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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 01/07/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Viterbo – sez. civ – in persona del G.U. dott.ssa Francesca Capuzzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2911/2021 del R.G.A.C., posta in decisione all'udienza del 2 aprile
2025, sostituita con deposito di note scritte, previa assegnazione dei termini di cui all'art.190 cpc introdotta da
(c.f. ), e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
entrambe elettivamente domiciliati in Civita Castellana, via della C.F._2
Repubblica n. 24, presso lo studio dell'avv. Chiara La Bella, che li rappresenta e difende, come da procura allegata all'atto di citazione attori riassunta nei confronti di
(c.f. ) e ( , Controparte_1 C.F._3 Controparte_2 C.F._4 nella qualità di eredi della IG.ra entrambe elettivamente domiciliati in Civita Persona_1
Castellana, via Garibaldi n. 35, presso lo studio degli avv.ti Alessandro e CP_3
, che li rappresentano e difendono, come da procura allegata alla comparsa di
[...] costituzione e risposta in riassunzione convenuti
Oggetto: risarcimento del danno non patrimoniale da immissioni ex art. 844 c.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, i IG.ri e Parte_1 Parte_2 hanno convenuto in giudizio la IG.ra al fine di ottenere l'accertamento della Persona_1 sua responsabilità, per le immissioni di fumo intollerabili derivanti dal suo camino, con conseguente condanna al pagamento dell'importo di € 35.000,00, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti.
A sostegno, hanno dedotto: le rispettive qualità di proprietario e comodataria dell'appartamento sito all'interno del condominio di via San Gratigliano n. 45, in Civita Castellana;
la contiguità di detto immobile con l'abitazione della IG.ra l'accesso della Per_1 IG.ra presso il pronto soccorso del paese, avvenuto il 19 dicembre 2021, per via PT di un'intossicazione da esalazioni di fumo, provenienti dalla canna fumaria di proprietà dell'originaria convenuta;
la diffida all'accensione del camino, fino a quando non si sarebbe accertata la causa di tali immissioni;
il sopralluogo del 21 gennaio 2021, avvenuto in presenza dei tecnici incaricati dalle parti e dell'amministratore di condominio;
il mancato rispetto della diffida da parte della IG.ra la perizia, depositata in data 27 settembre Per_1
2021, redatta dall'Ing. nominato su ricorso volto all'accertamento tecnico Persona_2 preventivo ex art. 696 c.p.c. avanzato dagli odierni attori;
le conclusioni elaborate dal professionista incaricato dal giudice, il quale, stabiliva che: “l'odore acre riscontrato nei locali del ricorrente mentre il camino di proprietà Ermini era acceso dipende da infiltrazioni dovute ai difetti di realizzazione dell'intervento di manutenzione straordinaria dell'impianto camino”; la condotta illecita della che, pur avendo provveduto ad opere di manutenzione Per_1 straordinaria, non aveva risolto il problema dell'infiltrazione, finendo, al contrario, per aggravarlo;
la querela sporta nei confronti della stessa per aver utilizzato il caminetto anche a seguito del giudizio di accertamento;
l'intollerabilità delle immissioni che costringevano la IG.ra , in più occasioni, a richiedere ospitalità, per la notte, a parenti e amici;
la PT configurabilità in capo alla convenuta di una responsabilità da immissioni di fumo, ai sensi dell'art. 2043 c.c.; la lesione subita al diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione tutelato dall'art.8 Cedu, da non considerarsi “un danno in re ipsa ma un pregiudizio ristorabile in termini di danno non patrimoniale”; la quantificazione del danno riportato in € 35.000,00, di cui: € 5.000,00 a titolo di rimborso delle spese sostenute per la procedura di Atp, € 20.000,00 a titolo di risarcimento del danno in favore della IG.ra ed € 10.000,00 a titolo di risarcimento del danno in favore del IG. PT
. Parte_1
Costituitasi, ha chiesto: in via preliminare dichiararsi l'improcedibilità della Persona_1 domanda, stante il mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita;
nel merito il rigetto della domanda attorea e la condanna di controparte al pagamento delle spese inerenti al giudizio di accertamento tecnico preventivo.
