Sentenza 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/03/2025, n. 979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 979 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 6807/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del giudice unico onorario Dott.ssa Carmela Esposito pronunzia c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6807 dell'anno 2021 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto risarcimento danni alla persona da responsabilità extracontrattuale, vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso come da procura Parte_1 C.F._1 in atti dagli Avv.ti Gennaro Giglio, (C.F. ), e (C.F. C.F._2 Parte_2
), presso il cui studio elettivamente domicilia in Casoria (Na) alla Via Piave C.F._3
n. 35
- attore e
(P. IVA ), quale Impresa designata per la Regione Controparte_1 P.IVA_1
Campania per la gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Russo, (C.F. ) come da CodiceFiscale_4 procura in atti con il quale elettivamente domicilia in Caianello (Ce) alla Via Russi n. 2
- convenuta
CONCLUSIONI: Come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata a mezzo pec, conveniva in giudizio Parte_1
– quale Impresa designata nella Regione Campania dal F.G.V.S. al fine Controparte_2 di sentire condannare la stessa al risarcimento di tutti i danni patiti per le lesioni personali subite in conseguenza del sinistro verificatosi in data 20.05.2015, alle ore 17:30 circa, in Casoria (NA).
Precisava, l'attore che, nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, mentre percorreva via Piave, alla guida della propria bicicletta, con direzione della via Po, strada quest'ultima posta a sinistra rispetto al proprio senso di marcia, giunto in prossimità della detta via Po, accingendosi a svoltare in
1
In conseguenza dell'impatto, proseguiva l'attore, cadeva al suolo con la parte laterale sinistra del proprio corpo unitamente alla bicicletta, mentre l'autovettura investitrice si dileguava repentinamente, svoltando in una strada posta sul lato destro senza fermarsi e prestare il dovuto soccorso e senza consentire ai presenti di provvedere alla sua identificazione essendo questi impegnati a soccorrerlo. In conseguenza del detto sinistro, lamentava l'attore di aver riportato lesioni gravissime per cui veniva trasportato al Pronto Soccorso del P.O. “San Giovanni Bosco” di Napoli dove riceveva le prime cure e dove gli veniva diagnosticata “frattura terzo omerale sx con distacco del tronchite – escoriazioni ginocchio sx” “con prognosi di giorni 30” e che presso il suddetto nosocomio rimaneva ricoverato fino al 27.05.2015 data in cui veniva effettuato il suo trasferimento presso il p.o.
[...]
di Napoli dove rimaneva ricoverato fino al successivo 16.06.2015 con diagnosi di frattura Parte_3 scomposta a quattro parti della testa dell'omero sinistro e sottoposto ad intervento chirurgico di riduzione ed osteosintesi con placche e viti, innesto osseo di banca, cage e K-fili.
L'istante deduceva, inoltre, di avere sporto in data 30.07.2015 denuncia/querela contro ignoti affinché fosse individuato l'autore dell'evento criminoso e che, in data 13.07.2017, veniva comunicata a mezzo pec la richiesta di archiviazione del procedimento penale contro ignoti, da parte del Sostituto
Procuratore della Repubblica del Tribunale di Napoli Nord.
Infine, deduceva l'attore di essersi sottoposto ad un esame medico per la valutazione della entità dei danni subiti e dei postumi riportati, ed il CTP dott. , con relazione datata 10.05.2016, Persona_1 oltre a confermare il nesso di causalità tra l'evento e le lesioni subite, valutava i danni riportati in una invalidità permanente pari al 20% e giorni di invalidità temporanea totale in 90, giorni di invalidità temporanea parziale al 50% in 100, con una personalizzazione pari al 39% tenendo conto delle sofferenze morali ed esistenziali derivanti dal sinistro all'attore.
Tanto premesso, l'attore chiedeva condannarsi la convenuta al risarcimento di tutti i danni patiti, fisici, morali e biologici, oltre al risarcimento del danno esistenziale, quantificati in € 101.625,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo, con vittoria delle spese e competenze del giudizio, con attribuzione ai difensori anticipatari.
