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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 13/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Giudice dott. Giorgio Cozzarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1539/2023 del R.G. Trib. in data 3.8.2023, promossa d a
- (jC.F. ) nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Portogruaro alla via Verdi n. 24, rappresentata e difesa e dall'avv. Michele Peretto
r i c o r r e n t e
c o n t r o
- nato a [...] al Tagliamento il 07.06 1995 e residente in [...]
Roma 27/A;
r e s i s t e n t e - c o n t u m a c e
- con sede legale in Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa n. 14, Controparte_1
C.F. , in persona dei procuratori e , rappresentata e P.IVA_1 Parte_3 Controparte_2
difesa dall'Avv. Carlo Gagliardi
r e s i s t e n t e
avente per oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art.2043 c.c. e norme speciali);
trattenuta in decisione nell'udienza del 22.11.2024, sostituita con il deposito di note scritte, nella quale le parti costituite hanno formulato le seguenti
1 CONCLUSIONI
- parte ricorrente, come da note scritte in sostituzione dell'udienza e pertanto:
“accertare e dichiarare la responsabilità in ordine al sinistro stradale di cui è ricorso in capo interamente al conducente del veicolo Volvo V 40 targato EM687CA guidato dal sig. Pt_2
nato a [...] al Tagliamento il 07.06.1995 e assicurato con
[...] Controparte_3
p.i. polizza n. 274879162; per l'effetto condannare il sig. in solido con Parte_2 [...]
al pagamento della somma di € 168.875,00 (risultanze CTU con Controparte_3 personalizzazione del 15%) o quella maggiore ritenuta di giustizia. • oltre spese mediche di euro
13.221,00 oltre interessi dal dovuto fino alla data dell'effettivo soddisfo;
• condannare parte resistente al pagamento del danno da lite temeraria ex art 96 cpc nella misura ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre a spese ed onorari del procedimento di mediazione nonché alle spese e onorari sostenuti per il procedimento ex art. 696 bis cpc come da note che si allegano.”.
- parte convenuta, come da comparsa di costituzione e risposta e pertanto:
“Voglia il Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione, deduzione e conclusione sia di merito che istruttoria, 1) In via preliminare in rito - accertare che nel caso di specie non ricorrano i presupposti di cui all'art. 281 decies c.p.c., per le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto ordinare il mutamento del rito ex art. 281 duodecies c.p.c.., fissando
l'udienza ai sensi dell'art. 183 c.p.c., per la concessione dei termini ex art. 171-ter c.p.c. 2) In via preliminare nel merito - tenuto conto della somma di €. 30.000,00, già corrisposta ante causam alla ricorrente dall'odierna Compagnia, rigettare la domanda avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto. 3) In via principale nel merito - rigettare la domanda avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto sia nell'an che nel quantum richiesto, per i motivi esposti in narrativa. 4) In via subordinata, sempre nel merito: - nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda avversaria, accertare che sussistono i requisiti per l'applicabilità dell'art. 1227 c.c. e conseguentemente ridurre la somma dovuta a titolo di risarcimento dei danni, nonché graduare e ridurre le domande ex adverso formulate sulla base di quanto rigorosamente provato in corso di causa, entro i limiti di quanto accertato dal medico fiduciario. In ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. nelle misure di legge.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione udienza, ha convenuto in giudizio e Parte_1 Parte_2 [...]
rispettivamente quale proprietario/conducente e quale compagnia Controparte_3
assicuratrice per la r.c.a. dell'autoveicolo Volvo V40 tg. EM687CA, domandandone la condanna, in via solidale, al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'incidente stradale verificatosi nel
Comune di Portogruaro (VE) in data 15.09.2020. Secondo la ricostruzione proposta nel ricorso, la ricorrente, mentre stava attraversando le strisce pedonali all'altezza del civico n.35 della via
Sardegna, era stata urtata violentemente dall'autovettura condotta da ed era stata Pt_2
scaraventata a metri di distanza. La ricorrente ha attribuito l'intera responsabilità per i danni subiti al convenuto, sia per essere stata investita sull'apposito attraversamento pedonale, sia per non essere stato in grado il conducente del veicolo, in violazione delle generali regole di comportamento previste dal codice della strada, di arrestare in tempo l'autoveicolo a fronte dell'ostacolo costituito dal pedone in fase di attraversamento. Il danno di cui è stato chiesto il risarcimento è stato quantificato in € 193.513,00 per la componente non patrimoniale, a fronte di una consulenza medico legale di parte attestante un'invalidità permanente pari a 33 punti percentuali, un'invalidità temporanea assoluta di 30 giorni, un'invalidità temporanea parziale di 60 giorni al 75% e di 90 giorni al 50%, nonché in euro 13.221,00 per la componente patrimoniale, costituita dalle spese mediche sostenute in conseguenza del sinistro. Su entrambe le componenti è stato chiesto, in aggiunta, il pagamento degli interessi dal dovuto al saldo. Infine, la ricorrente ha lamentato il rifiuto della Compagnia assicurativa di procedere al risarcimento dei danni, nonostante le due procedure conciliative da lei attivate, cioè il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. e il procedimento di mediazione.
