TRIB
Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 13/03/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 703/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello, iscritta al n. 703/2021 R.G., avverso la sentenza n.
943/2020 del giudice di pace di Reggio Calabria, depositata il 31/08/2020, promossa
da
(C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
Salvo (RC) il 27.10.1954, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Mazzotta;
(appellante)
contro
(C.F. e P.I.: , con sede legale in Roma alla Via Controparte_1 P.IVA_1
Alessandro Specchi n. 16, in persona del legale rappresentante, avv. Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Cardone.
[...]
(appellata)
Oggetto: Azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento del danno.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato, Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 943/2020 del giudice di pace di Reggio
pagina 1 di 9 Calabria, depositata il31/08/2020, con la quale il giudice di prime cure rigettava la domanda di risarcimento danni proposta dall'odierno appellante e lo condannava a rifondere alla le spese di lite. Controparte_1
A fondamento dell'appello proposto deduceva l'erroneità della Parte_1 sentenza appellata nella parte in cui il giudice di prime cure aveva ritenuto “integrata la colpa grave di cui al D. Lgs. n. 11/2010”, attuativo della direttiva n. 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno e chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare il grave inadempimento della CP_1
per violazione degli obblighi contrattuali e, conseguentemente, condannare la
[...]
anche ai sensi dell'art. 12, comma 3 del D.Lgs. n. 11/2010, al pagamento in CP_3 favore del TT. , della complessiva somma di € 1.500,00 Pt_1
(millecinquecento/00), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal 3 giugno
2011 sino all'effettivo saldo, ovvero in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia entro il limite di competenza per valore del Giudice adito;
− in via gradata, accertare e dichiarare il grave inadempimento della per violazione Controparte_1
degli obblighi contrattuali e, conseguentemente, condannare la anche ai sensi CP_3 dell'art. 12, comma 3 del D.Lgs. n. 11/2010, al pagamento in favore del TT. , Pt_1 della complessiva somma di € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal 3 giugno 2011 sino all'effettivo saldo, ovvero in quella
somma maggiore o minore ritenuta di giustizia entro il limite di competenza per valore
del Giudice adito, decurtando, nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse ravvisarsi – ma così non è – un profilo di corresponsabilità in capo all'attore, la franchigia pari a € 150,00 prevista dalla norma citata;
− in subordine, accertare e dichiarare il grave inadempimento della ai sensi dell'art. 2043 c.c., e, Controparte_1
conseguentemente, condannare la al pagamento in favore del TT. , CP_3 Pt_1 della complessiva somma di € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal 3 giugno 2011 sino all'effettivo saldo, ovvero in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia entro il limite di competenza per valore del Giudice adito;
− in ogni caso, condannare la convenuta al risarcimento del danno
pagina 2 di 9 da determinarsi in via equitativa;
− condannare la convenuta al pagamento delle spese
e competenze di causa, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge, con la distrazione di cui all'art. 93 C.p.c. al sottoscritto Procuratore antistatario, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 24.05.2021, si costituiva in giudizio l'appellata, resistendo al gravame avversario e chiedendone il rigetto.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza del 21.12.2024, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Giova rammentare che l'art. 342 c.p.c., con riferimento al giudizio di gravame, prevede la devoluzione al giudice di secondo grado delle sole questioni che siano state fatte oggetto di specifici motivi di gravame, oltre che di quelle rilevabili d'ufficio che delle stesse costituiscano l'antecedente logico. La specificità dei motivi di appello impone all'appellante di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza impugnata, in modo che sia possibile desumere quali siano le argomentazioni fatte valere da chi ha proposto l'impugnazione in contrapposizione a quelle evincibili dalla sentenza impugnata.
