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Sentenza 11 marzo 2024
Sentenza 11 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/03/2024, n. 10206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10206 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LL RE IN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/07/2023 della CORTE di APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIAEMANUELA GUERRA che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Udito il difensore avv.to Palumbo il quale ha chiesto l'accoglimento dei motivi. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Torino, con sentenza in data 14 luglio 2023, in parziale riforma della pronuncia del G.I.P. del Tribunale di Torino datata 16-9-2022, riduceva la pena inflitta a LA GA SA in ordine ai delitti di rapina aggravata e lesioni personali aggravate allo stesso contestate ad anni 7, mesi 4 di reclusione ed C 3.166,66 di multa. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso il difensore dell'imputato, avv.to Palumbo deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - erronea applicazione di legge processuale penale con riferimento agli artt. 192 e 533 cod.proc.pen., contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. sulla ritenuta responsabilità del ricorrente per i reati di rapina e lesioni;
mancanza di motivazione ed omessa valutazione di prova decisiva costituita dalla relazione del RIS sugli Penale Sent. Sez. 2 Num. 10206 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 13/02/2024 accertamenti biologici effettuati sulla Fiat Panda utilizzata dagli autori dei fatti;
si contestava ta gravità, concordanza e precisione degli indizi esponendo che il riconoscimento della OL era soltanto in termini di verosimiglianza stante che il rapinatore aveva agito a volto coperto;
quanto alla Fiat Panda l'individuazione della stessa quale mezzo utilizzato per la commissione della rapina era congetturale, in ogni caso il LA GA non aveva partecipato al furto della stessa;
in relazione alla Fiat 500 si esponeva che nulla poteva fare affermare che la stessa e la Panda procedessero insieme in occasione della consumazione della rapina e che l'intestazione della auto a IN ZI, moglie del genero dell'imputato, doveva ritenersi privo di concreto rilievo e forza probatoria;
quanto ai contatti tra il ricorrente e GN TO, ritenuto basista della rapina, era una mera supposizione il sopralluogo del giorno precedente i fatti presso l'abitazione dei LE ed, inoltre, doveva farsi applicazione dei principi introdotti con il D.L. 132/2021 in tema di elementi probatori desumibili dai dati di traffico telefonico acquisiti antecedentemente l'introduzione dell'autorizzazione del P.M. che debbono essere validati da adeguati elementi di riscontro nel caso di specie assenti e che la corte di appello non aveva evidenziato;
anche il contenuto delle intercettazioni era stato travisato;
l'incontro del 31 ottobre 2020 tra GN ed il ricorrente pur essendo avvenuto aveva oggetto ignoto e l'esito della perquisizione aveva permesso di trovare in possesso del ricorrente una medaglietta sottratta a OL UD a distanza di mesi dal fatto a seguito della cessione da parte del GN di tali oggetti che il ricorrente aveva soltanto ricettato;
- erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 99 quarto comma cod.pen. e difetto di motivazione quanto alla mancata esclusione della recidiva reiterata, essendo omessa una attenta analisi dei precedenti penali;
-difetto di motivazione quanto alla omessa concessione delle attenuanti generiche non potendo essere valutati nuovamente i precedenti penali già considerati ai fini della recidiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è proposto per motivi non deducibili in sede di giudizio di legittimità ed anche puramente reiterativi e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero, quanto a tutte le circostanze dedotte nel primo motivo va ricordato come in tema di sindacato del vizio della motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Rv. 203428); esame nel caso di specie esattamente compiuto dai giudici di merito con valutazioni complete e del tutto prive delle lamentate illogicità ed a fronte delle quali il ricorrente insiste in una interpretazione alternativa dei fatti non deducibile nella presente sede di legittimità. 2 I giudici di merito, con valutazione conforme, hanno sottolin.eato tutti gli elementi probatori sussistenti a carico del ricorrente che la corte di appello con valutazione esente dalle lamentate censure ha analiticamente riportato alle pagine 10 e seguenti della pronuncia impugnata, sottolineando, in particolare, la valenza assai significativa dell'incontro tra il GN, basista della rapina, ed il ricorrente, il contenuto di conversazioni intercettate tra i due, l'utilizzo di una vettura noleggiata da una parente del LA GA per il compimento del fatto, ed ancora l'esito della perquisizione presso il ricorrente che permetteva di rinvenire in possesso dello stesso proprio uno degli oggetti sottratti alle vittime del fatto di reato. Trattasi di una congerie di dati indiziari e probatori del tutto convergenti che appaiono interpretati nell'ambito della valutazione discrezionale del giudice di merito in assenza di qualsiasi violazione di legge ed altresì esposti senza incorrente in illogicità tanto più manifeste. 1.1 Quanto alla doglianza pure contenuta nel primo motivo e relativa alla erronea applicazione delle regole dettate in tema di valutazione dei tabulati telefonici, i plurimi elementi indicati a pagina 15 devono fare ritenere puntualmente operato dalla corte di appello il giudizio di ricerca dei riscontri;
