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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/03/2025, n. 1431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1431 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 3490/2021
All'udienza collegiale del giorno 05/03/2025 ore 12:55
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Relatore Dott. Elena Maria Guida
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. SIMONE FRANCESCOPresente
Appellato/i
Controparte_1
Avv. LUPPINO BARBARA Avv. D'Atri in
[...]
Controparte_2
Avv.
ARVAL ITALIA SERVICE LEASE SPA
Avv.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
Antonio Perinelli
Federica d'Amato
Assistente giudiziario REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Sesta Civile
composta dai magistrati:
- Antonio Perinelli Presidente
- Raffaele Pasquale Luca Miele Consigliere
- Elena Maria Guida Giudice ausiliario est. all'udienza del 5 marzo 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3490 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
- in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1
(p.iva ) con sede legale in Roma in Via Muraccio di Rischiaro n. 41, elettivamente P.IVA_1
domiciliata in Roma in Via degli Armenti, 71/A, presso lo studio dell'avv. Francesco Simone
(c.f. – fax 06.406338 – pec: C.F._1
) che la rappresenta e difende giusta delega in atti, Email_1
-APPELLANTE
e
- (c.f. e p.iva con sede legale in Bologna, Via Controparte_1 P.IVA_2
Stalingrado 45, in persona del suo legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma,
Via Roccaporena 51, presso lo studio dell'avv. Barbara Luppino (c.f. - C.F._2
pec: – fax 06.98266214 ) che la rappresenta e Email_2
difende in virtù di procura alle liti in atti,
-APPELLATA
e
- Controparte_2
-APPELLATA CONTUMACE e
- ARVAL ITALIA SERVICE LEASE S.p.A.,
-APPELLATA CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.1. Con atto di citazione notificato in data 05.06.2021 Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza n. 650/2021 emessa dal Tribunale ordinario di
[...]
Tivoli, pubblicata in data 07.05.2021, notificata in data 10.05.2021, resa nel giudizio di primo grado dalla stessa promosso nei confronti di e di Controparte_1 CP_2
nel corso del giudizio di primo grado è stato integrato il contraddittorio nei confronti di
[...]
Arval Italia Service Lease s.p.a..
§.2. I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
Part «La società (di seguito solo , in qualità di Parte_1
Part danneggiata, ha evocato in giudizio la TO. e la CP_2 [...]
er sentirle condannare al risarcimento del danno subito in occasione Controparte_1
del sinistro verificatosi in data 15. 1.2014, allorchè, intorno alle ore 9.15, mentre l'autovettura
Mercedes Classe C tg. ET466FE, di proprietà attrice e condotta da percorreva Parte_1
la via IV Novembre (in direzione Monteflavio) nel comune di Montorio Romano, all'altezza dell'incrocio con via della Montana, era costretto a sterzare bruscamente al fine di evitare la Par collisione con l'autovettura Fiat DA tg ED631AT di proprietà Arval, noleggiata da
[...]
e condotta da che si immetteva sulla via senza rispettare il segnale di CP_2 Persona_1
Part stop;
a seguito della sterzata, la vettura di proprietà andava ad urtare contro una colonnina di cemento posta a margine della carreggiata, riportando danni materiali al veicolo per € 29.800. A supporto della domanda, ha dedotto l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura Fiat DA nella causazione del sinistro ed ha concluso per la condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni subiti, quantificati in € 32.458.60 e comprensivi del danno da fermo tecnico e dell'assistenza stragiudiziale necessaria. Si è costituita la contestando la ricostruzione dei fatti di parte attrice e Controparte_3
negando responsabilità nella condotta del conducente dell'autovettura DA;
ha contestato
Part altresì la quantificazione dei danni effettuata dalla ed ha concluso per il rigetto della
Part domanda. Non si è costituita la TO. nonostante rituale notifica e dunque CP_2
deve esserne dichiarata la contumacia. In corso di causa è stato integrato il contraddittorio con ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. formale proprietario del veicolo, sulla base delle risultanze degli atti;
tale soggetto, pur citato ritualmente non si è costituito in giudizio e dunque deve esserne dichiarata la contumacia».
§.3. L'adito Tribunale con la sentenza gravata ha così deciso: «Condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento del risarcimento del danno nella misura del 50% e dunque in un importo di € 14.900, oltre accessori come in motivazione. Spese di lite integralmente compensate».
§.4. La decisione è motivata come qui di seguito riportato.
«La domanda di parte attrice è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito indicati. Ed invero, secondo la giurisprudenza consolidata, “La presunzione di pari responsabilità nella causazione di un sinistro stradale, prevista dall'art.2054, comma 2, c.c. in caso di scontro tra veicoli, è applicabile estensivamente anche ai veicoli coinvolti nell'incidente ma rimasti estranei alla collisione, sempre che sia accertato, in concreto, l'effettivo contributo causale nella produzione dell'evento dannoso” (Cass. n.-3764/2021; conf. Cass.n.19197/2018;
n.3704/2012). Inoltre, è stato precisato che “In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art.2054, secondo comma, cod. civ., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta “ (Cass.23431/2014; cfr.
