Ordinanza cautelare 10 marzo 2022
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 14/05/2025, n. 9197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 9197 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09197/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00265/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 265 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Guglielmo Calcerano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Roma, Questura Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento della Questura di Roma, Div. III^, Cat. 6F, in data -OMISSIS-, notificato in data 30.10.2021, recante revoca del porto di fucile uso sportivo n. -OMISSIS- rilasciato il -OMISSIS- dal Commissariato di P.S. “Aurelio” nei confronti del Dott. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Roma e di Questura Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 marzo 2025 il dott. Massimiliano Balloriani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente è titolare del porto di fucile per uso sportivo n. -OMISSIS- rilasciato nel gennaio 2018 dal Commissariato di P.S. “Aurelio” di Roma.
Nell’ottobre 2020, a seguito di un intervento delle Forze dell’Ordine presso la sua abitazione per una lite tra vicini di casa, personale del Commissariato di PS Aurelio disponeva il ritiro cautelare delle armi e del porto d’armi ai sensi dell’art. 39 TULPS comma 2.
Successivamente, con comunicazione del 22 aprile 2021, notificata il 6 maggio 2021, veniva dato avviso di avvio del procedimento per la revoca definitiva del porto d’armi, adducendo motivazioni legate a una presunta situazione di grave conflittualità con il vicino di casa e al conseguente rischio di abuso della licenza di polizia.
La revoca formale è stata adottata con provvedimento del Questore di Roma in data -OMISSIS-, notificato il 30 ottobre 2021, nel quale si è precisato, a confutazione delle deduzioni procedimentali del ricorrente odierno, che: - la presunta transazione che sarebbe stata stipulata con i vicini non era firmata; - che le liti, seppur riguarderebbero principalmente la compagna del ricorrente per via di un contenzioso civile, comunque coinvolgerebbero indirettamente il ricorrente stesso, atteso che quest’ultima sarebbe di fatto domiciliata presso la sua abitazione; - che dalla stessa transazione si desume l’applicazione di misure di divieto di avvicinamento da parte del GIP del Tribunale di Roma.
Nel ricorso avverso tale ultimo provvedimento si censura sostanzialmente: - il difetto di istruttoria, la omessa considerazione del fatto che le liti riguardavano principalmente soggetti terzi (il vicino e la propria compagna), nonché l’assenza di riscontro alla istanza di accesso documentale agli atti del procedimento; - l’assenza di una concreta motivazione in merito alla propria presunta pericolosità o inaffidabilità.
Con successiva memoria, il ricorrente ha precisato, a conferma della dedotta insufficiente motivazione e della incoerente istruttoria, che già prima dell’adozione del provvedimento di revoca il vicino si era trasferito altrove.
In particolare, nel -OMISSIS-, l’appartamento di quest’ultimo era stato venduto a terzi, con conseguente venir meno del rapporto di “vicinato” che costituiva il presupposto delle contestazioni.
Come risultava anche dagli atti richiesti alla PA e poi trasmessi in seguito alla istanza di accesso, tra la propria compagna e il vicino vi era stata remissione di querela reciproca, con conseguente revoca da parte del giudice delle misure di divieto di avvicinamento; e anche la causa civile era stata definita dal Tribunale nel 2022 (in atti è presente peraltro la sentenza -OMISSIS- del 2021 del Tribunale di Roma che ha visto come soccombente l’odierno ricorrente in una causa civile con il vicino).
La difesa dell’Amministrazione, costituitasi a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, ha contestato la fondatezza del ricorso, sostenendo: - la legittimità della revoca sulla base delle segnalazioni pervenute da parte del vicino (che avrebbe sporto diverse denunce presso il locale Commissariato), che descrivevano continue liti che coinvolgevano anche il ricorrente e non solo la sua compagna; - che in occasione dell’intervento della polizia nel 2020, era stata proprio la compagna del ricorrente a dichiarare di avere dimora presso la sua abitazione; - che esiste un’ampia discrezionalità riconosciuta all’Autorità di PS in materia di armi, con potere di natura eminentemente preventiva, e con finalità di tutela dell’ordine e sicurezza pubblica molto anticipatoria; - che, pur in assenza di risvolti penali, le autorità di pubblica sicurezza possono agire sulla base di elementi indiziari, ove ricorrano dubbi sull’idoneità soggettiva dell’interessato a detenere armi.
