Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 09/04/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di L'Aquila
Magistratura del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dr. Giuseppe Marcheggiani, nella causa iscritta al n° 212/2024
R.G.
TRA
rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.CINQUE FEDERICO Parte_1
RICORRENTE
CONTRO in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv.CROCE GIANDOMENICO e dall'Avv.CROCE CLAUDIO
( ) ; C.F._1
RESISTENTE
ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO
(art.127 ter c.p.c.)
Il Tribunale, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
• accoglie l'impugnativa di licenziamento e, per l'effetto, annulla il licenziamento intimato alla ricorrente dalla società convenuta con comunicazione in data 5 ottobre 2023 e, per l'effetto, ordina alla convenuta in persona del legale rappresentante, la CP_1 reintegrazione della medesima ricorrente sul posto di lavoro, con l'inquadramento contrattuale applicato nel corso del rapporto, condannandola al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata a n.12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre che alla regolarizzazione della posizione previdenziale presso l' mediante il versamento degli CP_2 oneri contributivi relativi all'intero periodo dal licenziamento all'effettiva reintegrazione, maggiorati dei soli interessi legali;
• rigetta la domanda di condanna della società al pagamento delle retribuzioni maturate durante il periodo di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione ex art.120 CCNL per i dipendenti da Imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari applicato al rapporto di lavoro;
• compensa per metà le spese processuali e condanna la resistente a rimborsare alla ricorrente la residua quota delle spese processuali, quota che liquida in complessivi €
CAP di legge.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.Giuseppe Marcheggiani
2
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la ricorrente:
“– ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa – per le spiegate causali, annullare il licenziamento intimato alla ricorrente con nota del 5.10.2023, per manifesta insussistenza del giustificato motivo oggettivo, e, per l'effetto, ordinare alla convenuta in CP_1
persona del legale rappresentante, con sede in L'Aquila, fraz. Bazzano Via Carlo d'Andrea, la reintegrazione della medesima ricorrente sul posto di lavoro ex art. 18, commi 4 e 7, L.
300/70, con l'inquadramento contrattuale applicato nel corso del rapporto, condannandola al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata alle mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, di importo singolarmente pari a € 1877,81, maturate dal dì del recesso fino all'effettiva reintegrazione e comunque nella misura massima di dodici mensilità.
In subordine, dichiarata l'illegittimità del recesso, condannare la Società convenuta al pagamento di un'indennità pari a venti mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, ex art. 18, commi 5 e 7 L. 300/70.
Voglia altresì condannarla, in ogni caso, al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 14.4963,38 […]”.
Per la resistente:
“1. in via principale, dichiarare la legittimità del licenziamento comunicato dalla CP_1 alla SI.ra in data 05.10.2023 e, per l'effetto, rigettare integralmente il
[...] Parte_1
ricorso formulato da parte ricorrente, in quanto infondato in fatto ed in diritto, ovvero privo dei necessari apporti probatori;
2. in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Giudicante dovesse accertare l'illegittimità del licenziamento, riconoscere alla ricorrente, previa dichiarazione di risoluzione del rapporto di lavoro, un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata nel minimo di mensilità, avuto riguardo in particolare al comportamento della ricorrente sia in costanza di rapporto di lavoro sia nel presente giudizio […]”.
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
Con ricorso depositato in data 08/04/2024, in epigrafe generalizzato/a, Parte_1
ha impugnato il licenziamento intimatole, con comunicazione in data 5 ottobre 2023, dalla er giustificato motivo oggettivo, consistente nel non disporre da tempo Controparte_1
essa lavoratrice di un "titolo fondamentale e abilitante la mansione di guardia giurata, ossia quello della licenza del porto d'armi, requisito indispensabile e necessario per prestare servizio in favore di Codesto Istituto di Vigilanza armata”.
3 A sostegno del ricorso ha premesso in fatto un episodio di sospensione dal lavoro, quale guardia particolare giurata, disposta nei suoi confronti dalla resistente nel 2021 a seguito del giudizio di inidoneità alla mansione espresso per infermità sopravvenuta dal medico competente aziendale e revocato dalla commissione istituita presso la ASL, da lei adìta; con l'esposizione di tale episodio la ricorrente ha introdotto il contesto, nel quale si era verificato il ritiro della licenza di porto d'armi all'origine del licenziamento pe cui è causa: il ritiro della licenza di porto d'armi, causa della sospensione dal lavoro disposta dalla società e seguita dal licenziamento (una volta decorso il termine previsto dal CCNL per la ricerca di posizione lavorativa alternativa in azienda, cioè di una posizione di lavoro non richiedente il possesso del porto d'armi), si era verificato poiché essa ricorrente era stata sottoposta ad un processo penale in seguito alla denuncia presentata nei suoi confronti dalla dott.ssa Persona_1 medico competente aziendale, che l'accusava di essersi rivolta a lei in modo minaccioso per via del giudizio di inidoneità alle mansioni di guardia particolare giurata di cui si è detto.
L'attrice ha fatto presente di essere tornata in possesso, prima della fine del periodo di sospensione, del titolo di guardia particolare giurata, che le era stato del pari revocato (e del quale non si fa questione), avendo ottenuto l'accoglimento da parte del Consiglio di Stato dell'appello avverso l'ordinanza di diniego della misura cautelare da parte del TAR adito con impugnativa del provvedimento di sospensione del brevetto di guardia particolare giurata (il
C.d.S. non concesse, invece, la sospensiva anche del ritiro della licenza di porto d'armi, ritiro che sarebbe stato revocato solo dopo l'intimazione del licenziamento per cui è causa e dopo che l'attrice era stata assolta in sede penale dall'accusa di violenza al p.u. medico aziendale).
Ha lamentato che la società datrice di lavoro era venuta meno all'onere del tentativo di repechage della lavoratrice in mansioni alternative, da essa espletabili in qualità di GPG senz'armi, in attesa che potesse rientrare in possesso, appunto, della licenza di porto d'armi.
In particolare, ha indicato, quale mansione alternativa cui avrebbe potuto essere adibita, quella di preposta alla centrale operativa, giusta l'art.10 del regolamento dei servizi della società.
Infatti, tale disposizione richiedeva per il preposto alla Centrale operativa solo il possesso del brevetto di guardia particolare giurata, senza menzionare invece la licenza di porto d'armi.
Sarebbe, in ogni caso, stato onere della datrice di lavoro richiedere il rilascio della licenza di porto d'armi a favore della dipendente, in base al CCNL.
L'attrice, lamentando che la sospensione dal lavoro disposta nei suoi confronti era illegittima, stante quanto sopra, ha chiesto, oltre l'annullamento del licenziamento, a prescindere dalla sorte della relativa impugnativa, condannarsi la società a pagarle tutte le retribuzioni maturate e non corrispostele durante il periodo della sospensione dal lavoro da lei subita.
4 La società convenuta si è costituita in giudizio per resistere alle domande, di cui ha chiesto il rigetto.
In punto di fatto, ha eccepito l'insussistenza dell'ex adverso dedotta possibilità di repechage, segnalando che la Centrale operativa, presso la quale la ricorrente assumeva di poter essere adibita anche senza le armi, era, in realtà, costituita da un locale contiguo e collegato al caveau; da qui discendeva la necessità che la società adibisse al lavoro presso la Centrale operativa (come assumeva di aver in effetti sempre fatto) solo personale armato, l'unico, peraltro, che, aggiungeva, prestasse servizio alle sue dipendenze.
La società ha rappresentato analoga impossibilità di collocazione alternativa della dipendente con riferimento agli altri servizi da essa prestati, in particolare quello di vigilanza locale.
In punto di diritto, richiamato l'art.120 CCNL applicato al rapporto di lavoro (che prevede la sospensione dal lavoro, a discrezione del datore di lavoro, del dipendente di istituto di vigilanza - rimasto privo del brevetto di guardia particolare giurata e/o della licenza di porto d'armi ad esso relativa - per un tempo massimo di centottanta giorni, dopo il quale il datore di lavoro riacquista il libero esercizio del potere di recesso, da definirsi dunque per giustificato motivo oggettivo), la società ha quindi invocato il disposto dell'art.3 della L. n.604 del 1966.
Ha sostenuto, in specie, di aver correttamente, per quanto esposto in fatto, ravvisato il giustificato motivo nella perdurante assenza della licenza di porto d'armi alla scadenza del termine di centottanta giorni di durata della sospensione dal lavoro della ricorrente.
La resistente ha assunto posizione anche in ordine alla pretesa attorea che fosse la datrice di lavoro a farsi carico del ri-ottenimento della licenza di porto d'armi, facendo presente che, ai fini del rilascio di tale autorizzazione di Polizia, la lavoratrice avrebbe dovuto consegnarle vari documenti (certificazione medica e DIMA, modulistica Prefettura), cosa che si era astenuta dal fare.
Ha pertanto concluso, in via principale, con richiesta di rigetto dell'impugnativa del licenziamento e della domanda di corresponsione delle retribuzioni relative al periodo di sospensione dal lavoro della ricorrente seguìto al ritiro della licenza per il porto d'armi. In via subordinata, ha contestato sussistere i presupposti per una declaratoria di nullità del licenziamento ed ha dedotto potersi riconoscere alla lavoratrice il diritto alla sola tutela indennitaria, da contenersi entro l'importo di una sola mensilità di retribuzione, in ragione della breve durata del rapporto di lavoro, che la società convenuta aveva instaurato con la ricorrente a seguito di assunzione in affitto del ramo di azienda della precedente datrice di lavoro della stessa, in cui era compreso il di lei rapporto di lavoro.
Ha infine resistito alla richiesta di pagamento di retribuzioni riferite al periodo di sospensione.
5 RAGIONI DELLA DECISIONE
La controversia riguarda l'impugnativa del licenziamento intimato da impresa esercente servizi di vigilanza privata nei confronti di una lavoratrice assunta con la qualifica e le mansioni di guardia particolare giurata, mansioni cui era divenuta inidonea a seguito di ritiro della licenza di porto d'armi ad uso personale, costituente titolo abilitante alle mansioni disimpegnate (di vigilanza privata, anche notturna).