Cass.n.3193/2006 secondo cui: “In tema di scontro tra veicoli l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti non comporta, di per sé, il superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro, all'uopo occorrendo che quest'ultimo fornisca la prova liberatoria ovvero la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle della comune prudenza e di essere stato messo in condizioni di non poter fare alcunchè per evitare il sinistro”). Nella fattispecie, dalle complessive risultanze processuali può ritenersi che: 1) vi sia stata colpa del conducente della Fiat DA nel mancato tempestivo arresto dei veicolo dietro la linea dello “stop” (tale circostanza risulta provata sia dal verbale degli operanti, nel quale è indicato che il “aveva effettuato la svolta a destra immettendosi con i soli Per_1
mozzi anteriori del mezzo su via IV Novembre in direzione Roma” sia dalle dichiarazioni testimoniali del teste della cui attendibilità non vi sono ragioni per dubitare, il quale Tes_1
è stato presente ai fatti;
2) vi sia stata colpa concorrente dcl conducente dell'autoveicolo
Mercedes che, presuntivamente, ha tenuto una velocità di marcia superiore e non idonea allo stato dei luoghi, contravvenendo alle prescrizioni di cui all'art. 141 cds, non avendo tentato di arrestare il veicolo, ed andando così ad urtare con la colonnina di cemento posta al lato della carreggiata (tanto si desume non solo dalla dinamica dell'evento ma dall'entità dei danni, comunque ingenti, riportati dalla a seguito della suddetta collisione. Pertanto, in CP_4 assenza della sussistenza di una condotta assorbente rispetto all'eziologia del sinistro ed in presenza di colpa di entrambi i conducenti, può dirsi integrata la fattispecie di cui all'art. 2054 co.2 c.c.. In ordine al quantum, le contestazioni della convenuta relative all'entità ed al costo delle riparazioni effettuate sono del tutto generiche. Inoltre vi è prova dell'avvenuto pagamento da parte dell'attrice dei lavori svolti (cfr. assegno circolare e firma di quietanza). Al contrario, nulla può essere riconosciuto quale voce di danno sub specie di danno emergente, per il costo dell'attività stragiudiziale svolta, in assenza di prova, tra 1'altro, di aver effettivamente sostenuto il relativo costo (sul punto cfr. Cass. n. 6422/2017; n.9545/2017). Allo stesso modo, nulla può essere riconosciuto a titolo di danno da fermo tecnico in assenza di allegazione e prova di aver sostenuto alcun esborso, e stante la genericità delle allegazioni sul punto (nella citazione non è stato nemmeno precisato il numero dei giorni del fermo né alcun'altra circostanza utile a dare prova dei costi comunque sopportati). Al riguardo, va rilevato che i poteri istruttori o di liquidazione in via equitativa del Giudice non possono supplire a carenze allegative e probatorie della parte. Pertanto, dovendosi determinare il danno complessivamente accertato in € 29.800,00, applicata la disciplina di cui all'art. 2054 co.2 c.c.,
i convenuti, in solido tra loro, vanno condannati al pagamento del risarcimento del danno subito nella misura del 50%, e dunque in un importo di € 14.900, oltre interessi legali sulla somma annualmente rivalutata secondo indice Istat dal pagamento al saldo effettivo. Assorbita ogni diversa domanda, istanza ed eccezione. La reciproca parziale soccombenza costituisce giusto motivo per compensare integralmente le spese di lite tra le parti».
§.5. Con l'atto di appello ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: «In Parte_1 via preliminare:1) “accertare e dichiarare l'ammissibilità del presente giudizio d'appello”; in via principale, nel merito 2) “in riforma della sentenza impugnata, accertarsi e dichiararsi che
“l'incidente stradale avvenuto a Montorio Romano, all'intersezione tra Via IV Novembre e Via
Ferdinando Santi, si è verificato per colpa unica ed esclusiva del Sig. e, Persona_1
conseguentemente, condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni materiali, diretti ed indiretti, pari ad € 14.900,00, tenuto conto della liquidazione concorsuale dell'importo di € 14.900,00, operata dal Giudice di Primo Grado, nonchè del soccorso stradale pari ad € 158,60, per complessivi € 15.058,60, oltre interessi e rivalutazione monetaria a far data dalla domanda giudiziale ed il danno da ritardato pagamento che verrà determinato in via equitativa dall'Ill.ma Corte d'Appello adita;
3) Condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese, competenze ed onorari dei due gradi di giudizio, in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario;
4) In via subordinata e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda accertarsi una corresponsabilità tra il Sig.
[...] ed il Sig. nell'incidente stradale avvenuto a Montorio Romano, Pt_1 Persona_1 all'intersezione tra Via IV Novembre con colpa maggioritaria e non inferiore all'80% a carico del Sig. e, conseguentemente, condannare i convenuti, in solido tra loro, al Persona_1
pagamento dei danni materiali e del soccorso stradale ad un importo pari ad € 12.046,88, tenuto conto della liquidazione concorsuale dell'importo di € 14.900,00, operata dal Giudice di Primo Grado, oltre interessi e rivalutazione monetaria a far data dalla domanda giudiziale ed al danno da ritardato pagamento che verrà determinato in via equitativa dalla Corte
d'Appello adita;
5) Condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese, competenze ed onorari dei due gradi di giudizio, in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario».
§.6. L'appellata costituitasi con comparsa di costituzione e Controparte_1
risposta depositata in data 09.11.2021, ha resistito all'impugnazione e ne ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite. Gli appellati DI. TO. e Arval Italia Service Lease CP_2
S.p.A., pur regolarmente citati, non si sono costituiti e sono stati, pertanto, dichiarati contumaci.
§.7. All'odierna udienza sono comparsi i procuratori delle parti costituite i quali hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
§.8. L'appello non merita accoglimento.
§.8.1. Con un unico articolato motivo, denuncia sostanzialmente l'«Erronea Parte_1
ed omessa valutazione delle risultanze probatorie acquisite, vizio logico nonché illegittima, omessa, insufficiente, falsa e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, prospettato dalla parte e rilevabile d'ufficio». Ad avviso dell'appellante, il Tribunale avrebbe omesso di compiere un'approfondita analisi degli apporti probatori forniti (prova testimoniale e documentazione) idonei a dimostrare con certezza la totale responsabilità del sinistro per cui
è causa in capo al conducente della Fiat DA, «il quale, come dallo stesso dichiarato a verbale, non si è arrestato alla linea orizzontale di arresto STOP, invadendo la carreggiata con le ruote anteriori percorsa dall'attore». Di conseguenza, il primo giudice avrebbe dovuto ritenere superata la presunzione di concorso di colpa di cui al secondo comma dell'art.2054 c.c.; presunzione che, da un lato, «ha funzione meramente sussidiaria, operante solo se non sia possibile in concreto accertare le rispettive responsabilità» e che, dall'altro, si applicherebbe esclusivamente nell'ipotesi in cui si sia verificata una collisione tra veicoli. Inoltre, asserisce ancora l'appellante, il Tribunale non avrebbe tenuto conto che «gli accertamenti eseguiti dagli agenti operanti fanno piena prova, fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti ex art. 2700 c.c.». Ha concluso, quindi, affinchè fosse riconosciuta l'esclusiva responsabilità di , Persona_1 conducente l'autovettura Fiat DA, nella causazione del sinistro ovvero, in subordine, una colpa maggioritaria non inferiore all'80% in capo allo stesso conducente.