Si è costituita in giudizio la sola contestando integralmente Controparte_3
la domanda avversaria. In via preliminare, ritenendo necessaria un'istruttoria non sommaria, ha chiesto il mutamento del rito. Sempre in via preliminare, assumendo di aver corrisposto alla controparte, pur senza ammettere la responsabilità del proprio assicurato, la somma di 30.000,00 euro, ha sostenuto di averne integralmente soddisfatto le pretese, estinguendo l'obbligazione risarcitoria. Quindi, ha contestato l'assolvimento da parte della ricorrente dell'onere di allegazione e prova in ordine alla responsabilità del conducente nella causazione del sinistro, ricordando che quest'ultima è esclusa nei casi di condotta imprevedibile e anormale del pedone, dovendo comunque essere svolta un'indagine ai fini di apprezzarne il concorso di colpa. La resistente ha CP_4
contestato la stima dei danni non patrimoniali, sottolineando la produzione ad opera della ricorrente
3 della consulenza medica legale di parte, anziché di quella d'ufficio redatta nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., che aveva significativamente ridotto le voci di danno, con particolare riguardo alla personalizzazione, alle spese mediche e alla percentuale di invalidità permanente. Analogamente, la Compagnia si è opposta al risarcimento delle voci di danno costituenti mere duplicazioni rispetto alla natura omnicomprensiva del danno biologico, così come ha negato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'aumento per la personalizzazione.
Infine, nella comparsa di costituzione sono state anche contestate la richiesta risarcitoria per le spese mediche e la richiesta in punto accessori del credito risarcitorio
Nella prima udienza di trattazione, il Giudice, verificata la regolarità del contraddittorio, ha dichiarato la contumacia del convenuto e ha invitato le parti a ricercare una soluzione Pt_2 stragiudiziale fondata, nell'an, sull'assenza di elementi idonei a superare la presunzione di responsabilità del veicolo investitore e, nel quantum, sulle indicazioni espresse dal consulente d'ufficio in sede di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite. Preso atto del mancato raggiungimento di un accordo conciliativo, nella successiva udienza del giorno 19/1/24 il giudice nuovo assegnatario, ritenuta la causa, istruita con l'acquisizione della documentazione offerta dalle parti e in assenza di richieste di prove orali, matura per la decisione, ha fissato per la discussione l'udienza del 22/11/2024, tenutasi mediante trattazione scritta, nella quale la causa è stata trattenuta in decisione.
2. La domanda di parte attrice è fondata e dev'essere accolta, per i motivi e nei limiti di seguito indicati.
2.1. Nel caso in esame, la responsabilità del sinistro va esclusivamente attribuita al conducente del veicolo.
Parte ricorrente ha depositato copia della relazione sull'incidente stradale redatta nell'immediatezza dai carabinieri di Portogruaro (VE), dalla quale risulta che il proprietario e conducente l'autovettura
Volvo V40 tg. EM687CA, all'incirca alle ore 8:20 del 15/9/2020 “... stava percorrendo la via
Sardegna con direzione via Mario Lovisa del Comune di Portogruaro quando, giunto in prossimità del civico 35, forse abbagliato dal sole che aveva di fronte, non si avvedeva che dalla propria destra, rispetto al proprio senso di marcia, la signora stava attraversando la Parte_1
carreggiata, investendola ...”. I verbalizzanti non erano riusciti a stabilire l'esatto punto d'urto, rilevando la posizione del mezzo investitore, dopo l'incidente, a 7,6 metri dall'attraversamento
4 pedonale, così come una traccia ematica, “... probabilmente provocata dalla caduta a terra del pedone ...”, a 11,9 metri dalle strisce pedonali. Già nel rapporto dei carabinieri erano state descritte le lesioni subite dall'infortunata per effetto dell'investimento (“frattura bacino e costale sinistra, trauma cranico commotivo con ferita lacerocontusa al cuoi capelluto, policontusioni”), in termini congruenti con la documentazione sanitaria acquisita e con la relazione medico legale.
Se da un lato, in forza degli elementi probatori offerti dalla parte ricorrente, è certo l'investimento da parte dell'automobilista, nulla si può dire della condotta del pedone.
La carenza probatoria non si traduce, come preteso dalla Compagnia, in uno svantaggio processuale per la parte ricorrente, perché è onere del conducente del veicolo investitore fornire gli elementi per vincere la presunzione di colpa posta a suo carico. Secondo orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, “in caso di investimento pedonale, il conducente del veicolo investitore può vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento; a tal fine, non è sufficiente
l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta” (Cass. 9856/2022). Ancora, si è ribadito che “... il conducente di veicolo a motore è onerato da una presunzione di colpa e ove il giudice si trovi a dover valutare e quantificare l'esistenza di un concorso di colpa tra la colpa del conducente e quella del pedone investito deve: a) muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100 per cento;
b) accertare in concreto la colpa del pedone;
c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone (Cass. sez. 6-3, 28/01/2019, n. 2241
Cass., sez. 3, 04/04/2017, n. 8663; Cass., sez. 3, 18/11/2014, n. 24472; Cass., sez. 3, 19/02/2014, n.
3964) ...” (in motivazione, Cass. 20137/23).
Nel caso in esame, procedendo dalla presunzione di legge, non è stato fornito alcun elemento per accertare una qualche colpa in concreto del pedone, per cui non è possibile ridurre la percentuale di colpa del conducente, che rimane nella misura integrale.