al proposito occorre rammentare come in tema di acquisizione dei dati esterni del traffico telefonico e telematico, l'art. 1, comma 1-bis, d.l. 30 settembre 2021, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2021, n. 178, ha disposto, in deroga al principio del "tempus regit actum", che i tabulati acquisiti prima dell'entrata in vigore del predetto decreto legge possono essere utilizzati a carico dell'imputato "solo unitamente ad altri elementi di prova" (Sez. 5, n. 38213 del 15/09/2022, Rv. 283875 - 01); nel caso in esame i tabulati sulla base dei quali si è concluso che GN e LA GA il giorno precedente della rapina avevano compiuto un sopralluogo presso la villa di proprietà delle vittime, sono stati ritenuti riscontrati da molteplici altri elementi già esposti ( il rinvenimento della refurtiva etc.) così che il giudizio della corte di appello anche sul punto appare esente da censure. Pertanto, le censure riproposte con il primo motivo, vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla Corte di merito la quale, con motivazione logica, priva di aporie e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva. E non avendo il ricorrente evidenziato incongruità, carenze o contraddittorietà motivazionali, la censura, essendo incentrata tutta su una nuova ed alternativa rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, va dichiarata inammissibile. 2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso posto che con le specifiche osservazioni svolte a p.16 il giudice di appello ha sottolineato come la reiterazione dell'illecito denoti la particolare pericolosità del ricorrente abitualmente dedito alla consumazione di gravi delitti contro il patrimonio;
anche la negazione delle attenuanti generiche è esente da censure avendo la corte fatto riferimento al negativo contegno processuale ed alla personalità del ricorrente con valutazione esente da vizi. Né sussiste la duplicazione di elementi analoghi poiché, ai fini della recidiva, il giudizio sui precedenti e sulla gravità dei fatti commessi appare 3 IL P ESIDENTE Serdio Bitrani effettuato ai fini della pericolosità dell'imputato mentre la negativa personalità è elemento autonomamente valutabile ai fini della negazione delle generiche. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 13 febbraio 2024 IL CONSIGLIERE EST. GN AR ' i,"(Aitill l
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIAEMANUELA GUERRA che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Udito il difensore avv.to Palumbo il quale ha chiesto l'accoglimento dei motivi. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Torino, con sentenza in data 14 luglio 2023, in parziale riforma della pronuncia del G.I.P. del Tribunale di Torino datata 16-9-2022, riduceva la pena inflitta a LA GA SA in ordine ai delitti di rapina aggravata e lesioni personali aggravate allo stesso contestate ad anni 7, mesi 4 di reclusione ed C 3.166,66 di multa. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso il difensore dell'imputato, avv.to Palumbo deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - erronea applicazione di legge processuale penale con riferimento agli artt. 192 e 533 cod.proc.pen., contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. sulla ritenuta responsabilità del ricorrente per i reati di rapina e lesioni;
mancanza di motivazione ed omessa valutazione di prova decisiva costituita dalla relazione del RIS sugli Penale Sent. Sez. 2 Num. 10206 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 13/02/2024 accertamenti biologici effettuati sulla Fiat Panda utilizzata dagli autori dei fatti;
si contestava ta gravità, concordanza e precisione degli indizi esponendo che il riconoscimento della OL era soltanto in termini di verosimiglianza stante che il rapinatore aveva agito a volto coperto;
quanto alla Fiat Panda l'individuazione della stessa quale mezzo utilizzato per la commissione della rapina era congetturale, in ogni caso il LA GA non aveva partecipato al furto della stessa;
in relazione alla Fiat 500 si esponeva che nulla poteva fare affermare che la stessa e la Panda procedessero insieme in occasione della consumazione della rapina e che l'intestazione della auto a IN ZI, moglie del genero dell'imputato, doveva ritenersi privo di concreto rilievo e forza probatoria;
quanto ai contatti tra il ricorrente e GN TO, ritenuto basista della rapina, era una mera supposizione il sopralluogo del giorno precedente i fatti presso l'abitazione dei LE ed, inoltre, doveva farsi applicazione dei principi introdotti con il D.L. 132/2021 in tema di elementi probatori desumibili dai dati di traffico telefonico acquisiti antecedentemente l'introduzione dell'autorizzazione del P.M. che debbono essere validati da adeguati elementi di riscontro nel caso di specie assenti e che la corte di appello non aveva evidenziato;
