TRIB
Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 22/01/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III
in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza del
22/01/2025, ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 3866/2024 RG del
Tribunale di Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza del
22/01/2025, promossa da
C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti
PANAIA GIANMARCO, SPALLA MICHELE, ARANEO MARIO ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC di questi ultimi, nonché presso
Spalla e sito in PIAZZA Parte_2
RISORGIMENTO 10 20129 MILANO, giusta procura in calce all'atto di citazione,
OPPONENTE, nei confronti di
C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to
GORLA MARCO ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in VIA DE GASPERI 36 20025 LEGNANO, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
1 OPPOSTA,
avente ad oggetto: agenzia e cessione del credito.
Conclusioni come da verbale di udienza del 22/01/2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 24/06/2024, Parte_1
promuoveva il presente giudizio nei confronti di
[...] [...]
opponendosi al decreto ingiuntivo n. 1013/2024 del CP_1
Tribunale civile di Bergamo, chiedendo la revoca del provvedimento monitorio e l'acclaramento di carenza di debenze anche in considerazione della compensazione eccepita, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva nel presente giudizio che, contestando quanto Controparte_1 ex adverso dedotto, chiedeva il rigetto dell'opposizione, nonché delle avverse domande ed eccezioni, con consequenziale conferma del decreto ingiuntivo opposto o condanna della controparte alla somma ritenuta dovuta, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Concessi i termini per le memorie ex art. 171ter c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente e il Giudice celebrava anche la precisazione delle conclusioni e la discussione all'udienza del
22/01/2025, nella quale si riservava di decidere ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c.
2. Deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto per insussistenza del credito azionato monitoriamente, così altresì rigettandosi le domande di parte opposta.
2.1. Invero, premesso che gli oneri probatori sanciti da S.U., sent. n. 13533 del 2001 non sono diversi in capo alla cessionaria del credito (così, ex multis, Sez. 2, Sentenza n. 2156 del
27/02/1998), coincidente con parte opposta nel caso di specie,
2 parte opponente ha eccepito la carenza di presupposti che, ai sensi del contratto intercorso tra questi e la cedente, sono necessari per la maturazione di un credito della specie di quello azionato monitoriamente. A fronte di ciò, la sussistenza dei medesimi non è stata provata, non potendo rilevare in senso opposto la sola allegazione della ipotetica “facoltà dei singoli
Clienti (…) di riattivar[e] e/o comunque proseguir[e]” le polizze
(pag. 2 della comparsa di costituzione e risposta).
2.2. In ogni caso, è fondata l'eccezione di compensazione sollevata tempestivamente dall'opponente in citazione. Il controcredito di questi nei confronti dell'originaria cedente risulta, a tacer d'altro, suffragato dal doc. 4 di Parte_1
, segnatamente anteriore alla cessione del credito
[...]
(solamente) notificata all'odierna opponente, con consequenziale osservanza dell'art. 1248, comma secondo, c.c.
2.2.1. Conclusioni differenti non possono essere tratte dalla asserita carenza di eccezioni ante causam di siffatta natura, come pur argomentato da parte opposta in comparsa. Invero, fino alla citazione in opposizione, non vigono decadenze né processuali, né sostanziali per l'eccezione di compensazione.
3. L'esigenza della suesposta interpretazione sull'art. 1248 c.c.
e il tecnicismo della stessa escludono che le difese di parte opposta, pur infondate, siano temerarie e suscettibili di condanna ex art. 96 c.p.c.
4. Nondimeno, le spese processuali seguono la soccombenza di parte opposta e vanno poste a carico della stessa;
esse si liquidano in favore dell'opponente, considerati le tariffe forensi del D.M. n.
55/2014, l'importo del decreto monitorio, in € 406,50 per spese vive ed € 9.142,00 per compensi (fase di studio € 2.552,00, fase introduttiva € 1.628,00, fase istruttoria/di trattazione €
2.835,00, fase decisoria € 2.127,00, calcolati in misura media, ad eccezione del minor importo per la fase istruttoria/di trattazione e per quella decisoria, e ciò in ragione della natura documentale della controversia e della sua conclusione in una breve
3 discussione ex art. 281sexies c.p.c.), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, sezione III, in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, definitivamente pronunciando sull'opposizione e sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
1. Anche in ragione di quanto indicato in parte motiva circa l'eccezione di compensazione, revoca il decreto ingiuntivo n.
1013/2024 del Tribunale civile di Bergamo, nulla dovendo
[...] in favore di per quanto Parte_1 Controparte_1 controverso nel presente giudizio;
2. Rigetta le restanti domande di;
Controparte_1
3. Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c., avanzata da Parte_1
[...]
4. Condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
delle spese processuali, liquidate in € 406,50 Parte_1 per spese vive ed € 9.142,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%.
