Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 07/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA
dott.ssa Margherita Bortolaso
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1043/2024 RG promossa con ricorso da
Parte 1 rappresentato e difeso dagli avv.ti SILVIO e GIULIA MONTICELLI
- ricorrente contro
CP 1
con proc. dom. in Venezia avv. to SERGIO APRILE
- convenuto-
in punto: pagamento diretto ANF - decisa all' udienza 7.1.2025
FATTO e DIRITTO
CP Il ricorrente ha agito con ricorso depositato il 25.05.2024 chiedendone la condanna dell' al pagamento di euro 6.024,93 a titolo di ANF, allegando:
di aver lavorato, dapprima con contratto a tempo determinato trasformato poi a tempo indeterminato, dal 12.5.2020 al 25.3.2022, alle dipendenze della ALBAN COSTRUZIONI S.R.L.S. con sede legale in Cordenons come manovale inquadrato al I Livello CCNL Edilizia Piccola Industria, come da contratto di assunzione, successiva proroga, trasformazione a tempo indeterminato e infine dimissioni;
➤ di aver presentato in data 18.5.2022 tre richieste alla sede CP_1 di Venezia, competente per residenza, per l'erogazione degli assegni famigliari (ANF per lavoratori dipendenti), in particolare con riferimento ai periodi lavorativi dal 12.5.2020 al 30.6.2020, dal 1.7.2020 al 30.6.2021 e infine CP dal 1.7.2021 al 28.2.2022, richieste accolte dall' per l'importo complessivo di 6.024,93;
di non avere ricevuto dalla datrice di pagamento la corresponsione;
Pordenone Sezione Lavoro, chiedendo la condanna della ALBAN COSTRUZIONI S.R.L.S. al pagamento ottenendo sentenza 11.01.2024 R.G. 402/2023 favorevole;
➤ di avere azionato il credito in sede esecutiva, ma con esito negativo (= dichiarazione negativa
15.3.2024 del terzo pignorato Intesa Sanpaolo);
di avere dunque presentato, via pec, in data 21.3.2024 domanda di pagamento diretto all CP_1 fornendo la documentazione necessaria, anche in questo caso senza esito.
CP si è costituito obiettando di avere tempestivamente istruito e accolto l'istanza liquidando la L'
prestazione in data 21.05.2024 e accreditando la somma in data 29.05.2024, ossia prima della notifica del ricorso avvenuta in data 4 giugno 2024, da cui la cessazione della materia del contendere e sussistenza di giusti motivi per la compensazione delle spese di lite
All'odierna udienza il difensore attoreo, dato atto della correttezza dell' importo come quantificato ed
CP erogato dall' ovvero tot euro 4.472,44 liquidati il 21.5.2024 e accreditati il 29.5.2024 come da
CP liquidazione prestazione doc 2 ha aderito alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Vista la concorde richiesta delle parti e considerato l'esito della vicenda va dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite, su cui le parti si sono trovate in disaccordo avendo il ricorrente chiesto la rifusione e l' CP la compensazione, vanno rifuse per ½ liquidate come in dispositivo in quanto l' accredito è stato effettuato in data successiva al deposito del ricorso e decorsi piu' di 60 giorni dalla domanda (il 29/5 a fronte di ricorso depositato il 23/5 e domanda presentata il 23/3), ma per importo, all' odierna udienza dal ricorrente riconosciuto come corretto, inferiore al richiesto (euro 4.472,44 a fronte di richiesta per euro 6.024,93).
p.q.m.
definitivamente decidendo contrariis reiectis, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
CP 2. compensa le spese di lite per 1/2 e condanna l' alla rifusione dell' ulteriore metà, liquidata, per la quota e al netto di accessori di legge, in euro 750,00, oltre al recupero del contributo unificato se versato e con distrazione a favore del difensore anticipatario avv.to Giulia Monticelli.
Così deciso in Venezia all'udienza 7.1.2025
Il Giudice