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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/06/2025, n. 1896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1896 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei magistrati:
Domenico Bonaretti Presidente Alessandra Arceri Consigliere Cristina Ravera Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 643/2024 promossa in grado d'appello
DA
(P.IVA ), in persona del procuratore speciale, Dr. RTe_1 P.IVA_1
, elettivamente domiciliata in Milano, Via S. Barnaba n. 30, presso lo RTe_2 studio dell'Avv. Monica Fazio, che la rappresenta e difende come da procura alle liti in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Rettore, Prof. elettivamente domiciliata in Milano, Via Festa del Perdono CP_2
n. 7, presso l'Avvocatura di Ateneo, che la rappresenta e difende, in persona degli Avv.ti Simona Fusar Bassini e Giulia Bettella, come da procura alle liti in atti;
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
Per RTe_1
Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, richiamate in ogni caso le domande e le eccezioni svolte in primo grado, in parziale riforma della sentenza n. 6538/23, pubblicata in data 28/07/23, condannare l' (C.F. ) in persona del RT P.IVA_2
Magnifico Rettore pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. MANUELA ELISABETTA TRESOLDI e dell'Avv. SIMONA MARIA ASSUNTA FUSAR BASSINI elettivamente domiciliata in Milano, Via Festa del Perdono n. 7, a titolo di inadempienza contrattuale, al pagamento della residua somma di € 3.709,27 a titolo di sorte capitale
o di quella maggiore o minore somma che è risultata dovuta in corso di causa, da maggiorarsi di interessi di mora da calcolarsi, dalla scadenza delle singole ed originarie fatture al saldo, ai sensi degli artt. 4 e 5 del D. Lgs. n. 231 del 9/10/02 secondo quanto indicato dal D.Lgs. n. 192 del 9/11/12, pari, alla data dell'11/06/24, ad
€ 78.217,73, nonché gli interessi anatocistici, dal giorno della domanda, sugli interessi scaduti e dovuti da almeno 6 mesi, da calcolarsi in base al tasso previsto dall'art.1284 Codice Civile, così come novellato dall'art.17, comma 1, D.L. 12/09/14 n. 132, ossia al saggio previsto dal D.Lgs n. 231/02 secondo quanto indicato dal D.Lgs. n. 192 del 9/11/12 nonché della somma di € 1.496,92, pari alle NDI da maggiorarsi degli ulteriori interessi dalla domanda all'effettivo pagamento, da calcolarsi in base al tasso previsto dall' art. 1284 Codice Civile, così come novellato dall'art. 17, comma 1, D.L. 12/09/14, n. 132, ossia al saggio previsto dal D.Lgs. n. 231/2002, secondo quanto indicato dal D.Lgs. n. 192 del 9/11/12. In via istruttoria: per scrupolo di difesa, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie articolate con la memoria ex art. 183, VI comma n. 2 cpc 09/10/19. In ogni caso: con vittoria di compensi e spese dei due gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.
Per : Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previe le declaratorie tutte del caso e di legge, così giudicare: In via principale:
1) rigettare l'appello proposto da avverso la sentenza n. 6538/2023 RTe_1 del Tribunale di Milano del 28 luglio 2023, non notificata, in quanto infondato in fatto e in diritto, e per l'effetto, previa conferma in parte qua della citata sentenza, respingere ogni domanda formulata nei confronti dell'Università appellata;
In via incidentale:
2) in parziale riforma della sentenza n. 6538/2023 del Tribunale di Milano del 28 luglio 2023, accertare e dichiarare che il debito dell'Ateneo in relazione alla cessione KM OU s.r.l. è pari a € 7.210,66 e, per l'effetto, preso atto che detto importo è già stato corrisposto dall' all'appellante, dichiarare RT che nulla è dovuto a tale titolo;
3) accertare e dichiarare il diritto in capo all'Ateneo, in relazione alla cessione
, di ripetere la differenza tra il saldo di € 224.330,06 e il pagamento già Pt_3 effettuato in corso di causa dall'opponente di € 226.506,59, pari alla somma di € 2.176,53 (oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002 dalla sentenza al saldo), con conseguente condanna dell'appellante. In via istruttoria: Si chiede ammettersi, occorrendo, rinnovazione della CTU per la verifica e l'esatta quantificazione dell'effettivo credito vantato da RTe_1
Ci si oppone alle istanze istruttorie formulate in atto di appello da parte dell'appellante, in quanto irrilevanti. Con vittoria delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato il 30.3.2018, l' RT proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1314/2018, con il quale il Tribunale di Milano le aveva ingiunto di pagare la somma di Euro 275.763,38, oltre a pag. 2/11 interessi come da domanda e spese (liquidate in Euro 5.394,00, oltre accessori di legge), in favore di in qualità di cessionaria di crediti maturati per forniture rese da RTe_1 tre società (KM OU S.p.A., Eni S.p.A. e Sace Fct S.p.A.) in favore dell' . CP_3 RT Il credito azionato da si componeva, in particolare, delle seguenti voci:
- Euro 274.266,46 per sorte capitale;
- Euro 43.042,66 a titolo di interessi, calcolati ai sensi degli artt. 4 e 5 D.Lgs. n. 231/2002 alla data del 12.12.2017;
- Euro 1.496,92 per interessi di mora maturati in conseguenza del ritardato pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale. A fondamento dell'opposizione proposta, ai fini che qui rilevano, l'opponente allegava che le tre cessioni di KM OU S.p.A. per complessivi Euro 12.356,33, relative a n. 19 fatture, erano oggetto di contestazione, in quanto n. 6 fatture non erano mai pervenute né in cartaceo né nel sistema di interscambio, n. 8 fatture erano state rifiutate attraverso il sistema di interscambio, n. 2 fatture erano errate ed era stata richiesta una nuova emissione, mai avvenuta e, infine, la fattura n. 2015075609 del 14.12.2015 di Euro 770,40 era errata ed era stata stornata da KM OU S.p.A. (con nota di credito n. 2016019747); da ultimo, vi erano una fattura e una nota di credito di pari importo, ovvero Euro 294,63, reciprocamente stornate. Con riguardo alle note di debito di interesse (NDI) per il pagamento della somma di Euro 1.496,92, l'opponente contestava le fatture, deducendo che le stesse erano state tutte rifiutate dall' per mancata indicazione delle fatture RT di riferimento. RT Infine, in relazione all'asserito credito per fatture emesse da a titolo di interessi di mora per Euro 1.496,92, l'opponente deduceva che si trattava di n. 3 fatture rifiutate per mancata indicazione delle fatture di riferimento.
2. si costituiva in giudizio e chiedeva la conferma, in ogni sua parte, del RTe_1 decreto ingiuntivo oggetto di opposizione.
3. Nel corso del giudizio di primo grado, provvedeva al RT pagamento della somma oggetto di ingiunzione, con riserva di ripetizione. La causa era istruita mediante CTU contabile finalizzata alla ricostruzione del saldo di dare-avere fra le parti.
