TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 20/03/2026, n. 1944
TAR
Sentenza 20 marzo 2026

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  • Accolto
    Mancata esecuzione della sentenza passata in giudicato

    Il Tribunale ha accertato che la sentenza ottemperanda era stata ritualmente notificata e che era decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, senza che fosse allegata prova dell'adempimento.

  • Accolto
    Pagamento del beneficio economico

    Il Tribunale ha ordinato all'amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, erogando il controvalore pecuniario con gli interessi legali, anche in caso di decorso del termine per la fruizione del beneficio, imputando la condotta omissiva all'amministrazione.

  • Accolto
    Nomina di un commissario ad acta

    Il Tribunale ha nominato un Dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, affinché provveda all'allocazione della somma in bilancio e all'espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa, precisando che l'esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 20/03/2026, n. 1944
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 1944
    Data del deposito : 20 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo