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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 11/09/2025, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. 64/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, così composta: dr. Augusto SABATINI Presidente dr.ssa Marisa SALVO Consigliere dr.ssa Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 64/2023 R. G., vertente tra in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro Parte_1 tempore, Geom. , con sede in Gela (Cl), Via Ettore Romagnoli n. 128, partita i.v.a: Parte_2
, elettivamente domiciliata in Messina, Via dei Verdi n. 55, presso lo studio dell'Avv. P.IVA_1
Roberto Materia (codice fiscale: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe CodiceFiscale_1
Aliquò (codice fiscale: ), sia unitamente che separatamente all'Avv. Antonino CodiceFiscale_2
Chiarenza (codice fiscale: del Foro di Catania pec: CodiceFiscale_3
giusta procura in atti Email_1
-APPELLANTE-APPELLATO INCIDENTALE-
e nata a [...] il [...] (Cod. Fisc. , Controparte_1 C.F._4 rappresentata e difesa dall' avv. Claudio Cannas - C.F. – ed elettivamente C.F._5 domiciliata presso lo studio professionale del medesimo professionista sito in Barcellona PG Piazza San
Sebastiano n.17, pec: in virtù di procura agli atti Email_2
-APPELLATA-
1 (partita IVA e codice fiscale), in persona del Parte_3
Sindaco pro tempore Avv. Giuseppe Calabrò, nato a [...] [...], Parte_3 autorizzato a stare in giudizio con deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 12.04.2023, elettivamente domiciliato in Barcellona Pozzo di Gotto (ME), Via Longano n. 127, presso e nello studio dell'Avv. Carmelo Mazzeo (codice fiscale), pec: dal quale è rappresentato Email_3
e difeso come da procura in atti
-APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE
con sede in Torino, Via Corte di Appello n° 11, Controparte_2
(c.f. ), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata P.IVA_2 presso il domicilio digitale dell'Avv. Antonino Ravidà (c.f. C.F._6
dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura agli Email_4 atti
-APPELLATA-
******************
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 912/2022 del Tribunale di Barcellona P.G., emessa in data
28.06.2022, nel proc. n. 1361/2012 R.G.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante principale ( : “a) accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda di Parte_1 risarcimento del danno formulata dal IG. , nella qualità di Procuratore generale della IG.ra Parte_4
e, per l'effetto, rigettarla, ovvero, in subordine, accertare e dichiarare che il danno è Controparte_1 imputabile a fatto e colpa esclusivi del P.G.; b) condannare la IG.ra Parte_3
alla restituzione, in favore della società della somma Controparte_1 Parte_1 di € 13.108,51, oltre agli interessi legali dalla data del pagamento e sino all'effettivo soddisfo;
c) in subordine, condannare la società a manlevare e tenere esente la società Controparte_3 da quanto pagato alla IG.ra e all'Avv. Parte_1 Controparte_1
CARMELA CANNIZZARO in esecuzione della sentenza impugnata.
Per l'appellata (LE : “IN VIA PRELIMINARE: Dichiarare inammissibile, infondato ovvero CP_1 rigettare con qualsiasi formula negare l'ingresso dell'appello proposto dalla Società avverso Parte_1
l'indicata sentenza emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. per le motivazioni indicate nel corpo del presente atto NEL
MERITO: - Dichiarare inammissibile e rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti dalla soc. , confermando la sentenza n. 912/2022 resa dal Tribunale di Barcellona LE Parte_5
PG / Reale MU Ass.ni in data 28.06.2022 ed oggi oggetto di Parte_6
2 gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
- Confermare integralmente la sentenza n.912/2022 resa a dal
Tribunale di Barcellona PG con tutte le statuizioni ivi indicate. - Respingere, con la miglior formula, le domande svolte dall'appellante contro la sig.ra di cui alle lett.re sub a e b delle conclusioni, per i motivi esposti in Controparte_1 narrativa e nel giudizio di primo grado. - Condannare l'appellante alle spese e compensi del giudizio, oltre Cpa, Iva e spese generali. - Con salvezza di ogni diritto, azione e ragione nella più ampia forma..”
Per l'appellato- appellante incidentale ( ): “1°) in accoglimento Parte_3 dell'appello incidentale proposto con il presente atto: 1) in riforma della sentenza appellata, ritenere e dichiarare che nessun danno è stato causato alla proprietaria a seguito dei lavori oggetto di giudizio o che, comunque, manca agli atti la prova dei lamentati danni dell'immobile sia sull'an che sul quantum debeatur;
2) ritenere e dichiarare che CP_1 eventuali danni al fabbricato LE sono stati causati per fatto e colpa esclusivi della DI che ha agito Parte_1 in assoluta autonomia nella esecuzione degli stessi, senza alcun controllo del comune di Barcellona P.G., in virtù di maturati accordi con l'attore e in assenza di qualsivoglia progetto che la autorizzasse a realizzare il blocco di cemento direttamente sull'edificio LE, e quindi senza alcuna responsabilità dell'ente comunale;
3) ritenere e dichiarare che nel caso di specie non può essere disposta la liquidazione del danno in via equitativa ex art. 1226 c.c. per le ragioni di cui alla superiore narrativa;
4) per l'effetto, condannare , o chi per legge tenuto, alle spese del primo Controparte_1 grado di giudizio, nonché di quelle del presente oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge. 5) solo in subordine, e salvo gravame, rigettare con qualsiasi statuizione tutte le domande svolte in via subordinata dalla DI Parte_1 nell'atto di appello nei confronti del essendo le suddette infondate in fatto e diritto, con la AR conferma della sentenza n. 912/2022, emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. e la condanna alle spese di giudizio ed accessori di legge di parte appellante;
6) dare atto che la concludente ripropone espressamente tutte le domande non accolte nella sentenza di primo grado.”
Per l'appellata : “I) accogliere il gravame proposto;
II) per l'effetto, per l'effetto, Controparte_2 revocare la sentenza n° 912/2022, emessa dal Tribunale di Barcellona P.G., G.O. Dott. Vincenzo La Torre, nel giudizio iscritto al n°1361/2012 R.G., pubblicata il 28/06/2022, a mezzo della quale venivano accolte solo parzialmente le domande proposte con l'atto introduttivo da nato a [...]
Castroreale il 15.01.1921 , nella qualità di procuratore generale di C.F._7 [...]
, nata a [...] il [...]; III) in via gradatamente subordinata, Controparte_1 accertare e dichiarare che il danno è imputabile a fatti e colpe esclusivi del - nella improbabile AR
e non temuta ipotesi di riconoscimento di somme, ridurre il quantum dell'eventuale statuizione all'effettivo dovuto, riducendolo secondo il giusto ed il provato;
IV) accogliere, nel rito e nel merito, le sollevate e reiterate eccezioni;
V) non si accetta il contraddittorio su domande nuove;
VI) condannare chi di ragione al pagamento delle spese di lite per entrambi
i gradi di giudizio, oltre accessori come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Giudizio di primo grado.
3 Con atto di citazione notificato il 06.11.2012 , quale procuratore generale della signora Parte_4
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Barcellona P.G. la società Controparte_1 [...] ed il richiedendo la loro condanna al risarcimento dei danni, Parte_1 AR quantificati in € 26.000,00, per i danni che l'immobile di proprietà di sito in Controparte_1
Barcellona P.G., Via Umberto I n. 431, aveva subito a causa della cattiva esecuzione dei lavori di realizzazione della strada di collegamento tra la via Sant'Andrea e la via Ugo Sant'Onofrio di Barcellona
P.G., affidati dal all'impresa con contratto di appalto del 13.05.2010. CP_4 T_
L'attrice sosteneva che fosse stato realizzato un muro di sostegno in cemento armato, addossandolo al proprio fabbricato, inglobando anche porzioni della sua struttura portante e causando lesioni tali da pregiudicare la stabilità e l'agibilità dello stesso.
Per tali motivi, proponeva ricorso ai sensi dell'art. 1172 cc del Codice civile, nei confronti del CP_1
e la per sentirli condannare all'immediato ripristino dello stato AR CP_5 dei luoghi.
Dopo l'espletamento della Consulenza Tecnica d'Ufficio, il Giudice cautelare, con ordinanza del
26.06.2012, in accoglimento del ricorso ordinava al e alla di AR CP_5 provvedere alla rimozione delle cause della situazione di pericolo accertata, eseguendo gli interventi indicati dal CTU, ma ad essa non veniva dato seguito.
Nell'instaurato giudizio di merito introdotto successivamente, al fine di ottenere il risarcimento dei danni, con comparsa del 07.02.2013 si costituiva il chiedendo, nel merito, il rigetto AR delle domande avverse o, in subordine, che la eventuale responsabilità venisse attribuita alla DI appaltatrice, avendo essa eseguito le opere in assoluta autonomia rispetto alla stazione appaltante e comunque in accordo con la proprietaria dell'immobile attoreo.
Si costituiva, altresì, l' la quale, in via preliminare chiedeva di essere autorizzata alla Controparte_6 chiamata in causa della società per essere manlevata e tenuta indenne e, nel merito, il Parte_7 rigetto delle domande attrici sia in ordine all'an che al quantum debeatur.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la Reale MU Ass.ni eccependo in via preliminare la non opponibilità del giudizio ex art. 1172 c.c. nei confronti della Compagnia, la nullità della procura generale rilasciata a dal Consolato Generale d'Italia di Losanna e la prescrizione di ogni diritto Parte_4 della chiamata in causa.
Dopo l'ammissione e l'espletamento delle prove orali, ed il rigetto della richiesta di CTU, il Giudice, ritenendo la causa matura per la decisione, ne disponeva il rinvio all'udienza del 21.01.2022 per la discussione orale e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con concessione alle parti dei termini per il deposito di note conclusive.
Sentenza di primo grado.
4 Con sentenza n. 912/2022 emessa all'esito della discussione orale il 21.01.2022, il Tribunale di Barcellona
P.G., accoglieva parzialmente le domande di , dichiarando che l'immobile di parte attrice aveva CP_1 riportato danni quantificati in via equitativa in € 12.000,00 per fatto e colpa dell'ente convenuto e della società esecutrice dei lavori e condannando conseguentemente gli stessi al pagamento in solido di tale somma in favore dell'attore, oltre interessi e il 50% dei compensi processuali liquidati in € 3.000,00 di cui
150,00 per spese, oltre iva cassa e rimborso spese generali.
Il Giudice di primo grado, dichiarava, preliminarmente, l'infondatezza dell'eccezione sollevata in ordine all'asserita inesistenza, nullità, invalidità e/o inefficacia della procura generale in violazione dell'art. 12 della L.n.218/1995, precisando che, in caso di procura alle liti rilasciata all'estero e utilizzata in Italia, è sufficiente che “dall'autenticazione sia chiaramente desumibile che la sottoscrizione è stata apposta alla presenza del notaio e che questi ha accertato l'identità del sottoscrittore" (cfr Cass. S.U. ord. N. 10312/06). Sosteneva il giudicante che, nel caso di specie, essendo stata la procura generale rilasciata dal Consolato Generale di Losanna, in persona del Commissario Amministrativo Aggiunto, assistito da due testimoni con attestazione dell'accertamento dell'identità personale della comparente, essa doveva ritenersi valida ed efficace.
Parimenti, il Giudice rigettava l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di Controparte_1 risultante dagli atti prodotti in causa proprietaria dell'immobile in questione.
Nel merito, accoglieva parzialmente la domanda dell'attrice, ritenendo accertata l'esistenza di danni causati all'immobile di sua proprietà dal muro di sostegno realizzato durante l'esecuzione dei lavori dell'opera pubblica, come emerso dalla relazione peritale svolta nel giudizio cautelate n. 262/2011. In ordine alla quantificazione dei danni, ritenendo che parte attrice non avesse fornito piena prova e considerato il rigetto della richiesta di CTU meramente esplorativa, procedeva in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., determinandoli nell'importo di € 12.000,00 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo e ponendoli solidalmente a carico dell'ente convenuto e della società . Il primo T_
Giudice riteneva responsabile l'ente, in quanto committente pubblico con potere di controllo e ingerenza nell'esecuzione dei lavori e la DI in virtù della responsabilità solidale con il committente e T_ perché avrebbe eseguito i lavori senza “elaborati o esecutivi progettuali approvati né in riferimento al muro di sostegno in corrispondenza con il fabbricato, né relativamente al blocco di cemento realizzato attaccato all'edificio LE”.
Riteneva, infine, ammissibile la domanda di manleva svolta della nei confronti della Reale CP_5
MU, ritenendo sussistente la copertura assicurativa per “danni di esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzia manutenzione, ivi compresi i danni ad opere preesistenti” e quindi nel caso che ci occupa,
e ritenendo, altresì, che la avesse denunciato tempestivamente i fatti alla compagnia a CP_5 seguito della richiesta di risarcimento formulata dall'attore, senza incorrere in alcuna decadenza e/o prescrizione.
Giudizio di appello.
5 Avverso la sopra citata pronuncia di primo grado, la soccombente società proponeva appello T_ con atto di citazione notificato il 17.01.2023, lamentando l'erroneità e l'ingiustizia della motivazione, e chiedendo, in riforma delle statuizioni pronunciate dal Tribunale di Barcellona P.G., l'accoglimento di tutte le domande avanzate in primo grado per le motivazioni di cui si dirà.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata in cancelleria il 05.04.2023 si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, di cui eccepiva preliminarmente l'inammissibilità Controparte_1 ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. e nel merito, l'infondatezza.
In particolare, l'appellata contestava l'affermazione dell'odierna appellante, secondo cui il Giudice non avrebbe potuto porre a fondamento della sua decisione la consulenza tecnica d'ufficio resa nell'ambito del giudizio cautelare, trattandosi di “prova atipica” che non poteva essere utilizzata a tal fine.
Secondo la LE, invece, il Giudice avrebbe correttamente tenuto conto degli esiti di tale consulenza, relativa ai fatti oggetto del giudizio di merito, ed inoltre, le testimonianze rese dai testi Ing. M. GN
e Arch. E. soggetti comunque interessati ai fatti di causa, non avrebbero fornito prove di segno Tes_1 contrario.
Riguardo al secondo motivo di appello, riteneva che il Giudice avesse correttamente proceduto ad una valutazione equitativa dei danni ex art. 1226 c.c., ritenendo sussistenti sia il primo presupposto, cioè la dimostrata esistenza di un danno certo, sia il secondo e cioè l'impossibilità oggettiva nella stima esatta del danno.
Con comparsa del 14.04.2023 si costituiva in giudizio il proponendo AR appello incidentale per i seguenti motivi: in primo luogo, l'ente riteneva che non avrebbe fornito alcuna prova dei fatti dedotti nel suo CP_1 atto introduttivo né in relazione all'an, né al quantum debeatur;
aggiungeva che i testi escussi non avrebbero dimostrato che i fatti dedotti dal erano stati diretta conseguenza dell'esecuzione dei CP_1 lavori oggetto di causa e che inoltre l'impresa avrebbe operato in assoluta autonomia Parte_1 concordando la esecuzione dei lavori con la proprietaria dell'immobile attoreo.
Nessuna valenza probatoria avrebbe potuto assumere, inoltre, la consulenza tecnica d'ufficio espletata nel procedimento ex art. 1172 c.c.
Il Tribunale non avrebbe, infine, potuto procedere alla determinazione equitativa del danno, non avendo parte attrice fornito alcuna prova della sua esistenza.
