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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 29/04/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 652/2024.
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Natalino Sapone Consigliere
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di reclamo a liquidazione giudiziale iscritta al n. 652/2024 R.G. e vertente tra
(C.F. Parte_1
), in persona del suo l.r.p.t. e qui di seguito anche solo “ ”, con l'avv. P.IVA_1 Pt_1
GIUSEPPE D'OTTAVIO (C.F. CodiceFiscale_1
Email_1
-reclamante- nei confronti di
Controparte_1
, in persona del suo Curatore p.t. e qui di seguito anche
[...] solo ”, contumace;
Controparte_2
C.F.-P.I. , in persona Parte_2 P.IVA_2 del suo l.r.p.t. e qui di seguito anche solo “ , con l'avv. ANNA Parte_2
GIUDICI (C.F. CodiceFiscale_2 Email_2
-reclamate-
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OGGETTO: reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale del
Tribunale di Reggio Calabria n. 23/2024, pubblicata e comunicata in data 28.11.2024, nonché emessa all'esito del proc. n. 21-1/2024 R.G.P.U..
* * *
Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza del 28.04.2025.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con ricorso del 24.04.2024 la parte creditrice ha adito il Parte_2
Tribunale di Reggio Calabria per chiedere l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della , instaurando il giudizio di prime cure (proc. n. 21- Pt_1
1/2024 R.G.P.U.) e ivi rappresentando che:
(A) essa vantava un credito, scaduto e non pagato (pur a seguito di procedure in executivis), nei confronti di tale società in virtù di titoli giudiziali [sentenza del Tribunale di Roma n.
2631/18 (in esito al giudizio n. 13240/2015 R.G.) e sentenza della Corte d'Appello di Roma
n. 1729/2020 (in esito al giudizio di appello n. 2762/2018 R.G.)];
(B) sussistevano nel caso di specie tutti i presupposti ex art. 121 C.C.I.I., in quanto la era una società commerciale che non possedeva congiuntamente i requisiti di cui Pt_1 all'art. 2, comma I, lett. d), C.C.I.I. e che versava in evidente stato di insolvenza ex art. 2, comma I, lett. b), C.C.I.I. [come evincibile dall'infruttuosità dei numerosi tentativi di esecuzione da essa esperiti];
(C) ricorreva inoltre la competenza territoriale del Tribunale adito, avendo la debitrice sede legale in Reggio Calabria.
I.1.2.- Con provvedimento del 13.05.2024 il Tribunale adito ha poi fissato l'udienza di convocazione delle parti, disponendo nelle more l'acquisizione, a cura della Cancelleria, dei documenti relativi al debitore, ex art. 367 CCII, dal Registro delle imprese, dall'Agenzia delle
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CP_ Entrate e dall'INPS (documenti poi ricevuti nelle date del 13.05.2024 – dal -, del
20.05.2024 – dall'Agenzia delle Entrate – e del 4.06.2024 – dall'INPS).
I.1.3.- Con memoria del 3.09.2024 si è poi costituita la , contestando le avverse Pt_1 richieste e in particolare eccependo l'“insussistenza dello stato di decozione” in virtù del consolidato orientamento giurisprudenziale in ordine all'insolvenza delle società già in liquidazione e dell'attivo emergente dai bilanci relativi all'ultimo triennio e dalla situazione patrimoniale al 31.12.2023.
I.1.4.- All'esito del 1° grado è stata poi emessa la sentenza qui gravata (n. 23/2024 del
28/11/2024), nella quale il Tribunale di prime cure, ritenuti sussistenti i presupposti di legge, ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della , assumendo le relative Pt_1
statuizioni.
I.2.1.- Avverso tale sentenza, con ricorso depositato il 17.12.2024 e incardinante l'odierno giudizio di reclamo (n. 652/2024 R.G.), la ha proposto reclamo ex art. 51 CCII, Pt_1
eccependo l'insussistenza del ravvisato stato di insolvenza e altresì formulando istanza di sospensione ex art. 52 C.C.I.I..
I.2.2.- Con comparsa del 24.01.2025 si è poi costituita anche in questa fase la parte contestando le avverse prospettazioni e in particolare evidenziando Parte_2
la sussistenza del presupposto ex art. 2, comma I, lett. b), C.C.I.I., nonché l'infondatezza dell'avversa richiesta di sospensiva.
I.2.3.- Non si è invece costituita, pur a fronte di rituale notifica, la Controparte_2
, conseguentemente dichiarata contumace (cfr. decreto del 29.-30.01.2025).
[...]
I.2.4.- Con il medesimo provvedimento è stata altresì rigettata la richiesta di sospensione ex art. 52 C.C.I.I., confermandosi, per il prosieguo nel merito, l'udienza del 24.03.2025.
I.2.5.- In seguito a tale ultima udienza la procedura è stata poi rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del 28.04.2025, all'esito della quale, con provvedimento ex art. 51, comma XI, C.C.I.I., il procedimento è stato definitivamente assegnato a sentenza.
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Ante omnia, occorre precisare che:
(1) l'Ufficio di Procura risulta essere stato regolarmente informato della pendenza del giudizio e posto in condizione di sviluppare l'attività ritenuta eventualmente opportuna (cfr. i
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visti del 20.01.2025 e del 20.03.2025), come necessario e altresì sufficiente ai fini dell'art. 71
c.p.c., a nulla rilevando l'intervento a tutte le udienze (v., ex multis, Cass. civ., 02/10/2013, n.
22567);
(2) l'odierno thema decidendum è da ritenersi fisiologicamente delimitato ai soli profili di doglianza fatti valere dalla parte reclamante - atteso che, come noto, “il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento” (oggi liquidazione giudiziale) “deve” “contenere
l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione e la relative conclusioni” (cfr. l'attuale art. 51, comma II, lett. c), C.C.I.I.), con la conseguenza che
“l'ambito dell'impugnazione resta circoscritto alle sole questioni tempestivamente dedotte dal reclamante” e che “il devoluto resta”, pertanto, “quello definito dal reclamo” [cfr., ex multis,
Cass. civ., 17/07/2023, n. 20534; Cass. civ., 04/10/2022, n. 28789; Cass. civ., 3/11/2021, n.
31531; Cass. civ., 11/03/2019, n. 6978] – nonché alla sola verifica, al momento della pronuncia del Tribunale di prime cure, del ricorrere dei presupposti della declaratoria ex art. 121 C.C.I.I., atteso che “nel giudizio di reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento assumono rilievo esclusivamente i fatti esistenti al momento della decisione”, in quanto “la pronuncia di revoca del fallimento” (oggi liquidazione giudiziale), “cui il reclamo tende”,
“presuppone l'acquisizione della prova che non sussistevano i presupposti per l'apertura della procedura alla stregua della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne aperta” (cfr., da ultimo, Cass. civ., 27/06/2023, n. 18310, nonché, ex multis, Cass. n.
6978/2019, cit.; Cass. civ., 28/06/2017, n. 16180; Cass. civ., 11/02/2011, n. 3479).
IV.- Svolte tali precisazioni preliminari, nel merito il reclamo è da disattendersi, con conseguente conferma della declaratoria di liquidazione giudiziale pronunciata in 1° grado e qui contestata.
