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Ordinanza collegiale 31 ottobre 2025
Sentenza breve 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza breve 12/01/2026, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00502/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14596/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 e 117 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 14596 del 2023, proposto da
PP NO, rappresentato e difeso dagli avvocati Biancamaria Celletti, Francesco Vannicelli, Sara Berengan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Vannicelli in Roma, via Varrone 9;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'accertamento dell'illegittimità
del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione in sostegno conseguito in Spagna (domanda prot. 8474))
e per la condanna
della P.A. all’adozione di un provvedimento espress
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 74 e 117 cod. proc. amm.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 la dott.ssa NA RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con il ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. la parte ricorrente agisce in giudizio avvero l’inerzia serbata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’istanza di riconoscimento del titolo abilitante all’insegnamento di sostegno, conseguito in Spagna, presentata in data 26/01/2021 (e reiterata con PEC del 07/06/2023).
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio con atto di stile.
Il ricorrente in data 20.06.2025 ha presentato l’atto di rinuncia finalizzato all’iscrizione ai percorsi formativi INDIRE ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106- entrato in vigore in data 1/6/2024 - come previsto dalla circolare del MIM 21907/2025 del 4/6/2025.
Il Collegio ritiene che l’avvalimento del beneficio sopraindicato abbia determinato la sopravvenuta carenza di interesse ad ottenere una sentenza di condanna della PA a decidere sull’istanza in parola, e che sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite alla luce della sopravvenienza normativa, come già disposto in precedenti casi analoghi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NA RI, Presidente, Estensore
Enrico Mattei, Consigliere
Antonietta Giudice, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NA RI |
IL SEGRETARIO