In conseguenza delle superiori argomentazioni, il censurava la sentenza di primo grado anche CP_4 nella parte relativa alla condanna delle spese, sostenendo che queste avrebbero dovuto essere poste a carico esclusivo di . CP_1
Contestava, inoltre, anche le domande avanzate in via subordinata dalla società , ribadendo che T_
l'impresa avrebbe operato in totale autonomia e senza alcun controllo da parte dell'ente committente.
6 Con comparsa del 18.04.2023 si costituiva in giudizio la chiedendo Controparte_7
l'accoglimento dell'appello proposto dalla società , previo accertamento dell'infondatezza della T_ domanda di risarcimento danni avanzata da o, in subordine, ritenere che il danno sia imputabile CP_1 esclusivamente al AR
Riproponeva, inoltre, tutte le domande ed eccezioni già formulate in primo grado e cioè la non opponibilità, nei suoi confronti, dell'intero giudizio promosso ex art. 1172 c.c., la nullità della procura generale rilasciata dal di Losanna, in persona del Commissario Controparte_8
Amministrativo aggiunto Dott.ssa la carenza di legittimazione attiva di Controparte_9 Parte_4 nella qualità di Procuratore generale di l'inoperatività della polizza assicurativa, la Controparte_1 prescrizione del diritto a chiamare in causa la Controparte_2
§
Superato positivamente il cd. “filtro” di non inammissibilità ex art. 348-bis c. p. c. all'udienza del
05.06.2023 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter, comma 1, c. p. c. (come inserito dal D. L.vo
10.10.2022 n. 149), mediante deposito di note di trattazione scritta la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza (virtuale) del 23.09.2024 e successivamente all'udienza del
24.02.2025 per il medesimo incombente, disponendo la sostituzione per la sua celebrazione, all'ordinaria forma “in presenza”, di quella di cui al rito della cd. trattazione scritta ex art. 127 ter c. p. c. (come inserito dal D. L.vo 10.10.2022 n. 149), con assegnazione alle parti del termine perentorio per il deposito delle relative note scritte fino alle ore 8.00 della stessa data.
La causa veniva poi posta in decisione con ordinanza del 04.03.2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento ai rispettivi procuratori delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. In via preliminare va ritenuta l'ammissibilità dell'atto di appello principale, dovendosi sul punto ritenere infondata l'eccezione proposta dall'appellato LE nella comparsa di costituzione in questo grado di giudizio.
Sotto il primo profilo di cui all'art. 348 bis c.p.c., la Corte ha già implicitamente disatteso l'eccezione con l'ordinanza emessa in data 05.06.2023 con la quale è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, momento peraltro incompatibile con l'adozione di un provvedimento ai sensi della norma invocata. Sul punto, è appena il caso di precisare che “la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate”
(Cfr., per tutte: Cassazione civile, sezione 6-L., ordinanza n. 37272 del 29.11.2021).
7 Avuto riguardo, invece, all'inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c, la Suprema Corte di Cassazione con la nota sentenza 27199 del 16.11.2017 ha avuto modo di affermare che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n.83 del 2012, conv. con modifiche dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris istantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. Nel caso di specie, nell'appello proposto risultano sufficientemente indicate tanto le parti della motivazione ritenute erronee quanto le ragioni poste a fondamento delle critiche, come, peraltro, dimostra la circostanza che tutte le parti appellate si sono costituite, predisponendo una congrua difesa.
§ 2. Appello principale. Passando al merito della controversia, con il primo motivo d'appello l'odierna appellante principale, lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado per aver CP_5
CP_ accertato il Giudice l'esistenza dei danni e la loro imputabilità alla ed al sulla base della CP_4
CTU espletata nel giudizio cautelare n. 262/2011.
La società ribadisce che la CTU formatasi in altro giudizio rientra tra le cd. “prove atipiche”, che T_ il Giudice può porre a fondamento della decisione solo elementi idonei a comprovare la fondatezza della pretesa, dando adeguata motivazione.
Essa sostiene che il C.T.U. nominato nella fase cautelare, Ing. non avrebbe effettuato Persona_1 alcuna verifica in ordine alla regolarità urbanistica ed edilizia dell'immobile oggetto del giudizio, non avrebbe indicato le condizioni dell'immobile in epoca antecedente la realizzazione dell'opera pubblica ed avrebbe omesso di descrivere l'iter logico seguito per pervenire alle sue conclusioni. Il Giudice di primo grado, inoltre, avrebbe omesso di valutare le risultanze delle prove testimoniali assunte nel corso del giudizio, in particolare dei testi Ingegneri (direttore tecnico dei lavori) e (coordinatore della Tes_1 sicurezza), secondo i quali “il muro di sostegno non è stato realizzato sulla proprietà di e non ne ha inglobato CP_1 alcuna parte”.
L'odierna appellante ribadisce che i lavori dalla stessa eseguiti non avrebbero causato alcun danno alla proprietà di e che comunque, essi sarebbero stati realizzati secondo le direttive rigidamente CP_1 impartite dall'Amministrazione comunale, a cui sola va attribuita la responsabilità di eventuali danni che dovessero accertarsi.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante contesta la quantificazione dei danni effettuata dal
Giudice di primo grado in via equitativa, ritenendo che lo stesso sia incorso in una contraddizione.
Da un lato, infatti, il Giudice ha rigettato la richiesta di CTU dell'attore, ritenendola meramente esplorativa, cioè tendente a supplire a carenze probatorie, e dall'altra, invece, ha ritenuto di poter
8 quantificare i danni in via equitativa secondo l'art. 1226 c.c., il cui primo presupposto è proprio l'accertata esistenza del danno.
Ulteriore requisito per poter procedere ad una valutazione equitativa dei danni è, inoltre, secondo la tesi dell'appellante, l'impossibilità, o l'estrema difficoltà, di una stima esatta del danno dovuta a fattori oggettivi, e non alla negligenza della parte ed anche questo presupposto non sarebbe presente nel caso che ci occupa, trattandosi di un pregiudizio subito da un bene immobile e quindi non impossibile da quantificare.
Con il terzo motivo d'appello, l'appellante censura la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di
Barcellona P.G. per non avere disposto nella parte dispositiva della sentenza la condanna della di assicurazione terza chiamata in causa, a CP_10 Controparte_3 manlevare e tenere esente da eventuale condanna la società , pur avendone accertato tale diritto T_
e ritenuta ammissibile la relativa domanda.
Con il quarto motivo d'appello, infine, l'odierna appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui l'ha condannata al pagamento delle spese di lite, in solido con il AR insistendo nella riforma della relativa statuizione in ragione dell'accoglimento del proposto gravame.
Censura, altresì, la disposta compensazione delle spese con la Reale MU Ass.ni.
§ 3. Prima di passare alla disamina di tali motivi di appello principale occorre precisare che costituendosi in giudizio la oltre ad aderire alle doglianze di merito articolate dalla DI Controparte_7
nella parte in cui ha chiesto che “venga accertata e dichiarata l'infondatezza della domanda di T_ risarcimento del danno formulata da nella qualità di Procuratore generale di e, per Parte_4 Controparte_1
l'effetto, rigettarla, ovvero, in subordine, accertare e dichiarare che il danno è imputabile a fatto e colpa esclusivi del
[...]
chiedendo la riforma della sentenza impugnata, ha anche reiterato in questa sede tutte AR le domande, eccezioni anche preliminari, richieste e conclusioni già spiegate nel giudizio di primo grado e segnatamente di:
-non opponibilità, nei confronti della deducente, dell'intero giudizio promosso ex art. 1172 c.c., conclusosi con l'emissione dell'ordinanza interdittiva del 26/06/2012;
- nullità della procura generale rilasciata dal Consolato Generale d'Italia di Losanna, in persona del
Commissario Amministrativo aggiunto Dott.ssa Controparte_9
- carenza di legittimazione attiva di nella qualità di Procuratore generale di Parte_4 CP_1
[...]
- inoperatività della polizza assicurativa
- prescrizione del diritto a chiamare in causa la Controparte_2
Rimettendo in discussione questioni già trattate dal Giudice di prime cure, in senso sfavorevole alla parte, come oltre vedremo, tale atto assume la forma e la sostanza di un appello incidentale, da ritenersi
9 tempestivo in quanto proposto comunque nei termini e cioè nei 20 giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di appello (08.05.2023).
Tali motivi di appello incidentale, pur risultando in buona parte inammissibili per avere la parte formulato delle censure generiche, riportandosi alle difese svolte in primo grado, senza articolare specifiche critiche all'apparato motivazionale del giudice di prime cure, come imposto dall'art. 342 c.p.c, risultano comunque infondati nel merito.
Analizzate, con priorità, le eccezioni sollevate dalla stessa compagnia in primo grado e riproposte nella presente sede, circa l'asserita inesistenza, nullità, invalidità e/o inefficacia della procura generale in violazione dell'art. 12 della L. n. 218/1995, ed al difetto di legittimazione passiva della Controparte_1 va osservato quanto segue.
Riguardo al primo punto, correttamente il primo Giudice ha ritenuto infondata l'eccezione riportando il principio espresso dalla Suprema Corte secondo cui, in caso di procura alle liti rilasciata all'estero e utilizzata in Italia, per il rispetto del precetto della “lex fori” italiana, è sufficiente che “dall'autenticazione sia chiaramente desumibile che la sottoscrizione è stata apposta alla presenza del notaio e che questi ha accertato l'identità del scrittore" (cfr Cass. S.U. ord. N. 10312/06). Nel caso di specie, la procura generale
è stata rilasciata dal Consolato Generale di Losanna, in persona del Commissario Amministrativo
Aggiunto, assistito da due testimoni, il quale attesta di essere “certo dell'identità personale della comparente” e che la sottoscrizione è avvenuta in sua presenza nello stesso giorno dell'autenticazione.
Parimenti, il Tribunale ha giustamente rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di CP_1
in quanto dalla visura del 02.02.2011 in atti emerge che la stessa è proprietaria dell'immobile
[...] in questione per averlo acquistato con atto pubblico del 28.09.2009 n. rep. 65034 ai rogiti del notaio e su tale circostanza nulla è stato dedotto o contestato. Persona_2
Per quanto attiene, invece, più specificatamente alla domanda di manleva spiegata dalla DI , T_
l'infondatezza delle deduzioni della società si ricavano dalla disamina contenuta Parte_8 nei paragrafi seguenti ai quale si rimanda (più in particolare: §.
4.3 e §. 6).
§ 4. Passando, quindi, all'esame dell'appello principale proposto dalla , esso merita CP_5 parziale accoglimento, nei limiti e nei termini di cui si dirà, e segnatamente limitatamente alla mancata statuizione in dispositivo in ordine alla domanda di manleva formulata nei confronti delle
[...]
ed alla mancata condanna alle spese a carico di quest'ultima. CP_3
Prima di procedere all'esame dei vari motivi di impugnazione, è opportuno fare una breve premessa sui fatti di causa.
Con contratto di appalto del 13.05.2010, n. 5867 di repertorio, il Comune di Barcellona P.G. affidava alla società i lavori di realizzazione del “Contratto di Quartiere II Sant'Antonino”, comprendenti T_
10 la realizzazione della strada di collegamento tra la Via S. Andrea e la Via Ugo S. Onofrio, mediante la costruzione di un cavalcavia.
Tale strada, secondo il progetto originario, avrebbe dovuto arrestarsi in prossimità dell'immobile di proprietà della IG.ra , sito in Via Umberto I n. 431; successivamente, sono state apportate CP_1 delle modifiche ed il 21.06.2011 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva, che prevedeva tra l'altro, la continuazione della strada di collegamento fino proprio all'immobile suddetto.
La realizzazione del cavalcavia ha comportato la demolizione del vecchio muro in pietrame costruito in aderenza all'immobile di proprietà della IG.ra e successivamente la realizzazione di un blocco CP_1 in cemento, sul quale è stata costruita la platea di fondazione del nuovo muro.
Con telegramma del 20.01.2011, il IG. , procuratore generale di Parte_4 Controparte_1 intimava alla società l'immediata sospensione dei lavori, lamentando l'esistenza di “gravi, reali T_ ed irreparabili danni all'immobile di sua proprietà” e con lettera del 25.01.2011, diffidava sia il
[...] che l'odierna appellante principale dal proseguire i lavori, invitandoli a AR provvedere al ripristino dello stato dei luoghi.
Con lettera del 22.02.2011 l'odierna appellante principale contestava l'esistenza dei presunti danni, sostenendo di aver eseguito le opere conformemente alla progettazione predisposta dall'Ente committente e secondo le buone regole dell'arte.
Con ricorso notificato il 05.04.2011 ai sensi dell'art. 1172 del Codice civile, conveniva, CP_1 pertanto, in giudizio il l'odierna appellante per sentirli condannare AR all'immediato ripristino dello stato dei luoghi.
Disposta ed espletata la Consulenza Tecnica d'Ufficio, il Giudice cautelare -con ordinanza del 26.06.2012- accoglieva il ricorso, ordinando all'odierna appellante ed al P.G. di Parte_3 provvedere alla rimozione delle cause della situazione di pericolo riscontrata, eseguendo gli interventi ivi indicati, ma tale ordinanza non veniva eseguita.
In particolare, la società sosteneva di non avervi potuto dare seguito, visto il comportamento T_ omissivo dell'ente, che non aveva predisposto i lavori propedeutici necessari.
Con atto di citazione, notificato il 06.11.2012, conveniva in giudizio la società ed il CP_1 T_ per sentirli condannare, con il vincolo della solidarietà, al AR risarcimento dei danni subiti dall'immobile della IG.ra quantificati in € 26.000,00, Controparte_1 giudizio definito con la sentenza oggi impugnata.
§. 4.1. Partendo dall'esame del primo motivo d'appello principale, esso risulta infondato per le motivazioni che seguono.
11 Secondo l'odierno appellante, il primo Giudice avrebbe errato nell'accertare l'esistenza dei danni dell'immobile della IG.ra e la loro imputabilità alla DI ed al sulla base della CP_1 T_ CP_4
CTU espletata nel giudizio cautelare n. 262/2011, trattandosi di prova “atipica”; in ogni caso, sostiene la genericità e l'incompletezza della consulenza, che non avrebbe effettuato verifiche sulla regolarità urbanistica ed edilizia dell'immobile, non ne avrebbe descritto le condizioni prima della realizzazione dell'opera pubblica e comunque non avrebbe evidenziato l'iter logico seguito dal perito per giungere alle conclusioni ivi riportate.
In via subordinata, ritiene, comunque, che nel caso di accertamento di tali danni, la responsabilità degli stessi vada attribuita esclusivamente al avendo essa eseguito i lavori a regola d'arte e secondo le CP_4 direttive impartite dall'ente committente, senza alcuna autonomia.
Orbene, circa l'utilizzabilità della CTU come prova “atipica”, è noto che l'elencazione delle prove civili contenuta nel codice di rito non è tassativa;
sono, pertanto, ammissibili le prove atipiche, ossia quelle prove assunte in altro e distinto procedimento, di cui costituiscono un esempio i verbali di prove e la perizia espletati in altro giudizio.