IV.1.- Oggetto di contestazione, in particolare e come detto, è specificamente il presupposto dello “stato di insolvenza” - risultando invece pacifico, nonché chiaramente emergente per tabulas, l'ulteriore presupposto per la declaratoria di cui all'art. 121 C.C.I.I. [i.e. il requisito dimensionale ex art. 2, comma I, lett. d), C.C.I.I., emergendo invero dai documenti in atti dati superiori alle soglie di cui alla predetta disposizione (cfr. pag. 2, punto F), della sentenza di 1° grado] e risultando ogni ulteriore questione proposta in prime cure fisiologicamente estranea all'ambito dell'impugnazione [v. supra, sub III., punto (2)] e dunque non più scrutinabile.
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IV.2.- Venendo dunque allo specifico profilo controverso, costituito dallo “stato di insolvenza” e dunque allo “stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni” (ex art. 2, comma I, lett. b), C.C.I.I.), giova rilevare che il Tribunale di prime cure ne ha qui ravvisato la sussistenza sulla scorta di quanto chiaramente emergente per tabulas e in particolare sottolineando che, nel caso di specie e “a fronte della debitoria maturata dalla società verso gli istanti, nonché degli altri debiti emersi incidentalmente nell'istruttoria … espletata” (fra cui una debitoria erariale di oltre € 100.000,00), l'“attivo patrimoniale”, “essendo “costituito” per “la quasi totalità” “da immobilizzazioni immateriali” “e da crediti”, evidentemente risultava “di dubbia consistenza” e “di incerto realizzo” [cfr. pagg. 2-3, punto H), della sentenza di prime cure].
V.- Conclusione, quest'ultima, che la parte reclamante ha poi qui contestato, in particolare invocando:
(A) la giurisprudenza in tema di declaratoria di insolvenza delle società già in liquidazione e la rilevanza, con riguardo a queste ultime, del solo sbilancio c.d. patrimoniale;
(B) la composizione del proprio debito (perlopiù nei confronti di Agenzia delle Entrate e
INPS); (C) la possibilità per la società, per abbattere il debito tributario, di aderire a
“rottamazioni” e dilazioni di pagamento;
(D) la possibilità poi di soddisfare i debiti verso i privati sulla scorta del credito, di rilevante valore (€ 194.000,00 circa), appostato in bilancio e sicuramente sufficiente a soddisfarli.
Tali complessivi argomenti, come qui di seguito scrutinati [v. infra, sub V.1.-V.4.], risultano tutti evidentemente da disattendere.
V.1.- Quanto al profilo indicato supra, sub V., punto (A), è invero pacifico e si è già diffusamente rammentato [tanto nel decreto ex art. 52 C.C.I.I. (cfr. spec. pag. 3, 1° cpv., del provvedimento del 29.-30.01.2025), quanto in prime cure (cfr. spec. i richiami giurisprudenziali a pag. 2 a pag. 3, 1° cpv., della sentenza reclamata)] che:
(a) non v'è dubbio che possa e debba procedersi alla valutazione dello stato di insolvenza
(già ex art. 5 L.F., oggi ai sensi dell'art. 2, comma I, lett. b), C.C.I.I.) pur nel caso di società sia già in liquidazione [essendo contra legem e “sprovvisto di un puntuale, corrispondente fondamento normativo” ritenere che “la liquidazione civilistica impedirebbe che si dichiari il fallimento” (ovvero l'attuale dichiarazione ex art. 121 C.C.I.I.)], pur risultando in tal caso
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propriamente necessario verificare esclusivamente l'idoneità degli elementi attivi del patrimonio sociale ad assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali [e ciò considerando che, “durante la liquidazione, la società continua ad esistere come centro di imputazione di rapporti giuridici, ma con sostituzione dello scopo liquidatorio a quello lucrativo” - “non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato”, bensì avendo come “obiettivo” quello “di estinguere le passività dell'ente trasformando in denaro il patrimonio aziendale”, “così da ripartire poi, tra i soci, l'eventuale residuo attivo” (cfr., ex multis, Cass. civ., 17/10/2022, n. 30435; Cass. civ., 31/03/2022, n. 10516; Cass. civ.,
10/12/2020, n. 28193; Cass. civ., 10/07/2018, n. 18137)];
(b) ciò tuttavia evidentemente non esclude, ma, al contrario, implica la necessità di procedere, in tal caso, a una verifica puntuale della concretezza e attualità dei predetti elementi attivi
[atteso che “la valutazione dello stato di insolvenza” “di società in liquidazione” invero “non può prescindere dalla valutazione della concretezza ed attualità di tali elementi” (in quanto
“l'attivo” “deve essere” appunto “valutato secondo concretezza, al di là cioè dei valori astratti delle rimanenze risultanti nelle scritture contabili dell'imprenditore”, poiché “la difficoltà di pronta liquidazione dell'attivo può rilevare in quanto sintomatica di un risultato di realizzo inferiore rispetto a quello contabilizzato dal debitore, così finendo per esprimere valori oggettivamente inidonei a soddisfare integralmente la massa creditoria”) e che, pertanto e in definitiva, ove “l'attivo” “non sia immediatamente monetizzabile”, ciò evidentemente “impon[e] il fallimento” (oggi declaratoria ex art. 121 C.C.I.I.) della società in liquidazione: cfr. ancora Cass. n. 30435/2022, cit.; Cass. n. 10516/2022, cit.; Cass. n.
28193/2020, cit.; Cass. n. 18137/2018, cit.];
(c) a tali principi risulta essersi qui rigorosamente attenuto il Tribunale di prime cure, avendo proceduto, come necessario, a una valutazione improntata a concretezza ed attualità, sottolineando, all'esito della stessa e del tutto condivisibilmente, che l'attivo esposto non risultava evidentemente né “di pronta liquidazione”, né “immediatamente monetizzabile” [in quanto composto, per quasi l'80% (per € 528.031,2 rispetto a un totale di € 668.866,17 – con importo totale peraltro poi ulteriormente composto, in sostanza, solo da ratei attivi, per €
46.186,96, e dal patrimonio netto, costituito da perdite portate a nuovo, per altri €
51.373,70) e per come evidenziato già in prime cure nonché evincibile dal più recente documento contabile in atti (cfr. stato patrimoniale al 31.12.2023), da immobilizzazioni
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immateriali (per € 353.426,79) e da crediti (per ulteriori € 174.604,41), e dunque elementi patrimoniali intangibili (e.g. “concessioni e licenze” e “lancio prodotti”, nonché “brevetti” – per € 204.066,64 – e “crediti in contenzioso” – per € 162.000,00) e ontologicamente connotati da un realizzo incerto e comunque non immediato (immediata e agevole monetizzazione evidentemente non prospettabile né per beni immateriali e IPRs – attesa la loro valutazione estremamente problematica, il progressivo decremento di utilità residua e i limiti e le difficoltà, anche legali, di circolazione e trasmissione -, né per i crediti in contenzioso – considerando l'ontologica aleatorietà, nell'an, nel tempus e nel quantum, di una tale categoria, peraltro nettamente incrementatasi dal 2021 al 2022, passando da € 3.032,00 ad addirittura € 162.365,00, e rimasta poi sostanzialmente inalterata dal 2022 al 2023, trattandosi dunque di somma via via aumentata e, pur se da tempo dovuto, mai realizzata)] e pertanto, ricorrendone i presupposti, ha correttamente provveduto alla doverosa dichiarazione, qui da ribadirsi e insuscettibile di rimeditazione, di cui all'art. 121 C.C.I.I..
V.2.- Dichiarazione, quest'ultima, qui poi evidentemente non meritevole di riforma alcuna neanche sulla scorta del rilievo indicato supra, sub V., punto (B).
