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Sentenza 30 novembre 2024
Sentenza 30 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 30/11/2024, n. 2202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2202 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Allegra Presidente dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere Relatore dott. Carlo Luigi Santilli Consigliere Ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento camerale in grado d'appello iscritto al n. 470/2024 R. G., promosso da
nata a [...] il [...] (CF Parte_1
) residente a [...]S. da Benedetta 5, con il patrocinio C.F._1 dell'avv. Simona Carpena.
APPELLANTE
contro
nato a [...] il [...] (CF ) CP_1 C.F._2
residente a [...], con il patrocinio dell'avv. Davide
Ludovico Pollono.
-APPELLATO- APPELLANTE INCIDENTALE
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 1235/2023 del 15-25 settembre 2023 del
Tribunale di Parma.
La Corte
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Rosario Lionello Rossino;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti, all'udienza del 3 ottobre 2024;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1– Il Tribunale di Parma, con la sentenza n. 1235/2023 del 15-25 settembre 2023, ha così statuito:
- ha dichiarato la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1
, addebitandola a quest'ultimo; CP_1
- ha posto a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento CP_1
della moglie versandole, entro il giorno 10 di ogni mese, l'assegno di 500,00 Euro
mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, a far data dal 21 agosto
2019, e il minore importo di 250,00 Euro, sempre soggetto a rivalutazione secondo gli indici Istat, a decorrere dal 15 maggio 2023;
- ha compensato integralmente, tra le parti, le spese di lite.
2- Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , Parte_1
affidandolo ai seguenti motivi:
a-erronea valutazione dei fatti ed erronea applicazione in ordine alla funzione dell'assegno di mantenimento;
contraddittorietà della sentenza impugnata;
b-erroneità della statuizione di compensazione delle spese di lite.
Si è costituito e ha resistito all'impugnazione, invocandone il CP_1
rigetto. Il ha, a sua volta, proposto appello incidentale, censurando come CP_1
erronea la statuizione della sentenza del Tribunale di Parma, con la quale gli era stata addebitata la separazione.
La causa è stata trattata con il rito camerale e trattenuta in decisione all'udienza del 3
pag. 2/13 ottobre 2024.
3-Appare opportuno, da un punto di vista logico, esaminare, innanzitutto, l'appello incidentale di , che investe la statuizione della sentenza impugnata CP_1
con la quale gli è stata addebitata la separazione.
Va ricordato, in proposito, che, in tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza,
costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (Cassazione civile, sez. I, 17/01/2017, n. 977).
Orbene, il materiale probatorio acquisito in primo grado giustifica senz'altro l'addebito della separazione al CP_1
Elemento di prova fondamentale è rappresentato dalla deposizione del testimone
, che svolge la professione di investigatore privato, tanto più che le Testimone_1
dichiarazioni del rovano adeguato riscontro nelle inequivocabili risultanze Tes_1
delle fotografie prodotte da fin dalla introduzione del giudizio Parte_1
di primo grado. Dalla testimonianza citata è dato desumere che, nel corso dell'anno
2018, era giunto all'aeroporto di Milano Malpensa con un volo CP_1
proveniente da Madrid e che lo stesso, in compagnia di una giovane ragazza, si era allontanato dall'aeroporto suddetto a bordo di una autovettura del tipo Porsche
pag. 3/13 E' importante sottolineare, in proposito, che il testimone ha riferito che Per_1
l'accertamento delle circostanze suddette si inseriva nell'ambito di un incarico conferitogli da , mirante alla verifica se il marito rientrasse dal Parte_1
viaggio a Madrid insieme ad altra persona.
Appare, dunque, evidente che l'odierna appellante principale, conferendo specifico incarico ad investigatore privato, nutrisse sospetti su una eventuale relazione extraconiugale del marito ed intendesse, quindi, acquisire elementi di riscontro alle sue supposizioni.
Risulta, d'altra parte, significativo che lo stesso in sede di comparizione CP_1
dinanzi al Presidente del Tribunale di Parma (e, quindi, in epoca antecedente all'escussione del testimone sopra menzionato), abbia ammesso di avere avuto una relazione extraconiugale, pur essendosi rifiutato di fornire una collocazione temporale di tale relazione.