4. Il Tribunale di Milano, con sentenza pronunciata in data 27.7.2023 (sentenza n. 6538/2023, pubblicata in data 28.7.2023), revocava il decreto ingiuntivo opposto e accertava che il credito di nei confronti dell' RTe_1 RT
, a seguito del pagamento effettuato da quest'ultima in data 9.7.2019, nonché
[...] delle compensazioni improprie, ammontava a Euro 2.198,74, oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 dalla sentenza al saldo e, per l'effetto, condannava l' RT
al pagamento del suddetto importo in favore di compensava
[...] RTe_1 integralmente le spese di lite e poneva le spese di CTU a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
pag. 3/11 RT 5. ha appellato la sentenza di primo grado davanti a questa Corte, con atto di citazione notificato il 28.2.2024, articolando quattro motivi di gravame:
1) Violazione dell'art. 1248 c.c. in relazione alla compensazione del credito ceduto da KM OU S.r.l.;
2) Violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. in relazione al mancato riconoscimento degli interessi moratori e anatocistici sul credito riconosciuto dalla cedente Eni S.p.A.; violazione degli artt. 2, 3, 4 e 5 D.Lgs. n. 231/2002 ed errata decorrenza degli interessi moratori e mancato riconoscimento degli interessi anatocistici;
3) Violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. in relazione al mancato riconoscimento delle note di debito interessi;
4) Violazione dell'art. 91 c.p.c. ed errata compensazione delle spese di giudizio e di CTU.
6. si è costituita in giudizio, contestando le deduzioni RT avversarie e chiedendo il rigetto dell'appello; ha proposto appello incidentale, articolando un motivo di gravame: 1) Erroneo rigetto delle eccezioni relative al credito ceduto da KM OU S.r.l. dell'importo complessivo di Euro 12.356,33.
7. All'udienza del 5.6.2024, il Consigliere Istruttore, verificata la regolarità del contraddittorio, ha invitato le parti alla precisazione delle conclusioni e ha fissato udienza ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. al 25.9.2025, con termine alle parti per il deposito di note conclusive;
l'udienza del 25.9.2025 e il termine a difesa sono stati poi anticipati e all'udienza collegiale del 21.5.2025, all'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di appello, l'appellante in via principale ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha erroneamente effettuato la compensazione del credito ceduto da KM OU S.r.l. con crediti asseritamente vantati da
, in violazione dell'art. 1248, comma 1, c.c. RT
A tale riguardo, l'appellante ha rilevato che l'atto di cessione del credito era stato regolarmente notificato dalla cessionaria all' la quale, ai sensi RT dell'art. 106, comma 13, D.Lgs. n. 50/2016, non aveva comunicato il proprio rifiuto alla cessione nel termine perentorio di 45 giorni, con la conseguenza che la cessione era pienamente efficace e opponibile all' , la quale, avendo RT accettato la cessione puramente e semplicemente, non poteva opporre, ai sensi dell'art. RT 1248, comma 1, c.c., alla cessionaria la compensazione che avrebbe potuto opporre alla cedente KM OU S.r.l. L'appellata ha dedotto l'infondatezza del motivo di gravame, RT rilevando che, ai sensi dell'art. 106, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016, ratione temporis applicabile, l'Amministrazione poteva opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente, in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture,
pag. 4/11 progettazione concluso con il cedente;
ha evidenziato, altresì, che, nel caso di specie, si trattava di una compensazione impropria, in quanto i contrapposti crediti traevano origine dallo stesso rapporto sostanziale e la compensazione impropria non soggiaceva alla previsione di cui all'art. 1248 c.c. e poteva essere effettuata dal giudice anche in assenza di una iniziativa processuale della parte. Rilevava, infine, che l'accertamento dei rapporti di dare-avere fra le parti era stata oggetto di consulenza tecnica d'ufficio, le RT cui conclusioni non erano state contestate da Ritiene la Corte che il motivo di appello non sia fondato e meritevole di accoglimento alla luce delle considerazioni che seguono. Preliminarmente si rileva che il Tribunale ha aderito alle indicazioni del CTU, secondo cui, in relazione al credito ceduto da KM OU S.r.l., in relazione alle fatture n. 2015075609 di Euro 770,40 e n. 2015042701 di Euro 294,63 erano state emesse note di credito, sicché le stesse non erano dovute. Il Tribunale ha operato una compensazione “impropria”, i quanto i crediti oggetto di compensazione traggono titolo dal medesimo rapporto e non già da rapporti autonomi e distinti. Come è noto, la compensazione “impropria” consiste in un mero accertamento contabile di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale. Tale accertamento, pur potendo dare luogo a un risultato analogo a quello della compensazione propria, non è soggetto alla relativa disciplina tipica, sia processuale (sostanziantesi nel divieto di applicazione d'ufficio da parte del giudice ex art. 1242 c.c., comma 1, seconda parte), sia sostanziale. In particolare, è da disconoscere l'applicabilità alla fattispecie, in via estensiva ovvero analogica, della disciplina di cui all'art. 1248 c.c. (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 19.2.2019, n. 4825; Cass. Civ. 6.7.2009, n. 15796; Cass. Civ., 25.8.2006, n. 18498; Cass. Civ. 6.7.2009, n. 15796). Dal che discende la correttezza della compensazione effettuata dal primo giudice.