E infatti, ferma la precipua rilevanza, nel caso qui in esame, della valutazione di
“concretezza” e “attualità” dell'attivo (cfr. Cass. n. 28193/2020, cit.), occorre osservare che nel caso di specie anche la debitoria, lungi dallo smentire, valga invero a ulteriormente corroborare l'effettiva sussistenza dei presupposti per la declaratoria di liquidazione giudiziale.
In tal senso, infatti, depongono sia il suo costante incremento [chiaramente emergente per tabulas (registrandosi al 31.12.2020 un passivo di € 545.804,00, al 31.12.2021 di €
554.779,00, al 31.12.2022 di € 599.927,00, al 31.12.2023 di € 658.641,62) e denotante un progressivo deterioramento delle condizioni societarie], sia il protratto inadempimento di debiti, non contestati, pur se di non rilevante entità [attestandosi intorno a soli € 30.000,00 tanto quello della creditrice istante (risalente al 2018 e avente un quantum complessivo, peraltro a seguito del mancato adempimento e di plurime procedure in executivis attivate fin dal 2020, di € 33.430,04: cfr. pagg.
2-3 del ricorso ex art. 37, comma II, C.C.I.I. del
24.04.2024), quanto la debitoria contributiva (pari a € 30.661,83maturata per cartelle non pagate fin dal 2011: cfr. la nota INPS ex art. 367 C.C.I.I. del 4.06.2024), da ciò evincendosi che la società debitrice fosse “incapace di operare versamenti, anche parziali, al fine di
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estinguere il credito”, “di appena” € 30.000,00, “fatto valere” ex adverso, non disponendo pertanto di risorse sufficienti per compiutamente attendere neanche allo scopo liquidatorio (v.
Cass. civ., 3/04/2019, n. 9297, nonché Cass. n. 30435/2022, cit.; Cass. n. 10516/2022, cit.;
Cass. n. 28193/2020, cit.; Cass. n. 18137/2018, cit.)], sia, infine e soprattutto, l'ingente debitoria tributaria [registrandosi un debitum per circa € 155.000,00 – e in particolare di €
154.553,90: cfr. la nota ADE ex art. 367 C.C.I.I. del 20.05.2024 -, e dunque un importo di gran lunga superiore a quello di cui la società, al netto di immobilizzazioni immateriali, crediti in contestazione e patrimonio netto, poteva concretamente disporre – v. supra, nonché stato patrimoniale al 31.12.2023] – debitoria, quest'ultima, ovviamente poi non solo confliggente con il presupposto ex art. 2, comma I, lett. b), C.C.I.I., ma al contrario ex se integrante, come noto, “indice sicuro” della sua sussistenza (cfr. Cass. civ., Sez. un.,
13/03/2001, n. 115).
V.3.- Quanto poi all'evocata possibilità di far fronte a tale debitoria mediante l'adesione a eventuali “rottamazioni” o ipotetiche dilazioni di pagamento [v. supra, sub V., punto (C)], è evidente che anche un siffatto argomento è da integralmente disattendere, in quanto:
(a) meramente astratto e congetturale, considerando, come già evidenziato nel decreto ex art. 52 C.C.I.I. (cfr. spec. pag. 2 del provvedimento del 29.-30.01.2025), che non risulta essere stata invero né richiesta, né avviata alcuna rateizzazione e che pertanto l'evenienza teoricamente prospettata, non confortata da alcuna evidenza documentale o specifica contestualizzazione, risulta meramente ipotetica e non giustificante alcuna dilazione nella pronuncia ex art. 121 C.C.I.I. [in quanto non “sussiste alcun diritto del debitore”, “nel corso del procedimento per la dichiarazione di fallimento” (oggi liquidazione giudiziale), “di ottenere il differimento della trattazione per poter procedere alla definizione della propria posizione debitoria” mediante procedure “di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione”, considerando le inderogabili e imperative esigenze “di tutela degli interessi pubblicistici al soddisfacimento dei quali la procedura fallimentare è volta”
(cfr. Cass. n. 18310/2023, cit.)];
(b) fondato su un'evenienza comunque irrilevante, poiché evidentemente non già in essere al
“momento in cui doveva valutarsi lo stato di insolvenza” – da valutarsi, come già rammentato, solo e soltanto in base alla “situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne aperta”
[v. supra, sub III., punto (2)], essendo pacifico che anche “nel giudizio di reclamo contro la
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sentenza dichiarativa di fallimento” o di liquidazione giudiziale – volto a dimostrare che “non sussistevano i presupposti per l'apertura della procedura alla stregua della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne aperta” - “non” “assumono rilievo” i fatti
“sopravvenuti”, ma “esclusivamente i fatti esistenti al momento della decisione”, atteso che
“lo stato di insolvenza costituisce un presupposto fattuale di carattere storico (oltre che giuridico)” da “valutare al momento dell'apertura della procedura concorsuale”, non potendosi pertanto tener conto di circostanze future (qui peraltro meramente ipotetiche e mai realizzatesi neanche in seguito – v. supra, sub (a)) o di “operazioni non” già “efficaci”
[persino se suscettibili di operare ex tunc, non trattandosi, pur in tal caso, di “fatti esistenti”,
i.e. di “elementi”, “concreti ed attuali”, “del patrimonio dell'impresa” presenti al momento della verifica dell'insolvenza e dunque valutabili al fine di stabilire l'idoneità o meno dell'attivo ad “assicurare”, “nella già rimarcata prospettiva liquidatoria”, “l'integrale soddisfacimento dei creditori” (v. spec. Cass. n. 18137/2018, cit., e Cass. n. 18310/2023, cit., nonché Cass. n. 6978/2019, cit.; Cass. n. 16180/2017, cit.; Cass. n. 3479/2011, cit.)];
(c) non corroborato, infine e come pur “necessario” (essendo evidente che un tale impegno transattivo implicherebbe in ogni caso oneri e costi - al più ridimensionati, ma non certo elisi), da alcuna “dimostrazione” “dell'esistenza di …. fonti di liquidità” “tali” da “far fronte al pagamento occorrente per procedere alla” prospettata “rottamazione dei carichi” (cfr. Cass.
n. 18310/2023, cit.) – fonti qui né dimostrate, né invero anche solo allegate o desumibili dagli elementi in atti [cfr. ancora lo stato patrimoniale al 31.12.2023, evidenziante, a fronte di una debitoria erariale di quasi € 155.000,00 e al di là di voci di incerto e non immediato realizzo,
“disponibilità liquide” inferiori a € 17.000,00 e “denaro e valori in cassa” per € 405,32].
V.4.- Venendo, infine, alla prospettata sufficienza dei crediti appostati in bilancio, in ragione dell'astratto “valore” ivi esposto, a soddisfare la debitoria [v. supra, sub V., punto (D)], esso, al di là del quantum indicato in bilancio [invero pari a € 174.604,41 (cfr. pag. 1 dello stato patrimoniale al 31.12.2023) e non già a € 194.000,00 (come pur indicato a pag. 5 del reclamo)], è senz'altro da disattendere, considerando che:
(a) come già innanzi rammentato [v. supra, sub V.1., punto (b)], occorreva qui verificare non già “i valori astratti” “risultanti nelle scritture contabili dell'imprenditore”, ma la concreta e attuale idoneità degli elementi attivi del patrimonio sociale ad assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali [idoneità, quest'ultima, da pacificamente escludersi nel
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caso di attivo non immediatamente monetizzabile o di non pronta liquidazione, trattandosi chiaramente, in tal caso, di “valori oggettivamente inidonei a soddisfare integralmente la massa creditoria” [cfr. Cass. n. 30435/2022, cit.; Cass. n. 10516/2022, cit.; Cass. n.
