr. p. 13 della memoria difensiva).
Ancora, si rileva che l'art. 61 sopra richiamato specifica che il progetto non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente. Con riguardo a quest'ultimo, nella visura si rinviene al punto E2 la “gestione piscine e impianti sportivi” (doc. n. 1, p. 4 fasc. ricorrente). Le mansioni indicate nei contratti di collaborazione agli atti, quali l'organizzazione e l'esecuzione di corsi di nuoto o lo svolgimento di attività di prevenzione, controllo e soccorso, sono per loro natura riassumibili nella consueta e normale attività gestoria di qualsiasi struttura natatoria.
Irrilevante è poi l'argomento secondo cui il rapporto di collaborazione non avrebbe avuto carattere continuativo, atteso che tra il primo e il secondo contratto vi era stata un'interruzione di 14 giorni,
e tra il terzo e il quarto di 13. Dette interruzioni sono di tutta evidenza minimali e legate, per stesso riconoscimento della società, alla chiusura dell'impianto per manutenzione tra la fine di agosto e l'inizio di settembre di ogni anno.
Neppure può ritenersi pregnante l'asserzione secondo cui la ricorrente non aveva un obbligo di esclusiva nei confronti del datore, non osservando un orario full time fisso, quantomeno per certi periodi, potendo dunque lavorare anche presso altre strutture sportive. Dall'analisi delle buste paga, infatti, risulta che la sig.ra MI ha svolto le proprie prestazioni superando quasi sempre abbondantemente le 100 ore mensili (cfr. doc. nn.
2-4 fasc. ricorrente). Né, d'altronde, la convenuta ha provato che la lavoratrice sia mai riuscita a impiegare le proprie energie psicofisiche anche presso altri datori di lavoro.
Ciò posto, si rileva come, ai sensi dell'art. 69, comma 1, D. Lgs. 276/2003 “i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto ((. . .)) ai sensi dell'articolo 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto”.
La conseguenza è la presunzione di subordinazione, secondo l'orientamento della Suprema Corte di
Cassazione per cui “la specificità del progetto, programma o fase è l'elemento caratterizzante della differenza fra un genuino rapporto di lavoro a progetto e un contratto a progetto stipulato solo per celare un rapporto di lavoro subordinato” (cfr. Cass. n. 1744/2017; Cass. n. 17488/2016; vedi anche questo Tribunale n. 516/2021, richiamato peraltro da entrambe le parti).
Deve pertanto ritenersi che il rapporto di lavoro intercorso tra la lavoratrice e l'AMSC dall'1.1.2013 al 31.8.2015 ha natura subordinata, con conversione dei contratti succedutisi nel periodo in rapporti di lavoro subordinato a ogni effetto di legge.
Dall'esame delle prove documentali (si vedano le buste paga sub doc. nn.
2-4 fasc. ricorrente), risulta che la prestazione è stata resa stabilmente e continuativamente anche per il successivo arco temporale dal 13.9.2015 al 2.9.2018 (circostanza peraltro ammessa dalla convenuta), quando erano stati stipulati i due contratti di lavoro subordinato a termine in somministrazione. La sig.ra MI ha continuato a convogliare anche in tale frangente temporale le proprie energie lavorative nel centro polisportivo “Moriggia”, affiancando un gruppo di altri lavoratori. Elementi da cui può dedursi, pertanto, un suo stabile inserimento nell'organizzazione aziendale.
Quanto poi all'assenza di un rischio imprenditoriale in capo alla sig.ra MI, non sorgono dubbi sul fatto che la stessa fosse del tutto estranea all'andamento economico della piscina. In merito poi al fatto che la lavoratrice veniva retribuita in ragione delle ore lavorate, ciò è documentato dalle buste paga prodotte e già più volte richiamate (doc. nn.
2.4 e 7-9 fasc. ricorrente), che dimostrano come venisse pagata euro 8,90 per ogni ora prestata come assistente bagnanti, euro 10,00 per ogni ora impiegata come istruttrice di nuoto ed euro 17,90 per ogni ora lavorata in qualità di istruttrice di fitness. Quanto all'inquadramento contrattuale, le mansioni svolte dalla ricorrente si possono inquadrare nel 2° livello del CCNL Gas-Acqua, come già riconosciute nel contratto di somministrazione stipulato con Etjca S.p.a. (doc. n. 5 fasc. ricorrente) e, quindi, indirettamente dalla stessa AMSC, quando è stato ottenuto dalla lavoratrice il primo contratto di natura subordinata.
