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Decreto 27 marzo 2025
Decreto 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, decreto 27/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione e Protezione Internazionale
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice dott. Calogero D. Cammarata Giudice rel.
ha pronunciato il seguente
DECRETO nel ricorso in riassunzione iscritto il 15.04.2024 al n. 659/2024 R.G.A.C. promosso Pt_1
, nato il [...] a Hamdallaye Diega, in [...], (CUI ),
[...] C.F._1 rappresentato e difeso dall' Avv. Caterina La Rosa, avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza della domanda di protezione internazionale reso dalla
[...]
di Catania, notificata al Controparte_1
ricorrente il 12.04.2022;
**************
Ritenuto che la non ha accolto la domanda di protezione Controparte_1
internazionale per manifesta infondatezza;
considerato che
il ricorrente ha impugnato il suddetto provvedimento della CP_1
chiedendo in via preliminare volersene disporre la sospensione e nel merito
[...]
chiedendo il riconoscimento della protezione sussidiaria e, in via subordinata, il riconoscimento della protezione speciale;
considerato che
il si è costituito in giudizio per il tramite della Controparte_2
, ribadendo la legittimità del proprio operato;
Controparte_1
preso atto della rituale trasmissione del ricorso al Pubblico Ministero;
ritenuto che
il ricorso era stato inizialmente proposto innanzi al Tribunale di Catainania dichiaratosi incompetente in favore di questo Tribunale innanzi al quale il procedimento è stato riassunto;
visti gli artt. 2, 3, 5 e 14 del D. Lgs. 251/2007;
considerato che
il Senegal è annoverato tra i paese d'origine sicuri e, pertanto, è onere del ricorrente invocare gravi motivi per ritenere non sicuro il suo Paese d'origine per la sua situazione particolare (cfr. art. 2 bis, comma 5 del D. Lgs 25/2008); ritenuto che, con riferimento all'onere probatorio gravante sulla parte, il D. Lgs. n. 251/2007, all'art. 3, prevede che, ai fini dell'attribuzione della protezione sussidiaria, come pure del riconoscimento dello status di rifugiato, il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessaria a motivare la medesima domanda mentre, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la non siano CP_1 CP_1
suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso;
d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
e) il richiedente sia in generale attendibile;
ritenuto che
le dichiarazioni del richiedente devono, pertanto, scrutinarsi secondo i parametri normativi tipizzati dianzi richiamati e non altrimenti sostituibili, i quali impongono una valutazione d'insieme della credibilità del cittadino straniero, fondata su un esame comparativo e complessivo degli elementi di affidabilità e di quelli critici;
ritenuto, altresì, che secondo il condiviso principio affermato dalla Corte Regolatrice: "In materia di protezione internazionale, il D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, obbliga il giudice a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna, ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda, verifica sottratta al controllo di legittimità al di fuori dei limiti di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5".(cfr.
Cass. Civ. 21142/2019); considerato che ai fini dell'esame della domanda di protezione possono valutarsi le dichiarazioni rese dal ricorrente innanzi alla unitamente a quelle Controparte_1
rese nel corso del presente giudizio mentre con riferimento ai motivi che hanno indotto la parte a lasciare il Paese d'origine, nessuna prova, costituenda o precostituita, è stata allegata dalla parte;
considerato che
il ricorrente ha dichiarato di essere cittadino del Senegal, di essere nato e cresciuto a Hamdallaye Diega, nella regione di Kolda;
di essere di etnia poular e di religione musulmana;
di aver lavorato come saldatore;
considerato che
il ricorrente ha dichiarato che la sua famiglia d'origine è composta dalla madre e da un fratello mentre il padre era deceduto nel 2003;
considerato che
il ricorrente ha raccontato di aver lasciato il Senegal a causa dei ribelli, in particolare, ha dichiarato di essere stato rapinato nel 2015 e di essere stato avvisato da un amico nel 2019 che i ribelli sarebbero tornati e lo avrebbero ucciso e per questo aveva deciso di fuggire, recandosi dapprima a Kolda e poi a Tamba per poi lasciare il Senegal nel marzo del 2019 e di essere rimasto per un mese a Mali, poi in Burkina Faso ove restava per tre mesi e, successivamente in Niger e da qui nel 2020 in Libia ove ha lavorava come saldatore e infine di essere giunto in Italia il 2 gennaio 2022 dopo due tentativi di traversata falliti;
ritenuto, infine, che il ricorrente ha concluso la sua audizione affermando di temere in caso di rientro nel Paese d'origine di essere ucciso dai ribelli;
ritenuto che
nel corso dell'audizione svoltasi nel corso del presente giudizio il ricorrente ha confermato i tratti salienti della sua vicenda personale ed ha riferito a proposito ella sua attività lavorativa svolta a Taranto ove risiede da due anni;
ritenuto che
il ricorrente non ha in concreto individuato alcun agente persecutore, tra quelli indicati dall'art. 5 del D. Lgs. 251/07 come responsabili delle persecuzioni o del danno grave limitandosi a riferire genericamente della presenza di ribelli, peraltro riferendo fatti risalenti al 2019 e non più attuali e privi del presupposto indefettibile dell'effettività; ritenuto, altresì, che il ricorrente non ha neppure spiegato in maniera plausibile le ragioni per le quali aveva deciso di lasciare il suo paese piuttosto che trasferirsi in altre regioni del
Senegal e, dunque anche per tale ragione, ai sensi dell'art. 32, comma 1 lett. b ter), del D,.