In definitiva, il proprietario/conducente e la compagnia assicuratrice del veicolo sono obbligati in solido al pagamento del risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente.
5 2.2. In ordine al quantum debeatur, si ritiene di dover aderire alle conclusioni di cui alla consulenza tecnica preventiva prodotta dalla parte resistente costituita, stante la logica coerenza dell'elaborato e la puntualità delle valutazioni ivi espresse, sempre circostanziate e motivate, tanto che le conclusioni del consulente d'ufficio sono state sostanzialmente condivise anche dai consulenti di parte.
Le lesioni subite dalla danneggiata, descritte quali “trauma cranico commotivo con ferita lacero contusa in regione parietale sinistra;
trauma toracico con frattura dalla 3° alla 7° costola destra;
trauma di bacino con conseguente frattura diastasata dell'ala iliaca sinistra sino a livello del tetto acetabolare;
frattura della branca ischio-pubica di sinistra;
frattura bifocale della branca ileo pubica sinistra”, hanno comportato, secondo quanto ricostruito dal consulente, un ricovero per complessivi 24 giorni, un intervento chirurgico e un lungo periodo di riabilitazione per il recupero della funzione deambulatoria. Il C.T.U. ha precisato che “... l'evoluzione è stata nel complesso favorevole ma permane una menomazione conseguente alla frattura del bacino con segni obiettivi e valida sintomatologia soggettiva, un'accertata, ancorché regredita, sindrome da disadattamento con umore depresso, la prescrizione ginecologica di escludere un parto per via naturale ...”.
Quanto all'invalidità temporanea derivata dalla lesione, è stata quantificata un'inabilità biologica di complessivi 204 giorni, di cui 24 giorni di totale, corrispondenti ai ricoveri, 60 giorni di parziale al
75%, 120 giorni di parziale al 50%.
Secondo il consulente d'ufficio, l'infortunio ha determinato in parte ricorrente un danno biologico permanente del bene salute percentualmente stimabile, considerate tutte le componenti e applicate le linee guida SIMLA (Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni), nella misura del
29%. Sul presupposto di “... una ripercussione relazionale di particolare impatto, tale da non poter trovare riscontro in maniera esaustiva entro il valore medio indicato in tabella, per il concorrere di una prolungata malattia e convalescenza comportante una menomazione fisica rilevante ed un plausibile coinvolgimento conseguente della sfera psicologica ...”, il C.T.U. ha inoltre proposto un appesantimento del punto nella misura del 15% limitatamente alla sola quota di danno biologico conseguente alle menomazioni fisiche, stimate nel 18%. Il livello di sofferenza comportato dall'infortunio è stato descritto come elevato nei primi tre mesi di acuzie e medio-elevato nel periodo successivo. Infine, sono state ritenute giustificate spese per € 8.341,23.
Sulle conclusioni che precedono, il danno deve essere liquidato secondo le tabelle di liquidazione in valori attuali del Tribunale di Milano 2024, basate sul “punto tabellare” ed ispirate alla liquidazione congiunta dell'intero danno non patrimoniale, comprensivo sia della componente biologica, sia di
6 quella morale, esistenziale e relazionale presuntivamente connesse al grado di invalidità corrispondente.
Tali dati tradotti monetariamente, considerato che la danneggiata alla data del sinistro aveva 41 anni, si quantificano, in relazione al danno non patrimoniale, come segue:
- € 164.426,00 per invalidità permanente;
- € 2.760,00 per invalidità temporanea totale;
- € 5.175,00 per invalidità temporanea parziale al 75%;
- € 6.900,00 per invalidità temporanea parziale al 50%.
Quanto alla personalizzazione del danno, la recente e qui condivisa giurisprudenza della Cassazione ha statuito, per evitare che si traduca in una duplicazione del risarcimento, che essa non costituisce un automatismo, ma richiede l'individuazione di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare. Pertanto, le conseguenze dannose comuni, ossia quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe, non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (“In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari
(tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento.”; da ultimo, Cass. 31681/24).
Nel caso in esame, parte ricorrente, precisando le conclusioni, ha richiesto la personalizzazione della misura del danno, senza però allegare né provare eventuali conseguenze pregiudizievoli, di natura peculiare o anomala, sofferte a causa del sinistro. Nella relazione del C.T.P. di parte ricorrente è stato fatto riferimento alla semplice “... possibilità ... di appesantimento del punto percentuale nella misura di circa il 33% per i maggiori disagi e la maggiore usura che il complesso menomativo arreca alla periziata durante lo svolgimento dell'attività di collaboratrice scolastica ...” (pagg. 24 e
25). L'ipotesi della personalizzazione, dunque, è prospettata come eventuale ma non è specificamente giustificata e dimostrata. Nello stesso senso, il C.T.U., come anticipato, si è espresso nel senso di poter riconoscere, pur in misura ridotta, l'appesantimento richiesto dal consulente della parte ricorrente, sulla scorta di considerazioni che però non fanno riferimento a circostanze
7 individualizzanti, ma a valutazioni di carattere più generale, dipendenti non da caratteristiche soggettive della danneggiata, ma da fattori che potrebbero indifferentemente essere applicati anche ad altre persone nelle stesse condizioni di età, di invalidità e di durata della malattia. In sostanza, entrambi i consulenti hanno compiuto una valutazione tecnica che ha tradotto in termini medico- legali la percentuale di personalizzazione, dandone per scontati i presupposti di fatto, che però non sono stati specificati né chiariti dalla parte, tantomeno dimostrati.
