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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 17/09/2025, n. 1946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1946 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
N. 6588/2025 R.G.V.G.
OGGETTO:
SEPARAZIONE CONSENSUALE
E DIVORZIO CONGIUNTO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Quinta Sezione Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
DOTT. ERNESTO D'AMICO PRESIDENTE – RELATORE
DOTT.SSA ANTONELLA GUERRA GIUDICE
DOTT. MASSIMO VACCARI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di primo grado iscritta al N. 6588/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto
SEPARAZIONE CONSENSUALE E DIVORZIO CONGIUNTO, promossa con ricorso congiunto da:
, nata a [...] il [...], Parte_1 nato a [...] il [...], Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Nicolò Maria VALLINI VACCARI del Foro di
Verona e dall'Avv. Carlotta FRASSONI del Foro di Verona, come da mandato difensivo in atti, presso lo studio dei quali eleggono domicilio.
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
Le parti hanno confermato le conclusioni di cui al ricorso introduttivo.
Conclusioni del Pubblico Ministero: “Visto, nulla si oppone”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473-bis. 49 c.p.c. da loro personalmente sottoscritto, hanno chiesto che sia pronunciata sentenza di separazione personale alle condizioni da loro concordate e riportate nel ricorso. Le parti hanno chiesto, altresì, che, una volta decorso il termine previsto per legge e passata in giudicato la sentenza di
1 separazione, sia pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio alle condizioni da loro concordate e riportate nel ricorso.
Alla data di deposito del ricorso risulta in atti la presenza di prole minorenne e per essa le parti hanno trovato un'intesa relativa alle condizioni educative, morali e patrimoniali.
Le condizioni di separazione devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime, tenuto conto che garantiscono alla prole il diritto ad una bigenitorialità piena ed effettiva, nonché il sostegno morale e materiale da parte di entrambi i genitori.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, del collocamento e delle visite del genitore non collocatario, ai sensi dell'art. 473-bis. 4 c.p.c., non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto dei minori in quanto manifestamente superfluo.
In merito alla situazione economica di ciascun coniuge, emergente dalla documentazione dimessa, la determinazione delle parti può essere condivisa, in quanto risulta equa e non in contrasto con norme imperative.
Sussistono, quindi, i presupposti per la pronuncia di separazione e l'omologa alle condizioni di cui al ricorso depositato in data 23/05/2025.
La decisione sulle spese di lite va riservata alla sentenza definitiva.
La causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore in relazione all'ulteriore domanda di scioglimento del matrimonio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) omologa la separazione dei coniugi e lle Parte_1 Parte_2 condizioni di cui al ricorso da intendersi qui trascritte e recepite;
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
San Pietro in Cariano (VR) (Registro Atti di Matrimonio n.
4 - parte I - anno 2013), perché proceda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
3) provvede come da separata ordinanza sull'ulteriore corso del giudizio.
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 11/09/2025
Il Presidente
Ernesto d'Amico
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