Costituitasi in giudizio , in qualità di FGVS, eccepiva l'improcedibilità della Controparte_1 domanda e l'infondatezza della stessa, sia in punto di an che in punto di quantum debeatur.
Concessi i termini e art. 183 co 6 c.p.c., ammessa ed espletata la prova testimoniale, ammessa e depositata CTU medico legale sulla persona dell'attore, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 08.10.2024, e mutata la persona del Giudicante, precisate le
2 conclusioni dalle parti, riservata in decisione con ordinanza del 26.11.2024, con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di repliche.
1. Questioni preliminari
Preliminarmente, va dichiarata la proponibilità della domanda, avendo parte attrice depositato le racc.te a/r di costituzione in mora ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 209/2005 e successive mod. e integr., ritualmente consegnate all'impresa di assicurazioni ”, nella indicata Controparte_1 qualità, nonché alla Consap.
2. Sul merito
L'istante ha agito in giudizio al fine di ottenere da quale impresa designata per Controparte_1 la liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro oggetto di causa, previo accertamento della verificazione dell'incidente stradale per colpa esclusiva del conducente del veicolo rimasto non identificato.
La pretesa risarcitoria esercitata deve essere ricondotta all'ambito applicativo dell'art. 283, lett. a)
d.lgs. 209\2005.
Tale disposizione, al primo comma, stabilisce che il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni causati dalla circolazione di veicoli e natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato, ipotesi che ricorre nel caso sottoposto all'esame del Tribunale.
Al riguardo, va ricordato che è onere del danneggiato, il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada, provare non solo che il sinistro si sia verificato per condotta dolosa o colposa altrui, ma anche che il sinistro sia stato cagionato da un veicolo non identificato.
La giurisprudenza di legittimità, con orientamento consolidato, evidenzia che il danneggiato che promuove azione di risarcimento dei danni nei confronti del Fondo di Garanzia per le vittime della strada deve provare che il sinistro si sia verificato per la condotta dolosa o colposa del conducente dell'altro veicolo non identificato perché la garanzia assicurativa originariamente predisposta dalla legge n. 990 del 1969, oggi dal d.lgs. n. 209/2005, in favore dei soggetti danneggiati in sinistro provocato da veicolo non identificato, vuole solo rafforzare la tutela sanzionatoria della responsabilità civile e non assicurare comunque un risarcimento al danneggiato, come negli ordinamenti stranieri ispirati al sistema del cosiddetto nofault (così, Cass., 25 luglio 1995 n. n. 8086).
In altre parole, nel sistema vigente la garanzia assicurativa della responsabilità civile derivante dalla circolazione degli autoveicoli e dei natanti di cui al citato d.lgs. n. 209/2005 non sostituisce ma integra la tutela sanzionatoria della responsabilità civile.
3 L'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada, pertanto, non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno: ne consegue che colui il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve in primo luogo provare le modalità del sinistro, il fatto che lo stesso sia attribuibile alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo, nonché la circostanza che tale veicolo sia rimasto sconosciuto (Cass.
19/09/1992 n. 10762).
Ebbene, è opinione dell'adito giudice - suffragata anche dalla giurisprudenza del Supremo Collegio
(cfr. Cass.
3.09.2007 n. 18532, riferita alla legge 990\1969, art.19, lett.a) ma del tutto sovrapponile alla fattispecie di cui all'art. 283, lett. a) - che la valutazione delle risultanze probatorie dei giudizi introdotti con l'azione fondata sull'art. 19 lett. a) citato debba essere condotta tenendo pur sempre presente che, in materia processuale, vige il principio del libero convincimento del giudice, come codificato dall'art. 116 c.p.c. che, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, ha bandito l'antico sistema della predeterminazione legislativa dell'efficacia probatoria dei mezzi di prova.
Conseguentemente, il fatto che il veicolo che si assume danneggiante sia rimasto sconosciuto può essere liberamente provato dal danneggiato e la prova fornita può essere liberamente sottoposta al prudente apprezzamento del giudice.