2. Tanto premesso con riferimento alle indagini devolute al giudice del gravame,
l'appello in esame è fondato per quanto di seguito esposto.
ha dedotto l'erronea interpretazione e/o applicazione da parte del Parte_1
giudice di prime cure degli articoli 7, 10 e 11 del D.Lgs. n. 11/2010 recante la disciplina relativa agli “obblighi a carico dell'utente dei servizi di pagamento in relazione agli strumenti di pagamento e alle credenziali di sicurezza personalizzate” ovvero, più in generale, l'erronea applicazione dei principi che presiedono la ripartizione dell'onere della prova in materia di responsabilità contrattuale ed il malgoverno delle risultanze istruttorie.
pagina 3 di 9 Giova rammentare, in primo luogo, che la Suprema Corte di Cassazione, in forza della natura contrattuale del rapporto intercorrente tra banca e correntista, facendo applicazione dell'art. 1176 c.c. in tema di diligenza delle parti, ha affermato che: “la responsabilità della per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, CP_3
con particolare riguardo alla verifica della loro riconducibilità alla volontà del cliente, mediante il controllo dell'utilizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi, ha natura contrattuale e, quindi, va esclusa se ricorre una situazione di colpa grave dell'utente, configurabile nel caso di protratta mancata attivazione di una qualsiasi forma di controllo degli estratti conto” (cfr. Cass. Civ., n. 18045/2019; si veda anche
Cass. Civ., Sez. I, 20 maggio 2022, n. 16417).
Trovano applicazione, pertanto, le norme generali in tema di onere della prova e responsabilità contrattuale contenute negli artt. 2697 e 1218 c.c..
Con specifico riferimento alla fattispecie oggetto di causa, è pacifico il principio di diritto secondo cui “nel caso di prelievi a mezzo bancomat non riconosciuti dal correntista, grava sulla banca l'onere di dimostrare l'imputabilità al cliente per colpa grave, prova in mancanza della quale sussiste il diritto risarcitorio del cliente” (cfr.
Cass. Civ., sez. III, 26.05.2020, n. 9721; Cass. Civ., Sez. IV, ord. n. 9158/2018).
In tema di responsabilità della banca, in caso di operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, anche al fine di garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema (rispondente ad un interesse degli stessi operatori), è del tutto ragionevole ricondurre nell'area del rischio professionale del prestatore dei servizi di pagamento, prevedibile ed evitabile con appropriate misure destinate a verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente, la possibilità di un'utilizzazione dei codici di accesso al sistema da parte dei terzi, non attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo.
In sostanza, già prima dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 11/2010, attuativo della
Direttiva n. 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, la banca,
cui è richiesta una diligenza di natura tecnica, da valutarsi con il parametro dell'accorto pagina 4 di 9 banchiere, era tenuta a fornire la prova della riconducibilità dell'operazione al cliente
(cfr. Cass. Civ., n. 2950/2017).
Con il citato d.lgs. n. 11/2010 il legislatore ha espressamente previsto che “ Quando
l'utilizzatore di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un'operazione di
pagamento eseguita, l'utilizzo di uno strumento di pagamento registrato dal prestatore di servizi di pagamento non è di per sé necessariamente sufficiente a dimostrare che
l'operazione sia stata autorizzata dall'utilizzatore medesimo, né che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto con dolo o colpa grave a uno o più degli obblighi di cui all'articolo 7” (art. 10, comma 2, nella formulazione in vigore all'epoca dei fatti di causa); quest'ultima disposizione, disciplina gli obblighi a carico dell'utilizzatore dei servizi di pagamento in relazione agli strumenti di pagamento, prevedendo, tra l'altro, che l'utilizzatore ha l'obbligo di “comunicare senza indugio, secondo le modalità previste nel contratto quadro, al prestatore di servizi di pagamento
o al soggetto da questo indicato lo smarrimento, il furto, l'appropriazione indebita o
l'uso non autorizzato dello strumento non appena ne viene a conoscenza”.
L'art. 11 del medesimo testo legislativo dispone poi che “Fatto salvo l'articolo 9, nel caso in cui un'operazione di pagamento non sia stata autorizzata, il prestatore di
servizi di pagamento rimborsa immediatamente al pagatore l'importo dell'operazione medesima. Ove per l'esecuzione dell'operazione sia stato addebitato un conto di
pagamento, il prestatore di servizi di pagamento riporta il conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non avesse avuto luogo”.