Si tratta di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Infatti (si rileva incidentalmente, trattandosi di punto della decisione in ordine al quale le parti convengono), il giustificato motivo oggettivo di licenziamento della guardia particolare giurata per ritiro della licenza di porto d'armi, in via generale, configura una fattispecie rientrante a pieno titolo nella disciplina di cui all'art.3 della legge n.604 del 1966, per come ha avuto modo di precisare la S.C., enunciando il principio secondo cui “Il provvedimento di ritiro del porto d'armi, emesso nei confronti di lavoratore svolgente mansioni di guardia particolare giurata, può autorizzare il datore di lavoro al licenziamento, per giustificato motivo oggettivo, ove dimostri che la prestazione è divenuta totalmente impossibile, occupando egli solo lavoratori addetti all'attività di guardia particolare giurata, oppure, ove lo stesso datore occupi anche personale addetto a mansioni diverse, non richiedenti alcun titolo di polizia, che egli non ha un interesse apprezzabile alla prosecuzione del rapporto, intendendosi tale apprezzamento, ai sensi dell'art. 3 l. n. 604 del 1966, alla stregua delle ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa” (in tali termini, Cass., sez. lav., sent. 24 ottobre 2000, n.13986). La dottrina ha desunto dover ritenersi superata l'opzione giurisprudenziale precedente per cui, poiché i provvedimenti discrezionalmente adottati dall'autorità amministrativa privano il lavoratore del titolo abilitante a svolgere i compiti istituzionali del servizio di vigilanza privata, determinandone l'impossibilità assoluta della prestazione lavorativa, si verifica la risoluzione del rapporto per factum principis, con esclusione dell'operatività della tutela prevista in tema di recesso illegittimo (Cass. 7 settembre 1988, n.5076; 3 luglio 1987, n.5848;
6 giugno 1989, n.2727).
Inquadrata la fattispecie nell'ambito della disciplina relativa al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, si pone la questione relativa alla sussistenza o meno della possibilità di repechage in mansioni alternative non richiedenti il possesso della licenza di porto d'armi.
La ricorrente ha contestato il mancato espletamento da parte della resistente del tentativo di repechage, segnalando che avrebbe potuto essere adibita alle mansioni di centrale operativa, mansioni non richiedenti il possesso di licenza di porto d'armi da guardia particolare giurata.
6 La resistente ha replicato di aver licenziato la lavoratrice, decorso il termine di 180 giorni di sospensione, entro cui deve intervenire, in base al CCNL, il riacquisto della licenza di porto d'armi, per avere, durante tale periodo, verificato l'impossibilità di adibirla a mansioni diverse da quelle svolte dai dipendenti in forza all'impresa, tutti in possesso di licenza di porto d'armi.
Prima di portare l'esame sulle questioni di fatto rilevanti ai fini del decidere - questioni da risolversi in base agli elementi di prova, che andranno necessariamente scrutinati -, va richiamato il disposto dell'art.120 del CCNL applicato al rapporto di lavoro, cui la parte resistente ha fatto riferimento e la cui pertinenza al caso di specie è incontestata.
L'art.120 CCNL, nella parte rilevante ai fini del decidere, stabilisce quanto segue: "[…] Nel caso di sospensione o di mancato rinnovo del decreto di nomina a guardia particolare giurata e/o della licenza di porto d' armi, il datore di lavoro potrà sospendere dal servizio e dalla retribuzione il lavoratore.
Trascorso un periodo di 180 giorni di calendario senza che il lavoratore sia ritornato in possesso dei documenti di cui sopra, il datore di lavoro potrà risolvere il rapporto di lavoro per tale motivo senza preavviso o indennità sostitutiva. Diversi termini potranno essere concordati in sede locale" (art.120, seconda parte del 3° comma e 4° comma).
Di tale disposizione contrattuale collettiva va innanzi tutto chiarito l'esatto significato. A tale fine soccorre il richiamo alla giurisprudenza di legittimità espressasi in materia.
Nella sentenza n.29104 dell'11 novembre 2019 la S.C. ha precisato che, in tale clausola,
"L'utilizzo del verbo ausiliare "potrà" con riguardo alla decisione datoriale di sospendere dal servizio e dalla retribuzione il dipendente che abbia perso i titoli abilitanti la mansione di guardia particolare giurata (primo periodo dell'art. 120 del CCNL di settore) rende chiaro il carattere discrezionale della scelta: durante il decorso del termine di 180 giorni che deve precedere l'atto di recesso il datore di lavoro potrà o meno utilizzare il dipendente in mansioni alternative (e ciò dipenderà, essenzialmente, dal tipo di struttura e di organizzazione imprenditoriale adottata). Il suddetto termine è stato individuato dalle parti sociali come periodo di tempo congruo per la valutazione dell'interesse della datrice di lavoro alla futura prestazione lavorativa e per consentire al lavoratore di tornare in possesso del titolo abilitativo: spirato tale termine, le parti sociali hanno chiaramente ricondotto al datore di lavoro la facoltà ("potrà") di risolvere il rapporto di lavoro valutando l'interesse alla residua prestazione che il dipendente può fornire (ed hanno previsto l'esonero, dovuto in tutti i casi di recesso non immediato, dal periodo di preavviso e dalla relativa indennità)".