In sostanza, non avendo la parte ricorrente provveduto ad allegare alla domanda di aumento per la personalizzazione del danno alcun elemento volto a provare conseguenze dannose peculiari al caso concreto, né una limitazione delle attività quotidiane, non emergono elementi idonei per riconoscere una ulteriore e peculiare personalizzazione del danno non patrimoniale.
Per quanto attiene al danno patrimoniale, il C.T.U., anche sotto questo profilo in termini condivisibili, ha ritenuto necessarie e congrue le spese sostenute per esami clinici, farmaci, ausili, visite specialistiche, trattamenti riabilitativi, anche di pertinenza psicologica e psichiatrica, nonché quelle per consulenze medico legali di parte, per un importo totale pari ad a € 8.341,23. Tali voci di danno, nella misura così circoscritta rispetto alla richiesta iniziale della parte ricorrente, non sono state contestate dalla parte resistente costituita.
Alla somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno, per un totale di € 187.602,23 (€ 164.426 danno da invalidità permanente, € 14.835 danno da inabilità temporanea, € 8.341,23 danno patrimoniale), devono essere sottratti € 30.000,00 già liquidati dalla Controparte_3
[...]
In conclusione, in (parziale) accoglimento della domanda, i convenuti devono essere condannati al risarcimento dei danni nei confronti della ricorrente, quantificati nella somma di € 157.602,23.
Sull'importo capitale liquidato, espresso già in valori attuali e quindi non da rivalutare, debbono essere riconosciuti, così come richiesto, gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto. Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano però non sulla somma finale in valori attuali, bensì sulla somma via via rivalutata nell'arco di tempo considerato. Poiché la somma capitale è stata liquidata in valori attuali, per il calcolo degli interessi l'importo riconosciuto dovrà essere devalutato alla data del sinistro (15/9/2020). Eseguita la devalutazione, ottenendosi l'importo di € 133.674,50, gli interessi andranno calcolati sulla somma che deve essere di anno in anno rivalutata.
8 Si ottiene così l'importo complessivo e finale di € 171.416,05, sul quale saranno dovuti gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza, che rende liquido il credito, al saldo.
3. Le spese di lite seguono il principio di soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e sono liquidate in dispositivo, utilizzando i parametri di cui al D.M. n. 55/14 e successivi aggiornamenti, secondo valori medi per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, non essendosi svolta attività istruttoria o di trattazione, e in base allo scaglione di valore che assume rilievo in relazione all'entità del danno accertato.
3.1. Parte ricorrente ha esteso la domanda di rifusione delle spese processuali anche al procedimento di mediazione e a quello di accertamento tecnico preventivo.
La domanda, sotto quest'ultimo profilo, non può essere accolta.
Sono assimilate alle spese processuali solo le spese di mediazione obbligatoria, o di mediazione disposta dal giudice (Cass. 32306/2023), mentre nel caso di specie la mediazione è stata frutto di una scelta volontaria. Dovendo essere trattate, dunque, come voci di danno emergente, le spese avrebbero dovuto essere documentate, onere che la parte non ha assolto.
Analogamente, la Suprema Corte ha chiarito che “Le spese per la consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c., rientrando nelle spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite, non hanno natura giudiziale, con la conseguenza che non danno luogo ad un'autonoma liquidazione da parte del giudice che ha disposto la consulenza, ma devono essere liquidate all'esito del giudizio di merito, come danno emergente, purché provate e documentate.” (tra le altre, Cass. 30854/23). La parte non ha documentato di aver sostenuto le spese per il procedimento di accertamento tecnico preventivo, per cui la relativa voce di danno non può essere liquidata.
3.2. Deve essere, infine, rigettata la domanda con cui parte attrice ha chiesto, ex art. 96 c.p.c., la condanna di parte convenuta al risarcimento dei danni, non potendosi affermare, valutata nel suo complesso, la natura temeraria della resistenza in giudizio della compagnia assicurativa.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Giorgio
Cozzarini, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1539/2023 del R.G., così decide:
9 1. in parziale accoglimento delle domande di parte ricorrente, che per il resto rigetta, accertati l'esclusiva responsabilità di per il sinistro per cui è causa e il danno Parte_2
risarcibile patito dalla ricorrente nei termini di cui in motivazione, dato Parte_1 atto dell'importo già liquidato dalla resistente Controparte_3
condanna i resistenti e in solido Parte_2 Controparte_3
tra loro, a pagare alla ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, l'ulteriore importo di €
171.416,05, oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo;
2. condanna i resistenti in solido alla rifusione in favore dell'attrice delle spese di lite, che liquida in € 8.433,00 per compenso di avvocato, in € 786,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario 15% per spese generali ed oltre agli ulteriori accessori dovuti per legge.
Così deciso in Pordenone, in data 13/1/2025.