A conforto ha dedotto: gli esiti del giudizio ex art.696 c.p.c., intercorso tra le parti, il quale accertava: la presenza di crepe all'interno della canna fumaria che consentivano il passaggio di esalazioni;
la risalenza del camino al 1980; il mutamento di destinazione d'uso dell'immobile del IG. , divenuto abitabile soltanto a seguito di relativa procedura Parte_1 di condono avutasi nel 1985; l'esposizione del menzionato immobile ai vari fumi provenienti dai comignoli presenti nell'area ricca di abitazioni e densamente popolata;
l'incarico
[... conferito, dalla stessa IG.ra ongiuntamente al IG. , alla società B.C. Per_1 P_
, al fine di ristrutturare la canna fumaria e migliorare Parte_3
l'evacuazione del fumo;
la relazione, a firma del geom. consulente di parte Persona_3 nel giudizio di accertamento tecnico preventivo;
l'assenza di prove volte a confortare la prospettazione attorea, basata essenzialmente sulla perizia redatta a conclusione dell'accertamento tecnico preventivo;
l'inammissibilità dell'acquisizione di tale documento, ai sensi dell'art. 698 2°c. c.p.c., nell'odierno giudizio trattandosi: 1) di prova atipica rispetto alla posizione processuale della IG.ra che non aveva preso parte al giudizio di PT accertamento tecnico preventivo, 2) di perizia disposta nonostante la palese inammissibilità del ricorso introduttivo ex art. 696 c.p.c. il quale non indicava alcuna ragione di urgenza;
l'inidoneità, comunque, dell'elaborato a confermare la prospettazione attorea dal momento che il professionista incaricato dal giudice in quella sede, aveva accertato la sola presenza, nell'appartamento nella disponibilità degli attori, di un odore acre, senza nulla chiarire in ordine alla tollerabilità delle immissioni;
l'assenza di prova relativamente ai danni effettivamente subiti e la quantificazione prospettata;
la richiesta di archiviazione avanzata dal Pm del procedimento penale avviato nei confronti della stessa convenuta, l'opposizione alla stessa proposta da quest'ultima e dagli attori.
Accordato termine per l'esperimento della negoziazione assistita, all'udienza del 12 gennaio
2023, è stata dichiarata l'interruzione del giudizio, atteso il decesso della convenuta.
Previo ricorso ex art. 303 c.p.c., il giudizio è stato riassunto nei confronti degli eredi, IG.ri e Concesso nuovamente un rinvio per favorire l'esperimento della CP_1 Controparte_2 negoziazione assistita, constatatone il fallimento, sono stati accordati i termini di cui all'art.183 6°c. c.p.c. All'esito, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
La domanda avanzata dagli attori è infondata e deve essere rigettata.
Tra i fatti illeciti idonei ad integrare un'ipotesi di responsabilità aquiliana ex art.2043 c.c., possono ricomprendersi le immissioni immateriali, che, ai sensi dell'art.844 c.c., superino la normale tollerabilità. Quest'ultimo parametro deve essere valutato caso per caso, dal punto di vista della proprietà che subisce la condotta, secondo un giudizio che tenga conto: dell'eventuale collegamento tra tali immissioni e le eIGenze di produzione, della "condizione dei luoghi", quale concreta destinazione naturalistica ed urbanistica, delle attività normalmente svolte nella zona, nonché del c.d. criterio del preuso (Cass.28201/2018). Nel caso in cui tali esalazioni siano idonee ad incidere sulla salute e sulla normale qualità di vita, la giurisprudenza di legittimità ha affermato, sulla scorta di un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma, che debbano prevalere tali diritti fondamentali, non essendo possibile alcun contemperamento con eventuali interessi contrastanti né
l'impiego del criterio del c.d. preuso (ex multis Cass.29393/2024).
Dal combinato disposto, derivante dagli artt.2043 e 844 c.c., discende che il solo superamento di tale parametro, non consente di condannare, de plano, chi ha prodotto tali immissioni per il danno eventualmente cagionato.
La natura aquiliana di tale responsabilità, infatti, onera comunque il danneggiato di provare anche gli ulteriori elementi richiesti dall'art. 2043 c.c., vale a dire: l'atteggiamento psicologico del danneggiante, il danno, nella duplice veste di danno evento e danno conseguenza, nonché la sussistenza di un nesso eziologico per cui il pregiudizio possa derivare dalla condotta illecita.
Onere che non muta, né subisce attenuazioni, nel caso in cui il danno lamentato abbia natura non patrimoniale come quello consistito in una lesione di diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione o dalle Carte sovranazionali.
Nel caso di specie, parte attrice ha fondato la propria pretesa essenzialmente sulla Ctu, redatta dall'ingegnere in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 Persona_2
c.p.c., la quale non è idonea a sostenere la prospettazione attorea.