Inoltre, in tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita, ai sensi del citato articolo 283, nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato (cfr. Cass. 23434/2014) per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima (cfr. Cass. 9873/2021).
Nel caso di specie, alcuna negligenza è imputabile all'attore nella mancata identificazione del veicolo investitore, atteso che quest'ultimo dopo aver provocato il sinistro si è dato alla fuga (cfr. deposizione testimoniale), impedendone la identificazione.
In ogni caso, l'attore, in data 30.07.2015, provvedeva a sporgere denuncia/querela contro ignoti affinché fosse individuato l'autore dell'evento criminoso (come da denuncia/querela allegata alla citazione).
Nel merito la domanda è fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito esplicate.
4 Le circostanze di tempo e di luogo del sinistro nonché la dinamica dello stesso come indicate in citazione hanno trovato piena conferma a seguito dell'istruttoria svolta e, segnatamente, delle deposizioni rese dai testimoni di parte attrice escussi, della cui attendibilità non sono emerse ragioni per dubitare in mancanza di qualsivoglia elemento di prova di segno contrario e non emergendo alcuna contraddizione, reticenza o lacuna dalle dichiarazioni rese.
Difatti, il teste sig. , escusso all'udienza del 3.3.2023, ha dichiarato: “ricordo che era Testimone_1 il mese di maggio dell'anno 2015 alle ore 17,00 circa ero in macchina e percorrevo via Piave in
Casoria in direzione Afragola;
all'altezza dell'incrocio tra via Piave e via Po ho visto una macchina di colore scuro e di media cilindrata che urtava posteriormente una bici il cui conducente cadeva a terra sul lato sinistro;
mi sono avvicinato al conducente la bici e appuravo che si trattava del mio amico;
quest'ultimo lamentava forti dolori alla spalla e alla gamba sinistra;
sono stato io Pt_1 ad accompagnare l'attore all'ospedale San Giovanni Bosco in Napoli;
il conducente l'autovettura percorreva via Piave nel senso opposto di marcia da me percorso e cioè da Afragola verso Casoria ed urtava con il proprio lato sinistro la parte posteriore della bici;
dopo l'urto l'autovettura girava
a destra su via Po e non si fermava a prestare soccorso;
ho già reso testimonianza dinanzi ad un giudice circa 15 anni fa;
ero distante circa 15 mt dal luogo del sinistro;
la strada è a doppio senso di marcia ed è larga;
il giorno del sinistro non c'era traffico;
non sono stato sentito dalle forze dell'ordine in merito ai fatti di causa;
non sono intervenute autorità sul posto;
la bici ha subito danni al lato posteriore;
la bici era una mountabike di cui non ricordo il colore;
al momento dell'urto la bici si accingeva a girare a sinistra verso via Po ed era all'interno della carreggiata;
ricordo che il conducente aveva segnalato la manovra con il braccio;
l'urto è stato molto violento e ho visto l'attore volare a terra sul lato sinistro e finendo dinanzi all'ingresso di un garage;
riconosco i luoghi di causa dalle foto allegate al fascicolo di parte attrice;
la strada è priva di segnaletica orizzontale e verticale;
accadono molti incidenti in quell'incrocio”.