In adesione a tale interpretazione della disposizione contrattuale, il giudicante procede, di conseguenza, a valutare i mezzi di prova documentale ed orale prodotti e dedotti dalle parti, al
7 fine di accertare se sussistesse o meno la possibilità di utilizzare la parte ricorrente in mansioni alternative durante il corso del termine di 180 giorni dalla data della sua sospensione
(disposta con comunicazione del 15 novembre 2022, all.13 ric.), valutando il tipo di struttura e di organizzazione imprenditoriale adottata dalla società resistente.
Iniziando dalle prove documentali, l'attrice ha prodotto il regolamento di servizio della società convenuta (doc.26 ric.), nel quale si stabilisce che "E' fatto divieto di impiegare in servizio guardie giurate che non siano munite del decreto di nomina e di relativo porto d'armi, quando svolgono servizio armato [...]".
Se, in base a tale inciso, può negarsi carattere di esclusività al servizio armato tra quelli prestati dalle guardie giurate alle dipendenze della resistente, deve tuttavia osservarsi che la destinazione del personale a soli servizi armati - che la parte resistente ha inteso provare per via testimoniale -, potrebbe nondimeno, se dimostrata, indicare che il tipo di struttura e di organizzazione d'impresa adottata dalla società, nell'esercizio della libertà d'iniziativa economica garantita dall'art.41 Cost., era in concreto incompatibile con l'adibizione anche temporanea della lavoratrice a mansioni alternative.
Ebbene, i testi sentiti hanno riferito quanto segue circa l'organizzazione del servizio di vigilanza presso la centrale operativa, organizzazione alla quale è stata dedicata in prevalenza l'istruttoria orale, avendo le parti riferito soprattutto ad essa le loro deduzioni, volte rispettivamente, si ripete, a sostenere che sussistesse per la resistente la possibilità di destinare temporaneamente l'attrice a servizi non armati o ad escludere l'esistenza di una tale possibilità.
Il teste , sentito all'udienza dell'11.09.2024, dipendente della in qualità, Tes_1 CP_1
anche attualmente, di comandante delle guardie nonché socio al 50%, ha così risposto ai capitoli di prova, attinenti a tale questione, articolati nella memoria difensiva:
“f) confermo che all'interno della centrale operativa di è presente un caveau. Controparte_1
Tale caveau mi risulta essere presente da sempre.
g) Confermo che la nostra centrale operativa è sita in posizione adiacente al caveau. CP_1
h) Confermo che dalla centrale operativa si può accedere al caveau. Preciso che per l'accesso vi sono tre porte blindate in sequenza, una esterna, che conduce ad una successiva che a sua volta accede sia alla centrale operativa che al caveau, mentre la terza porta blindata è quella specifica del caveau. In ogni caso preciso che tutte e tre queste porte sono gestite dalla centrale operativa.
i) Confermo che la sorveglianza del caveau è solo esterna allo stesso caveau (non esiste sorveglianza interna ad esso);
(l e m, omissis)
8 n) Confermo che nella centrale operativa vi è un operatore, un solo operatore, che sorveglia il caveau tramite telecamere.
o) Confermo che il personale che lavora nella centrale operativa è di solito armato. E' possibile che qualche nostro dipendente non sia armato, come ad esempio chi sta aspettando l'autorizzazione della Prefettura al lavoro con le armi e, quindi, limitatamente ai fini formativi ed nella fase di inizio del rapporto di lavoro. In questi casi chi non ha l'arma è comunque affiancato da me.
p) Confermo che, ad eccezione del personale amministrativo e di quelli in corso di formazione, i dipendenti della sono tutti in possesso del porto d'armi; Controparte_1
(q e r, omissis)
s) Confermo che il 01.03.2020 la è subentrata alla nella Controparte_1 Controparte_3
vigilanza della centrale operativa.
t) Confermo che dal 01.03.2020 nella centrale operativa della lavora personale CP_1
armato, nei limiti del precedente punto o.
u) Confermo che ha dal 01.03.2020 sempre impiegato personale armato presso Controparte_1
la centrale operativa, sempre salvo il discorso formativo.
v) Confermo che in il SI. da quando è alle dipendenze di Controparte_1 CP_4
e comunque dal 01.03.2020 è stato adibito alla sala operativa sempre come CP_1
personale armato. Preciso che il SI. è caposervizio ed aveva tale ruolo anche CP_4 prima del passaggio a ”. CP_1
Il teste sentito alla stessa udienza del teste precedente, in qualità di ex Tes_2
dipendente della convenuta da fine maggio 2024, ha riferito che:
“Preciso che in centrale operativa non è mai capitato che lavorasse personale non armato, se non sempre in presenza di personale armato e per fini formativi”.