anche il contenuto delle intercettazioni era stato travisato;
l'incontro del 31 ottobre 2020 tra GN ed il ricorrente pur essendo avvenuto aveva oggetto ignoto e l'esito della perquisizione aveva permesso di trovare in possesso del ricorrente una medaglietta sottratta a OL UD a distanza di mesi dal fatto a seguito della cessione da parte del GN di tali oggetti che il ricorrente aveva soltanto ricettato;
- erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 99 quarto comma cod.pen. e difetto di motivazione quanto alla mancata esclusione della recidiva reiterata, essendo omessa una attenta analisi dei precedenti penali;
-difetto di motivazione quanto alla omessa concessione delle attenuanti generiche non potendo essere valutati nuovamente i precedenti penali già considerati ai fini della recidiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è proposto per motivi non deducibili in sede di giudizio di legittimità ed anche puramente reiterativi e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero, quanto a tutte le circostanze dedotte nel primo motivo va ricordato come in tema di sindacato del vizio della motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Rv. 203428); esame nel caso di specie esattamente compiuto dai giudici di merito con valutazioni complete e del tutto prive delle lamentate illogicità ed a fronte delle quali il ricorrente insiste in una interpretazione alternativa dei fatti non deducibile nella presente sede di legittimità. 2 I giudici di merito, con valutazione conforme, hanno sottolin.eato tutti gli elementi probatori sussistenti a carico del ricorrente che la corte di appello con valutazione esente dalle lamentate censure ha analiticamente riportato alle pagine 10 e seguenti della pronuncia impugnata, sottolineando, in particolare, la valenza assai significativa dell'incontro tra il GN, basista della rapina, ed il ricorrente, il contenuto di conversazioni intercettate tra i due, l'utilizzo di una vettura noleggiata da una parente del LA GA per il compimento del fatto, ed ancora l'esito della perquisizione presso il ricorrente che permetteva di rinvenire in possesso dello stesso proprio uno degli oggetti sottratti alle vittime del fatto di reato. Trattasi di una congerie di dati indiziari e probatori del tutto convergenti che appaiono interpretati nell'ambito della valutazione discrezionale del giudice di merito in assenza di qualsiasi violazione di legge ed altresì esposti senza incorrente in illogicità tanto più manifeste. 1.1 Quanto alla doglianza pure contenuta nel primo motivo e relativa alla erronea applicazione delle regole dettate in tema di valutazione dei tabulati telefonici, i plurimi elementi indicati a pagina 15 devono fare ritenere puntualmente operato dalla corte di appello il giudizio di ricerca dei riscontri;
al proposito occorre rammentare come in tema di acquisizione dei dati esterni del traffico telefonico e telematico, l'art. 1, comma 1-bis, d.l. 30 settembre 2021, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2021, n. 178, ha disposto, in deroga al principio del "tempus regit actum", che i tabulati acquisiti prima dell'entrata in vigore del predetto decreto legge possono essere utilizzati a carico dell'imputato "solo unitamente ad altri elementi di prova" (Sez. 5, n. 38213 del 15/09/2022, Rv. 283875 - 01); nel caso in esame i tabulati sulla base dei quali si è concluso che GN e LA GA il giorno precedente della rapina avevano compiuto un sopralluogo presso la villa di proprietà delle vittime, sono stati ritenuti riscontrati da molteplici altri elementi già esposti ( il rinvenimento della refurtiva etc.) così che il giudizio della corte di appello anche sul punto appare esente da censure. Pertanto, le censure riproposte con il primo motivo, vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla Corte di merito la quale, con motivazione logica, priva di aporie e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva. E non avendo il ricorrente evidenziato incongruità, carenze o contraddittorietà motivazionali, la censura, essendo incentrata tutta su una nuova ed alternativa rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, va dichiarata inammissibile. 2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso posto che con le specifiche osservazioni svolte a p.16 il giudice di appello ha sottolineato come la reiterazione dell'illecito denoti la particolare pericolosità del ricorrente abitualmente dedito alla consumazione di gravi delitti contro il patrimonio;
anche la negazione delle attenuanti generiche è esente da censure avendo la corte fatto riferimento al negativo contegno processuale ed alla personalità del ricorrente con valutazione esente da vizi. Né sussiste la duplicazione di elementi analoghi poiché, ai fini della recidiva, il giudizio sui precedenti e sulla gravità dei fatti commessi appare 3 IL P ESIDENTE Serdio Bitrani effettuato ai fini della pericolosità dell'imputato mentre la negativa personalità è elemento autonomamente valutabile ai fini della negazione delle generiche. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 13 febbraio 2024 IL CONSIGLIERE EST. GN AR ' i,"(Aitill l