Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/01/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Chiara Cutolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6001/2017 R.G. proposta da e , rappresentati e difesi dagli Avv.ti Parte_1 Parte_2
Marianna Rizza e Stefania Scannicchio, domiciliati come in atti, giusta mandato in atti
- parte opponente - contro
Controparte_1
;
[...]
Controparte_2 [...]
Controparte_3
- parti opposte, contumaci -
Oggetto: opposizione a cartella esattoriale (art. 615, co. 1, c.p.c.)
CONCLUSIONI
La parte costituita ha concluso come da verbale dell'udienza del 16/01/2025, che qui si intende integralmente trascritto, con rinuncia ai termini.
MOTIVI
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- Con atto di citazione notificato in data 30-31/03/2017, i coniugi
[...]
e hanno proposto opposizione ex art. 615, co. 1, c.p.c. Parte_1 Parte_2
avverso la cartella di pagamento n. 01420170001773455000 (per e Parte_2
n. 01420170001773455001 (per ), ciascuna per l'importo di Parte_1
1
€52.254,32, recanti l'indicazione dell' Controparte_1
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (di qui, anche
Con
quale “Ente creditore” e un'ordinanza di ingiunzione del 23/06/2015, notificata il
30/06/2015 quale titolo esecutivo;
il ruolo è stato reso esecutivo il 24/11/2016.
In fatto, hanno esposto (sulla base delle complessive difese lette all'attualità della decisione, per la migliore ricostruzione dei fatti di causa):
- di aver edificato nei primi anni Ottanta, su un suolo acquistato a sito in S. Spirito CP_3
al Lungomare C. Colombo n. 282, un immobile abusivo, destinato a propria residenza;
- che nello stesso periodo (1984 e 1989) il subì due condanne per il reato di Pt_1 ricettazione, senza essere mai dichiarato socialmente pericoloso ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione;
- che con decreto del 18/04/2012, assumendo a presupposto i precedenti penali, il
Tribunale di Bari dispose la confisca di tutti i beni immobili di proprietà degli opponenti;
i successivi mezzi di impugnazione proposti, per quanto consta, non hanno determinato il venir men della misura ablatoria;
Con
- che fu perciò notificata agli odierni opponenti l'ordinanza di sfratto emessa dall' , con intimazione al rilascio immediato dell'immobile “abusivamente occupato”;
- che, in data 23/02/2015, l'AN notificò agli odierni opponenti la determinazione dirigenziale di “prima richiesta di pagamento”, intimando agli stessi la corresponsione della somma di €48.202,33 a titolo di indennità per l'occupazione abusiva del plesso confiscato, dalla data di definitività della confisca (10/01/2014) al 15/02/2015;
- di aver perciò agito dinanzi al Tribunale civile di Bari (con atto di citazione notificato il 23/03/2015), al fine di ottenere, per quanto qui di interesse, l'accertamento dell'insussistenza della pretesa di credito vantata dall'Amministrazione portata dall'atto del 23/02/2015, invocandone la disapplicazione, e la determinazione dei complessivi rapporti di dare-avere tra le parti in ragione delle attività custodiali e manutentive svolte dagli occupanti (proc. n. 4699/2015 R.G.);
- che nelle more della definizione del detto giudizio n. 4699/2015 R.G., il 30/06/2015 fu notificata agli odierni opponenti la seconda richiesta di pagamento del 23/06/2015, costituente il presunto titolo esecutivo;
- che, sempre in pendenza del detto giudizio, furono notificate ai coniugi, singolarmente, le cartelle gravate nel presente procedimento.
Sulla base di quanto innanzi, i coniugi opponenti hanno domandato a questo Tribunale
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di “accertare l'insussistenza del diritto dei convenuti di procedere ad esecuzione nei confronti dei sigg. e in forza delle cartelle Parte_1 Parte_2
esattoriali n. 01420170001773455001 (per il ) e n. 01420170001773455001 Pt_1
(per la , ciascuna per l'importo di €52.254,32. Spese del giudizio rifuse” (cfr. Pt_2
conclusioni precisate nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c.), contestando il diritto di procedere a esecuzione forzata da parte dell'AN, tenuto conto anche dell'abnormità
(per le causali anche già esposte nel precedente procedimento del 2015) della richiesta di indennità di occupazione dell'immobile confiscato, peraltro in tesi illegittimamente autoliquidata dal creditore.
I.2.- Nel presente giudizio nessuno si è costituito per le parti opposte, ritualmente evocate;
sicchè, ne è stata dichiarata la contumacia con ord. 17/10/2017.
I.3.- La causa, in assenza di attività istruttoria al netto della prova documentale
(sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. ed è stata depositata dalla parte costituita la sola memoria n. 1), all'ud. 16/01/2025 è stata quindi trattenuta in decisione, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, con espressa rinuncia ai termini
(risultando già accordato termine per note difensive finali in vista dell'udienza di discussione precedentemente fissata).