Preme, ancora, sottolineare che , in occasione dell'interrogatorio CP_1
formale reso all'udienza del 12 dicembre 2022, ha fatto riferimento a “tradimenti” solo in epoca successiva all'episodio del 2018, accertato dall'investigatore privato sopra citato. Nel corso di tale interrogatorio, l'odierno appellante incidentale ha tentato di dare una sua spiegazione di quanto avvenuto all'aeroporto di Milano Malpensa e del suo rapporto con la cittadina straniera che era stata vista in sua compagnia, negando di avere intrattenuto con la stessa una relazione extraconiugale e sostenendo, piuttosto, di essersi limitato a darle un passaggio perché anche lei doveva recarsi a Parma, dopo che la aveva conosciuta a bordo dell'aereo sul quale entrambi viaggiavano. Ha confermato,
pag. 4/13 comunque, che aveva fatto il viaggio in macchina insieme alla cittadina straniera suddetta e ha, inoltre, ammesso di averla, poi, frequentata per un paio di mesi.
Orbene, la giustificazione dei fatti accertati a Milano Malpensa, fornita dall'appellante incidentale, ha dell'inverosimile, ove si consideri che l'incontro fortuito con la ragazza straniera sarebbe avvenuto proprio in occasione del viaggio che aveva insospettito la moglie, tanto da indurla a conferire un incarico ad un investigatore privato, e che il ha, comunque, ammesso di avere frequentato la straniera suddetta anche CP_1
nei mesi successivi al viaggio al quale si è fatto in precedenza riferimento.
Le risultanze processuali riportate inducono, d'altra parte, al convincimento che sia stata la violazione dell'obbligo di fedeltà, da parte di , a rendere CP_1
intollerabile la prosecuzione della convivenza, dovendosi collocare la relazione extraconiugale predetta in epoca immediatamente antecedente all'introduzione del giudizio di separazione, ad opera di . Del resto, pare doversi Parte_1
considerare pacifico che quest'ultima abbia avuto conoscenza certa della violazione dell'obbligo di fedeltà della quale si è detto solo dopo avere conosciuto gli esiti dell'accertamento investigativo in precedenza richiamato, come è dato desumere dalle deposizioni testimoniali di e di , amici Testimone_2 Testimone_3
di entrambi i coniugi.
Non vi è prova, comunque, di una crisi della coppia risalente ad epoca anteriore alla scoperta della relazione extraconiugale della quale si è detto.
4-Venendosi, poi, all'esame dell'appello principale di , va Parte_1
evidenziato che quest'ultima, con il primo motivo di gravame, ha censurato la determinazione dell'assegno di mantenimento, in suo favore e a carico del marito, in pag. 5/13 250,00 Euro mensile, chiedendo che, in riforma dell'impugnata sentenza, detto assegno venisse quantificato in 1.500,00 Euro e, comunque, in misura maggiore a quella ritenuta congrua dal Giudice di prime cure.
Giova ricordare, in diritto, che l'art. 156, comma 1, c.c., dispone che “Il giudice,
pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia
addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario
al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”.
La giurisprudenza di legittimità (vedi da ultimo Cassazione civile sez. I - 29/04/2024, n.
11494) è consolidata nel ritenere che il giudice di merito, per quantificare l'assegno di mantenimento spettante al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione, deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento, il tenore di vita di cui la coppia abbia goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando, altresì, le disponibilità patrimoniali dell'onerato. A tal fine, il giudice di merito non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici,
diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti (così,
tra le tante, Cass. 9915/2007 e da ultimo Cass.22616/2022). E' stato altresì chiarito che,
in tema di effetti della separazione personale sui rapporti patrimoniali tra i coniugi, la conservazione del precedente tenore di vita da parte del coniuge beneficiario dell'assegno e della prole costituisce un obiettivo solo tendenziale, poiché non sempre la separazione ne consente la piena realizzazione, notorio essendo che essa riduce anche le possibilità economiche del coniuge onerato e che soltanto dall'appartenenza al consorzio pag. 6/13 familiare derivano ai coniugi e alla prole vantaggi - in termini, soprattutto, di contenimento delle spese fisse - riconducibili a economie di scala e ad altri risparmi connessi a consuetudini di vita in comune. Detto obiettivo, pertanto, va perseguito nei limiti consentiti dalle condizioni economiche del coniuge obbligato e dalle altre circostanze richiamate dall'art. 156, secondo comma, cod. civ., con la precisazione che,
in ogni caso, la determinazione di tali limiti è riservata al giudice di merito, cui spetta la valutazione comparativa delle risorse dei due coniugi al fine di stabilire in quale misura l'uno debba integrare i redditi insufficienti dell'altro (Cass. 9878/2006; Cassazione civile sez. I, 27 settembre 2012 n. 16481). Dunque, poiché la separazione personale presuppone la permanenza del vincolo coniugale, i “redditi adeguati” a cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156, comma 1, cod. civ., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea (Cass. 12196/2017). Pertanto,
condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge - cui non sia addebitabile la separazione - sono la non titolarità di adeguati redditi propri, ossia di redditi che gli permettano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e la sussistenza di una disparità economica tra le parti,
occorrendo avere riguardo, al fine della valutazione dell'adeguatezza dei redditi del coniuge che chiede l'assegno, al parametro di riferimento costituito dalle potenzialità
economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio. E' stato ulteriormente precisato che il riconoscimento di un assegno di mantenimento deve avvenire considerando, piuttosto che la cessazione del godimento diretto di particolari beni, il pag. 7/13 generale tenore di vita goduto in costanza della convivenza, da identificarsi avendo riguardo allo standard di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi e tenendo conto, quindi, di tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro (cfr. Cass. 20638/2004, Cass.