Il Giudice
dott. Giorgio Cozzarini
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Giudice dott. Giorgio Cozzarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1539/2023 del R.G. Trib. in data 3.8.2023, promossa d a
- (jC.F. ) nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Portogruaro alla via Verdi n. 24, rappresentata e difesa e dall'avv. Michele Peretto
r i c o r r e n t e
c o n t r o
- nato a [...] al Tagliamento il 07.06 1995 e residente in [...]
Roma 27/A;
r e s i s t e n t e - c o n t u m a c e
- con sede legale in Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa n. 14, Controparte_1
C.F. , in persona dei procuratori e , rappresentata e P.IVA_1 Parte_3 Controparte_2
difesa dall'Avv. Carlo Gagliardi
r e s i s t e n t e
avente per oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art.2043 c.c. e norme speciali);
trattenuta in decisione nell'udienza del 22.11.2024, sostituita con il deposito di note scritte, nella quale le parti costituite hanno formulato le seguenti
1 CONCLUSIONI
- parte ricorrente, come da note scritte in sostituzione dell'udienza e pertanto:
“accertare e dichiarare la responsabilità in ordine al sinistro stradale di cui è ricorso in capo interamente al conducente del veicolo Volvo V 40 targato EM687CA guidato dal sig. Pt_2
nato a [...] al Tagliamento il 07.06.1995 e assicurato con
[...] Controparte_3
p.i. polizza n. 274879162; per l'effetto condannare il sig. in solido con Parte_2 [...]
al pagamento della somma di € 168.875,00 (risultanze CTU con Controparte_3 personalizzazione del 15%) o quella maggiore ritenuta di giustizia. • oltre spese mediche di euro
13.221,00 oltre interessi dal dovuto fino alla data dell'effettivo soddisfo;
• condannare parte resistente al pagamento del danno da lite temeraria ex art 96 cpc nella misura ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre a spese ed onorari del procedimento di mediazione nonché alle spese e onorari sostenuti per il procedimento ex art. 696 bis cpc come da note che si allegano.”.
- parte convenuta, come da comparsa di costituzione e risposta e pertanto:
“Voglia il Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione, deduzione e conclusione sia di merito che istruttoria, 1) In via preliminare in rito - accertare che nel caso di specie non ricorrano i presupposti di cui all'art. 281 decies c.p.c., per le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto ordinare il mutamento del rito ex art. 281 duodecies c.p.c.., fissando
l'udienza ai sensi dell'art. 183 c.p.c., per la concessione dei termini ex art. 171-ter c.p.c. 2) In via preliminare nel merito - tenuto conto della somma di €. 30.000,00, già corrisposta ante causam alla ricorrente dall'odierna Compagnia, rigettare la domanda avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto. 3) In via principale nel merito - rigettare la domanda avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto sia nell'an che nel quantum richiesto, per i motivi esposti in narrativa. 4) In via subordinata, sempre nel merito: - nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda avversaria, accertare che sussistono i requisiti per l'applicabilità dell'art. 1227 c.c. e conseguentemente ridurre la somma dovuta a titolo di risarcimento dei danni, nonché graduare e ridurre le domande ex adverso formulate sulla base di quanto rigorosamente provato in corso di causa, entro i limiti di quanto accertato dal medico fiduciario. In ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. nelle misure di legge.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione udienza, ha convenuto in giudizio e Parte_1 Parte_2 [...]
rispettivamente quale proprietario/conducente e quale compagnia Controparte_3
assicuratrice per la r.c.a. dell'autoveicolo Volvo V40 tg. EM687CA, domandandone la condanna, in via solidale, al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'incidente stradale verificatosi nel
Comune di Portogruaro (VE) in data 15.09.2020. Secondo la ricostruzione proposta nel ricorso, la ricorrente, mentre stava attraversando le strisce pedonali all'altezza del civico n.35 della via
Sardegna, era stata urtata violentemente dall'autovettura condotta da ed era stata Pt_2
scaraventata a metri di distanza. La ricorrente ha attribuito l'intera responsabilità per i danni subiti al convenuto, sia per essere stata investita sull'apposito attraversamento pedonale, sia per non essere stato in grado il conducente del veicolo, in violazione delle generali regole di comportamento previste dal codice della strada, di arrestare in tempo l'autoveicolo a fronte dell'ostacolo costituito dal pedone in fase di attraversamento. Il danno di cui è stato chiesto il risarcimento è stato quantificato in € 193.513,00 per la componente non patrimoniale, a fronte di una consulenza medico legale di parte attestante un'invalidità permanente pari a 33 punti percentuali, un'invalidità temporanea assoluta di 30 giorni, un'invalidità temporanea parziale di 60 giorni al 75% e di 90 giorni al 50%, nonché in euro 13.221,00 per la componente patrimoniale, costituita dalle spese mediche sostenute in conseguenza del sinistro. Su entrambe le componenti è stato chiesto, in aggiunta, il pagamento degli interessi dal dovuto al saldo. Infine, la ricorrente ha lamentato il rifiuto della Compagnia assicurativa di procedere al risarcimento dei danni, nonostante le due procedure conciliative da lei attivate, cioè il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. e il procedimento di mediazione.
