Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00592/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00339/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 339 del 2025, proposto da
AL UA, rappresentato e difeso dall'avvocata Ludovica UA, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Unione dei Comuni del versante ionico, non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tar Calabria, I, 29 gennaio 2024, n. 145;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 il dott. NI IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con sentenza n. 145 del 29 gennaio 2024, questo Tribunale, in accoglimento del ricorso promosso, con il patrocinio dell’odierno ricorrente, dal Comune di Badolato, ha, fra l’altro, condannato l’Unione dei Comuni del versante ionico, resistente, “ al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore distrattario del Comune ricorrente che liquida in euro 2.000,00, oltre accessori di legge ”;
- la sentenza risulta notificata alla amministrazione in data 30 gennaio 2024;
- con il ricorso oggi in esame, il ricorrente, dedotto l’inadempimento della amministrazione intimata, ha agito per l’ottemperanza della riferita sentenza, per ottenere il pagamento dell’importo liquidato in proprio favore, quale difensore antistatario, a titolo di spese legali;
- l’amministrazione, pur ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita;
Ritenuto che:
- l’intimata amministrazione deve eseguire compiutamente la sentenza, nei sensi indicati, entro il termine di trenta giorni dalla notifica, a cura di parte ricorrente, della presente decisione;
- per quanto concerne la ulteriore domanda di condanna ex art. 114, co.4, lett. e) c.p.a., deve riconoscersene l’ammissibilità anche nelle ipotesi, come quella in esame, in cui l’ottemperanza concerne sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro (cfr. dapprima Cons. Stato, Ad. Plen., 25giugno 2014 n. 15 e di seguito l’art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a. per come novellato dal comma 781 dell’art. 1 l n. 208 del 2015); non sussistendo iniquità o altre cause ostative, può essere riconosciuta e determinata nella misura degli interessi legali la somma che l’amministrazione dovrà corrispondere in favore della parte ricorrente a titolo di penalità di mora, per ogni mese (o frazione di mese), e ciò – stante il carattere sanzionatorio dell’istituto – in aggiunta agli interessi legali dovuti “ ex lege ” o disposti nella medesima condanna; tale ulteriore importo dovrà essere corrisposto a far data dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella presente sentenza di ottemperanza (cfr. art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a.), e sino all’adempimento spontaneo da parte del Ministero o, in mancanza, sino alla data dell’insediamento del Commissario ad acta ;
- in caso di inutile decorso del termine di cui sopra, è nominato sin d’ora, quale Commissario ad acta , il Prefetto della Provincia di Catanzaro, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dello stesso Ufficio, affinché, entro sessanta giorni dalla comunicazione - a cura di parte ricorrente - dell’ulteriore inottemperanza dell’amministrazione, provveda, in via sostitutiva, a dare esecuzione alla pronuncia compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio;
- compensi e spese per l’eventuale attività commissariale restano posti a carico dell’amministrazione inadempiente, in quanto compresi per legge nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale: infatti, la disposizione di cui all’art.5 -sexies , ottavo comma, della legge n. 89/2001, come introdotta dall’art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro ( ex plurimis , T.A.R. Calabria, sez. I, 24 aprile 2025, n. 757; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 9 maggio 2025, n. 1499);
- le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
- ordina all’Unione dei Comuni del versante ionico di ottemperare alla sentenza in epigrafe indicata, nei sensi di cui in motivazione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione a cura di parte ricorrente della presente decisione;
- determina nella misura degli interessi legali l’ulteriore somma che l’amministrazione dovrà corrispondere in favore della parte ricorrente a titolo di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., per ogni mese (o frazione di mese) nei termini indicati in parte motiva;
- nomina sin d’ora, per il caso di protratta inottemperanza della p.a., quale Commissario ad acta , il Prefetto della Provincia di Catanzaro, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dello stesso Ufficio, che provvederà su istanza di parte ed in caso di inutile decorso del termine a dare esecuzione alla sentenza nei successivi ulteriori sessanta giorni;
- condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente, che vengono liquidate in complessivi euro 828,00, oltre spese generali ed accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
DO DR, Presidente
NI IC, Referendario, Estensore
Cristiano De Giovanni, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI IC | DO DR |
IL SEGRETARIO