Il teste (sentito all'udienza del 25 settembre 2024), in qualità di consulente Testimone_3
della - gestore come security manager dei profili di sicurezza dell'istituto e CP_1 dell'organizzazione tecnico operativa dei servizi, già dipendente della con Controparte_3 compiti simili a quelli attuali di consulente, e successivamente all'affitto di ramo d'azienda con la Secureko del 01.03.2020 licenziatosi per svolgere l'attività di consulenza predetta, oltre ad incarichi di consulenza anche per ditte diverse dalla - ha così risposto alle CP_1
domande rivoltegli:
“la centrale operativa di come da normativa, è un guscio inespugnabile con tre Controparte_1
porte blindate: una esterna, una di accesso alla vera e propria centrale operativa e una di accesso al caveau, tramite un corridoio lungo un paio di metri. L'operatore di centrale presidia
9 la porta del caveau rimanendo all'interno della centrale operativa, che quindi è adiacente al caveau per il quale la sorveglianza è solo esterna.
Dalla centrale operativa si accede al caveau tramite il corridoio predetto.
Non mi risulta che ci siano stati dipendenti Secureko che abbiano lavorato senza porto d'armi.
In particolare mi risulta per i dipendenti e che l'istituto ha dovuto Pt_2 Pt_3 necessariamente assumerli, in attesa della procedura burocratica del rilascio del porto d'armi.
Tale procedura dura circa 10 giorni e nel frattempo il dipendente viene “affiancato”, in formazione, da personale armato, in particolare con il responsabile della centrale operativa,
ES Persona_2
Nel caso di non ricordo chi lo abbia affiancato per la formazione in campo. Pt_2
Mi risulta che essendo le procedure rimaste invariate, anche adottava lo stesso CP_3
sistema per la formazione in campo.
Confermo che in passato da come caposervizio, il SI. Controparte_1 CP_3
è stato adibito alla sala operativa sempre come personale armato e come capo Tes_4
servizio.
Confermo che le Guardie Particolari Giurate in forza di sono armate”. CP_1
Il teste (sentito alla stessa udienza del teste precedente), in qualità di Testimone_5
dipendente della convenuta dal gennaio 2024 con mansioni di guardia particolare giurata, ha così riferito:
“posso dire che da gennaio a marzo 2024 ho fatto “affiancamento” nella sala operativa non avendo il porto d'armi per essere in attesa del titolo di Polizia. Per tutto il mese di gennaio
2024 sono stato affiancato da e successivamente sono stato sotto la Persona_2
supervisione di fino al conseguimento dei titoli di polizia e cioé fino a fine marzo Tes_1
Tes_ 2024: sia che erano armati. Persona_2
Preciso che come affiancamento intendo la presenza di un soggetto che dia insegnamenti sull'aspetto pratico dell'attività, mentre per supervisione intendo che il soggetto vicino controllava quello che facevo.
Tes_ Preciso che talvolta il si allontanava per delle commissioni, ma io avevo la possibilità di contattarlo sia sul suo telefono personale che su quello aziendale per eventuali allarmi, di cui lui aveva il controllo remoto.
Mi risulta che il tempo per ottenere il mio porto d'armi è stato dettato da motivi burocratici.
3) Confermo che il caveau consta di una stanza con una ventina di cassette di sicurezza.
4) Confermo che il caveau è dopo la centrale operativa, dalla quale non vi è un accesso diretto, ma solo il controllo, essendo il caveau presidiato dalla sala operativa.
10 Non mi risulta, inoltre, che in organico vi fosse personale non armato. Nulla so CP_1 riguardo al dipendente . Pt_2
È stato quindi sentito il teste , già caposervizio della , poi della Testimone_6 CP_3
(ancora alla data della deposizione, resa all'udienza del 9 ottobre 2024). CP_1
Il teste ha riferito, circa l'organizzazione del lavoro nel periodo d'interesse, quanto segue.
“Noi facciamo servizio sia di portierato che di guardia armata anche di notte […].
Preciso che da dipendente , come gli altri, sono stato licenziato e immediatamente CP_5 assunto dalla , senza soluzione di continuità […]. CP_1
Per accedere dall'esterno alla centrale operativa di vi è una porta blindata. Da Controparte_1
tale porta blindata si accede pertanto ad un piccolo corridoio di 2 o 3 metri, in fondo al quale vi è una seconda porta blindata che dà su un ulteriore corridoio, dove vi è sulla destra l'accesso della centrale operativa, che ha una porta ordinaria in legno. Proseguendo di ulteriori
2 o 3 metri su detto corridoio vi è una terza porta blindata che porta al caveau.
Le porta blindate esterna e del caveau sono sempre chiuse, mentre quella centrale viene lasciata aperta. Vi è una quinta porta che è nella stanza della centrale operativa, che accede ad un sottoscala, che comunica con un'altra società che è la Ceac di Pace Pietro al 50%.
La sorveglianza del caveau è solo esterna.
I dipendenti sono tutti armati, tranne quelli dell'amministrazione che erano prima CP_1
due, tra cui il figlio del Comandante , e attualmente è uno solo, la SI.ra Tes_2 Pt_4
[...]