Si è costituita in giudizio la sola contestando integralmente Controparte_3
la domanda avversaria. In via preliminare, ritenendo necessaria un'istruttoria non sommaria, ha chiesto il mutamento del rito. Sempre in via preliminare, assumendo di aver corrisposto alla controparte, pur senza ammettere la responsabilità del proprio assicurato, la somma di 30.000,00 euro, ha sostenuto di averne integralmente soddisfatto le pretese, estinguendo l'obbligazione risarcitoria. Quindi, ha contestato l'assolvimento da parte della ricorrente dell'onere di allegazione e prova in ordine alla responsabilità del conducente nella causazione del sinistro, ricordando che quest'ultima è esclusa nei casi di condotta imprevedibile e anormale del pedone, dovendo comunque essere svolta un'indagine ai fini di apprezzarne il concorso di colpa. La resistente ha CP_4
contestato la stima dei danni non patrimoniali, sottolineando la produzione ad opera della ricorrente
3 della consulenza medica legale di parte, anziché di quella d'ufficio redatta nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., che aveva significativamente ridotto le voci di danno, con particolare riguardo alla personalizzazione, alle spese mediche e alla percentuale di invalidità permanente. Analogamente, la Compagnia si è opposta al risarcimento delle voci di danno costituenti mere duplicazioni rispetto alla natura omnicomprensiva del danno biologico, così come ha negato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'aumento per la personalizzazione.
Infine, nella comparsa di costituzione sono state anche contestate la richiesta risarcitoria per le spese mediche e la richiesta in punto accessori del credito risarcitorio
Nella prima udienza di trattazione, il Giudice, verificata la regolarità del contraddittorio, ha dichiarato la contumacia del convenuto e ha invitato le parti a ricercare una soluzione Pt_2 stragiudiziale fondata, nell'an, sull'assenza di elementi idonei a superare la presunzione di responsabilità del veicolo investitore e, nel quantum, sulle indicazioni espresse dal consulente d'ufficio in sede di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite. Preso atto del mancato raggiungimento di un accordo conciliativo, nella successiva udienza del giorno 19/1/24 il giudice nuovo assegnatario, ritenuta la causa, istruita con l'acquisizione della documentazione offerta dalle parti e in assenza di richieste di prove orali, matura per la decisione, ha fissato per la discussione l'udienza del 22/11/2024, tenutasi mediante trattazione scritta, nella quale la causa è stata trattenuta in decisione.
2. La domanda di parte attrice è fondata e dev'essere accolta, per i motivi e nei limiti di seguito indicati.
2.1. Nel caso in esame, la responsabilità del sinistro va esclusivamente attribuita al conducente del veicolo.
Parte ricorrente ha depositato copia della relazione sull'incidente stradale redatta nell'immediatezza dai carabinieri di Portogruaro (VE), dalla quale risulta che il proprietario e conducente l'autovettura
Volvo V40 tg. EM687CA, all'incirca alle ore 8:20 del 15/9/2020 “... stava percorrendo la via
Sardegna con direzione via Mario Lovisa del Comune di Portogruaro quando, giunto in prossimità del civico 35, forse abbagliato dal sole che aveva di fronte, non si avvedeva che dalla propria destra, rispetto al proprio senso di marcia, la signora stava attraversando la Parte_1
carreggiata, investendola ...”. I verbalizzanti non erano riusciti a stabilire l'esatto punto d'urto, rilevando la posizione del mezzo investitore, dopo l'incidente, a 7,6 metri dall'attraversamento
4 pedonale, così come una traccia ematica, “... probabilmente provocata dalla caduta a terra del pedone ...”, a 11,9 metri dalle strisce pedonali. Già nel rapporto dei carabinieri erano state descritte le lesioni subite dall'infortunata per effetto dell'investimento (“frattura bacino e costale sinistra, trauma cranico commotivo con ferita lacerocontusa al cuoi capelluto, policontusioni”), in termini congruenti con la documentazione sanitaria acquisita e con la relazione medico legale.
Se da un lato, in forza degli elementi probatori offerti dalla parte ricorrente, è certo l'investimento da parte dell'automobilista, nulla si può dire della condotta del pedone.
La carenza probatoria non si traduce, come preteso dalla Compagnia, in uno svantaggio processuale per la parte ricorrente, perché è onere del conducente del veicolo investitore fornire gli elementi per vincere la presunzione di colpa posta a suo carico. Secondo orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, “in caso di investimento pedonale, il conducente del veicolo investitore può vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento; a tal fine, non è sufficiente
l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta” (Cass. 9856/2022). Ancora, si è ribadito che “... il conducente di veicolo a motore è onerato da una presunzione di colpa e ove il giudice si trovi a dover valutare e quantificare l'esistenza di un concorso di colpa tra la colpa del conducente e quella del pedone investito deve: a) muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100 per cento;
b) accertare in concreto la colpa del pedone;
c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone (Cass. sez. 6-3, 28/01/2019, n. 2241
Cass., sez. 3, 04/04/2017, n. 8663; Cass., sez. 3, 18/11/2014, n. 24472; Cass., sez. 3, 19/02/2014, n.
3964) ...” (in motivazione, Cass. 20137/23).
Nel caso in esame, procedendo dalla presunzione di legge, non è stato fornito alcun elemento per accertare una qualche colpa in concreto del pedone, per cui non è possibile ridurre la percentuale di colpa del conducente, che rimane nella misura integrale.