Il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione è nel senso di ritenere che “il giudice di merito possa legittimamente utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse o anche altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse, al fine di trarne non solo semplici indizi
o elementi di convincimento, ma anche di attribuire loro valore di prova esclusiva;
il che vale anche per una perizia svolta in sede penale o per una consulenza tecnica svolta in altre sedi civili, purché la relativa documentazione sia ritualmente esibita dalla parte interessata, secondo le regole dell'allegazione (così, in motivazione, Cass., 2, 14 maggio 2014, n. 10599), in quanto, una volta soddisfatta tale condizione, la relativa documentazione viene ritualmente acquisita al processo civile, le cui parti possono farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di essa (Cass., Lav. 5 dicembre
2008, n. 28855; Cass., 1, 7 maggio 2014, n. 9843)” (cfr. più recentemente: Cass. civ. n. 9950 del 15.04.2021)
Il primo Giudice ha, quindi, correttamente ritenuto di porre alla base della sua decisione la CTU espletata nel corso del procedimento cautelare e ritualmente prodotta dalla parte attrice nel giudizio di primo grado in quanto allegata alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2) c.p.c.
Come è noto, nel sistema processualcivilistico vigente opera il principio cosiddetto dell'acquisizione della prova, in forza del quale ogni risultanza istruttoria, una volta raccolta, è legittimamente utilizzabile dal giudice indipendentemente dalla sua provenienza (Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 5409 del 25/02/2019).
Sul punto si richiama quanto statuito dalla Corte Suprema, laddove ha ritenuto che “l'acquisizione di una relazione (nel caso di specie si trattava di ATP) non deve necessariamente avvenire a mezzo di un provvedimento formale, bastando anche la sua materiale acquisizione, ed essendo sufficiente che quel giudice l'abbia poi esaminata traendone elemento per il proprio convincimento e che la parte che lamenti la ritualità dell'acquisizione e l'impossibilità di esame delle risultanze dell'indagine sia stata posta in grado di contraddire in merito alle stesse” (cfr. Cassazione civile numero 6591-2016;
Cassazione civile numero 23.6932009; cassazione civile numero 17.790-2004).
12 Conseguentemente, il giudice del merito, in virtù del principio del libero convincimento, ha facoltà di apprezzare in piena autonomia tutti gli elementi presi in esame dal consulente tecnico e le considerazioni da lui espresse che ritenga utili ai fini della decisione, onde ben può trarre materia di convincimento anche dalla consulenza espletata in sede cautelare, una volta che la relazione di quest'ultimo sia stata ritualmente acquisita agli atti (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5658 del 09/03/2010).
Riguardo al contenuto della suddetta CTU, il perito, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, ha esaustivamente risposto ai quesiti posti dal Giudice.
Preliminarmente ha proceduto a descrivere lo stato dei luoghi e l'opera realizzata dalla DI , T_ specificando che la strada che insiste sul cavalcavia poggia su due spalle in cemento armato, il cui lato sud
è posto a ridosso dell'immobile della;
su tale blocco di cemento l'impresa avrebbe realizzato la CP_1 platea di fondazione del nuovo muro di sostegno, adiacente con la parte nord del fabbricato per circa
5,24 m, senza giunto tecnico di separazione e senza strato di polistirolo interposto.
Il Ctu ha affermato di aver riscontrato, in occasione dei sopralluoghi dell'immobile, la presenza di diffuse crepe sul controsoffitto e lesioni sulle murature portanti, il cui andamento denota un cedimento di fondazione terminale dal lato della struttura posta a confine con il blocco di cemento.
Al termine delle operazioni peritali, il perito è giunto alla conclusione secondo cui, pur considerando la vetustà dell'edificio, la realizzazione del blocco di cemento e del muro di sostegno avrebbe determinato un cedimento delle fondazioni del fabbricato esistente e tali spostamenti avrebbero causato le crepe presenti sul controsoffitto. Pertanto, le lesioni sarebbero da imputare alla realizzazione dei nuovi manufatti.
Il perito ha rilevato, inoltre, che l'impresa avrebbe eseguito i lavori in conformità alla progettazione predisposta dall'ente riguardo al tracciato stradale, mentre non vi sarebbero dettagli sulla realizzazione del muro di sostegno e del blocco di cemento.
Né le testimonianze rese dall'ing. GN e dall'arch. peraltro provenienti da soggetti comunque Tes_1 interessati ai fatti di causa, appaiono idonee a scalfire gli esiti tecnici di tale accertamento peritale.
Anzi, dalla deposizione del teste si ricava come effettivamente dopo l'esecuzione dei lavori, Tes_1 anch'egli, in sede di accertamento tecnico d'ufficio, aveva potuto constatare all'interno dell'immobile delle lesioni (cfr. verbale di udienza del 15.05.2017).
Appare opportuno considerare altresì, che l'odierna appellante principale afferma, nella propria comparsa di costituzione, di non aver potuto dare esecuzione all'ordinanza del 26.06.2012, con cui il Giudice cautelare aveva disposto la rimozione delle cause della situazione di pericolo, a causa del comportamento omissivo del che avrebbe omesso di adottare i necessari provvedimenti propedeutici all'avvio CP_4 dei lavori, di fatto riconoscendo l'esistenza dei danni cui porre rimedio, sia pure per ordine giudiziario.
13 E' bene, pure, chiarire che, nelle more, la ha provveduto al pagamento della somma CP_5 liquidata dal Giudice in via equitativa in favore di in data 22.12.2022, pur riservando Controparte_1 di rivalersi di tale pagamento in sede giudiziale.
Sulla base delle conclusioni riportate nella consulenza, fondate sulla scienza del settore, e delle considerazioni sopra esposte, quindi, si può ritenere sufficientemente raggiunta la prova dei danni subiti dall'immobile di sotto il profilo dell'an ed affermare che gli stessi siano stati causati Controparte_1 dalla realizzazione dei lavori eseguiti dall'impresa , su incarico del T_ CP_4
Analogamente privo di fondamento è l'argomento secondo cui il perito non avrebbe accertato la regolarità urbanistica dell'immobile, essendo emersa comunque dall'attività istruttoria la circostanza – non contestata- che la costruzione del piccolo fabbricato era antecedente al 1967.
Circa la qualificazione giuridica della fattispecie, quando, durante l'esecuzione di un appalto un terzo subisce un danno, il tipo di responsabilità dipende da come il danno si è verificato: se il danno è causato direttamente dall'attività dell'appaltatore, si applica l'art. 2043 del c.c. secondo il quale “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.” In questo caso, il responsabile è solo l'appaltatore, a meno che il committente sia intervenuto nei lavori oppure abbia violato obblighi precisi di controllo e vigilanza;
se invece il danno è provocato dalla cosa su cui si stanno eseguendo i lavori, si applica l'art. 2051 del c.c., secondo il quale “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. Secondo l'articolo in esame anche il committente può essere ritenuto responsabile, perché il fatto che l'opera sia stata affidata a un appaltatore non esclude la responsabilità per omessa custodia.
Nel caso che ci occupa, la fattispecie va inquadrata nell'ambito dell'istituto della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., essendo derivati i danni dall'attività dell'appaltatore e risultando accertato il relativo nesso di casualità; correttamente, poi, la responsabilità è stata attribuita in via solidale alla DI esecutrice ed all'ente committente.
Si richiama, a tal proposito, la sentenza 17 marzo 2021 n. 7553 con cui la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla responsabilità del committente e dell'appaltatore in caso di danni cagionati a terzi in esecuzione di un contratto d'appalto.
La pronuncia in commento conduce una disamina generale dei profili di responsabilità per danni cagionati a terzi nell'esecuzione del contratto di appalto, riaffermando la prevalenza dell'autonomia dell'appaltatore nell'esecuzione dell'opera quale criterio fondante la responsabilità verso i terzi e dal quale discende, in via generale, il principio della esclusione di responsabilità del committente per i danni cagionati ai terzi nell'espletamento dell'appalto a meno che non ricorra un fatto, causativo del danno, ascrivibile alla sua specifica condotta.
La Suprema Corte non ha mancato di osservare, nella questione in commento, la “congenita peculiarità, nel genus dell'appalto, dell'appalto di opere pubbliche”.
14 Pur evidenziando la natura privatistica del contratto di appalto e richiamando, quindi, un consolidato principio affermato dalla Suprema Corte in precedenti arresti giurisprudenziali in tema di contratti di appalto di opere pubbliche, gli non hanno mancato di osservare che la peculiare qualificazione CP_11 del Committente Pubblico, unitamente alla disciplina speciale del rapporto che ne consegue, costituisce, rispetto al contratto di appalto tra privati, circostanza che limita l'autonomia dell'appaltatore proprio per effetto della presenza del Committente pubblico che non svolge una mera attività di vigilanza bensì intensa e continua ingerenza nel corso dell'esecuzione dell'opera.
Tale ingerenza andrebbe, quindi, ad attenuare la caratteristica “autonomia” dell'appaltatore sulla quale tradizionalmente si basano gli addebiti di responsabilità mossi all'esecutore dell'opera, aprendo la strada ad una responsabilità del committente pubblico per danni cagionati a terzi nell'esecuzione dell'opera.
Ne consegue che, ove l'ingerenza della Committenza Pubblica sia tale da vincolare l'attività dell'appaltatore tanto da neutralizzare completamente la sua libertà di decisione, escludendo ogni autonomia nell'esecuzione ed organizzazione dei lavori, la prima sarà unica responsabile per gli eventuali danni cagionati a terzi, mentre ove il fatto dannoso sia avvenuto in esecuzione del progetto o delle direttive della committente (come nel caso che ci occupa), vi sarà responsabilità concorrente e solidale.
Dunque, secondo i Giudici, se l'autonomia dell'appaltatore può essere più o meno limitata dalla ingerenza della committente, incidendo conseguentemente sui profili di responsabilità dello stesso, difficilmente sarà possibile elidere completamente la responsabilità della pubblica amministrazione per danni cagionati a terzi nell'esecuzione dell'opera pubblica.
Emergono, infatti, vari obblighi a carico del Committente Pubblico, che non si esauriscono nelle direttive e nei controlli ma, insita nell'esecuzione dell'opera vi è altresì l'obbligazione di custodia, alla quale consegue un correlato profilo di responsabilità.
Nonostante il sostenga che la abbia operato in totale autonomia, e senza nemmeno CP_4 CP_5 alcun progetto relativo alla realizzazione del blocco di cemento, ciò non vale ad escludere una sua responsabilità concorrente alla luce delle sopra esposte considerazioni e degli orientamenti ormai consolidati in giurisprudenza.
In virtù della sua posizione di committente pubblico e dei poteri di vigilanza ma anche di ingerenza nell'esecuzione di lavori, l'ente avrebbe dovuto vigilare e impartire ulteriori direttive, a maggior ragione se, relativamente al muro di sostegno e al blocco di cemento (opere evidentemente necessarie ai fini della fattibilità dell'opera pubblica nel suo complesso) non esisteva alcun progetto.
Nessun dubbio sulla sussistenza della responsabilità in capo alla società esecutrice dei lavori, anche se essa ritiene di essersi limitata ad eseguire le direttive rigidamente impartite dall'amministrazione comunale e quindi di aver operato senza alcuna autonomia.
Sul punto, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 10231/2025, chiarisce “che l'appaltatore è responsabile dei danni causati a terzi, anche se ha seguito i progetti o le indicazioni del committente;
non è responsabile solo se dimostra
15 di aver eseguito i lavori come “nudus minister", manifestando dissenso ma procedendo su insistenza del committente”, circostanza non emersa nel corso dell'istruttoria di primo grado.
§ 4.2. Passando al secondo motivo di appello principale, l'appellante contesta la quantificazione dei danni effettuata dal Giudice di primo grado in via equitativa ex art. 1226 c.c., ritenendo non presenti i presupposti richiesti per la sua applicazione, e cioè l'accertata esistenza dei danni e l'impossibilità o estrema difficoltà di procedere ad una stima esatta degli stessi.
Il motivo risulta infondato e va rigettato.
La liquidazione equitativa del danno costituisce un rimedio fondato sull'equità c.d. "integrativa" o
"suppletiva": l'equità, cioè, intesa non quale principio che si sostituisce alla norma di diritto nel caso concreto, ma quale principio che completa la norma giuridica (Cfr. Cass. civ. ordinanza 17 novembre
2020, n. 26051).
Si tratta di un potere conferito al Giudice dagli att. 1226 e 2556 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., il cui esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senza necessità della richiesta di parte, “dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con l'unico limite di non poter surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore
o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza” con la precisazione che “l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno” va intesa “in senso relativo”, “ritenendosi sufficiente anche una difficoltà solo di un certo rilievo. In tali casi, non è, invero, consentita al giudice di merito una decisione di “non liquet”, risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto, invece, già definitivamente accertato in termini di esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità della relativa richiesta risarcitoria” (Cfr. Cass civ., sezione 3, Ordinanza n. 13515/2022).
Nel nostro caso, l'esistenza di danni causati all'immobile di dall'esecuzione dei lavori da parte CP_1 della risulta accertata, sulla base delle conclusioni della perizia espletata nel giudizio CP_5 cautelare.
La CTU, infatti, opera nel campo della prova e spazia da mezzo di valutazione della prova (consulenza deducente ove il CTU deve valutare i fatti già accertati dal Giudice o quelli pacifici tra le parti) a mezzo di ricerca della prova (consulenza percipiente ove il CTU deve accertare delle situazioni di fatto non dimostrate in giudizio e che sono accertabili solo tramite cognizioni tecniche, come nella fattispecie in esame).
Come affermato dalle Sezioni Unite con la recente sentenza del 1° febbraio 2022, n. 3086, “il consulente tecnico, nella sua veste di ausiliario, fornisce il proprio apporto di competenze specialistiche al Giudice che ne ravvisi la necessità, coadiuva questo nell'esercizio del suo ufficio e ne integra l'operato rendendo possibile la giustizia del caso concreto
e scongiurando così il pericolo di una pronuncia di non liquet”.
16 Risultando provata la sussistenza dei danni ma essendo difficile una quantificazione esatta del loro ammontare, il Giudice di primo grado correttamente si è avvalso del potere di procedere ad una valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.
L'odierna appellata , in primo grado, chiedeva il risarcimento dei danni subiti per il fisiologico CP_1 deprezzamento dell'immobile e il suo mancato utilizzo, quantificandoli in € 26.000,00 o chiedendo che venissero liquidati in via equitativa, allegando agli atti anche copie di contratti di locazione di anni passati,
a dimostrazione del fatto che, a causa dei danni subiti, l'immobile non era stato più locato.
Lo stesso perito, nella sua relazione, dopo aver accertato l'esistenza di danni riconducibili all'esecuzione dei lavori pubblici, suggeriva gli interventi da effettuare al fine di ovviare ai pericoli riscontrati, e precisamente: isolamento del blocco di cemento dalla parete del fabbricato LE mediante la realizzazione di un nuovo muro di contenimento autonomo;
isolamento del muro di sostegno della carreggiata stradale;
rinforzo delle fondazioni terminali del fabbricato a confine con il blocco di cemento;
consolidamento delle pareti con rete elettrosaldata e malata antiritiro.
Alla luce di tali circostanze, risultava difficoltosa, una precisa quantificazione dei danni subiti dall'immobile.
Orbene, a fronte della liquidazione (in via equitativa) operata dal Giudice di prime cure, notevolmente contenuta (ridotta di oltre il 50%) rispetto alle pretese attoree (€. 26.000,00), l'appellante non ha neanche allegato e/o dedotto che la valutazione operata dal Giudice di prime cure fosse esorbitante rispetto all'effettivo danno subito dall'attore oppure offerto elementi dai quali poter desumere che una eventuale
CTU avrebbe condotto a risultati significativamente inferiori a quelli fatti propri dal giudicante. Né a tale carenza di allegazione hanno sopperito l'appellante incidentale, coobbligato in solido,
[...]
o la chiamata in causa, AR Controparte_3
Ritiene, in ogni caso la Corte di Appello che alla luce delle incisive e strutturali lesioni subite dall'immobile, come accertate in corso di esame peritale, la quantificazione operata dal giudice di prime cure appare minimamente satisfattiva rispetto alle pretese dell'attrice, oggi appellata, considerato che dalla CTU emerge che il perito ha accertato “notevoli danni all'interno dei vani dell'immobile della ricorrente, ravvisando numerose crepe sul controsoffitto crollato in alcune porzioni (foto 12-13-14), e soprattutto riscontrando numerose lesioni sulle pareti portanti”.