Nella fase interinale è stata respinta la istanza cautelare con la seguente motivazione: “ Premesso che nella valutazione circa la sussistenza in capo al richiedente dei requisiti soggettivi per ottenere (e non vedersi revocata) la licenza di porto di armi, l'Amministrazione gode di ampia discrezionalità, per cui l'inaffidabilità del soggetto in tal senso non deve essere necessariamente ancorata all'eventuale pendenza di procedimenti penali ed alla loro definizione; Ritenuto non sussistere il pregiudizio di un danno grave e irreparabile nelle more della decisione di merito, attese le finalità meramente ludico – sportive della revocata licenza e non avendo il ricorrente offerto alcun elemento di concreto riscontro in relazione al proprio legame con la disciplina del tiro al volo ”.
Alla udienza straordinaria del 13 marzo 2025 la causa è passata in decisione.
Il ricorso è fondato per l’assorbente rilievo che l’Amministrazione non appare aver valutato tutti i fatti emergenti dagli atti, dunque il provvedimento deve essere riesaminato sulla base dei principi e delle ragioni di seguito esposte.
Innanzitutto, dalla transazione in atti, pur non firmata ma valevole per fatti non favorevoli al ricorrente, in quanto dal medesimo allegata, risulta che la lite civile coinvolgesse direttamente l’odierno ricorrente con il vicino (per via della modifica di un muro di cinta); così come alcune denunce querele; mentre i divieti di avvicinamento hanno riguardato solo la compagna del ricorrente e i vicini.
Tuttavia, sempre tra gli atti presenti nel procedimento, in quanto oggetto di ostensione da parte dell’Amministrazione, risulta che era stata acquisita, in data 28 aprile 2021, quindi prima dell’adozione dell’atto finale di revoca, una nota di trascrizione che contemplava l’atto di cessione dell’immobile di proprietà del vicino di casa in favore di terzi, e che pertanto appare essere venuto meno il presupposto della frequenza e ricorrenza delle occasioni di liti, che è stato posto espressamente alla base del provvedimento impugnato.
Non può che rilevarsi, infatti, che il nucleo essenziale della motivazione del provvedimento si basa proprio sul rapporto di vicinato attuale e conflittuale: “ la situazione di conflittualità tra i nuclei familiari, vicini di casa, appare essere grave, perdurante ed attuale e che, in detto contesto, non sussistono le idonee garanzie non abuso delle autorizzazioni in materia di armi e pertanto questa Autorità non è stata indotta ad una diversa definizione dell'instaurato iter ;”.
Ciò premesso, come noto, anche in materia di armi, il giudice non può sostituire le proprie valutazioni a quelle dell’Autorità di PS, tuttavia resta fermo il doveroso controllo sulla coerenza della motivazione con gli elementi di fatto in essa citati e con quelli risultanti dalla istruttoria (Tar Napoli sentenza 1466 del 2024).
Nel caso in esame, per quanto esposto, il provvedimento impugnato appare viziato proprio sotto il rilevato contrasto tra la ragione principale della sua adozione e da quanto risulta agli atti, dunque merita annullamento, ma solo ai fini del riesame, essendo competenza dell’Autorità di PS riesaminare gli atti procedimentali e i fatti in essi contemplati, tenendo espressamente conto della circostanza del trasferimento del vicino, al fine di valutarla in modo coerente per una riconferma o modifica della decisione precedentemente assunta.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto ai fini del riesame.
Le spese possono essere compensate in ragione della peculiarità delle questioni e dunque del principio di causalità della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
lo accoglie ai soli fini del riesame, da effettuarsi entro 30 giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza, nel rispetto di quanto esposto in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Massimiliano Balloriani, Presidente FF, Estensore
Francesco Elefante, Consigliere
Paolo Fusaro, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Massimiliano Balloriani |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.