Nella sentenza impugnata non è stata fatta corretta applicazione dei principi e delle disposizioni richiamate.
Il giudice di prime cure ha ritenuto l'appellante in colpa per aver comunicato, tardivamente, l'uso non autorizzato dello strumento di pagamento (ovvero “soltanto dopo aver ricevuto, dall'apposito servizio predisposto dalla banca convenuta, un messaggio di avvenuto prelievo delle somme pretese”), sostenendo che “Nel caso, la parte attrice omette di considerare che, ai sensi della normativa sopra citata, l'utente
pagina 5 di 9 dei servizi di pagamento è tenuto a “comunicare senza indugio”, tra le altre evenienze,
“l'uso non autorizzato dello strumento non appena ne viene a conoscenza”, essendo altrimenti tenuto – ove “con dolo o colpa grave”, non abbia adempiuto a tale obbligo
– a sopportare “tutte le perdite derivanti da operazion di pagamento non autorizzate”.
(v. pag. 3 sentenza impugnata); ha, altresì, ritenuto in colpa l'appellante per aver omesso di custodire diligentemente la propria giacca e gli oggetti in essa contenuti.
Risulta documentalmente provato, invece, che l'appellante, a seguito della ricezione del messaggio di avvenuto prelievo dall'apposito servizio predisposto dalla banca, si è recato, nel corso della medesima giornata, a denunciare il furto subito presso i competenti uffici della Questura di Reggio Calabria (cfr. all. 2 all'atto di citazione in appello).
Con la denuncia sporta in data 3.06.2011 il ha allegato che: Pt_1
- alle 11:45 lasciava la giacca, contenente il portafoglio, all'interno del suo ufficio per recarsi nella stanza attigua per questioni di lavoro;
- alle 11:56 riceveva un SMS dal servizio prelievo della banca che lo avvertiva dell'avvenuto prelievo di euro 1.500,00; andava subito a controllare la presenza della carta all'interno del portamonete e scopriva che mancava completamente il portamonete dalla giacca;
- si recava, quindi, immediatamente presso lo sportello della per Controparte_4
bloccare sia la carta di credito che il bancomat, ove il funzionario responsabile verificava che il prelievo era stato effettuato dallo sportello interno alla filiale di corso
Garibaldi, suggerendogli di richiedere la visione, da parte delle Autorità, delle registrazioni effettuate, essendo la filiale munita di videocamera di sorveglianza.
La denuncia veniva integrata, in data 6 giugno 2011, con la precisazione che,
all'interno del portafoglio rubato, non era contenuto il codice pin del bancomat rilasciato dall' CP_1
pagina 6 di 9 Le allegazioni fattuali non sono state specificatamente contestate dall'istituto bancario sul quale, a fronte del disconoscimento del prelievo da parte dell'odierno appellante, gravava l'onere di dimostrare la riconducibilità dell'operazione al cliente oppure l'imputabilità dell'operazione al cliente per colpa grave.
La società si è limitata ad allegare l'omessa diligente custodia da parte del CP_1
sig. del portafogli in cui erano conservati gli strumenti di pagamento (carta di Pt_1
credito e bancomat), nonché la presumibile conoscenza del pin da parte dell'utilizzatore, in considerazione del brevissimo lasso temporale intercorso tra il furto del portafogli e il prelievo, senza, tuttavia, offrire elementi di prova, precisi, univoci e concordanti, a sostegno di specifiche condotte imprudenti o negligenti del cliente, in violazione della richiamata disposizione contenuta nell'art. 10 del d.lgs. n. 11/2010.
Priva di qualsiasi risconto probatorio risulta, in particolare, la circostanza dedotta dalla banca appellata secondo cui l'utilizzatore sarebbe riuscito a prelevare l'importo al primo tentativo perché il avrebbe custodito il proprio codice personale Pt_1 all'interno del portafogli.