In definitiva, il proprietario/conducente e la compagnia assicuratrice del veicolo sono obbligati in solido al pagamento del risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente.
5 2.2. In ordine al quantum debeatur, si ritiene di dover aderire alle conclusioni di cui alla consulenza tecnica preventiva prodotta dalla parte resistente costituita, stante la logica coerenza dell'elaborato e la puntualità delle valutazioni ivi espresse, sempre circostanziate e motivate, tanto che le conclusioni del consulente d'ufficio sono state sostanzialmente condivise anche dai consulenti di parte.
Le lesioni subite dalla danneggiata, descritte quali “trauma cranico commotivo con ferita lacero contusa in regione parietale sinistra;
trauma toracico con frattura dalla 3° alla 7° costola destra;
trauma di bacino con conseguente frattura diastasata dell'ala iliaca sinistra sino a livello del tetto acetabolare;
frattura della branca ischio-pubica di sinistra;
frattura bifocale della branca ileo pubica sinistra”, hanno comportato, secondo quanto ricostruito dal consulente, un ricovero per complessivi 24 giorni, un intervento chirurgico e un lungo periodo di riabilitazione per il recupero della funzione deambulatoria. Il C.T.U. ha precisato che “... l'evoluzione è stata nel complesso favorevole ma permane una menomazione conseguente alla frattura del bacino con segni obiettivi e valida sintomatologia soggettiva, un'accertata, ancorché regredita, sindrome da disadattamento con umore depresso, la prescrizione ginecologica di escludere un parto per via naturale ...”.
Quanto all'invalidità temporanea derivata dalla lesione, è stata quantificata un'inabilità biologica di complessivi 204 giorni, di cui 24 giorni di totale, corrispondenti ai ricoveri, 60 giorni di parziale al
75%, 120 giorni di parziale al 50%.
Secondo il consulente d'ufficio, l'infortunio ha determinato in parte ricorrente un danno biologico permanente del bene salute percentualmente stimabile, considerate tutte le componenti e applicate le linee guida SIMLA (Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni), nella misura del
29%. Sul presupposto di “... una ripercussione relazionale di particolare impatto, tale da non poter trovare riscontro in maniera esaustiva entro il valore medio indicato in tabella, per il concorrere di una prolungata malattia e convalescenza comportante una menomazione fisica rilevante ed un plausibile coinvolgimento conseguente della sfera psicologica ...”, il C.T.U. ha inoltre proposto un appesantimento del punto nella misura del 15% limitatamente alla sola quota di danno biologico conseguente alle menomazioni fisiche, stimate nel 18%. Il livello di sofferenza comportato dall'infortunio è stato descritto come elevato nei primi tre mesi di acuzie e medio-elevato nel periodo successivo. Infine, sono state ritenute giustificate spese per € 8.341,23.
Sulle conclusioni che precedono, il danno deve essere liquidato secondo le tabelle di liquidazione in valori attuali del Tribunale di Milano 2024, basate sul “punto tabellare” ed ispirate alla liquidazione congiunta dell'intero danno non patrimoniale, comprensivo sia della componente biologica, sia di
6 quella morale, esistenziale e relazionale presuntivamente connesse al grado di invalidità corrispondente.
Tali dati tradotti monetariamente, considerato che la danneggiata alla data del sinistro aveva 41 anni, si quantificano, in relazione al danno non patrimoniale, come segue:
- € 164.426,00 per invalidità permanente;
- € 2.760,00 per invalidità temporanea totale;
- € 5.175,00 per invalidità temporanea parziale al 75%;
- € 6.900,00 per invalidità temporanea parziale al 50%.
Quanto alla personalizzazione del danno, la recente e qui condivisa giurisprudenza della Cassazione ha statuito, per evitare che si traduca in una duplicazione del risarcimento, che essa non costituisce un automatismo, ma richiede l'individuazione di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare. Pertanto, le conseguenze dannose comuni, ossia quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe, non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (“In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari
(tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento.”; da ultimo, Cass. 31681/24).
Nel caso in esame, parte ricorrente, precisando le conclusioni, ha richiesto la personalizzazione della misura del danno, senza però allegare né provare eventuali conseguenze pregiudizievoli, di natura peculiare o anomala, sofferte a causa del sinistro. Nella relazione del C.T.P. di parte ricorrente è stato fatto riferimento alla semplice “... possibilità ... di appesantimento del punto percentuale nella misura di circa il 33% per i maggiori disagi e la maggiore usura che il complesso menomativo arreca alla periziata durante lo svolgimento dell'attività di collaboratrice scolastica ...” (pagg. 24 e
25). L'ipotesi della personalizzazione, dunque, è prospettata come eventuale ma non è specificamente giustificata e dimostrata. Nello stesso senso, il C.T.U., come anticipato, si è espresso nel senso di poter riconoscere, pur in misura ridotta, l'appesantimento richiesto dal consulente della parte ricorrente, sulla scorta di considerazioni che però non fanno riferimento a circostanze
7 individualizzanti, ma a valutazioni di carattere più generale, dipendenti non da caratteristiche soggettive della danneggiata, ma da fattori che potrebbero indifferentemente essere applicati anche ad altre persone nelle stesse condizioni di età, di invalidità e di durata della malattia. In sostanza, entrambi i consulenti hanno compiuto una valutazione tecnica che ha tradotto in termini medico- legali la percentuale di personalizzazione, dandone per scontati i presupposti di fatto, che però non sono stati specificati né chiariti dalla parte, tantomeno dimostrati.