Lgs 25/2008, non si ravvisano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale;
ritenuto conclusivamente che le dichiarazioni rese dal ricorrente non valgono a delineare un rischio effettivo, in caso di rimpatrio di subire un danno grave, rilevante ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs 251/07;
ritenuto che
il decreto interministeriale del 7.5.2024, reso ai sensi dell'art. 2 bis del D. Lgs
25/2008, annovera il Senegal tra i paesi d'origine sicuri e del resto il ricorrente non ha dedotto o allegato alcun rischio di subire un danno grave in caso di rimpatrio;
ritenuto, altresì, che in ragione di quanto sin qui osservato non si ravvisano i presupposti per ritenere che il ricorrente possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche ovvero di condizioni sociali o personali ovvero di essere vittima di tortura e pertanto non sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale ai sensi dell'art. 32, 3 comma, del D. Lgs
25/2008; ritenuto, per converso che devono positivamente valutarsi le circostanze e fatti ulteriori riguardanti le attività di integrazione sociale svolte dal ricorrente dopo il suo arrivo in Italia
e che assumono rilievo in forza della previsione di cui all'art.19 comma 1.1. del D. Lgs
286/98 nella sua formulazione vigente al momento della formulazione della domanda di protezione ( 2022) secondo cui: “Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, …. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.» e ancora: “Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Controparte_1
trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della
per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un Controparte_1
permesso di soggiorno per protezione speciale.»; ritenuto, pertanto, che deve considerarsi l'avvio di un proficuo percorso di inserimento sociale, dimostrato dallo svolgimento di un'attività lavorativa contrattualizzata come bracciante agricolo presso l'azienda “AZ.AGR. ANTONIO TARULLI S.R.L. SOCIETA'
AGRICOLA” (cfr. all. n. 2 e 3) nonché il possesso di un contratto di apprendistato professionalizzante decorrente dal 02.05.2024 al 30.04.2027 e relative buste paga da maggio
2024 ad ottobre 2024 (cfr. all. n. 4); ritenuto che il ricorrente ha , altresì, depositato le certificazioni uniche dei redditi conseguiti nel 2023 ; ritenuto che nessun profilo ostativo è stato evidenziato dal Pubblico Ministero mentre i certificati penali acquisiti evidenziano l'assenza di pregiudizi penali e carichi pendenti ad ulteriore riprova di una condotta di vita rispettosa dei principi del paese ospitante;
ritenuto, pertanto, che un eventuale rimpatrio del ricorrente in Senegal dopo un percorso di integrazione sociale, dopo tre anni dal suo arrivo in Italia e a distanza di sei anni dalla sua partenza dal Paese d'origine, e con buone prospettive lavorative nel territorio dello Stato, rappresenterebbe un sicuro pregiudizio della vita privata del ricorrente, che attualmente si svolge pienamente nel territorio nazionale, la cui tutela contro possibili interferenze è garantita dall'art. 8 della CEDU;
ritenuto, pertanto, che si ravvisano i presupposti per riconoscere al ricorrente il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per “protezione speciale” ai sensi dell'art. 19, comma
1.2 , del D. Lgs 286/98 come modificato dal D.L. 130/2020;
ritenuto che
stante l'accoglimento parziale della domanda a seguito dell'applicazione di una norma di legge intervenuta nel corso del giudizio si ravvisano i presupposti per disporre la integrale compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Rigetta la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria;
riconosce il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso per “protezione speciale” ai sensi dell'art. 19, comma 1.2 , del D. Lgs 286/98 come modificato dal D.L. 130/2020; nulla sulle spese.