Del resto, conformemente alla ratio della normativa racchiusa nel D.Lgs. n. 11/2010 recante la disciplina, la giurisprudenza di merito ha affermato che “nel caso di uso illegittimo di tessera bancomat (rubata e poi utilizzata per eseguire prelievi illeciti), la banca che eccepisca la colpa concorrente del titolare per difettosa custodia del codice
personale deve dimostrare tale negligenza, che non può ritenersi in re ipsa per il solo
fatto che la tessera bancomat, dopo un furto, sia stata utilizzata con il pin;
infatti, in assenza di prova contraria, si deve affermare che il correntista si sia comportato
correttamente e che il codice sia stato carpito da soggetti terzi o dal sistema da parte di colui che ha sottratto la tessera” (cfr. Tribunale Velletri, Sez. II, 09.06.2022, n.1210
e n. 1202; Tribunale Pisa, Sez. I, 23.02.2022, n. 240).
In conclusione, l'avere lasciato la giacca, con all'interno il portafoglio, presso il proprio ufficio, per recarsi in altra stanza, senza che vi sia la prova che nel portafoglio pagina 7 di 9 vi fosse custodito anche il PIN, non può integrare l'ipotesi della colpa grave e, pertanto, la domanda di risarcimento danni, avanzata da , deve essere accolta. Parte_1
3. In applicazione della disposizione contenuta nell'art. 12, comma 3 del citato decreto legislativo (“Salvo il caso in cui l'utilizzatore abbia agito con dolo o colpa grave ovvero non abbia adottato le misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi personalizzati che consentono l'utilizzo dello strumento di pagamento,
prima della comunicazione eseguita ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b),
l'utilizzatore medesimo può sopportare per un importo comunque non superiore
complessivamente a 150 euro la perdita derivante dall'utilizzo indebito dello strumento di pagamento conseguente al suo furto o smarrimento”), reputa il Tribunale che la perdita derivante dall'utilizzo indebito dello strumento di pagamento, conseguente al furto subito dal debba essere limitata ad € 1.350,00. CP_5
Trattandosi di debito di valore, conseguente ad un illecito contrattuale, la somma deve essere rivalutata alla data odierna, così giungendo all'importo di € 1.704,00
Sulla somma come sopra determinata vanno aggiunti gli interessi compensativi che si calcolano al tasso legale, sulla somma riconosciuta, devalutata alla data dell'illecito e rivalutata, anno per anno, dalla medesima data fino alla data della odierna decisione ed ammontano, ad oggi, ad € 275,00.
In conclusione, l'appello deve essere accolto e la sentenza n. 943/2020 emessa dal giudice di pace di Reggio Calabria va interamente riformata.
4. In applicazione del criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., l'istituto bancario deve essere condannato al pagamento delle spese processuali relative a entrambi i gradi di giudizio;
esse vengono liquidate, come da dispositivo, in applicazione del d.m. 55/2014, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate e dell'attività difensiva svolta, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore del dichiaratosi antistatario. Pt_1
P.Q.M.
pagina 8 di 9 Il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando in funzione di Giudice d'Appello nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) in riforma della sentenza n. 943/2020 emessa dal giudice di pace di Reggio
Calabria, accoglie la domanda di risarcimento danni, proposta da e Parte_1 condanna la società al pagamento, in suo favore, della somma di € Controparte_1
1.979,00 già comprensiva di rivalutazione monetaria ed interessi ad oggi maturati;
b) condanna la società alla rifusione delle spese del doppio grado Controparte_1
di giudizio che si liquidano in complessivi € 2.174,00, di cui € 174,00 per esborsi ed €
2.000,00 per compensi (di cui € 700,00 in relazione al primo grado di giudizio), oltre rimborso spese generali, pari al 15% dei compensi, CPA ed IVA nelle misure di legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dell'appellante dichiaratosi antistatario.
Reggio Calabria, 13 marzo 2025
Il Giudice
(TT.ssa Lucia Delfino)
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello, iscritta al n. 703/2021 R.G., avverso la sentenza n.
