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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 27/02/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MACERATA
nelle persone di: dr. Paolo Vadalà Presidente dr. Luigi Reale Giudice del. dr. Silvia Grasselli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
dichiarativa dell'apertura della liquidazione controllata di
- n. Osimo il 17.12.1946, res. Recanati, v. don Mariano Capeci n. 21, Parte_1 C.F. ; C.F._1
- visto il ricorso depositato dalla spa Vivibanca in data 12.12.24;
- rilevato che il , quale fideiussore della srl Bipiemme (poi srl Bipiemme PCB), risulta Parte_1 debitore in forza di decreto ingiuntivo;
- che le procedure intentate dal creditore istante in danno della debitrice principale non hanno consentito l'integrale soddisfacimento del credito;
- dato atto che il credito viene individuato nell'importo di euro 122.888,83;
- dato altresì atto che il debitore, costituendosi, ha aderito alla istanza e non ha proposto alcuna richiesta all'OCC ai sensi dell'art. 268, co. 3, CCII;
- dato atto che non risultano domande di accesso alle procedure ai sensi del Titolo IV CCII;
- verificati i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII;
- ritenuta la competenza di questo Tribunale ai sensi degli artt. 268, comma 1 e 27, comma 3, CCI;
- rilevato che non risultano procedure esecutive in danno del debitore insolvente;
- ritenuta in definitiva ammissibile la domanda;
PQM
Visti gli artt. 268 e segg. CCII
DICHIARA l'apertura della liquidazione controllata di:
, n. Osimo il 17.12.1946, res. Recanati, v. don Mariano Capeci n. 21, C.F. Parte_1
CodiceFiscale_1
nomina giudice delegato il dr. Luigi Reale e liquidatore l'avv. Antonio M. Golini;
ordina al debitore il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, con la specificazione che il presente provvedimento ha natura di titolo esecutivo (art. 270, lett. e), CCII;
assegna ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori il termine di 60 giorni, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
si applica l'articolo 10 comma 3 CCII;
dispone che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per i crediti maturati durante la liquidazione controllata può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura
dispone a cura del liquidatore l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Macerata, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dal debitore, e la pubblicazione della stessa nel registro delle imprese;
dispone
a cura del liquidatore la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, in relazione ai beni immobili e mobili registrati;
autorizza la prenotazione a debito delle spese relative alla presente sentenza e dalla comunicazione e pubblicazione della stessa;
manda alla Cancelleria per la notificazione della presente sentenza al ricorrente ed al liquidatore nominato;
dispone che la presente sentenza sia notificata, a cura del liquidatore, ai creditori e ai titolari dei diritti sui beni del debitore.
Macerata, 25 febbraio 2025.
Il Giudice del. rel. dr. Luigi Reale Il Presidente
dr. Paolo Vadalà
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MACERATA
nelle persone di: dr. Paolo Vadalà Presidente dr. Luigi Reale Giudice del. dr. Silvia Grasselli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
dichiarativa dell'apertura della liquidazione controllata di
- n. Osimo il 17.12.1946, res. Recanati, v. don Mariano Capeci n. 21, Parte_1 C.F. ; C.F._1
- visto il ricorso depositato dalla spa Vivibanca in data 12.12.24;
- rilevato che il , quale fideiussore della srl Bipiemme (poi srl Bipiemme PCB), risulta Parte_1 debitore in forza di decreto ingiuntivo;
- che le procedure intentate dal creditore istante in danno della debitrice principale non hanno consentito l'integrale soddisfacimento del credito;
- dato atto che il credito viene individuato nell'importo di euro 122.888,83;
- dato altresì atto che il debitore, costituendosi, ha aderito alla istanza e non ha proposto alcuna richiesta all'OCC ai sensi dell'art. 268, co. 3, CCII;
- dato atto che non risultano domande di accesso alle procedure ai sensi del Titolo IV CCII;
- verificati i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII;
- ritenuta la competenza di questo Tribunale ai sensi degli artt. 268, comma 1 e 27, comma 3, CCI;
- rilevato che non risultano procedure esecutive in danno del debitore insolvente;
- ritenuta in definitiva ammissibile la domanda;
PQM
Visti gli artt. 268 e segg. CCII
DICHIARA l'apertura della liquidazione controllata di:
, n. Osimo il 17.12.1946, res. Recanati, v. don Mariano Capeci n. 21, C.F. Parte_1
CodiceFiscale_1
nomina giudice delegato il dr. Luigi Reale e liquidatore l'avv. Antonio M. Golini;
ordina al debitore il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, con la specificazione che il presente provvedimento ha natura di titolo esecutivo (art. 270, lett. e), CCII;
assegna ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori il termine di 60 giorni, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
si applica l'articolo 10 comma 3 CCII;
dispone che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per i crediti maturati durante la liquidazione controllata può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura
dispone a cura del liquidatore l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Macerata, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dal debitore, e la pubblicazione della stessa nel registro delle imprese;
dispone
a cura del liquidatore la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, in relazione ai beni immobili e mobili registrati;
autorizza la prenotazione a debito delle spese relative alla presente sentenza e dalla comunicazione e pubblicazione della stessa;
manda alla Cancelleria per la notificazione della presente sentenza al ricorrente ed al liquidatore nominato;
dispone che la presente sentenza sia notificata, a cura del liquidatore, ai creditori e ai titolari dei diritti sui beni del debitore.
Macerata, 25 febbraio 2025.
Il Giudice del. rel. dr. Luigi Reale Il Presidente
dr. Paolo Vadalà