28193/2020, cit.; Cass. n. 18137/2018, cit.] - con valutazione concreta e attuale evidentemente ancor più necessaria, poi, proprio per le posizioni creditorie, la cui effettività economica, come noto, dipende non già dall'astratta spettanza, ma dalla concreta realizzabilità, essendo evidente che la mera titolarità di una ragione creditoria, pur ove corroborata da titolo esecutivo, di per sé non implichi, né assicuri, l'effettiva disponibilità di corrispondenti risorse liquide [venendo invece in rilievo a tal riguardo la concreta “incassabilità” del credito, ex se condizionata da molteplici circostanze – e.g. la concreta solvibilità del debitore, l'immediata esigibilità e la certa riscuotibilità delle somme prospettate];
(b) nel caso di specie è pacifico che tale concreta realizzabilità, e dunque il carattere di pronta e certa liquidazione di tutte le poste creditorie esposte, non sia stato congruamente dimostrato, emergendo invero dagli atti di causa chiari elementi di segno contrario
[trattandosi di voce di bilancio invero composta, per la quasi totalità, da “crediti in contenzioso” (€ 162.000,00 rispetto a crediti totali di € 174.604,41, e dunque per quasi il
95%), e dunque da importi connotatati non solo da non immediata esigibilità (“oltre 12 mesi”), bensì, come già evidenziato (v. supra, sub V.1., punto (c)), da ontologica aleatorietà
(nel tempus e nel quantum, nonché nello stesso an) e nel caso di specie altresì nettamente incrementatisi dal 2021 al 2022 (passando da € 3.032,00 ad addirittura € 162.365,00) e rimasti poi sostanzialmente inalterati dal 2022 al 2023 (atteso il minimo scarto fra € 162.365,00 e €
162.000,00), tutto ciò evidentemente confliggendo con qualsivoglia possibilità di ritenere l'importo creditorio ivi esposto di certo e subitaneo realizzo e addirittura “immediatamente monetizzabile”(cfr. ancora Cass. n. 30435/2022, cit.].
VI.- Considerata, pertanto, la globale non accoglibilità delle censure fatte valere dalla società impugnante con riguardo allo stato di insolvenza ex art. 2, comma I, lett. b), C.C.I.I. [v. supra, sub V.-V.4.], occorre evidentemente ribadire, come detto [v. supra, sub IV.] e come da dispositivo che segue, il rigetto del reclamo e la conseguente conferma della sentenza ex art. 121 C.C.I.I. emessa in prime cure.
VII.- Venendo, infine, al regolamento delle spese di lite, cui provvedersi solo in relazione al presente grado di giudizio [cfr., da ultimo, Cass. civ., 19/12/2024, n. 33412; Cass. civ.,
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14/10/2024, n. 26623; Cass. civ., 13/06/2024, n. 16526] e rispetto alle quali nulla va disposto in relazione alla [attesa la reiezione del gravame e la Controparte_2 contumacia di tale parte, non avendo quindi essa “espletato alcuna attività processuale” e dunque non avendo “sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Cass. n. 16174 del 2018;
Cass. n. 17432 del 2011)” (v., ex multis, Cass. civ., 15/05/2019, n. 12897)], esse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo avendo riguardo:
(1) alle disposizioni del D.M. 55/2014 e ss.mm. (tenendo altresì conto del D.M. 147/2022, da ultimo intervenuto);
(2) ai parametri di cui alla tabella n. 12 (e ciò ai sensi dell'art. 4, comma 10 sexies, del D.M.
55/2014, come introdotto dal menzionato D.M. 147/2022 e qui ratione temporis applicabile);
(3) al valore della domanda, indeterminabile [non venendo qui in rilievo “l'entità del passivo”
e “la delimitazione quantitativa del dissesto, riservata al subprocedimento di verificazione” - cfr. Cass. civ., Sez. un., 24/07/2007, n. 16300 e Cass. civ., 12/05/2014, n. 10277] e di non eccessiva complessità;
(4) alla necessità di procedere agli adeguamenti che si rendono opportuni, a norma dell'art. 4, comma I, D.M. 55/2014, in ragione del carattere strettamente documentale della vertenza, del limitato numero di attività svolte e del non eccessivo numero e grado di complessità e specificità delle questioni di fatto e di diritto trattate, tutto ciò complessivamente giustificando la mancata applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento.
VII.1.- Trattandosi, poi, di gravame proposto dopo il 30 gennaio 2013 (cfr. art. 1, commi 18 e
561, della Legge n. 228 del 2012), occorre dare atto, come in dispositivo, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, c. 1 quater, T.U.S.G. [cfr. Cass. civ.,
Sez. un., 20/02/2020, n. 4315].
VII.2.- Non ricorrendo poi gli estremi della “mala fede” o della “colpa grave” della parte soccombente [non essendo a tal riguardo sufficiente la mera prospettazione di tesi giuridiche poi non accolte dalla Corte (v. Cass. civ., 30/06/2010, n. 15629) e non sussistendo un utilizzo distorsivo dello “strumento” processuale (cfr. Cass. civ., 18/11/2019, n. 29812), né la formulazione di “tesi” addirittura “abnorm[i]” (cfr. Cass. civ., 5/05/2003, n. 6796)], né della
“mala fede” del suo legale rappresentante [presupposto, giova osservare, qui espressamente previsto e più restrittivo rispetto ai “motivi gravi” di cui all'art. 94 c.p.c. - non risultando in ogni caso qui integrata una così “macroscopica infondatezza del gravame” tale da “rende[re]
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palese l'assenza di normale prudenza nella sua proposizione” e idonea a giustificare l'applicazione di tale disposizione (cfr., a contrario, Corte App. Milano, 3/02/2022, in Leggi
d'Italia.it)], alcuna ulteriore statuizione in punto di spese è poi da emettersi ai sensi dell'art. 51, comma XV, 1° e 2° parte, C.C.I.I..
VIII.- Alla luce, infine, dell'art. 51, comma XII, C.C.I.I., nella formulazione qui ratione temporis vigente (antecedente al d.lgs. 136/2024, c.d. Correttivo-ter o Correttivo 2024), occorre altresì mandare alla Cancelleria per gli adempimenti (di notifica e pubblicitari della presente pronuncia) ivi previsti.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 652/2024
R.G., avente ad oggetto reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale del Tribunale di Reggio Calabria n. 23/2024, pubblicata e comunicata in data 28.11.2024 ed emessa a definizione del proc. n. 21-1/2024 R.G.P.U., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) RIGETTA il reclamo e per l'effetto CONFERMA la sentenza gravata;
2) CONDANNA la società reclamante ( ) alla refusione delle spese del presente Pt_1
grado in favore della reclamata qui costituitasi ( , spese Parte_2 liquidate in € 4.996,00, oltre R.S.F. al 15% e oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge;
3) NULLA per le spese della , rimasta contumace;
Controparte_2
4) DÀ ATTO, con riguardo alla reclamante, della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002;
5) DISPONE, ex art. 51, comma XII, C.C.I.I., che la presente sentenza venga notificata alle parti, a cura della Cancelleria e in via telematica;
6) DISPONE, sempre ex art. 51, comma XII, C.C.I.I., che la presente sentenza venga pubblicata e iscritta nel Registro delle Imprese territorialmente competente.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 29 aprile 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
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CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Natalino Sapone Consigliere
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di reclamo a liquidazione giudiziale iscritta al n. 652/2024 R.G. e vertente tra
(C.F. Parte_1
), in persona del suo l.r.p.t. e qui di seguito anche solo “ ”, con l'avv. P.IVA_1 Pt_1
GIUSEPPE D'OTTAVIO (C.F. CodiceFiscale_1
Email_1
-reclamante- nei confronti di
Controparte_1
, in persona del suo Curatore p.t. e qui di seguito anche
[...] solo ”, contumace;
Controparte_2
C.F.-P.I. , in persona Parte_2 P.IVA_2 del suo l.r.p.t. e qui di seguito anche solo “ , con l'avv. ANNA Parte_2
GIUDICI (C.F. CodiceFiscale_2 Email_2
-reclamate-
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OGGETTO: reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale del
Tribunale di Reggio Calabria n. 23/2024, pubblicata e comunicata in data 28.11.2024, nonché emessa all'esito del proc. n. 21-1/2024 R.G.P.U..