943/2020 del giudice di pace di Reggio Calabria, depositata il 31/08/2020, promossa
da
(C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
Salvo (RC) il 27.10.1954, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Mazzotta;
(appellante)
contro
(C.F. e P.I.: , con sede legale in Roma alla Via Controparte_1 P.IVA_1
Alessandro Specchi n. 16, in persona del legale rappresentante, avv. Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Cardone.
[...]
(appellata)
Oggetto: Azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento del danno.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato, Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 943/2020 del giudice di pace di Reggio
pagina 1 di 9 Calabria, depositata il31/08/2020, con la quale il giudice di prime cure rigettava la domanda di risarcimento danni proposta dall'odierno appellante e lo condannava a rifondere alla le spese di lite. Controparte_1
A fondamento dell'appello proposto deduceva l'erroneità della Parte_1 sentenza appellata nella parte in cui il giudice di prime cure aveva ritenuto “integrata la colpa grave di cui al D. Lgs. n. 11/2010”, attuativo della direttiva n. 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno e chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare il grave inadempimento della CP_1
per violazione degli obblighi contrattuali e, conseguentemente, condannare la
[...]
anche ai sensi dell'art. 12, comma 3 del D.Lgs. n. 11/2010, al pagamento in CP_3 favore del TT. , della complessiva somma di € 1.500,00 Pt_1
(millecinquecento/00), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal 3 giugno
2011 sino all'effettivo saldo, ovvero in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia entro il limite di competenza per valore del Giudice adito;
− in via gradata, accertare e dichiarare il grave inadempimento della per violazione Controparte_1
degli obblighi contrattuali e, conseguentemente, condannare la anche ai sensi CP_3 dell'art. 12, comma 3 del D.Lgs. n. 11/2010, al pagamento in favore del TT. , Pt_1 della complessiva somma di € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal 3 giugno 2011 sino all'effettivo saldo, ovvero in quella
somma maggiore o minore ritenuta di giustizia entro il limite di competenza per valore
del Giudice adito, decurtando, nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse ravvisarsi – ma così non è – un profilo di corresponsabilità in capo all'attore, la franchigia pari a € 150,00 prevista dalla norma citata;
− in subordine, accertare e dichiarare il grave inadempimento della ai sensi dell'art. 2043 c.c., e, Controparte_1
conseguentemente, condannare la al pagamento in favore del TT. , CP_3 Pt_1 della complessiva somma di € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal 3 giugno 2011 sino all'effettivo saldo, ovvero in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia entro il limite di competenza per valore del Giudice adito;
− in ogni caso, condannare la convenuta al risarcimento del danno
pagina 2 di 9 da determinarsi in via equitativa;
− condannare la convenuta al pagamento delle spese
e competenze di causa, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge, con la distrazione di cui all'art. 93 C.p.c. al sottoscritto Procuratore antistatario, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 24.05.2021, si costituiva in giudizio l'appellata, resistendo al gravame avversario e chiedendone il rigetto.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza del 21.12.2024, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Giova rammentare che l'art. 342 c.p.c., con riferimento al giudizio di gravame, prevede la devoluzione al giudice di secondo grado delle sole questioni che siano state fatte oggetto di specifici motivi di gravame, oltre che di quelle rilevabili d'ufficio che delle stesse costituiscano l'antecedente logico. La specificità dei motivi di appello impone all'appellante di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza impugnata, in modo che sia possibile desumere quali siano le argomentazioni fatte valere da chi ha proposto l'impugnazione in contrapposizione a quelle evincibili dalla sentenza impugnata.