Il caveau è sorvegliato dal personale che lavora nella centrale operativa.
Il 01.03.2020 la è subentrata alla nella vigilanza della Controparte_1 Controparte_3
centrale operativa.
ADR avv. Cinque: Conosco e assunti come dipendenti il Testimone_5 Tes_7
01.01.2024, a seguito di una carenza di personale dovuta ad un cambio di appalto per i tribunali, quando 16 nostri dipendenti sono andati presso altre società. So che e Pt_2 Pt_3
non avevano ancora il porto d'armi all'atto dell'assunzione, per cui erano in attesa dell'iter burocratico.
Alcuni in un mese riescono ad avere il porto d'armi, ma altri, come ci hanno messo Pt_3
oltre tre mesi per ottenerlo, mentre il almeno due mesi. Questo non dipende Pt_2
dall'azienda, ma dalla Prefettura e dalla Questura.
e senza il porto d'armi, inizialmente erano destinati alla centrale operativa con Pt_2 Pt_3
affiancamento con personale armato ai fini formativi.
11 Preciso che, previa autorizzazione del mio comandante, vista la necessità e per un Pt_2
tempo breve, è stato mandato anche senza porto d'armi a svolgere mansioni di portiere anche notturno, visto che aveva manifestato di non essere portato per la mansione di operatore di centrale, per cui abbiamo optato per affidargli altri tipi di servizi, come il portierato predetto.
Attualmente siamo tutti armati, compresi e Pt_2 Pt_3
ADR Avv. Cinque: Confermo che nel corso di un procedimento giudiziario, terminato per me positivamente, sono stato per almeno un paio di anni senza porto d'armi, anche se avevo un decreto di nomina di guardia giurata della Prefettura, per cui nel 2018/2019 ho svolto attività per la Sicuraquila senza porto d'armi in centrale operativa.
Confermo che la SI.ra nel corso del rapporto di lavoro con Parte_1 Controparte_1
ha fatto un po' di tutto, ma comunque ha lavorato principalmente presso il Palazzo di
Giustizia, presso la Corte di Appello di L'Aquila e presso la Tecnopolo, oltre che presso
Dante Labs S.r.l. anche se non ricordo precisamente i periodi”.
È stato, altresì, sentito come teste dipendente della dal 01.01.2024, il Tes_7 CP_1
quale ha riferito che "nella Secureko, le guardie giurate lavorano a turno all'interno della sala operativa" e che "da quando sono stato assunto, alla sala operativa non sono state destinate anche guardie giurate sfornite del porto d'armi"; il teste, che ha ricordato solo sommariamente la disposizione del cavaeu rispetto alla centrale operativa, a domanda ha risposto di essere stato assunto il 1° gennaio 2024 e di aver fatto sempre affiancamenti, poi di essersi ammalato e successivamente di aver fatto altri affiancamenti, per ricevere infine il porto d'armi il
05.03.2024, data prima della quale aveva svolto alcuni servizi, circa una quindicina, senza porto d'armi e senza affiancamento: alcuni servizi alla Edimo ed altri al Tecnopolo d'Abruzzo; ha precisato infine che un servizio equivale ad un giorno.
I riferimenti dell'ultimo teste sentito, sono verbalizzati come segue: Testimone_8
“Che io sappia i dipendenti di sono tutti armati, nel senso che le guardie Controparte_1
giurate erano armate. Non saprei dire per quanto riguarda l'amministrazione.
Ho svolto più di qualche servizio insieme alla SI.ra e, poiché durante le notti c'é Pt_1
tenpo per poter parlare, so dei suoi problemi e del fatto che la le aveva fornito Controparte_1
una scarpa speciale per svolgere le sue mansioni.
Poiché sono stato operatore della centrale operativa di posso dire che Controparte_1
l'ingresso iniziale è costituito da una porta blindata che conduce ad un piccolo corridoio in fondo al quale c'é un'altra porta blindata. Dopo la seconda porta blindata, c'é un altro piccolo corridoio dove, sulla destra vi è l'ingresso alla centrale operativa che è una porta normale, mentre in fondo c'é un'altra porta blindata con il caveau.
12 Normalmente la porta blindata centrale, quella tra i due piccoli corridoi, è aperta, poiché nella centrale operativa c'é una stampante multifunzione a servizio di tutti.
All'interno della centrale operativa vi è un'apertura che dà accesso ad un sottoscala e più avanti una porticina in legno che porta al laboratorio della Ceac.
La sorveglianza del caveau è solo esterna.
Non mi risulta ci fosse grande lavoro nel caveau, io personalmente non ho ricevuto un ordine di servizio specifico di sorvegliare il caveau, anche se penso potrebbe essere implicito”.
Le deposizioni rese dai testi e contengono riferimenti che, a parere Tes_4 Pt_3 Pt_2
del giudicante, dimostrano che il tipo di struttura ed organizzazione aziendale adottato dalla resistente avrebbe consentito all'imprenditore di adibire la ricorrente (una volta che questa era rientrata in possesso del brevetto di guardia particolare giurata) a mansioni alternative a quelle di vigilanza privata richiedenti anche la licenza di porto d'armi, di cui era ancora priva
(nessuna contestazione concerne il fatto che del rientro in possesso del brevetto di guardia particolare giurata era stata data comunicazione alla società dalla Prefettura ai primi di agosto
2023, come è stato ricordato dal legale della ricorrente nella richiesta di riammissione in servizio della stessa in data 31 agosto 2023 indirizzata alla , appunto dopo la CP_1
decisione del C.d.S. di restituzione alla lavoratrice del brevetto di guardia particolare giurata).
Si consideri, a tale proposito, che il teste ha confermato di aver svolto servizio presso Pt_3
la Centrale operativa restando anche da solo a presidiarla, seppur in contatto con il capo
Tes_ servizi che si recava all'esterno di essa a svolgere delle commissioni.
Tale riferimento - della cui attendibilità nessun motivo si ha di dubitare, in quanto reso da teste che, al momento della deposizione, intratteneva un rapporto di lavoro alle dipendenze della società resistente – dimostra che, al di là delle affermazioni generiche da parte degli altri testi circa l'inesistenza di mansioni espletabili senza il possesso di porto d'armi presso la
Secureko, la società impiegava in centrale operativa anche guardie particolari giurate non munite di porto d'armi (oltre ad impegnare tali guardie senza armi anche in servizi esterni, per come riferito dal teste circa il fatto di aver svolto una quindicina di servizi di Pt_2
vigilanza senza armi prima di ottenere la relativa licenza).
Circostanza dirimente, poi, per ritenere che il tipo di struttura ed organizzazione aziendale - ereditata dalla , quale società resasi affittuaria del ramo d'azienda della - CP_1 CP_3
fosse predisposto alla prestazione di servizi ulteriori, rispetto a quelli riservati alle guardie particolari giurate armate, si rinviene nella dichiarazione, resa dal teste , Testimone_6 relativa all'esperienza personale dello svolgimento di mansioni di addetto alla centrale operativa senza porto d'armi per circa due anni nel 2018/19.
13 Si ha presente che tale circostanza risale al periodo in cui il ramo d'azienda, poi condotto dalla , faceva capo alla , a cui la resistente è subentrata dall'01.03.2020. CP_1 CP_3
Va, tuttavia, considerato che il teste tra gli altri riferimenti, ha ricordato che Testimone_3
le procedure erano rimaste invariate nel passaggio dalla alla . Il CP_3 CP_1
riferimento alle procedure, invero, si presta ad essere inteso come riferimento alla generalità di esse, ossia come conferma dell'invarianza nel passaggio dall'una all'altra società di tutte le disposizioni interne relative all'impiego del personale.
Né rileva in senso contrario la circostanza dell'essersi il teste riferito alle procedure Tes_3 di sorveglianza del caveau adiacente alla sala operativa compresa nell'affitto di ramo di azienda da parte della in favore dell'attuale società resistente. CP_3
Deve, infatti, considerarsi a tale proposito come il regolamento di servizio della CP_1 preveda espressamente all'art.10 che nella Centrale operativa possono essere impiegate anche guardie giurate non armate, costantemente collegate con la Questura via GSM.
Il regolamento, ereditato dalla (prevedente che "E' fatto divieto di impiegare in CP_3
servizio guardie giurate che non siano munite del decreto di nomina e di relativo porto d'armi, quando svolgono servizio armato"), va dunque coordinato con quello della centrale operativa.
D'altronde, il tipo di sorveglianza sul caveau da parte del personale preposto alla centrale, che i testi hanno descritto, consiste in pratica in una sorveglianza esterna mediante telecamera.
Tale è il senso dei riferimenti dei testi circa la “sorveglianza esterna”, e Tes_4 Tes_3
circa il “controllo esterno”, espressioni che in nulla lasciano supporre che il personale della centrale operativa, in caso di anomalie rilevate attraverso tale forma di telecontrollo, dovesse intervenire presso il caveau, anziché procedere ad allertare la Questura tramite il GSM.
In via generale, va rilevato che la dotazione di armi alle guardie particolari giurate si giustifica in funzione di autodifesa, di fronte al rischio di aggressioni cui le stesse possono essere esposte durante il servizio, sicché il possesso della relativa licenza (appunto, ad uso di autodifesa) deve, in generale, ritenersi requisito necessario per l'adibizione a mansioni tipiche della vigilanza esterna, mentre, nel caso di adibizione a mansioni di centrale operativa, affinchè possa ritenersi che l'impiego di personale disarmato sia contrario all'organizzazione aziendale per motivi di sicurezza, occorre che sussista apposita previsione regolamentare che imponga al personale addetto alla vigilanza di intervenire direttamente, essendo insufficiente che tale personale presti servizio in un locale a cui si accede da un passaggio che serve anche di accesso al locale destinato a caveau, tramite corridorio con porte blindate ad esso interne.