Il teste sig. , escusso all'udienza del 15.9.2023, ha dichiarato “ricordo che era la fine Testimone_2 del mese di maggio dell'anno 2015 alle ore 17,00 circa, mi trovavo nella mia autovettura che avevo appena sostato in via Piave a Casoria davanti ad una Concessionaria di autovetture in direzione dell'incrocio con via Po;
stavo scendendo dall'autovettura e ho visto una macchina di colore scuro sfrecciare davanti a me sempre in direzione dell'incrocio con via Po;
ho sentito un tonfo precisamente, una botta;
mi sono girato e ho visto un uomo a terra e vicino a lui una bicicletta;
non ho assistito al sinistro;
io ero a circa 60 mt dal luogo del sinistro;
mi sono messo nella mia autovettura
e sono andato verso la persona caduta;
quando mi sono avvicinato ho visto che un'altra persona aveva soccorso l'attore; quando mi sono girato, dopo aver udito il rumore, non ho visto l'autovettura che prima sfrecciava davanti a me;
l'uomo a terra poteva avere circa 50 anni e lamentava dolori al
5 corpo, in particolare alla parte superiore ed alle spalle;
il sig.re che lo soccorse per primo mi chiese se avevo visto il numero di targa dell'autovettura e gli risposi di no;
ho lasciato il mio numero di telefono ad una persona che è accorsa sul luogo del sinistro;
l'attore è stato caricato in macchina da alcuni passanti i quali credo lo abbiano trasportato in ospedale, io poi sono andato via;
il giorno del sinistro non pioveva e non c'era traffico;
via Piave è una strada a doppio senso di circolazione;
è la seconda volta che rendo testimonianza davanti ad un giudice;
la prima volta è stata circa 4-5 anni fa per un sinistro stradale;
finché sono stato sul luogo del sinistro, non sono intervenute autorità; non sono stato sentito dai Carabinieri in ordine alla vicenda per cui è causa;
la bici era una vecchia mountabike di cui non ricordo il colore, la quale aveva subito danni alla ruota anteriore;
l'attore si trovava al momento della caduta al centro della strada al centro dell'incrocio con via Piave”.
Pertanto, deve ritenersi che il sinistro sia ascrivibile alla grave ed imprudente condotta di guida del conducente dell'autovettura non identificata e, di conseguenza, la Controparte_1
, nella qualità di impresa designata per il F.G.V.S., va condannata al risarcimento dei danni
[...] patiti dall'istante.
1. SULLA QUANTIFICAZIONE DEI DANNI
Le lesioni riportate dall'attore, nello specifico “frattura del tipo 4 di ER (Frattura della testa omerale sx in 4 parti con distacco del trochite omerale + Escoriazione di ginocchio sx con cospicuo versamento ematico di coscia omolaterale)”, nonché il nesso di causalità tra le stesse ed il sinistro sopra descritto sono comprovati non solo dalla dinamica dell'incidente come descritta nelle dichiarazioni rese e sopra riportate ma, soprattutto, dalla documentazione medica ed ospedaliera prodotta in atti.
Per quanto attiene alla quantificazione dei danni alla persona subiti dall'attore, l'entità degli stessi ed il nesso di causalità con l'incidente di cui è causa risulta confermato dalle chiare e concordanti risultanze della espletata CTU, nonché dalla documentazione medico-ospedaliera prodotta in atti.
A tal proposito, rilevano le valutazioni e conclusioni medico – legali cui è pervenuto il CTU, Dott.
, condivise da questo giudicante in considerazione della completezza ed Persona_2 adeguatezza degli accertamenti ed esami da esso svolti, della coerenza logica e correttezza scientifica delle valutazioni espresse e congruenza delle stesse con la documentazione e certificazione medico - ospedaliera versata in atti - secondo cui “in seguito all'incidente autostradale del 20.05.2015,
ebbe a riportare una frattura del tipo 4 di ER (Frattura della testa omerale sx Parte_1 in 4 parti con distacco del trochite omerale + Escoriazione di ginocchio sx con cospicuo versamento ematico di coscia omolaterale).
Ricoverato in 1^ istanza presso il P.S. del P.O. “S. Giovanni Bosco” di Napoli ricevé le prime cure in regime d'urgenza (somministrazione di n. due sacche di emazie concentrate). Successivamente veniva
6 trasferito presso altro nosocomio (P.O. dei Pellegrini di Napoli) dove ricevette intervento di riduzione ed osteosintesi con Riduzione ed osteosintesi con Cage + K fili + innesto di sostituto d'osso + neutralizzazione con 2 placche.