Nelle note difensive finali depositate il 03/01/2025, gli opponenti hanno documentato la definizione del citato procedimento n. 4699/2015 R.G. per il tramite della sentenza n.
1136/2019 (da ritenersi non gravata sulla scorta delle difese rese), recante il seguente dispositivo: “1) in accoglimento, per quanto di ragione, della domanda, determina in euro 14.024,00 l'indennità dovuta dagli attori in favore dell' convenuta, a titolo CP_1
di occupazione senza titolo degli immobili sottoposti a confisca;
2) rigetta ogni ulteriore domanda proposta dagli attori;
3) condanna la convenuta
[...]
Controparte_1
al pagamento in favore degli attori, nella misura del 50%,
[...]
rimanendo compensate il restante 50%, e determinate, nel totale 100%, in complessivi
€.5.354,00 per compensi professionali…,nonché € 545,00 per spese borsuali, oltre R.G.
e oneri fiscali;
4) pone definitivamente a carico dell'Agenzia convenuta il compenso del
C.T.U., come liquidato con decreto del 16/6/2017”.
II.- L'opposizione va accolta, per quanto di ragione.
Nel presente giudizio di opposizione, si è detto, i coniugi opponenti hanno chiesto accertarsi “l'insussistenza del diritto dei convenuti di procedere ad esecuzione nei
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confronti dei sigg. e in forza delle cartelle Parte_1 Parte_2
esattoriali n. 01420170001773455001 (per il ) e n. 01420170001773455001 Pt_1
(per la , ciascuna per l'importo di €. 52.254,32”; tanto, sulla ritenuta Pt_2 abnormità della richiesta di indennità per l'occupazione abusiva del compendio, in tesi per giunta illegittimamente autoliquidata dall'AN.
All'esito del richiamato procedimento civile n. 4699/2015 R.G., per quanto consta dalla prodotta sentenza definitoria n. 1136/2019, la domanda di accertamento negativo del credito vantato dall'AN è stata parzialmente accolta ed è stata determinata “in euro
14.024,00 l'indennità dovuta dagli attori in favore dell'Agenzia convenuta, a titolo di occupazione senza titolo degli immobili sottoposti a confisca”.
Secondo la prospettazione degli opponenti, tale circostanza sarebbe idonea a consacrare la totale illegittimità della cartella, comportandone l'integrale travolgimento;
in particolare, la sentenza n. 1136/2019, cristallizzante la rideterminazione dell'indennità di occupazione, avrebbe causato “il caducarsi” del titolo in forza del quale sono state emesse le cartelle qui impugnate.
L'assunto, tuttavia, non può essere condiviso.
In primo luogo va rilevato che soltanto successivamente alla notifica delle cartelle, per il tramite della detta sentenza n. 1136/2019, la pretesa creditoria dell'Amministrazione è stata ritenuta legittima per importo più contenuto di quello di cui all'originaria determinazione quantitativa dell'AN (€48.202,33): all'epoca della notifica delle cartelle gravate, anche in assenza di pronunciamenti cautelari, la pretesa erariale portata dalle cartelle era esigibile per l'intero.
Ciò posto, nella fattispecie di causa la vicenda impugnatoria di cui al procedimento n.
4699/2015 R.G. ha dato luogo, per il tramite della sentenza n. 1136/2019 che lo ha concluso, a un'ipotesi non di caducazione ma di mera c.d. trasformazione del titolo esecutivo in corso di procedura, vicende cui l'esecuzione forzata preannunciata è indifferente.
A riguardo, da Cass. n. 6911/1997 (più di recente, seguita da Cass., n. 2955/2013), è pacifico che la pronuncia di una condanna diversa nel quantum non ha alcun effetto sulla procedura esecutiva, impattando non sull'an dell'esecuzione, ma soltanto, appunto, sul quantum, con la conseguenza che l'esecuzione prosegue senza soluzione di continuità per la realizzazione del credito, nei limiti dell'importo riconosciuto fondato in sede di “gravame”, con la conseguente “sostituzione” del titolo esecutivo.
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Ancora, posto che “la notificazione della cartella di pagamento assolve, nel sistema delineato dal D.P.R. n. 602/73, alla funzione riservata dall'art. 479 cod. proc. civ. alla notificazione del titolo esecutivo (che, nell'esecuzione esattoriale, è, come detto, il ruolo formato dall'ente impositore e trasmesso all'Agente della Riscossione) e contemporaneamente alla funzione riservata dall'art. 480 c.p.c., alla notificazione del precetto (atteso che, ai sensi del già citato D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 2, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, così come il precetto contiene l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo)” (Cass., n.
24235/2015), l'intimazione di somma superiore al dovuto comporta la sola invalidità parziale del precetto e non l'integrale travolgimento della pretesa: in tema di opposizione a precetto, la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non lo travolge per intero, ma ne determina l'annullamento parziale, essendo comunque valida l'intimazione per la parte dovuta e le relative spese (Cass., n. 24704/2020; cfr. anche Cass. n. 5515/2008).