La censura non coglie nel segno.
In via pregiudiziale va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art.342
c.p.c., considerato che la norma non prescrive l'uso di formule sacramentali o predefinite per la redazione dell'atto di appello, ma richiede che dalla lettura dell'atto nel suo complesso sia possibile identificare con immediatezza quali siano le parti del provvedimento impugnato di cui si chiede la modifica, le specifiche ragioni in fatto e in diritto che stanno alla base di tale richiesta, il risultato finale che parte appellante vuole conseguire trasfuso nelle conclusioni, elementi tutti rinvenibili nello specifico atto di impugnazione, come evincibile dai motivi di seguito riportati.
Ancora in via pregiudiziale, l'esame dell'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. è assorbito dal fatto che il Collegio ha ritenuto di doversi pronunciare, non essendo apparse manifestamente infondate le argomentazioni poste a fondamento dei motivi d'appello all'esame sommario compiuto in limine litis.
Nel merito, ritiene il Collegio, che la decisione appellata sia condivisibile e che, pertanto, vada confermata in relazione all'accertamento della responsabilità concorsuale paritaria ex art. 2054, secondo comma, c.c., di entrambi i conducenti coinvolti nell'incidente per cui è causa.
In proposito è opportuno premettere che la giurisprudenza di legittimità riconosce che la presunzione di pari responsabilità nella causazione di un sinistro, prevista dall'art.2054, secondo comma, c.c. in caso di scontro tra veicoli, è applicabile estensivamente anche ai veicoli coinvolti nell'incidente ma rimasti estranei alla collisione allorquando sia accertato, in concreto,
l'effettivo contributo causale nella produzione dell'evento dannoso (cfr. in particolare Cass. 12 febbraio 2021 n.3764 con la quale la S.C. ha ritenuto corretta la statuizione del giudice di appello che aveva presunto la pari responsabilità nella produzione del danno, pur in assenza di collisione, nel contegno dei conducenti di due veicoli viaggianti in direzione reciprocamente opposta, l'uno dei quali, pur deducendo di essere finito fuori strada a seguito della manovra di emergenza resa necessaria dall'andatura zigzagante dell'altro, che lo aveva costretto a spostarsi pericolosamente sul margine destro della carreggiata, non aveva tuttavia fornito, ad insindacabile giudizio del giudice di merito, la prova di avere tenuto una condotta di guida esente da colpa; conforme: Cass. 9 marzo 2012 n.3704). Tanto premesso, si rammenta che in base all'art. 2054, comma 2, c.c. «nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli».
La presunzione di pari responsabilità sancita dalla disposizione citata, in particolare, opera non soltanto quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei conducenti, ma anche quando non sia possibile stabilire la sequenza causale del sinistro, con la conseguenza che l'accertamento della colpa, sia pure grave, di uno dei conducenti, non esonera l'altro dall'onere di provare di aver tenuto una condotta di guida irreprensibile e corretta e di avere fatto tutto il possibile per evitare l'incidente, al fine di escludere il concorso di colpa a suo carico (Cass. 9 gennaio 2007, n. 195; Cass. 16 maggio 2008, n. 12444; Cass. 25 luglio 2008, n. 20439; Cass. 2 aprile 2009, n. 8008; Cass. 14 novembre 2013, n. 25620; Cass. 4 novembre 2014, n. 23431;
Cass. 20 marzo 2020, n. 7479).
Ebbene, nella specie, l'attività istruttoria espletata in primo grado non ha consentito di superare la presunzione legale di pari concorso nella causazione del sinistro, in quanto la società odierna appellante, oltre la prova della condotta dell'altro conducente violativa delle regole che impone il principio del neminem laedere e delle norme che disciplinano la circolazione stradale, non ha fornito la prova positiva della propria condotta che deve risultare conforme alle prescrizioni delle norme del C.d.S. ed immune da colpa.
Ed invero, secondo la versione di l'incidente si sarebbe verificato (in Parte_1
Montorio Romano in data 15.01.2014) per una condotta di guida scorretta del conducente la
Fiat DA che, nell'immettersi nel flusso stradale principale su via IV Novembre, altezza civico
44, proveniente da via della Fontana, non avrebbe arrestato la marcia nonostante la presenza della segnaletica stradale che gli imponeva lo Stop del veicolo, senza così rispettare il diritto di precedenza dell'autovettura Mercedes Classe C, di sua proprietà e condotta da Parte_1
che sopraggiungeva percorrendo via IV Novembre. Di talchè, l'autovettura per CP_4
evitare la collisione con l'altro veicolo - che, a dire dell'appellante, aveva oltrepassato completamente il segnale di arresto - sarebbe stato costretto a sterzare bruscamente verso destra, andando così ad impattare contro il muretto di cemento armato posizionato sul lato destro della carreggiata percorsa. Tali circostanze sarebbero state confermate sia dal teste oculare
[...]
escusso dinanzi al Tribunale oltre che sentito in sede di dichiarazioni Testimone_2
spontanee, sia dagli Agenti della Polizia Locale del comune di Montorio Romano al cui verbale dovrebbe riconoscersi fede privilegiata ex art.2700 c.c. (cfr. documentazione in atti e fascicolo d'ufficio di primo grado). Solo la manovra di emergenza messa in atto repentinamente dal
- resa possibile proprio da un'andatura a velocità moderata ed adeguata alle circostanze Pt_1 di luogo - avrebbe impedito lo scontro tra le due autovetture, tenuto peraltro conto che, in ogni caso, pur prescindendo dalla velocità assunta, l'impatto contro il muretto sarebbe stato inevitabile.
Ebbene, ad avviso del Collegio, tali argomentazioni non sono sufficienti a fornire la prova liberatoria necessaria per il superamento della presunzione di colpa innanzi detta.