GIUDIZIO SUL NESSO DI CAUSALITA'
Rapporto causale fra evento e lesioni: Vi sono elementi, ai sensi della legge n 27del 24 marzo 2012, articolo 32 comma 3- quater per dire che la lesione è presente ed è in nesso causale col sinistro;
Rapporto causale fra lesioni accertate e menomazioni: Vi sono elementi, ai sensi della legge n 27del
24 marzo 2012, articolo 32 comma 3- ter per dire che le lesioni sono suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo.
Compatibilità fra lesioni e mezzi di protezione obbligatori: trattasi di ciclista.
A seguito del sinistro del 20.05.15 il ricorrente necessitò di ricovero ospedaliero sino al 16.06.15.
Pertanto, sino alla suddetta data è prospettabile un'INABILITA' TEMPORANEA TOTALE quantificabile in giorni 26 (ITT 26 gg).
Seguì un'INABILITA' TEMPORANEA PARZIALE quantizzabile in giorni da valutarsi con Pt_4 una formula a scalare del settantacinque per cento (I.T.P. gg. 30 al 75%). Di seguito si verificò un'INABILITA' TEMPORANEA PARZIALE quantizzabile in giorni SESSANTA da valutarsi con una formula a scalare del cinquanta per cento (I.T.P. gg. 60 al 50%) ed un'INABILITA' TEMPORANEA
PARZIALE quantizzabile in giorni SESSANTA da valutarsi con una formula a scalare del venticinque per cento (I.T.P. gg. 60 al 25%).
La misura percentuale di riduzione del preesistente stato psicofisico del periziato, risulta quantizzabile nella misura percentuale del 17% (DICIASSETTE PER CENTO) considerata
l'anchilosi pressoché completa della scapolo omerale sx (arto non dominante) in posizione sfavorevole con persistenza dei mezzi di sintesi, ivi incluse le menomazioni di natura estetica correlate all'intervento chirurgico resosi necessario ed i disestetismi cicatriziali post-traumatici di ginocchio”.
Ancora, osservava il CTU “trattasi di soggetto che espleta l'attività lavorativa di Ispettore di Polizia.
L'espletamento della suddetta mansione lavorativa necessita di validità fisica completa, considerata la possibile necessità di interventi anche di natura prestante nell'espletamento delle funzioni, per cui nella specifica attività dichiarata risulta necessaria una validità fisica completa oltre che preordinata
a performances atletiche adeguate.
Pertanto, nella quota di danno, andrà riconosciuta una incidenza del 20% sulla capacità lavorativa specifica di Ispettore di P.S. cui si applicherà una personalizzazione del 10% anche per
l'impossibilità di praticare attività sportive.
7 In merito al danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica, questo andrà calcolato applicando la formula che considera il reddito annuale del periziato moltiplicato per il coefficiente di capitalizzazione e per la perdita della capacità lavorativa specifica in percentuale, sottratto lo scarto tra vita fisica e vita lavorativa [R (reddito) x C (coefficiente di capitalizzazione) x
P (perdita capacità lavorativa specifica in percentuale) – S (scarto tra la vita fisica e quella lavorativa, pari al 10%)]”.
In definitiva, tenuto conto dell'età dell'attore al momento del sinistro (anni 47), si ritiene congruo liquidare, facendo riferimento alle tabelle in uso (quelle del Tribunale di Milano secondo l'ultimo aggiornamento), a titolo di risarcimento del danno biologico, valutato all'attualità, la seguente somma di:
- Euro 2.990,00 per 26 giorni di invalidità temporanea totale;
- Euro 2.587,50 per 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%;
- Euro 3.450,00 per 60 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%;
- Euro 1.725,00 per 60 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%;
- Euro 60.080,00 per 17% di punto di danno biologico permanente, comprensivo del danno morale ovvero del danno da sofferenza psico-fisica che si presume abbia subito l'attore in considerazione delle peculiari conseguenze funzionali derivanti nel caso concreto dalla lesione (con particolare riguardo al dolore fisico e alla sofferenza e stress psichici da deficit funzionale e da limitazioni alle attività ricreative, sociali e familiari) in virtù della illustrata tipologia.