2. Tanto premesso con riferimento alle indagini devolute al giudice del gravame,
l'appello in esame è fondato per quanto di seguito esposto.
ha dedotto l'erronea interpretazione e/o applicazione da parte del Parte_1
giudice di prime cure degli articoli 7, 10 e 11 del D.Lgs. n. 11/2010 recante la disciplina relativa agli “obblighi a carico dell'utente dei servizi di pagamento in relazione agli strumenti di pagamento e alle credenziali di sicurezza personalizzate” ovvero, più in generale, l'erronea applicazione dei principi che presiedono la ripartizione dell'onere della prova in materia di responsabilità contrattuale ed il malgoverno delle risultanze istruttorie.
pagina 3 di 9 Giova rammentare, in primo luogo, che la Suprema Corte di Cassazione, in forza della natura contrattuale del rapporto intercorrente tra banca e correntista, facendo applicazione dell'art. 1176 c.c. in tema di diligenza delle parti, ha affermato che: “la responsabilità della per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, CP_3
con particolare riguardo alla verifica della loro riconducibilità alla volontà del cliente, mediante il controllo dell'utilizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi, ha natura contrattuale e, quindi, va esclusa se ricorre una situazione di colpa grave dell'utente, configurabile nel caso di protratta mancata attivazione di una qualsiasi forma di controllo degli estratti conto” (cfr. Cass. Civ., n. 18045/2019; si veda anche
Cass. Civ., Sez. I, 20 maggio 2022, n. 16417).
Trovano applicazione, pertanto, le norme generali in tema di onere della prova e responsabilità contrattuale contenute negli artt. 2697 e 1218 c.c..
Con specifico riferimento alla fattispecie oggetto di causa, è pacifico il principio di diritto secondo cui “nel caso di prelievi a mezzo bancomat non riconosciuti dal correntista, grava sulla banca l'onere di dimostrare l'imputabilità al cliente per colpa grave, prova in mancanza della quale sussiste il diritto risarcitorio del cliente” (cfr.
Cass. Civ., sez. III, 26.05.2020, n. 9721; Cass. Civ., Sez. IV, ord. n. 9158/2018).
In tema di responsabilità della banca, in caso di operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, anche al fine di garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema (rispondente ad un interesse degli stessi operatori), è del tutto ragionevole ricondurre nell'area del rischio professionale del prestatore dei servizi di pagamento, prevedibile ed evitabile con appropriate misure destinate a verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente, la possibilità di un'utilizzazione dei codici di accesso al sistema da parte dei terzi, non attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo.
In sostanza, già prima dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 11/2010, attuativo della
Direttiva n. 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, la banca,
cui è richiesta una diligenza di natura tecnica, da valutarsi con il parametro dell'accorto pagina 4 di 9 banchiere, era tenuta a fornire la prova della riconducibilità dell'operazione al cliente
(cfr. Cass. Civ., n. 2950/2017).
Con il citato d.lgs. n. 11/2010 il legislatore ha espressamente previsto che “ Quando
l'utilizzatore di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un'operazione di
pagamento eseguita, l'utilizzo di uno strumento di pagamento registrato dal prestatore di servizi di pagamento non è di per sé necessariamente sufficiente a dimostrare che
l'operazione sia stata autorizzata dall'utilizzatore medesimo, né che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto con dolo o colpa grave a uno o più degli obblighi di cui all'articolo 7” (art. 10, comma 2, nella formulazione in vigore all'epoca dei fatti di causa); quest'ultima disposizione, disciplina gli obblighi a carico dell'utilizzatore dei servizi di pagamento in relazione agli strumenti di pagamento, prevedendo, tra l'altro, che l'utilizzatore ha l'obbligo di “comunicare senza indugio, secondo le modalità previste nel contratto quadro, al prestatore di servizi di pagamento
o al soggetto da questo indicato lo smarrimento, il furto, l'appropriazione indebita o
l'uso non autorizzato dello strumento non appena ne viene a conoscenza”.
L'art. 11 del medesimo testo legislativo dispone poi che “Fatto salvo l'articolo 9, nel caso in cui un'operazione di pagamento non sia stata autorizzata, il prestatore di
servizi di pagamento rimborsa immediatamente al pagatore l'importo dell'operazione medesima. Ove per l'esecuzione dell'operazione sia stato addebitato un conto di
pagamento, il prestatore di servizi di pagamento riporta il conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non avesse avuto luogo”.