Va premesso che il verbale di accertamento redatto dagli agenti della Polizia Locale non è idoneo a confermare la ricostruzione della dinamica del sinistro fornita dall'appellante, perché fa piena prova esclusivamente in ordine ai fatti avvenuti in presenza dei verbalizzanti e a quelli direttamente compiti o accertati dai medesimi, relativi, ad esempio, alla fase statica dell'incidente risultante al momento del loro intervento (misurazioni delle distanze tra i punti contrassegnati nello schizzo planimetrico), e non anche in ordine alle modalità di svolgimento dell'incidente, espressamente descritte in via presuntiva, in quanto apprese de relato dagli stessi conducenti dei veicoli coinvolti e/o da testi oculari e/o perché frutto delle deduzioni degli organi accertatori (per tale parte il verbale costituisce semplice materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice, che può valutarne l'importanza ai fini della prova, senza, però, attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento;
cfr. Cass. 25 giugno 2003, n. 10128; Cass.
15 febbraio 2006, 3282; Cass. 17 luglio 2009, n. 16713).
Quindi, proprio l'attività compiuta dagli Agenti accertatori in relazione alla fase statica dell'incidente risultante al momento del loro intervento (rilievi fotografici e planimetrico) pone in evidenza che la Fiat DA «aveva effettuato la svolta a destra immettendosi, con i soli mozzi anteriori del mezzo, su via IV Novembre in direzione di Roma». Risulta, altresì, che il Pt_1
conducente il veicolo per evitare la collisione, sterzava a destra perdendo il controllo CP_4
del mezzo e andava ad impattare contro il muretto laterale.
Contrariamente all'assunto dell'appellante, appare allora evidente che, da un lato, l'autoveicolo
DA non ha rispettato il segnale di Stop, mentre dall'altro, che il conducente dell'autovettura
Mercedes non è riuscito ad evitare l'impatto verosimilmente a causa della elevata velocità cui procedeva né ha tentato di arrestare il proprio veicolo, tanto è vero che non risulta il rilevamento di segni di frenata sul manto stradale. Se fosse vero, come sostenuto dall'appellante, che procedeva ad una velocità moderata, allora sarebbe stato ragionevole attendersi che, al sopraggiungere dell'altro veicolo, il sarebbe stato in grado di rallentare la marcia o di Pt_1
arrestarsi, per evitare di dover compiere una brusca sterzata, con la conseguenza perdita di controllo del mezzo.
Inoltre, come correttamente rilevato dal Tribunale, gli ingenti danni riportati lasciano intendere che il veicolo Mercedes procedesse ad una velocità sicuramente non adeguata ad un tratto di strada, in semicurva con visuale semichiusa e con la presenza di incroci, che si trova in pieno centro abitato del comune di Montorio Romano delimitato, sia a destra che a sinistra, da abitazioni civili e da un passaggio pedonale a raso protetto con paletti in ferro e con un muro di cemento armato (cfr. verbale Polizia Locale). A seguito dell'impatto con il muretto di cemento, infatti, il veicolo Mercedes ha subito notevoli danni nella parte destra anteriore per la cui riparazione è stato necessario l'esborso della non indifferente somma di circa 33.000,00 euro.
Appare, dunque, evidente che abbia viaggiato ad una velocità non conforme a Parte_1 quanto prescritto dall'art. 141 C.d.S..
In un contesto quale quello appena descritto, si appalesa del tutto irrilevante la circostanza oltremodo valorizzata dall'appellante a sostegno della propria difesa inerente il diritto di precedenza di cui godeva;
difatti, considerato lo stato dei luoghi in cui si è verificato il sinistro
(presenza di intersezioni con altre strade e di passaggio pedonale) il diritto di precedenza di cui gode il conducente favorito non lo esenta dall'obbligo consistente nell'usare la dovuta attenzione nell'attraversamento di un incrocio, anche in relazione a pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti che non si attengono al segnale di precedenza
(cfr. Cass. 26.1.2016 n.8289; Cass. 21.7.2006 n.16768).
Per quanto precede, deve ritenersi in definitiva che l'appellante non abbia fornito la prova liberatoria necessaria per il superamento della presunzione di colpa di cui all'art.2054, secondo comma, c.c..
Quanto alle ulteriori voci di danno, il cui risarcimento è stata domandato nelle conclusioni dell'atto di appello, le stesse appaiono del tutto sfornite di allegazione e prova che sarebbe stato onere dell'appellante fornire.
In definitiva, l'appello deve essere interamente disatteso non essendo emersi elementi di prova idonei a censurare l'accertamento del Tribunale in relazione alla responsabilità concorsuale dei conducenti di entrambi i veicoli coinvolti nella causazione del sinistro, apparendo del tutto evidente che il sinistro per cui è causa debba essere ascritto alla responsabilità in misura concorsuale paritaria in capo agli stessi, per avere costoro tenuto una condotta di guida gravemente colposa (l'uno, l'attore/appellante, per non aver mantenuto una velocità di guida rispettosa dello stato dei luoghi e l'altra, il conducente la Fiat DA, per non essersi arrestata in presenza di segnaletica di Stop).
§ 9. Le spese del grado, nei rapporti tra e seguono Parte_1 Controparte_1
la soccombenza della prima e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al
D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii. (valore effettivo della causa: euro 15.058,60, tabella 12, scaglione 3°, compensi medi, con esclusione, della fase istruttoria non espletata). Nulla si dispone per le spese nei rapporti tra l'appellante, da un lato, e e Controparte_5
Arval Service Lease Italia S.P.A., dall'altro, stante la contumacia delle suddette appellate.
Il rigetto dell'appello comporta, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002, la sussistenza dei presupposti per cui la parte che l'ha proposto è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis, stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Tivoli
[...]
n.650/2021, pubblicata in data 07.05.2021, così provvede:
a) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
b) condanna alla refusione, in favore Parte_1 dell'appellata , in persona del legale rapp.te p.t., delle spese Controparte_1
processuali del grado che liquida, in euro 3.966,00, oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e
CPA nella misura di legge;
c)- nulla per le spese tra e le appellate Parte_1
contumaci;
d) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002,
a carico dell'appellante Parte_1 Pt_1
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 marzo 2025.