In particolare, secondo il qualificato parere del CTU “il quadro fessurativo che ne è scaturito ha evidenziato una preoccupante lesione sul muro di spina centrale del fabbricato posto in corrispondenza del colpo del tetto, che si evidenzia in tutti i due lati della stessa parete (sia nel vano d'ingresso “A” e sia nell'adiacente stanza “D”); si rilevano inoltre lesioni strutturali anche sulla porzione superiore delle pareti perimetrali (indicate in planimetria con D15 e C9; Foto 15-16), oltre
a tutta una serie di piccole lesioni sulle altre pareti dell'edificio (All. A5-A6) (Foto 8-10-11-17)”.
Ancora, ha aggiunto il perito “l'andamento delle lesioni riscontrate, denota sul muro di spina un cedimento di fondazione terminale dal lato della struttura posta a confine con il blocco di cemento, insieme ad alcune lesioni dovute a dislocamento
17 conseguenti a spinte orizzontali diffuse (come quelle tipiche dovute a terrapieni, muri di sostegno, appoggio di altri fabbricati, ecc.)”.
Quindi, le opere realizzate non a regola d'arte hanno determinato un cedimento delle fondazioni del fabbricato esistente e il blocco di cemento, addossato alla parete del fabbricato, senza alcuna carpenteria e soprattutto senza alcun giunto tecnico, così come prevede la normativa antisismica, ha generato anche spinte orizzontali diffuse sul fabbricato.
Infine, gli spostamenti appena descritti sulla struttura in muratura del fabbricato, hanno poi determinato inevitabilmente numerose crepe sul controsoffitto che, essendo realizzato con incannucciato e gesso, costituisce un elemento più debole rispetto alle murature portanti e pertanto si è sfaldato nei punti di minore tenuta (cfr. pag. 6 dell'elaborato peritale).
Pur in assenza di una puntuale quantificazione di tali danni arrecati alla struttura dell'immobile può, quindi, senz'altro ritenersi che la liquidazione effettuata dal Giudice di prime cure sia insuscettibile di essere rivista al ribasso, in quanto appare altamente improbabile, né ciò, si ribadisce, è stata oggetto di una precisa allegazione di parte, che un'eventuale perizia avrebbe potuto o possa (ove disposta in questa fase) condurre a risultati più vantaggiosi per l'appellante medesima.
§ 4.3. Passando al terzo motivo di impugnazione, con cui l'appellante principale censura la sentenza di primo grado per non avere condannato nella parte dispositiva la di assicurazione CP_10 [...] terza chiamata in causa, a manlevare e tenere esente da eventuale Controparte_3 condanna la società , pur avendone accertato tale diritto e ritenuta ammissibile la relativa T_ domanda, esso risulta fondato nei termini di cui si dirà.
Intanto, riguardo a quanto eccepito dalla Reale MU Ass.ni circa la non utilizzabilità della Ctu cautelare e il presunto mancato accertamento della prova dei danni, nonché sulla quantificazione del danno effettuata in via equitativa, si ribadisce quanto già espresso in relazione ai primi due motivi di appello principale.
La compagnia eccepiva, inoltre, l'inoperatività della polizza assicurativa contratta dalla Società
[...] nella fattispecie in esame, ma tale eccezione non può trovare accoglimento. Parte_1
Come si evince dal contratto allegato agli atti, le condizioni contrattuali prevedono che la copertura assicurativa opera per le attività di “costruzione e manutenzione di strade, fognature, acquedotti e reti per la distribuzione di pubblici servizi”; le condizioni generali di assicurazione, inoltre, comprendono nel rischio assicurato i “danneggiamenti a cose,” ivi incluse quelle “trovantesi nell'ambito della esecuzione dei lavori”.
Inoltre, la polizza n. 2010/06/2018789 del 11.06.2010 risulta stipulata proprio con riferimento allo specifico appalto e prevede una copertura assicurativa per “danni di esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzia manutenzione, ivi compresi i danni ad opere preesistenti”, rientrando, pertanto, in tale previsione i danni subiti dall'immobile . CP_1
18 Riguardo all'eccepite decadenza e prescrizione in cui sarebbe incorsa la DI , anche queste T_ eccezioni risultano infondate.
L'odierna appellante ha avuto conoscenza dell'intenzione della IG.ra di richiedere il risarcimento CP_1 dei danni verificatesi a seguito dei lavori di cui al contratto di appalto, per il quale è stata stipulata la suddetta polizza assicurativa, con la notifica di un primo atto di citazione avvenuta il 10.10.2012 (a cui è seguito un secondo atto notificato il 06.11.2012).
In data 26.10.2012, la DI ha denunciato i fatti, indicando come data del sinistro il 25.01.2012. T_
La denuncia è stata dunque tempestiva, e non è maturata alcuna prescrizione atteso che l'art. 2952 c.c. prevede che il diritto dell'assicurato si prescrive in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, e detto termine, ai sensi del terzo comma della norma in questione, “decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione”.
Di conseguenza, giustamente il primo Giudice ha riconosciuto, in parte motiva, il diritto della società
di essere manlevata dalla compagnia assicuratrice e tenuta indenne di eventuali somme che T_ risulteranno dovute nei confronti della proprietaria dell'immobile nei limiti e con le franchigie previste dalla polizza.
Tuttavia, il giudice di prime cure, pur riconoscendo tale diritto e ritenendo ammissibile la relativa domanda in parte motiva, non ha disposto la condanna della Reale MU nel dispositivo della sentenza che quindi va, in questa sede, integrato.
Invero, il contrasto tra formulazione letterale del dispositivo e la pronunzia adottata in motivazione integra, non un vizio incidente sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione, bensì un errore materiale, come tale emendabile con la procedura ex art. 287 cod. proc. civ.
Il contrasto tra motivazione e dispositivo che dà luogo alla nullità della sentenza si deve ritenere configurabile solo se ed in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, ipotesi non ravvisabile nel caso in cui il contrasto sia chiaramente riconducibile a semplice errore materiale, il quale trova rimedio nel procedimento di correzione al di fuori del sistema delle impugnazioni. (Ordinanza n. 26074/2018 Cassazione Civile).
Inoltre, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione
e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso. (Corte di cassazione, sentenza 28 gennaio 2019 n. 3969).
Nel nostro caso, è evidente che il contrasto esistente non incida sul contenuto sostanziale della decisione, ma sia dipeso da una dimenticanza e che la motivazione sia prevalente rispetto al dispositivo;
il contrasto, quindi, sarebbe potuto essere oggetto anche di un'istanza di correzione, ma la proposizione dell'appello, anche per altre motivazioni, ha ovviamente inglobato pure questo aspetto.
19 Ciò detto, il terzo motivo va accolto, con la conseguente condanna della a tenere Parte_7 indenne la società e provvedere al pagamento delle somme da questa dovute a T_ CP_1
nei limiti e con le franchigie previste dalla polizza.
[...]
In particolare, la sezione B della polizza n. 2010/06/2018789, relativa alla copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere, prevede un massimale di € 500.000,00 ed una franchigia di € 5.000,00.
Ricordando che con il termine franchigia si indica l'esclusione dal risarcimento dei rischi minori o di una parte della copertura di quelli maggiori, vale a dire la quota di danno che l'assicurato accetta di
“sopportare” in proprio, la somma per cui la compagnia assicuratrice dovrà tenere indenne la società
, andrà decurtata dell'importo di 5.000,00, previsto a titolo di franchigia nella suddetta polizza. T_
§ 5. A questo punto, prima di esaminare il quarto ed ultimo motivo di appello principale, afferente alle spese del giudizio, che verrà affrontato nell'ultimo capitolo della presente trattazione, occorre passare all'esame dei motivi di appello incidentale proposti dal AR
Per quanto riguarda il primo di motivo (con cui l'ente ritiene che non avrebbe fornito alcuna CP_1 prova dei fatti dedotti nel suo atto introduttivo né in relazione all'an, né al quantum debeatur, che il giudice non avrebbe potuto utilizzare in tale sede la ctu cautelare, che l'impresa avrebbe Parte_1 operato in assoluta autonomia concordando la esecuzione dei lavori con la proprietaria dell'immobile attoreo e che il giudice non avrebbe potuto procedere ad una liquidazione equitativa dei danni) ed il secondo motivo (secondo cui, in caso di accertamento di danni, la responsabilità debba essere attribuita esclusivamente alla società esecutrice dei lavori), essi sono infondati e vanno rigettati.
Relativamente ai suddetti primi due motivi proposti in via incidentale dal valgono, infatti, le CP_4 stesse considerazioni formulate a proposito dei primi due motivi dell'appello principale, che qui si richiamano e che hanno portato all'accertamento dei danni subiti dall'immobile della IG.ra , a CP_1
[... cause dei lavori eseguiti dalla DI , oggetto del contratto di appalto affidato dal T_ CP_4
con responsabilità solidale della DI esecutrice e dell'ente committente, liquidati in via AR equitativa in € 12.000,00.
§ 5.1. Con quello che viene definito dal come terzo motivo di appello incidentale, ma che in CP_4 realtà è una mera difesa sull'appello principale, l'ente contesta le domande avanzate in via subordinata dalla società appellante, e cioè che, in caso di rigetto delle domande principali, l'intero danno subito da vada attribuito a fatto e colpa esclusivi del P.G. CP_1 AR
Come già più volte ribadito, la responsabilità va attribuita in via solidale alla DI ed al pertanto, CP_4 fondata risulta la difesa spiegata sullo specifico punto dall'ente.
§ 6. Ritornando alla parte finale dell'appello principale della DI e specificatamente al quarto T_ motivo di appello, con il quale l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui l'ha condannata al pagamento delle spese di lite, in solido con il e censura, altresì, AR
20 la disposta compensazione delle spese con la tale motivo risulta fondato solo Parte_7 nell'ultima parte.
In particolare, per quanto attiene ai rapporti tra la DI ed il l'esito T_ AR del giudizio, qui confermato, legittimamente ha implicato la compensazione tra di loro delle spese di lite, attesa la reciproca soccombenza dei due contendenti nella parte in cui ognuno di essi pretendeva l'intero accollo della responsabilità a carico dell'altra e considerata, invece, la dichiarata loro responsabilità solidale. Di conseguenza, in ossequio al principio della soccombenza, intangibile risulta anche la statuizione di condanna in solido dei predetti alle spese sostenute dalla , peraltro compensate per CP_1 metà (cfr. sentenza di primo grado).
Fondata appare, invece, la censura avuto riguardo ai rapporti tra la e la Reale MU, considerato T_ che quest'ultima, attesa la condanna patita sulla domanda di manleva spiegata dalla prima, risultando soccombente sul punto, andava condannata, in ossequio al principio cardine della soccombenza, al pagamento delle spese di giudizio, da liquidarsi nella complessiva misura di €.. 2.540,00 e ciò avuto riguardo al valore della controversia (scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00), in base ai parametri di cui al
D.M. n. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, e applicando i valori tariffari minimi in considerazione dell'entità e della natura delle questioni trattate (nello specifico: € 460,00 per fase di studio,
€ 389,00 per fase introduttiva, € 840,00 per fase istruttoria e/o di trattazione, € 851,00 per fase decisoria).
§ 7. Regolamentazione delle spese del giudizio di appello.
In virtù del principio della soccombenza, la DI ed il vanno condannati, in T_ CP_4 solido tra loro, alle spese in favore di , per essere stati i rispettivi appelli (principale ed CP_1 incidentale) rigettati, restando invariata la condanna già disposta nella sentenza relativamente alle spese di primo grado.
Tali spese si liquidano, avuto riguardo al valore della controversia (scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00), in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, e applicando i valori tariffari minimi in considerazione dell'entità e della natura delle questioni trattate, in € 2.906,00 (di cui €
567,00 per fase di studio, € 461,00 per fase introduttiva, € 922,00 per fase istruttoria e/o di trattazione, €
956,00 per fase decisoria), oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge. Visto
l'art. 93 c.p.c. va disposta la distrazione in favore del procuratore antistatario.
In applicazione dello stesso criterio della soccombenza, la va Controparte_2 condannata al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellante principale, Tali Parte_1 spese, per il presente grado, sulla scorta dei medesimi parametri sopra indicati, si liquidano in complessivi
€ 2.906,00 (di cui € 567,00 per fase di studio, € 461,00 per fase introduttiva, € 922,00 per fase istruttoria e/o di trattazione, € 956,00 per fase decisoria) oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge.
21 Occorre precisare che va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto
(enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-3, ordinanza n.
28325 del 29.09.2022) per cui: “il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che
l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione
(come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art.
350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. n. 15182 del 12.05.2022).
Per quanto attiene, invece, ai rapporti tra i due appellanti, principale e incidentale, e Controparte_12 stante la reciproca soccombenza in ordine alle censure spiegate l'una nei AR confronti dell'altra in questa fase del giudizio, va disposta la compensazione integrale delle spese.
§
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif. succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui
“…quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis…”, questa Corte …dà atto…della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente…”, con l'avvertenza per cui “…l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso…”
P.Q.M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da in persona Parte_1 dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, nei confronti degli appellati indicati in epigrafe, e sugli appelli incidentali proposti dal e dalla società REALE MU AR
Ass.ni (come sotto riqualificato il relativo atto di costituzione), disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- In parziale accoglimento del terzo e quarto motivo di appello principale, condanna la Reale MU
Ass.ni a tenere indenne la società delle somme da quest'ultima versate in favore della T_
, nei limiti e con le franchigie previste nella polizza, come specificato in parte motiva, CP_1 condannandola, altresì, al pagamento nei confronti della medesima società delle spese T_ del giudizio di primo grado, che si liquidano in complessivi €. 2.540,00 (ripartiti come in parte motiva), oltre spese generali, nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge;
22 - Conferma nel resto la sentenza impugnata, rigettando gli altri motivi di appello principale, nonché
l'appello incidentale spiegato dal e quello proposto dalla società AR
, così riqualificato l'atto di costituzione in giudizio;
Controparte_3
- Condanna la DI ed il in solido tra loro al pagamento delle spese del T_ CP_4 presente grado di giudizio in favore di , che si liquidano nella misura di € 2.906,00 CP_1
(ripartiti come in parte motiva), oltre spese generali, nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
- Condanna la Reale MU Ass.ni al pagamento in favore della DI delle spese del T_ presente grado di giudizio, che si liquidano nella misura di € 2.906,00 (ripartiti come in parte motiva), oltre spese generali, nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge.