Non risultano documentate spese mediche, per cui il danno subìto dall'attore ammonta complessivamente ad Euro (2.990,00 + 2.587,50 + 3.450,00 + 1.725,00 + 60.080,00 =) 70.832,50.
Non risulta, viceversa, risarcibile il danno da perdita di capacità lavorativa specifica in quanto, pur avendo il CTU riconosciuto che “una incidenza del 20% sulla capacità lavorativa specifica di
Ispettore di P.S.”, difetta, nel caso di specie, la prova del danno conseguenza in termini di mancato guadagno.
È noto, al riguardo, che in ordine ai criteri di liquidazione del danno, il metodo normalmente seguito
è quello della liquidazione di una somma di denaro che rappresenti il valore capitale di una rendita vitalizia.
In applicazione di tale criterio, occorre attualizzare l'intero reddito perduto dal danneggiato in base ad un coefficiente di capitalizzazione.
Normalmente, vengono adottati i coefficienti di capitalizzazione per la costituzione delle rendite vitalizie immediate, di cui alla tabella allegata al r.d.
9.10.1922 n. 1403, che ha approvato le tariffe della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.
8 Aderendo a tale metodo, la formula di calcolo del danno a tal fine utilizzata è la seguente: (reddito annuo fiscalmente accertato X coefficiente di età ex R.D. n. 1403/22 X percentuale di invalidità) – scarto tra vita fisica e vita lavorativa, quantificabile in misura pari al 10%.
Il reddito annuo fiscalmente accertato costituisce, pertanto, parametro ineludibile al fine di accertare se effettivamente il danneggiato abbia subito o meno, a seguito dell'infortunio, un danno patrimoniale in termini di mancato guadagno scaturente dalla perdita della capacità lavorativa specifica.
Nella specie, la difesa dell'attore non ha allegato, né prodotto alcunché sotto tale profilo, il che rende impossibile ogni accertamento/valutazione di un eventuale mancato guadagno ed impone, in definitiva, il rigetto della relativa domanda, tenuto conto del disposto dell'art. 1226 c.c. secondo cui il danno patrimoniale deve essere liquidato in via equitativa solo qualora non possa essere provato nel suo preciso ammontare, ipotesi chiaramente non ricorrente nella fattispecie.
Sulla somma complessiva di Euro 70.832,50 non va riconosciuta la rivalutazione monetaria essendo stata effettuata la quantificazione all'attualità, ovvero sulla base dei valori aggiornati ad oggi dei punti di danno biologico.
Su detta somma, devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo indice istat (foi senza tabacchi), vanno riconosciuti i soli interessi legali dalla data dell'evento (20.5.2015) alla data di pubblicazione della sentenza, oltre ulteriori interessi legali sull'importo di Euro 70.832,50, dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo.
Le spese di CTU e quelle di lite, seguono la soccombenza della compagnia e sono liquidate come in dispositivo in base ai criteri di cui al D.M 55/2014, così come aggiornati al D.M. n. 147 del
13/08/2022, tenuto conto del valore effettivo della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
A) ND , nella qualità di impresa designata in Campania per la gestione del Controparte_1
FGVS, al pagamento in favore dell'attore, , della somma di € 70.832,50, oltre Parte_1 interessi legali, sulla somma devalutata ed annualmente rivalutata secondo indice istat dalla data dell'evento alla data di pubblicazione della sentenza, oltre ulteriori interessi legali sull'importo di
Euro 70.832,50 dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo;
B) ND , nella qualità di impresa designata in Campania per la gestione del CP_1 CP_1
FGVS, al pagamento in favore degli Avvocati e Gennaro Giglio, difensori Parte_2 dell'attore dichiaratisi anticipatari, delle spese processuali che liquida in € 786,00 per spese vive e €
5.077,00 per compenso, oltre rimb. forf. spese generali del 15,00 %, oltre iva e cpa;
9 C) Pone definitivamente a carico di , nella qualità di impresa designata in Controparte_1
Campania per il FGVS, le spese di CTU già liquidate con separato decreto.
Così deciso in Aversa, 13 marzo 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Carmela Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
10