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
Elena Maria Guida Antonio Perinelli
Sezione VI civile
R.G. 3490/2021
All'udienza collegiale del giorno 05/03/2025 ore 12:55
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Relatore Dott. Elena Maria Guida
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. SIMONE FRANCESCOPresente
Appellato/i
Controparte_1
Avv. LUPPINO BARBARA Avv. D'Atri in
[...]
Controparte_2
Avv.
ARVAL ITALIA SERVICE LEASE SPA
Avv.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
Antonio Perinelli
Federica d'Amato
Assistente giudiziario REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Sesta Civile
composta dai magistrati:
- Antonio Perinelli Presidente
- Raffaele Pasquale Luca Miele Consigliere
- Elena Maria Guida Giudice ausiliario est. all'udienza del 5 marzo 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3490 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
- in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1
(p.iva ) con sede legale in Roma in Via Muraccio di Rischiaro n. 41, elettivamente P.IVA_1
domiciliata in Roma in Via degli Armenti, 71/A, presso lo studio dell'avv. Francesco Simone
(c.f. – fax 06.406338 – pec: C.F._1
) che la rappresenta e difende giusta delega in atti, Email_1
-APPELLANTE
e
- (c.f. e p.iva con sede legale in Bologna, Via Controparte_1 P.IVA_2
Stalingrado 45, in persona del suo legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma,
Via Roccaporena 51, presso lo studio dell'avv. Barbara Luppino (c.f. - C.F._2
pec: – fax 06.98266214 ) che la rappresenta e Email_2
difende in virtù di procura alle liti in atti,
-APPELLATA
e
- Controparte_2
-APPELLATA CONTUMACE e
- ARVAL ITALIA SERVICE LEASE S.p.A.,
-APPELLATA CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.1. Con atto di citazione notificato in data 05.06.2021 Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza n. 650/2021 emessa dal Tribunale ordinario di
[...]
Tivoli, pubblicata in data 07.05.2021, notificata in data 10.05.2021, resa nel giudizio di primo grado dalla stessa promosso nei confronti di e di Controparte_1 CP_2
nel corso del giudizio di primo grado è stato integrato il contraddittorio nei confronti di
[...]
Arval Italia Service Lease s.p.a..
§.2. I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
Part «La società (di seguito solo , in qualità di Parte_1
Part danneggiata, ha evocato in giudizio la TO. e la CP_2 [...]
er sentirle condannare al risarcimento del danno subito in occasione Controparte_1
del sinistro verificatosi in data 15. 1.2014, allorchè, intorno alle ore 9.15, mentre l'autovettura
Mercedes Classe C tg. ET466FE, di proprietà attrice e condotta da percorreva Parte_1
la via IV Novembre (in direzione Monteflavio) nel comune di Montorio Romano, all'altezza dell'incrocio con via della Montana, era costretto a sterzare bruscamente al fine di evitare la Par collisione con l'autovettura Fiat DA tg ED631AT di proprietà Arval, noleggiata da
[...]
e condotta da che si immetteva sulla via senza rispettare il segnale di CP_2 Persona_1
Part stop;
a seguito della sterzata, la vettura di proprietà andava ad urtare contro una colonnina di cemento posta a margine della carreggiata, riportando danni materiali al veicolo per € 29.800. A supporto della domanda, ha dedotto l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura Fiat DA nella causazione del sinistro ed ha concluso per la condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni subiti, quantificati in € 32.458.60 e comprensivi del danno da fermo tecnico e dell'assistenza stragiudiziale necessaria. Si è costituita la contestando la ricostruzione dei fatti di parte attrice e Controparte_3
negando responsabilità nella condotta del conducente dell'autovettura DA;
ha contestato
Part altresì la quantificazione dei danni effettuata dalla ed ha concluso per il rigetto della
Part domanda. Non si è costituita la TO. nonostante rituale notifica e dunque CP_2
deve esserne dichiarata la contumacia. In corso di causa è stato integrato il contraddittorio con ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. formale proprietario del veicolo, sulla base delle risultanze degli atti;
tale soggetto, pur citato ritualmente non si è costituito in giudizio e dunque deve esserne dichiarata la contumacia».
§.3. L'adito Tribunale con la sentenza gravata ha così deciso: «Condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento del risarcimento del danno nella misura del 50% e dunque in un importo di € 14.900, oltre accessori come in motivazione. Spese di lite integralmente compensate».
§.4. La decisione è motivata come qui di seguito riportato.
«La domanda di parte attrice è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito indicati. Ed invero, secondo la giurisprudenza consolidata, “La presunzione di pari responsabilità nella causazione di un sinistro stradale, prevista dall'art.2054, comma 2, c.c. in caso di scontro tra veicoli, è applicabile estensivamente anche ai veicoli coinvolti nell'incidente ma rimasti estranei alla collisione, sempre che sia accertato, in concreto, l'effettivo contributo causale nella produzione dell'evento dannoso” (Cass. n.-3764/2021; conf. Cass.n.19197/2018;
n.3704/2012). Inoltre, è stato precisato che “In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art.2054, secondo comma, cod. civ., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta “ (Cass.23431/2014; cfr.