Così deciso, nella camera di consiglio del 24 marzo 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Calogero D. Cammarata Gabriella Canto
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione e Protezione Internazionale
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice dott. Calogero D. Cammarata Giudice rel.
ha pronunciato il seguente
DECRETO nel ricorso in riassunzione iscritto il 15.04.2024 al n. 659/2024 R.G.A.C. promosso Pt_1
, nato il [...] a Hamdallaye Diega, in [...], (CUI ),
[...] C.F._1 rappresentato e difeso dall' Avv. Caterina La Rosa, avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza della domanda di protezione internazionale reso dalla
[...]
di Catania, notificata al Controparte_1
ricorrente il 12.04.2022;
**************
Ritenuto che la non ha accolto la domanda di protezione Controparte_1
internazionale per manifesta infondatezza;
considerato che
il ricorrente ha impugnato il suddetto provvedimento della CP_1
chiedendo in via preliminare volersene disporre la sospensione e nel merito
[...]
chiedendo il riconoscimento della protezione sussidiaria e, in via subordinata, il riconoscimento della protezione speciale;
considerato che
il si è costituito in giudizio per il tramite della Controparte_2
, ribadendo la legittimità del proprio operato;
Controparte_1
preso atto della rituale trasmissione del ricorso al Pubblico Ministero;
ritenuto che
il ricorso era stato inizialmente proposto innanzi al Tribunale di Catainania dichiaratosi incompetente in favore di questo Tribunale innanzi al quale il procedimento è stato riassunto;
visti gli artt. 2, 3, 5 e 14 del D. Lgs. 251/2007;
considerato che
il Senegal è annoverato tra i paese d'origine sicuri e, pertanto, è onere del ricorrente invocare gravi motivi per ritenere non sicuro il suo Paese d'origine per la sua situazione particolare (cfr. art. 2 bis, comma 5 del D. Lgs 25/2008); ritenuto che, con riferimento all'onere probatorio gravante sulla parte, il D. Lgs. n. 251/2007, all'art. 3, prevede che, ai fini dell'attribuzione della protezione sussidiaria, come pure del riconoscimento dello status di rifugiato, il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessaria a motivare la medesima domanda mentre, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la non siano CP_1 CP_1
suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso;
d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
e) il richiedente sia in generale attendibile;
ritenuto che
le dichiarazioni del richiedente devono, pertanto, scrutinarsi secondo i parametri normativi tipizzati dianzi richiamati e non altrimenti sostituibili, i quali impongono una valutazione d'insieme della credibilità del cittadino straniero, fondata su un esame comparativo e complessivo degli elementi di affidabilità e di quelli critici;
ritenuto, altresì, che secondo il condiviso principio affermato dalla Corte Regolatrice: "In materia di protezione internazionale, il D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, obbliga il giudice a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna, ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda, verifica sottratta al controllo di legittimità al di fuori dei limiti di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5".(cfr.
Cass. Civ. 21142/2019); considerato che ai fini dell'esame della domanda di protezione possono valutarsi le dichiarazioni rese dal ricorrente innanzi alla unitamente a quelle Controparte_1
rese nel corso del presente giudizio mentre con riferimento ai motivi che hanno indotto la parte a lasciare il Paese d'origine, nessuna prova, costituenda o precostituita, è stata allegata dalla parte;
considerato che
il ricorrente ha dichiarato di essere cittadino del Senegal, di essere nato e cresciuto a Hamdallaye Diega, nella regione di Kolda;
di essere di etnia poular e di religione musulmana;
di aver lavorato come saldatore;
considerato che
il ricorrente ha dichiarato che la sua famiglia d'origine è composta dalla madre e da un fratello mentre il padre era deceduto nel 2003;
considerato che
il ricorrente ha raccontato di aver lasciato il Senegal a causa dei ribelli, in particolare, ha dichiarato di essere stato rapinato nel 2015 e di essere stato avvisato da un amico nel 2019 che i ribelli sarebbero tornati e lo avrebbero ucciso e per questo aveva deciso di fuggire, recandosi dapprima a Kolda e poi a Tamba per poi lasciare il Senegal nel marzo del 2019 e di essere rimasto per un mese a Mali, poi in Burkina Faso ove restava per tre mesi e, successivamente in Niger e da qui nel 2020 in Libia ove ha lavorava come saldatore e infine di essere giunto in Italia il 2 gennaio 2022 dopo due tentativi di traversata falliti;
ritenuto, infine, che il ricorrente ha concluso la sua audizione affermando di temere in caso di rientro nel Paese d'origine di essere ucciso dai ribelli;
ritenuto che
nel corso dell'audizione svoltasi nel corso del presente giudizio il ricorrente ha confermato i tratti salienti della sua vicenda personale ed ha riferito a proposito ella sua attività lavorativa svolta a Taranto ove risiede da due anni;
ritenuto che
il ricorrente non ha in concreto individuato alcun agente persecutore, tra quelli indicati dall'art. 5 del D. Lgs. 251/07 come responsabili delle persecuzioni o del danno grave limitandosi a riferire genericamente della presenza di ribelli, peraltro riferendo fatti risalenti al 2019 e non più attuali e privi del presupposto indefettibile dell'effettività; ritenuto, altresì, che il ricorrente non ha neppure spiegato in maniera plausibile le ragioni per le quali aveva deciso di lasciare il suo paese piuttosto che trasferirsi in altre regioni del
Senegal e, dunque anche per tale ragione, ai sensi dell'art. 32, comma 1 lett. b ter), del D,.