* * *
Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza del 28.04.2025.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con ricorso del 24.04.2024 la parte creditrice ha adito il Parte_2
Tribunale di Reggio Calabria per chiedere l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della , instaurando il giudizio di prime cure (proc. n. 21- Pt_1
1/2024 R.G.P.U.) e ivi rappresentando che:
(A) essa vantava un credito, scaduto e non pagato (pur a seguito di procedure in executivis), nei confronti di tale società in virtù di titoli giudiziali [sentenza del Tribunale di Roma n.
2631/18 (in esito al giudizio n. 13240/2015 R.G.) e sentenza della Corte d'Appello di Roma
n. 1729/2020 (in esito al giudizio di appello n. 2762/2018 R.G.)];
(B) sussistevano nel caso di specie tutti i presupposti ex art. 121 C.C.I.I., in quanto la era una società commerciale che non possedeva congiuntamente i requisiti di cui Pt_1 all'art. 2, comma I, lett. d), C.C.I.I. e che versava in evidente stato di insolvenza ex art. 2, comma I, lett. b), C.C.I.I. [come evincibile dall'infruttuosità dei numerosi tentativi di esecuzione da essa esperiti];
(C) ricorreva inoltre la competenza territoriale del Tribunale adito, avendo la debitrice sede legale in Reggio Calabria.
I.1.2.- Con provvedimento del 13.05.2024 il Tribunale adito ha poi fissato l'udienza di convocazione delle parti, disponendo nelle more l'acquisizione, a cura della Cancelleria, dei documenti relativi al debitore, ex art. 367 CCII, dal Registro delle imprese, dall'Agenzia delle
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CP_ Entrate e dall'INPS (documenti poi ricevuti nelle date del 13.05.2024 – dal -, del
20.05.2024 – dall'Agenzia delle Entrate – e del 4.06.2024 – dall'INPS).
I.1.3.- Con memoria del 3.09.2024 si è poi costituita la , contestando le avverse Pt_1 richieste e in particolare eccependo l'“insussistenza dello stato di decozione” in virtù del consolidato orientamento giurisprudenziale in ordine all'insolvenza delle società già in liquidazione e dell'attivo emergente dai bilanci relativi all'ultimo triennio e dalla situazione patrimoniale al 31.12.2023.
I.1.4.- All'esito del 1° grado è stata poi emessa la sentenza qui gravata (n. 23/2024 del
28/11/2024), nella quale il Tribunale di prime cure, ritenuti sussistenti i presupposti di legge, ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della , assumendo le relative Pt_1
statuizioni.
I.2.1.- Avverso tale sentenza, con ricorso depositato il 17.12.2024 e incardinante l'odierno giudizio di reclamo (n. 652/2024 R.G.), la ha proposto reclamo ex art. 51 CCII, Pt_1
eccependo l'insussistenza del ravvisato stato di insolvenza e altresì formulando istanza di sospensione ex art. 52 C.C.I.I..
I.2.2.- Con comparsa del 24.01.2025 si è poi costituita anche in questa fase la parte contestando le avverse prospettazioni e in particolare evidenziando Parte_2
la sussistenza del presupposto ex art. 2, comma I, lett. b), C.C.I.I., nonché l'infondatezza dell'avversa richiesta di sospensiva.
I.2.3.- Non si è invece costituita, pur a fronte di rituale notifica, la Controparte_2
, conseguentemente dichiarata contumace (cfr. decreto del 29.-30.01.2025).
[...]
I.2.4.- Con il medesimo provvedimento è stata altresì rigettata la richiesta di sospensione ex art. 52 C.C.I.I., confermandosi, per il prosieguo nel merito, l'udienza del 24.03.2025.
I.2.5.- In seguito a tale ultima udienza la procedura è stata poi rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del 28.04.2025, all'esito della quale, con provvedimento ex art. 51, comma XI, C.C.I.I., il procedimento è stato definitivamente assegnato a sentenza.
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Ante omnia, occorre precisare che:
(1) l'Ufficio di Procura risulta essere stato regolarmente informato della pendenza del giudizio e posto in condizione di sviluppare l'attività ritenuta eventualmente opportuna (cfr. i
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visti del 20.01.2025 e del 20.03.2025), come necessario e altresì sufficiente ai fini dell'art. 71
c.p.c., a nulla rilevando l'intervento a tutte le udienze (v., ex multis, Cass. civ., 02/10/2013, n.
22567);
(2) l'odierno thema decidendum è da ritenersi fisiologicamente delimitato ai soli profili di doglianza fatti valere dalla parte reclamante - atteso che, come noto, “il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento” (oggi liquidazione giudiziale) “deve” “contenere
l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione e la relative conclusioni” (cfr. l'attuale art. 51, comma II, lett. c), C.C.I.I.), con la conseguenza che
“l'ambito dell'impugnazione resta circoscritto alle sole questioni tempestivamente dedotte dal reclamante” e che “il devoluto resta”, pertanto, “quello definito dal reclamo” [cfr., ex multis,
Cass. civ., 17/07/2023, n. 20534; Cass. civ., 04/10/2022, n. 28789; Cass. civ., 3/11/2021, n.
31531; Cass. civ., 11/03/2019, n. 6978] – nonché alla sola verifica, al momento della pronuncia del Tribunale di prime cure, del ricorrere dei presupposti della declaratoria ex art. 121 C.C.I.I., atteso che “nel giudizio di reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento assumono rilievo esclusivamente i fatti esistenti al momento della decisione”, in quanto “la pronuncia di revoca del fallimento” (oggi liquidazione giudiziale), “cui il reclamo tende”,
“presuppone l'acquisizione della prova che non sussistevano i presupposti per l'apertura della procedura alla stregua della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne aperta” (cfr., da ultimo, Cass. civ., 27/06/2023, n. 18310, nonché, ex multis, Cass. n.
6978/2019, cit.; Cass. civ., 28/06/2017, n. 16180; Cass. civ., 11/02/2011, n. 3479).
IV.- Svolte tali precisazioni preliminari, nel merito il reclamo è da disattendersi, con conseguente conferma della declaratoria di liquidazione giudiziale pronunciata in 1° grado e qui contestata.