5061/2006 e da ultimo Cass. 952/2023).
E' opportuno, poi, rilevare che il Giudice di primo grado, a sostegno della decisione adottata, ha evidenziato:
-che la scarsità di allegazioni finiva per ancorare il quadro sul tenore di vita familiare all'entità dei redditi documentati dai coniugi, al godimento di una casa di proprietà (di
) e all'utilizzo di vetture di lusso (sebbene formalmente Parte_1
intestate a , da parte del i cui redditi conseguiti Controparte_2 CP_1
specie in tempi di maggior benessere gli avevano peraltro consentito la formazione di una raccolta di orologi di pregio;
-che, quanto al bilanciamento tra le capacità economiche delle parti, era già stato osservato, in sede di provvedimenti presidenziali, che , socia e Parte_1
titolare di quote per il 50% del capitale sociale di una Società a responsabilità limitata gerente esercizi di cartoleria (denominata “LA COMMERCIALE” SRL), aveva conseguito redditi netti pari ad Euro 14.140,00 per l'anno d'imposta 2017 e ad Euro
15.243,00 per l'anno 2018 (quindi, un reddito medio mensile pari a circa Euro
1.250,00), nel corso di entrambi gli anni, essendo, peraltro, risultata titolare di quattro fabbricati in Parma (parrebbe, due immobili adibiti ad uso abitativo con relative pag. 8/13 pertinenze) di cui due (appunto, una casa con relativa pertinenza) concessi in locazione a terzi;
-che aveva, quindi, documentato nel corso del processo un Parte_1
inferiore reddito netto pari ad Euro 9.120,00 quanto all'anno d'imposta 2019,
allorquando, sempre titolare delle medesime proprietà immobiliari, disponeva di inconsistenti liquidità bancarie;
-che, con riferimento alla posizione di , socio unitamente ai figli CP_1
nelle società ed ., era stato, invece, Controparte_2 Controparte_3
evidenziato in sede presidenziale come egli avesse dichiarato, per il 2016, un reddito netto annuale di Euro 28.808,00 e, per il 2017, un reddito netto annuale di Euro
35.806,00;
-che, considerata la sua esposizione alla restituzione rateale (per Euro 650,00 al mese)
del mutuo ipotecario contratto per l'acquisto di uno dei tre immobili di sua proprietà,
era stata stimata non perfettamente esaustiva ed affidabile la menzionata documentazione di natura reddituale rispetto alla quale si era rimarcato, in particolare, il comprovato acquisto di ben tre immobili in sei anni, la contrazione di un solo mutuo per tali acquisti, l'integrale esborso delle spese di arredamento e l'anomala concessione gratuita a terzi (in comodato) di una delle suddette case di recente acquisto;
-che, con riferimento all'anno 2019, ancora, il veva dichiarato redditi netti CP_1
per Euro 23.979,00, ulteriormente ridottisi ad Euro 20.298,00 nel più recente anno d'imposta 2021;
pag. 9/13 -che, nel corso dell'istruttoria procedimentale, poi, aveva provato CP_1
di essere esposto alla restituzione rateale (per Euro 350,65 al mese) di un finanziamento conseguito nell'anno 2018 nell'interesse dei figli;
- che quest'ultimo, quanto alle vicende societarie, aveva, invece, documentato che aveva conseguito utili per Euro 28.460,98, quanto all'anno Controparte_3
2021, mentre aveva registrato perdite per circa Euro Controparte_2
230.000,00, aveva cartelle esattoriali insolute per oltre Euro 300.000,00 (da pagare in definizione agevolata) ed era soggetta a pignoramenti da parte della Agenzia delle
Entrate;
-che alla stregua delle risultanze probatorie così compendiate, denotanti un certo squilibrio economico tra le parti, si aveva ragione di convenire con le valutazioni compiute in sede di provvedimenti presidenziali e pertanto, ravvisati i requisiti legali di cui all'art. 156 comma 1 c.c., per porre a carico di l'obbligo di CP_1