Lgs 25/2008, non si ravvisano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale;
ritenuto conclusivamente che le dichiarazioni rese dal ricorrente non valgono a delineare un rischio effettivo, in caso di rimpatrio di subire un danno grave, rilevante ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs 251/07;
ritenuto che
il decreto interministeriale del 7.5.2024, reso ai sensi dell'art. 2 bis del D. Lgs
25/2008, annovera il Senegal tra i paesi d'origine sicuri e del resto il ricorrente non ha dedotto o allegato alcun rischio di subire un danno grave in caso di rimpatrio;
ritenuto, altresì, che in ragione di quanto sin qui osservato non si ravvisano i presupposti per ritenere che il ricorrente possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche ovvero di condizioni sociali o personali ovvero di essere vittima di tortura e pertanto non sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale ai sensi dell'art. 32, 3 comma, del D. Lgs
25/2008; ritenuto, per converso che devono positivamente valutarsi le circostanze e fatti ulteriori riguardanti le attività di integrazione sociale svolte dal ricorrente dopo il suo arrivo in Italia
e che assumono rilievo in forza della previsione di cui all'art.19 comma 1.1. del D. Lgs
286/98 nella sua formulazione vigente al momento della formulazione della domanda di protezione ( 2022) secondo cui: “Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, …. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.» e ancora: “Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Controparte_1
trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della
per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un Controparte_1
permesso di soggiorno per protezione speciale.»; ritenuto, pertanto, che deve considerarsi l'avvio di un proficuo percorso di inserimento sociale, dimostrato dallo svolgimento di un'attività lavorativa contrattualizzata come bracciante agricolo presso l'azienda “AZ.AGR. ANTONIO TARULLI S.R.L. SOCIETA'
AGRICOLA” (cfr. all. n. 2 e 3) nonché il possesso di un contratto di apprendistato professionalizzante decorrente dal 02.05.2024 al 30.04.2027 e relative buste paga da maggio
2024 ad ottobre 2024 (cfr. all. n. 4); ritenuto che il ricorrente ha , altresì, depositato le certificazioni uniche dei redditi conseguiti nel 2023 ; ritenuto che nessun profilo ostativo è stato evidenziato dal Pubblico Ministero mentre i certificati penali acquisiti evidenziano l'assenza di pregiudizi penali e carichi pendenti ad ulteriore riprova di una condotta di vita rispettosa dei principi del paese ospitante;
ritenuto, pertanto, che un eventuale rimpatrio del ricorrente in Senegal dopo un percorso di integrazione sociale, dopo tre anni dal suo arrivo in Italia e a distanza di sei anni dalla sua partenza dal Paese d'origine, e con buone prospettive lavorative nel territorio dello Stato, rappresenterebbe un sicuro pregiudizio della vita privata del ricorrente, che attualmente si svolge pienamente nel territorio nazionale, la cui tutela contro possibili interferenze è garantita dall'art. 8 della CEDU;
ritenuto, pertanto, che si ravvisano i presupposti per riconoscere al ricorrente il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per “protezione speciale” ai sensi dell'art. 19, comma
1.2 , del D. Lgs 286/98 come modificato dal D.L. 130/2020;
ritenuto che
stante l'accoglimento parziale della domanda a seguito dell'applicazione di una norma di legge intervenuta nel corso del giudizio si ravvisano i presupposti per disporre la integrale compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Rigetta la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria;
riconosce il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso per “protezione speciale” ai sensi dell'art. 19, comma 1.2 , del D. Lgs 286/98 come modificato dal D.L. 130/2020; nulla sulle spese.
Così deciso, nella camera di consiglio del 24 marzo 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Calogero D. Cammarata Gabriella Canto