IV.1.- Oggetto di contestazione, in particolare e come detto, è specificamente il presupposto dello “stato di insolvenza” - risultando invece pacifico, nonché chiaramente emergente per tabulas, l'ulteriore presupposto per la declaratoria di cui all'art. 121 C.C.I.I. [i.e. il requisito dimensionale ex art. 2, comma I, lett. d), C.C.I.I., emergendo invero dai documenti in atti dati superiori alle soglie di cui alla predetta disposizione (cfr. pag. 2, punto F), della sentenza di 1° grado] e risultando ogni ulteriore questione proposta in prime cure fisiologicamente estranea all'ambito dell'impugnazione [v. supra, sub III., punto (2)] e dunque non più scrutinabile.
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IV.2.- Venendo dunque allo specifico profilo controverso, costituito dallo “stato di insolvenza” e dunque allo “stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni” (ex art. 2, comma I, lett. b), C.C.I.I.), giova rilevare che il Tribunale di prime cure ne ha qui ravvisato la sussistenza sulla scorta di quanto chiaramente emergente per tabulas e in particolare sottolineando che, nel caso di specie e “a fronte della debitoria maturata dalla società verso gli istanti, nonché degli altri debiti emersi incidentalmente nell'istruttoria … espletata” (fra cui una debitoria erariale di oltre € 100.000,00), l'“attivo patrimoniale”, “essendo “costituito” per “la quasi totalità” “da immobilizzazioni immateriali” “e da crediti”, evidentemente risultava “di dubbia consistenza” e “di incerto realizzo” [cfr. pagg. 2-3, punto H), della sentenza di prime cure].
V.- Conclusione, quest'ultima, che la parte reclamante ha poi qui contestato, in particolare invocando:
(A) la giurisprudenza in tema di declaratoria di insolvenza delle società già in liquidazione e la rilevanza, con riguardo a queste ultime, del solo sbilancio c.d. patrimoniale;
(B) la composizione del proprio debito (perlopiù nei confronti di Agenzia delle Entrate e
INPS); (C) la possibilità per la società, per abbattere il debito tributario, di aderire a
“rottamazioni” e dilazioni di pagamento;
(D) la possibilità poi di soddisfare i debiti verso i privati sulla scorta del credito, di rilevante valore (€ 194.000,00 circa), appostato in bilancio e sicuramente sufficiente a soddisfarli.
Tali complessivi argomenti, come qui di seguito scrutinati [v. infra, sub V.1.-V.4.], risultano tutti evidentemente da disattendere.
V.1.- Quanto al profilo indicato supra, sub V., punto (A), è invero pacifico e si è già diffusamente rammentato [tanto nel decreto ex art. 52 C.C.I.I. (cfr. spec. pag. 3, 1° cpv., del provvedimento del 29.-30.01.2025), quanto in prime cure (cfr. spec. i richiami giurisprudenziali a pag. 2 a pag. 3, 1° cpv., della sentenza reclamata)] che:
(a) non v'è dubbio che possa e debba procedersi alla valutazione dello stato di insolvenza
(già ex art. 5 L.F., oggi ai sensi dell'art. 2, comma I, lett. b), C.C.I.I.) pur nel caso di società sia già in liquidazione [essendo contra legem e “sprovvisto di un puntuale, corrispondente fondamento normativo” ritenere che “la liquidazione civilistica impedirebbe che si dichiari il fallimento” (ovvero l'attuale dichiarazione ex art. 121 C.C.I.I.)], pur risultando in tal caso
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propriamente necessario verificare esclusivamente l'idoneità degli elementi attivi del patrimonio sociale ad assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali [e ciò considerando che, “durante la liquidazione, la società continua ad esistere come centro di imputazione di rapporti giuridici, ma con sostituzione dello scopo liquidatorio a quello lucrativo” - “non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato”, bensì avendo come “obiettivo” quello “di estinguere le passività dell'ente trasformando in denaro il patrimonio aziendale”, “così da ripartire poi, tra i soci, l'eventuale residuo attivo” (cfr., ex multis, Cass. civ., 17/10/2022, n. 30435; Cass. civ., 31/03/2022, n. 10516; Cass. civ.,
10/12/2020, n. 28193; Cass. civ., 10/07/2018, n. 18137)];
(b) ciò tuttavia evidentemente non esclude, ma, al contrario, implica la necessità di procedere, in tal caso, a una verifica puntuale della concretezza e attualità dei predetti elementi attivi
[atteso che “la valutazione dello stato di insolvenza” “di società in liquidazione” invero “non può prescindere dalla valutazione della concretezza ed attualità di tali elementi” (in quanto
“l'attivo” “deve essere” appunto “valutato secondo concretezza, al di là cioè dei valori astratti delle rimanenze risultanti nelle scritture contabili dell'imprenditore”, poiché “la difficoltà di pronta liquidazione dell'attivo può rilevare in quanto sintomatica di un risultato di realizzo inferiore rispetto a quello contabilizzato dal debitore, così finendo per esprimere valori oggettivamente inidonei a soddisfare integralmente la massa creditoria”) e che, pertanto e in definitiva, ove “l'attivo” “non sia immediatamente monetizzabile”, ciò evidentemente “impon[e] il fallimento” (oggi declaratoria ex art. 121 C.C.I.I.) della società in liquidazione: cfr. ancora Cass. n. 30435/2022, cit.; Cass. n. 10516/2022, cit.; Cass. n.
28193/2020, cit.; Cass. n. 18137/2018, cit.];
(c) a tali principi risulta essersi qui rigorosamente attenuto il Tribunale di prime cure, avendo proceduto, come necessario, a una valutazione improntata a concretezza ed attualità, sottolineando, all'esito della stessa e del tutto condivisibilmente, che l'attivo esposto non risultava evidentemente né “di pronta liquidazione”, né “immediatamente monetizzabile” [in quanto composto, per quasi l'80% (per € 528.031,2 rispetto a un totale di € 668.866,17 – con importo totale peraltro poi ulteriormente composto, in sostanza, solo da ratei attivi, per €
46.186,96, e dal patrimonio netto, costituito da perdite portate a nuovo, per altri €
51.373,70) e per come evidenziato già in prime cure nonché evincibile dal più recente documento contabile in atti (cfr. stato patrimoniale al 31.12.2023), da immobilizzazioni
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immateriali (per € 353.426,79) e da crediti (per ulteriori € 174.604,41), e dunque elementi patrimoniali intangibili (e.g. “concessioni e licenze” e “lancio prodotti”, nonché “brevetti” – per € 204.066,64 – e “crediti in contenzioso” – per € 162.000,00) e ontologicamente connotati da un realizzo incerto e comunque non immediato (immediata e agevole monetizzazione evidentemente non prospettabile né per beni immateriali e IPRs – attesa la loro valutazione estremamente problematica, il progressivo decremento di utilità residua e i limiti e le difficoltà, anche legali, di circolazione e trasmissione -, né per i crediti in contenzioso – considerando l'ontologica aleatorietà, nell'an, nel tempus e nel quantum, di una tale categoria, peraltro nettamente incrementatasi dal 2021 al 2022, passando da € 3.032,00 ad addirittura € 162.365,00, e rimasta poi sostanzialmente inalterata dal 2022 al 2023, trattandosi dunque di somma via via aumentata e, pur se da tempo dovuto, mai realizzata)] e pertanto, ricorrendone i presupposti, ha correttamente provveduto alla doverosa dichiarazione, qui da ribadirsi e insuscettibile di rimeditazione, di cui all'art. 121 C.C.I.I..
V.2.- Dichiarazione, quest'ultima, qui poi evidentemente non meritevole di riforma alcuna neanche sulla scorta del rilievo indicato supra, sub V., punto (B).
