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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/12/2025, n. 2140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2140 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N.V.G. 4476/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. RT TE Presidente dott. LU LL Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 4476/2025 promossa da:
, Parte_1
e
, Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. GHIA DANILO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano Parte_1 Parte_2 matrimonio in TORINO il 09.09.2000.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 20.06.2002 e il 05.03.2008. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 28.02.2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Spese di lite come da accordo tra le parti a carico della Sig.ra Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il figlio minore della coppia, , venga affidato, in maniera condivisa, ad entrambi Per_2 i genitori, i quali assumeranno, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse per il minore, con collocazione, residenza e dimora abituale presso la madre;
DISPONE che il padre possa incontrare e tenere con sé il figlio secondo i desideri di e Per_2 compatibilmente agli impegni di quest'ultimo;
DÀ ATTO che l'abitazione dell'alloggio ex coniugale è stata da entrambe le parti liberata e le stesse si sono trasferite in altre abitazioni;
DISPONE che il signor contribuisca al mantenimento dei figli e Parte_2 Per_1 Per_2 corrispondendo alla signora la somme mensile di Euro 400,00= (Euro 200,00= per Parte_1 ciascun figlio), da corrispondersi entro il giorno cinque di ciascun mese e da rivalutarsi annualmente secondo le variazioni dell'indice Istat;
DISPONE che le spese non coperte dal S.S.N., quelle scolastiche, nonché quelle straordinarie da sostenere a favore dei figli, necessarie o previamente concordate e documentate, siano pagate dai genitori nella misura del 50% cadauno così come previsto dal Protocollo d'Intesa tra Magistrati ed Avvocati del Tribunale di Torino;
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto di non aver nulla a che pretendere reciprocamente a titolo di proprio mantenimento;
Spese di lite a carico della Sig.ra Pt_1
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28.11.2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
LU LL RT TE
pagina 2 di 3 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. RT TE Presidente dott. LU LL Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 4476/2025 promossa da:
, Parte_1
e
, Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. GHIA DANILO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano Parte_1 Parte_2 matrimonio in TORINO il 09.09.2000.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 20.06.2002 e il 05.03.2008. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 28.02.2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Spese di lite come da accordo tra le parti a carico della Sig.ra Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il figlio minore della coppia, , venga affidato, in maniera condivisa, ad entrambi Per_2 i genitori, i quali assumeranno, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse per il minore, con collocazione, residenza e dimora abituale presso la madre;
DISPONE che il padre possa incontrare e tenere con sé il figlio secondo i desideri di e Per_2 compatibilmente agli impegni di quest'ultimo;
DÀ ATTO che l'abitazione dell'alloggio ex coniugale è stata da entrambe le parti liberata e le stesse si sono trasferite in altre abitazioni;
DISPONE che il signor contribuisca al mantenimento dei figli e Parte_2 Per_1 Per_2 corrispondendo alla signora la somme mensile di Euro 400,00= (Euro 200,00= per Parte_1 ciascun figlio), da corrispondersi entro il giorno cinque di ciascun mese e da rivalutarsi annualmente secondo le variazioni dell'indice Istat;
DISPONE che le spese non coperte dal S.S.N., quelle scolastiche, nonché quelle straordinarie da sostenere a favore dei figli, necessarie o previamente concordate e documentate, siano pagate dai genitori nella misura del 50% cadauno così come previsto dal Protocollo d'Intesa tra Magistrati ed Avvocati del Tribunale di Torino;
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto di non aver nulla a che pretendere reciprocamente a titolo di proprio mantenimento;
Spese di lite a carico della Sig.ra Pt_1
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28.11.2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
LU LL RT TE
pagina 2 di 3 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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