Cass.n.3193/2006 secondo cui: “In tema di scontro tra veicoli l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti non comporta, di per sé, il superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro, all'uopo occorrendo che quest'ultimo fornisca la prova liberatoria ovvero la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle della comune prudenza e di essere stato messo in condizioni di non poter fare alcunchè per evitare il sinistro”). Nella fattispecie, dalle complessive risultanze processuali può ritenersi che: 1) vi sia stata colpa del conducente della Fiat DA nel mancato tempestivo arresto dei veicolo dietro la linea dello “stop” (tale circostanza risulta provata sia dal verbale degli operanti, nel quale è indicato che il “aveva effettuato la svolta a destra immettendosi con i soli Per_1
mozzi anteriori del mezzo su via IV Novembre in direzione Roma” sia dalle dichiarazioni testimoniali del teste della cui attendibilità non vi sono ragioni per dubitare, il quale Tes_1
è stato presente ai fatti;
2) vi sia stata colpa concorrente dcl conducente dell'autoveicolo
Mercedes che, presuntivamente, ha tenuto una velocità di marcia superiore e non idonea allo stato dei luoghi, contravvenendo alle prescrizioni di cui all'art. 141 cds, non avendo tentato di arrestare il veicolo, ed andando così ad urtare con la colonnina di cemento posta al lato della carreggiata (tanto si desume non solo dalla dinamica dell'evento ma dall'entità dei danni, comunque ingenti, riportati dalla a seguito della suddetta collisione. Pertanto, in CP_4 assenza della sussistenza di una condotta assorbente rispetto all'eziologia del sinistro ed in presenza di colpa di entrambi i conducenti, può dirsi integrata la fattispecie di cui all'art. 2054 co.2 c.c.. In ordine al quantum, le contestazioni della convenuta relative all'entità ed al costo delle riparazioni effettuate sono del tutto generiche. Inoltre vi è prova dell'avvenuto pagamento da parte dell'attrice dei lavori svolti (cfr. assegno circolare e firma di quietanza). Al contrario, nulla può essere riconosciuto quale voce di danno sub specie di danno emergente, per il costo dell'attività stragiudiziale svolta, in assenza di prova, tra 1'altro, di aver effettivamente sostenuto il relativo costo (sul punto cfr. Cass. n. 6422/2017; n.9545/2017). Allo stesso modo, nulla può essere riconosciuto a titolo di danno da fermo tecnico in assenza di allegazione e prova di aver sostenuto alcun esborso, e stante la genericità delle allegazioni sul punto (nella citazione non è stato nemmeno precisato il numero dei giorni del fermo né alcun'altra circostanza utile a dare prova dei costi comunque sopportati). Al riguardo, va rilevato che i poteri istruttori o di liquidazione in via equitativa del Giudice non possono supplire a carenze allegative e probatorie della parte. Pertanto, dovendosi determinare il danno complessivamente accertato in € 29.800,00, applicata la disciplina di cui all'art. 2054 co.2 c.c.,
i convenuti, in solido tra loro, vanno condannati al pagamento del risarcimento del danno subito nella misura del 50%, e dunque in un importo di € 14.900, oltre interessi legali sulla somma annualmente rivalutata secondo indice Istat dal pagamento al saldo effettivo. Assorbita ogni diversa domanda, istanza ed eccezione. La reciproca parziale soccombenza costituisce giusto motivo per compensare integralmente le spese di lite tra le parti».
§.5. Con l'atto di appello ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: «In Parte_1 via preliminare:1) “accertare e dichiarare l'ammissibilità del presente giudizio d'appello”; in via principale, nel merito 2) “in riforma della sentenza impugnata, accertarsi e dichiararsi che
“l'incidente stradale avvenuto a Montorio Romano, all'intersezione tra Via IV Novembre e Via
Ferdinando Santi, si è verificato per colpa unica ed esclusiva del Sig. e, Persona_1
conseguentemente, condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni materiali, diretti ed indiretti, pari ad € 14.900,00, tenuto conto della liquidazione concorsuale dell'importo di € 14.900,00, operata dal Giudice di Primo Grado, nonchè del soccorso stradale pari ad € 158,60, per complessivi € 15.058,60, oltre interessi e rivalutazione monetaria a far data dalla domanda giudiziale ed il danno da ritardato pagamento che verrà determinato in via equitativa dall'Ill.ma Corte d'Appello adita;
3) Condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese, competenze ed onorari dei due gradi di giudizio, in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario;
4) In via subordinata e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda accertarsi una corresponsabilità tra il Sig.
[...] ed il Sig. nell'incidente stradale avvenuto a Montorio Romano, Pt_1 Persona_1 all'intersezione tra Via IV Novembre con colpa maggioritaria e non inferiore all'80% a carico del Sig. e, conseguentemente, condannare i convenuti, in solido tra loro, al Persona_1
pagamento dei danni materiali e del soccorso stradale ad un importo pari ad € 12.046,88, tenuto conto della liquidazione concorsuale dell'importo di € 14.900,00, operata dal Giudice di Primo Grado, oltre interessi e rivalutazione monetaria a far data dalla domanda giudiziale ed al danno da ritardato pagamento che verrà determinato in via equitativa dalla Corte
d'Appello adita;
5) Condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese, competenze ed onorari dei due gradi di giudizio, in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario».
§.6. L'appellata costituitasi con comparsa di costituzione e Controparte_1
risposta depositata in data 09.11.2021, ha resistito all'impugnazione e ne ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite. Gli appellati DI. TO. e Arval Italia Service Lease CP_2
S.p.A., pur regolarmente citati, non si sono costituiti e sono stati, pertanto, dichiarati contumaci.
§.7. All'odierna udienza sono comparsi i procuratori delle parti costituite i quali hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
§.8. L'appello non merita accoglimento.
§.8.1. Con un unico articolato motivo, denuncia sostanzialmente l'«Erronea Parte_1
ed omessa valutazione delle risultanze probatorie acquisite, vizio logico nonché illegittima, omessa, insufficiente, falsa e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, prospettato dalla parte e rilevabile d'ufficio». Ad avviso dell'appellante, il Tribunale avrebbe omesso di compiere un'approfondita analisi degli apporti probatori forniti (prova testimoniale e documentazione) idonei a dimostrare con certezza la totale responsabilità del sinistro per cui
è causa in capo al conducente della Fiat DA, «il quale, come dallo stesso dichiarato a verbale, non si è arrestato alla linea orizzontale di arresto STOP, invadendo la carreggiata con le ruote anteriori percorsa dall'attore». Di conseguenza, il primo giudice avrebbe dovuto ritenere superata la presunzione di concorso di colpa di cui al secondo comma dell'art.2054 c.c.; presunzione che, da un lato, «ha funzione meramente sussidiaria, operante solo se non sia possibile in concreto accertare le rispettive responsabilità» e che, dall'altro, si applicherebbe esclusivamente nell'ipotesi in cui si sia verificata una collisione tra veicoli. Inoltre, asserisce ancora l'appellante, il Tribunale non avrebbe tenuto conto che «gli accertamenti eseguiti dagli agenti operanti fanno piena prova, fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti ex art. 2700 c.c.». Ha concluso, quindi, affinchè fosse riconosciuta l'esclusiva responsabilità di , Persona_1 conducente l'autovettura Fiat DA, nella causazione del sinistro ovvero, in subordine, una colpa maggioritaria non inferiore all'80% in capo allo stesso conducente.