La dichiarazione resa dal teste di ritenere implicito negli obblighi di servizio quello di Pt_2
sorvegliare il caveau, va dunque intesa nel senso che essa - anziché esprimere più di quanto
14 stabilito nel regolamento della centrale operativa, circa il collegamento esistente tra il personale della centrale e la Questura via GSM -, significa che l'obbligo di allertare in caso di anomalie l'Ufficio di Polizia era riferito, tra le altre evenienze (quali chiamate ricevute da personale in servizio di vigilanza), all'ipotesi di anomalie che il personale della centrale avesse direttamente rilevato dai monitor della centrale essersi verificate o in corso nel caveau; in tali limite deve dunque ritenersi compreso tra i compiti dell'addetto alla Centrale operativa anche quello della vigilanza del caveau, indipendentemente dall'ubicazione di tale struttura.
Diversamente ragionandosi, ossia ritenendosi invece prescritta la presenza di personale sempre armato in centrale operativa, sarebbe ingiustificata la prassi, invece risultante in maniera chiara dalle deposizioni rese dai testi e di adibizione di personale Pt_3 Tes_4
senz'armi, l'uno durante il periodo di attesa del rilascio della relativa licenza, l'altro in attesa che questa gli venisse restituita, attesa durata circa due anni.
In conclusiva sintesi, si ritiene raggiunta la prova della sussistenza della condizione-base perché, durante il periodo di centottanta giorni dal ritiro della licenza di porto d'armi, il datore di lavoro potesse impiegare la guardia particolare giurata in mansioni alternative, vale a dire la prova dell'inerenza di tali mansioni alla già predisposta struttura organizzativa aziendale.
L'accertata esistenza della possibilità di adibire la ricorrente a mansioni alternative senza armi in pendenza del termine di 180 giorni, entro il quale ella è in effetti rientrata in possesso della licenza di porto d'armi, equivale ad accertamento dell'insussistenza del fatto posto dal datore di lavoro a base del giustificato motivo oggettivo di recesso, intendendosi in esso compresa ex art.120 CCNL l'impossibilità di adibire temporaneamente il lavoratore a compiti alternativi;
ragionandosi altrimenti, ritenendosi, cioè, estranea alla fattispecie costitutiva del potere di licenziare l'impossibilità di adibire il lavoratore a compiti alternativi in quel lasso temporale, la scelta discrezionale da compiersi dal datore in pendenza del termine risulterebbe richiesta inutilmente, se egli potesse esercitare comunque il recesso, decorso inutilmente tale termine, senza possibilità di sindacarne la legittimità in relazione alla verifica della possibilità di repechage anticipata, per così dire, rispetto alla scadenza del termine. In altri termini, le parti in sede di predisposizione del meccanismo di cui all'art.120 CCNL hanno anticipato la fase di verifica della possibilità di repechage, come chiarito dalla S.C., sicché la valutazione operata al termine di essa dal datore di lavoro è, in realtà, sindacabile in ordine alla sua conformità alla regola della ricerca di una possibile collocazione alternativa come ricerca che deve essere già stata effettuata.
Circa il regime di tutela contro il licenziamento applicabile ratione temporis, si rileva che - in base alla stessa precisazione fornita dalla resistente, di essere subentrata nella titolarità
15 datoriale del rapporto di lavoro rispetto all'attrice a seguito di affitto del ramo aziendale della a cui essa era addetta –, la data di assunzione dell'attrice (elemento determinante CP_3
ai sensi dell'art.13 d.lgs. n.23 del 2015) deve farsi risalire, come del resto risulta dalla data riportata nelle buste paga in atti, a quella iniziale di instaurazione del rapporto di lavoro con la
, ossia al 4 agosto 2012. CP_3
Risulta pertanto applicabile la disciplina contenuta nell'art.18 L. n.300 del 1970, come risultante a seguito della modifica apportata dall'art.1, comma 42, lett.b, L. n.92 del 2012.
A norma dell'art.18, comma 4, richiamato nel successivo comma 7, L. n.300 del 1970 (per come risultante dalla sentenza n.125 del 2022 della Corte costituzionale, che ha espunto da esso l'aggettivo "manifesta"), va annullato il licenziamento impugnato e la società convenuta va condannata a reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato ed a risarcirle il danno subito a causa del licenziamento mediante la corresponsione di un'indennità pari a n.12 mensilità di retribuzione, ossia pari al massimo previsto nella disposizione, stante la data della presente sentenza posteriore di oltre dodici mesi al licenziamento per cui è causa.
La datrice di lavoro deve essere altresì condannata al versamento dei contributi previdenziali relativi all'intero periodo intercorso tra il licenziamento e la reintegra, maggiorati dei soli interessi legali, come previsto sempre nel comma 4 dell'art.18 cit.
Va invece rigettata la domanda di pagamento delle retribuzioni relative al periodo in cui l'attrice è rimasta sospesa dal lavoro, poiché durante ella si è astenuta dall'effettuare l'offerta delle prestazioni sino al 31.08.2023, data finale del periodo cui la domanda citata si riferisce.
Le spese processuali, stante l'esito complessivo della controversia, sono compensate per metà
e per la residua quota, liquidata come da dispositivo, seguono la soccombenza della parte convenuta.
Così deciso in data di deposito telematico.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott.Giuseppe Marcheggiani)
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