corrispondere al coniuge , a far tempo dall'introduzione del Parte_1
processo (21 agosto 2019), un assegno di mantenimento, soggetto a rivalutazione annuale secondo indici Istat, pari all'importo mensile di Euro 500,00;
- che si trattava, peraltro, di ammontare equivalente al canone di locazione relativo ad un immobile (concesso in godimento a terzi) del marito di cui la stessa odierna ricorrente aveva regolarmente beneficiato per volontà del medesimo avente diritto;
- che, con riguardo alle sopravvenienze verificatesi successivamente alla prima ponderazione presidenziale, risultava adeguatamente comprovato (anche perché
conforme all'andamento delle sue attività d'impresa) un sensibile decremento pag. 10/13 progressivo della capacità reddituale di fino all'anno 2021 CP_1
compreso;
-che anche aveva, invero, documentato una seria flessione del Parte_1
suo reddito, ma ciò solo limitatamente all'anno d'imposta 2019 e non per gli anni a seguire rispetto ai quali nulla aveva specificamente allegato né provato;
- che quest'ultima, in ogni caso, non risultava essere più esposta, dal 15 maggio 2023,
alla restituzione rateale (per Euro 214,00 al mese) del finanziamento contratto quattro anni prima per l'acquisto della sua autovettura;
- che, pertanto, proprio a decorrere dal 15 maggio 2023, si aveva fondata ragione per ridurre il contributo destinato al mantenimento della all'importo mensile di Pt_1
Euro 250,00.
Fatte le superiori premesse, il motivo di gravame in esame è infondato, rasentando addirittura l'inammissibilità.
Il Tribunale di Parma ha, senza dubbio, registrato lo squilibrio tra la situazione economica del e quella della (peraltro ricostruite CP_1 Pt_1
analiticamente), riconoscendo il diritto di quest'ultima ad un contributo per il suo mantenimento a carico del marito e, tuttavia, l'appellante principale, neppure nell'atto di gravame, ha allegato elementi di fatto dai quali desumere il tenore di vita del nucleo familiare in questione, così da dimostrare l'inadeguatezza dell'importo dell'assegno di mantenimento determinato dal Giudice di prime cure a consentirle, unitamente al reddito e al patrimonio dei quali dispone, un tenore di vita analogo a quello goduto durante la convivenza matrimoniale.
pag. 11/13 5-E', infine, infondato il motivo di gravame con il quale ha Parte_1
censurato la pronuncia di compensazione delle spese del primo grado, adottata dal primo Giudicante.
La compensazione trova, invero, giustificazione nella reciproca soccombenza delle parti, posto che la separazione è stata addebitata al che alla è CP_1 Pt_1
stato riconosciuto un assegno di mantenimento, a carico del marito, di 500,00 Euro fino al 15 maggio 2023 e di 250,00 Euro a decorrere da tale data, a fronte di una richiesta di
1.500,00 Euro.
6- In definitiva, l'appello di e l'appello incidentale di Parte_1
devono essere rigettati. CP_1
La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese del grado.
7- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di
[...]
e di , dell'ulteriore importo a titolo di contributo Pt_1 CP_1
unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto rispettivamente per l'appello principale e per l'appello incidentale, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto" (vedi
Cass. Civ. Sez. Un. n. 23535 del 20/09/2019; Cass. Civ. Sez. Un.4315 del 20 aprile
2020).
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza disattesa:
I-Rigetta l'appello di e l'appello incidentale di Parte_1 CP_1
;
[...]