2. Con il secondo motivo di appello, l'appellante in via principale ha censurato il mancato riconoscimento, da parte del Tribunale, degli interessi moratori con riguardo alle fatture cedute da ENI S.p.A. A tale riguardo, l'appellante ha dedotto l'automaticità della decorrenza degli interessi, ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. n. 231/2002, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, a nulla rilevando, ai fini della decorrenza del termine, richieste di integrazione o di modifica formali della fattura (art. 4 D.Lgs. n. 231/2002). Ha dedotto, altresì, la debenza degli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c. L'appellata ha dedotto l'infondatezza del motivo di gravame, rilevando che, come RT accertato dal CTU, la documentazione prodotta da era carente in ordine all'ammontare del credito in conto capitale, sicché le integrazioni delle fatture non avevano riguardato aspetti meramente formali. RT Ha eccepito l'eccessiva genericità del motivo, avendo dato atto dei pagamenti effettuati da senza indicazione del ritardo e delle fatture di RT riferimento, con conseguente incertezza sul calcolo degli interessi moratori. pag. 5/11 Ha rilevato, infine, che la non debenza di interessi moratori escludeva in radice la debenza di interessi anatocistici. Il motivo di appello è infondato. RT Rileva la Corte che ha chiesto il pagamento di interessi moratori per Euro 43.042,66 al 12.12.2017 e, a sostegno di tale domanda, ha prodotto un prospetto interno RT denominato “Azione Legale – Situazione Contabile” (doc. 3 fasc. primo grado . Tale prospetto risulta alquanto generico, in quanto, alla voce “Interessi” indica l'importo complessivo degli interessi moratori (Euro 43.042,66), senza richiamo alcuno alle fatture di riferimento e all'ammontare degli interessi con riguardo a ciascuna RT fattura, sicché, sotto questo profilo, il credito di a titolo di interessi, risulta sfornito di prova. A ciò occorre aggiungere che il CTU ha accertato l'ammontare del debito per fatture ENI sulla base delle bollette di conguaglio, dando atto che “Per la quantificazione dei consumi di gas e conseguentemente del debito di si è fatto riferimento, come Pt_4 evidenziato nei lavori peritali, ai conteggi prodotti da ENI Spa nelle così dette “bollette di conguaglio” (doc.42 agli atti di causa) che riportano per il periodo in esame (1 novembre – 31 dicembre 2013) gli effettivi consumi di gas ed oneri accessori”; “La fonte certa delle debenze di a ENI è pertanto quella riscontrata dalla Pt_4 fatturazione di conguaglio ENI ciò in quanto solo in tali documenti sono espresse le letture di fine fornitura gas con ENI e di inizio fornitura con 3E (nuovo fornitore di gas con decorrenza dal 1 gennaio 2014 (Allegato 3). Con tali letture di chiusura è pertanto possibile calcolare il reale ammontare dovuto per la fornitura di gas erogata per ogni singolo punto per il periodo in esame” e “Da un punto di vista meramente contabile (…) le bollette di conguaglio avrebbero dovuto rettificare il debito emergente dalla fatturazione erroneamente effettuata da ENI eccedente di quattro mesi la chiusura contrattuale del 31 dicembre 2013, onde evidenziare l'effettivo debito relativo al periodo 1 novembre – 31 dicembre 2013 che pertanto viene determinato in € 225.590,51 - € 1.260,45 = € 224.330,06 (Allegato 9)” (cfr. relazione peritale pagg. 19 e segg.). Il CTU ha rilevato, poi, che “i conguagli (…) sono stati esibiti e resi noti a olo Pt_4 in data 13/03/2019 e cioè in data successiva a quella di notifica del Decreto Ingiuntivo” (cfr. pag. 20) e ha concluso nel senso che “tenuto conto della scarsa coerenza amministrativo-contabile della documentazione dei crediti ceduti rispetto all'importo ingiunto;
della opaca determinatezza del “requisito della liquidità”; della mancata identificazione del preciso ammontare del debito in conto capitale variamente definito da parte convenuta opposta in: € 272.672,56 nei conteggi di determinazione degli interessi di mora;
€ 244.320,68 nella memoria ex art. 183 n. 2 (importo RT provvisoriamente pagato da n € 233.987,65 + credito residuo asserito da Pt_4
€ 10.333,03); € 274.266,46 nel Decreto Ingiuntivo proposto;
non si è ritenuto, allo stato, determinare alcun importo a titolo di interessi di mora ed oneri accessori” (cfr. relazione peritale pag. 22).
pag. 6/11 Tali deduzioni sono state recepite dal Tribunale, il quale, con motivazione che merita di essere condivisa dalla Corte - in quanto immune da vizi logico-giuridici e in linea con le risultanze istruttorie - ha ritenuto non imputabile all' il ritardo nel RT pagamento e, per l'effetto, la non debenza degli interessi ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. n. 231/2002.
3. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante in via principale ha censurato il mancato riconoscimento, nella sentenza impugnata, delle note di debito interessi (NDI). A tale riguardo, ha rilevato che le note di debito interessi rappresentavano gli interessi maturati per il ritardato pagamento di forniture portate da altre fatture, laddove l'intervenuto pagamento implicava il riconoscimento implicito, da parte dell'Ateneo, della sussistenza del credito, sicché era preclusa, in questa sede, ogni obiezione in ordine alla validità del rapporto. Ha precisato, inoltre, che il credito portato dalle fatture azionate era incluso nell'atto di cessione e il ritardo nel pagamento delle fatture non era stato contestato e, dunque, doveva ritenersi pacifico. L'appellata ha contrastato il motivo di gravame, rilevando sia la genericità delle note di debito interessi, in quanto carenti dell'indicazione delle fatture di riferimento, sia la mancata dimostrazione, a cura della controparte, della data di ritardato pagamento delle fatture di riferimento. Il motivo di appello non è meritevole di accoglimento. Ritiene la Corte che correttamente il giudice di primo grado abbia ritenuto fondata l'eccezione dell' di mancata indicazione, nelle note di interesse, delle fatture CP_3 cui si riferivano gli interessi richiesti, a nulla rilevando il documento prodotto, in quanto mero riepilogo ad uso interno. RT ha chiesto in sede monitoria il pagamento della somma di Euro 1.496,92 per interessi di mora maturati per il ritardato pagamento delle fatture di altre forniture, sulla RT scorta del l'estratto autentico del libro giornale (doc. 6 fasc. primo grado , delle RT fatture per interessi (doc. 7 fasc. primo grado e di un prospetto interno relativo alle fatture cui si riferivano gli interessi richiesti. RT Rileva, in proposito, la Corte che le fatture per interessi (doc. 7 fasc. monitorio riportano esclusivamente, nella descrizione della causale, “Interessi rit. pag. a debitore (***)” senza alcun riferimento alla data di emissione e di scadenza della fattura per sorte capitale pagata in ritardo, alla data di inizio di decorrenza degli interessi di mora, alla data di fine calcolo degli interessi di mora, al totale dei giorni di ritardo nel pagamento di ciascuna fattura per sorte capitale, al tasso di interesse di mora e all'importo a titolo di interessi di mora maturato in relazione a ciascuna fattura per sorte capitale. Tali dati sono riportati in un prospetto riepilogativo elaborato unilateralmente RT da ed espressamente contestato sin dal primo grado dall' , di guisa che va CP_3 esclusa la valenza probatoria di tale documento.