- Dichiara integralmente compensate le spese del presente grado di giudizio nei rapporti tra la DI
ed il T_ CP_4
- dà atto della presenza dei presupposti per porre a carico degli appellanti incidentali,
[...]
e il pagamento di un ulteriore importo pari a quello AR Parte_7 rispettivamente dovuto a titolo di contributo unificato e manda la Cancelleria per gli adempimenti relativi alla riscossione.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio (svolta da remoto) del 24 luglio 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
D.ssa Maria Giuseppa Scolaro Dott. Augusto Sabatini
23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, così composta: dr. Augusto SABATINI Presidente dr.ssa Marisa SALVO Consigliere dr.ssa Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 64/2023 R. G., vertente tra in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro Parte_1 tempore, Geom. , con sede in Gela (Cl), Via Ettore Romagnoli n. 128, partita i.v.a: Parte_2
, elettivamente domiciliata in Messina, Via dei Verdi n. 55, presso lo studio dell'Avv. P.IVA_1
Roberto Materia (codice fiscale: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe CodiceFiscale_1
Aliquò (codice fiscale: ), sia unitamente che separatamente all'Avv. Antonino CodiceFiscale_2
Chiarenza (codice fiscale: del Foro di Catania pec: CodiceFiscale_3
giusta procura in atti Email_1
-APPELLANTE-APPELLATO INCIDENTALE-
e nata a [...] il [...] (Cod. Fisc. , Controparte_1 C.F._4 rappresentata e difesa dall' avv. Claudio Cannas - C.F. – ed elettivamente C.F._5 domiciliata presso lo studio professionale del medesimo professionista sito in Barcellona PG Piazza San
Sebastiano n.17, pec: in virtù di procura agli atti Email_2
-APPELLATA-
1 (partita IVA e codice fiscale), in persona del Parte_3
Sindaco pro tempore Avv. Giuseppe Calabrò, nato a [...] [...], Parte_3 autorizzato a stare in giudizio con deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 12.04.2023, elettivamente domiciliato in Barcellona Pozzo di Gotto (ME), Via Longano n. 127, presso e nello studio dell'Avv. Carmelo Mazzeo (codice fiscale), pec: dal quale è rappresentato Email_3
e difeso come da procura in atti
-APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE
con sede in Torino, Via Corte di Appello n° 11, Controparte_2
(c.f. ), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata P.IVA_2 presso il domicilio digitale dell'Avv. Antonino Ravidà (c.f. C.F._6
dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura agli Email_4 atti
-APPELLATA-
******************
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 912/2022 del Tribunale di Barcellona P.G., emessa in data
28.06.2022, nel proc. n. 1361/2012 R.G.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante principale ( : “a) accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda di Parte_1 risarcimento del danno formulata dal IG. , nella qualità di Procuratore generale della IG.ra Parte_4
e, per l'effetto, rigettarla, ovvero, in subordine, accertare e dichiarare che il danno è Controparte_1 imputabile a fatto e colpa esclusivi del P.G.; b) condannare la IG.ra Parte_3
alla restituzione, in favore della società della somma Controparte_1 Parte_1 di € 13.108,51, oltre agli interessi legali dalla data del pagamento e sino all'effettivo soddisfo;
c) in subordine, condannare la società a manlevare e tenere esente la società Controparte_3 da quanto pagato alla IG.ra e all'Avv. Parte_1 Controparte_1
CARMELA CANNIZZARO in esecuzione della sentenza impugnata.
Per l'appellata (LE : “IN VIA PRELIMINARE: Dichiarare inammissibile, infondato ovvero CP_1 rigettare con qualsiasi formula negare l'ingresso dell'appello proposto dalla Società avverso Parte_1
l'indicata sentenza emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. per le motivazioni indicate nel corpo del presente atto NEL
MERITO: - Dichiarare inammissibile e rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti dalla soc. , confermando la sentenza n. 912/2022 resa dal Tribunale di Barcellona LE Parte_5
PG / Reale MU Ass.ni in data 28.06.2022 ed oggi oggetto di Parte_6
2 gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
- Confermare integralmente la sentenza n.912/2022 resa a dal
Tribunale di Barcellona PG con tutte le statuizioni ivi indicate. - Respingere, con la miglior formula, le domande svolte dall'appellante contro la sig.ra di cui alle lett.re sub a e b delle conclusioni, per i motivi esposti in Controparte_1 narrativa e nel giudizio di primo grado. - Condannare l'appellante alle spese e compensi del giudizio, oltre Cpa, Iva e spese generali. - Con salvezza di ogni diritto, azione e ragione nella più ampia forma..”
Per l'appellato- appellante incidentale ( ): “1°) in accoglimento Parte_3 dell'appello incidentale proposto con il presente atto: 1) in riforma della sentenza appellata, ritenere e dichiarare che nessun danno è stato causato alla proprietaria a seguito dei lavori oggetto di giudizio o che, comunque, manca agli atti la prova dei lamentati danni dell'immobile sia sull'an che sul quantum debeatur;
2) ritenere e dichiarare che CP_1 eventuali danni al fabbricato LE sono stati causati per fatto e colpa esclusivi della DI che ha agito Parte_1 in assoluta autonomia nella esecuzione degli stessi, senza alcun controllo del comune di Barcellona P.G., in virtù di maturati accordi con l'attore e in assenza di qualsivoglia progetto che la autorizzasse a realizzare il blocco di cemento direttamente sull'edificio LE, e quindi senza alcuna responsabilità dell'ente comunale;
3) ritenere e dichiarare che nel caso di specie non può essere disposta la liquidazione del danno in via equitativa ex art. 1226 c.c. per le ragioni di cui alla superiore narrativa;
4) per l'effetto, condannare , o chi per legge tenuto, alle spese del primo Controparte_1 grado di giudizio, nonché di quelle del presente oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge. 5) solo in subordine, e salvo gravame, rigettare con qualsiasi statuizione tutte le domande svolte in via subordinata dalla DI Parte_1 nell'atto di appello nei confronti del essendo le suddette infondate in fatto e diritto, con la AR conferma della sentenza n. 912/2022, emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. e la condanna alle spese di giudizio ed accessori di legge di parte appellante;
6) dare atto che la concludente ripropone espressamente tutte le domande non accolte nella sentenza di primo grado.”
Per l'appellata : “I) accogliere il gravame proposto;
II) per l'effetto, per l'effetto, Controparte_2 revocare la sentenza n° 912/2022, emessa dal Tribunale di Barcellona P.G., G.O. Dott. Vincenzo La Torre, nel giudizio iscritto al n°1361/2012 R.G., pubblicata il 28/06/2022, a mezzo della quale venivano accolte solo parzialmente le domande proposte con l'atto introduttivo da nato a [...]
Castroreale il 15.01.1921 , nella qualità di procuratore generale di C.F._7 [...]
, nata a [...] il [...]; III) in via gradatamente subordinata, Controparte_1 accertare e dichiarare che il danno è imputabile a fatti e colpe esclusivi del - nella improbabile AR
e non temuta ipotesi di riconoscimento di somme, ridurre il quantum dell'eventuale statuizione all'effettivo dovuto, riducendolo secondo il giusto ed il provato;
IV) accogliere, nel rito e nel merito, le sollevate e reiterate eccezioni;
V) non si accetta il contraddittorio su domande nuove;
VI) condannare chi di ragione al pagamento delle spese di lite per entrambi
i gradi di giudizio, oltre accessori come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Giudizio di primo grado.
3 Con atto di citazione notificato il 06.11.2012 , quale procuratore generale della signora Parte_4
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Barcellona P.G. la società Controparte_1 [...] ed il richiedendo la loro condanna al risarcimento dei danni, Parte_1 AR quantificati in € 26.000,00, per i danni che l'immobile di proprietà di sito in Controparte_1
Barcellona P.G., Via Umberto I n. 431, aveva subito a causa della cattiva esecuzione dei lavori di realizzazione della strada di collegamento tra la via Sant'Andrea e la via Ugo Sant'Onofrio di Barcellona
P.G., affidati dal all'impresa con contratto di appalto del 13.05.2010. CP_4 T_
L'attrice sosteneva che fosse stato realizzato un muro di sostegno in cemento armato, addossandolo al proprio fabbricato, inglobando anche porzioni della sua struttura portante e causando lesioni tali da pregiudicare la stabilità e l'agibilità dello stesso.
Per tali motivi, proponeva ricorso ai sensi dell'art. 1172 cc del Codice civile, nei confronti del CP_1
e la per sentirli condannare all'immediato ripristino dello stato AR CP_5 dei luoghi.
Dopo l'espletamento della Consulenza Tecnica d'Ufficio, il Giudice cautelare, con ordinanza del
26.06.2012, in accoglimento del ricorso ordinava al e alla di AR CP_5 provvedere alla rimozione delle cause della situazione di pericolo accertata, eseguendo gli interventi indicati dal CTU, ma ad essa non veniva dato seguito.
Nell'instaurato giudizio di merito introdotto successivamente, al fine di ottenere il risarcimento dei danni, con comparsa del 07.02.2013 si costituiva il chiedendo, nel merito, il rigetto AR delle domande avverse o, in subordine, che la eventuale responsabilità venisse attribuita alla DI appaltatrice, avendo essa eseguito le opere in assoluta autonomia rispetto alla stazione appaltante e comunque in accordo con la proprietaria dell'immobile attoreo.
Si costituiva, altresì, l' la quale, in via preliminare chiedeva di essere autorizzata alla Controparte_6 chiamata in causa della società per essere manlevata e tenuta indenne e, nel merito, il Parte_7 rigetto delle domande attrici sia in ordine all'an che al quantum debeatur.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la Reale MU Ass.ni eccependo in via preliminare la non opponibilità del giudizio ex art. 1172 c.c. nei confronti della Compagnia, la nullità della procura generale rilasciata a dal Consolato Generale d'Italia di Losanna e la prescrizione di ogni diritto Parte_4 della chiamata in causa.
Dopo l'ammissione e l'espletamento delle prove orali, ed il rigetto della richiesta di CTU, il Giudice, ritenendo la causa matura per la decisione, ne disponeva il rinvio all'udienza del 21.01.2022 per la discussione orale e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con concessione alle parti dei termini per il deposito di note conclusive.
Sentenza di primo grado.
4 Con sentenza n. 912/2022 emessa all'esito della discussione orale il 21.01.2022, il Tribunale di Barcellona
P.G., accoglieva parzialmente le domande di , dichiarando che l'immobile di parte attrice aveva CP_1 riportato danni quantificati in via equitativa in € 12.000,00 per fatto e colpa dell'ente convenuto e della società esecutrice dei lavori e condannando conseguentemente gli stessi al pagamento in solido di tale somma in favore dell'attore, oltre interessi e il 50% dei compensi processuali liquidati in € 3.000,00 di cui
150,00 per spese, oltre iva cassa e rimborso spese generali.
Il Giudice di primo grado, dichiarava, preliminarmente, l'infondatezza dell'eccezione sollevata in ordine all'asserita inesistenza, nullità, invalidità e/o inefficacia della procura generale in violazione dell'art. 12 della L.n.218/1995, precisando che, in caso di procura alle liti rilasciata all'estero e utilizzata in Italia, è sufficiente che “dall'autenticazione sia chiaramente desumibile che la sottoscrizione è stata apposta alla presenza del notaio e che questi ha accertato l'identità del sottoscrittore" (cfr Cass. S.U. ord. N. 10312/06). Sosteneva il giudicante che, nel caso di specie, essendo stata la procura generale rilasciata dal Consolato Generale di Losanna, in persona del Commissario Amministrativo Aggiunto, assistito da due testimoni con attestazione dell'accertamento dell'identità personale della comparente, essa doveva ritenersi valida ed efficace.
Parimenti, il Giudice rigettava l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di Controparte_1 risultante dagli atti prodotti in causa proprietaria dell'immobile in questione.
Nel merito, accoglieva parzialmente la domanda dell'attrice, ritenendo accertata l'esistenza di danni causati all'immobile di sua proprietà dal muro di sostegno realizzato durante l'esecuzione dei lavori dell'opera pubblica, come emerso dalla relazione peritale svolta nel giudizio cautelate n. 262/2011. In ordine alla quantificazione dei danni, ritenendo che parte attrice non avesse fornito piena prova e considerato il rigetto della richiesta di CTU meramente esplorativa, procedeva in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., determinandoli nell'importo di € 12.000,00 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo e ponendoli solidalmente a carico dell'ente convenuto e della società . Il primo T_
Giudice riteneva responsabile l'ente, in quanto committente pubblico con potere di controllo e ingerenza nell'esecuzione dei lavori e la DI in virtù della responsabilità solidale con il committente e T_ perché avrebbe eseguito i lavori senza “elaborati o esecutivi progettuali approvati né in riferimento al muro di sostegno in corrispondenza con il fabbricato, né relativamente al blocco di cemento realizzato attaccato all'edificio LE”.
Riteneva, infine, ammissibile la domanda di manleva svolta della nei confronti della Reale CP_5
MU, ritenendo sussistente la copertura assicurativa per “danni di esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzia manutenzione, ivi compresi i danni ad opere preesistenti” e quindi nel caso che ci occupa,
e ritenendo, altresì, che la avesse denunciato tempestivamente i fatti alla compagnia a CP_5 seguito della richiesta di risarcimento formulata dall'attore, senza incorrere in alcuna decadenza e/o prescrizione.
Giudizio di appello.
5 Avverso la sopra citata pronuncia di primo grado, la soccombente società proponeva appello T_ con atto di citazione notificato il 17.01.2023, lamentando l'erroneità e l'ingiustizia della motivazione, e chiedendo, in riforma delle statuizioni pronunciate dal Tribunale di Barcellona P.G., l'accoglimento di tutte le domande avanzate in primo grado per le motivazioni di cui si dirà.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata in cancelleria il 05.04.2023 si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, di cui eccepiva preliminarmente l'inammissibilità Controparte_1 ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. e nel merito, l'infondatezza.
In particolare, l'appellata contestava l'affermazione dell'odierna appellante, secondo cui il Giudice non avrebbe potuto porre a fondamento della sua decisione la consulenza tecnica d'ufficio resa nell'ambito del giudizio cautelare, trattandosi di “prova atipica” che non poteva essere utilizzata a tal fine.
Secondo la LE, invece, il Giudice avrebbe correttamente tenuto conto degli esiti di tale consulenza, relativa ai fatti oggetto del giudizio di merito, ed inoltre, le testimonianze rese dai testi Ing. M. GN
e Arch. E. soggetti comunque interessati ai fatti di causa, non avrebbero fornito prove di segno Tes_1 contrario.
Riguardo al secondo motivo di appello, riteneva che il Giudice avesse correttamente proceduto ad una valutazione equitativa dei danni ex art. 1226 c.c., ritenendo sussistenti sia il primo presupposto, cioè la dimostrata esistenza di un danno certo, sia il secondo e cioè l'impossibilità oggettiva nella stima esatta del danno.
Con comparsa del 14.04.2023 si costituiva in giudizio il proponendo AR appello incidentale per i seguenti motivi: in primo luogo, l'ente riteneva che non avrebbe fornito alcuna prova dei fatti dedotti nel suo CP_1 atto introduttivo né in relazione all'an, né al quantum debeatur;
aggiungeva che i testi escussi non avrebbero dimostrato che i fatti dedotti dal erano stati diretta conseguenza dell'esecuzione dei CP_1 lavori oggetto di causa e che inoltre l'impresa avrebbe operato in assoluta autonomia Parte_1 concordando la esecuzione dei lavori con la proprietaria dell'immobile attoreo.
Nessuna valenza probatoria avrebbe potuto assumere, inoltre, la consulenza tecnica d'ufficio espletata nel procedimento ex art. 1172 c.c.
Il Tribunale non avrebbe, infine, potuto procedere alla determinazione equitativa del danno, non avendo parte attrice fornito alcuna prova della sua esistenza.