II- Dichiara interamente compensate, tra le parti, le spese del grado;
pag. 12/13 III- Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di
[...]
e di , dell'ulteriore importo a titolo di contributo Pt_1 CP_1
unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto rispettivamente per l'appello principale e per l'appello incidentale, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 31
ottobre 2024
il Consigliere estensore
Rosario Lionello Rossino
il Presidente
Antonella Allegra
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Allegra Presidente dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere Relatore dott. Carlo Luigi Santilli Consigliere Ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento camerale in grado d'appello iscritto al n. 470/2024 R. G., promosso da
nata a [...] il [...] (CF Parte_1
) residente a [...]S. da Benedetta 5, con il patrocinio C.F._1 dell'avv. Simona Carpena.
APPELLANTE
contro
nato a [...] il [...] (CF ) CP_1 C.F._2
residente a [...], con il patrocinio dell'avv. Davide
Ludovico Pollono.
-APPELLATO- APPELLANTE INCIDENTALE
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 1235/2023 del 15-25 settembre 2023 del
Tribunale di Parma.
La Corte
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Rosario Lionello Rossino;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti, all'udienza del 3 ottobre 2024;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1– Il Tribunale di Parma, con la sentenza n. 1235/2023 del 15-25 settembre 2023, ha così statuito:
- ha dichiarato la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1
, addebitandola a quest'ultimo; CP_1
- ha posto a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento CP_1
della moglie versandole, entro il giorno 10 di ogni mese, l'assegno di 500,00 Euro
mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, a far data dal 21 agosto
2019, e il minore importo di 250,00 Euro, sempre soggetto a rivalutazione secondo gli indici Istat, a decorrere dal 15 maggio 2023;
- ha compensato integralmente, tra le parti, le spese di lite.
2- Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , Parte_1
affidandolo ai seguenti motivi:
a-erronea valutazione dei fatti ed erronea applicazione in ordine alla funzione dell'assegno di mantenimento;
contraddittorietà della sentenza impugnata;
b-erroneità della statuizione di compensazione delle spese di lite.
Si è costituito e ha resistito all'impugnazione, invocandone il CP_1
rigetto. Il ha, a sua volta, proposto appello incidentale, censurando come CP_1
erronea la statuizione della sentenza del Tribunale di Parma, con la quale gli era stata addebitata la separazione.
La causa è stata trattata con il rito camerale e trattenuta in decisione all'udienza del 3
pag. 2/13 ottobre 2024.
3-Appare opportuno, da un punto di vista logico, esaminare, innanzitutto, l'appello incidentale di , che investe la statuizione della sentenza impugnata CP_1
con la quale gli è stata addebitata la separazione.
Va ricordato, in proposito, che, in tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza,
costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (Cassazione civile, sez. I, 17/01/2017, n. 977).
Orbene, il materiale probatorio acquisito in primo grado giustifica senz'altro l'addebito della separazione al CP_1
Elemento di prova fondamentale è rappresentato dalla deposizione del testimone
, che svolge la professione di investigatore privato, tanto più che le Testimone_1
dichiarazioni del rovano adeguato riscontro nelle inequivocabili risultanze Tes_1
delle fotografie prodotte da fin dalla introduzione del giudizio Parte_1
di primo grado. Dalla testimonianza citata è dato desumere che, nel corso dell'anno
2018, era giunto all'aeroporto di Milano Malpensa con un volo CP_1
proveniente da Madrid e che lo stesso, in compagnia di una giovane ragazza, si era allontanato dall'aeroporto suddetto a bordo di una autovettura del tipo Porsche
pag. 3/13 E' importante sottolineare, in proposito, che il testimone ha riferito che Per_1
l'accertamento delle circostanze suddette si inseriva nell'ambito di un incarico conferitogli da , mirante alla verifica se il marito rientrasse dal Parte_1
viaggio a Madrid insieme ad altra persona.
Appare, dunque, evidente che l'odierna appellante principale, conferendo specifico incarico ad investigatore privato, nutrisse sospetti su una eventuale relazione extraconiugale del marito ed intendesse, quindi, acquisire elementi di riscontro alle sue supposizioni.
Risulta, d'altra parte, significativo che lo stesso in sede di comparizione CP_1
dinanzi al Presidente del Tribunale di Parma (e, quindi, in epoca antecedente all'escussione del testimone sopra menzionato), abbia ammesso di avere avuto una relazione extraconiugale, pur essendosi rifiutato di fornire una collocazione temporale di tale relazione.