E infatti, ferma la precipua rilevanza, nel caso qui in esame, della valutazione di
“concretezza” e “attualità” dell'attivo (cfr. Cass. n. 28193/2020, cit.), occorre osservare che nel caso di specie anche la debitoria, lungi dallo smentire, valga invero a ulteriormente corroborare l'effettiva sussistenza dei presupposti per la declaratoria di liquidazione giudiziale.
In tal senso, infatti, depongono sia il suo costante incremento [chiaramente emergente per tabulas (registrandosi al 31.12.2020 un passivo di € 545.804,00, al 31.12.2021 di €
554.779,00, al 31.12.2022 di € 599.927,00, al 31.12.2023 di € 658.641,62) e denotante un progressivo deterioramento delle condizioni societarie], sia il protratto inadempimento di debiti, non contestati, pur se di non rilevante entità [attestandosi intorno a soli € 30.000,00 tanto quello della creditrice istante (risalente al 2018 e avente un quantum complessivo, peraltro a seguito del mancato adempimento e di plurime procedure in executivis attivate fin dal 2020, di € 33.430,04: cfr. pagg.
2-3 del ricorso ex art. 37, comma II, C.C.I.I. del
24.04.2024), quanto la debitoria contributiva (pari a € 30.661,83maturata per cartelle non pagate fin dal 2011: cfr. la nota INPS ex art. 367 C.C.I.I. del 4.06.2024), da ciò evincendosi che la società debitrice fosse “incapace di operare versamenti, anche parziali, al fine di
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estinguere il credito”, “di appena” € 30.000,00, “fatto valere” ex adverso, non disponendo pertanto di risorse sufficienti per compiutamente attendere neanche allo scopo liquidatorio (v.
Cass. civ., 3/04/2019, n. 9297, nonché Cass. n. 30435/2022, cit.; Cass. n. 10516/2022, cit.;
Cass. n. 28193/2020, cit.; Cass. n. 18137/2018, cit.)], sia, infine e soprattutto, l'ingente debitoria tributaria [registrandosi un debitum per circa € 155.000,00 – e in particolare di €
154.553,90: cfr. la nota ADE ex art. 367 C.C.I.I. del 20.05.2024 -, e dunque un importo di gran lunga superiore a quello di cui la società, al netto di immobilizzazioni immateriali, crediti in contestazione e patrimonio netto, poteva concretamente disporre – v. supra, nonché stato patrimoniale al 31.12.2023] – debitoria, quest'ultima, ovviamente poi non solo confliggente con il presupposto ex art. 2, comma I, lett. b), C.C.I.I., ma al contrario ex se integrante, come noto, “indice sicuro” della sua sussistenza (cfr. Cass. civ., Sez. un.,
13/03/2001, n. 115).
V.3.- Quanto poi all'evocata possibilità di far fronte a tale debitoria mediante l'adesione a eventuali “rottamazioni” o ipotetiche dilazioni di pagamento [v. supra, sub V., punto (C)], è evidente che anche un siffatto argomento è da integralmente disattendere, in quanto:
(a) meramente astratto e congetturale, considerando, come già evidenziato nel decreto ex art. 52 C.C.I.I. (cfr. spec. pag. 2 del provvedimento del 29.-30.01.2025), che non risulta essere stata invero né richiesta, né avviata alcuna rateizzazione e che pertanto l'evenienza teoricamente prospettata, non confortata da alcuna evidenza documentale o specifica contestualizzazione, risulta meramente ipotetica e non giustificante alcuna dilazione nella pronuncia ex art. 121 C.C.I.I. [in quanto non “sussiste alcun diritto del debitore”, “nel corso del procedimento per la dichiarazione di fallimento” (oggi liquidazione giudiziale), “di ottenere il differimento della trattazione per poter procedere alla definizione della propria posizione debitoria” mediante procedure “di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione”, considerando le inderogabili e imperative esigenze “di tutela degli interessi pubblicistici al soddisfacimento dei quali la procedura fallimentare è volta”
(cfr. Cass. n. 18310/2023, cit.)];
(b) fondato su un'evenienza comunque irrilevante, poiché evidentemente non già in essere al
“momento in cui doveva valutarsi lo stato di insolvenza” – da valutarsi, come già rammentato, solo e soltanto in base alla “situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne aperta”
[v. supra, sub III., punto (2)], essendo pacifico che anche “nel giudizio di reclamo contro la
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sentenza dichiarativa di fallimento” o di liquidazione giudiziale – volto a dimostrare che “non sussistevano i presupposti per l'apertura della procedura alla stregua della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne aperta” - “non” “assumono rilievo” i fatti
“sopravvenuti”, ma “esclusivamente i fatti esistenti al momento della decisione”, atteso che
“lo stato di insolvenza costituisce un presupposto fattuale di carattere storico (oltre che giuridico)” da “valutare al momento dell'apertura della procedura concorsuale”, non potendosi pertanto tener conto di circostanze future (qui peraltro meramente ipotetiche e mai realizzatesi neanche in seguito – v. supra, sub (a)) o di “operazioni non” già “efficaci”
[persino se suscettibili di operare ex tunc, non trattandosi, pur in tal caso, di “fatti esistenti”,
i.e. di “elementi”, “concreti ed attuali”, “del patrimonio dell'impresa” presenti al momento della verifica dell'insolvenza e dunque valutabili al fine di stabilire l'idoneità o meno dell'attivo ad “assicurare”, “nella già rimarcata prospettiva liquidatoria”, “l'integrale soddisfacimento dei creditori” (v. spec. Cass. n. 18137/2018, cit., e Cass. n. 18310/2023, cit., nonché Cass. n. 6978/2019, cit.; Cass. n. 16180/2017, cit.; Cass. n. 3479/2011, cit.)];
(c) non corroborato, infine e come pur “necessario” (essendo evidente che un tale impegno transattivo implicherebbe in ogni caso oneri e costi - al più ridimensionati, ma non certo elisi), da alcuna “dimostrazione” “dell'esistenza di …. fonti di liquidità” “tali” da “far fronte al pagamento occorrente per procedere alla” prospettata “rottamazione dei carichi” (cfr. Cass.
n. 18310/2023, cit.) – fonti qui né dimostrate, né invero anche solo allegate o desumibili dagli elementi in atti [cfr. ancora lo stato patrimoniale al 31.12.2023, evidenziante, a fronte di una debitoria erariale di quasi € 155.000,00 e al di là di voci di incerto e non immediato realizzo,
“disponibilità liquide” inferiori a € 17.000,00 e “denaro e valori in cassa” per € 405,32].
V.4.- Venendo, infine, alla prospettata sufficienza dei crediti appostati in bilancio, in ragione dell'astratto “valore” ivi esposto, a soddisfare la debitoria [v. supra, sub V., punto (D)], esso, al di là del quantum indicato in bilancio [invero pari a € 174.604,41 (cfr. pag. 1 dello stato patrimoniale al 31.12.2023) e non già a € 194.000,00 (come pur indicato a pag. 5 del reclamo)], è senz'altro da disattendere, considerando che:
(a) come già innanzi rammentato [v. supra, sub V.1., punto (b)], occorreva qui verificare non già “i valori astratti” “risultanti nelle scritture contabili dell'imprenditore”, ma la concreta e attuale idoneità degli elementi attivi del patrimonio sociale ad assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali [idoneità, quest'ultima, da pacificamente escludersi nel
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caso di attivo non immediatamente monetizzabile o di non pronta liquidazione, trattandosi chiaramente, in tal caso, di “valori oggettivamente inidonei a soddisfare integralmente la massa creditoria” [cfr. Cass. n. 30435/2022, cit.; Cass. n. 10516/2022, cit.; Cass. n.