In conseguenza delle superiori argomentazioni, il censurava la sentenza di primo grado anche CP_4 nella parte relativa alla condanna delle spese, sostenendo che queste avrebbero dovuto essere poste a carico esclusivo di . CP_1
Contestava, inoltre, anche le domande avanzate in via subordinata dalla società , ribadendo che T_
l'impresa avrebbe operato in totale autonomia e senza alcun controllo da parte dell'ente committente.
6 Con comparsa del 18.04.2023 si costituiva in giudizio la chiedendo Controparte_7
l'accoglimento dell'appello proposto dalla società , previo accertamento dell'infondatezza della T_ domanda di risarcimento danni avanzata da o, in subordine, ritenere che il danno sia imputabile CP_1 esclusivamente al AR
Riproponeva, inoltre, tutte le domande ed eccezioni già formulate in primo grado e cioè la non opponibilità, nei suoi confronti, dell'intero giudizio promosso ex art. 1172 c.c., la nullità della procura generale rilasciata dal di Losanna, in persona del Commissario Controparte_8
Amministrativo aggiunto Dott.ssa la carenza di legittimazione attiva di Controparte_9 Parte_4 nella qualità di Procuratore generale di l'inoperatività della polizza assicurativa, la Controparte_1 prescrizione del diritto a chiamare in causa la Controparte_2
§
Superato positivamente il cd. “filtro” di non inammissibilità ex art. 348-bis c. p. c. all'udienza del
05.06.2023 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter, comma 1, c. p. c. (come inserito dal D. L.vo
10.10.2022 n. 149), mediante deposito di note di trattazione scritta la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza (virtuale) del 23.09.2024 e successivamente all'udienza del
24.02.2025 per il medesimo incombente, disponendo la sostituzione per la sua celebrazione, all'ordinaria forma “in presenza”, di quella di cui al rito della cd. trattazione scritta ex art. 127 ter c. p. c. (come inserito dal D. L.vo 10.10.2022 n. 149), con assegnazione alle parti del termine perentorio per il deposito delle relative note scritte fino alle ore 8.00 della stessa data.
La causa veniva poi posta in decisione con ordinanza del 04.03.2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento ai rispettivi procuratori delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. In via preliminare va ritenuta l'ammissibilità dell'atto di appello principale, dovendosi sul punto ritenere infondata l'eccezione proposta dall'appellato LE nella comparsa di costituzione in questo grado di giudizio.
Sotto il primo profilo di cui all'art. 348 bis c.p.c., la Corte ha già implicitamente disatteso l'eccezione con l'ordinanza emessa in data 05.06.2023 con la quale è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, momento peraltro incompatibile con l'adozione di un provvedimento ai sensi della norma invocata. Sul punto, è appena il caso di precisare che “la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate”
(Cfr., per tutte: Cassazione civile, sezione 6-L., ordinanza n. 37272 del 29.11.2021).
7 Avuto riguardo, invece, all'inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c, la Suprema Corte di Cassazione con la nota sentenza 27199 del 16.11.2017 ha avuto modo di affermare che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n.83 del 2012, conv. con modifiche dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris istantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. Nel caso di specie, nell'appello proposto risultano sufficientemente indicate tanto le parti della motivazione ritenute erronee quanto le ragioni poste a fondamento delle critiche, come, peraltro, dimostra la circostanza che tutte le parti appellate si sono costituite, predisponendo una congrua difesa.
§ 2. Appello principale. Passando al merito della controversia, con il primo motivo d'appello l'odierna appellante principale, lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado per aver CP_5
CP_ accertato il Giudice l'esistenza dei danni e la loro imputabilità alla ed al sulla base della CP_4
CTU espletata nel giudizio cautelare n. 262/2011.
La società ribadisce che la CTU formatasi in altro giudizio rientra tra le cd. “prove atipiche”, che T_ il Giudice può porre a fondamento della decisione solo elementi idonei a comprovare la fondatezza della pretesa, dando adeguata motivazione.
Essa sostiene che il C.T.U. nominato nella fase cautelare, Ing. non avrebbe effettuato Persona_1 alcuna verifica in ordine alla regolarità urbanistica ed edilizia dell'immobile oggetto del giudizio, non avrebbe indicato le condizioni dell'immobile in epoca antecedente la realizzazione dell'opera pubblica ed avrebbe omesso di descrivere l'iter logico seguito per pervenire alle sue conclusioni. Il Giudice di primo grado, inoltre, avrebbe omesso di valutare le risultanze delle prove testimoniali assunte nel corso del giudizio, in particolare dei testi Ingegneri (direttore tecnico dei lavori) e (coordinatore della Tes_1 sicurezza), secondo i quali “il muro di sostegno non è stato realizzato sulla proprietà di e non ne ha inglobato CP_1 alcuna parte”.
L'odierna appellante ribadisce che i lavori dalla stessa eseguiti non avrebbero causato alcun danno alla proprietà di e che comunque, essi sarebbero stati realizzati secondo le direttive rigidamente CP_1 impartite dall'Amministrazione comunale, a cui sola va attribuita la responsabilità di eventuali danni che dovessero accertarsi.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante contesta la quantificazione dei danni effettuata dal
Giudice di primo grado in via equitativa, ritenendo che lo stesso sia incorso in una contraddizione.
Da un lato, infatti, il Giudice ha rigettato la richiesta di CTU dell'attore, ritenendola meramente esplorativa, cioè tendente a supplire a carenze probatorie, e dall'altra, invece, ha ritenuto di poter
8 quantificare i danni in via equitativa secondo l'art. 1226 c.c., il cui primo presupposto è proprio l'accertata esistenza del danno.
Ulteriore requisito per poter procedere ad una valutazione equitativa dei danni è, inoltre, secondo la tesi dell'appellante, l'impossibilità, o l'estrema difficoltà, di una stima esatta del danno dovuta a fattori oggettivi, e non alla negligenza della parte ed anche questo presupposto non sarebbe presente nel caso che ci occupa, trattandosi di un pregiudizio subito da un bene immobile e quindi non impossibile da quantificare.
Con il terzo motivo d'appello, l'appellante censura la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di
Barcellona P.G. per non avere disposto nella parte dispositiva della sentenza la condanna della di assicurazione terza chiamata in causa, a CP_10 Controparte_3 manlevare e tenere esente da eventuale condanna la società , pur avendone accertato tale diritto T_
e ritenuta ammissibile la relativa domanda.
Con il quarto motivo d'appello, infine, l'odierna appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui l'ha condannata al pagamento delle spese di lite, in solido con il AR insistendo nella riforma della relativa statuizione in ragione dell'accoglimento del proposto gravame.
Censura, altresì, la disposta compensazione delle spese con la Reale MU Ass.ni.
§ 3. Prima di passare alla disamina di tali motivi di appello principale occorre precisare che costituendosi in giudizio la oltre ad aderire alle doglianze di merito articolate dalla DI Controparte_7
nella parte in cui ha chiesto che “venga accertata e dichiarata l'infondatezza della domanda di T_ risarcimento del danno formulata da nella qualità di Procuratore generale di e, per Parte_4 Controparte_1
l'effetto, rigettarla, ovvero, in subordine, accertare e dichiarare che il danno è imputabile a fatto e colpa esclusivi del
[...]
chiedendo la riforma della sentenza impugnata, ha anche reiterato in questa sede tutte AR le domande, eccezioni anche preliminari, richieste e conclusioni già spiegate nel giudizio di primo grado e segnatamente di:
-non opponibilità, nei confronti della deducente, dell'intero giudizio promosso ex art. 1172 c.c., conclusosi con l'emissione dell'ordinanza interdittiva del 26/06/2012;
- nullità della procura generale rilasciata dal Consolato Generale d'Italia di Losanna, in persona del
Commissario Amministrativo aggiunto Dott.ssa Controparte_9
- carenza di legittimazione attiva di nella qualità di Procuratore generale di Parte_4 CP_1
[...]
- inoperatività della polizza assicurativa
- prescrizione del diritto a chiamare in causa la Controparte_2
Rimettendo in discussione questioni già trattate dal Giudice di prime cure, in senso sfavorevole alla parte, come oltre vedremo, tale atto assume la forma e la sostanza di un appello incidentale, da ritenersi
9 tempestivo in quanto proposto comunque nei termini e cioè nei 20 giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di appello (08.05.2023).
Tali motivi di appello incidentale, pur risultando in buona parte inammissibili per avere la parte formulato delle censure generiche, riportandosi alle difese svolte in primo grado, senza articolare specifiche critiche all'apparato motivazionale del giudice di prime cure, come imposto dall'art. 342 c.p.c, risultano comunque infondati nel merito.
Analizzate, con priorità, le eccezioni sollevate dalla stessa compagnia in primo grado e riproposte nella presente sede, circa l'asserita inesistenza, nullità, invalidità e/o inefficacia della procura generale in violazione dell'art. 12 della L. n. 218/1995, ed al difetto di legittimazione passiva della Controparte_1 va osservato quanto segue.
Riguardo al primo punto, correttamente il primo Giudice ha ritenuto infondata l'eccezione riportando il principio espresso dalla Suprema Corte secondo cui, in caso di procura alle liti rilasciata all'estero e utilizzata in Italia, per il rispetto del precetto della “lex fori” italiana, è sufficiente che “dall'autenticazione sia chiaramente desumibile che la sottoscrizione è stata apposta alla presenza del notaio e che questi ha accertato l'identità del scrittore" (cfr Cass. S.U. ord. N. 10312/06). Nel caso di specie, la procura generale
è stata rilasciata dal Consolato Generale di Losanna, in persona del Commissario Amministrativo
Aggiunto, assistito da due testimoni, il quale attesta di essere “certo dell'identità personale della comparente” e che la sottoscrizione è avvenuta in sua presenza nello stesso giorno dell'autenticazione.
Parimenti, il Tribunale ha giustamente rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di CP_1
in quanto dalla visura del 02.02.2011 in atti emerge che la stessa è proprietaria dell'immobile
[...] in questione per averlo acquistato con atto pubblico del 28.09.2009 n. rep. 65034 ai rogiti del notaio e su tale circostanza nulla è stato dedotto o contestato. Persona_2
Per quanto attiene, invece, più specificatamente alla domanda di manleva spiegata dalla DI , T_
l'infondatezza delle deduzioni della società si ricavano dalla disamina contenuta Parte_8 nei paragrafi seguenti ai quale si rimanda (più in particolare: §.
4.3 e §. 6).
§ 4. Passando, quindi, all'esame dell'appello principale proposto dalla , esso merita CP_5 parziale accoglimento, nei limiti e nei termini di cui si dirà, e segnatamente limitatamente alla mancata statuizione in dispositivo in ordine alla domanda di manleva formulata nei confronti delle
[...]
ed alla mancata condanna alle spese a carico di quest'ultima. CP_3
Prima di procedere all'esame dei vari motivi di impugnazione, è opportuno fare una breve premessa sui fatti di causa.
Con contratto di appalto del 13.05.2010, n. 5867 di repertorio, il Comune di Barcellona P.G. affidava alla società i lavori di realizzazione del “Contratto di Quartiere II Sant'Antonino”, comprendenti T_
10 la realizzazione della strada di collegamento tra la Via S. Andrea e la Via Ugo S. Onofrio, mediante la costruzione di un cavalcavia.
Tale strada, secondo il progetto originario, avrebbe dovuto arrestarsi in prossimità dell'immobile di proprietà della IG.ra , sito in Via Umberto I n. 431; successivamente, sono state apportate CP_1 delle modifiche ed il 21.06.2011 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva, che prevedeva tra l'altro, la continuazione della strada di collegamento fino proprio all'immobile suddetto.
La realizzazione del cavalcavia ha comportato la demolizione del vecchio muro in pietrame costruito in aderenza all'immobile di proprietà della IG.ra e successivamente la realizzazione di un blocco CP_1 in cemento, sul quale è stata costruita la platea di fondazione del nuovo muro.
Con telegramma del 20.01.2011, il IG. , procuratore generale di Parte_4 Controparte_1 intimava alla società l'immediata sospensione dei lavori, lamentando l'esistenza di “gravi, reali T_ ed irreparabili danni all'immobile di sua proprietà” e con lettera del 25.01.2011, diffidava sia il
[...] che l'odierna appellante principale dal proseguire i lavori, invitandoli a AR provvedere al ripristino dello stato dei luoghi.
Con lettera del 22.02.2011 l'odierna appellante principale contestava l'esistenza dei presunti danni, sostenendo di aver eseguito le opere conformemente alla progettazione predisposta dall'Ente committente e secondo le buone regole dell'arte.
Con ricorso notificato il 05.04.2011 ai sensi dell'art. 1172 del Codice civile, conveniva, CP_1 pertanto, in giudizio il l'odierna appellante per sentirli condannare AR all'immediato ripristino dello stato dei luoghi.
Disposta ed espletata la Consulenza Tecnica d'Ufficio, il Giudice cautelare -con ordinanza del 26.06.2012- accoglieva il ricorso, ordinando all'odierna appellante ed al P.G. di Parte_3 provvedere alla rimozione delle cause della situazione di pericolo riscontrata, eseguendo gli interventi ivi indicati, ma tale ordinanza non veniva eseguita.
In particolare, la società sosteneva di non avervi potuto dare seguito, visto il comportamento T_ omissivo dell'ente, che non aveva predisposto i lavori propedeutici necessari.
Con atto di citazione, notificato il 06.11.2012, conveniva in giudizio la società ed il CP_1 T_ per sentirli condannare, con il vincolo della solidarietà, al AR risarcimento dei danni subiti dall'immobile della IG.ra quantificati in € 26.000,00, Controparte_1 giudizio definito con la sentenza oggi impugnata.
§. 4.1. Partendo dall'esame del primo motivo d'appello principale, esso risulta infondato per le motivazioni che seguono.
11 Secondo l'odierno appellante, il primo Giudice avrebbe errato nell'accertare l'esistenza dei danni dell'immobile della IG.ra e la loro imputabilità alla DI ed al sulla base della CP_1 T_ CP_4
CTU espletata nel giudizio cautelare n. 262/2011, trattandosi di prova “atipica”; in ogni caso, sostiene la genericità e l'incompletezza della consulenza, che non avrebbe effettuato verifiche sulla regolarità urbanistica ed edilizia dell'immobile, non ne avrebbe descritto le condizioni prima della realizzazione dell'opera pubblica e comunque non avrebbe evidenziato l'iter logico seguito dal perito per giungere alle conclusioni ivi riportate.
In via subordinata, ritiene, comunque, che nel caso di accertamento di tali danni, la responsabilità degli stessi vada attribuita esclusivamente al avendo essa eseguito i lavori a regola d'arte e secondo le CP_4 direttive impartite dall'ente committente, senza alcuna autonomia.
Orbene, circa l'utilizzabilità della CTU come prova “atipica”, è noto che l'elencazione delle prove civili contenuta nel codice di rito non è tassativa;
sono, pertanto, ammissibili le prove atipiche, ossia quelle prove assunte in altro e distinto procedimento, di cui costituiscono un esempio i verbali di prove e la perizia espletati in altro giudizio.