Di recente, Cass., n. 20238/2024 ha ribadito che, in tema di opposizione a precetto, la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non travolge per l'intero l'intimazione, ma ne determina l'invalidità parziale, dando luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva revocato per intero il precetto, non essendo dovuti gli interessi moratori, che costituivano la voce preponderante del conteggio precettato).
Di conseguenza, essendo l'intimazione comunque valida per la parte dovuta, il diritto di credito dell'Amministrazione nei confronti dei condebitori solidali e Pt_1 Pt_2
portato dalle cartelle esattoriali n. 01420170001773455001 (per il ) e n. Pt_1
01420170001773455001 (per la , ciascuna per l'importo di €52.254,32 Pt_2
(comprensivo di poste accessorie), va accertato entro gli esposti e più ridotti limiti di
€14.024,00.
In altri termini, seguendo la domanda, va accertata l'insussistenza dell'Amministrazione del diritto di procedere a esecuzione forzata, in relazione alle cartelle opposte, per la somma eccedente l'importo di €14.024,00 (in linea capitale); importo, quest'ultimo,
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dovuto oltre a interessi e spese pertinenziali, da calibrarsi sulla detta minor somma dovuta per sorte capitale.
Infine, non è condivisibile neppure la difesa degli opponenti per cui “l'unilaterale e arbitraria determinazione dell'indennità di occupazione da parte dell'Agenzia, certamente, non può costituire un valido titolo esecutivo”.
Posto che il controllo sull'esistenza di un valido titolo esecutivo rientra nei compiti del giudice dell'opposizione esecutiva, quale controllo ex art. 474 c.p.c., e che gli stessi opponenti ammettono che “è possibile procedere alla riscossione mediante ruolo delle somme non corrisposte a titolo di occupazione di fatto di immobili statali”, i precedenti invocati a sostegno della tesi oppositiva risultano, in quanto relativi a determinazioni creditorie di stampo prettamente privatistico, evidentemente inconferenti alla fattispecie, nella quale la pretesa è stata unilateralmente determinata da Ente di matrice pubblica a ciò abilitato normativamente in ragione di interessi pubblicistici (gli stessi opponenti hanno espressamente ammesso, sin dalla citazione, che “non ignorano che l'art. 1, co.
274, L. 30.12.2014 n. 311 dispone “Relativamente alle somme non corrisposte all'erario per l'utilizzo, a qualsiasi titolo, di immobili di proprietà dello Stato, decorsi novanta giorni dalla notificazione, da parte dell' , ovvero degli enti Controparte_5
gestori, della seconda richiesta di pagamento delle somme dovute, anche a titolo di occupazione di fatto, si procede alla loro riscossione mediante ruolo, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali”).
Le ulteriori questioni dedotte circa l'illegittimità dell'autoliquidazione non coinvolgono l'esistenza di un valido titolo esecutivo, ma la sussistenza, a monte, dei requisiti legittimanti l'emissione della determina e dunque profili di asserito cattivo esercizio del potere (già pure esaminati, in ordine al quantum, nel giudizio del 2015), sfuggendo pertanto ai limiti del controllo del giudice dell'opposizione esecutiva, che, sulla base della domanda formulata, non può surrogarsi alle determinazioni dell'Amministrazione, men che meno in ordine all'an del potere esercitato.
Né vi è stata duplicazione indebita della pretesa per il tramite della doppia separata notifica, riportando le cartelle la dicitura “in qualità di coobbligato”, al cospetto di debito solidale.
In conclusione, l'opposizione è fondata entro i suddetti limiti quantitativi, conseguendone le statuizioni di cui in dispositivo in ordine alle cartelle gravate.
III.- Posto che la contumacia, costituendo una condotta processualmente neutra,
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non può integrare ex se alcuna delle ipotesi che, ai sensi dell'articolo 92 c.p.c., legittimano la compensazione tra le parti delle spese processuali (di recente, Cass., n.
8273/2024), l'esito complessivo della lite, con soccombenza sostanzialmente reciproca
(la parte opponente, parzialmente vittoriosa, ha chiesto dichiararsi la totale illegittimità della pretesa pubblica, al cui pagamento è invece tenuta seppure per minore importo), giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato il
30-31/03/2017, da e nei confronti di Parte_1 Parte_2
Controparte_1
e
[...]
altro, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
ACCOGLIE l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, ACCERTA
l'insussistenza del diritto del creditore di agire in executivis, in relazione alle cartelle gravate, nei termini di cui in parte motiva (in relazione al debito solidale a carico degli opponenti, portato dalle cartelle gravate, va accertata l'insussistenza dell'Amministrazione del diritto di procedere a esecuzione forzata per la somma eccedente l'importo di €14.024,00; importo, quest'ultimo, dovuto oltre a interessi e spese pertinenziali calcolati sulla detta minor somma dovuta per sorte capitale).
SPESE compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Bari, 22/01/2025
Il Giudice
Chiara Cutolo
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