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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale di Napoli Nord, I Sezione Civile, Collegio C nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Nadia Zampogna Presidente rel.
2) Dott. Eugenio Troisi Giudice
3) Dott.ssa Veronica Vernetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4070 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, riservata in decisione all'udienza cartolare del giorno 09.01.2025, vertente sulla separazione personale dei coniugi con contestuale domanda di divorzio su ricorso congiunto
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Frattamaggiore Parte_1 C.F._1
(NA) alla Via Padre M. Vergara n. 58, presso lo studio degli avv.ti Anna Gabriele e Vincenzo Orefice, che la rappresentano e difendono, giusta procura in atti.
E
UA (C.F.: ), elettivamente domiciliato in Afragola CP_1 C.F._2
(NA) alla Piazza Gianturco n. 2, presso lo studio dell'avv. Michele Dulvi Corcione, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473bis.49 e 51 c.p.c. depositato il 25.10.2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, premettendo di avere contratto matrimonio in Arzano (Na) il 23.06.2023 e che dalla loro unione non erano nati figli, dichiaravano che tra essi coniugi era venuta meno qualsivoglia comunione materiale e spirituale;
pertanto, avevano deciso di separarsi consensualmente alle condizioni riportate nel ricorso e, decorso il termine ex art. 3 l. 898/1970, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi indicate.
1 All'udienza del 09.01.2025 i ricorrenti comparivano in modalità figurata ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c. ribadendo, mediante il deposito di note scritte, la volontà di separarsi alle condizioni accessorie indicate nel ricorso. Quindi il Giudice relatore riservava la causa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni del PM che nulla opponeva.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti non hanno chiesto di recepire accordi.
Considerato che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede il combinato disposto degli artt.
473bis.49 e 51 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...]-Romania (EE) Parte_1
il 16.09.1993, e nato a [...] il [...], alle condizioni di cui Parte_2
al ricorso introduttivo, da intendersi richiamate e trascritte, ciò a tutti gli effetti di legge;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Arzano (NA) (atto n. 33, parte II, Serie A, Reg.
Atti di Matrimonio dell'anno 2023) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) spese al definitivo;
d) dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso, all'esito della camera di consiglio del 09.01.2025
Il Presidente estensore dott.ssa Nadia Zampogna
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale di Napoli Nord, I Sezione Civile, Collegio C nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Nadia Zampogna Presidente rel.
2) Dott. Eugenio Troisi Giudice
3) Dott.ssa Veronica Vernetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4070 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, riservata in decisione all'udienza cartolare del giorno 09.01.2025, vertente sulla separazione personale dei coniugi con contestuale domanda di divorzio su ricorso congiunto
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Frattamaggiore Parte_1 C.F._1
(NA) alla Via Padre M. Vergara n. 58, presso lo studio degli avv.ti Anna Gabriele e Vincenzo Orefice, che la rappresentano e difendono, giusta procura in atti.
E
UA (C.F.: ), elettivamente domiciliato in Afragola CP_1 C.F._2
(NA) alla Piazza Gianturco n. 2, presso lo studio dell'avv. Michele Dulvi Corcione, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473bis.49 e 51 c.p.c. depositato il 25.10.2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, premettendo di avere contratto matrimonio in Arzano (Na) il 23.06.2023 e che dalla loro unione non erano nati figli, dichiaravano che tra essi coniugi era venuta meno qualsivoglia comunione materiale e spirituale;
pertanto, avevano deciso di separarsi consensualmente alle condizioni riportate nel ricorso e, decorso il termine ex art. 3 l. 898/1970, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi indicate.
1 All'udienza del 09.01.2025 i ricorrenti comparivano in modalità figurata ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c. ribadendo, mediante il deposito di note scritte, la volontà di separarsi alle condizioni accessorie indicate nel ricorso. Quindi il Giudice relatore riservava la causa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni del PM che nulla opponeva.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti non hanno chiesto di recepire accordi.
Considerato che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede il combinato disposto degli artt.
473bis.49 e 51 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...]-Romania (EE) Parte_1
il 16.09.1993, e nato a [...] il [...], alle condizioni di cui Parte_2
al ricorso introduttivo, da intendersi richiamate e trascritte, ciò a tutti gli effetti di legge;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Arzano (NA) (atto n. 33, parte II, Serie A, Reg.
Atti di Matrimonio dell'anno 2023) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) spese al definitivo;
d) dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso, all'esito della camera di consiglio del 09.01.2025
Il Presidente estensore dott.ssa Nadia Zampogna
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