28193/2020, cit.; Cass. n. 18137/2018, cit.] - con valutazione concreta e attuale evidentemente ancor più necessaria, poi, proprio per le posizioni creditorie, la cui effettività economica, come noto, dipende non già dall'astratta spettanza, ma dalla concreta realizzabilità, essendo evidente che la mera titolarità di una ragione creditoria, pur ove corroborata da titolo esecutivo, di per sé non implichi, né assicuri, l'effettiva disponibilità di corrispondenti risorse liquide [venendo invece in rilievo a tal riguardo la concreta “incassabilità” del credito, ex se condizionata da molteplici circostanze – e.g. la concreta solvibilità del debitore, l'immediata esigibilità e la certa riscuotibilità delle somme prospettate];
(b) nel caso di specie è pacifico che tale concreta realizzabilità, e dunque il carattere di pronta e certa liquidazione di tutte le poste creditorie esposte, non sia stato congruamente dimostrato, emergendo invero dagli atti di causa chiari elementi di segno contrario
[trattandosi di voce di bilancio invero composta, per la quasi totalità, da “crediti in contenzioso” (€ 162.000,00 rispetto a crediti totali di € 174.604,41, e dunque per quasi il
95%), e dunque da importi connotatati non solo da non immediata esigibilità (“oltre 12 mesi”), bensì, come già evidenziato (v. supra, sub V.1., punto (c)), da ontologica aleatorietà
(nel tempus e nel quantum, nonché nello stesso an) e nel caso di specie altresì nettamente incrementatisi dal 2021 al 2022 (passando da € 3.032,00 ad addirittura € 162.365,00) e rimasti poi sostanzialmente inalterati dal 2022 al 2023 (atteso il minimo scarto fra € 162.365,00 e €
162.000,00), tutto ciò evidentemente confliggendo con qualsivoglia possibilità di ritenere l'importo creditorio ivi esposto di certo e subitaneo realizzo e addirittura “immediatamente monetizzabile”(cfr. ancora Cass. n. 30435/2022, cit.].
VI.- Considerata, pertanto, la globale non accoglibilità delle censure fatte valere dalla società impugnante con riguardo allo stato di insolvenza ex art. 2, comma I, lett. b), C.C.I.I. [v. supra, sub V.-V.4.], occorre evidentemente ribadire, come detto [v. supra, sub IV.] e come da dispositivo che segue, il rigetto del reclamo e la conseguente conferma della sentenza ex art. 121 C.C.I.I. emessa in prime cure.
VII.- Venendo, infine, al regolamento delle spese di lite, cui provvedersi solo in relazione al presente grado di giudizio [cfr., da ultimo, Cass. civ., 19/12/2024, n. 33412; Cass. civ.,
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14/10/2024, n. 26623; Cass. civ., 13/06/2024, n. 16526] e rispetto alle quali nulla va disposto in relazione alla [attesa la reiezione del gravame e la Controparte_2 contumacia di tale parte, non avendo quindi essa “espletato alcuna attività processuale” e dunque non avendo “sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Cass. n. 16174 del 2018;
Cass. n. 17432 del 2011)” (v., ex multis, Cass. civ., 15/05/2019, n. 12897)], esse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo avendo riguardo:
(1) alle disposizioni del D.M. 55/2014 e ss.mm. (tenendo altresì conto del D.M. 147/2022, da ultimo intervenuto);
(2) ai parametri di cui alla tabella n. 12 (e ciò ai sensi dell'art. 4, comma 10 sexies, del D.M.
55/2014, come introdotto dal menzionato D.M. 147/2022 e qui ratione temporis applicabile);
(3) al valore della domanda, indeterminabile [non venendo qui in rilievo “l'entità del passivo”
e “la delimitazione quantitativa del dissesto, riservata al subprocedimento di verificazione” - cfr. Cass. civ., Sez. un., 24/07/2007, n. 16300 e Cass. civ., 12/05/2014, n. 10277] e di non eccessiva complessità;
(4) alla necessità di procedere agli adeguamenti che si rendono opportuni, a norma dell'art. 4, comma I, D.M. 55/2014, in ragione del carattere strettamente documentale della vertenza, del limitato numero di attività svolte e del non eccessivo numero e grado di complessità e specificità delle questioni di fatto e di diritto trattate, tutto ciò complessivamente giustificando la mancata applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento.
VII.1.- Trattandosi, poi, di gravame proposto dopo il 30 gennaio 2013 (cfr. art. 1, commi 18 e
561, della Legge n. 228 del 2012), occorre dare atto, come in dispositivo, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, c. 1 quater, T.U.S.G. [cfr. Cass. civ.,
Sez. un., 20/02/2020, n. 4315].
VII.2.- Non ricorrendo poi gli estremi della “mala fede” o della “colpa grave” della parte soccombente [non essendo a tal riguardo sufficiente la mera prospettazione di tesi giuridiche poi non accolte dalla Corte (v. Cass. civ., 30/06/2010, n. 15629) e non sussistendo un utilizzo distorsivo dello “strumento” processuale (cfr. Cass. civ., 18/11/2019, n. 29812), né la formulazione di “tesi” addirittura “abnorm[i]” (cfr. Cass. civ., 5/05/2003, n. 6796)], né della
“mala fede” del suo legale rappresentante [presupposto, giova osservare, qui espressamente previsto e più restrittivo rispetto ai “motivi gravi” di cui all'art. 94 c.p.c. - non risultando in ogni caso qui integrata una così “macroscopica infondatezza del gravame” tale da “rende[re]
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palese l'assenza di normale prudenza nella sua proposizione” e idonea a giustificare l'applicazione di tale disposizione (cfr., a contrario, Corte App. Milano, 3/02/2022, in Leggi
d'Italia.it)], alcuna ulteriore statuizione in punto di spese è poi da emettersi ai sensi dell'art. 51, comma XV, 1° e 2° parte, C.C.I.I..
VIII.- Alla luce, infine, dell'art. 51, comma XII, C.C.I.I., nella formulazione qui ratione temporis vigente (antecedente al d.lgs. 136/2024, c.d. Correttivo-ter o Correttivo 2024), occorre altresì mandare alla Cancelleria per gli adempimenti (di notifica e pubblicitari della presente pronuncia) ivi previsti.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 652/2024
R.G., avente ad oggetto reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale del Tribunale di Reggio Calabria n. 23/2024, pubblicata e comunicata in data 28.11.2024 ed emessa a definizione del proc. n. 21-1/2024 R.G.P.U., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) RIGETTA il reclamo e per l'effetto CONFERMA la sentenza gravata;
2) CONDANNA la società reclamante ( ) alla refusione delle spese del presente Pt_1
grado in favore della reclamata qui costituitasi ( , spese Parte_2 liquidate in € 4.996,00, oltre R.S.F. al 15% e oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge;
3) NULLA per le spese della , rimasta contumace;
Controparte_2
4) DÀ ATTO, con riguardo alla reclamante, della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002;
5) DISPONE, ex art. 51, comma XII, C.C.I.I., che la presente sentenza venga notificata alle parti, a cura della Cancelleria e in via telematica;
6) DISPONE, sempre ex art. 51, comma XII, C.C.I.I., che la presente sentenza venga pubblicata e iscritta nel Registro delle Imprese territorialmente competente.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 29 aprile 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
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