Nella sentenza impugnata non è stata fatta corretta applicazione dei principi e delle disposizioni richiamate.
Il giudice di prime cure ha ritenuto l'appellante in colpa per aver comunicato, tardivamente, l'uso non autorizzato dello strumento di pagamento (ovvero “soltanto dopo aver ricevuto, dall'apposito servizio predisposto dalla banca convenuta, un messaggio di avvenuto prelievo delle somme pretese”), sostenendo che “Nel caso, la parte attrice omette di considerare che, ai sensi della normativa sopra citata, l'utente
pagina 5 di 9 dei servizi di pagamento è tenuto a “comunicare senza indugio”, tra le altre evenienze,
“l'uso non autorizzato dello strumento non appena ne viene a conoscenza”, essendo altrimenti tenuto – ove “con dolo o colpa grave”, non abbia adempiuto a tale obbligo
– a sopportare “tutte le perdite derivanti da operazion di pagamento non autorizzate”.
(v. pag. 3 sentenza impugnata); ha, altresì, ritenuto in colpa l'appellante per aver omesso di custodire diligentemente la propria giacca e gli oggetti in essa contenuti.
Risulta documentalmente provato, invece, che l'appellante, a seguito della ricezione del messaggio di avvenuto prelievo dall'apposito servizio predisposto dalla banca, si è recato, nel corso della medesima giornata, a denunciare il furto subito presso i competenti uffici della Questura di Reggio Calabria (cfr. all. 2 all'atto di citazione in appello).
Con la denuncia sporta in data 3.06.2011 il ha allegato che: Pt_1
- alle 11:45 lasciava la giacca, contenente il portafoglio, all'interno del suo ufficio per recarsi nella stanza attigua per questioni di lavoro;
- alle 11:56 riceveva un SMS dal servizio prelievo della banca che lo avvertiva dell'avvenuto prelievo di euro 1.500,00; andava subito a controllare la presenza della carta all'interno del portamonete e scopriva che mancava completamente il portamonete dalla giacca;
- si recava, quindi, immediatamente presso lo sportello della per Controparte_4
bloccare sia la carta di credito che il bancomat, ove il funzionario responsabile verificava che il prelievo era stato effettuato dallo sportello interno alla filiale di corso
Garibaldi, suggerendogli di richiedere la visione, da parte delle Autorità, delle registrazioni effettuate, essendo la filiale munita di videocamera di sorveglianza.
La denuncia veniva integrata, in data 6 giugno 2011, con la precisazione che,
all'interno del portafoglio rubato, non era contenuto il codice pin del bancomat rilasciato dall' CP_1
pagina 6 di 9 Le allegazioni fattuali non sono state specificatamente contestate dall'istituto bancario sul quale, a fronte del disconoscimento del prelievo da parte dell'odierno appellante, gravava l'onere di dimostrare la riconducibilità dell'operazione al cliente oppure l'imputabilità dell'operazione al cliente per colpa grave.
La società si è limitata ad allegare l'omessa diligente custodia da parte del CP_1
sig. del portafogli in cui erano conservati gli strumenti di pagamento (carta di Pt_1
credito e bancomat), nonché la presumibile conoscenza del pin da parte dell'utilizzatore, in considerazione del brevissimo lasso temporale intercorso tra il furto del portafogli e il prelievo, senza, tuttavia, offrire elementi di prova, precisi, univoci e concordanti, a sostegno di specifiche condotte imprudenti o negligenti del cliente, in violazione della richiamata disposizione contenuta nell'art. 10 del d.lgs. n. 11/2010.
Priva di qualsiasi risconto probatorio risulta, in particolare, la circostanza dedotta dalla banca appellata secondo cui l'utilizzatore sarebbe riuscito a prelevare l'importo al primo tentativo perché il avrebbe custodito il proprio codice personale Pt_1 all'interno del portafogli.
