Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 24/02/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 134/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice
Dott.ssa Francesca Varesano Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 134/2025 promossa congiuntamente da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Camilla Parte_1 C.F._1
Cremascoli;
e da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_2 C.F._2
Camilla Cremascoli;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17.01.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I figli e - maggiorenni non economicamente autosufficienti - Per_1 Per_2 Per_3 continueranno a convivere con la madre presso la casa famigliare sita in Sordio (SO), Via P.
Gorini n. 3 ove continueranno pertanto a mantenere la propria residenza.
2) La casa famigliare sarà assegnata alla signora che continuerà a viverci Parte_1 unitamente ai figli.
3) I ricorrenti manterranno il conto corrente cointestato ordinario n. 001/00877344-01 acceso presso
, sia al fine di mantenere una continuità e regolarità, quanto meno nella Controparte_1 gestione economica del ménage famigliare - tenuto conto che la gran parte delle spese famigliari, così come i prestiti richiesti nell'interesse della famiglia, nonché soprattutto il mutuo fondiario gravante sulla casa famigliare, vengono tutti corrisposti mediante addebito diretto su detto conto corrente - sia (anche) al fine di evitare i costi determinati dall'apertura e dal mantenimento di nuovi conti correnti, considerato che le entrate dei signori e sono appena Pt_1 Parte_2 sufficienti a coprire tutte le spese per la famiglia.
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5) Quanto alle spese straordinarie per i ragazzi, i ricorrenti hanno già concordato di provvedere, nella misura del 50% ciascuno, alle seguenti spese: Co a) retta annuale per l'anno scolastico 2024/2025 (ultimo) richiesta dall' frequentato dal figlio , pari a complessivi € 550,00, da pagarsi entro il mese di Marzo 2025; Per_3
b) retta annuale, pari ad € 158,50, per la facoltà di Scienze Motorie presso l'Università Statale di Milano frequentata dal figlio sino al completamento del ciclo di Studi;
Per_1
c) costo per l'iscrizione in palestra nell'interesse di tutti e tre i figli pari a circa € 220,00 complessivi mensili. Si specifica che il costo mensile per l'iscrizione in palestra viene prelevato mediante addebito sulla carta di credito appoggiata al conto corrente cointestato;
d) costo per l'attività di basket praticata da e pari ad € 400,00 annui;
Per_3 Per_2
e) costo per l'attività di equitazione di per un importo annuale di circa € 300,00 (20€/ Per_3 lezione);
f) costo per il conseguimento della patente di guida da parte di presso la scuola guida Per_2
Minojetto di Lodi, pari a circa € 900,00.
Relativamente a tutte le altre spese straordinarie, queste verranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno e seguiranno, per quanto riguarda la loro suddivisione in mediche, scolastiche ed extrascolastiche e la necessità del preventivo consenso tutto quanto previsto dalle
“Linee Guida spese extra assegno di mantenimento per i figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti” del 14.11.2017, adottate dal Tribunale di Milano. 6) Quanto al mutuo fondiario, con rata mensile pari ad € 569,30 e ai 2 prestiti accesi nell'interesse della famiglia, con rata mensile pari a complessivi € 147,09 (82,18+64,91), tutti con addebito diretto sul conto corrente cointestato, questi rimarranno a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuno.
7) Quanto ai termini e modalità di pagamento delle spese ordinarie e straordinarie come sopra indicate, per quelle spese che non prevedono un addebito diretto sul conto corrente cointestato, i ricorrenti concordano di provvedere ciascuno al pagamento diretto del 50% di propria spettanza, salvo diverso e migliore accordo tra le parti. Qualora un genitore dovesse pagare per intero gli importi dovuti, anticipando così la quota dell'altro genitore, quest'ultimo dovrà provvedere al rimborso della propria quota con le modalità e nei termini previsti dalle “Linee Guida spese extra assegno di mantenimento per i figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti” del 14.11.2017, adottate dal Tribunale di Milano, ovvero entro 15 giorni dalla richiesta.
8) Relativamente all' A.U.U. (Assegno Unico Universale) erogato per i due figli gemelli e Per_2
nella misura di € 194,00 mensili, che terminerà nel mese di Marzo 2025 per entrambi, Per_3
pagina 2 di 4 stante il compimento del 21esimo anno di età nel mese di Aprile 2025, contributo che attualmente viene accreditato sul conto corrente cointestato, i ricorrenti pattuiscono che tale contributo statale venga assegnato/attribuito ad entrambi, nella misura del 50% ciascuno e continui ad essere accreditato sul citato conto corrente.
9) Qualora i coniugi decidessero di aprire altro e diverso conto corrente a sé intestato, chiudendo quello in essere o sciogliendone la co-intestazione, ferma la suddivisione, nella misura del 50% ciascuno, del saldo a quel momento presente su detto conto corrente, entrambi i genitori continueranno a contribuire al mantenimento dei figli e a sostenere le spese relative al mantenimento dell'immobile presso il quale questi ultimi risiedono, nella misura del 50% ciascuno, come meglio disciplinato ai superiori punti da 4) a 7), provvedendo ognuno al pagamento diretto del 50% di propria spettanza o all'eventuale rimborso del proprio 50% al genitore anticipatario e rimanendo fermo il diritto dei ricorrenti di incassare, nella misura del
50% ciascuno, l'A.U.U.
10) I signori e dichiarano di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti. Pt_1 Parte_2
11) Con la sottoscrizione del presente accordo, i ricorrenti si obbligano a non impugnare l'emittenda sentenza.
12) I ricorrenti stabiliscono altresì che le spese legali rimarranno a carico degli stessi nella misura del 50% ciascuno.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c..
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio concordatario in Colturano (MI) in data
[...]
09.09.2000, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Colturano al N. 6
- Parte 2 - Serie A - Anno 2000; pagina 3 di 4 2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Prende atto degli accordi raggiunti tra le parti quanto alla ripartizione delle spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Colturano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
Così deciso in Lodi, il 14/02/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Francesca Varesano Dott.ssa Ada Cappello
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