Preme, ancora, sottolineare che , in occasione dell'interrogatorio CP_1
formale reso all'udienza del 12 dicembre 2022, ha fatto riferimento a “tradimenti” solo in epoca successiva all'episodio del 2018, accertato dall'investigatore privato sopra citato. Nel corso di tale interrogatorio, l'odierno appellante incidentale ha tentato di dare una sua spiegazione di quanto avvenuto all'aeroporto di Milano Malpensa e del suo rapporto con la cittadina straniera che era stata vista in sua compagnia, negando di avere intrattenuto con la stessa una relazione extraconiugale e sostenendo, piuttosto, di essersi limitato a darle un passaggio perché anche lei doveva recarsi a Parma, dopo che la aveva conosciuta a bordo dell'aereo sul quale entrambi viaggiavano. Ha confermato,
pag. 4/13 comunque, che aveva fatto il viaggio in macchina insieme alla cittadina straniera suddetta e ha, inoltre, ammesso di averla, poi, frequentata per un paio di mesi.
Orbene, la giustificazione dei fatti accertati a Milano Malpensa, fornita dall'appellante incidentale, ha dell'inverosimile, ove si consideri che l'incontro fortuito con la ragazza straniera sarebbe avvenuto proprio in occasione del viaggio che aveva insospettito la moglie, tanto da indurla a conferire un incarico ad un investigatore privato, e che il ha, comunque, ammesso di avere frequentato la straniera suddetta anche CP_1
nei mesi successivi al viaggio al quale si è fatto in precedenza riferimento.
Le risultanze processuali riportate inducono, d'altra parte, al convincimento che sia stata la violazione dell'obbligo di fedeltà, da parte di , a rendere CP_1
intollerabile la prosecuzione della convivenza, dovendosi collocare la relazione extraconiugale predetta in epoca immediatamente antecedente all'introduzione del giudizio di separazione, ad opera di . Del resto, pare doversi Parte_1
considerare pacifico che quest'ultima abbia avuto conoscenza certa della violazione dell'obbligo di fedeltà della quale si è detto solo dopo avere conosciuto gli esiti dell'accertamento investigativo in precedenza richiamato, come è dato desumere dalle deposizioni testimoniali di e di , amici Testimone_2 Testimone_3
di entrambi i coniugi.
Non vi è prova, comunque, di una crisi della coppia risalente ad epoca anteriore alla scoperta della relazione extraconiugale della quale si è detto.
4-Venendosi, poi, all'esame dell'appello principale di , va Parte_1
evidenziato che quest'ultima, con il primo motivo di gravame, ha censurato la determinazione dell'assegno di mantenimento, in suo favore e a carico del marito, in pag. 5/13 250,00 Euro mensile, chiedendo che, in riforma dell'impugnata sentenza, detto assegno venisse quantificato in 1.500,00 Euro e, comunque, in misura maggiore a quella ritenuta congrua dal Giudice di prime cure.
Giova ricordare, in diritto, che l'art. 156, comma 1, c.c., dispone che “Il giudice,
pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia
addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario
al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”.
La giurisprudenza di legittimità (vedi da ultimo Cassazione civile sez. I - 29/04/2024, n.
11494) è consolidata nel ritenere che il giudice di merito, per quantificare l'assegno di mantenimento spettante al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione, deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento, il tenore di vita di cui la coppia abbia goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando, altresì, le disponibilità patrimoniali dell'onerato. A tal fine, il giudice di merito non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici,
diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti (così,
tra le tante, Cass. 9915/2007 e da ultimo Cass.22616/2022). E' stato altresì chiarito che,
in tema di effetti della separazione personale sui rapporti patrimoniali tra i coniugi, la conservazione del precedente tenore di vita da parte del coniuge beneficiario dell'assegno e della prole costituisce un obiettivo solo tendenziale, poiché non sempre la separazione ne consente la piena realizzazione, notorio essendo che essa riduce anche le possibilità economiche del coniuge onerato e che soltanto dall'appartenenza al consorzio pag. 6/13 familiare derivano ai coniugi e alla prole vantaggi - in termini, soprattutto, di contenimento delle spese fisse - riconducibili a economie di scala e ad altri risparmi connessi a consuetudini di vita in comune. Detto obiettivo, pertanto, va perseguito nei limiti consentiti dalle condizioni economiche del coniuge obbligato e dalle altre circostanze richiamate dall'art. 156, secondo comma, cod. civ., con la precisazione che,
in ogni caso, la determinazione di tali limiti è riservata al giudice di merito, cui spetta la valutazione comparativa delle risorse dei due coniugi al fine di stabilire in quale misura l'uno debba integrare i redditi insufficienti dell'altro (Cass. 9878/2006; Cassazione civile sez. I, 27 settembre 2012 n. 16481). Dunque, poiché la separazione personale presuppone la permanenza del vincolo coniugale, i “redditi adeguati” a cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156, comma 1, cod. civ., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea (Cass. 12196/2017). Pertanto,
condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge - cui non sia addebitabile la separazione - sono la non titolarità di adeguati redditi propri, ossia di redditi che gli permettano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e la sussistenza di una disparità economica tra le parti,
occorrendo avere riguardo, al fine della valutazione dell'adeguatezza dei redditi del coniuge che chiede l'assegno, al parametro di riferimento costituito dalle potenzialità
economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio. E' stato ulteriormente precisato che il riconoscimento di un assegno di mantenimento deve avvenire considerando, piuttosto che la cessazione del godimento diretto di particolari beni, il pag. 7/13 generale tenore di vita goduto in costanza della convivenza, da identificarsi avendo riguardo allo standard di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi e tenendo conto, quindi, di tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro (cfr. Cass. 20638/2004, Cass.