Bergamo, 22/01/2025
Il Giudice unico dott. Tommaso Del Giudice
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III
in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza del
22/01/2025, ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 3866/2024 RG del
Tribunale di Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza del
22/01/2025, promossa da
C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti
PANAIA GIANMARCO, SPALLA MICHELE, ARANEO MARIO ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC di questi ultimi, nonché presso
Spalla e sito in PIAZZA Parte_2
RISORGIMENTO 10 20129 MILANO, giusta procura in calce all'atto di citazione,
OPPONENTE, nei confronti di
C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to
GORLA MARCO ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in VIA DE GASPERI 36 20025 LEGNANO, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
1 OPPOSTA,
avente ad oggetto: agenzia e cessione del credito.
Conclusioni come da verbale di udienza del 22/01/2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 24/06/2024, Parte_1
promuoveva il presente giudizio nei confronti di
[...] [...]
opponendosi al decreto ingiuntivo n. 1013/2024 del CP_1
Tribunale civile di Bergamo, chiedendo la revoca del provvedimento monitorio e l'acclaramento di carenza di debenze anche in considerazione della compensazione eccepita, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva nel presente giudizio che, contestando quanto Controparte_1 ex adverso dedotto, chiedeva il rigetto dell'opposizione, nonché delle avverse domande ed eccezioni, con consequenziale conferma del decreto ingiuntivo opposto o condanna della controparte alla somma ritenuta dovuta, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Concessi i termini per le memorie ex art. 171ter c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente e il Giudice celebrava anche la precisazione delle conclusioni e la discussione all'udienza del
22/01/2025, nella quale si riservava di decidere ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c.
2. Deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto per insussistenza del credito azionato monitoriamente, così altresì rigettandosi le domande di parte opposta.
2.1. Invero, premesso che gli oneri probatori sanciti da S.U., sent. n. 13533 del 2001 non sono diversi in capo alla cessionaria del credito (così, ex multis, Sez. 2, Sentenza n. 2156 del
27/02/1998), coincidente con parte opposta nel caso di specie,
2 parte opponente ha eccepito la carenza di presupposti che, ai sensi del contratto intercorso tra questi e la cedente, sono necessari per la maturazione di un credito della specie di quello azionato monitoriamente. A fronte di ciò, la sussistenza dei medesimi non è stata provata, non potendo rilevare in senso opposto la sola allegazione della ipotetica “facoltà dei singoli
Clienti (…) di riattivar[e] e/o comunque proseguir[e]” le polizze
(pag. 2 della comparsa di costituzione e risposta).
2.2. In ogni caso, è fondata l'eccezione di compensazione sollevata tempestivamente dall'opponente in citazione. Il controcredito di questi nei confronti dell'originaria cedente risulta, a tacer d'altro, suffragato dal doc. 4 di Parte_1
, segnatamente anteriore alla cessione del credito
[...]
(solamente) notificata all'odierna opponente, con consequenziale osservanza dell'art. 1248, comma secondo, c.c.
2.2.1. Conclusioni differenti non possono essere tratte dalla asserita carenza di eccezioni ante causam di siffatta natura, come pur argomentato da parte opposta in comparsa. Invero, fino alla citazione in opposizione, non vigono decadenze né processuali, né sostanziali per l'eccezione di compensazione.
3. L'esigenza della suesposta interpretazione sull'art. 1248 c.c.
e il tecnicismo della stessa escludono che le difese di parte opposta, pur infondate, siano temerarie e suscettibili di condanna ex art. 96 c.p.c.
4. Nondimeno, le spese processuali seguono la soccombenza di parte opposta e vanno poste a carico della stessa;
esse si liquidano in favore dell'opponente, considerati le tariffe forensi del D.M. n.
55/2014, l'importo del decreto monitorio, in € 406,50 per spese vive ed € 9.142,00 per compensi (fase di studio € 2.552,00, fase introduttiva € 1.628,00, fase istruttoria/di trattazione €
2.835,00, fase decisoria € 2.127,00, calcolati in misura media, ad eccezione del minor importo per la fase istruttoria/di trattazione e per quella decisoria, e ciò in ragione della natura documentale della controversia e della sua conclusione in una breve
3 discussione ex art. 281sexies c.p.c.), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, sezione III, in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, definitivamente pronunciando sull'opposizione e sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
1. Anche in ragione di quanto indicato in parte motiva circa l'eccezione di compensazione, revoca il decreto ingiuntivo n.
1013/2024 del Tribunale civile di Bergamo, nulla dovendo
[...] in favore di per quanto Parte_1 Controparte_1 controverso nel presente giudizio;
2. Rigetta le restanti domande di;
Controparte_1
3. Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c., avanzata da Parte_1
[...]
4. Condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
delle spese processuali, liquidate in € 406,50 Parte_1 per spese vive ed € 9.142,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%.
Bergamo, 22/01/2025
Il Giudice unico dott. Tommaso Del Giudice
4