4. Infine, con il quarto motivo di gravame, l'appellante in via principale ha censurato la compensazione integrale delle spese di lite, in violazione del principio di soccombenza virtuale. Ha rilevato che, nel giudizio di primo grado, non vi era stata una soccombenza pag. 7/11 RT reciproca, essendo risultata vittoriosa in relazione alla domanda formulata, anche se per un importo inferiore. L'appellata ha dedotto l'infondatezza del motivo di gravame, rilevando l'accoglimento RT solo parziale delle domande di con riguardo alle cessioni KM OU e CP_4
e il rigetto delle restanti domande, compresa quella relativa al pagamento di note
[...] di interesse, degli interessi moratori e anatocistici. Ha evidenziato la sussistenza di una soccombenza reciproca, che giustificava la compensazione delle spese fra le parti. Il motivo di appello non è fondato. La Suprema Corte ha affermato che, in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi e non consente, pertanto, la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, c.p.c. (cfr. ex plurimis, Cass. Civ., Sez. II, 11.3.2025, n. 6486; Cass. Civ., Sez. II, 17.4.2024, n. 13827; Cass. Civ., Sez. Un., 31.10.2022, n. 32061). Nel caso di specie, il Tribunale ha accolto parzialmente un'unica domanda formulata da RT e articolata in più capi: segnatamente, la domanda di condanna al pagamento del debito per sorte capitale nella misura di Euro 2.198,74 a fronte della richiesta di Euro 3.709,27, con rigetto della domanda di pagamento degli interessi di mora e anatocistici e della somma di Euro 1.496,92 portata dalle note di interessi, oltre interessi. Alla luce del citato orientamento, è configurabile una soccombenza reciproca, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., che giustifica la integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
5. Passando ad esaminare l'appello incidentale proposto da RT RT
, va rilevato che tale parte ha censurato la ritenuta sussistenza del credito di
[...] in relazione al credito ceduto da KM OU S.r.l. (segnatamente, le fatture dal n. 13 al n. 19; doc. 1 fasc. primo grado ), per un importo complessivo di Euro CP_3
4.375,27, fondata dal primo giudice sulla considerazione che le contestazioni sollevate dall' concernevano esclusivamente profili formali della fatturazione e non CP_3 investivano l'effettiva esecuzione delle forniture e la sussistenza del credito. A tale riguardo, l' ha rilevato che tali fatture non erano pervenute nel sistema CP_3
SDI, sicché le stesse non avrebbero potuto essere pagate, stante il difetto delle condizioni per l'esecuzione di un pagamento legittimo di fatture regolari, pena la responsabilità erariale dell'Ateneo. RT ha eccepito l'inammissibilità del motivo di appello per mancata indicazione, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., del capo della decisione impugnato, della censura proposta, delle violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Ha dedotto, altresì, l'infondatezza del motivo nel merito, rilevando che la stessa pag. 8/11 Università aveva riconosciuto la successiva regolarizzazione della fatturazione e la sussistenza delle prestazioni ivi riportate, come accertato dal CTU e dal Tribunale. L'appello incidentale è fondato e meritevole di accoglimento. In via preliminare, rileva la Corte che l'art. 342 c.p.c., nel testo novellato, deve essere inteso come precettivo di un appello formulato con motivi specifici, che enucleino, esplicitamente o implicitamente, il capo di sentenza impugnato, sia in fatto che in diritto;
che indichino gli errores in iudicando o in procedendo asseritamente compiuti dal primo giudice, che detti errori ineriscano alla ratio decidendi della sentenza impugnata, con esclusione degli obiter dicta (cfr. sul tema, Cass. Civ., Sez. Un., 16.11.2017, n. 27199; Cass. Civ., sez. VI, 30.5.2018, n. 13535; Cass. Civ., Sez. II, 28.1.2022, n. 2681). A detta interpretazione si conforma l'appello, secondo la sua prospettazione, individuando il capo di sentenza impugnata (segnatamente, la reiezione delle eccezioni sollevate in relazione al credito ceduto da KM OU S.r.l. e concernenti le irregolarità delle fatture, non pervenute nel sistema SDI e rifiutate dal sistema per erroneità nella compilazione delle stesse); gli errores in iudicando asseritamente compiuti dal primo giudice (quanto all'impossibilità dell' di procedere al CP_3 pagamento di fatture trasmesse con modalità non corrette) e chiedendo la riforma del capo stesso. Si tratta, dunque, di una prospettazione specifica e rilevante delle argomentazioni di impugnazione, con conseguente il rigetto dell'eccezione proposta da RT
Ciò posto, rileva la Corte che l'art. 25 D.L. n. 66/2014 (convertito nella L. n. 89/2014) prevede espressamente, al comma 2, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni debbano riportare: a) il Codice identificativo di gara (CIG) (tranne casi particolari espressamente previsti dalla norma) e b) il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e nei casi previsti dall'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n.
3. Il comma 3 specifica, poi, che le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici CIG e CUP, ai sensi del comma 2. Nel caso di specie, il CTU ha accertato che “per quanto concerne le altre fatture n.n. (…) 2016013496, 2016014832, 2016014837, 2016017274 e 2016051100 (…) risulterebbero altresì contestate per motivi di carattere amministrativo (mancanza di codice GIC e CUP)” (cfr. relazione peritale, pag. 17). In sede peritale, l' ha evidenziato che la somma dovuta era pari a complessivi CP_3
Euro 7.210,66, già versata in corso di causa a seguito della regolarizzazione delle fatture originariamente rifiutate dal sistema per incompletezza (mancanza di CIG e CUP) ovvero mai ricevute nel sistema (cfr. relazione peritale pag. 18). Non assume rilievo alcuno il fatto che non abbia contestato RT
l'esecuzione delle prestazioni relative alle predette fatture, atteso che è onere del pag. 9/11 soggetto che emette la fattura rispettare le indicazioni del CIG e del CUP normativamente previste. A fronte dell'erronea indicazione di tali elementi, deve quindi considerarsi legittimo - rectius, obbligatorio ex lege - il rifiuto opposto dall' al pagamento delle CP_3 originarie fatture. Ciò ovviamente non esclude il diritto di credito derivante dallo svolgimento effettivo di prestazioni descritte in una fattura corretta, come è avvenuto nel caso di specie, limitatamente al minor importo complessivo di Euro 7.210,66. Dal che discende che l'ammontare del debito relative alle fatture KM OU S.r.l., quantificato dal Tribunale in Euro 11.585,93, debba essere decurtato dell'importo RT di Euro 4.375,27, relativo alle fatture non regolarizzate da e sia, pertanto, pari a RT Euro 7.210,66, somma già corrisposta dall' a in corso di causa, di guisa CP_3 RT che nulla è ulteriormente dovuto a in relazione al credito ceduto da KM OU S.r.l. Per contro, con riguardo al credito ceduto da , il Tribunale ha accolto la Pt_3 domanda di di restituzione dell'importo di Euro 2.176,53, pari RT alla differenza fra l'importo di Euro 226.506,59 versato dall' e il saldo di CP_3
Euro 224.330,06. La doglianza in ordine alla irregolarità delle fatture non è meritevole di accoglimento, in quanto eccessivamente generica nella formulazione. In sede di CTU, il Consulente dell'Ufficio ha dato atto che “parte rilevante delle fatture proposte portano vizi di forma sia nel contenuto che nelle modalità di comunicazione documentale” (cfr. relazione peritale pag. 21). Dal che discende che, in difetto di indicazione delle fatture presentanti irregolarità nelle modalità di trasmissione ovvero nella compilazione (con indicazione di CIG e CUP), non è possibile far luogo all'accoglimento del motivo di gravame con riguardo alle fatture . Pt_3
RT 6. Sotto il profilo delle spese di lite, deve essere condannata, per la sua soccombenza, alla loro rifusione nei confronti di RT
Tali spese sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria nel giudizio di appello, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata. Infine, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale proposto da RTe_1 RT
avverso la sentenza n. 6538/2023, pronunciata dal Tribunale di Milano in data
[...]