5061/2006 e da ultimo Cass. 952/2023).
E' opportuno, poi, rilevare che il Giudice di primo grado, a sostegno della decisione adottata, ha evidenziato:
-che la scarsità di allegazioni finiva per ancorare il quadro sul tenore di vita familiare all'entità dei redditi documentati dai coniugi, al godimento di una casa di proprietà (di
) e all'utilizzo di vetture di lusso (sebbene formalmente Parte_1
intestate a , da parte del i cui redditi conseguiti Controparte_2 CP_1
specie in tempi di maggior benessere gli avevano peraltro consentito la formazione di una raccolta di orologi di pregio;
-che, quanto al bilanciamento tra le capacità economiche delle parti, era già stato osservato, in sede di provvedimenti presidenziali, che , socia e Parte_1
titolare di quote per il 50% del capitale sociale di una Società a responsabilità limitata gerente esercizi di cartoleria (denominata “LA COMMERCIALE” SRL), aveva conseguito redditi netti pari ad Euro 14.140,00 per l'anno d'imposta 2017 e ad Euro
15.243,00 per l'anno 2018 (quindi, un reddito medio mensile pari a circa Euro
1.250,00), nel corso di entrambi gli anni, essendo, peraltro, risultata titolare di quattro fabbricati in Parma (parrebbe, due immobili adibiti ad uso abitativo con relative pag. 8/13 pertinenze) di cui due (appunto, una casa con relativa pertinenza) concessi in locazione a terzi;
-che aveva, quindi, documentato nel corso del processo un Parte_1
inferiore reddito netto pari ad Euro 9.120,00 quanto all'anno d'imposta 2019,
allorquando, sempre titolare delle medesime proprietà immobiliari, disponeva di inconsistenti liquidità bancarie;
-che, con riferimento alla posizione di , socio unitamente ai figli CP_1
nelle società ed ., era stato, invece, Controparte_2 Controparte_3
evidenziato in sede presidenziale come egli avesse dichiarato, per il 2016, un reddito netto annuale di Euro 28.808,00 e, per il 2017, un reddito netto annuale di Euro
35.806,00;
-che, considerata la sua esposizione alla restituzione rateale (per Euro 650,00 al mese)
del mutuo ipotecario contratto per l'acquisto di uno dei tre immobili di sua proprietà,
era stata stimata non perfettamente esaustiva ed affidabile la menzionata documentazione di natura reddituale rispetto alla quale si era rimarcato, in particolare, il comprovato acquisto di ben tre immobili in sei anni, la contrazione di un solo mutuo per tali acquisti, l'integrale esborso delle spese di arredamento e l'anomala concessione gratuita a terzi (in comodato) di una delle suddette case di recente acquisto;
-che, con riferimento all'anno 2019, ancora, il veva dichiarato redditi netti CP_1
per Euro 23.979,00, ulteriormente ridottisi ad Euro 20.298,00 nel più recente anno d'imposta 2021;
pag. 9/13 -che, nel corso dell'istruttoria procedimentale, poi, aveva provato CP_1
di essere esposto alla restituzione rateale (per Euro 350,65 al mese) di un finanziamento conseguito nell'anno 2018 nell'interesse dei figli;
- che quest'ultimo, quanto alle vicende societarie, aveva, invece, documentato che aveva conseguito utili per Euro 28.460,98, quanto all'anno Controparte_3
2021, mentre aveva registrato perdite per circa Euro Controparte_2
230.000,00, aveva cartelle esattoriali insolute per oltre Euro 300.000,00 (da pagare in definizione agevolata) ed era soggetta a pignoramenti da parte della Agenzia delle
Entrate;
-che alla stregua delle risultanze probatorie così compendiate, denotanti un certo squilibrio economico tra le parti, si aveva ragione di convenire con le valutazioni compiute in sede di provvedimenti presidenziali e pertanto, ravvisati i requisiti legali di cui all'art. 156 comma 1 c.c., per porre a carico di l'obbligo di CP_1
corrispondere al coniuge , a far tempo dall'introduzione del Parte_1
processo (21 agosto 2019), un assegno di mantenimento, soggetto a rivalutazione annuale secondo indici Istat, pari all'importo mensile di Euro 500,00;