L'ausiliario del giudice, infatti, ha accertato esclusivamente la sussistenza di un nesso eziologico tale per cui l'accensione di un fuoco, in modo prolungato, nel braciere della IG.ra cagiona il diffondersi di un odore acre nell'appartamento nella disponibilità dei Per_1 convenuti, senza però produzione di fumo.
Nell'odierno giudizio nulla è stato provato né chiesto di provare in ordine ad ulteriori immissioni.
D'altronde, in sede di ATP il professionista non ha potuto accertare, secondo il criterio del più probabile che non, l'intollerabilità e la dannosità per la salute di tali immissioni odorose poiché ha così concluso: “È probabile che l'odore acre rilevato sia accompagnato dal rilascio continuativo di sostanze tossiche derivanti dalla combustione. Il monossido di carbonio generato dalla combustione è un gas privo di odore e di colore, pertanto, la sua presenza non è rilevabile senza strumentazione. La facilità con cui il monossido di carbonio si lega all'emoglobina rispetto alle molecole di osIGeno è estremamente documentata. Anche piccole quantità assorbite nel tempo possono portare ad una quantità di carbossioemoglobina tale da portare a malesseri rilevanti nel lungo periodo. Tuttavia, in assenza di adeguata strumentazione la presenza di monossido di carbonio non è accertabile.” Risposta al quesito 4, pag. 12 dell'elaborato peritale).
In sintesi, la valutazione del consulente si pone su un piano del tutto astratto, senza alcun riscontro concreto idoneo a supportare la produzione del danno nella fattispecie in esame.
Neppure è utile a tal fine il verbale del pronto soccorso del 19 dicembre 2020, che attesta soltanto l'ingresso della IG.ra , alle ore 21 e 23 minuti, con triage “Azzurro (3) – PT
Urgenza Differibile” e le successive dimissioni della stessa, alle ore 22 e 21 minuti, con la formula “Si rimanda pertanto la paziente a domicilio, in condizioni generali stabili”. La circostanza che, in quella sede, la IG.ra abbia riferito “l'inalazione involontaria di PT monossido di carbonio in ambito domestico” non consente, in difetto di altri elementi probatori, di ritenere provata l'esistenza dell'inalazione e delle immissioni dannose per la salute sicché la loro intollerabilità è rimasta sfornita di prova.
Peraltro, anche sotto il profilo quantitativo, parte attrice non ha provato né ha avanzato specifica richiesta di mezzi probatori per dimostrare l'esistenza, la frequenza e la consistenza con cui si verificavano gli asseriti episodi.
Rimasto, altresì, allo stato di mera allegazione è da considerarsi il presupposto del danno.
Il IG. e la IG.ra lamentano, infatti, la lesione del diritto al normale P_ PT svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione, richiedendo il risarcimento di un danno non patrimoniale ai sensi degli art. 2043 c.c. e 8 Cedu.
Tuttavia, in entrambe casi, gli attori non hanno fornito alcun elemento a conforto del pregiudizio subito.
Relativamente al IG. , invero, appare dubbia già la sussistenza del c.d. danno P_ evento, quale lesione allo specifico segmento della propria sfera giuridica concernente la tranquillità domestica, dal momento che, pur essendo proprietario dell'immobile, risulta risiedere in un luogo differente e lì condurre la propria esistenza, come specificatamente eccepito dai convenuti e non contestato da controparte.
Quanto alla IG.ra , che effettivamente vive nell'immobile interessato dall'odierna PT vicenda, nulla è stato provato in termini di danno conseguenza, ossia, relativamente ai pregiudizi effettivamente subiti in conseguenza delle asserite immissioni oggetto del giudizio, né, sul punto, sono stati richiesti dei mezzi istruttori.
Le spese del giudizio sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto, in base al DM
55/2024, dei parametri medi, del valore della controversia, per come determinata da parte attrice, e delle fasi processuali effettivamente svolte. Le spese dell'Atp rimarranno a carico degli attori come da decreto di liquidazione già adottato.
PQM
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda avanzata dagli attori;
- condanna e , in solido tra loro, a corrispondere a Parte_1 Parte_2
e in qualità di eredi della IG.ra le spese di lite che CP_2 Controparte_1 Persona_1 liquida in € 5.810 per compensi, oltre accessori di legge;
Viterbo, 27 giugno 2025
Il giudice dott.ssa Francesca Capuzzi