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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/08/2025, n. 1301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1301 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Raffaele Sdino - Presidente -
Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. -
Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1568 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Modifica delle condizioni di separazione (ricorso congiunto)
[...]
(c.f. ) - rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. SPARANO ILARIA presso la quale elettivamente domicilia
E
(c.f. ) - rappresentato e difeso, giusta Parte_2 C.F._2 procura in atti, dall'avv. SPARANO ILARIA presso la quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21/01/2025 e , Parte_1 Parte_2 premesso: che il sig. e con sentenza n. 71 del 07.01.2020 Parte_1 Controparte_1 addivenivano alla loro separazione personale pronunciata dal Tribunale di Napoli;
che nella sentenza di separazione era stato previsto un assegno, a carico del sig.
quale contributo al mantenimento per la figlia (nata a [...], il Pt_1 Parte_2
12.06.2000) di € 400,00 mensili, mediante versamento diretto alla da parte del terzo CP_1 datore di lavoro, Ministero , oltre al 50% delle spese Controparte_2 straordinarie, con adeguamento annuale secondo gli indici Istat;
1 che la sig.ra , madre della ricorrente era deceduta in Controparte_1 Parte_2 data 20.02.2022; che la figlia era divenuta economicamente autosufficiente, con la costituzione di Pt_2 un nuovo nucleo familiare;
tutto ciò premesso, concludevano nei seguenti termini: “a) Dichiarare che il sig.
nulla è più tenuto a corrispondere a titolo di mantenimento per la figlia Parte_1
, la quale attualmente convive con il sig. e dalla cui unione è Parte_2 CP_3 nata a [...] la piccola il 30.09.2024; b) Per l'effetto, revocare l'ordine di Persona_1 pagamento diretto dell'assegno di mantenimento posto a carico del terzo
[...]
, quale datore di lavoro del sig. ”. Controparte_4 Parte_1
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno concluso per la revoca dell'assegno di mantenimento posto a carico del terzo , quale datore di lavoro del sig. , in Controparte_4 Parte_1 favore della figlia Parte_2
La domanda, pertanto, è fondata e va accolta.
Tenuto conto, infatti, della accertata autosufficienza economica della figlia in considerazione, altresì, del nuovo nucleo familiare che la stessa ha costituito, il Tribunale ritiene che vada accolta la domanda di revoca dell'assegno quale contributo al mantenimento della figlia Pt_2
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto di e Parte_1 Parte_2 come indicati in epigrafe, così provvede:
• omologa le condizioni di cui al ricorso, a modifica della disciplina della separazione n. 71 del 07.01.2020, e per l'effetto: revoca l'ordine di pagamento diretto dell'assegno di mantenimento posto a carico del terzo , quale datore Controparte_4 di lavoro del sig. , in favore della figlia Parte_1 Parte_2
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 30/05/2025
2 Il giudice estensore
Dott.ssa Immacolata Cozzolino
Il Presidente
Dott. Raffaele Sdino
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