27.7.2023, così provvede:
pag. 10/11 1. respinge l'appello principale proposto da RTe_1
2. accoglie parzialmente l'appello incidentale e, per l'effetto, accerta e dichiara che il credito di relativo alla cessione KM OU S.r.l. è pari a Euro RTe_1
7.210,66, già corrisposto da;
RT
3. condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate per compensi in Euro RTe_1
3.966,00 in favore di , oltre rimborso forfetario nella RT misura del 15% e oltre IVA e CPA;
4. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano, il 21.5.2025
Il Consigliere est. Il Presidente Cristina Ravera Domenico Bonaretti
pag. 11/11
Domenico Bonaretti Presidente Alessandra Arceri Consigliere Cristina Ravera Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 643/2024 promossa in grado d'appello
DA
(P.IVA ), in persona del procuratore speciale, Dr. RTe_1 P.IVA_1
, elettivamente domiciliata in Milano, Via S. Barnaba n. 30, presso lo RTe_2 studio dell'Avv. Monica Fazio, che la rappresenta e difende come da procura alle liti in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Rettore, Prof. elettivamente domiciliata in Milano, Via Festa del Perdono CP_2
n. 7, presso l'Avvocatura di Ateneo, che la rappresenta e difende, in persona degli Avv.ti Simona Fusar Bassini e Giulia Bettella, come da procura alle liti in atti;
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
Per RTe_1
Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, richiamate in ogni caso le domande e le eccezioni svolte in primo grado, in parziale riforma della sentenza n. 6538/23, pubblicata in data 28/07/23, condannare l' (C.F. ) in persona del RT P.IVA_2
Magnifico Rettore pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. MANUELA ELISABETTA TRESOLDI e dell'Avv. SIMONA MARIA ASSUNTA FUSAR BASSINI elettivamente domiciliata in Milano, Via Festa del Perdono n. 7, a titolo di inadempienza contrattuale, al pagamento della residua somma di € 3.709,27 a titolo di sorte capitale
o di quella maggiore o minore somma che è risultata dovuta in corso di causa, da maggiorarsi di interessi di mora da calcolarsi, dalla scadenza delle singole ed originarie fatture al saldo, ai sensi degli artt. 4 e 5 del D. Lgs. n. 231 del 9/10/02 secondo quanto indicato dal D.Lgs. n. 192 del 9/11/12, pari, alla data dell'11/06/24, ad
€ 78.217,73, nonché gli interessi anatocistici, dal giorno della domanda, sugli interessi scaduti e dovuti da almeno 6 mesi, da calcolarsi in base al tasso previsto dall'art.1284 Codice Civile, così come novellato dall'art.17, comma 1, D.L. 12/09/14 n. 132, ossia al saggio previsto dal D.Lgs n. 231/02 secondo quanto indicato dal D.Lgs. n. 192 del 9/11/12 nonché della somma di € 1.496,92, pari alle NDI da maggiorarsi degli ulteriori interessi dalla domanda all'effettivo pagamento, da calcolarsi in base al tasso previsto dall' art. 1284 Codice Civile, così come novellato dall'art. 17, comma 1, D.L. 12/09/14, n. 132, ossia al saggio previsto dal D.Lgs. n. 231/2002, secondo quanto indicato dal D.Lgs. n. 192 del 9/11/12. In via istruttoria: per scrupolo di difesa, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie articolate con la memoria ex art. 183, VI comma n. 2 cpc 09/10/19. In ogni caso: con vittoria di compensi e spese dei due gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.
Per : Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previe le declaratorie tutte del caso e di legge, così giudicare: In via principale:
1) rigettare l'appello proposto da avverso la sentenza n. 6538/2023 RTe_1 del Tribunale di Milano del 28 luglio 2023, non notificata, in quanto infondato in fatto e in diritto, e per l'effetto, previa conferma in parte qua della citata sentenza, respingere ogni domanda formulata nei confronti dell'Università appellata;
In via incidentale:
2) in parziale riforma della sentenza n. 6538/2023 del Tribunale di Milano del 28 luglio 2023, accertare e dichiarare che il debito dell'Ateneo in relazione alla cessione KM OU s.r.l. è pari a € 7.210,66 e, per l'effetto, preso atto che detto importo è già stato corrisposto dall' all'appellante, dichiarare RT che nulla è dovuto a tale titolo;
3) accertare e dichiarare il diritto in capo all'Ateneo, in relazione alla cessione
, di ripetere la differenza tra il saldo di € 224.330,06 e il pagamento già Pt_3 effettuato in corso di causa dall'opponente di € 226.506,59, pari alla somma di € 2.176,53 (oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002 dalla sentenza al saldo), con conseguente condanna dell'appellante. In via istruttoria: Si chiede ammettersi, occorrendo, rinnovazione della CTU per la verifica e l'esatta quantificazione dell'effettivo credito vantato da RTe_1
Ci si oppone alle istanze istruttorie formulate in atto di appello da parte dell'appellante, in quanto irrilevanti. Con vittoria delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato il 30.3.2018, l' RT proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1314/2018, con il quale il Tribunale di Milano le aveva ingiunto di pagare la somma di Euro 275.763,38, oltre a pag. 2/11 interessi come da domanda e spese (liquidate in Euro 5.394,00, oltre accessori di legge), in favore di in qualità di cessionaria di crediti maturati per forniture rese da RTe_1 tre società (KM OU S.p.A., Eni S.p.A. e Sace Fct S.p.A.) in favore dell' . CP_3 RT Il credito azionato da si componeva, in particolare, delle seguenti voci:
- Euro 274.266,46 per sorte capitale;
- Euro 43.042,66 a titolo di interessi, calcolati ai sensi degli artt. 4 e 5 D.Lgs. n. 231/2002 alla data del 12.12.2017;
- Euro 1.496,92 per interessi di mora maturati in conseguenza del ritardato pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale. A fondamento dell'opposizione proposta, ai fini che qui rilevano, l'opponente allegava che le tre cessioni di KM OU S.p.A. per complessivi Euro 12.356,33, relative a n. 19 fatture, erano oggetto di contestazione, in quanto n. 6 fatture non erano mai pervenute né in cartaceo né nel sistema di interscambio, n. 8 fatture erano state rifiutate attraverso il sistema di interscambio, n. 2 fatture erano errate ed era stata richiesta una nuova emissione, mai avvenuta e, infine, la fattura n. 2015075609 del 14.12.2015 di Euro 770,40 era errata ed era stata stornata da KM OU S.p.A. (con nota di credito n. 2016019747); da ultimo, vi erano una fattura e una nota di credito di pari importo, ovvero Euro 294,63, reciprocamente stornate. Con riguardo alle note di debito di interesse (NDI) per il pagamento della somma di Euro 1.496,92, l'opponente contestava le fatture, deducendo che le stesse erano state tutte rifiutate dall' per mancata indicazione delle fatture RT di riferimento. RT Infine, in relazione all'asserito credito per fatture emesse da a titolo di interessi di mora per Euro 1.496,92, l'opponente deduceva che si trattava di n. 3 fatture rifiutate per mancata indicazione delle fatture di riferimento.
2. si costituiva in giudizio e chiedeva la conferma, in ogni sua parte, del RTe_1 decreto ingiuntivo oggetto di opposizione.
3. Nel corso del giudizio di primo grado, provvedeva al RT pagamento della somma oggetto di ingiunzione, con riserva di ripetizione. La causa era istruita mediante CTU contabile finalizzata alla ricostruzione del saldo di dare-avere fra le parti.