La censura non coglie nel segno.
In via pregiudiziale va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art.342
c.p.c., considerato che la norma non prescrive l'uso di formule sacramentali o predefinite per la redazione dell'atto di appello, ma richiede che dalla lettura dell'atto nel suo complesso sia possibile identificare con immediatezza quali siano le parti del provvedimento impugnato di cui si chiede la modifica, le specifiche ragioni in fatto e in diritto che stanno alla base di tale richiesta, il risultato finale che parte appellante vuole conseguire trasfuso nelle conclusioni, elementi tutti rinvenibili nello specifico atto di impugnazione, come evincibile dai motivi di seguito riportati.
Ancora in via pregiudiziale, l'esame dell'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. è assorbito dal fatto che il Collegio ha ritenuto di doversi pronunciare, non essendo apparse manifestamente infondate le argomentazioni poste a fondamento dei motivi d'appello all'esame sommario compiuto in limine litis.
Nel merito, ritiene il Collegio, che la decisione appellata sia condivisibile e che, pertanto, vada confermata in relazione all'accertamento della responsabilità concorsuale paritaria ex art. 2054, secondo comma, c.c., di entrambi i conducenti coinvolti nell'incidente per cui è causa.
In proposito è opportuno premettere che la giurisprudenza di legittimità riconosce che la presunzione di pari responsabilità nella causazione di un sinistro, prevista dall'art.2054, secondo comma, c.c. in caso di scontro tra veicoli, è applicabile estensivamente anche ai veicoli coinvolti nell'incidente ma rimasti estranei alla collisione allorquando sia accertato, in concreto,
l'effettivo contributo causale nella produzione dell'evento dannoso (cfr. in particolare Cass. 12 febbraio 2021 n.3764 con la quale la S.C. ha ritenuto corretta la statuizione del giudice di appello che aveva presunto la pari responsabilità nella produzione del danno, pur in assenza di collisione, nel contegno dei conducenti di due veicoli viaggianti in direzione reciprocamente opposta, l'uno dei quali, pur deducendo di essere finito fuori strada a seguito della manovra di emergenza resa necessaria dall'andatura zigzagante dell'altro, che lo aveva costretto a spostarsi pericolosamente sul margine destro della carreggiata, non aveva tuttavia fornito, ad insindacabile giudizio del giudice di merito, la prova di avere tenuto una condotta di guida esente da colpa; conforme: Cass. 9 marzo 2012 n.3704). Tanto premesso, si rammenta che in base all'art. 2054, comma 2, c.c. «nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli».
La presunzione di pari responsabilità sancita dalla disposizione citata, in particolare, opera non soltanto quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei conducenti, ma anche quando non sia possibile stabilire la sequenza causale del sinistro, con la conseguenza che l'accertamento della colpa, sia pure grave, di uno dei conducenti, non esonera l'altro dall'onere di provare di aver tenuto una condotta di guida irreprensibile e corretta e di avere fatto tutto il possibile per evitare l'incidente, al fine di escludere il concorso di colpa a suo carico (Cass. 9 gennaio 2007, n. 195; Cass. 16 maggio 2008, n. 12444; Cass. 25 luglio 2008, n. 20439; Cass. 2 aprile 2009, n. 8008; Cass. 14 novembre 2013, n. 25620; Cass. 4 novembre 2014, n. 23431;
Cass. 20 marzo 2020, n. 7479).
Ebbene, nella specie, l'attività istruttoria espletata in primo grado non ha consentito di superare la presunzione legale di pari concorso nella causazione del sinistro, in quanto la società odierna appellante, oltre la prova della condotta dell'altro conducente violativa delle regole che impone il principio del neminem laedere e delle norme che disciplinano la circolazione stradale, non ha fornito la prova positiva della propria condotta che deve risultare conforme alle prescrizioni delle norme del C.d.S. ed immune da colpa.
Ed invero, secondo la versione di l'incidente si sarebbe verificato (in Parte_1
Montorio Romano in data 15.01.2014) per una condotta di guida scorretta del conducente la
Fiat DA che, nell'immettersi nel flusso stradale principale su via IV Novembre, altezza civico
44, proveniente da via della Fontana, non avrebbe arrestato la marcia nonostante la presenza della segnaletica stradale che gli imponeva lo Stop del veicolo, senza così rispettare il diritto di precedenza dell'autovettura Mercedes Classe C, di sua proprietà e condotta da Parte_1
che sopraggiungeva percorrendo via IV Novembre. Di talchè, l'autovettura per CP_4
evitare la collisione con l'altro veicolo - che, a dire dell'appellante, aveva oltrepassato completamente il segnale di arresto - sarebbe stato costretto a sterzare bruscamente verso destra, andando così ad impattare contro il muretto di cemento armato posizionato sul lato destro della carreggiata percorsa. Tali circostanze sarebbero state confermate sia dal teste oculare
[...]
escusso dinanzi al Tribunale oltre che sentito in sede di dichiarazioni Testimone_2
spontanee, sia dagli Agenti della Polizia Locale del comune di Montorio Romano al cui verbale dovrebbe riconoscersi fede privilegiata ex art.2700 c.c. (cfr. documentazione in atti e fascicolo d'ufficio di primo grado). Solo la manovra di emergenza messa in atto repentinamente dal
- resa possibile proprio da un'andatura a velocità moderata ed adeguata alle circostanze Pt_1 di luogo - avrebbe impedito lo scontro tra le due autovetture, tenuto peraltro conto che, in ogni caso, pur prescindendo dalla velocità assunta, l'impatto contro il muretto sarebbe stato inevitabile.
Ebbene, ad avviso del Collegio, tali argomentazioni non sono sufficienti a fornire la prova liberatoria necessaria per il superamento della presunzione di colpa innanzi detta.