Del resto, conformemente alla ratio della normativa racchiusa nel D.Lgs. n. 11/2010 recante la disciplina, la giurisprudenza di merito ha affermato che “nel caso di uso illegittimo di tessera bancomat (rubata e poi utilizzata per eseguire prelievi illeciti), la banca che eccepisca la colpa concorrente del titolare per difettosa custodia del codice
personale deve dimostrare tale negligenza, che non può ritenersi in re ipsa per il solo
fatto che la tessera bancomat, dopo un furto, sia stata utilizzata con il pin;
infatti, in assenza di prova contraria, si deve affermare che il correntista si sia comportato
correttamente e che il codice sia stato carpito da soggetti terzi o dal sistema da parte di colui che ha sottratto la tessera” (cfr. Tribunale Velletri, Sez. II, 09.06.2022, n.1210
e n. 1202; Tribunale Pisa, Sez. I, 23.02.2022, n. 240).
In conclusione, l'avere lasciato la giacca, con all'interno il portafoglio, presso il proprio ufficio, per recarsi in altra stanza, senza che vi sia la prova che nel portafoglio pagina 7 di 9 vi fosse custodito anche il PIN, non può integrare l'ipotesi della colpa grave e, pertanto, la domanda di risarcimento danni, avanzata da , deve essere accolta. Parte_1
3. In applicazione della disposizione contenuta nell'art. 12, comma 3 del citato decreto legislativo (“Salvo il caso in cui l'utilizzatore abbia agito con dolo o colpa grave ovvero non abbia adottato le misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi personalizzati che consentono l'utilizzo dello strumento di pagamento,
prima della comunicazione eseguita ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b),
l'utilizzatore medesimo può sopportare per un importo comunque non superiore
complessivamente a 150 euro la perdita derivante dall'utilizzo indebito dello strumento di pagamento conseguente al suo furto o smarrimento”), reputa il Tribunale che la perdita derivante dall'utilizzo indebito dello strumento di pagamento, conseguente al furto subito dal debba essere limitata ad € 1.350,00. CP_5
Trattandosi di debito di valore, conseguente ad un illecito contrattuale, la somma deve essere rivalutata alla data odierna, così giungendo all'importo di € 1.704,00
Sulla somma come sopra determinata vanno aggiunti gli interessi compensativi che si calcolano al tasso legale, sulla somma riconosciuta, devalutata alla data dell'illecito e rivalutata, anno per anno, dalla medesima data fino alla data della odierna decisione ed ammontano, ad oggi, ad € 275,00.
In conclusione, l'appello deve essere accolto e la sentenza n. 943/2020 emessa dal giudice di pace di Reggio Calabria va interamente riformata.
4. In applicazione del criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., l'istituto bancario deve essere condannato al pagamento delle spese processuali relative a entrambi i gradi di giudizio;
esse vengono liquidate, come da dispositivo, in applicazione del d.m. 55/2014, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate e dell'attività difensiva svolta, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore del dichiaratosi antistatario. Pt_1
P.Q.M.
pagina 8 di 9 Il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando in funzione di Giudice d'Appello nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) in riforma della sentenza n. 943/2020 emessa dal giudice di pace di Reggio
Calabria, accoglie la domanda di risarcimento danni, proposta da e Parte_1 condanna la società al pagamento, in suo favore, della somma di € Controparte_1
1.979,00 già comprensiva di rivalutazione monetaria ed interessi ad oggi maturati;
b) condanna la società alla rifusione delle spese del doppio grado Controparte_1
di giudizio che si liquidano in complessivi € 2.174,00, di cui € 174,00 per esborsi ed €
2.000,00 per compensi (di cui € 700,00 in relazione al primo grado di giudizio), oltre rimborso spese generali, pari al 15% dei compensi, CPA ed IVA nelle misure di legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dell'appellante dichiaratosi antistatario.
Reggio Calabria, 13 marzo 2025
Il Giudice
(TT.ssa Lucia Delfino)
pagina 9 di 9