4. Il Tribunale di Milano, con sentenza pronunciata in data 27.7.2023 (sentenza n. 6538/2023, pubblicata in data 28.7.2023), revocava il decreto ingiuntivo opposto e accertava che il credito di nei confronti dell' RTe_1 RT
, a seguito del pagamento effettuato da quest'ultima in data 9.7.2019, nonché
[...] delle compensazioni improprie, ammontava a Euro 2.198,74, oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 dalla sentenza al saldo e, per l'effetto, condannava l' RT
al pagamento del suddetto importo in favore di compensava
[...] RTe_1 integralmente le spese di lite e poneva le spese di CTU a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
pag. 3/11 RT 5. ha appellato la sentenza di primo grado davanti a questa Corte, con atto di citazione notificato il 28.2.2024, articolando quattro motivi di gravame:
1) Violazione dell'art. 1248 c.c. in relazione alla compensazione del credito ceduto da KM OU S.r.l.;
2) Violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. in relazione al mancato riconoscimento degli interessi moratori e anatocistici sul credito riconosciuto dalla cedente Eni S.p.A.; violazione degli artt. 2, 3, 4 e 5 D.Lgs. n. 231/2002 ed errata decorrenza degli interessi moratori e mancato riconoscimento degli interessi anatocistici;
3) Violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. in relazione al mancato riconoscimento delle note di debito interessi;
4) Violazione dell'art. 91 c.p.c. ed errata compensazione delle spese di giudizio e di CTU.
6. si è costituita in giudizio, contestando le deduzioni RT avversarie e chiedendo il rigetto dell'appello; ha proposto appello incidentale, articolando un motivo di gravame: 1) Erroneo rigetto delle eccezioni relative al credito ceduto da KM OU S.r.l. dell'importo complessivo di Euro 12.356,33.
7. All'udienza del 5.6.2024, il Consigliere Istruttore, verificata la regolarità del contraddittorio, ha invitato le parti alla precisazione delle conclusioni e ha fissato udienza ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. al 25.9.2025, con termine alle parti per il deposito di note conclusive;
l'udienza del 25.9.2025 e il termine a difesa sono stati poi anticipati e all'udienza collegiale del 21.5.2025, all'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di appello, l'appellante in via principale ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha erroneamente effettuato la compensazione del credito ceduto da KM OU S.r.l. con crediti asseritamente vantati da
, in violazione dell'art. 1248, comma 1, c.c. RT
A tale riguardo, l'appellante ha rilevato che l'atto di cessione del credito era stato regolarmente notificato dalla cessionaria all' la quale, ai sensi RT dell'art. 106, comma 13, D.Lgs. n. 50/2016, non aveva comunicato il proprio rifiuto alla cessione nel termine perentorio di 45 giorni, con la conseguenza che la cessione era pienamente efficace e opponibile all' , la quale, avendo RT accettato la cessione puramente e semplicemente, non poteva opporre, ai sensi dell'art. RT 1248, comma 1, c.c., alla cessionaria la compensazione che avrebbe potuto opporre alla cedente KM OU S.r.l. L'appellata ha dedotto l'infondatezza del motivo di gravame, RT rilevando che, ai sensi dell'art. 106, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016, ratione temporis applicabile, l'Amministrazione poteva opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente, in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture,
pag. 4/11 progettazione concluso con il cedente;
ha evidenziato, altresì, che, nel caso di specie, si trattava di una compensazione impropria, in quanto i contrapposti crediti traevano origine dallo stesso rapporto sostanziale e la compensazione impropria non soggiaceva alla previsione di cui all'art. 1248 c.c. e poteva essere effettuata dal giudice anche in assenza di una iniziativa processuale della parte. Rilevava, infine, che l'accertamento dei rapporti di dare-avere fra le parti era stata oggetto di consulenza tecnica d'ufficio, le RT cui conclusioni non erano state contestate da Ritiene la Corte che il motivo di appello non sia fondato e meritevole di accoglimento alla luce delle considerazioni che seguono. Preliminarmente si rileva che il Tribunale ha aderito alle indicazioni del CTU, secondo cui, in relazione al credito ceduto da KM OU S.r.l., in relazione alle fatture n. 2015075609 di Euro 770,40 e n. 2015042701 di Euro 294,63 erano state emesse note di credito, sicché le stesse non erano dovute. Il Tribunale ha operato una compensazione “impropria”, i quanto i crediti oggetto di compensazione traggono titolo dal medesimo rapporto e non già da rapporti autonomi e distinti. Come è noto, la compensazione “impropria” consiste in un mero accertamento contabile di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale. Tale accertamento, pur potendo dare luogo a un risultato analogo a quello della compensazione propria, non è soggetto alla relativa disciplina tipica, sia processuale (sostanziantesi nel divieto di applicazione d'ufficio da parte del giudice ex art. 1242 c.c., comma 1, seconda parte), sia sostanziale. In particolare, è da disconoscere l'applicabilità alla fattispecie, in via estensiva ovvero analogica, della disciplina di cui all'art. 1248 c.c. (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 19.2.2019, n. 4825; Cass. Civ. 6.7.2009, n. 15796; Cass. Civ., 25.8.2006, n. 18498; Cass. Civ. 6.7.2009, n. 15796). Dal che discende la correttezza della compensazione effettuata dal primo giudice.