Va premesso che il verbale di accertamento redatto dagli agenti della Polizia Locale non è idoneo a confermare la ricostruzione della dinamica del sinistro fornita dall'appellante, perché fa piena prova esclusivamente in ordine ai fatti avvenuti in presenza dei verbalizzanti e a quelli direttamente compiti o accertati dai medesimi, relativi, ad esempio, alla fase statica dell'incidente risultante al momento del loro intervento (misurazioni delle distanze tra i punti contrassegnati nello schizzo planimetrico), e non anche in ordine alle modalità di svolgimento dell'incidente, espressamente descritte in via presuntiva, in quanto apprese de relato dagli stessi conducenti dei veicoli coinvolti e/o da testi oculari e/o perché frutto delle deduzioni degli organi accertatori (per tale parte il verbale costituisce semplice materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice, che può valutarne l'importanza ai fini della prova, senza, però, attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento;
cfr. Cass. 25 giugno 2003, n. 10128; Cass.
15 febbraio 2006, 3282; Cass. 17 luglio 2009, n. 16713).
Quindi, proprio l'attività compiuta dagli Agenti accertatori in relazione alla fase statica dell'incidente risultante al momento del loro intervento (rilievi fotografici e planimetrico) pone in evidenza che la Fiat DA «aveva effettuato la svolta a destra immettendosi, con i soli mozzi anteriori del mezzo, su via IV Novembre in direzione di Roma». Risulta, altresì, che il Pt_1
conducente il veicolo per evitare la collisione, sterzava a destra perdendo il controllo CP_4
del mezzo e andava ad impattare contro il muretto laterale.
Contrariamente all'assunto dell'appellante, appare allora evidente che, da un lato, l'autoveicolo
DA non ha rispettato il segnale di Stop, mentre dall'altro, che il conducente dell'autovettura
Mercedes non è riuscito ad evitare l'impatto verosimilmente a causa della elevata velocità cui procedeva né ha tentato di arrestare il proprio veicolo, tanto è vero che non risulta il rilevamento di segni di frenata sul manto stradale. Se fosse vero, come sostenuto dall'appellante, che procedeva ad una velocità moderata, allora sarebbe stato ragionevole attendersi che, al sopraggiungere dell'altro veicolo, il sarebbe stato in grado di rallentare la marcia o di Pt_1
arrestarsi, per evitare di dover compiere una brusca sterzata, con la conseguenza perdita di controllo del mezzo.
Inoltre, come correttamente rilevato dal Tribunale, gli ingenti danni riportati lasciano intendere che il veicolo Mercedes procedesse ad una velocità sicuramente non adeguata ad un tratto di strada, in semicurva con visuale semichiusa e con la presenza di incroci, che si trova in pieno centro abitato del comune di Montorio Romano delimitato, sia a destra che a sinistra, da abitazioni civili e da un passaggio pedonale a raso protetto con paletti in ferro e con un muro di cemento armato (cfr. verbale Polizia Locale). A seguito dell'impatto con il muretto di cemento, infatti, il veicolo Mercedes ha subito notevoli danni nella parte destra anteriore per la cui riparazione è stato necessario l'esborso della non indifferente somma di circa 33.000,00 euro.
Appare, dunque, evidente che abbia viaggiato ad una velocità non conforme a Parte_1 quanto prescritto dall'art. 141 C.d.S..
In un contesto quale quello appena descritto, si appalesa del tutto irrilevante la circostanza oltremodo valorizzata dall'appellante a sostegno della propria difesa inerente il diritto di precedenza di cui godeva;
difatti, considerato lo stato dei luoghi in cui si è verificato il sinistro
(presenza di intersezioni con altre strade e di passaggio pedonale) il diritto di precedenza di cui gode il conducente favorito non lo esenta dall'obbligo consistente nell'usare la dovuta attenzione nell'attraversamento di un incrocio, anche in relazione a pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti che non si attengono al segnale di precedenza
(cfr. Cass. 26.1.2016 n.8289; Cass. 21.7.2006 n.16768).
Per quanto precede, deve ritenersi in definitiva che l'appellante non abbia fornito la prova liberatoria necessaria per il superamento della presunzione di colpa di cui all'art.2054, secondo comma, c.c..
Quanto alle ulteriori voci di danno, il cui risarcimento è stata domandato nelle conclusioni dell'atto di appello, le stesse appaiono del tutto sfornite di allegazione e prova che sarebbe stato onere dell'appellante fornire.
In definitiva, l'appello deve essere interamente disatteso non essendo emersi elementi di prova idonei a censurare l'accertamento del Tribunale in relazione alla responsabilità concorsuale dei conducenti di entrambi i veicoli coinvolti nella causazione del sinistro, apparendo del tutto evidente che il sinistro per cui è causa debba essere ascritto alla responsabilità in misura concorsuale paritaria in capo agli stessi, per avere costoro tenuto una condotta di guida gravemente colposa (l'uno, l'attore/appellante, per non aver mantenuto una velocità di guida rispettosa dello stato dei luoghi e l'altra, il conducente la Fiat DA, per non essersi arrestata in presenza di segnaletica di Stop).
§ 9. Le spese del grado, nei rapporti tra e seguono Parte_1 Controparte_1
la soccombenza della prima e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al
D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii. (valore effettivo della causa: euro 15.058,60, tabella 12, scaglione 3°, compensi medi, con esclusione, della fase istruttoria non espletata). Nulla si dispone per le spese nei rapporti tra l'appellante, da un lato, e e Controparte_5
Arval Service Lease Italia S.P.A., dall'altro, stante la contumacia delle suddette appellate.
Il rigetto dell'appello comporta, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002, la sussistenza dei presupposti per cui la parte che l'ha proposto è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis, stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Tivoli
[...]
n.650/2021, pubblicata in data 07.05.2021, così provvede:
a) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
b) condanna alla refusione, in favore Parte_1 dell'appellata , in persona del legale rapp.te p.t., delle spese Controparte_1
processuali del grado che liquida, in euro 3.966,00, oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e
CPA nella misura di legge;
c)- nulla per le spese tra e le appellate Parte_1
contumaci;
d) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002,
a carico dell'appellante Parte_1 Pt_1
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 marzo 2025.
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
Elena Maria Guida Antonio Perinelli