In sostanza, non avendo la parte ricorrente provveduto ad allegare alla domanda di aumento per la personalizzazione del danno alcun elemento volto a provare conseguenze dannose peculiari al caso concreto, né una limitazione delle attività quotidiane, non emergono elementi idonei per riconoscere una ulteriore e peculiare personalizzazione del danno non patrimoniale.
Per quanto attiene al danno patrimoniale, il C.T.U., anche sotto questo profilo in termini condivisibili, ha ritenuto necessarie e congrue le spese sostenute per esami clinici, farmaci, ausili, visite specialistiche, trattamenti riabilitativi, anche di pertinenza psicologica e psichiatrica, nonché quelle per consulenze medico legali di parte, per un importo totale pari ad a € 8.341,23. Tali voci di danno, nella misura così circoscritta rispetto alla richiesta iniziale della parte ricorrente, non sono state contestate dalla parte resistente costituita.
Alla somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno, per un totale di € 187.602,23 (€ 164.426 danno da invalidità permanente, € 14.835 danno da inabilità temporanea, € 8.341,23 danno patrimoniale), devono essere sottratti € 30.000,00 già liquidati dalla Controparte_3
[...]
In conclusione, in (parziale) accoglimento della domanda, i convenuti devono essere condannati al risarcimento dei danni nei confronti della ricorrente, quantificati nella somma di € 157.602,23.
Sull'importo capitale liquidato, espresso già in valori attuali e quindi non da rivalutare, debbono essere riconosciuti, così come richiesto, gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto. Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano però non sulla somma finale in valori attuali, bensì sulla somma via via rivalutata nell'arco di tempo considerato. Poiché la somma capitale è stata liquidata in valori attuali, per il calcolo degli interessi l'importo riconosciuto dovrà essere devalutato alla data del sinistro (15/9/2020). Eseguita la devalutazione, ottenendosi l'importo di € 133.674,50, gli interessi andranno calcolati sulla somma che deve essere di anno in anno rivalutata.
8 Si ottiene così l'importo complessivo e finale di € 171.416,05, sul quale saranno dovuti gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza, che rende liquido il credito, al saldo.
3. Le spese di lite seguono il principio di soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e sono liquidate in dispositivo, utilizzando i parametri di cui al D.M. n. 55/14 e successivi aggiornamenti, secondo valori medi per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, non essendosi svolta attività istruttoria o di trattazione, e in base allo scaglione di valore che assume rilievo in relazione all'entità del danno accertato.
3.1. Parte ricorrente ha esteso la domanda di rifusione delle spese processuali anche al procedimento di mediazione e a quello di accertamento tecnico preventivo.
La domanda, sotto quest'ultimo profilo, non può essere accolta.
Sono assimilate alle spese processuali solo le spese di mediazione obbligatoria, o di mediazione disposta dal giudice (Cass. 32306/2023), mentre nel caso di specie la mediazione è stata frutto di una scelta volontaria. Dovendo essere trattate, dunque, come voci di danno emergente, le spese avrebbero dovuto essere documentate, onere che la parte non ha assolto.
Analogamente, la Suprema Corte ha chiarito che “Le spese per la consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c., rientrando nelle spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite, non hanno natura giudiziale, con la conseguenza che non danno luogo ad un'autonoma liquidazione da parte del giudice che ha disposto la consulenza, ma devono essere liquidate all'esito del giudizio di merito, come danno emergente, purché provate e documentate.” (tra le altre, Cass. 30854/23). La parte non ha documentato di aver sostenuto le spese per il procedimento di accertamento tecnico preventivo, per cui la relativa voce di danno non può essere liquidata.
3.2. Deve essere, infine, rigettata la domanda con cui parte attrice ha chiesto, ex art. 96 c.p.c., la condanna di parte convenuta al risarcimento dei danni, non potendosi affermare, valutata nel suo complesso, la natura temeraria della resistenza in giudizio della compagnia assicurativa.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Giorgio
Cozzarini, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1539/2023 del R.G., così decide:
9 1. in parziale accoglimento delle domande di parte ricorrente, che per il resto rigetta, accertati l'esclusiva responsabilità di per il sinistro per cui è causa e il danno Parte_2
risarcibile patito dalla ricorrente nei termini di cui in motivazione, dato Parte_1 atto dell'importo già liquidato dalla resistente Controparte_3
condanna i resistenti e in solido Parte_2 Controparte_3
tra loro, a pagare alla ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, l'ulteriore importo di €
171.416,05, oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo;
2. condanna i resistenti in solido alla rifusione in favore dell'attrice delle spese di lite, che liquida in € 8.433,00 per compenso di avvocato, in € 786,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario 15% per spese generali ed oltre agli ulteriori accessori dovuti per legge.
Così deciso in Pordenone, in data 13/1/2025.
Il Giudice
dott. Giorgio Cozzarini
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