2. Con il secondo motivo di appello, l'appellante in via principale ha censurato il mancato riconoscimento, da parte del Tribunale, degli interessi moratori con riguardo alle fatture cedute da ENI S.p.A. A tale riguardo, l'appellante ha dedotto l'automaticità della decorrenza degli interessi, ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. n. 231/2002, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, a nulla rilevando, ai fini della decorrenza del termine, richieste di integrazione o di modifica formali della fattura (art. 4 D.Lgs. n. 231/2002). Ha dedotto, altresì, la debenza degli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c. L'appellata ha dedotto l'infondatezza del motivo di gravame, rilevando che, come RT accertato dal CTU, la documentazione prodotta da era carente in ordine all'ammontare del credito in conto capitale, sicché le integrazioni delle fatture non avevano riguardato aspetti meramente formali. RT Ha eccepito l'eccessiva genericità del motivo, avendo dato atto dei pagamenti effettuati da senza indicazione del ritardo e delle fatture di RT riferimento, con conseguente incertezza sul calcolo degli interessi moratori. pag. 5/11 Ha rilevato, infine, che la non debenza di interessi moratori escludeva in radice la debenza di interessi anatocistici. Il motivo di appello è infondato. RT Rileva la Corte che ha chiesto il pagamento di interessi moratori per Euro 43.042,66 al 12.12.2017 e, a sostegno di tale domanda, ha prodotto un prospetto interno RT denominato “Azione Legale – Situazione Contabile” (doc. 3 fasc. primo grado . Tale prospetto risulta alquanto generico, in quanto, alla voce “Interessi” indica l'importo complessivo degli interessi moratori (Euro 43.042,66), senza richiamo alcuno alle fatture di riferimento e all'ammontare degli interessi con riguardo a ciascuna RT fattura, sicché, sotto questo profilo, il credito di a titolo di interessi, risulta sfornito di prova. A ciò occorre aggiungere che il CTU ha accertato l'ammontare del debito per fatture ENI sulla base delle bollette di conguaglio, dando atto che “Per la quantificazione dei consumi di gas e conseguentemente del debito di si è fatto riferimento, come Pt_4 evidenziato nei lavori peritali, ai conteggi prodotti da ENI Spa nelle così dette “bollette di conguaglio” (doc.42 agli atti di causa) che riportano per il periodo in esame (1 novembre – 31 dicembre 2013) gli effettivi consumi di gas ed oneri accessori”; “La fonte certa delle debenze di a ENI è pertanto quella riscontrata dalla Pt_4 fatturazione di conguaglio ENI ciò in quanto solo in tali documenti sono espresse le letture di fine fornitura gas con ENI e di inizio fornitura con 3E (nuovo fornitore di gas con decorrenza dal 1 gennaio 2014 (Allegato 3). Con tali letture di chiusura è pertanto possibile calcolare il reale ammontare dovuto per la fornitura di gas erogata per ogni singolo punto per il periodo in esame” e “Da un punto di vista meramente contabile (…) le bollette di conguaglio avrebbero dovuto rettificare il debito emergente dalla fatturazione erroneamente effettuata da ENI eccedente di quattro mesi la chiusura contrattuale del 31 dicembre 2013, onde evidenziare l'effettivo debito relativo al periodo 1 novembre – 31 dicembre 2013 che pertanto viene determinato in € 225.590,51 - € 1.260,45 = € 224.330,06 (Allegato 9)” (cfr. relazione peritale pagg. 19 e segg.). Il CTU ha rilevato, poi, che “i conguagli (…) sono stati esibiti e resi noti a olo Pt_4 in data 13/03/2019 e cioè in data successiva a quella di notifica del Decreto Ingiuntivo” (cfr. pag. 20) e ha concluso nel senso che “tenuto conto della scarsa coerenza amministrativo-contabile della documentazione dei crediti ceduti rispetto all'importo ingiunto;
della opaca determinatezza del “requisito della liquidità”; della mancata identificazione del preciso ammontare del debito in conto capitale variamente definito da parte convenuta opposta in: € 272.672,56 nei conteggi di determinazione degli interessi di mora;
€ 244.320,68 nella memoria ex art. 183 n. 2 (importo RT provvisoriamente pagato da n € 233.987,65 + credito residuo asserito da Pt_4
€ 10.333,03); € 274.266,46 nel Decreto Ingiuntivo proposto;
non si è ritenuto, allo stato, determinare alcun importo a titolo di interessi di mora ed oneri accessori” (cfr. relazione peritale pag. 22).
pag. 6/11 Tali deduzioni sono state recepite dal Tribunale, il quale, con motivazione che merita di essere condivisa dalla Corte - in quanto immune da vizi logico-giuridici e in linea con le risultanze istruttorie - ha ritenuto non imputabile all' il ritardo nel RT pagamento e, per l'effetto, la non debenza degli interessi ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. n. 231/2002.
3. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante in via principale ha censurato il mancato riconoscimento, nella sentenza impugnata, delle note di debito interessi (NDI). A tale riguardo, ha rilevato che le note di debito interessi rappresentavano gli interessi maturati per il ritardato pagamento di forniture portate da altre fatture, laddove l'intervenuto pagamento implicava il riconoscimento implicito, da parte dell'Ateneo, della sussistenza del credito, sicché era preclusa, in questa sede, ogni obiezione in ordine alla validità del rapporto. Ha precisato, inoltre, che il credito portato dalle fatture azionate era incluso nell'atto di cessione e il ritardo nel pagamento delle fatture non era stato contestato e, dunque, doveva ritenersi pacifico. L'appellata ha contrastato il motivo di gravame, rilevando sia la genericità delle note di debito interessi, in quanto carenti dell'indicazione delle fatture di riferimento, sia la mancata dimostrazione, a cura della controparte, della data di ritardato pagamento delle fatture di riferimento. Il motivo di appello non è meritevole di accoglimento. Ritiene la Corte che correttamente il giudice di primo grado abbia ritenuto fondata l'eccezione dell' di mancata indicazione, nelle note di interesse, delle fatture CP_3 cui si riferivano gli interessi richiesti, a nulla rilevando il documento prodotto, in quanto mero riepilogo ad uso interno. RT ha chiesto in sede monitoria il pagamento della somma di Euro 1.496,92 per interessi di mora maturati per il ritardato pagamento delle fatture di altre forniture, sulla RT scorta del l'estratto autentico del libro giornale (doc. 6 fasc. primo grado , delle RT fatture per interessi (doc. 7 fasc. primo grado e di un prospetto interno relativo alle fatture cui si riferivano gli interessi richiesti. RT Rileva, in proposito, la Corte che le fatture per interessi (doc. 7 fasc. monitorio riportano esclusivamente, nella descrizione della causale, “Interessi rit. pag. a debitore (***)” senza alcun riferimento alla data di emissione e di scadenza della fattura per sorte capitale pagata in ritardo, alla data di inizio di decorrenza degli interessi di mora, alla data di fine calcolo degli interessi di mora, al totale dei giorni di ritardo nel pagamento di ciascuna fattura per sorte capitale, al tasso di interesse di mora e all'importo a titolo di interessi di mora maturato in relazione a ciascuna fattura per sorte capitale. Tali dati sono riportati in un prospetto riepilogativo elaborato unilateralmente RT da ed espressamente contestato sin dal primo grado dall' , di guisa che va CP_3 esclusa la valenza probatoria di tale documento.