Il CCNL in questione, alla voce “Declaratoria Livello 2” stabilisce, infatti, che vi appartiene il personale che svolge “attività operative di carattere esecutivo correlate ad una specialità di mestiere”, oltre a chi possiede “conoscenze teoriche specifiche o di mestiere e conoscenze pratiche inerenti tecniche e processi operativi, conseguite con addestramento ed esperienza lavorativa e corsi di aggiornamento periodici”. Caratteristiche che possono ritenersi presenti in capo alla sig.ra
MI, che svolgeva compiti operativi di carattere esecutivo legati alle proprie conoscenze ed esperienze pratiche. Tali mansioni sono peraltro rimaste invariate negli anni, pur nel succedersi di differenti tipologie contrattuali, ragione per cui il livello dev'essere riconosciuto per l'intero periodo oggetto della controversia.
Conseguentemente a quanto fin qui esposto, risulta illegittimo il termine apposto nell'ultimo contratto di lavoro stipulato l'1.6.2017 e conclusosi, a seguito di proroga, il 2.9.2018.
Sono dovute pertanto a parte ricorrente le differenze retributive indicate nella somma complessiva lorda di euro 35.916,90 (quale differenza tra la somma totale spettante alla lavoratrice a titolo retributivo e l'importo complessivamente percepito). Tale cifra risulta elaborata sulla base del CCNL settore Gas/Acqua applicato dall'azienda anche agli istruttori di nuoto capi vasca. Alla stessa, peraltro, devono aggiungersi gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
Come indicato in ricorso, la retribuzione base spettante in base al contratto collettivo nazionale e all'inquadramento sopra indicati, ammonta a euro 1.588,37 lordi, cui devono aggiungersi euro 10,33
a titolo di E.D.R., la tredicesima e la quattordicesima mensilità, euro 20,00 lordi al mese per 12 mensilità a titolo di indennità sostitutiva della mensa aziendale (assente nel caso di specie). Parte ricorrente ha ricordato, poi, come il CCNL preveda 26 giorni di ferie e 4 di permessi retribuiti in compensazione delle ex festività soppresse per ogni anno di servizio. Ha specificato, inoltre, che da maggio 2017 a marzo 2018 la retribuzione mensile minima è stata di euro 1.620,14 e da aprile 2018 di euro 1.642,37. Ne deriva, per gli anni dal 2013 al 2015, la somma annua lorda di euro 22.621,80
(1.588,37 + 10,33 * 14 + 240), con una retribuzione mensile pari a euro 1.885,15 (22.621,80 / 12).
In virtù degli aumenti della retribuzione minima indicati l'importo annuo lordo ammonta a euro 1.922,21 per il periodo dall'1.6.2017 al 31.3.2018 e a euro 1.948,51 per l'intervallo temporale dall'1.4.2018 al 2.9.2018.
Nello specifico, le differenze retributive per ogni anno, come elencate nel ricorso, sono le seguenti:
anno 2013 (periodo dall'1.1.2013 al 31.12.2013), spettante € 22.621,80, percepito € 11.342,66;
anno 2014 (dall'1.1.2014 al 31.12.2014), spettante € 22.621,80, percepito € 14.553,00;
anno 2015 (dall'1.1.2015 al 31.8.2015), spettante € 15.444,93, percepito € 10.621,98;
anno 2017 (dall'1.6.2017 al 31.12.2017), spettante € 13.455,47, percepito € 8.046,05;
anno 2018 (dall'1.1.2018 al 31.8.2018), spettante € 15.507,38, percepito € 9.170,79.
La differenza retributiva tra la somma totale spettante al lavoratore (€ 89.651,38) e quanto complessivamente percepito (€ 53.734,48), ammonta pertanto a euro 35.916,90.
Deve peraltro riconoscersi il pagamento di quanto dovuto a titolo di T.F.R. ai sensi dell'art. 2120 c.c., liquidabile in euro 6.982,04 lordi (euro 89.651,38 / 13,5).
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e vengono liquidate nel dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
dichiara la natura subordinata della collaborazione lavorativa intercorsa tra la sig.ra LI MI e la AMSC S.p.a., nel periodo dall'1.1.2013 al 31.8.2015, dichiara l'illegittimità della successione dei rapporti di lavoro a termine stipulati per il periodo dall'1.1.2013 al 2.9.2018 e del termine apposto al contratto stipulato l'1.6.2017 e conclusosi il 2.9.2018;
dichiara il diritto della ricorrente a vedersi applicate, in relazione al rapporto lavorativo intercorso dall'1.1.2013 al 2.9.2018, le condizioni economiche e normative previste dal CCNL Gas/Acqua, con inquadramento al 2° Livello del CCNL Gas/Acqua;
dichiara il diritto della ricorrente alle differenze retributive maturate e, per l'effetto,
condanna la convenuta AMSC al pagamento della somma complessiva lorda di € 35.916,90, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze al saldo, oltre all'importo complessivo lordo di euro 6.640,84 a titolo di T.F.R., oltre l'incremento previsto per ciascun anno dall'art. 2120 c.c., commi 4 e 5, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
condanna la società convenuta a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi euro 6.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Busto Arsizio, 17/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa NC LI