- che si trattava, peraltro, di ammontare equivalente al canone di locazione relativo ad un immobile (concesso in godimento a terzi) del marito di cui la stessa odierna ricorrente aveva regolarmente beneficiato per volontà del medesimo avente diritto;
- che, con riguardo alle sopravvenienze verificatesi successivamente alla prima ponderazione presidenziale, risultava adeguatamente comprovato (anche perché
conforme all'andamento delle sue attività d'impresa) un sensibile decremento pag. 10/13 progressivo della capacità reddituale di fino all'anno 2021 CP_1
compreso;
-che anche aveva, invero, documentato una seria flessione del Parte_1
suo reddito, ma ciò solo limitatamente all'anno d'imposta 2019 e non per gli anni a seguire rispetto ai quali nulla aveva specificamente allegato né provato;
- che quest'ultima, in ogni caso, non risultava essere più esposta, dal 15 maggio 2023,
alla restituzione rateale (per Euro 214,00 al mese) del finanziamento contratto quattro anni prima per l'acquisto della sua autovettura;
- che, pertanto, proprio a decorrere dal 15 maggio 2023, si aveva fondata ragione per ridurre il contributo destinato al mantenimento della all'importo mensile di Pt_1
Euro 250,00.
Fatte le superiori premesse, il motivo di gravame in esame è infondato, rasentando addirittura l'inammissibilità.
Il Tribunale di Parma ha, senza dubbio, registrato lo squilibrio tra la situazione economica del e quella della (peraltro ricostruite CP_1 Pt_1
analiticamente), riconoscendo il diritto di quest'ultima ad un contributo per il suo mantenimento a carico del marito e, tuttavia, l'appellante principale, neppure nell'atto di gravame, ha allegato elementi di fatto dai quali desumere il tenore di vita del nucleo familiare in questione, così da dimostrare l'inadeguatezza dell'importo dell'assegno di mantenimento determinato dal Giudice di prime cure a consentirle, unitamente al reddito e al patrimonio dei quali dispone, un tenore di vita analogo a quello goduto durante la convivenza matrimoniale.
pag. 11/13 5-E', infine, infondato il motivo di gravame con il quale ha Parte_1
censurato la pronuncia di compensazione delle spese del primo grado, adottata dal primo Giudicante.
La compensazione trova, invero, giustificazione nella reciproca soccombenza delle parti, posto che la separazione è stata addebitata al che alla è CP_1 Pt_1
stato riconosciuto un assegno di mantenimento, a carico del marito, di 500,00 Euro fino al 15 maggio 2023 e di 250,00 Euro a decorrere da tale data, a fronte di una richiesta di
1.500,00 Euro.
6- In definitiva, l'appello di e l'appello incidentale di Parte_1
devono essere rigettati. CP_1
La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese del grado.
7- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di
[...]
e di , dell'ulteriore importo a titolo di contributo Pt_1 CP_1
unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto rispettivamente per l'appello principale e per l'appello incidentale, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto" (vedi
Cass. Civ. Sez. Un. n. 23535 del 20/09/2019; Cass. Civ. Sez. Un.4315 del 20 aprile
2020).
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza disattesa:
I-Rigetta l'appello di e l'appello incidentale di Parte_1 CP_1
;
[...]
II- Dichiara interamente compensate, tra le parti, le spese del grado;
pag. 12/13 III- Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di
[...]
e di , dell'ulteriore importo a titolo di contributo Pt_1 CP_1
unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto rispettivamente per l'appello principale e per l'appello incidentale, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 31
ottobre 2024
il Consigliere estensore
Rosario Lionello Rossino
il Presidente
Antonella Allegra
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