Il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione è nel senso di ritenere che “il giudice di merito possa legittimamente utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse o anche altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse, al fine di trarne non solo semplici indizi
o elementi di convincimento, ma anche di attribuire loro valore di prova esclusiva;
il che vale anche per una perizia svolta in sede penale o per una consulenza tecnica svolta in altre sedi civili, purché la relativa documentazione sia ritualmente esibita dalla parte interessata, secondo le regole dell'allegazione (così, in motivazione, Cass., 2, 14 maggio 2014, n. 10599), in quanto, una volta soddisfatta tale condizione, la relativa documentazione viene ritualmente acquisita al processo civile, le cui parti possono farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di essa (Cass., Lav. 5 dicembre
2008, n. 28855; Cass., 1, 7 maggio 2014, n. 9843)” (cfr. più recentemente: Cass. civ. n. 9950 del 15.04.2021)
Il primo Giudice ha, quindi, correttamente ritenuto di porre alla base della sua decisione la CTU espletata nel corso del procedimento cautelare e ritualmente prodotta dalla parte attrice nel giudizio di primo grado in quanto allegata alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2) c.p.c.
Come è noto, nel sistema processualcivilistico vigente opera il principio cosiddetto dell'acquisizione della prova, in forza del quale ogni risultanza istruttoria, una volta raccolta, è legittimamente utilizzabile dal giudice indipendentemente dalla sua provenienza (Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 5409 del 25/02/2019).
Sul punto si richiama quanto statuito dalla Corte Suprema, laddove ha ritenuto che “l'acquisizione di una relazione (nel caso di specie si trattava di ATP) non deve necessariamente avvenire a mezzo di un provvedimento formale, bastando anche la sua materiale acquisizione, ed essendo sufficiente che quel giudice l'abbia poi esaminata traendone elemento per il proprio convincimento e che la parte che lamenti la ritualità dell'acquisizione e l'impossibilità di esame delle risultanze dell'indagine sia stata posta in grado di contraddire in merito alle stesse” (cfr. Cassazione civile numero 6591-2016;
Cassazione civile numero 23.6932009; cassazione civile numero 17.790-2004).
12 Conseguentemente, il giudice del merito, in virtù del principio del libero convincimento, ha facoltà di apprezzare in piena autonomia tutti gli elementi presi in esame dal consulente tecnico e le considerazioni da lui espresse che ritenga utili ai fini della decisione, onde ben può trarre materia di convincimento anche dalla consulenza espletata in sede cautelare, una volta che la relazione di quest'ultimo sia stata ritualmente acquisita agli atti (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5658 del 09/03/2010).
Riguardo al contenuto della suddetta CTU, il perito, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, ha esaustivamente risposto ai quesiti posti dal Giudice.
Preliminarmente ha proceduto a descrivere lo stato dei luoghi e l'opera realizzata dalla DI , T_ specificando che la strada che insiste sul cavalcavia poggia su due spalle in cemento armato, il cui lato sud
è posto a ridosso dell'immobile della;
su tale blocco di cemento l'impresa avrebbe realizzato la CP_1 platea di fondazione del nuovo muro di sostegno, adiacente con la parte nord del fabbricato per circa
5,24 m, senza giunto tecnico di separazione e senza strato di polistirolo interposto.
Il Ctu ha affermato di aver riscontrato, in occasione dei sopralluoghi dell'immobile, la presenza di diffuse crepe sul controsoffitto e lesioni sulle murature portanti, il cui andamento denota un cedimento di fondazione terminale dal lato della struttura posta a confine con il blocco di cemento.
Al termine delle operazioni peritali, il perito è giunto alla conclusione secondo cui, pur considerando la vetustà dell'edificio, la realizzazione del blocco di cemento e del muro di sostegno avrebbe determinato un cedimento delle fondazioni del fabbricato esistente e tali spostamenti avrebbero causato le crepe presenti sul controsoffitto. Pertanto, le lesioni sarebbero da imputare alla realizzazione dei nuovi manufatti.
Il perito ha rilevato, inoltre, che l'impresa avrebbe eseguito i lavori in conformità alla progettazione predisposta dall'ente riguardo al tracciato stradale, mentre non vi sarebbero dettagli sulla realizzazione del muro di sostegno e del blocco di cemento.
Né le testimonianze rese dall'ing. GN e dall'arch. peraltro provenienti da soggetti comunque Tes_1 interessati ai fatti di causa, appaiono idonee a scalfire gli esiti tecnici di tale accertamento peritale.
Anzi, dalla deposizione del teste si ricava come effettivamente dopo l'esecuzione dei lavori, Tes_1 anch'egli, in sede di accertamento tecnico d'ufficio, aveva potuto constatare all'interno dell'immobile delle lesioni (cfr. verbale di udienza del 15.05.2017).
Appare opportuno considerare altresì, che l'odierna appellante principale afferma, nella propria comparsa di costituzione, di non aver potuto dare esecuzione all'ordinanza del 26.06.2012, con cui il Giudice cautelare aveva disposto la rimozione delle cause della situazione di pericolo, a causa del comportamento omissivo del che avrebbe omesso di adottare i necessari provvedimenti propedeutici all'avvio CP_4 dei lavori, di fatto riconoscendo l'esistenza dei danni cui porre rimedio, sia pure per ordine giudiziario.
13 E' bene, pure, chiarire che, nelle more, la ha provveduto al pagamento della somma CP_5 liquidata dal Giudice in via equitativa in favore di in data 22.12.2022, pur riservando Controparte_1 di rivalersi di tale pagamento in sede giudiziale.
Sulla base delle conclusioni riportate nella consulenza, fondate sulla scienza del settore, e delle considerazioni sopra esposte, quindi, si può ritenere sufficientemente raggiunta la prova dei danni subiti dall'immobile di sotto il profilo dell'an ed affermare che gli stessi siano stati causati Controparte_1 dalla realizzazione dei lavori eseguiti dall'impresa , su incarico del T_ CP_4
Analogamente privo di fondamento è l'argomento secondo cui il perito non avrebbe accertato la regolarità urbanistica dell'immobile, essendo emersa comunque dall'attività istruttoria la circostanza – non contestata- che la costruzione del piccolo fabbricato era antecedente al 1967.
Circa la qualificazione giuridica della fattispecie, quando, durante l'esecuzione di un appalto un terzo subisce un danno, il tipo di responsabilità dipende da come il danno si è verificato: se il danno è causato direttamente dall'attività dell'appaltatore, si applica l'art. 2043 del c.c. secondo il quale “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.” In questo caso, il responsabile è solo l'appaltatore, a meno che il committente sia intervenuto nei lavori oppure abbia violato obblighi precisi di controllo e vigilanza;
se invece il danno è provocato dalla cosa su cui si stanno eseguendo i lavori, si applica l'art. 2051 del c.c., secondo il quale “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. Secondo l'articolo in esame anche il committente può essere ritenuto responsabile, perché il fatto che l'opera sia stata affidata a un appaltatore non esclude la responsabilità per omessa custodia.
Nel caso che ci occupa, la fattispecie va inquadrata nell'ambito dell'istituto della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., essendo derivati i danni dall'attività dell'appaltatore e risultando accertato il relativo nesso di casualità; correttamente, poi, la responsabilità è stata attribuita in via solidale alla DI esecutrice ed all'ente committente.
Si richiama, a tal proposito, la sentenza 17 marzo 2021 n. 7553 con cui la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla responsabilità del committente e dell'appaltatore in caso di danni cagionati a terzi in esecuzione di un contratto d'appalto.
La pronuncia in commento conduce una disamina generale dei profili di responsabilità per danni cagionati a terzi nell'esecuzione del contratto di appalto, riaffermando la prevalenza dell'autonomia dell'appaltatore nell'esecuzione dell'opera quale criterio fondante la responsabilità verso i terzi e dal quale discende, in via generale, il principio della esclusione di responsabilità del committente per i danni cagionati ai terzi nell'espletamento dell'appalto a meno che non ricorra un fatto, causativo del danno, ascrivibile alla sua specifica condotta.
La Suprema Corte non ha mancato di osservare, nella questione in commento, la “congenita peculiarità, nel genus dell'appalto, dell'appalto di opere pubbliche”.
14 Pur evidenziando la natura privatistica del contratto di appalto e richiamando, quindi, un consolidato principio affermato dalla Suprema Corte in precedenti arresti giurisprudenziali in tema di contratti di appalto di opere pubbliche, gli non hanno mancato di osservare che la peculiare qualificazione CP_11 del Committente Pubblico, unitamente alla disciplina speciale del rapporto che ne consegue, costituisce, rispetto al contratto di appalto tra privati, circostanza che limita l'autonomia dell'appaltatore proprio per effetto della presenza del Committente pubblico che non svolge una mera attività di vigilanza bensì intensa e continua ingerenza nel corso dell'esecuzione dell'opera.
Tale ingerenza andrebbe, quindi, ad attenuare la caratteristica “autonomia” dell'appaltatore sulla quale tradizionalmente si basano gli addebiti di responsabilità mossi all'esecutore dell'opera, aprendo la strada ad una responsabilità del committente pubblico per danni cagionati a terzi nell'esecuzione dell'opera.
Ne consegue che, ove l'ingerenza della Committenza Pubblica sia tale da vincolare l'attività dell'appaltatore tanto da neutralizzare completamente la sua libertà di decisione, escludendo ogni autonomia nell'esecuzione ed organizzazione dei lavori, la prima sarà unica responsabile per gli eventuali danni cagionati a terzi, mentre ove il fatto dannoso sia avvenuto in esecuzione del progetto o delle direttive della committente (come nel caso che ci occupa), vi sarà responsabilità concorrente e solidale.
Dunque, secondo i Giudici, se l'autonomia dell'appaltatore può essere più o meno limitata dalla ingerenza della committente, incidendo conseguentemente sui profili di responsabilità dello stesso, difficilmente sarà possibile elidere completamente la responsabilità della pubblica amministrazione per danni cagionati a terzi nell'esecuzione dell'opera pubblica.
Emergono, infatti, vari obblighi a carico del Committente Pubblico, che non si esauriscono nelle direttive e nei controlli ma, insita nell'esecuzione dell'opera vi è altresì l'obbligazione di custodia, alla quale consegue un correlato profilo di responsabilità.
Nonostante il sostenga che la abbia operato in totale autonomia, e senza nemmeno CP_4 CP_5 alcun progetto relativo alla realizzazione del blocco di cemento, ciò non vale ad escludere una sua responsabilità concorrente alla luce delle sopra esposte considerazioni e degli orientamenti ormai consolidati in giurisprudenza.
In virtù della sua posizione di committente pubblico e dei poteri di vigilanza ma anche di ingerenza nell'esecuzione di lavori, l'ente avrebbe dovuto vigilare e impartire ulteriori direttive, a maggior ragione se, relativamente al muro di sostegno e al blocco di cemento (opere evidentemente necessarie ai fini della fattibilità dell'opera pubblica nel suo complesso) non esisteva alcun progetto.
Nessun dubbio sulla sussistenza della responsabilità in capo alla società esecutrice dei lavori, anche se essa ritiene di essersi limitata ad eseguire le direttive rigidamente impartite dall'amministrazione comunale e quindi di aver operato senza alcuna autonomia.
Sul punto, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 10231/2025, chiarisce “che l'appaltatore è responsabile dei danni causati a terzi, anche se ha seguito i progetti o le indicazioni del committente;
non è responsabile solo se dimostra
15 di aver eseguito i lavori come “nudus minister", manifestando dissenso ma procedendo su insistenza del committente”, circostanza non emersa nel corso dell'istruttoria di primo grado.
§ 4.2. Passando al secondo motivo di appello principale, l'appellante contesta la quantificazione dei danni effettuata dal Giudice di primo grado in via equitativa ex art. 1226 c.c., ritenendo non presenti i presupposti richiesti per la sua applicazione, e cioè l'accertata esistenza dei danni e l'impossibilità o estrema difficoltà di procedere ad una stima esatta degli stessi.
Il motivo risulta infondato e va rigettato.
La liquidazione equitativa del danno costituisce un rimedio fondato sull'equità c.d. "integrativa" o
"suppletiva": l'equità, cioè, intesa non quale principio che si sostituisce alla norma di diritto nel caso concreto, ma quale principio che completa la norma giuridica (Cfr. Cass. civ. ordinanza 17 novembre
2020, n. 26051).
Si tratta di un potere conferito al Giudice dagli att. 1226 e 2556 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., il cui esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senza necessità della richiesta di parte, “dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con l'unico limite di non poter surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore
o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza” con la precisazione che “l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno” va intesa “in senso relativo”, “ritenendosi sufficiente anche una difficoltà solo di un certo rilievo. In tali casi, non è, invero, consentita al giudice di merito una decisione di “non liquet”, risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto, invece, già definitivamente accertato in termini di esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità della relativa richiesta risarcitoria” (Cfr. Cass civ., sezione 3, Ordinanza n. 13515/2022).
Nel nostro caso, l'esistenza di danni causati all'immobile di dall'esecuzione dei lavori da parte CP_1 della risulta accertata, sulla base delle conclusioni della perizia espletata nel giudizio CP_5 cautelare.
La CTU, infatti, opera nel campo della prova e spazia da mezzo di valutazione della prova (consulenza deducente ove il CTU deve valutare i fatti già accertati dal Giudice o quelli pacifici tra le parti) a mezzo di ricerca della prova (consulenza percipiente ove il CTU deve accertare delle situazioni di fatto non dimostrate in giudizio e che sono accertabili solo tramite cognizioni tecniche, come nella fattispecie in esame).
Come affermato dalle Sezioni Unite con la recente sentenza del 1° febbraio 2022, n. 3086, “il consulente tecnico, nella sua veste di ausiliario, fornisce il proprio apporto di competenze specialistiche al Giudice che ne ravvisi la necessità, coadiuva questo nell'esercizio del suo ufficio e ne integra l'operato rendendo possibile la giustizia del caso concreto
e scongiurando così il pericolo di una pronuncia di non liquet”.
16 Risultando provata la sussistenza dei danni ma essendo difficile una quantificazione esatta del loro ammontare, il Giudice di primo grado correttamente si è avvalso del potere di procedere ad una valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.
L'odierna appellata , in primo grado, chiedeva il risarcimento dei danni subiti per il fisiologico CP_1 deprezzamento dell'immobile e il suo mancato utilizzo, quantificandoli in € 26.000,00 o chiedendo che venissero liquidati in via equitativa, allegando agli atti anche copie di contratti di locazione di anni passati,
a dimostrazione del fatto che, a causa dei danni subiti, l'immobile non era stato più locato.
Lo stesso perito, nella sua relazione, dopo aver accertato l'esistenza di danni riconducibili all'esecuzione dei lavori pubblici, suggeriva gli interventi da effettuare al fine di ovviare ai pericoli riscontrati, e precisamente: isolamento del blocco di cemento dalla parete del fabbricato LE mediante la realizzazione di un nuovo muro di contenimento autonomo;
isolamento del muro di sostegno della carreggiata stradale;
rinforzo delle fondazioni terminali del fabbricato a confine con il blocco di cemento;
consolidamento delle pareti con rete elettrosaldata e malata antiritiro.
Alla luce di tali circostanze, risultava difficoltosa, una precisa quantificazione dei danni subiti dall'immobile.
Orbene, a fronte della liquidazione (in via equitativa) operata dal Giudice di prime cure, notevolmente contenuta (ridotta di oltre il 50%) rispetto alle pretese attoree (€. 26.000,00), l'appellante non ha neanche allegato e/o dedotto che la valutazione operata dal Giudice di prime cure fosse esorbitante rispetto all'effettivo danno subito dall'attore oppure offerto elementi dai quali poter desumere che una eventuale
CTU avrebbe condotto a risultati significativamente inferiori a quelli fatti propri dal giudicante. Né a tale carenza di allegazione hanno sopperito l'appellante incidentale, coobbligato in solido,
[...]
o la chiamata in causa, AR Controparte_3
Ritiene, in ogni caso la Corte di Appello che alla luce delle incisive e strutturali lesioni subite dall'immobile, come accertate in corso di esame peritale, la quantificazione operata dal giudice di prime cure appare minimamente satisfattiva rispetto alle pretese dell'attrice, oggi appellata, considerato che dalla CTU emerge che il perito ha accertato “notevoli danni all'interno dei vani dell'immobile della ricorrente, ravvisando numerose crepe sul controsoffitto crollato in alcune porzioni (foto 12-13-14), e soprattutto riscontrando numerose lesioni sulle pareti portanti”.