4. Infine, con il quarto motivo di gravame, l'appellante in via principale ha censurato la compensazione integrale delle spese di lite, in violazione del principio di soccombenza virtuale. Ha rilevato che, nel giudizio di primo grado, non vi era stata una soccombenza pag. 7/11 RT reciproca, essendo risultata vittoriosa in relazione alla domanda formulata, anche se per un importo inferiore. L'appellata ha dedotto l'infondatezza del motivo di gravame, rilevando l'accoglimento RT solo parziale delle domande di con riguardo alle cessioni KM OU e CP_4
e il rigetto delle restanti domande, compresa quella relativa al pagamento di note
[...] di interesse, degli interessi moratori e anatocistici. Ha evidenziato la sussistenza di una soccombenza reciproca, che giustificava la compensazione delle spese fra le parti. Il motivo di appello non è fondato. La Suprema Corte ha affermato che, in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi e non consente, pertanto, la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, c.p.c. (cfr. ex plurimis, Cass. Civ., Sez. II, 11.3.2025, n. 6486; Cass. Civ., Sez. II, 17.4.2024, n. 13827; Cass. Civ., Sez. Un., 31.10.2022, n. 32061). Nel caso di specie, il Tribunale ha accolto parzialmente un'unica domanda formulata da RT e articolata in più capi: segnatamente, la domanda di condanna al pagamento del debito per sorte capitale nella misura di Euro 2.198,74 a fronte della richiesta di Euro 3.709,27, con rigetto della domanda di pagamento degli interessi di mora e anatocistici e della somma di Euro 1.496,92 portata dalle note di interessi, oltre interessi. Alla luce del citato orientamento, è configurabile una soccombenza reciproca, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., che giustifica la integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
5. Passando ad esaminare l'appello incidentale proposto da RT RT
, va rilevato che tale parte ha censurato la ritenuta sussistenza del credito di
[...] in relazione al credito ceduto da KM OU S.r.l. (segnatamente, le fatture dal n. 13 al n. 19; doc. 1 fasc. primo grado ), per un importo complessivo di Euro CP_3
4.375,27, fondata dal primo giudice sulla considerazione che le contestazioni sollevate dall' concernevano esclusivamente profili formali della fatturazione e non CP_3 investivano l'effettiva esecuzione delle forniture e la sussistenza del credito. A tale riguardo, l' ha rilevato che tali fatture non erano pervenute nel sistema CP_3
SDI, sicché le stesse non avrebbero potuto essere pagate, stante il difetto delle condizioni per l'esecuzione di un pagamento legittimo di fatture regolari, pena la responsabilità erariale dell'Ateneo. RT ha eccepito l'inammissibilità del motivo di appello per mancata indicazione, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., del capo della decisione impugnato, della censura proposta, delle violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Ha dedotto, altresì, l'infondatezza del motivo nel merito, rilevando che la stessa pag. 8/11 Università aveva riconosciuto la successiva regolarizzazione della fatturazione e la sussistenza delle prestazioni ivi riportate, come accertato dal CTU e dal Tribunale. L'appello incidentale è fondato e meritevole di accoglimento. In via preliminare, rileva la Corte che l'art. 342 c.p.c., nel testo novellato, deve essere inteso come precettivo di un appello formulato con motivi specifici, che enucleino, esplicitamente o implicitamente, il capo di sentenza impugnato, sia in fatto che in diritto;
che indichino gli errores in iudicando o in procedendo asseritamente compiuti dal primo giudice, che detti errori ineriscano alla ratio decidendi della sentenza impugnata, con esclusione degli obiter dicta (cfr. sul tema, Cass. Civ., Sez. Un., 16.11.2017, n. 27199; Cass. Civ., sez. VI, 30.5.2018, n. 13535; Cass. Civ., Sez. II, 28.1.2022, n. 2681). A detta interpretazione si conforma l'appello, secondo la sua prospettazione, individuando il capo di sentenza impugnata (segnatamente, la reiezione delle eccezioni sollevate in relazione al credito ceduto da KM OU S.r.l. e concernenti le irregolarità delle fatture, non pervenute nel sistema SDI e rifiutate dal sistema per erroneità nella compilazione delle stesse); gli errores in iudicando asseritamente compiuti dal primo giudice (quanto all'impossibilità dell' di procedere al CP_3 pagamento di fatture trasmesse con modalità non corrette) e chiedendo la riforma del capo stesso. Si tratta, dunque, di una prospettazione specifica e rilevante delle argomentazioni di impugnazione, con conseguente il rigetto dell'eccezione proposta da RT
Ciò posto, rileva la Corte che l'art. 25 D.L. n. 66/2014 (convertito nella L. n. 89/2014) prevede espressamente, al comma 2, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni debbano riportare: a) il Codice identificativo di gara (CIG) (tranne casi particolari espressamente previsti dalla norma) e b) il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e nei casi previsti dall'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n.
3. Il comma 3 specifica, poi, che le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici CIG e CUP, ai sensi del comma 2. Nel caso di specie, il CTU ha accertato che “per quanto concerne le altre fatture n.n. (…) 2016013496, 2016014832, 2016014837, 2016017274 e 2016051100 (…) risulterebbero altresì contestate per motivi di carattere amministrativo (mancanza di codice GIC e CUP)” (cfr. relazione peritale, pag. 17). In sede peritale, l' ha evidenziato che la somma dovuta era pari a complessivi CP_3
Euro 7.210,66, già versata in corso di causa a seguito della regolarizzazione delle fatture originariamente rifiutate dal sistema per incompletezza (mancanza di CIG e CUP) ovvero mai ricevute nel sistema (cfr. relazione peritale pag. 18). Non assume rilievo alcuno il fatto che non abbia contestato RT
l'esecuzione delle prestazioni relative alle predette fatture, atteso che è onere del pag. 9/11 soggetto che emette la fattura rispettare le indicazioni del CIG e del CUP normativamente previste. A fronte dell'erronea indicazione di tali elementi, deve quindi considerarsi legittimo - rectius, obbligatorio ex lege - il rifiuto opposto dall' al pagamento delle CP_3 originarie fatture. Ciò ovviamente non esclude il diritto di credito derivante dallo svolgimento effettivo di prestazioni descritte in una fattura corretta, come è avvenuto nel caso di specie, limitatamente al minor importo complessivo di Euro 7.210,66. Dal che discende che l'ammontare del debito relative alle fatture KM OU S.r.l., quantificato dal Tribunale in Euro 11.585,93, debba essere decurtato dell'importo RT di Euro 4.375,27, relativo alle fatture non regolarizzate da e sia, pertanto, pari a RT Euro 7.210,66, somma già corrisposta dall' a in corso di causa, di guisa CP_3 RT che nulla è ulteriormente dovuto a in relazione al credito ceduto da KM OU S.r.l. Per contro, con riguardo al credito ceduto da , il Tribunale ha accolto la Pt_3 domanda di di restituzione dell'importo di Euro 2.176,53, pari RT alla differenza fra l'importo di Euro 226.506,59 versato dall' e il saldo di CP_3
Euro 224.330,06. La doglianza in ordine alla irregolarità delle fatture non è meritevole di accoglimento, in quanto eccessivamente generica nella formulazione. In sede di CTU, il Consulente dell'Ufficio ha dato atto che “parte rilevante delle fatture proposte portano vizi di forma sia nel contenuto che nelle modalità di comunicazione documentale” (cfr. relazione peritale pag. 21). Dal che discende che, in difetto di indicazione delle fatture presentanti irregolarità nelle modalità di trasmissione ovvero nella compilazione (con indicazione di CIG e CUP), non è possibile far luogo all'accoglimento del motivo di gravame con riguardo alle fatture . Pt_3
RT 6. Sotto il profilo delle spese di lite, deve essere condannata, per la sua soccombenza, alla loro rifusione nei confronti di RT
Tali spese sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria nel giudizio di appello, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata. Infine, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale proposto da RTe_1 RT
avverso la sentenza n. 6538/2023, pronunciata dal Tribunale di Milano in data
[...]
27.7.2023, così provvede:
pag. 10/11 1. respinge l'appello principale proposto da RTe_1
2. accoglie parzialmente l'appello incidentale e, per l'effetto, accerta e dichiara che il credito di relativo alla cessione KM OU S.r.l. è pari a Euro RTe_1
7.210,66, già corrisposto da;
RT
3. condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate per compensi in Euro RTe_1
3.966,00 in favore di , oltre rimborso forfetario nella RT misura del 15% e oltre IVA e CPA;
4. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano, il 21.5.2025
Il Consigliere est. Il Presidente Cristina Ravera Domenico Bonaretti
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