In particolare, secondo il qualificato parere del CTU “il quadro fessurativo che ne è scaturito ha evidenziato una preoccupante lesione sul muro di spina centrale del fabbricato posto in corrispondenza del colpo del tetto, che si evidenzia in tutti i due lati della stessa parete (sia nel vano d'ingresso “A” e sia nell'adiacente stanza “D”); si rilevano inoltre lesioni strutturali anche sulla porzione superiore delle pareti perimetrali (indicate in planimetria con D15 e C9; Foto 15-16), oltre
a tutta una serie di piccole lesioni sulle altre pareti dell'edificio (All. A5-A6) (Foto 8-10-11-17)”.
Ancora, ha aggiunto il perito “l'andamento delle lesioni riscontrate, denota sul muro di spina un cedimento di fondazione terminale dal lato della struttura posta a confine con il blocco di cemento, insieme ad alcune lesioni dovute a dislocamento
17 conseguenti a spinte orizzontali diffuse (come quelle tipiche dovute a terrapieni, muri di sostegno, appoggio di altri fabbricati, ecc.)”.
Quindi, le opere realizzate non a regola d'arte hanno determinato un cedimento delle fondazioni del fabbricato esistente e il blocco di cemento, addossato alla parete del fabbricato, senza alcuna carpenteria e soprattutto senza alcun giunto tecnico, così come prevede la normativa antisismica, ha generato anche spinte orizzontali diffuse sul fabbricato.
Infine, gli spostamenti appena descritti sulla struttura in muratura del fabbricato, hanno poi determinato inevitabilmente numerose crepe sul controsoffitto che, essendo realizzato con incannucciato e gesso, costituisce un elemento più debole rispetto alle murature portanti e pertanto si è sfaldato nei punti di minore tenuta (cfr. pag. 6 dell'elaborato peritale).
Pur in assenza di una puntuale quantificazione di tali danni arrecati alla struttura dell'immobile può, quindi, senz'altro ritenersi che la liquidazione effettuata dal Giudice di prime cure sia insuscettibile di essere rivista al ribasso, in quanto appare altamente improbabile, né ciò, si ribadisce, è stata oggetto di una precisa allegazione di parte, che un'eventuale perizia avrebbe potuto o possa (ove disposta in questa fase) condurre a risultati più vantaggiosi per l'appellante medesima.
§ 4.3. Passando al terzo motivo di impugnazione, con cui l'appellante principale censura la sentenza di primo grado per non avere condannato nella parte dispositiva la di assicurazione CP_10 [...] terza chiamata in causa, a manlevare e tenere esente da eventuale Controparte_3 condanna la società , pur avendone accertato tale diritto e ritenuta ammissibile la relativa T_ domanda, esso risulta fondato nei termini di cui si dirà.
Intanto, riguardo a quanto eccepito dalla Reale MU Ass.ni circa la non utilizzabilità della Ctu cautelare e il presunto mancato accertamento della prova dei danni, nonché sulla quantificazione del danno effettuata in via equitativa, si ribadisce quanto già espresso in relazione ai primi due motivi di appello principale.
La compagnia eccepiva, inoltre, l'inoperatività della polizza assicurativa contratta dalla Società
[...] nella fattispecie in esame, ma tale eccezione non può trovare accoglimento. Parte_1
Come si evince dal contratto allegato agli atti, le condizioni contrattuali prevedono che la copertura assicurativa opera per le attività di “costruzione e manutenzione di strade, fognature, acquedotti e reti per la distribuzione di pubblici servizi”; le condizioni generali di assicurazione, inoltre, comprendono nel rischio assicurato i “danneggiamenti a cose,” ivi incluse quelle “trovantesi nell'ambito della esecuzione dei lavori”.
Inoltre, la polizza n. 2010/06/2018789 del 11.06.2010 risulta stipulata proprio con riferimento allo specifico appalto e prevede una copertura assicurativa per “danni di esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzia manutenzione, ivi compresi i danni ad opere preesistenti”, rientrando, pertanto, in tale previsione i danni subiti dall'immobile . CP_1
18 Riguardo all'eccepite decadenza e prescrizione in cui sarebbe incorsa la DI , anche queste T_ eccezioni risultano infondate.
L'odierna appellante ha avuto conoscenza dell'intenzione della IG.ra di richiedere il risarcimento CP_1 dei danni verificatesi a seguito dei lavori di cui al contratto di appalto, per il quale è stata stipulata la suddetta polizza assicurativa, con la notifica di un primo atto di citazione avvenuta il 10.10.2012 (a cui è seguito un secondo atto notificato il 06.11.2012).
In data 26.10.2012, la DI ha denunciato i fatti, indicando come data del sinistro il 25.01.2012. T_
La denuncia è stata dunque tempestiva, e non è maturata alcuna prescrizione atteso che l'art. 2952 c.c. prevede che il diritto dell'assicurato si prescrive in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, e detto termine, ai sensi del terzo comma della norma in questione, “decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione”.
Di conseguenza, giustamente il primo Giudice ha riconosciuto, in parte motiva, il diritto della società
di essere manlevata dalla compagnia assicuratrice e tenuta indenne di eventuali somme che T_ risulteranno dovute nei confronti della proprietaria dell'immobile nei limiti e con le franchigie previste dalla polizza.
Tuttavia, il giudice di prime cure, pur riconoscendo tale diritto e ritenendo ammissibile la relativa domanda in parte motiva, non ha disposto la condanna della Reale MU nel dispositivo della sentenza che quindi va, in questa sede, integrato.
Invero, il contrasto tra formulazione letterale del dispositivo e la pronunzia adottata in motivazione integra, non un vizio incidente sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione, bensì un errore materiale, come tale emendabile con la procedura ex art. 287 cod. proc. civ.
Il contrasto tra motivazione e dispositivo che dà luogo alla nullità della sentenza si deve ritenere configurabile solo se ed in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, ipotesi non ravvisabile nel caso in cui il contrasto sia chiaramente riconducibile a semplice errore materiale, il quale trova rimedio nel procedimento di correzione al di fuori del sistema delle impugnazioni. (Ordinanza n. 26074/2018 Cassazione Civile).
Inoltre, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione
e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso. (Corte di cassazione, sentenza 28 gennaio 2019 n. 3969).
Nel nostro caso, è evidente che il contrasto esistente non incida sul contenuto sostanziale della decisione, ma sia dipeso da una dimenticanza e che la motivazione sia prevalente rispetto al dispositivo;
il contrasto, quindi, sarebbe potuto essere oggetto anche di un'istanza di correzione, ma la proposizione dell'appello, anche per altre motivazioni, ha ovviamente inglobato pure questo aspetto.
19 Ciò detto, il terzo motivo va accolto, con la conseguente condanna della a tenere Parte_7 indenne la società e provvedere al pagamento delle somme da questa dovute a T_ CP_1
nei limiti e con le franchigie previste dalla polizza.
[...]
In particolare, la sezione B della polizza n. 2010/06/2018789, relativa alla copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere, prevede un massimale di € 500.000,00 ed una franchigia di € 5.000,00.
Ricordando che con il termine franchigia si indica l'esclusione dal risarcimento dei rischi minori o di una parte della copertura di quelli maggiori, vale a dire la quota di danno che l'assicurato accetta di
“sopportare” in proprio, la somma per cui la compagnia assicuratrice dovrà tenere indenne la società
, andrà decurtata dell'importo di 5.000,00, previsto a titolo di franchigia nella suddetta polizza. T_
§ 5. A questo punto, prima di esaminare il quarto ed ultimo motivo di appello principale, afferente alle spese del giudizio, che verrà affrontato nell'ultimo capitolo della presente trattazione, occorre passare all'esame dei motivi di appello incidentale proposti dal AR
Per quanto riguarda il primo di motivo (con cui l'ente ritiene che non avrebbe fornito alcuna CP_1 prova dei fatti dedotti nel suo atto introduttivo né in relazione all'an, né al quantum debeatur, che il giudice non avrebbe potuto utilizzare in tale sede la ctu cautelare, che l'impresa avrebbe Parte_1 operato in assoluta autonomia concordando la esecuzione dei lavori con la proprietaria dell'immobile attoreo e che il giudice non avrebbe potuto procedere ad una liquidazione equitativa dei danni) ed il secondo motivo (secondo cui, in caso di accertamento di danni, la responsabilità debba essere attribuita esclusivamente alla società esecutrice dei lavori), essi sono infondati e vanno rigettati.
Relativamente ai suddetti primi due motivi proposti in via incidentale dal valgono, infatti, le CP_4 stesse considerazioni formulate a proposito dei primi due motivi dell'appello principale, che qui si richiamano e che hanno portato all'accertamento dei danni subiti dall'immobile della IG.ra , a CP_1
[... cause dei lavori eseguiti dalla DI , oggetto del contratto di appalto affidato dal T_ CP_4
con responsabilità solidale della DI esecutrice e dell'ente committente, liquidati in via AR equitativa in € 12.000,00.
§ 5.1. Con quello che viene definito dal come terzo motivo di appello incidentale, ma che in CP_4 realtà è una mera difesa sull'appello principale, l'ente contesta le domande avanzate in via subordinata dalla società appellante, e cioè che, in caso di rigetto delle domande principali, l'intero danno subito da vada attribuito a fatto e colpa esclusivi del P.G. CP_1 AR
Come già più volte ribadito, la responsabilità va attribuita in via solidale alla DI ed al pertanto, CP_4 fondata risulta la difesa spiegata sullo specifico punto dall'ente.
§ 6. Ritornando alla parte finale dell'appello principale della DI e specificatamente al quarto T_ motivo di appello, con il quale l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui l'ha condannata al pagamento delle spese di lite, in solido con il e censura, altresì, AR
20 la disposta compensazione delle spese con la tale motivo risulta fondato solo Parte_7 nell'ultima parte.
In particolare, per quanto attiene ai rapporti tra la DI ed il l'esito T_ AR del giudizio, qui confermato, legittimamente ha implicato la compensazione tra di loro delle spese di lite, attesa la reciproca soccombenza dei due contendenti nella parte in cui ognuno di essi pretendeva l'intero accollo della responsabilità a carico dell'altra e considerata, invece, la dichiarata loro responsabilità solidale. Di conseguenza, in ossequio al principio della soccombenza, intangibile risulta anche la statuizione di condanna in solido dei predetti alle spese sostenute dalla , peraltro compensate per CP_1 metà (cfr. sentenza di primo grado).
Fondata appare, invece, la censura avuto riguardo ai rapporti tra la e la Reale MU, considerato T_ che quest'ultima, attesa la condanna patita sulla domanda di manleva spiegata dalla prima, risultando soccombente sul punto, andava condannata, in ossequio al principio cardine della soccombenza, al pagamento delle spese di giudizio, da liquidarsi nella complessiva misura di €.. 2.540,00 e ciò avuto riguardo al valore della controversia (scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00), in base ai parametri di cui al
D.M. n. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, e applicando i valori tariffari minimi in considerazione dell'entità e della natura delle questioni trattate (nello specifico: € 460,00 per fase di studio,
€ 389,00 per fase introduttiva, € 840,00 per fase istruttoria e/o di trattazione, € 851,00 per fase decisoria).
§ 7. Regolamentazione delle spese del giudizio di appello.
In virtù del principio della soccombenza, la DI ed il vanno condannati, in T_ CP_4 solido tra loro, alle spese in favore di , per essere stati i rispettivi appelli (principale ed CP_1 incidentale) rigettati, restando invariata la condanna già disposta nella sentenza relativamente alle spese di primo grado.
Tali spese si liquidano, avuto riguardo al valore della controversia (scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00), in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, e applicando i valori tariffari minimi in considerazione dell'entità e della natura delle questioni trattate, in € 2.906,00 (di cui €
567,00 per fase di studio, € 461,00 per fase introduttiva, € 922,00 per fase istruttoria e/o di trattazione, €
956,00 per fase decisoria), oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge. Visto
l'art. 93 c.p.c. va disposta la distrazione in favore del procuratore antistatario.
In applicazione dello stesso criterio della soccombenza, la va Controparte_2 condannata al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellante principale, Tali Parte_1 spese, per il presente grado, sulla scorta dei medesimi parametri sopra indicati, si liquidano in complessivi
€ 2.906,00 (di cui € 567,00 per fase di studio, € 461,00 per fase introduttiva, € 922,00 per fase istruttoria e/o di trattazione, € 956,00 per fase decisoria) oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge.
21 Occorre precisare che va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto
(enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-3, ordinanza n.
28325 del 29.09.2022) per cui: “il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che
l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione
(come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art.
350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. n. 15182 del 12.05.2022).
Per quanto attiene, invece, ai rapporti tra i due appellanti, principale e incidentale, e Controparte_12 stante la reciproca soccombenza in ordine alle censure spiegate l'una nei AR confronti dell'altra in questa fase del giudizio, va disposta la compensazione integrale delle spese.
§
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif. succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui
“…quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis…”, questa Corte …dà atto…della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente…”, con l'avvertenza per cui “…l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso…”
P.Q.M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da in persona Parte_1 dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, nei confronti degli appellati indicati in epigrafe, e sugli appelli incidentali proposti dal e dalla società REALE MU AR
Ass.ni (come sotto riqualificato il relativo atto di costituzione), disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- In parziale accoglimento del terzo e quarto motivo di appello principale, condanna la Reale MU
Ass.ni a tenere indenne la società delle somme da quest'ultima versate in favore della T_
, nei limiti e con le franchigie previste nella polizza, come specificato in parte motiva, CP_1 condannandola, altresì, al pagamento nei confronti della medesima società delle spese T_ del giudizio di primo grado, che si liquidano in complessivi €. 2.540,00 (ripartiti come in parte motiva), oltre spese generali, nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge;
22 - Conferma nel resto la sentenza impugnata, rigettando gli altri motivi di appello principale, nonché
l'appello incidentale spiegato dal e quello proposto dalla società AR
, così riqualificato l'atto di costituzione in giudizio;
Controparte_3
- Condanna la DI ed il in solido tra loro al pagamento delle spese del T_ CP_4 presente grado di giudizio in favore di , che si liquidano nella misura di € 2.906,00 CP_1
(ripartiti come in parte motiva), oltre spese generali, nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
- Condanna la Reale MU Ass.ni al pagamento in favore della DI delle spese del T_ presente grado di giudizio, che si liquidano nella misura di € 2.906,00 (ripartiti come in parte motiva), oltre spese generali, nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge.
- Dichiara integralmente compensate le spese del presente grado di giudizio nei rapporti tra la DI
ed il T_ CP_4
- dà atto della presenza dei presupposti per porre a carico degli appellanti incidentali,
[...]
e il pagamento di un ulteriore importo pari a quello AR Parte_7 rispettivamente dovuto a titolo di contributo unificato e manda la Cancelleria per gli adempimenti relativi alla riscossione.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio (svolta da remoto) del 24 luglio 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
D.ssa Maria Giuseppa Scolaro Dott. Augusto Sabatini
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